Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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L'iscrizione al coni è la condizione necessaria per la tassazione agevolata dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (di Francesco Saverio Verga, Dottore Commercialista – Revisore Contabile.)


This article proposes to give further details about remunerations, allocated by Amateur Sports Clubs, and their treatment for tax purpose. They can benefit from the facilitated tax treatment if they pursue amateur sports purposes and if they are recognized by CONI through enrollment in the register of sports clubs; furthermore, remunerations must be paid for the direct exercise of amateur sports activities. After all, the special tax treatment is justified by the social role performed by Amateur Sports Clubs, which allows to impose the criterion of different income’s taxation.

Il trattamento, ai fini reddituali e previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi. Le attività ispettive condotte dagli organi accertatori negli ultimi anni, sui diversi soggetti del mondo sportivo, hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione il criterio di tassazione per i redditi diversi [1], disciplinato dall’art. 67 [2], comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, Testo Unico delle Imposte su i Redditi. Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, come di seguito si vedrà, non sempre hanno fornito una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare. Lo stesso Ministero del lavoro, con la Circolare del 21/02/2014, ha ravvisato «l’op­portunità di farsi promotore, d’intesa con l’Inps, di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli Enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex art. 67 primo comma, lett. m), ultimo periodo del Tuir». In tal senso risulta di sicuro interesse quanto affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera Circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, con la quale si forniscono le indicazioni ed i chiarimenti necessari per le attività di vigilanza sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche, laddove ha evidenziato che il (i) formale riconoscimento del CONI e (ii) la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore determinano l’applicabilità di un regime agevolato, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale per i soggetti in parola. In primo luogo, va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della legge n. 289/2002 [3] e ss. modificazioni, nell’art. 7, d.l. n. 136/2004 [4], convertito dalla legge n. 186/2004, negli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2 [5], del TUIR, nonché nel d.lgs. n. 81/2015, che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale privilegiato di tali rapporti, unitamente alle regole dettate dalla legge n. 91 del 23 marzo 1981 [6] [continua..]