Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Scommesse sportive e rischio di manipolazione delle competizioni sportive (di Riccardo Chieppa, Presidente emerito della Corte Costituzionale, Pres. on. Consiglio di Stato.)


This article offers an overview, enriched by data and extensive bibliography, on a series of problems related to the risks of gambling addiction and sports betting and to the social consequences, both for those legal in Italy (enabled and regulated by the A.D.M Customs and Monopolies Agency), both for illegal and clandestine ones, also with respect to issues concerning taxation, controls, guarantees, the fight against organized crime and corruption; interweaving between sports betting, related advertising (including sponsorships), and sports; the need to defend the integrity of sport from external interference in financing and the right limits to economic interests in sport; to the contrast to the so called Combine sports (match fixing) or sporting frauds or manipulations of sports competitions, with references to the Convention made in Magglingen in 2014 and to the delays in ratification and implementation in Italy.

SOMMARIO:

1. Rischi delle dipendenze da giochi d’azzardo e scommesse sportive e conseguenze sociali; problemi per il settore giochi e scommesse legali in Italia - 2. Maggiori e particolari problemi per giochi d’azzardo e scommesse illegali in Italia, sotto i profili dell’evasione fiscale, dei controlli e delle garanzie - 3. Intreccio tra scommesse sportive, pubblicità relativa (comprese le sponsorizzazioni) e attività sportiva - 4. Sport e vantaggi sociali, diritto sportivo, difesa da interferenze esterne e giusti limiti agli interessi economici - 5. Contrasto alle c.d. combine sportive o frodi sportive e alle alterazioni o manipolazioni delle competizioni sportive: Convenzione fatta a Magglingen nel 2014, ritardi nella ratifica ed attuazione in Italia - NOTE


1. Rischi delle dipendenze da giochi d’azzardo e scommesse sportive e conseguenze sociali; problemi per il settore giochi e scommesse legali in Italia

Da anni, in ogni sede (pratica, giurisprudenziale e scientifica, in campo giuridico e sanitario o sociale, e anche da taluni esponenti nelle istituzioni pubbliche sensibili ai problemi [1]), sono stati posti in rilievo gli effetti nocivi, sul piano socio-sanitario ed anche da un punto di vista strettamente economico-finanziario [2], del diffondersi del fenomeno di dipendenza dalle scommesse e giochi di azzardo, e sono state invocate più efficienti misure – in particolare da parte dello Stato, troppo timido nel settore – per prevenire i danni sociosanitari per le categorie più deboli (giovani ed anziani) e per circoscrivere – anche con limiti alla pubblicità [3] sempre più insinuante – la diffusione di ludopatia o gioco d’azzardo patologico (GAP) [4], aspetti, molto spesso contigui al malaffare, all’usura [5] e all’illegalità organizzata [6].

Nel frattempo due aspetti, man mano, sono chiaramente emersi: il primo riguarda il flusso di entrate per l’Erario statale relativo alle imposte, derivanti specificamente dal settore «giochi» (c.d. legali), che nel 2016 è quasi arrivato ai 10 miliardi di euro, con ripresa del gettito ed incremento rispetto agli oltre 8 miliardi incassati per ciascun anno del biennio precedente (2014-2015), aumento giustificato solo in parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento imposto dalla legge di stabilità 2016 [7].

Nel complesso deve tenersi conto dell’andamento in aumento della raccolta (insieme delle puntate effettuate) del gioco legale (sulla base dei dati statistici della Serie storica nazionale 2006-2016, tav. 1, diffusi dall’A.D.M.), che è passata da 34.718 milioni del 2006, con un aumento progressivo fino al 2012 arrivato a 87.596 milioni, con leggero decremento negli anni 2013 e 2014, con ripresa di incremento nel 2015 a 88.750 milioni, per poi arrivare a 96.142 milioni nel 2016 (ultimo dato disponibile del­l’A.D.M., ancorché soggetto ad assestamento) [8].

Gli andamenti della imposizione fiscale sui giochi (entrate dell’erario) e del fatturato complessivo delle imprese gestrici del gioco legale (differenza tra spesa dei giocatori – al netto delle vincite – e entrate dell’Erario), pur sempre in aumento complessivo rispetto al 2006, non sono omogenei e presentano una serie di dubbi e problemi sulla efficienza del metodo impositivo fissato dalla legge, attraverso una serie di varianti, susseguitesi nel tempo, a seconda della tipologia dei giochi e scommesse; mentre il sistema complessivo della raccolta legale e delle entrate impositive fiscali statali può essere influenzato dalla diffusione di un parallelo esercizio illegale (al di fuori del­l’A.D.M.) ed anche dalla sede e dell’origine della concessione della impresa gestrice del gioco o delle scommesse. [9].

In realtà la serie delle entrate erariali sui giochi legali – sempre sulla base dei dati dell’A.D.M. – rappresenta un aumento progressivo da 6742 milioni del 2006, fino al 2010 arrivata a 87516 milioni, con leggero calo progressivo nel quadriennio successivo, pervenendo a 8271 milioni nel 2014, con un inizio di ripresa nel 2015 ritornando a 8177 milioni, per poi arrivare a 10.474 milioni nel 2016 (ultimi dati disponibili del­l’A.D.M., soggetti ad assestamento).

Invece il fatturato delle imprese gestrici il gioco legale (determinato come sopra indicato, sulla base dei dati dell’A.D.M.) è passato, da 5208 milioni del 2006, a 8502 milioni nel 2009, per arretrare a 8151 milioni nel 2010, risalire a 9504 milioni nel 2011, con leggeri decrementi nel quadriennio successivo scendendo a 8595 milioni nel 2015, risalendo a 9014 milioni nel 2016 (ultimi dati ufficiali soggetti ad assestamento).

Se poi (come del resto è secondo i dati A.D.M.) si scorporano i dati relativi al solo settore delle scommesse sportive (tavola 4, raccolta per categoria di gioco, Serie storica nazionale 2006-2016, A.D.M.) – mantenendo a parte i separati dati sulle scommesse ippiche, il cui andamento è del tutto particolare anche per un progressivo decremento derivante dalla maggiore attrazione per altre attività agonistiche e per diminuzione degli ippodromi in attività e degli eventi relativi – emergono ulteriori particolarità e dubbi sui metodi impositivi, in quanto la raccolta subisce un incremento costante da 2585 (milioni) del 2006, fino ad arrivare a 4496 (milioni) nel 2010, con un leggero decremento oscillante nel triennio successivo (2011-2013, rispettivamente 3925 [10], 3995, 3839 milioni), con un inizio di ripresa nel 2014 (5398 milioni) ed un netto aumento nel 2015 (6659 milioni) e infine nel 2016 con quota 8671 (milioni), ultimi dati forniti dall’A.D.M., suscettibili di assestamento [11].

Invece l’andamento delle entrate erariali per l’anzidetta categoria di gioco (scom­messe sportive, gioco legale: tavola 8, raccolta cit. A.D.M.) nel 2006, parte da 284 (milioni), per proseguire in calo oscillante negli anni successivi (230 nel 2007, 249 milioni nel 2008, 218 nel 2009, 214 nel 2010, 184 nel 2011, 177 nel 2012, 163 nel 2013) con una ripresa a 207 nel 2014, 239 nel 2015, ed una diminuzione a 227 (sempre in milioni) nel 2016. Negli stessi periodi il fatturato del gioco legale per scommesse sportive (Tavola 9, raccolta cit. A.D.M.) è caratterizzato complessivamente da incrementi costanti dal 2006 al 2010 (rispettivamente 386, 453, 695, e 795 milioni), e da cali oscillanti dal 2011 al 2015 (rispettivamente 667, 728, 522, 621, 792, 726 milioni), per ritornare in netto aumento nel 2016 a quota 904 milioni.

In realtà, le anzidette disomogeneità degli andamenti della raccolta, del fatturato e delle entrate erariali, accentuate per le scommesse sportive [12], possono dipendere non solo dai mutamenti dei metodi di tassazione, ma da altri fattori, come quello del­l’espandersi, in concorrenza con il gioco legale del settore scommesse sportive (abilitato in conformità della legislazione nazionale e autorizzato e regolamentato attraverso l’A.D.M.), di tutto il sistema parallelo (tutt’altro che esiguo) delle scommesse online non A.D.M.

In altre parole hanno influenza sull’andamento, sia le scommesse completamente illegali in Italia [13], in quanto prive di autorizzazioni nazionali e con basi e centri operativi informatici di origine extraeuropee nei più svariati paesi, specie asiatici (per lo più privi di qualsia regolamentazione [14]), o di piccoli Stati noti spesso come paradisi fiscali, sia quelle che hanno una più o meno apparente copertura di autorizzazione in paese appartenente all’Unione europea, con tutta una serie di contenzioso giurisdizionale [15] e una presumibile evasione del sistema di controllo, di garanzia ed impositivo italiano.

Il secondo aspetto, strettamente connesso all’espandersi dei giochi d’azzardo e delle scommesse, riguarda il progressivo estendersi del fenomeno del GAP (Gioco d’az­zardo patologico o ludopatia), senza distinzioni di età e attività, ma con particolare riguardo, per i maggiori effetti negativi, ad anziani pensionati e giovani [16], lavoratori o disoccupati in ristrettezze economiche e con conseguenze devastanti e gravose sul piano socio-economico e, talvolta, anche sul piano di rilevanza penalistica.

Di fronte a questi fenomeni negativi risulta un timido intervento statale (maggiormente preoccupato dei proventi ricavabili dal gioco d’azzardo e dalle scommesse e dell’andamento economico delle imprese, che vantano di essere fonte di lavoro, e meno dei preponderanti effetti negativi sotto i profili economico-sociali) di contenimento, prevalentemente di programma e di facciata e scarsamente realizzativo, contrapposto, invece, ad un notevole impegno di alcune Regioni [17] e delle Province autonome di Bolzano e di Trento (da sottolineare antesignane nell’affrontare con decisione il fenomeno patologico mediante puntuali iniziative sul piano legislativo) e di moltissimi Comuni, con una serie di misure dirette alla prevenzione (con limitazioni di orari, di distanze da siti sensibili o altre misure preventive per esigenze della salute e del­l’as­setto del territorio) [18].

Al riguardo è sufficiente un richiamo ed un rinvio a quanto ampiamente esaminato e discusso di recente [19] e in occasione di alcune sentenze della Corte costituzionale, puntuali in una ferma salvaguardia delle norme sulla regolamentazione della materia ed in particolare delle disposizioni della legislazione regionale in contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico GAP [20].


2. Maggiori e particolari problemi per giochi d’azzardo e scommesse illegali in Italia, sotto i profili dell’evasione fiscale, dei controlli e delle garanzie

In ordine alla raccolta, ai proventi dei giochi d’azzardo e scommesse illegali non vi sono, per l’Italia, dati certi o statistiche basate su dati ufficiali, ma solo valutazioni rapportate ai casi emersi da verifiche ed accertamenti di irregolarità ed illeciti: un dato però è certo ed è quello della ampiezza del fenomeno e della sua crescita [21], con particolare riguardo alle scommesse illegali.

Significative sono le ammissioni in una intervista nel 2012 dell’allora responsabile sez. Giochi e Scommesse AAMS [22], sulla base di notizie relative ad operazioni di polizia, nel senso che si tratta di vere e proprie multinazionali del crimine, riciclanti soldi anche attraverso il circuito illegale, conseguendo considerevoli guadagni, in quanto una rete non controllata può essere sinonimo di riciclaggio, usura, gioco di minori ed altri reati vari. Nell’intervista si constata l’esistenza di una sistema illegale e incontrollato, di cui quasi nessuna conoscenza, salvo, ultimamente (2012), tramite verifiche approfondite attraverso i media, si è riusciti ad individuare una rete illegale, con un fatturato di ben 2 miliardi e mezzo di euro, a fronte di una rete legale che, nel 2012, avrebbe fatturato 3 miliardi e 850 milioni; anzi, secondo taluni, il fenomeno della rete illegale a livello mondiale supererebbe, probabilmente di gran lunga, le scommesse legali o regolamentate.

In realtà occorre, ai fini dei particolari problemi dei giochi e scommesse illegali, prendere in considerazione che il differente flusso delle scommesse raccolte dai concessionari autorizzati confluisce, da tempo, ed è registrato in via informatica, in un unico totalizzatore nazionale, in base al quale, mediante un sistema informatico denominato GAS (gioco anomalo scommesse sportive), vi è la possibilità, da parte del­l’A.M.D. di monitorare, evidenziare e segnalare flussi anomali di scommesse aventi possibile collegamento con comportamenti illeciti.

L’anzidetto sistema – caratterizzato da una serie di obblighi di identificazione e tracciabilità – ovviamente non può operare per quella parte (non esigua) di raccolta di giochi e scommesse (tutt’altro che trascurabile) utilizzatrice – al di fuori della rete legale dei concessionari dello Stato italiano – di operatori o di siti anche esteri illegali, e in modo particolare extraeuropei [23].

Tale flusso clandestino di raccolta di gioco e scommesse sfugge sia ad ogni imposizione fiscale, sia ad ogni garanzia di controllo e tutela dei consumatori e di correttezza della gestione e in conseguenza – per quanto riguarda, in particolare, le scommesse sportive – anche ai possibili riflessi nel monitoraggio, non solo nei confronti di commistioni ed infiltrazioni da criminalità organizzata (compreso il riciclaggio di denaro sporco), ma anche sulla correttezza delle competizioni sportive eventualmente alterata da frodi sportive, più difficilmente rilevabili senza un possibile rilievo di anomalie nelle scommesse.

Quanto alla ampiezza del fenomeno del gioco e delle scommesse (specie sportive e on line [24]) e alle azioni di contrasto, che costituiscono una attività senza fine, sia da parte degli organi di polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e in alcuni casi anche con la collaborazione della Polizia locale), sia degli organi della A.M.D. – talvolta rese vane da alcune incertezze normative e più o meno fondate interpretazioni giurisprudenziali [25] – è sufficiente un richiamo a una serie di notizie riportate da organi ufficiali, pubblicazioni di settore e dalla stampa [26].

Da qui emergono sia gli sforzi delle Autorità competenti per arrivare a restringere le illegalità, attraverso la repressione punitiva con gli accertamenti penali, di fronte al pullulare della attività clandestina ed illegale, compreso il riciclaggio di denaro sporco [27], sia la serie di espedienti interpretativi e inventivi e gli artifici adoperati da taluni operatori per dare una sorta di parvenza di regolarità a tutto il settore di giochi e scommesse clandestine [28],

Tuttavia, appaiono fondate talune riflessioni provenienti da più parti, con importanti cenni anche da autorevoli esponenti delle autorità impegnate nei controlli ed accertamenti [29], secondo cui l’attività repressiva non è, di per sé, sufficiente, se, oltre ad una maggiore collaborazione attiva, anche con scambio di informazioni, tra tutti i soggetti coinvolti [30], non si raggiunga una maggiore certezza normativa e soprattutto di interpretazione su taluni problemi di libertà di stabilimento e relativi alla efficacia delle abilitazioni all’esercizio di giochi e scommesse (specie sportive) rilasciate da altri Stati appartenenti all’Unione europea.

In particolare occorre che siano chiariti i limiti quando – avendone la legittima facoltà secondo l’ordinamento italiano – l’impresa esercente non abbia neppure chiesto allo Stato italiano di esercitare in Italia ed ottenere una possibile abilitazione, con l’assoggettamento ai controlli strettamente indispensabili per le garenzie, richieste dallo stesso ordinamento italiano, purché finalizzati alla tutela di valori e principi, perseguiti anche dall’Unione europea nelle azioni di contrasto a criminalità organizzata o di tutela dei consumatori e in particolare dei minori [31].

Infine vale la pena di insistere sulla utilità ed anzi esigenza di convergenza di azione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di intrattenimento del settore giochi e scommesse, compresi i gestori [32] e i lavoratori addetti, in quanto anche tra questi ve ne sono (e non pochi) – rispetto ai migliaia di soggetti gestori ed operatori del settore in Italia – immuni e resistenti ad ogni infiltrazione e contaminazione di organizzazioni malavitose.

Giustamente non si può affatto presupporre una equivalenza dell’attività nel settore gioco d’azzardo e scommesse con quella malavitosa [33], anche se quest’ultima (specie se caratterizzata da criminalità organizzata a fini economici) ha una attrazione e propensione, per scopo di lucro, ad insinuarsi ed infiltrarsi nel settore gioco e scommesse (e gli esempi menzionati sono tutt’altro che isolati), oltre per il suo fertile sviluppo in guadagni, anche per ragioni di contatti con il territorio ed influenza su di esso, anche per possibili utilizzazioni facilitate nel riciclaggio di altri proventi sporchi.

Di contro i non pochi gestori ed operatori onesti hanno un interesse a che le reti dei giochi e scommesse restino nell’ambito della legalità e correttezza – ivi compreso il rispetto della persona degli utenti–consumatori, anche nella protezione da rischi di ludopatia – e non siano contaminate da infiltrazioni criminali organizzate. Infatti tutto ciò è realizzabile a pieno solo con una partecipazione e collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti: istituzioni non solo nazionali, gestori e utenti e loro associazioni, essendo per loro indispensabile, sia al fine di conservare ed anzi accrescere l’affi­dabilità e non fare disaffezionare gli utenti, sia, nel contempo, al fine di non inaridire la capacità economica degli stessi utenti, specie se esposti ad alto rischio di gioco d’azzardo compulsivo o patologico, e quindi soggetti a essere facili prede di usura e portati a notevole calo di capacità lavorativa e di reddito, con le conseguenti diminuzioni di disponibilità economiche e indispensabili reazioni restrittive di accesso ai giochi e scommesse.

In definitiva tutti i soggetti coinvolti nel settore giochi d’azzardo e scommesse, anche sportive (istituzioni, concessionari insieme a gestori, a operatori e a utenti e loro associazioni), devono rendersi conto della esigenza di collaborazione di tutta la filiera, senza distinzione di confini nazionali, o di autorità e organi preposti o operanti per il gioco o per gli eventi od attività, anche sportiva, oggetto di gioco o scommesse.

Questo è uno degli strumenti efficaci al fine di contenere i rischi insiti nel settore, rispetto agli eventi e competizioni anche sportive sottostanti, agli utenti, agli operatori, ai concessionari e gestori, se si vuole una effettiva salvaguardia della continuità di attività di impresa e di occupazione e insieme una integrità dell’oggetto delle scommesse e, per quel che qui assume maggiore rilevanza, una l’integrità dell’attività sportiva e dello Sport ed una garanzia per gli utilizzatori-utenti sia dello Sport, sia del servizio giochi d’azzardo e scommesse.

L’integrità e i valori dello sport si basano sui profili inderogabili di lealtà, di correttezza e probità, anche nello svolgimento delle gare e delle competizioni, oltre che nella gestione degli organismi e associazioni sportive, in una inalienabile dimensione sociale, educativa e culturale, sul rispetto del fair play (gioco leale) e sul deciso contrasto ad ogni forma di illecito sportivo (comprendente l’alterazione dei risultati sportivi) e, quindi, alla corruzione.


3. Intreccio tra scommesse sportive, pubblicità relativa (comprese le sponsorizzazioni) e attività sportiva

Una particolare considerazione necessita l’intreccio esistente tra scommesse, le varie forme di pubblicità comprese le sponsorizzazioni [34] e l’attività dello sport, sia in quanto questo costituisce, in una parte tutt’altro che insignificante, oggetto delle stesse scommesse, sia perché queste attività sportive stanno subendo una progressiva «attrazione» ad essere sorrette, sul profilo delle disponibilità finanziarie, da «sponsorizzazioni» da parte di imprese, che gestiscono, anche su piano mondiale, l’enorme e crescente settore delle scommesse e del gioco d’azzardo nelle diverse forme ed anche on line [35].

Ma un aspetto più preoccupante è che la scommessa on line (insieme a altri giochi d’azzardo) sta divenendo un fenomeno che si allarga e che coinvolge specialmente i giovani e gli anziani, in conseguenza di una serie di inviti e di pubblicità attrattiva di vario genere [36] (anche per l’intrinseca propensione degli stessi giovani ad avvalersi di ogni forma di collegamento informatico a distanza e a seguire gli eventi sportivi), comprese le forme di sponsorizzazioni sportive (moderna ed efficace funzione di richiamo affascinante) [37] con molteplici occasioni sottostanti in funzione pubblicitaria diretta a sportivi e tifosi spettatori delle competizioni (a bordo campo, su tabelloni alle spalle di intervistati o in riprese o annunci televisivi, fino all’utilizzo, talvolta, di loghi, a seconda dei casi, dello sponsor o della società sportiva sponsorizzata).

È vero che in alcuni casi le sponsorizzazioni vengono rivestite dalla «nobile e generosa finalità dichiarata» di aiutare lo sport che «è formazione e il nostro futuro … il pensiero dello sportivo sconfigge la malavita», e vengono accompagnate da indicazione di obiettivi di utilizzazione del ricavato, indubbiamente di alto valore sociale ed etico: di consentire la gestione di strutture sportive in quartieri degradati, allenando ed educando sportivamente i ragazzi, che altrimenti subirebbero tutte le influenze del­l’am­biente (v. ad es. a Scampia), ovvero da dichiarazioni dei beneficiati, che «per fare questo servono soldi ed investimenti, la benzina della legalità» [38]; o anche si accenna a «affinità di valori», da esponente di organismo sportivo [39].

Tuttavia la sponsorizzazione nel settore sportivo, quale sia la finalità sottostante, dichiarata o meno attraverso un eventuale impegno ad utilizzarne il denaro ricavato per determinate finalità in ambito sportivo (anche se ammirevoli e degne di rispetto), costituisce, dal punto di vista della definizione giuridica del legislatore italiano – anche se in occasione di specifico campo tributario – una vera e propria forma di pubblicità, di cui si avvantaggia colui che concede il contributo. La sponsorizzazione, come tale con norma di favore per le associazioni sportive dilettantistiche, è considerata ai fini della imposizione, sia pure con alcune limitazioni e prescrizioni, come forma di pubblicità [40], di cui si avvale lo stesso sponsorizzatore.

In altri termini l’organismo sportivo che accetta l’accordo con lo sponsorizzatore (contratto di sponsorizzazione) [41] – si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e del proprio nome o di accettare che compaia, durante la propria attività, il marchio o altro elemento identificativo dello sponsor, per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; e a seconda del contenuto del­l’accordo può anche prevedersi l’obbligo, da parte dello sponsee, di determinati comportamenti o di tollerare l’utilizzazione di proprie effigi o immagini o simboli come testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione da parte dello sponsor. Anche nella forma minima della pura dazione di danaro o altra utilità per figurare pubblicamente tra i soggetti sponsorizzatori di organismo sportivo, lo stesso sponsee partecipa indubbiamente alla promozione e diffusione del prodotto commercializzato dallo stesso sponsor e quindi pone indubbiamente dei problemi di coerenza, oltre che di opportunità e di rispetto dei principi che reggono lo sport, quando lo sponsorizzatore è un esercente di impresa che gestisce gioco di azzardo ed ancor più se relativo anche a scommesse nell’ambito sportivo o ancor più se anche nel­l’ambito della stessa disciplina sportiva dell’organismo sportivo sponsorizzato.

Giustamente è stato posto in rilievo che l’immagine della associazione sportiva sponsorizzata e la sua compromissione si può riflettere su quella dello sponsor e sui suoi interessi, che rischiano di non essere preservati [42].

Al suddetto riguardo deve essere sottolineato che la sovrapposizione di immagine, la reciprocità degli interessi da preservare e la forte immedesimazione tra le parti [43], non possono, tuttavia, essere separate dai riflessi anche dei comportamenti e del prodotto offerto dallo sponsor sulla immagine della controparte (sponsee): questo deve valere ai fini della valutazione dell’opportunità della scelta dello stesso sponsor da parte di organismi sportivi. Del resto ciò trova conferma dalle polemiche che sono sorte in occasioni di diverse sponsorizzazioni o forme similari pubblicitarie, che hanno coinvolto organismi e associazioni sportive [44].


4. Sport e vantaggi sociali, diritto sportivo, difesa da interferenze esterne e giusti limiti agli interessi economici

Per puntualizzare i vantaggi sociali, l’importanza e le attuali esigenze delle attività sportive non si può non partire dalle riflessioni, ampiamente condivise, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della prima vista (11 giugno 2017) di un Presidente della Repubblica al CONI:

«Chi si impegna per lo sport, chi lo diffonde, aiuta l’intero Paese … Lo sport è una leva di grande efficacia sul piano sociale, culturale, educativo, con rilevanti ricadute economiche». «Lo sport è un diritto, un diritto di tutti, e occorre impegnarsi affinché il suo esercizio diventi sempre più pieno. A tutti i bambini e a tutti i ragazzi va garantito l’accesso alle attività sportive, indipendentemente dal reddito delle loro famiglie».

«Lo sport si fonda sui principi di lealtà e di correttezza, sul desiderio di superarsi e di prevalere nelle gare e negli incontri, sul coraggio di competere con chi appare come favorito, ma anche sul senso sportivo di riconoscere, e applaudire, il merito altrui quando esso si manifesta. L’etica propria dello sport può aiutare l’etica civile e rendere migliore il nostro modello sociale. I principi di lealtà, che vengono insegnati sul campo, in palestra, in pista o in piscina, devono, ovviamente, valere, a maggior ragione, nelle più complesse macchine organizzative del mondo sportivo, e nei risvolti economici collegati alle discipline più seguite dal pubblico.. Gli interessi economici non sono incompatibili con lo sport ma occorre riflettere sui limiti, che non devono essere valicati, delle virtuose relazioni tra attività sportive e ricerca di profitti».

Proprio questa commistione con interessi economici e la nascita di una serie di rapporti con rilevanza anche economica sviluppatisi attorno allo sport, come ampio e complesso fenomeno sportivo dotato necessariamente di una caratteristica autonomia, conferma l’esigenza di una corrispondente specializzazione e di una crescita in espansione del relativo diritto dello sport [45], specializzazione caratteristica in ogni settore di organizzazione moderna.

Questa complessità del fenomeno sportivo ha coinvolto non solo l’attività agonistica, le gare e i campionati nazionali, i grandi eventi anche multidisciplinari (olimpiadi e campionati mondiali o a livello continentale), ma anche connessi profili contrattuali, di attività dilettante o professionale, profili relativi alla utilizzazione dello spettacolo sportivo attraverso i diritti televisivi, profili di lavoro e previdenziali nonché assicurativi ed aspetti societari o associativi di taluni organismi sportivi, con risvolti anche tributari e impositivi, nelle diverse forme di finanziamenti, marketing, sponsorizzazioni e pubblicitarie in genere, profili di responsabilità nelle attività sportive e misure di sicurezza nei confronti degli spettatori e tifosi, profili degli stadi e campi sportivi, negli aspetti urbanistici e delle strutture ricettive e commerciali collegate.

L’anzidetta attuale complessità del fenomeno sportivo e la contiguità con interessi economici e di ordine contrattuale e patrimoniale esigono una estrema attenzione a difendere i principi di lealtà e correttezza, propri della natura dell’attività sportiva, e di dare ogni impulso a tutte le iniziative dirette a difendere lo sport da quelle interferenze esterne, che possono alterare il valore e l’efficacia sociale dello sport, con effetti di decadenza dello stesso sport [46].

Il rischio di interferenze esterne va attentamente monitorato ed efficacemente prevenuto in quei collegamenti ad alcuni interessi economici contigui in attività, spesso ai margini della legalità o tipicamente illegali (scommesse, specie quelle clandestine e/o a livello incontrollato in particolari transnazionale) [47] o, in modo sempre più grave, commiste ad iniziative con aspetti criminosi (c.d. combine e alterazioni o manipolazioni delle competizioni sportive, ovvero occasione per usura o azioni intimidatorie a carattere di criminalità organizzata).


5. Contrasto alle c.d. combine sportive o frodi sportive e alle alterazioni o manipolazioni delle competizioni sportive: Convenzione fatta a Magglingen nel 2014, ritardi nella ratifica ed attuazione in Italia

Gli aspetti relativi alle c.d. combine sportive o alle alterazioni o manipolazioni delle competizioni sportive non sono meramente ipotetici, ma verificati non solo in Italia – con legami talvolta con attività di criminalità organizzata [48] –, ma anche, ed in modo ancora più clamoroso all’estero, tanto che numerose sono state le proposte e le iniziative sia di organismi sportivi e soggetti istituzionali interessati allo sport [49], sul piano nazionale e sovranazionale, sia del Consiglio di Europa, il quale, dopo due anni di incontri e trattative [50], è riuscito a definire una Convenzione sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

La Convenzione è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive: sollecita i Governi ad adottare misure per evitare i conflitti di interessi tra gli operatori delle scommesse sportive e le organizzazioni sportive e si rivolge alle autorità di regolamentazione delle scommesse sportive per l’intensificazione della lotta contro la frode e le scommesse illegali.

La Convenzione del Consiglio d’Europa è del 2014, dopo due anni di trattative, sono importanti le date a conferma delle difficoltà frapposte: è stata firmata dall’Italia il 19 luglio 2016, Il relativo disegno di legge, con Ratifica ed esecuzione della anzidetta Convenzione, è stato presentato alla Camera dei deputati (XVII Legislatura, A.C. 4303) il 15 febbraio 2017, a seguito di una delle prime delibere (27 gennaio 2017) del Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni (Ministro esteri Alfano).

Dai lavori preparatori della Convenzione e dalla Relazione al disegno di legge risultano alcune constatazioni di grande interesse sulla accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e sulla loro esposizione mediatica, con conseguente consistente incremento, sia di interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi, sia di sviluppo di nuove attività legate alle scommesse non solo lecite, ma anche illecite.

Pertanto emergono due fenomeni peculiari [51]:

– moltiplicazione delle tipologie di scommesse offerte, a volte senza possibilità di controllo efficace, specie in presenza di operatori con sistemi informatici e relative centraline dislocate al di fuori del territorio nazionale e anche in Stati con trattamenti fiscali di favore o con apparato di controllo meno efficiente o compiacente per interessi economici, favorendo la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di manipolazioni più difficili da scoprire;

– sviluppo di un consistente mercato illegale, con margini di rendimento particolarmente elevati, tali da attirare, per lo sfruttamento dell’attività, le organizzazioni criminali, che hanno, spesso, interessi specifici alla manipolazione delle competizioni sportive oggetto di scommesse, al fine di ricavare profitti maggiori, potendo anche riciclare, in tal modo e nello stesso tempo, denaro di provenienza illecita.

Questi fenomeni – legati alla frode, alla criminalità organizzata, all’usura (dilagante in ogni occasione di giochi d’azzardo) e alla corruzione [52] – generano, indubbiamente, interessi economici considerevoli, ma più in generale rappresentano una seria minaccia per il futuro dello sport, inteso come pratica sociale [53], culturale, economica e politica.

Con la Convenzione si vuole prevedere uno strumento ad hoc, in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace contrasto al fenomeno, potenziando anche la cooperazione internazionale [54], così promovendo un approccio globale in vista dell’adozione di princìpi comuni, «associando» tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle anzidette manipolazioni, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse.

Tra i mezzi più efficaci di contrasto alle scommesse illegali, la Convenzione indica una serie di possibili misure, dal blocco o limitazioni, con effetti economici, sul­l’ac­cesso, sui flussi finanziari e sulla chiusura alla pubblicità, sempre riferiti ad attività illegali (art. 11), allo scambio di informazioni (art. 12), all’identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive (art. 13), con compiti anche di coordinamento e cooperazione nel relativo contrasto.

Questo ultimo è il profilo più interessante sul piano amministrativo, in quanto prevede, in ciascuno Stato, l’identificazione di una piattaforma che, in conformità alle norme nazionali, funzioni come centro di raccordo nazionale delle informazioni e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti; coordini la lotta contro la manipolazione delle scommesse sportive; riceva e analizzi le informazioni sui flussi di scommesse; informi le autorità circa possibili reati; cooperi con tutte le organizzazioni nazionali e internazionali al contrasto del fenomeno.

Il disegno di legge italiano identifica, per detto ruolo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, in quanto regolatrice del settore del gioco pubblico, già svolgerebbe tale ruolo a legislazione vigente, anche attraverso accordi con soggetti pubblici e con organismi sportivi internazionali. Di qui l’indicazione, sempre nel disegno di legge, per questa parte, di non necessità di ulteriori norme di adattamento.

In realtà possono sorgere dubbi su taluni aspetti della anzidetta semplicistica soluzione, in quanto vi è un accrescimento notevole di importanza ed anche di contenuto, delle funzioni della Agenzia delle dogane e dei monopoli – a parte, si noti, il profilo di caratterizzazione, per organizzazione, origini e finalità, nel settore della entrata tributarie o di concessioni connesse ad entrate del settore pubblico.

Tuttavia l’Agenzia è definita anche formalmente centro di raccordo nazionale delle informazioni, sia per la loro analisi e smistamento, con operazioni di coordinamento e di controllo sulle attività delle scommesse, specie per quelle sportive ed insieme di controllo dei flussi relativi (la maggior parte con vie informatiche).

Tenuto conto delle modalità di emersione in Italia dei fenomeni di manipolazioni delle competizioni sportive, anche se ancora limitata e prevalentemente al di fuori di iniziativa degli organismi di controllo in via amministrativa o prettamente sportivi, emergono, tuttavia, sul piano semplicemente organizzativo, plurime esigenze integrative e di specificazione: sia dei poteri di indagine e raccolta di flussi di informazione della Agenzia in una cooperazione necessaria con le forze di polizia, sia degli obblighi, anche correlati, di cooperazione e di raccordo conaltri soggetti del settore (organizzazioni e organismi sportivi), oltre con gli operatori di giochi e scommesse.

Ritorno alle date: la convenzione è del 2014 con contestuale adesione dell’Italia, per la firma sono occorsi due anni, oltre sei mesi per il disegno di legge ai primi del 2017; ci auguriamo che possa essere ratificata e attuata in Italia al più presto [55]. Questo dovrebbe essere uno dei primi obiettivi delle nuove Camere, con impegno anche del nuovo Governo, essendo stato il disegno di legge approvato alla fine del 2017 dalla sola Camera dei deputati [56].


NOTE

[1] V., per un esame dettagliato dei problemi e delle iniziative intraprese fino al 2014, in ordine ai profili più problematici, nel campo della difesa dei minori dalle aggressioni con offerte di giochi a pagamento e di sale giochi, R. CHIEPPA, Premessa e Conclusioni, in Diritti dei minori, tra affermazione e negazione, Atti dell’incontro di studio, Roma 24 ottobre 2014, Unione romana UGCI, a cura di F. CIAPPARONI, Roma, in particolare pp. 10 e 113 ss., con ampia documentazione e richiami sulle iniziative adottate da più parti.

[2] R. BIANCHETTI, Gioco d’azzardo patologico ed imputabilità. Note criminologiche alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, e in Dir. pen. contemp., 2015, n. 1, p. 383, evidenzia come una persona affetta da ludopatia sia un soggetto a rischio, generatore di «costi» individuali e sociali su più livelli (economico, finanziario, socio-sanitario e giudiziario).

[3] Nel tempo sono stati presentati, senza esito finora, una serie di disegni di legge, con Introduzione del divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro (v. ad es. sen Endrizzi e altri). V. anche Giochi, Basso L. (PD): No al proibizionismo, ma la pubblicità sull’azzardo va vietata, in Agipronews, 28 no­vem­bre 2017, sulla esigenza di misure educative e culturali per limitare il gioco: come ad es. un divieto totale della pubblicità, divenuta invasiva, richiamando dichiarazioni dell’on. L. BASSO nel corso del Convegno a Geno­va, Terrazza Colombo, L’azzardo non è un gioco (27 novembre 2017, trasmesso anche da Primo­canale).

[4] La «ludopatia costituisce una grave malattia sociale», «un dramma che riguarda tantissime famiglie e, purtroppo, un numero sempre crescente di ragazzi. Avere coscienza di questo problema e sensibilizzare sui pericoli che il gioco d’azzardo procura è un dovere che tutte le istituzioni, ad ogni livello, si devono assumere. Il danno sociale, umano, economico e psicologico che deriva dal gioco d’azzardo è enorme. È un costo umano prima di tutto che le nostre comunità non possono permettersi». «Il gioco d’azzardo rappresenta un costo sociale enorme per la nostra società. Un vulnus grave in termini umani, sociali, morali», sono dichiarazioni di autorevoli rappresentanti del Ministero dell’interno nella seconda metà del 2016, in occasione di accordo di sponsorizzazione di squadra nazionale tra una Federazione sportiva e una società di scommesse on line, nonché in un interessante convegno sulla ludopatia tenutosi a Napoli, con il titolo Anche la ludopatia tra le cause della crisi imprenditoriale: le nuove frontiere dell’usura, con una tavola rotonda, nell’ambito delle attività istituzionali programmate dal Commissario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con la finalità di implementare gli strumenti conoscitivi sulla reale portata dei delitti dell’estorsione e dell’usura, in relazione all’incidenza della ludopatia. La ludopatia (detta anche GAP: gioco d’azzardo patologico) è stata indicata come causa di notevole disagio sociale e di interferenza della criminalità organizzata, anche nella fase di gestione del­l’accesso all’usura.

  1. anche, sul progressivo espandersi e su una attenta analisi dei profili penalistici del gioco d’azzardo patologico, lo studio di particolare interesse ed ampiezza di R.BIANCHETTI,Gioco d’azzardo patologico ed imputabilità, Note criminologiche, cit., in particolare al par. 3 e ss., sugli apprezzamenti clinici e pena­listici e sull’inquadramento diagnostico del GAP; al par. 3.3 sull’incidenza criminogenetica della dipen­denza da gioco d’azzardo; al par. 3.4 sulla rilevanza clinico-forense e l’apprezzamento penalistico del GAP; nonché, nella parte iniziale e nelle finali considerazioni, secondo cui il gioco d’azzardo suscita nello Stato (re)azioni ambivalenti ed atteggiamenti alquanto ambigui (come forma di anfibia inclinazione istituzionale a condan­nare, a livello morale e legale, il fenomeno, ma a tollerarlo e promuoverlo a livello collettivo, con richiamo ad un altro interessante studio dello stesso R. BIANCHETTI, MCROCE, Il cre­scente mercato del gioco d’azzardo in Italia: violenza nascosta o indifferenza collettiva? Questioni sui costi sociali e sui … ‘legittimi’ guadagni, in Sociologia del diritto, 2007, n. 2, p. 113 ss.), essendo, nel nostro Paese, al contempo contrastato e incenti­vato, limitato e promosso, demonizzato ed esaltato. Di certo, esso è – sempre secondo le puntuali con­si­derazioni di R. BIANCHETTI, Gioco d’azzardo patologico, cit. – un fenomeno sociale in forte espansio­ne, che coinvolge un numero sempre più crescente di persone e che, non poche volte, comporta pesanti riverberi sul piano del vivere sociale: giocare d’azzardo non è in sé un male, ma è un’azione umana che potenzialmente può favorire, in talune circostanze e alla presenza di alcune condizioni di vulnerabilità personale, l’assunzione di stili di vita disfunzionali, oppure l’adozio­ne ripetuta di comportamenti che possono divenire problematici, se non addirittura patologici per l’individuo; le problematiche connesse – tra cui quelle giudiziarie – sono au­mentate nel corso degli anni e tale malattia, che di recente è anche divenuta oggetto di specifica tutela nel­l’am­bito della salute pubblica, è a pieno titolo stata riconosciuta come una patologia che riguarda, secondo l’Or­ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più del 3% della popo­lazione adulta italiana. V. per una inte­ressante sintesi delle raccolte di dati sui giocatori d’azzardo patologici, da fonti SIIPAD, IPSAD, IFC (Ist. Fisiologia Clinica) – CNR, ESPAD, ARS Toscana, Commis­sione Affari sociali della Camera e altro, in www.cesda.net/.../GIOCO-D’AZZARDO-PATOLOGICO-Raccolta-dati-fonti-ufficiali.

[5] Sui coinvolgimenti dell’usura v. note 4, 31 e 51; sui rischi dell’usura e delle trappole dell’azzardo di Stato, che sta arruolando al gioco patologico un’ampia fetta della popolazione italiana, v. A. SANFRAN­CESCO, Il Giubileo di chi ogni giorno lotta contro l’usura e l’azzardo, in Famiglia cristiana.it, 14 gennaio 2016, sulla riunione della Consulta Nazionale Antiusura, alla Caritas di Roma, per fare il punto con esperti e giuristi sulla legge n. 3/2012: Mons. Galatino ha sottolineato che non c’è ancora una sufficiente attenzione da parte delle istituzioni contro le piaghe dell’usura e dell’azzardo, che mettono in difficoltà molte famiglie italiane, pur con qualche segnale, purtroppo ancora insufficiente. V. anche Usura e azzar­do, i silenzi colpevoli dei mediaIntervista a Sergio Rizzo, sito UCSI, novembre e dicembre 2016, e in Ilikepuglia, 16 dicembre 2016, sull’esigenza di puntare a cambiamento delle regole del «Gioco», che, in l’Italia nel 2016, ha bruciato 95 miliardi in azzardo, pari al 4,7 per cento del PIL.

[6] V. note 4, 23, 31, 33, 48, 54.

[7] Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dati illustrati dal MODAVI (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano), che sottolinea l’esigenza di correre ai ripari, e per farlo, c’è bisogno di sensibilizzare, di far conoscere, di scuotere le coscienze. «Il gioco d’azzardo – sempre secondo il MODAVI – rappresenta la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani. In ragione di ciò, è dovere di tutti, in particolar modo delle Istituzioni, informare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo e dei pericoli ai quali vanno incontro». Con questa finalità è stato promosso agli inizi del 2017 il G.A.P. Foto Contest, per far prendere coscienza a giovani e giovanissimi dei rischi legati al gioco d’azzardo patologico e a coinvolgerli nel contrasto del fenomeno, concorso – promosso all’interno del progetto Mind The G.A.P– Attenti al Gioco d’Azzardo Patologico – rivolto agli studenti tra gli 11 e i 14 anni delle Scuole Secondarie di primo grado delle province di Udine, Padova, Milano, Torino, Aosta, Genova, Forlì-Cesena, Firenze, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila, Roma, Isernia, Napoli, Salerno, Lecce, Potenza, Cosenza, Catania e Sassari, v. sito EcodaiPalazzi.itContrasto alla ludopatia, il progetto “Mind the gap” contro il gioco d’azzardo, 11 gennaio 2017.

[8] Da sottolineare che le entrate del settore gioco (d’azzardo), secondo R. BIANCHETTI, Gioco d’azzar­do patologico ed imputabilità, cit., a sottolineare l’ampiezza di questo segmento di mercato, sono una cifra 2 volte superiore a quanto le famiglie italiane spendono per la salute e, addirittura, 8 volte di più di quanto viene riservato all’istruzione, richiamando, in proposito, D. POTO (a cura di), Dossier Azzardopoli. Il Paese del gioco d’azzardo. Quando il gioco si fa duro ... le mafie iniziano a giocare, in www.libera.it., 2012.

[9] Al riguardo deve essere tenuto conto anche dei contenuti introiti fiscali per le concessioni solo on line di non poche società di scommesse con origine al di fuori dell’Italia, con la conseguenza che lo Stato italiano incassa solo l’imposta unica sulle puntate, mentre, per le imposte sul reddito le relative Società concessionarie, molto spesso, fanno riferimento ai paesi dove hanno la sede (es. Gibilterra, Regno Unito, Irlanda), o è stata rilasciata la licenza (Malta, Isola di Man) e, talvolta, con relativi regimi fiscali più favorevoli.

  1. ancheQuando lo sponsor invita a scommettere Il denaro ambiguo che regge il calcio, dal sitoRepubblica.it, archivio, 10 ottobre 2016; da rilevare che in riferimento a uno Stato, ove sono state create imprese con ampio sviluppo di scommesse regolarmente autorizzate a svolgere la relativa attività di scommesse (v., ad es. per Malta, in bookmakers-online.org/maltesi), sono sorte indagini e accertamenti, ad opera della G.d.F. (operazione Doppio Jack), su collegamenti informatici a favore di una rete di sale da gioco in Italia per scommesse on line clandestine, come da dichiarazione del Presidente della Commissione antimafia (a proposito di una iniziativa della Procura della Repubblica di Firenze, v. Agipronews, 15 novembre 2017).

[10] La flessione del mercato delle scommesse nel 2011, secondo una intervista dell’allora responsabile della sez. Giochi e scommesse AAMS (L. TURCHI, Scommesse Sportive: il controllo su rischi e regolarità, in sponsornet.it, maggio 2012,) sarebbe dovuta, probabilmente, alla crescita dell’illegalità, alla mancanza dei principali avvenimenti calcistici internazionali, presenti invece negli anni pari (come ad esempio i Mondiali e gli Europei di calcio) e allo spostamento d’interesse da parte del pubblico, affascinato da giochi emergenti come il poker e dagli effetti negativi sui giocatori del ripetuto fenomeno di calcioscommesse. In realtà preponderante è stato anche l’influsso dell’andamento economico generale, oltre l’incre­mento del settore clandestino, come del resto confermato nelle tendenze successive. V. anche Su cosa si scommette in Italia e nel mondo?, in Casino online/Scommesse, 20 dicembre 2017, secondo cui in Italia il settore delle scommesse online ha avuto una spesa complessiva di circa 750 milioni di euro e, di questo, 170 milioni sono stati spesi per le scommesse sportive, con il calcio a primeggiare, con il 64% delle scommesse sportive, segue il tennis con il 22% e poi il basket, la pallavolo, l’hockey e il baseball.

[11] Purtroppo i dati della Serie storica nazionale 2006-2016, offerti dalla A.D.M., relativi alle scommesse sportive non distinguono l’offerta fisica e quella on line, mentre significativo è l’impennata (per la diffusione e la facilità di accesso e per l’intrinseca attrattiva del canale on line) dell’unica categoria con canale on line i cui dati sono offerti dalla stessa A.D.M. relativi ai giochi a distanza (tavola 4, serie storica nazionale, cit., canale distributivo on line, comprendente anche le slot on line): 242 (milioni) all’inizio nel 2008, 2348 (milioni) nel 2009, con progressiva ulteriore impennata negli anni successivi (3.146 nel 2010, 8.418 nel 2011, 13.972 – sempre milioni – nel 2012), con leggero calo nel 2013 e 2014 (rispettivamente a 13.280 e a 12.381), con inizio di ripresa nel 2015 (13.771), fino ad arrivare a quota 16946 (sempre in milioni) nel 2016 (ultimi dati disponibili suscettibili di assestamento). Le distinzioni puntuali per i canali distributivi telematici appaiono solo per gli ultimi anni, v. nota seguente, probabilmente sia per l’inizio di una consistente rilevanza e della disponibilità di sistemi informatici di rilevamento.

[12] Taluni dubbi sulla disomogeneità dei dati si accentuano se si confrontano i dati anzidetti con quelli, sempre A.D.M. e quindi relativi a gioco legale (tav. 10a e 10b, per canale distributivo, rispettivamente canale fisico e canale telematico, serie storica nazionale, con inizio 2013 e fino al 2016, relativamente alle scommesse sportive (sempre con esclusione di quelle ippiche): la raccolta per il canale fisico parte da 2.563 (milioni) del 2013, per proseguire a 3.741 nel 2014, a 3.733 (con un leggero decremento) nel 2015 e infine a 4.548 nel 2016: quella del canale telematico inizia a 1.256 (milioni) nel 2013, prosegue in continuo aumento (1.657 nel 2014, 2.926 nel 2015), e arriva a 4.123 nel 2016. Invece i dati (sempre A.D.M., tav. 13a e 13b, entrate dell’Erario per categorie di gioco, distinto per canale fisico e telematico) indicano per le scommesse sportive-canale fisico il seguente andamento delle entrate erariali nello stesso quadriennio 2013-2016, rispettivamente 119, 155, 155 e 148 (milioni); la serie delle entrate erariali per le scommesse sportive-canale telematico è 44, 52, 84 e infine 79.

[13] V. note 21, 24, 26, 27, 28, 46, 48. 54; v. anche nota seguente.

[14] V. A. OLIVA, Asia, Report scommesse illegali: l’Atlantide del gioco sommerso, un giro da 90 miliardi di dollari, in Agipronews, 16 settembre 2015, secondo cui 57 Paesi asiatici. sui 65 complessivi non hanno un gioco regolamentato (soltanto otto Paesi un sistema legale: Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Macao e Filippine), con un volume di affari nel periodo 2001-2011 per le scommesse «sommerse» pari a mille miliardi di dollari, oltre 90 l’anno, con richiamo a studio presentato da P. JAY, esperto della società di consulenza Regulus Partners, durante l’evento Betting on Football di Londra nel settembre 2015, nel senso che, per arginare le truffe, occorrerebbe maggior interazione tra industria del gaming e i diversi soggetti in campo: gli organismi anticorruzione, le autorità sportive, i corpi di polizia nazionali e internazionali, oltre alle leghe professionistiche, fino all’idea di una nuova entità indipendente, una vera e propria Intelligence Agency dell’anti corruzione, soluzioni proposte – e con inizio di attuazione – anche da Sportradar, che in Italia ha accordi con le Leghe di tre campionati professionistici per il monitoraggio e la segnalazione dei flussi di gioco anomali. Tali obiettivi sarebbero pienamente realizzabili attraverso una attuazione della Convenzione europea di Magglingen del 2014, purtroppo non ancora recepita in Italia (v. infra, par. 5).

[15] V. note 26, 28 e 29.

[16] Sulla base del risultato di un’indagine – dei primi del 2014 (quindi non tenente conto dei progressi continui del fenomeno), sul gioco d’azzardo fra i minori condotta da Datanalysis e voluta dall’Osser­vatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paido’ss) e presentata in occasione dell’International Pediatric Congress on Environment, Nutrition and Skin Diseases – sono circa 800 mila i bambini ed i ragazzini fra i 10 e i 17 anni d’età a rimanere ammaliati dal gioco d’azzardo, dalle luci di videopoker e da slot-machine, ma anche da gratta e vinci, superenalotto e scommesse di vario genere. E addirittura, anche prima, fra i 7 e i 9 anni, lotterie e bingo hanno già fatto fuori le paghette settimanali: accade in Italia a 400 mila giovani italiani, bambini in questa fascia d’età.

Tende, invece, a minimizzare i problemi risultanti da gioco d’azzardo, con riguardo ai giovani e alle persone in condizioni disagiate, una interessante indagine della Fondazione Visentini, realizzata su incarico di Fundaciòn CODERE (iniziativa di Codere, multinazionale spagnola nel settore del gioco in Europa e America latina, presente anche in Italia, come dal sito www.fundacioncodere.org), v., in pro­­posito, per ampi elementi, Gioco legale e gioco illegale, Convegno di presentazione del Rapporto 2017 La percezione sociale del gioco d’azzardo, della Fondazione Bruno Visentini LUISS, Roma, 11 mag­­gio 2017: il testo del rapporto è pubblicato da Editoriale Dialoghi, I ed., maggio 2017, in www.researchgate.net ed è redatto sulla base di due specifici formulari, su un campione complessivo di 1604 intervistati, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, con i seguenti risultati: oltre il 44% dei cittadini tra i 18 i 75 anni ha giocato almeno una volta nell’ultimo anno e una fascia dello 0,9% è da considerare problematica; resterebbe sfatato il luogo comune che individua nei meno scolarizzati e qualificati o negli individui a rischio di esclusione sociale i più propensi al gioco; la filiera dei giochi sarebbe un im­portante volano per l’eco­nomia, rappresentando oltre l’1,14 del PIL, con una spesa di 19,2 miliardi di euro, con circa 6.000 imprese ed impiego di quasi 150.000 persone, di cui 30.000 dipendenti diretti dei conces­­sionari, gestori e produttori di apparecchi, oltre i lavoratori dell’indotto e la gestione dei servizi legati al gioco nei punti di vendita; infine, viene messo in evidenza sia il notevole trend in aumento del­l’ampio settore del gioco d’azzardo online, per la facilità di accesso al gioco a distanza, sia la notevole dimensione del gioco online illegale, che sfruttando ampiamente la dimensione tecnologica del canale a distanza, riesce a sfuggire alle misure preventive attuate dalla legislazione italiana fin dal 2006; coloro che utilizzano le piattaforme illegali risulterebbero essere quasi il 42% degli intervistati, la maggior parte di questi utilizzerebbe anche le piattaforme legali oltre quelle illegali; inoltre, la fascia dei giocato­ri pro­ble­matici sarebbe variante tra lo 0,9% e l’1,4%, di cui solo intorno il 4% con uno status sociale medio-basso.

Appare evidente che i risultati possono dipendere dalla qualità, scelta e numero degli intervistati, tenuto conto di quanto emerso da altre indagini richiamate nel presente lavoro, v. in note 2, 4, 5, 7, 8, 36. V. anche Sport e gioco d’azzardo, in www.sportmodellodivita.it, secondo cui il gioco d’az­zar­do rap­presenta la terza potenza industriale del nostro Paese con un fatturato che nel 2012 ha sfiorato i 100 miliardi di euro; l’Italia «vanta» circa 19 milioni di scommettitori di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia. Secondo l’indagine Ipsad (Italian population survey on alcohol and drugs), condotta dall’Istituto di Fisio­logia Clinica del CNR di Pisa, trattasi per lo più di uomini, disoccupati e con un basso livello d’istru­zione; inoltre dal dossier Azzardopoli realizzato dall’associazione Libera emerge che nel nostro Paese si spendono circa 1260 euro a persona per il gioco d’azzardo, mentre sono 36 milioni gli italiani, che almeno una volta hanno tentato la fortuna con il gioco. Così l’Italia è al primo posto in Europa (in realtà da notare, invece, seconda dopo l’Inghilterra nel solo settore on line) e al terzo nel Mondo. Per le sole scommesse sportive, secondo i dati 2011 di Agicos, le regioni che detengono il primato nella spesa in scommesse sarebbero in ordine decrescente: la Campania, la Lombardia, il Lazio, la Puglia e la Sicilia. Soprattutto in tempi di crisi economica che prende piede l’illusione della vincita facile e di poter cambiare vita col gioco d’azzardo, il cui incremento può essere considerato come termometro della crisi economica e finanziaria di un paese, insieme al calo dei consumi. Parallelamente cresce anche l’interesse delle or­ganizzazioni criminali nei confronti del settore del gioco d’azzardo e scommesse. Da notare, infine, che secondo i dati A.D.M. Serie storica regionale, 2013-2016, la spesa per canale fisico (dati percentuali) in rapporto al PIL regionale è superiore alla media nazionale solo per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna e Umbria, con valori che oscillano tra 1,54 per le Marche, 1,40 per l’Abruzzo, 1,31 per la Sardegna, 1,27 per l’Umbria, 1,17 per la Basilicata, rispetto ad una media nazionale del 1,10, con la Regione più virtuosa Trentino-Alto Adige con lo 0,67 (grazie anche alla normativa esistente a una diversa tradizione). Particolare è l’andamento per la Calabria, con percentuale inferiore nel solo 2016 (0,94, rispetto a 1,27-1,23 dei tre anni precedenti, per effetto di un calo notevole della spesa pro capite, sempre per canale fisico, presumibilmente per uno spostamento su canale telematico e giochi e scom­messe illegali o clandestini (al di fuori A.D.M.).

[17] In alcune Regioni e Comuni sono state introdotte, sul piano tributario, misure premiali per gli esercizi liberi da apparecchiature di giochi a denaro (ad es. Regione Lazio), o aggravamenti per esercizi che istallano slot machine (v. ad es, l’efficace legge regionale Veneto di stabilità 2015 con una aliquota Irap maggiorata dello 0,2% dal 2017). Le Regioni Lombardia, Basilicata, Liguria e Veneto, hanno redatto un manifesto per azioni comuni di contrasto del GAP, Twitter Google,10 marzo, 2016.

[18] V., sull’andamento della giurisprudenza e delle iniziative dei Comuni, sul sito Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro la mafia, 29 maggio 2017, e le ordd. Comune di Milano n. 63 del 15 ottobre 2014 e n. 65 del 23 ottobre 2014; Comune di Savona n. 3/2016; sent. Corte cost. n. 220/2014; sent. Cons. Stato n. 3778/2015; sent. Tar Bologna n. 1023/2015, tutte pubblicate in allegati sul predetto sito; TAR Liguria, sent. 18 febbraio 2016, sul potere dei Sindaci di stabilire gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nei quali sono presenti apparecchi da gioco, in relazione ad ordinanza sindacale sull’orario di attivazione massimo dalle ore 10 alle ore 23, sul sito Lexitalia.it; Cons. Stato, sez. V, sent. 13 giugno 2016, ivi, sulla legittimità dell’ordinanza con la quale il Sindaco di Mantova ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate. V. anche le iniziative dei Comuni di Asti, Bassano del Grappa e di tanti altri Comuni, specie nel Veneto, in una azione di contrasto con il fenomeno della ludopatia. Il 9 giugno 2017 il Comune di Roma ha approvato il Regolamento sale da gioco e giochi leciti, sulla scia del testo di quello di altro Comune. V. sulla competenza dei Comuni, Tar Campania, sez. III, sent. 22 marzo 2017, n. 1567; e sent. 9 giugno 2017, invece, sulla illegittimità di una ordinanza di sospensione del­l’autorizzazione per l’esercizio di una sala da giochi, motivata con riferimento al mancato rispetto degli orari di apertura previsti dal regolamento comunale, essendo stata ritenuta una manifesta sproporzione ed ingiustizia della sanzione applicata, specialmente in considerazione dei verosimili gravosi effetti sugli interessi economici dell’impresa ricorrente e delle conseguenti ricadute occupazionali; Tar Toscana, sent. 12 giugno 2017, sulla illegittimità di una ordinanza sindacale (Comune di Grosseto, 7 ottobre 2016), che limita sensibilmente gli orari di apertura degli esercizi (4 ore) ove sono presenti videogiochi, non preceduta da approfondimenti istruttori circa l’estensione del fenomeno della ludopatia, richiamando Tar Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346, nel senso della lesività del principio di proporzionalità da parte di discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco, caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle V.L.T. (sent. pubblicata da Jamma.it, 12 giugno 2017); Tar Veneto, sent. 3 maggio 2017, n. 434, nel senso, invece, della legittimità di una ordinanza sindacale (Comune di Oderzo) che limita gli orari di apertura degli esercizi nei quali sono presenti videogiochi, non preceduta da approfondimenti istruttori circa l’e­sten­sione del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, in quanto fatto notorio o comunque nozione di fatto di comune esperienza, come dalle iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale; v. anche Tar Veneto, sent. 7 febbraio 2017, n. 128, confermativa della competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze (pacifica ormai in giurisprudenza) con limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco, disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP), sulla base di dati forniti dalla ASL competente.

[19] V. F. LA ROSA, Il gioco d’azzardo in Italia: contributi per un approccio interdisciplinare. Milano, 2016; AVVISO PUBBLICO (a cura di), Lotta alla ludopatia: gli interventi per contenere la diffusione delle sale da gioco, febbraio 2016; C. BENELLI, IL gioco d’azzardo: questioni di diritto, in Lexabdgaming (piattaforma europea sul diritto dei giochi e delle scommesse), 2014; CENSIS, Rapporto Gioco ergo sum, Roma, 2009;. EURISPES, L’Italia in gioco, Rapporto, 2009www.eurispes.it; R. PANI, R. BIOLCATI, Le dipendenze senza droghe. Lo shopping compulsivo, Internet e il gioco d’azzardo, Torino, 2006; C. BENELLI, E. VEDOVA, Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo, Milano, 2008; R. BAIOCCO, C. DEL MIGLIO, A. COUYOUMDJIAN, Le dipendenze comportamentali degli adolescenti: uno studio sulla rappresentazione degli operatori sanitari e sociali, in Ricerche di psicologia, 2004; M. CROCE, W. NANNI, Dipendenze senza sostanze, in CARITAS FONDAZIONE, Vuoti a perdere, Rapporto su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, Milano, 2004; D. CAPITANUCCI, V. MARINO, La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra divertimento e problema, Milano, 2002; M. CROCE, R. ZERBOTTO, Il gioco & l’azzardo. Il fenomeno, la clinica, le possibilità di intervento, Milano, 2001; R. LADOUCER, C. SYLVAIN, C. BOUTIN, C. DOUCET, Il gioco d’azzardo eccessivo: Vincere il gambling, Torino, 2003.

[20] V., con rifermento ad alcune norme statali: Corte cost., sent. 21 marzo 2015, n. 56, con osservazione di R. CHIEPPA, Una decisa affermazione della Corte cost. sulla rilevanza degli interessi pubblici sottostanti al regime di monopolio statale di concessione per l’esercizio di attività di gioco pubblico con vincite a denaro e sulla giustificazione di nuovi requisiti ed obblighi imposti con legge e non suscettibili di indennizzo, in Giur. cost., 1956, p. 506; a legge della Provincia autonoma di Bolzano: sent. 19 novembre 2011, n. 300 sulla legge prov. n. 13/2010); da ultimo, con riferimento a legge della Regione Puglia: sent. 11 maggio 2017, n. 108 (in Giur. cost., 2017, p. 1122, con osservazione di R. CHIEPPA, Gioco d’azzardo: rischi e pericoli, ritardi e timidezza dello Stato e competenza delle Regioni e Comuni nelle azioni di contrasto alle dilaganti patologie (ludopatia o gap), sull’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43/2013, con rigetto della questione proposta dal Tar Puglia, che mirava ad una declaratoria di incostituzionalità della norma regionale per pretesa violazione delle regole sul riparto di competenza (era stata invocata la materia dell’ordine pubblico) in ordine al divieto di rilasciare autorizzazioni per l’installazione di apparecchi da gioco, nel caso di ubicazione inferiore a 500 metri pedonali da luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili e sociali e altre strutture ricettive per categorie protette); inoltre, la predetta sent. n. 108 ha affermato che la norma regionale di contrasto del GAP rientra nella materia concorrente della «tutela della salute», richiamando alla fine, in un contesto motivazionale pressoché esaustivo sul punto della competenza in materia di tutela della salute, due aspetti (confermativi della soluzione) di inattuazione, o meglio di inerzia statale, richiamandosi sia alla mancata attuazione della delega prevista dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», art. 14, con previsione, tra i criteri di delega, quello del­l’adeguamento della normativa «all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’az­zardo patologico e di gioco minorile» – lett. a del comma 2 – e quello della fissazione «di parametri di distanza dai luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale», con espressa garanzia della «salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, lett. e del comma 2), sia la legge 28 dicembre 2015, n. 208 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016»), art. 1, comma 936, con previsione entro il 30 aprile 2016 (rimasta allora inattuata), di definizione, in sede di Conferenza unificata, delle «caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età».

[21] V. Scommesse Sportive: il controllo su rischi e regolaritàIntervista a Luca Turchi, allora respon­sa­bile Sez. Giochi e Scommesse AAMS, in sponsornet.it, maggio 2012, che parte da una individuazione di una rete illegale con un fatturato di ben 2 miliardi e mezzo di euro, a fronte di una rete legale con fatturato di 3 miliardi e 850 milioni e dalla considerazione che Il mondo del betting, per chi opera nello sport business, è identificato come il settore dalla migliore capacità di investimento in sponsoriz­zazioni, e si sofferma sul relativo sviluppo esponenziale; vi è una distinzione tra le scommesse clandestine e quelle comunemente definite «antisportive», non necessariamente le prime coinvolgenti frodi sportive, con con­siderazioni sul monitoraggio e riparto degli introiti, nonché sulle problematiche relative alle ludopatie e ai minori.

[22] V. L.TURCHI, in Scommesse Sportive, cit. in sponsornet.it, maggio 2012, intervistato a cura di B.  Angrisani sottolineava che Il mondo del betting, per chi opera nello sport business, è identificato come il settore dalla migliore capacità di investimento in sponsorizzazioni, ed ha uno sviluppo esponenziale; interessanti sono alcuni dati di crescita del palinsesto (su quali sport, campionati, avvenimenti e tipologie di scommessa i giocatori italiani possono scommettere), nel 2003 gli avvenimenti oggetto di scommessa erano circa 15.000, nel 2012 arrivano a più di 60.000, con aumento anche delle tipologie di scommessa su un singolo avvenimento.

[23] DDE MARTINO, Infiltrazioni della criminalità‡ organizzata nel gioco (anche) lecito, in Relazione annuale della Dir. Naz. Antimafia, Parte 1, par. 11, dicembre 2012, pubblicata anche in www.legalite.net/ archivio/formazione/gioco.

[24] I TRUST SPORT, Combine e corruzione legata a scommesse e gioco d’azzardo nello sport, ottobre 2016, richiama l’opinione di molti, secondo cui l’avvento del gioco d’azzardo online avrebbe fatto aumentare il rischio di combine a scopo di lucro, in quanto la dimensione enorme della relativa industria a livello mondiale (sia legale, sia illegale) costituisce un’attrattiva per il crimine organizzato, e la varietà del tipo di scommesse disponibili contribuisce ad aumentare il valore potenziale delle informazioni privi­legiate; L. TONDO, Nel paese dell’azzardo comandano i padroni delle scommesse fuorilegge, in Releinchieste, in Repubblica-it L’Espresso, 21 febbraio 2013, secondo cui spopolano i gestori di scom­messe fuorilegge, con un piede in nero qui da noi e l’altro nei paradisi fiscali all’estero; ricevute false, fondi intestati a prestanomi, servizi subappaltati a oscure società straniere e una montagna di quattrini nelle Isole Cayman; F. ARTURI, Viaggio nel mondo scommesse Puntate illegali: funziona così, in La Gazzetta dellosport.it., 4 giugno 2011, secondo cui il mercato delle scommesse sportive in Italia si aggira attorno ai 4,5 miliardi di euro all’anno (che è poi poco più del 6% di quello che si gioca in totale in Italia, fra lotterie, lotto, macchinette), quello illegale, sulla base di fonti europee, sarebbe di altri 2.5 miliardi al­l’anno.

[25] V. nota seguente e 28, 29.

[26] V. COMMISSIONE ANTIMAFIA, Relazione finale sui rapporti tra mafie e calcio (Doc. n. XXIII, n. 31), dicembre 2017 in Avviso pubblico, con riferimenti a alterazioni di partite in cui si registra un col­le­ga­mento tra episodi di corruzione e scommesse sportive (con richiami a inchieste delle procure di Cremona, Catanzaro, Napoli e Catania, da cui emergerebbe la rilevanza del fenomeno della corruzione di atleti, disponibili a favorire la manipolazione degli incontri calcistici; A. GIANGRANDE, Lo sport truccato, in www.lulu.com/shop/antonio-giangrande, 29 dicembre 2017 e con il titolo Sportopoli Lo sport truccato. L’Italia delle frodi sportive, 30 novembre 2017, in https://books.google.it/books, in particolare 479 e 381, su episodi di giro di scommesse illegali e profili di infiltrazioni di criminalità organizzata; Opera­zione “Dop­pio Jack”, Bindi (Comm. Antimafia): Mancata collaborazione di Malta è preoccupante, in RED/Agipro, 15 novembre 2017, richiama una importante operazione della G.d.F., coordinata dalla procura di Firenze, con scoperta e sequestro di una rete di sale da gioco online abusive, con cenni a dichiarazioni del magi­strato inquirente e della presidente della Commissione Antimafia sulla mancata collaborazione da Malta, dove si trovava il server centralizzato, che gestiva la rete clandestina, auspican­do una maggiore coopera­zione ed un azione europea per favorire la costante e tempestiva collaborazione giudiziaria delle autorità maltesi; Lotta a scommesse illegali in Puglia il contrasto della Guardia di Finanza, in laGazzettadel mezzogiorno.it, 23 ottobre 2017, secondo cui nei giorni 13 e 14 settembre 2017 è stato effettuato un piano straordinario di interventi (163), con 39 casi di irregolarità (pari al 24%): durante il 2017 nei 486 inter­venti nella regione, sono emerse irregolarità nel 30% dei casi, con la verba­lizzazione di 650 soggetti, con il sequestro di 329 apparecchiature elettroniche e con oltre 3,3 milioni di euro d’impo­nibile accertato dell’imposta unica sui giochi e le scommesse evasa; Cosa nostra, a Messina 30 arresti per scommesse e gioco illegali, in gioconews.it, 6 luglio 2017, su operazione dei Carabinieri contro una cellula mafiosa, con 30 arresti per corse clandestine dei cavalli, scommesse calcistiche e gioco online illegale a Messina; Scommesse illegali e contabilità parallela: scatta la maxi operazione ‘Reset’, in ADNKRONOS.com, 14 marzo 2017, e in Scommesse clandestine, riciclaggio, criminalità: partita la maxi-operazione “Reset”, in IGV newsIl Gazzettino vesuviano, 14 marzo 2017, sulla operazione della Polizia nelle città di Napoli, Bari e Palermo, che ha portato alla chiusura di 12 sale giochi, strategica­mente ubicate nei pressi di alcune scuole frequentate da minorenni, con una vera e propria contabilità, parallela a quella legale, riportata sia in tradizionali libri mastri, in cui venivano indicati nomi, cifre e conti correnti, anche stranieri, sia in sofisticati software di gestione contabile, con sistematiche infiltrazio­ni mafiose ed investimenti di ingenti capitali nella gestione di centri trasmissione dati, avvalendosi anche di bookmakers stranieri e di una vasta rete di prestanome, per intestare le attività imprenditoriali, con controllo di 104 esercizi com­merciali; R. CALANTROPIO, Giochi, sequestrata ricevitoria a Potenza per raccolta abusiva di scommesse sportive, in AGIMEG (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco), 31 ottobre 2016, raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi per conto di un bookmaker di Malta privo delle necessarie autorizzazioni ad operare in Italia; A. CUSTODERO, Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori, in Repubblica.it, 6 luglio 2016, segnala – dalla relazione della Commissione antimafia – l’indagine dirty soccer, della Dir. distr. antimafia di Catanzaro del 2015, sull’esistenza di due distinte organizzazioni criminali, attive nelle combine di incontri di calcio, che ha visto coinvolte una serie di squadre di calcio di Leghe inferiori, per aver gestito le scommesse sulle competizioni quotate; v. anche sulla stessa indagine dirty soccer (calcio sporco) in Nuovi guai: truccate altre 5 gare, in Redazione, @forzaroma, 22 maggio 2015; Catania, giro da 10 milioni di scommesse illegali: 13 arresti e 46 centri sequestrati in tutta Italia, in Repubblica.it, 4 maggio 2016; Scommesse clandestine, coinvolto anche imprenditore foggiano. “100 mila euro di bonifici al giorno”, in www.l’immediato.it, 4 maggio 2016, sulla vasta operazione della Polizia (squadra mobile di Foggia, reparti territoriali della Polizia Postale, coadiuvati dalle locali Squadre Mobili, con il coordinamento dal Servizio Centrale Operativo), deno­minata Master Bet, relativa a rete di scommesse clandestine nell’intero territorio nazionale (Catania, Ragu­sa, Messina, Siracusa, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Cosenza, Cagliari, Foggia, Brin­disi, Milano, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Roma e Venezia), con sequestro di 46 esercizi ritenuti centri di scommesse clandestine; F. AN­GE­LI, Roma, dall’Eur a Tor Bella Monaca: la mappa del business dei videopoker. Il circuito di scom­messe clandestine esteso a macchia d’olio in tutta la città. Un business da 100 mila euro all’ora scoperto dai finanzieri dello ScoRepubblica.it., 15 gennaio 2016, che richiama i metodi per convincere i titolari di macchinette ufficiali ad acquisire nelle loro ricevitorie circuiti legati ad alcuni siti internet; S, CAPOLUPO, Necessaria certezza normativa e maggiore contrasto a illegalità, in AGIMEG e Agipronews, 24 novem­bre 2015, con alcune dichiarazioni del Generale della G. di F., nel corso del seminario istituzionale sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici, organizzato alla Camera, secondo cui sono state indi­viduate nel 2014 3.116 postazioni clandestine di raccolta scommesse, nei primi nove mesi del 2015 1.073 postazioni clandestine di raccolta scommesse; nel biennio 2014-2015 vi sono state numerose operazioni di successo come ad es. l’operazione Clean Game eseguita dal Nucleo di polizia tributaria di Lecce, nei confronti di un presunto sodalizio mafioso, dedito all’esercizio del gioco d’azzardo; opera­zione Gambling, svolta dal Nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, riguardo una ramificata rete di Centri di tra­smissione dati collegati a bookmaker esteri privi di conces­sione; operazione Curaçao, svolta dal Servizio centrale investigazioni sulla criminalità organizzata e dal Nucleo speciale frodi tecnologiche nei confronti di un tecnico informatico, che aveva messo a disposi­zione di varie organizzazioni criminali il proprio know-how per la creazione e la gestione di siti di gioco e scommesse online, in assenza delle concessioni, con inibizione di 33 siti internet ubicati su server esteri per effettuare il gioco anche dal­l’Italia; R. GALULLO, Il gioco sporco che «macina soldi, in Il sole 24 ore, 19 gennaio 2015, su sistema perfezionato con attività di raccolta in Italia, con le braccia operative (società e piattaforme tecnologiche) sparse nel mondo: dalla Romania alla Florida, passando per Curaçao (Antille olandesi); a fine 2015 i Monopoli di Stato hanno oscurato 5.597 siti non autorizzati alla raccolta del gioco (quasi 16 al giorno); il 13 gennaio 2015 la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ordinato l’arresto di 11 persone, con la contestazione di associazione a delinquere a carattere transnazionale volta a com­met­te­re una serie di reati attraverso una rete illegale di gioco online, aggirando la normativa di settore; Scommesse, controlli in tutta Italia: un centro su tre è irregolare, in Repubblica.it Economia & Finanza, 2014, resoconta una settimana di piano straordinario di controlli da parte di G.d.F., Agenzia delle Dogane e Monopoli: controllati 2.266 esercizi in tutta Italia, con 719 violazioni contestate, con una percentuale di irregolarità del 31,7%, con 487 responsabili denunciati, con 102 slot sequestrate (manomesse o alterate) e 291 i punti scommesse irre­golari chiusi ed infine con 37 casi di violazioni delle norme a tutela dei minori; Appro­fonditi controlli di polizia amministrativa, in Barlettaviva, 4 dicembre 2014, controlli di polizia am­mi­nistrativa, effettuati da Polizia di Strato (personale specializzato della squadra amministrativa di controllo p.a.s., congiunta­mente con la sezione di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Bar­letta): complessivamente controllati 176 esercizi, con 5 agenzie di scommesse abusive sequestrate e 5 gestori segnalati, 1 un circolo privato chiuso completamente irregolare; P. CALVOSA, Il settore dei giochi pubblici on line in Italia. Dinamiche di sviluppo, modelli di business e strategie competitive, Milano, 2013, in particolare sull’im­patto di inter­net sullo sviluppo del settore, con particolare riguardo alle dina­miche di crescita e ai modelli di business caratterizzanti il segmento dei giochi pubblici on line, richiama i 1550 punti di scommesse clan­destine individuati nel 2012 (p. 50) e la riduzione, secondo stime di AGIMEG, dei giochi illegali dal 57% del 2003 all’8% del 2013; Controlli delle Fiamme Gialle: irre­golari il 20% delle scommesse su Londra 2012, in IlFattoQuotidiano.it, Cronaca 22 agosto 2012, secondo cui, da un piano di controllo straordinario della Guardia di Finanza, su oltre 2000 esercizi ed accertamenti di più di 400 violazioni, tra centinaia di video­poker illegali e decine di centri di scommesse non autorizzati, le scom­messe su Londra nel 2012 sareb­bero per il 20% irregolari; F. ARTURI, Viaggio nel mondo scom­messe Puntate illegali: funziona così, in LaGazzettadellosport.it., 4 giugno 2011, nel mondo delle partite truc­cate e delle giocate clandestine vi sono giganti asiatici, manovratori nel mercato clandestino oppure in agenzie sul territorio, che non sono come le altre, in una vicenda tipicamente italiana: a fronte di 8.000 agenzie legali, con tanto di permessi e concessioni, ve ne sono 1.500-2.000 fuori dall’ombrello della legge e che non si riesce a chiudere (o spesso riaprono dopo un primo intervento delle forze dell’ordine) per una differenza fra le normative italiana ed europea, che manda in confusione i tribunali, di modo che le garanzie per i clienti non val­gono: è uno dei punti deboli del sistema.

[27] Antiriciclaggio e giochi, SCREPANTI, in Agipro, 15 novembre 2017, in occasione del Convegno a Roma presso la Camera, Gioco legale in Italia: dialogo tra imprese, parti sociali e regolatore, il generale della G.d.F. S. Screpanti ha indicato in lieve crescita, nei primi sei mesi del 2017, le segnalazioni ricevute (1075) di operazioni sospette di giochi e scommesse, anche per l’espandersi della normativa antirici­claggio e delle verifiche della clientela basata sul rischio con nuovi obblighi per gli operatori di gioco fisico e on line. V. anche in precedenza S. MICHELUCCI, Screpanti (Gdf): Antiriciclaggio, graduale appli­ca­zione norme, in Gioconews, 24 ottobre 2017, nel senso del rafforzamento dell’azione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con l’aiuto della G.d.F. e dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, anche per il settore del gioco e scommesse, con la novità del coinvolgimento della rete, distributori ed esercenti aventi funzione strumentale rispetto al concessionario, essendo presidi sul territorio, richiamando le dichiarazioni di Stefano Screpanti, Generale G.d.F., nel corso della presenta­zione di un volume sull’argomento (M. PRESILLA, M. ARENA, Giochi, scommesse e normativa antirici­clag­gio, 2a ed., Bologna, 2017, in collaborazione con LexGiochi, aggiornato con le modifiche legislative a seguito della IV direttiva UE sull’antiriciclaggio).

[28] Vasto giro di scommesse illegali on line, in lasicilia.it, 28 novembre 2017, nel Lazio (Frosinone, Roma, Cassino, Ferentino, Alatri, Isola Liri; Piedimonte San Germano; Alatri) e in Sicilia (Licata) una ampio business illegale nel settore della raccolta delle scommesse on line, attraverso l’escamotage di avviare di fatto, con l’ausilio di teste di legno, numerose attività di internet point, all’interno di attività primarie di «servizi di fotocopiatura e attività di supporto per l’ufficio», senza richiedere le autorizzazioni per l’apertura di un internet point. V., inoltre per talune interpretazioni, E. RAGANELLA, in Rivista di dirit­to dei giochi e delle scommesselexgiochi www.lexandgaming.eu, che sostiene che le due nuove ipotesi di reato introdotte dalla legge n. 88/2009 sembrano palesemente insensibili alla tutela dell’ordine pubblico, considerato che nella prima ipotesi si punisce il soggetto privo della concessione; nella seconda, invece, colui che, pur in possesso della concessione, violi le prescrizioni formali dettate dalle legge; in partico­lare, la fattispecie prevista nel primo periodo della norma punirebbe i soggetti che esercitino in Italia la raccolta dei giochi e delle scommesse senza concessione; affinché l’introduzione di tale ipotesi di reato abbia una sua utilità, dovrebbe ritenersi che il soggetto, sprovvisto di concessione, sia invece munito del­l’au­torizzazione di polizia; tuttavia riconosce che tale interpretazione è decisamente dirompente al cospetto di un indirizzo giurisprudenziale diverso; Scommesse abusive in un internet point, in CN24TV, Vibo Valenza cronaca, 7 settembre 2017, sulla base di controlli della G.d.F. in Vibo Valenza, all’interno di internet point venivano raccolte, abusivamente, scommesse sui principali eventi sportivi nazionali ed esteri, trasmettendole poi telematicamente all’organizzatore e movimentando, su appositi conti esteri, gli importi relativi alla raccolta delle scommesse e alle eventuali vincite; G. MANGO, M. GIUA, P. ACCARDI, Giochi illeciti, scommesse illegali ed “internet point”, alcune considerazioni sui profili penali, in www.rivista.ssef.it, sul quadro normativo e la giurisprudenza su scommesse e internet point e indicazione di alcuni interessanti casi operativi (par. 7.3) relativi a individuazione di utilizzo degli internet point per i giochi illeciti mediante pc collegati via modem con un server, ubicato fuori il territorio nazionale, insieme a rinvenimento di elenco di clienti possessori di «card», abilitati ad effettuare giocate in via telematica presso l’allibratore estero ed in possesso di password tale da consentire l’accesso al servizio di scom­messa online di un sito di un allibratore estero; o ancora alcuni internet point (par. 8), che concedono ai clienti la rete per connettersi a casinò c.d. virtuali, allo scopo di consentire il gioco d’azzardo ovvero gioco vietato, via modem con un server ubicato fuori il territorio nazionale, mediante cui navigare al­l’interno di alcune pagine internet predefinite dedicate al gioco, secondo i minuti pagati in anticipo, con un sistema basato su equivalenza di puntata di 1 euro con 1 minuto di navigazione, con eguale rapporto, in incremento di minuti, in caso di vincita, il tutto conteggiato sul server estero e convertibile in denaro.

[29] S. CAPOLUPO, Necessaria certezza normativa e maggiore contrasto a illegalità, AGIMEG e Agi­pronews, 24 novembre 2015, con alcune dichiarazioni, nel corso del seminario istituzionale sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici, organizzato alla Camera dalla Commissione Finanze, di S. CAPOLUPO; Gen. Comandante della G.d.F. secondo cui è necessaria chiarezza sul settore del gioco alla luce anche del quadro giurisprudenziale che spesso non riesce a dare certezze; v. anche nota seguente.

[30] Suggerisce una maggiore interazione tra industria del gaming e i diversi soggetti in campo: gli organismi anticorruzione, le autorità sportive, i corpi di polizia nazionali e internazionali, oltre alle leghe professionistiche, uno studio di P. JAY esperto della società di consulenza Regulus Partners, reso pubblico nell’evento Betting on Football di Londra, settembre 2015, v. anche ivi, nota 13, par. 1; nel senso di una mag­giore cooperazione e condivisione di informazioni a livello internazionale tra governi, forze dell’or­dine, organismi sportivi e l’industria del gioco d’azzardo, in TRUST SPORT, Combine e corruzione legata a scommesse e gioco d’azzardo nello sport, ottobre 2016.

[31] V. per esigenze da tempo sottolineate, R. CHIEPPA, Lo Stato deve poter scegliere gli operatori del settore giochi, in agipronews, 9 luglio 2008, in occasione della presentazione del volume Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo nazionale, di C. BENELLI, E. VEDOVA, Giuffrè Milano 2008: infatti lo Stato deve avere un potere nell’ammettere gli operatori del settore giochi (ovviamente – aggiungo – secondo criteri fissati da legge, compatibili con i principi costituzionali e con quelli del­l’UE), quale punto fondamentale per la difesa del consumatore e del contrasto al crimine organizzato (par­ticolare esigenza della situazione locale italiana), non essendo un mistero, soprattutto nel gioco via internet, l’esistenza di casi di riciclaggio e di commistioni malavitose o di occasione di usura.

[32] L. VERONA, responsabile per le questioni territoriali e vicepresidente dell’associazione Astro (As­so­trattenimento), nel corso del convegno, organizzato alla Camera, Gioco legale in Italia: dialogo tra im­prese, parti sociali e regolatore, si è espresso sulla esigenza di lavorare per cambiare l’immagine del settore Giochi e scommesse fra la gente e nel territorio, passando a una dimensione professionale del gestore, essendo il lavoro dei gestori anche capace di limitare gli effetti negativi sul territorio, in quanto altrimenti limitando (esclusivamente con penalizzanti distanziometri ed orari) si rischia di spostare solo la domanda (in Agipronews, 15 novembre 2017); da notare che questo argomento della asserita scarsa utilità delle limitazioni delle distanze (si sposta e non si riduce) risulta identico ad una presa di posizione del Sottosegretario Baretta, secondo cui la teoria delle distanze sarebbe nata in assenza di una regolamen­tazione, ma il punto è che questa visione avrebbe il limite di spostare e non ridurre (in Giochi, Baretta (Mef): Un problema il braccio di ferro fra Stato ed enti locali, l’offerta di gioco va ridotta ma garantita, in Agipronews, 15 novembre 2017), critica, riguardo ai limiti di distanza da luoghi sensibili, in parte successivamente ripresa dallo stesso Sottosegretario, in occasione del Convegno presso l’Università di Salerno, L’Italia dei giochi: dal federalismo al proibizionismo (repubblica.it, 1 dicembre 2017, con il titolo Industria del gaming, Baretta: Pensavamo di avere trovato un accordo con le regioni: il Piemonte sta rimettendo tutto in discussione).

[33] S. Screpanti, Generale della G.d.F., nel corso del Convegno, organizzato alla Camera Gioco legale in Italia: dialogo tra imprese, parti sociali e regolatore, si è espresso nel senso che l’Istituto di apparte­nen­­za non ha mai operato facendo l’equivalenza gioco-criminalità, ma anzi ha puntato a tutelare gli operatori onesti, a volte anche a costo di diffide: non esistono elementi di pericolosità specifica, ma i ri­schi sono quelli connessi a ogni altra attività economica rilevante; la nuova normativa prevede la collabo­razione di tutta la filiera per arginare i rischi (in Agipro, 15 novembre 2015).

[34] Sull’origine storica del fenomeno della sponsorizzazione, M. BIANCA, I contratti di sponsorizza­zione, Rimini, 1990, p. 12; V. FRANCESCHELLI, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. comm., 1987, I, 289, che richiama quanto avveniva nell’antica Roma, ove nobili e patrizi traevano vanto e fama da giochi e gare che essi sponsorizzavano; G. VIDIRI., Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina, in Giust. civ., 2001, II, 5, che fa riferimento ad ipotesi, prospettata da alcuni studiosi, secondo cui il lungo catalogo delle navi (libro II dell’Iliade) non poteva non essere giustificato, se non dalla volontà di Omero di accontentare gli «sponsor», che erano costruttori di navi; v. anche in proposito C. D’ORTA, F. FIO­REN­TI­NO, Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva, in comparazionediritto civile.it.

[35] Per ampie notizie sulla diffusione delle sponsorizzazioni di una serie di attività sportive, o di squadre di calcio, all’estero ed in Italia, v. sul sito CasinoNewsDaily.it, 13 giugno 2017, con specifica­zioni dei principali bookmaker con rapporti con le squadre di calcio italiane; nonché sul sito Repubblica.it archivio, 10 ottobre 2016, Quando lo sponsor invita a scommettere Il denaro ambiguo che regge il calcio; v. anche Scommesse, Betaland nuovo main sponsor del Bari calcio, in www.agimeg.it, 19 settem­bre 2016, secondo cui la sponsorizzazione del Football club Bari 1908 da parte di Betaland, operatore di gioco e scommesse, ha per obiettivo, iniziato con una squadra di Basket di Capo d’Orlando, quello di rafforzare il proprio brand, valorizzando soprattutto il concetto di gioco inteso come puro e sano di­ver­timento: «Fun First» (il divertimento prima di tutto) è infatti il pay off che caratterizza la brand image di Betaland; di qui la giustificazione accattivante dell’annuncio di avvio di una serie di iniziative finalizzate a contrastare il match fixing, ovvero la manipolazione degli eventi sportivi, la partecipazione nella orga­nizzazione con SportRadar (realtà multinazionale operante nel settore dei dati sportivi e della lotta alle frodi nello sport al fianco di Uefa, Fifa, IRB e altre federazioni sportive), un «integrity tour» con il fine di prevenzione di fenomeni di inquinamento del gioco.

[36] Da uno studio dell’Osservatorio Young Millennials Monitor di Nomisma, in collaborazione con l’Università di Bologna, è risultato, su un campione di 11 mila giovani tra gli 11 e i 19 anni: un minore su due è tentato dalle scommesse, ma solo il 17% ne avverte effettivamente la componente di rischio o dipendenza; nel 2016, oltre 1,2 milioni di minori hanno tentato la fortuna almeno una volta affidandosi all’azzardo. «Numeri che sono un segno inequivocabile del fascino che esercita il gioco. Molti giovani (il 21%) iniziano a giocare per curiosità o per caso (20%); altri per semplice divertimento (18%), per il fatto che amici e familiari giochino (11%), o per la speranza di vincere una somma di denaro (11%)». Vi è anche, nella ricerca, un profilo del giocatore con età tra i 14 ed i 19 anni: a puntare sono prevalentemente i maschi (59% rispetto al 38% delle ragazze); in particolare, quelli che frequentano gli istituti tecnici e professionali (58% e 52%) rispetto a studenti dei licei (42%); rilevante è anche il contesto familiare da cui si proviene: nelle famiglie, in cui vi è un’abitudine al gioco, la percentuale dei giovani scommettitori sale al 64%, contro il 9% se appartenenti a famiglie non giocatrici.

Inoltre tra le diverse forme di incoraggiamenti e pubblicità suasiva devono essere segnalate quelle in cui si afferma che «scommettere online è divenuta una operazione semplice e alla portata di tutti, in quanto i siti, che si occupano di scommesse sportive, offrono delle promozioni iniziali, che danno la possibilità di non impiegare del denaro vero in maniera immediata o addirittura di risparmiare … si può contare su un piccolo budget iniziale, … investire poco per volta; scommettere sullo sport. Infatti, non è solo questione di fortuna, come potrebbe avvenire con le slot machines, ma presuppone una certa dose di strategia e abilità, data anche dalla conoscenza dello sport in questione e dalla preparazione tecnico fisica degli atleti in gara». Così si stimola la particolare tendenza dei giovani di voler utilizzare le proprie capacità e nello stesso tempo si diffonde l’idea del guadagno facile e senza effettivi rischi iniziali, attraverso possibilità allettante di usufruire di bonus di credito, in realtà da 20 a 100 euro ed in alcuni casi fino a 900.

Basta aver digitato in internet una ricerca qualsiasi, – anche per mere finalità giuridiche o di conoscenza bibliografica – con le parole «scommesse e giochi di azzardo» ovvero anche «sport scommesse», che compaiono in primo piano offerte di bonus di benvenuto, a parte le email ed avvisi pubblicitari di ampia diffusione o che seguono automaticamente dopo una qualsiasi ricerca su detti argomenti in alcune note applicazioni di navigazione su risorse web. V. anche in giocogiovane, 31 marzo 2017, E. MOCCIA, Gioco d’azzardo e giovani: è boom di scommesse tra gli studenti. Sul mercato del gioco on line v. G. FICHERA, Gioco online: analisi del mercato italiano e confronto internazionale, tesi laurea Facoltà di Ingegneria dei Sistemi, Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano, 2011, in https://www.politesi.polimi.it/bitstream.

[37] L. RUSSO, Le sponsorizzazioni dei bookmakers nel mondo del calcio, in scommesse news, 16. agosto 2017. nel senso che Sport e scommesse sono due settori strettamente legati, eppure in continuo contrasto fra loro, inscindibili e legati fra loro anche dalle crescenti sponsorizzazioni dei bookmakers, tutto per un’unica legge: di produrre utili in cambio di visibilità, con una serie di indicazioni di squadre sponsorizzate e di livelli economici, comparativi con l’estero; v. anche Sponsorizzazioni da parte di bookmakers nel mondo sportivoQuali bookmakers investono come sponsor nel mondo sportivo, in I bookmaker.it; G. TRIANI, Pubblicità e sponsor nella società moderna, in Enciclopedia dello Sport, Roma, 2003, sulla evoluzione e sviluppo del fenomeno pubblicitario collegato allo sport, con un imporsi della pubblicità sulla scena sportiva, di modo che la pubblicità è ormai parte integrante, anzi costitutiva, dello sport, essendo impossibile, immaginare oggi un qualsiasi spettacolo sportivo che non sia sponsorizzato o che si svolga in un ambiente privo di simboli o cartelloni pubblicitari e nel quale gli atleti indossino divise segnalate dai soli colori del club d’appartenenza. Il mercato della comunicazione (mezzi classici e nuovi, più promozioni) dai 11.872 milioni di euro del 1997 è passato ai 16.003 milioni del 2000. Questi risultati sono stati resi possibili dall’allargamento dell’area e dei mezzi classici (stampa, affissioni, radio e TV) con l’av­vento dei new media, ma soprattutto da promozioni, media events e sponsorizzazioni, all’interno dei quali lo sport ha giocato un ruolo decisivo; dato, questo, rilevabile dal valore delle sponsorizzazioni che dal 1990 al 2000 hanno avuto un incremento del 224% (Vulpis 2002); strepitoso, anche in relazione alla modestia (relativa) della situazione di partenza (8.556 milioni di euro nel 1990, dieci anni dopo 27.761. Lo sport, rispetto alle sponsorizzazioni culturali e sociali, vale il 60% dell’importo globale, rispetto al quale le sponsorizzazioni sportive nel 2000 hanno fatturato 1.058 milioni di euro, rispetto ai 1.604 milioni del­l’intero comparto. In Italia il confronto con il 1990 evidenzia una crescita dell’ordine del 200%, visto che la spesa degli sponsor in eventi sportivi quell’anno fu di 561 milioni di euro. Sempre secondo TRIANI, op. cit., il successo delle sponsorizzazioni sportive discende: a) dall’overdose pubblicitaria con, un canale e modalità di comunicazione originali e personalizzate attraverso lo sport, b) da esigenza del marketing delle grandi imprese di individuare universi valoriali forti, emozionanti, coinvolgenti, c) da sinergie fra il medium sport e i media di comunicazione, che nel caso delle Olimpiadi e dei Campionati del Mondo delle principali discipline, ma soprattutto del calcio, offre agli sponsor ritorni di immagine e notorietà di marca (brand awareness) senza pari su scala planetaria. V. anche F. ASCANI, Sponsor e sport, Milano, 1984; D. BARILI, Parola di sponsor, Milano, 1987.

[38] Così, in occasione di una delle presentazioni del pluriennale progetto («ammirevole» per le finalità dichiarate) di “Vincere da grandi”, su iniziativa Lottomatica e CONI, le dichiarazioni di gestore di struttura sportiva in Scampia, pubblicate da Jamma.it.

Nell’aprile 2015 Il CONI e il Gioco del Lotto hanno presentato – nel Salone d’Onore del CONI – “Vincere da grandi”, progetto sportivo, culturale e sociale a sostegno delle famiglie italiane: veniva offerta. due volte la settimana e per la durata di sei mesi, ai giovani tra i 5 e i 14 anni appartenenti a famiglie residenti in aree disagiate e a forte rischio di emarginazione sociale, la possibilità di provare, conoscere e praticare gratuitamente numerose discipline sportive; il progetto era programmato in quattro città italiane: a Roma (Foro italico); a Napoli (Scampia) a Palermo (Zen), e a Milano (Quarto Oggiaro). Il Presidente del CONI Malagò ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. «Sono grato a Lottomatica per la scelta operata e per il sostegno offerto al nostro movimento con passione e convinzione. Attraverso que­st’ini­ziativa, proponiamo un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che, grazie allo sport, mira a favorire la prevenzione e lo sviluppo sociale laddove è più utile. Credo che fare squadra con soggetti privati mossi da medesimi obiettivi rappresenti la formula vincente per offrire un vero contributo al sistema sportivo e alla comunità. Pertanto, mi auguro che iniziative come questa possano incentivare la costruzione di una vera e propria rete di sostenitori uniti dal desiderio di migliorare e far crescere il Paese».

Il progetto “Vincere da grandi” (da sito CONI, Il Gioco del Lotto scommette sullo sport con il progetto “Vincere da grandi”, CONI, 23 aprile 2015) prevedeva un investimento da 300 mila euro, e offriva ai ragazzi un contesto sportivo ed educativo di eccellenza, grazie ai tecnici federali e ai campioni olimpici che li avrebbero seguiti da vicino durante il loro percorso, attraverso associazioni sportive coinvolte nel progetto stesso. Obiettivo comune di CONI e Gioco del Lotto era promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura sportiva, affinché lo sport rappresenti uno strumento di incoraggiamento e trasmissione di valori sociali e educativi come il fair play, il rispetto, la sana competizione, la lealtà, la solidarietà, la fratellanza sportiva e lo spirito di gruppo. In questo modo CONI e Lottomatica volevano offrire una grande opportunità di conoscenza, crescita culturale e sociale per la comunità. V. anche in Jamma.it, 13 giugno 2017.

[39] Quando lo sponsor invita a scommettere Il denaro ambiguo che regge il calcio, dal sito Repubblica.it, archivio, 10 ottobre 2016. Tuttavia deve essere rilevato che le sponsorizzazioni o altre analoghe forme pubblicitarie, collegate con giochi d’azzardo e scommesse, che hanno suscitato polemiche non sono casi isolati, come da altre ipotesi all’interno della tredicesima edizione di “Liberamente” nel quartiere fie­ristico di Ferrara (in estense.com, 27 febbraio 2017), o nel meeting di Comunione e Liberazione (Lotto­matica, tra gli sponsor, in PressGiochi.it, 20 agosto 2015) e alla Festa dell’Unità a Ravenna, dove vi era uno stand con promozione del gioco d’azzardo, con la differenza, almeno, che, nel caso della Festa del­l’Unità, gli organizzatori hanno riconosciuto l’errore e chiesto scusa al pubblico riaffermando che la lotta al gioco d’azzardo resta una priorità assoluta (in il fatto quotidiano, 14 settembre 2015 e in www.ilmessaggero.it).

[40] La sponsorizzazione non è altro che una forma particolare di pubblicità: infatti il contratto di sponsorizzazione, secondo Cass., sez. III, sent. 28 marzo 2006, n. 7083 – figura non specificatamente disciplinata dalla legge – comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto – il quale viene detto sponsorizzato (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, sponsee) – si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso dell’immagine pubblica può anche prevedere che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione”. Sotto il profilo fiscale vi sono stati una serie di mutati atteggiamenti: da un primo orientamento del­l’Amministrazione, nel senso della necessità di obblighi finalizzati a promuovere un prodotto commerciale per incrementare ricavi dell’impresa, altrimenti si tratta di mere elargizioni liberali (risoluzione R. n. 2-1016, 1974); mentre la Cassazione è rimasta, per un certo tempo, orientata per l’esigenza – affinché un costo possa dirsi inerente nel contesto del reddito di impresa, per essere ammesso in deduzione quale componente negativa del reddito di impresa – di requisiti che soddisfino «i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità» (Cass., sez. trib., n. 10167/2012; n. 13806/2014, n. 1565/2014 e n. 21184/2014, con ampio esame dei requisiti e richiami giurisprudenziali; n. 10914/2015, in base all’art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente «ratione temporis», nel senso della deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza). In realtà con il comma 8 dell’art. 90, legge n. 289/2002 era stato chiarito che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali vengono contemplate le società e le associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR; di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21/2003, aderì alla tesi che qualificava i costi di sponsorizzazione alla stregua di quelli di pubblicità. Da taluni interpreti fu ritenuto – peraltro senza seguito rilevante – che non vi fosse ragione per cui non estendere, per analogia, alla realtà professionistica, dove la dimensione economica e il numero di tifosi sportivi sono sicuramente più elevati.

Ancora il d.m. 19 novembre 2008, differenziò espressamente i costi di pubblicità e propaganda da quelli di rappresentanza in base al nuovo comma 1 del novellato art. 108 T.u.i.r., in cui fu disciplinata la deducibilità delle «le spese di pubblicità e propaganda» (nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti in 5 esercizi), e quella delle spese di rappresentanza (nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con d.m.).

Da ultimo la Cass. (sez. VI, ord6 aprile 2017, n. 8981) ha affermato, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002, destinata ad operare in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma (come quello del limite di importo di euro 200.000 annui), senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, eliminando ogni residuo dubbio sulla sindacabilità della congruenza delle predette spese di sponsorizzazione, che in passato aveva prodotto inutili contestazioni sulla antieconomicità (irragionevole sproporzione tra l’entità delle spese di sponsorizzazione e il fatturato o utile dello sponsor; v. anche Cass., 23 marzo 2016, n. 5720, la quale ha affermato che le somme corrisposte per spese di pubblicità agli enti sportivi dilettantistici sono interamente deducibili nell’esercizio, a nulla rilevando l’effettivo ritorno in termini di ricavi da parte dell’impresa erogante, in quanto è la norma stessa dell’art. 90 della legge n. 289/2002 a prevederne tale qualificazione nel limite complessivo dei 200.000 euro annui; nello stesso senso Cass., sez. VI, ord. 21 marzo 2017, n. 7202, con la specificazione che necessita la prova che il beneficiario sia una società o associazione sportiva dilettantistica, secondo il relativo registro del CONI istituito nel 2005, anche con riferimento a quegli anni d’imposta anteriori alla previsione dell’obbligatorietà di tale adempimento).

Per la dottrina v. M. BEGHIN, La qualificazione delle spese di pubblicità e di rappresentanza nel reddito d’impresa tra profili funzionali, regola dell’inerenza e prova della “diretta aspettativa di ritorno commerciale”, in Riv. dir. trib., 2012, n. 2, p. 34; G. VIDIRI, Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina, in Giust. civ., 2001, II, p. 5; G. VIDIRI, Società sportive e contratti di sponsorizzazione, in Giur. it., 1993, n. 4, p. 419; V. BASSI, Il regime fiscale delle associazioni sportive ed associazioni sportive dilettantistiche (comprese società sportive dilettantistiche), in Riv. dir. ed econ. dello sport, 2007, p. 61; G. MARTINELLI, M. ROGOLINO, La Cassazione torna sulle sponsorizzazioni sportive, in Euroconference news, 18 aprile 2016, in commento alla predetta sent. Cass. n. 5720/2015; O. CECCHELANI, Deducibilità sponsorizzazioni sportive e pubblicità per pagare meno tasse, in Pagaremenotasse, 2017, sui sistemi per alleggerire il carico fiscale attraverso le sponsorizzazioni sportive, come mezzo utile per fare il cosiddetto branding, ovvero «far girare» il proprio nome, il proprio marchio, in particolare se si tratta di attività locali che si svolgono nella zona di competenza in cui hanno luogo gli eventi a cui partecipa l’associazione sportiva, su precedenti incertezze interpretative della Cassazione, sulla distinzione tra spese di pubblicità e quelle di rappresentanza e la relativa detraibilità ai fini IVA per l’impresa nel caso di sponsorizzazione, sulla caratteristica delle sponsorizzazioni e sul contenuto dei relativi contratti con gli obblighi e la documentazione per dimostrare l’adempimento, ai fini dei controlli fiscali, sulle truffe-frodi in talune false sponsorizzazioni nelle ASD; A. SANGES, Il regime fiscale dei contratti di sponsorizzazione sportiva, in sbm sport bussiness manegemerk e in AICAS, www commercialistiaziendasport.it, sui diversi principi applicabili a seconda dei differenti regimi previsti dalla legislazione che si è succeduta, dall’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 (inerenza), all’art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 e art. 108 d.P.R. n. 917/1986 in vigore fino alla data del 31 dicembre 2007 (spese di rappresentanza) successivamente modificato, con vigore dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 33, lett. g, legge 24 dicembre 2007, n. 244, con ampi richiami alla giurisprudenza della Cass. e di Comm. trib. e a circolari e risoluzioni ministeriali sulle spese di pubblicità, nonché sugli aspetti civilistici e fiscali del contratto di sponsorizzazione; Contratti di sponsorizzazione sportiva: applicazione del “principio dell’inerenza fiscale”, in SBM sport bussiness manegement; AICAS (a cura di), Appunti fiscalità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Contratti di sponsorizzazione sportiva: Inerenza e deducibilità, 15 maggio 2017, iviFiscalità di vantaggio ASD, art. 90 legge 289/02 e legge 398/91ivi, 15 maggio 2017; v. AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione regionale del Piemonte, ASD Come fare per non sbagliare, ed. speciale per Torino Capitale europea dello sport 2015, punto 6. Come finanziare un’ASD, p. 45, in particolare 6.1. Pubblicità e sponsorizzazioni, sulle modalità, corrispettivi e trattamento fiscale, agevolazioni e limiti.

[41] V. CASARIN, Le particolarità del marketing sportivo: sponsorizzazioni, in SBM Sport Business Management, 2015, che richiama le definizioni di sponsorizzazione, quale tecnica di marketing, con la quale un’azienda ottiene che il proprio marchio sia messo in evidenza da un personaggio o da un’or­ganizzazione, svolgenti delle attività molto seguite dal pubblico, in cambio di un investimento in denaro; e di sponsorizzazione sportiva, come qualsiasi accordo in base al quale una delle parti (sponsor) fornisce attrezzature, benefici finanziari o di altro tipo all’altro (sponsorizzato o sponsee), in cambio della propria «associazione» ad uno sport o ad un singolo atleta, e, in particolare, alla possibilità di usare tale asso­ciazione a scopo pubblicitario; distingue i vari tipi: sponsorizzazione finanziaria, s. tecnologica, s. del club, s. principale o main sponsor, s. tecnica (per attrezzature e abbigliamento sportivo necessari), s. del singolo atleta, che avviene sia attraverso la fornitura gratuita o a prezzi speciali dei prodotti dell’azienda sponsor, sia con l’acquisto di spazi sugli indumenti indossati dal calciatore durante la sua attività; con considerazioni sulla selezione dello sponsor di tipo economico e di tipo identitario, in quanto il pubblico del­l’azienda sponsor deve essere omogeneo a quello del club: è necessaria, dunque, un’analisi sia del target di riferimento dell’azienda finanziatrice o dei contenuti della sua comunicazione, sia della com­patibilità tra l’immagine e i valori del club e quelli dello sponsor (risvolti determinati dalle associa­zioni al brand); A. TROVATI, B. BILI (a cura di), Sponsor ergo sum. L’evoluzione delle sponsorizzazioni sportive, Torino, 2012; A.M. GAMBINO (a cura di), V. FALCE, L.R. DEL MORAL DOMINGUEZ, I. GARACI, E. MAGGIO, B. SIRGIOVANNI, A STAZI, I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, in Trattato di Diritto Com­merciale, sez. II, tomo 3, VII, diretto da R. COSTI, Torino, 2012, pp. VIII-204; C. D’ORTA, F. FIO­REN­TINO, Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva, in comparazionedirittocivile.it, con ampia trattazione delle tipologie, livelli, natura giuridica, profili comparativi, responsabilità, conte­nuto degli obblighi nascenti dal contratto e profili particolari di inadempimento; G. FACCI, La sponsoriz­zazione tecnica e lo sfruttamento commerciale del marchio sportivo, in Resp. civ. prev., 2011, p. 523 e in lexenia, 5 ottobre 2014, sulle varie specie di sponsorizzazione, sul carattere di aleatorietà rispetto ai contratti di pubblicità, con riguardo al minor grado di certezza del ritorno promozionale della sponsoriz­za­zione rispetto alla pubblicità tradizionale; tuttavia rientrante tra le forme di pubblicità (pur se indiretta) con la conseguente applicabilità anche della disciplina relativa; distingue la c.d. sponsorizzazione tecnica, nel quale l’azienda sponsor si obbliga a fornire allo sponsee una serie di beni o di servizi, strumentali all’attività da questo svolta: tale sponsorizzazione tecnica, al pari di quella «pura», è un contratto oneroso ed a prestazioni corrispettive, in quanto la fornitura dei materiali da parte dello sponsor, generalmente, non è considerata come una liberalità d’uso, ma costituisce oggetto di un’obbligazione e si pone in rapporto sinallagmatico con le prestazioni dello sponsorizzato; sull’impulso al fenomeno delle sponsoriz­zazione, nella stagione sportiva calcistica 1981-1982, a seguito della possibilità stabilita dalla FIGC di sponsorizzazione delle squadre di calcio da parte di aziende estranee all’ordinamento sportivo mediante l’apposizione del marchio aziendale sulle maglie dei calciatori; G. FACCI, Ordinamento sportivo e regole d’invalidità del contratto, in Riv. trim. dir. procciv., 2013, 237 e in lexenia, 5 ottobre 2014, con esame di un caso di un contratto di sponsorizzazione, concluso in violazione di norme della federazione, disci­plinanti le modalità di veicolazione – nel contesto sportivo – del messaggio promozionale (come può essere, ad es. l’art. 72, «Norme organizzative interne alla FIGC», in tema di tenuta di gioco dei calciatori, oppure l’art. 137, «Regolamento organico della FIP», in tema di abbinamento), che – pur non vincolanti per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo – determinano però l’impossibilità materiale di dare esecu­zione, nell’ordinamento sportivo, alla prestazione di cui è creditore lo sponsor nei confronti dello sponsee; G.D. DALERBA, Contratti di sponsorizzazione e pubblicità (dal punto di vista delle associazioni sportive), in Teamartist, sulle differenze formali e sostanziali tra i due contratti anche dal punto di vista fiscale, con richiamo a Cass., sent. 19 gennaio 1996, n. 428 e 429 (Foro it., 1996, c. 497; Riv. dir. sport., 1996, p. 762, con nota di L. MUSUMARRA, L’imposta sugli spettacoli e la sponsorizzazione sportiva; G.D. DALERBA, Contratti di sponsorizzazione e pubblicità (dal punto di vista delle associazioni sportive, in Teamartist; v. anche Contratto di sponsorizzazione quale obbligazione di mezzi e non di risultato. Struttura, contenuto e forma del contratto di sponsorizzazione. I contratti di sponsorizzazione nella P.A., in Italiappalti, 7 giugno 2017, a proposito del d.lgs. n. 50/2016.

[42] G. FACCI, La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove, in Resp. civ. prev., 2011, p. 523 e in lexenia.it, 5 ottobre 2014, secondo cui il dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto appare ancor più stringente nella sponsorizzazione, per effetto della sovrapposizione di immagine (minore o maggiore a seconda del tipo di accordo tra sponsor e sponsorizzato), che non solo fa rientrare il contratto nella categoria generale caratterizzata dal­l’intuitus personae, ma evidenzia l’esigenza che ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio agisca in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge; in tal modo possono assumere rilevanza il deludente risultato sportivo e la violazione della buona fede contrattuale, o per la forte immedesimazione tra le parti, una compromissione dell’immagine dello sponsee potrebbe determinare conseguenze negative anche sullo sponsor, così come severi provvedimenti disciplinari irrogati dalla giustizia sportiva, o la debacle sportiva, verificatasi per la imprudente gestione tecnica della squadra con record di sconfitte. o i comportamenti privati dello sponsee con una sua caduta di immagine (v anche l’’inserimento di cd. morality clauses, ad es. per doping o per dichiarazioni o fatti lesivi della reputazione e dell’immagine e, di conseguenza, anche solo potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dello sponsor; v. anche R. AMBROSINI, Contratto di sponsorizzazione, inosservanza dell’“obbligo di protezione” da parte dello sponsee e sua incidenza a fini risolutori, in Quotidiano giuridico, 13 luglio 2006, sul canone di correttezza e di buona fede per individuare obblighi ulteriori ed integrativi, rispetto a quelli principali, con l’obiettivo di non frustrare l’operazione negoziale nel suo complesso, compromettendo l’utilità che lo sponsor si ripromette di conseguire.

[43] Affermata da G. FACCI, La sponsorizzazione sportiva, cit.

[44] V. note 35, 37, 41, 48 e in particolare, a proposito del coinvolgimento come sponsor della Lega A Calcio di 1XBET v. Siti scommesse bookmakers senza licenza AAMS, in booknonaams.myblog.it/1xbet/, con notizie sulla società 1XBET, creata nel 2007, con sede in Gibilterra ed in possesso di una licenza europea ottenuta dal governo di Curaçao, delle Antille Olandesi, il cui sito, progettato inizialmente per gli scommettitori russi, avrebbe avuto rapida crescita in molti Stati e, secondo la stessa fonte, anche in Italia; puntuale è stato il richiamo all’attenzione generale di A.M. MIRA, Azzardo. Sponsor illegale per la Lega calcio, in Avvenire, 9 novembre 2017, in ordine alla sponsorizzazione da parte della Lega calcio di Serie A, con l’aggravante dello sponsor scelto, 1XBet (grossa società russa di scommesse) in Italia, senza licenza, come indicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; v. anche M. COLOMBO, LEGA CALCIO, Infront e lo sponsor di scommesse contestato: «Ha diritti solo per l’estero, in Corriere della sera, sport, 9 novembre 2017, riporta le precisazioni di Infront, advisor della Lega, secondo cui la Lega serie A avrebbe ceduto i diritti di Presenting Sponsor per i mercati internazionali (riguardanti la visibilità di sponsor sulle grafiche del prodotto televisivo), affinché individuasse altri partner interessati ai mercati esteri, a Infront, che, a sua volta, ha ceduto questi diritti alla società inglese ISG, realizzatrice della parte tecnica e commerciale e che sta personalizzando i segnali della Serie A in Asia con il marchio ManbetX e 1XBet per il resto del mondo (Italia esclusa); se in termini illegittimi (ovvero senza licenza) 1Xbet opera in Italia spetterebbe al Monopolio o alla polizia postale di indagare, alle quali sarebbero da attribuire le presunte attività illegali. Con ciò, tuttavia, si equivoca sul problema di chi risponde delle attività eventualmente illecite in Italia e queste non possono essere se non di chi le compie, non del soggetto deputato alla loro repressione, salvo un mancato controllo. Ma il vero problema è un altro e sul piano della opportunità, se un organo sportivo possa correttamente prendere accordi di sponsorizzazione aperti a soggetto clande­stino in Italia, anche se l’attività di promozione viene tecnicamente effettuata all’estero e non verso l’Ita­lia, ma può avere effetti indiretti in Italia sotto l’aspetto sostanziale che l’immagine della società sportiva si presta a promuovere un prodotto relativo a scommesse, non a caso specificamente inibite ai tesserati dello stesso settore professionistico, ovvero dei più elevati livelli dilettantistici (16^ principio di etica sportiva, Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, CONI). La notizia relativa a 1XBet è data anche da S. SCACCHI, Scommesse nella black list c’è lo sponsor della Lega (in Repubblica.it, 10 novembre 2017) segnalando che l’anzidetto accordo com­mer­ciale fa discutere il calcio italiano in quanto ha permesso a 1XBet, società russa con licenza a Curaçao, di legare il suo nome al marchio della Serie A, anche se fuori dai confini dell’Italia; da qui sono evidenti le difficoltà delle scelte nel settore scommesse, che ormai finanzia in modo massiccio il calcio: 12 squadre su 20 in A hanno sponsor provenienti dal mondo del gioco; in Premier League sono 9 su 20, un’inva­denza che ha spinto esponenti laburisti a chiedere di vietare questi legami. Immediatamente dopo, l’Inter­regional Sports Group (ISG), società di intermediazione firmataria del contratto con 1XBet, ha comu­nicato a Infront e Lega di aver sospeso gli effetti dell’accordo valido all’estero (Asia esclusa), spie­gando di aver preso questa decisione per evitare ripercussioni negative sull’immagine della Serie A, in calcio­mercato.com, 11 novembre 2017, in Repubblica.it e sitiscommessenews, 13 novembre 2017.

Infine l’AC Milan ha annunciato ufficialmente la partnership pluriennale con Vwin, top brand in Asia di scommesse online, che diventa il primo Official Regional Partner rossonero, per attivare campagne marketing personalizzate nei paesi asiatici, con previsione di sviluppo attraverso diversi strumenti strate­gici tra cui l’utilizzo del brand e dell’immagine del Milan per promuovere i servizi di Vwin, l’opportunità di visibilità sui media digitali e altre attivazioni dedicate al mercato asiatico, in Darioweb sport, 8 gennaio 2018 e in calcioefinanza.it.; di qui conferma anche della prevista e consapevole funzione di promozione e di pubblicità del prodotto offerto, attraverso l’immagine della società sportiva, con i conseguenti problemi di opportunità.

[45] L. IZZO, Avvocati: le nuove frontiere del diritto sportivo, in Studio Cataldi il diritto quotidiano, 9 aprile 2017, con richiamo a osservazioni di M. Giustiniani.

[46] V. F. TAVELLA, Lo sport, oggi: passione e corruzione. Tra comportamenti sleali, tangenti e doping, stiamo assistendo a un progressivo decadimento dei valori sportivi, in LucidaMente, n. 122, febbraio 2016; IROMANO, Scommesse illecite nel calcio: una donna all’Interpol, intervista a D. GIUFFRÈ, Manager dell’Ufficio Integrità Sport di Interpol, in www.avvenire.it/agora/scommesse, 9 novembre 2014, e in KALCIOMARCIO www.tifosibianconeri.com/forum, 10 novembre 2014, con un grande obiettivo: combattere la corruzione che rischia di uccidere il calcio: prevenzione e repressione, le due fasi di una dura lotta, in quanto se il germe del match-fixing sta infettando il calcio, non si può perdere altro tempo nel tentativo di sconfiggerlo; «si può sempre fare di più in qualunque campo; ma se penso agli sforzi del Ministero dell’Interno, che ha varato Uiss e Giss, rispettivamente unità e gruppo di lavoro con componenti provenienti da tutte le forze di polizia, autorità sportive, i monopoli e altre realtà che si occupano di coordinamento, controllo e indagini, o di alcune Leghe che si stanno dando da fare con progetti interessanti, credo siano stati fatti concreti passi in avanti». V. anche Sport Betting and Corruption Hows to preserve the integrity of sport, a cura di Iris, Università di Salford Manchester, Cabinet Praxes Advocats, CCLS Università di Pechino, in SCRIBD e in TB Tifosobilanciato, 2012; Corruption in sport initiative, in Transparency International, 22 febbraio 2016, sull’ampiezza degli affari nelle scommesse sportive con ampio riferimento alle iniziative da intraprendere e a quelle poste in essere sul fenomeno a rischio per lo sport. V anche per una serie di indicazioni storiche di casi di corruzione o scarsa correttezza nello sport e sui relativi rischi Sport e gioco d’azzardo, in www.sportmodellodivita.it; v. anche note 26, 46, 48, 52.

[47] La cooperazione tra gli Stati è fondamentale per combattere il match fixing, in Mediaset Tgcom24, 14 marzo 2013, con richiamo a Risoluzione del Parlamento europeo, firmatario on. S. Iacolino, secondo cui è necessario difendere l’integrità di chi pratica sport a livello agonistico e amatoriale attraverso un contrasto netto e deciso al fenomeno delle scommesse illegali e delle partite truccate. Le partite truccate e la relativa corruzione di atleti, giocatori e arbitri rappresentano una minaccia concreta all’economia lecita ed anche allo sport che è benessere, rispetto dell’avversario, sana competizione.

[48] COMMISSIONE ANTIMAFIA, Relazione finale sui rapporti tra mafie e calcio (Doc. n. XXIII, n. 31), dicembre 2017, in Avviso pubblico, sulle relazioni tra mafie e giocatori e il match fixing sono esaminati alcuni casi significativi di relazioni «ambigue» tra giocatori e appartenenti alla criminalità organizzata motivati da volontà di accreditarsi a livello di opinione pubblica e per i rapporti con il mondo im­pren­ditoriale, amministrativo e politico locale; e, da interessi legati all’alterazione dei risultati delle partite; a contrasto del fenomeno viene citata la istituzione in Italia dell’Unità interforze scommesse sportive (UISS), finalizzata ad individuare anomalie nel flusso delle giocate, ma la Commissione segnala la neces­sità di una forte collaborazione tra gli Stati: a tal fine come utile strumento è richiamata la Convenzione del Con­siglio d’Europa (Macolin 2014) sulla manipolazione delle competizioni sportive, per la quale deve, ancora una volta, essere evidenziata la persistente mancanza di ratifica da parte dell’Italia (essendo in­tervenuta l’approvazione del relativo disegno di legge solo dalla Camera dei deputati); A. CUSTODERO, Commissione Antimafia: “Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori”, in Repubblicait, 6 luglio 2016, richiama alcune constatazioni dalla Commissione Antimafia sul sempre più netto interesse di soggetti vicini alla criminalità organizzata a far parte dell’organigramma societario di alcune squadre di calcio, in particolare quelle impegnate nei campionati minori nel mondo del calcio, non limitato solo al giro delle scommesse e delle partite truccate, bensì rappresenta un utile volano per acquisire consenso elettorale, economico e finanziario; attira soprattutto il calcio delle serie minori, consentendo più forti legami con il territorio e, in particolare, con l’imprenditoria locale, cui impone, in alcuni casi, il "pizzo" sotto forma di sponsor della squadra locale di calcio o altre forme di sostegno finanziario non volontarie. V. anche D. DE MARTINO, Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito, Dir. Naz. Antimafia – Relazione annuale del Magistrato delegato – dicembre 2012, in particolar sulle difficoltà ed incapacità di effettuare seri e sistematici controlli sulla galassia degli operatori, sulle difficoltà da parte di AAMS ad attivare efficaci procedure sanzionatorie, pur in presenza di gravi violazioni da parte dei concessionari, e, più in generale su un radicato sistema di connivenze, pur essendovi risultati significativi, nell’anno, della attività delle Forze dell’ordine e delle DDA in numerose indagini. V. anche note 4, 23, 26, 31, 33, 48, 54; per le combine v. note 36, 46, 47, 52.

[49] V., a dimostrazione del particolare interesse e sensibilità nella Svizzera ai problemi di contrasto alla corruzione nello sport, Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sportRapporto, in adempimento del postulato 11.3754 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 28 giugno 2011, del 7 novembre 2012, quasi contestualmente alla prima fase della iniziativa del Consiglio di Europa; CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON TICINO, Risposta alla Procedura di consultazione: Approvazione della Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive del Consiglio d’Europa, 21 dicembre 2016, n. 5759, in www.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS, anche con osservazioni su alcuni articoli della Convenzione. V. sulla corruzione e sulle scommesse illecite, che portano pregiudizio allo sport, le iniziative delle autorità statali e sportive svizzere per affrontare il problema di comune intesa, in quanto la maggiore commercializzazione dello sport può condurre a corruzione, manipolazione dei risultati e riciclaggio di denaro di dubbia provenienza pregiudicando l’immagine dello sport nel suo insieme (Rapporto 7 novembre 2012, cit.); il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha illustrato come vuole procedere per prevenire tali effetti nello sport e come prima misura vi è stato un messaggio al Parlamento sul rafforzamento delle disposizioni penali sulla corruzione, in www.baspo. admin.ch.it/dossier/korruptionundillegale-wetten.

[50] In occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d’Eu­ropa – svoltasi a Magglingen o Macolin (Svizzera) il 18 settembre 2014, sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea: v. sul sito Ufficio federale dello sport UFSPO (Svizzera).

[51] V., sull’aumento delle tipologie delle scommesse (comprese quelle illegali) e degli avvenimenti sportivi su cui scommettere, sulla partecipazione dei minori, sulla ludopatia e sulle misure di contrasto adottate, una intervista a L.TURCHI, allora responsabile della sezione giochi e scommesse dell’Azienda dei Monopoli di Stato, a cura di B. ANGRISANI, Sponsornet.it, 20 maggio 2012, che richiama una serie di iniziative, tra cui la creazione dell’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), voluta dal Ministro del­l’Interno, in collaborazione con la stessa AAMS, a cui spetta fare sia le valutazioni sui dati di gioco ed effettuare eventuali segnalazioni, sia prevenire e reprimere combine; sia contrastare il fenomeno della ludopatia, che rappresenta una delle piaghe più pericolose del nostro tempo, in quanto può causare danni ingentissimi per i giocatori, per le famiglie e rivelarsi anticamera dell’usura; inoltre si accenna all’avvio di una collaborazione con il Ministero della Salute, attraverso i presidi territoriali, e di sensibilizzazione dei concessionari a comunicare i meccanismi e i rischi sull’eccesso di gioco, allo scopo di «sponsorizzare» la tanto discussa e discutibile idea che il giocatore deve ««investire il giusto» ed anzi a prospettare la possibilità di andare incontro ad una perdita.

[52] V., su fenomeni corruttivi nello sport, individuati nel DopingManipolazione delle competizioni (accordi volti a «truccare gare o singoli elementi di una gara» e attività correlate, sia a scopo di lucro legato a scommesse, sia per ragioni di natura sportiva (es. per evitare una retrocessione), e nel Governance dello sport, attraverso influenze varie anche nelle sponsorizzazioni, Combine e corruzione legata a scommesse e gioco d’azzardo nello sport, sul sito I Trust Sport, ottobre 2016, indica tra le iniziative intraprese contro la corruzione legata alla manipolazione di incontri sportivi nell’ambito del gioco d’azzardo considerata minaccia mondiale di fondamentale importanza per il futuro dello sport professionistico: 1. maggior cooperazione e condivisione di informazioni a livello internazionale tra governi, forze dell’or­dine, organismi sportivi e l’industria del gioco d’azzardo; 2. Una buona governance generale, come componente importante della lotta alla combine, ad es., pagando i giocatori puntualmente, riducendo la vulnerabilità o ristrutturando le competizioni sportive in modo da disincentivare la sconfitta o le scarse prestazioni; 3. un monitoraggio, già iniziato nelle maggiori leghe sportive, per individuare schemi sospetti di scommesse, essendo il rischio particolarmente elevato nel calcio, cricket e tennis, con esigenza di adeguare il contrasto alla evoluzione della tecnologia e del mondo delle scommesse e al suo mercato; A. CUSTODERO, Commissione Antimafia: “Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori”, in Repubblica.it, 6 luglio 2016 ritiene necessario un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia e efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d’azzardo. Per quanto riguarda il Tennis v. ALAGANÀ, Il cancro delle scommesse all’interno del tennis professionistico “minore”, in grantennis toscana, 29 novem­bre 2012, che esemplifica le possibilità di frodi sportive in un torneo del circuito di scarsa o nessuna rilevanza mediatica, a seguito della liberalizzazione totale delle scommesse sportive, che permette di puntare su qualsiasi evento tennistico professionistico, creando anche fenomeni paradossali e situazioni dal difficile controllo. V. anche P. ERREDE, Frode sportiva e doping, Bari 2010, partendo dalla legge n. 401/1989 sui profili penali, a salvaguardia del valore fondamentale che è la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, sugli illeciti da frode in competizioni sportive e sulla nuova figura di esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse (p. 9 ss., Prefazione di A. CADOPPI), sulla contaminazione dello sport (momento di esaltazione di valori etici e serena aggregazione sociale)o per effetto degli interessi economici con rischi di divenir fattore criminogeno (pp. 13 s., 21), sulle agenzie di scommesse (p. 46).

[53] V. G. PEZZOLI, in Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali Ventanni dalla sentenza Bosman 1995-2015, a cura di S. Bastianon, Torino, 2016, pp. 9 e 77 sulla crisi del calcio in Italia per la funzione pubblicitaria degli investimenti; M.R. CALDERARO, Sentenza Bosman e giustizia sportiva d’ap­pelloivi, 118, sullo sport come fenomeno sociale complesso, portatore di interessi e valori propri, imperniati sui principi di lealtà ed equilibrio competitivo, con una realtà esterna determinata soprattutto da interessi economici, con possibile creazione di tensioni e conflitti.

[54] Nello stesso senso una Risoluzione approvata dal Parlamento europeo a Strasburgo, contro le scommesse illegali nello sport – della quale è stato firmatario l’on. S. Iacolino, Relatore permanente della Commissione speciale per la lotta contro la criminalità organizzata – che impegna la Commissione e europea e gli Stati membri a salvaguardare l’integrità ed i valori delle competizioni sportive e a spezzare, con sanzioni più severe, i legami tra la criminalità organizzata ed il fenomeno delle scommesse illegali e delle partite truccate, in La cooperazione tra gli Stati è fondamentale per combattere il match fixing, Mediaset Tgcom24, 14 marzo 2013.

  1. anche a conferma della utilità della collaborazione internazionaleMatch fixing, incontro di esperti all’Europol Presenti rappresentanti delle law enforcement di 15 Paesi membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia,in AGV, 17 novembre 2017; v. anche L’Aia: “corruzione sportiva”, incontro tra esperti pres­so il quartier generale Europol, in poliziadistato.it, 11-23 novembre 2017, nel cui corso è stato illustrato come la corruzione nello sport rappresenta un fenomeno sempre più di appannaggio delle organizzazioni criminali transnazionali, ed è stato presentato il sistema di prevenzione e contrasto del dipartimento della pubblica sicurezza al match fixing ed alle frodi sportive, sistema, condiviso da Europol e improntato su un approccio sempre più globale, sviluppato attraverso un’implementazione della cooperazione internazio­nale e della collaborazione con tutti gli operatori del mondo sportivo, anche privati.

[55] Ai primi di ottobre 2017 le Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri della Camera hanno iniziato la discussione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa 18 settembre 2014 (rel. on. A. Morani del P.D.), da rilevare l’intervento dell’on. G. Sarti del Movimento 5 stelle, che ha criticato la previsione di sanzioni con misure interdittive eccessivamente blande:e ha richiamato la relazione del luglio 2016, approvata all’unanimità dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, che reca una parte dedicata alla materia oggetto del provvedimento, chiedendo sia la messa a disposizione della relazione essendo idonea a fornire validi spunti di riflessione per i lavori, sia un iter di esame spedito, assumendosi intese con il Senato per una rapida approvazione definitiva, la discussione si è conclusa il 19 ottobre 2017, con relazione favorevole.

[56] L’approvazione da parte della Camera dei deputati (C 4303) è avvenuta il 22 novembre 2017, ed il disegno è stato trasmesso al Senato il 23 novembre 2017 (S. 2980), assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 1 dicembre 2017, annuncio nella seduta n. 913 del 5 dicembre 2017, pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 14ª (Unione europea), restando non iniziato il relativo esame alla data dello scioglimento delle Camere.