Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Sugli aspetti rilevanti della decisione del collegio di garanzia dello sport del coni prima sezione n. 58 del 9 agosto 2018 sulla finale play off campionato nazionale l.n.p. serie b 2017-2018 (di Alberto Fantini, Avv. Alberto Fantini, Dipartimento di Diritto Amministrativo. Francesca Muccio, Dott.ssa Francesca Muccio, Dipartimento di Diritto Amministrativo.)


The paper focuses on the principles inspiring the sportive process, including the rules concerning the acquisition of the television test. There are an analysis about the competences of the Collegio di Garanzia dello Sport, that is the body of the third (and last) instance of the Italian sports system, and a detailed description of the so-called «giudizio di rinvio», that is the process guaranteeing a new review of the dispute before the Judge of the second instance. The authors examine the relationships among the Civil procedural law, the Administrative procedural law and the Sports Law. A specific definition is also given to the sports illegalities, that have to meet the constitutional requirement of certainty and non – retroactivity, connected to the principles of impartiality, loyalty and fairness adfirmed by Pierre De Coubertin.

Coll. Gar., Sez. I, 9 agosto 2018, n. 58   l fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, per la qual cosa non può e non deve assecondarsi una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma si deve rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimento analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole.   Decisione n. 56 Anno 2018 Prot. n. 00670/2018   IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino – Presidente Vito Branca Angelo Canale Guido Cecinelli – Componenti Angelo Maietta – Relatore   ha pronunciato la seguente DECISIONE Us. Città di Palermo s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., presso la stessa dom.to per ragione della carica, in Palermo, alla Via del Fante, n. 11, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; nonché Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – Lega Nazionale Serie B – in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, in Via Rossellini, n. 4; nonché Frosinone Calcio s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Frosinone, alla Via Olimpia snc, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani.   Nei giudizi iscritti:   – al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B); – al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; – al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B). Avverso rispettivamente: 1) [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La questione controversa - 3. La riunione dei procedimenti il richiamo alle regole sul processo civile - 4. Sulla inammissibilità del ricorso n. 64/2018 per difetto di interesse ad agire e richiamo all’art. 100 c.p.c. - 5. Sul thema decidendum come emerge dalla descrizione dei ricorsi iscritti ai nn.ri 58/2018 e 62/2018 - 6. Sull’accoglimento dei due ricorsi e sulla motivazione della decisione - 6.1. Sulla stridente contraddizione della decisione della Corte d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018 - 6.2. Sulla competenza del Collegio di Garanzia in caso di contraddittorietà di motivazione - 6.3. Sulla tassatività della sanzione e tipizzazione della condotta – art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva - 6.4. Sulla non corretta applicazione delle circostanze attenuanti – art. 13 CGS FIGC - 6.5. Sull’annullamento con rinvio delle decisioni impugnate e sulla perentorietà dei termini all’interno del sistema giustizia sportiva - 6.6. Sulla illegittima esclusione della prova televisiva da parte della Corte Sportiva di Appello - 7. Sui principi ispiratori del processo sportivo - 8. Il successivo iter procedurale - NOTE


1. Premessa

Con la presente nota si intende, in modo sintetico, evidenziare gli aspetti più rilevanti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Prima sezione, n. 56 del 10 agosto 2018, resa tra l’U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro il Frosinone Calcio S.r.l. Più precisamente, i fatti su cui il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi ineriscono alla partita di calcio (finale di ritorno dei play off), disputatasi tra il Frosinone ed il Palermo in data 16 giugno 2018. La decisione emessa appare rilevante per i principi espressi, ascrivibili tanto al Processo Civile quanto alla Giustizia Sportiva, tra cui, in quest’ultimo caso, i fondamentali principi di ammissione, ai fini probatori, delle immagini acquisite a bordo campo.


2. La questione controversa

Prima di addentrarsi, più nello specifico, nel thema decidendum, pare opportuno schematicamente premettere che la decisione in commento è stata resa, previa connessione oggettiva e soggettiva, sui ricorsi: R.G. n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B); R.G. n. 62/2018, esperito, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); R.G. n. 64/2018, intentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B). Trattasi di giudizi promossi avverso, rispettivamente: la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio «Benito Stirpe» privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori; la decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse; la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) – che ha irrogato, a carico del [continua ..]


3. La riunione dei procedimenti il richiamo alle regole sul processo civile

Tanto premesso con riguardo alla questione controversa, va detto che la riunione dei predetti procedimenti ha trovato ragione giustificatrice nelle regole generali sul Processo Civile [1], come richiamate in ambito sportivo, in forza dell’esplicito rinvio esterno debitamente effettuato dall’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI [2]. Più in particolare, i Giudici hanno rilevato la connessione soggettiva (stesse parti del processo, sebbene nei ruoli alternati di attore/convenuto) e la connessione oggettiva dei predetti giudizi (fatti accaduti in occasione della partita di calcio Frosinone – Palermo del 16 giugno 2018, finale di ritorno dei play off), nonché, infine, l’interdipendenza dei fatti narrati ai fini della corretta emanazione, a livello sportivo, della finale decisione [3].


4. Sulla inammissibilità del ricorso n. 64/2018 per difetto di interesse ad agire e richiamo all’art. 100 c.p.c.

Dei tre procedimenti, anzitutto è stato rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso iscritto al n. 64/2018, presentato dalla Società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B). Esso era finalizzato all’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione [4], con cui era stato rigettato il ricorso della Società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) – irrogatrice, a carico del Frosinone, delle sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare nello stadio «Benito Stirpe» privo di spettatori – con conseguente conferma, a carico della predetta Società, della sanzione dell’ammenda di Euro 25.000,00. Con la medesima decisione era stata, altresì, elevata la sanzione relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara e con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. L’inammissibilità del ricorso esperito dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. è conseguita dalla diretta applicazione del principio di interesse ad agire, condizione, come noto, di proponibilità del ricorso in sede amministrativa [5]. Più in particolare, i Giudici del Collegio di Garanzia non hanno mancato di evidenziare che, al relativo procedimento sanzionatorio, la Società palermitana era sempre rimasta estranea, di talché, in buona sostanza, si è implicitamente ravvisato il suo ingerirsi, in sede giurisdizionale, in un modulo procedimentale di cui, in precedenza, era stato solo parte il Frosinone Calcio. Ingerimento peraltro finalizzato a censurare l’eccessiva onerosità della sanzione comminata, rispetto alla quale una eventuale decisione di accoglimento del Collegio di Garanzia non avrebbe potuto che dispiegare effetti nei confronti dello stesso Frosinone, con conseguenti, possibili, ricadute solamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. Si rammenta, sul punto, che, per costante giurisprudenza, l’interesse ad agire è l’interesse concreto, attuale ed effettivo all’ottenimento di un pronunciamento favorevole. In altri termini, non può che trattarsi [continua ..]


5. Sul thema decidendum come emerge dalla descrizione dei ricorsi iscritti ai nn.ri 58/2018 e 62/2018

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso della U.S. Palermo S.p.A. per i motivi suesposti, il Collegio di Garanzia ha congiuntamente trattato i ricorsi della Società palermitana e del Frosinone Calcio, ritenendo la decisione dell’uno condizionante la decisione dell’altro [7]. Il thema decidendum, quale emerge dalla descrizione, fornita dal Collegio di Garanzia, dei ricorsi iscritti ai nn.ri 58/2018 e 62/2018 ha, dunque, riguardato la corretta applicazione dei principi in tema di comminatoria di sanzioni. Ciò, in quanto, a) con il ricorso iscritto al n. 58/2018, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha censurato la decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite [8], con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), in rigetto delle domande della Società Palermo ed irrogatrice, al Frosinone, della sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio «Benito Stirpe» privo di spettatori, senza alcun provvedimento sanzionatorio ulteriore per la tifoseria. In buona sostanza, la Società palermitana, ha appuntato la sua doglianza principale sulla contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d’Appello, in quanto, in un contesto asseritamente caratterizzato da gravità e scorrettezza (tanto dei tesserati quanto dei tifosi), non sarebbe stata comminata adeguata sanzione (perdita della gara o ripetizione della stessa), ma si sarebbe, invece, fatto ricorso alle esimenti di cui al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Oltre a valorizzare il principio di non contraddizione, nel suo ricorso il Palermo si è, altresì, doluto della mancata acquisizione, ai fini probatori, delle immagini televisive; acquisizione che avrebbe consentito una corretta qualificazione della condotta de qua, la quale sarebbe stata, ictu oculi, gravissima. Inoltre, b) con il ricorso iscritto al n. 62/2018, il Frosinone Calcio ha impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello c/o la FIGC [9], con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, le è stata comminata l’ammenda di Euro 25.000,00, nonché la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte [continua ..]


6. Sull’accoglimento dei due ricorsi e sulla motivazione della decisione

Il Collegio di Garanzia ha accolto i ricorsi spiegati, condividendo le censure mosse, sebbene su presupposti differenti, da entrambe le Società, conseguentemente annullando, con rinvio, le impugnate decisioni [10]. La motivazione è stata quindi formulata in maniera tale da fornire alla Corte d’Appello parametri cui uniformarsi nell’ulteriore statuizione, affinché fosse priva dei vizi riscontrati.


6.1. Sulla stridente contraddizione della decisione della Corte d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018

Anzitutto, la decisione della Corte d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, e pubblicata in data 27 giugno 2018, è stata definita in contrasto con il generale principio di non contraddizione. Ciò, in quanto, pur stigmatizzando le condotte tenute in quanto lesive dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità, tanto più importanti quanto più si consideri che trattavasi di un play-off, è stato dichiarato correttamente applicato, da parte del Giudice Sportivo, l’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC [11]. In altre parole, la violazione del principio di non contraddizione sarebbe rinvenibile nel contrasto rilevato tra la menzione della funzione paideutica dello Sport («… episodi, proprio perché posti in essere da calciatori professionisti che, com’è noto, rappresentano un modello per tantissimi giovani») e la concessione delle attenuanti per particolare tenuità, pur in presenza di comportamenti «gravi». Quanto al rilievo assunto dal principio di non contraddizione nel più generale ambito amministrativo, vale appena la pena rammentare che esso è sempre e comunque censurato, in quanto manifestazione sintomatica dell’eccesso di potere, vizio importante la caducazione dell’atto. La decisione di concessione delle attenuati era stata effettuata sul presupposto della non negativa incisione (secondo un rapporto di adeguata causalità) sul corretto andamento della gara [12] delle condotte tenute, nonché sul presupposto della necessaria analisi dell’art. 17 del Codice in relazione al caso concreto, in quanto non di per sé solo giustificativo di immediata sanzione. Va aggiunto che anche nella decisione pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, parimenti impugnata dal Frosinone Calcio, pur in presenza di condotte gravi e scorrette, si era, da un lato, rilevata la mancata alterazione della gara secondo un rapporto di causalità, dall’altro, contraddittoriamente, si era affermata l’interferenza con la «normale e fisiologica effettuazione della … medesima».


6.2. Sulla competenza del Collegio di Garanzia in caso di contraddittorietà di motivazione

Va detto che il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con le decisioni nn. 58 e 63 del 2015, nonché con la decisione n. 4/2016, ha meglio circostanziato la propria competenza a determinarsi nel caso di una contraddittoria motivazione nel pronunciamento emesso dalla Corte d’Appello federale, rievocando l’art. 360 c.p.c. Tale disposizione disciplina il ricorso per Cassazione anche nel caso di difetto di motivazione della sentenza emessa dal Giudice d’Appello. Con tali pronunce, il Collegio ha riaffermato la sua funzione di giudice di legittimità dopo due gradi di merito e ha asserito l’impossibilità di riesame, da parte sua, delle istanze e delle argomentazioni delle parti, come prospettate nei primi due gradi di giudizio. In sostanza, il Collegio si è detto legittimato al vaglio del rispetto di una norma sostanziale ovvero processuale nonché della motivazione resa, affinché essa non sia lacunosa, contraddittoria od illogica [13]. Tanto più che, nel caso in commento, il Collegio di Garanzia ha ritenuto rilevante una sua determinazione sul punto, allo scopo della preservazione e valorizzazione del merito sportivo, della lealtà, della probità e del sano agonismo, fini perseguiti dall’Ordinamento Sportivo tutto, i quali non possono soccombere ad una «logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale». Ciò, in quanto «si deve rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole» [14]. In buona sostanza, l’Organo di Giustizia Sportiva di ultima istanza ha censurato il ragionamento della Corte di Appello, la quale, se da un lato, ha affermato la violazione dei principi suddetti, dall’altro, ha riconosciuto la particolare tenuità dei fatti posti in essere da tesserati e tifosi, pertanto irrogando una non congrua sanzione [15].


6.3. Sulla tassatività della sanzione e tipizzazione della condotta – art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva

In buona sostanza, è evidente come la decisione in commento sia degna di nota per aver riaffermato la funzione paideutica della pratica sportiva nonché per aver, ancora una volta, chiarito ruoli, competenze e funzioni degli Organi di Giustizia Sportiva. Inoltre, la pronuncia, come meglio si esporrà anche di seguito, non ha mancato di affermare regole specifiche in tema di onere probatorio e prove ammissibili nel Processo Sportivo. Restando in tema di tassatività delle condotte censurabili, non può non rilevarsi che l’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva fornisce una precisa definizione di illecito sportivo e che, del resto, il Collegio di Garanzia dello Sport, nel corso del tempo, ha affermato l’impossibilità di illeciti atipici ovvero di sanzioni non espressamente contemplate. In ciò, l’Organo di ultima istanza sportiva si è conformato a quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 689/1981, la quale, a fondamento della comminazione di una sanzione amministrativa, pone, tra gli altri, il principio di legalità (ex art. 25 Cost.) [16]. In questo senso, il Collegio di Garanzia dello Sport parla di impossibilità, ai sensi dell’art. 17 del Codice, «di … allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati, i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende ‘altre’; ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative». Inoltre, per il Collegio di Garanzia la natura di play-off della partita disputata non era indifferente, in quanto «il rigore sanzionatorio doveva e deve essere ancor più stringente, dovendosi discostare dai parametri definiti dal richiamato articolo 17 (ad esempio, in materia di punti di penalizzazione), atteso che la posta in gioco non è una mera partita di campionato, ove la alterazione comporta unicamente la perdita di una partita che vale 3 punti, quanto piuttosto di una partita che vale un intero campionato. Ovviamente le sanzioni da applicare non possono essere infitte su situazioni già cristallizzate, ma debbono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente [17]».


6.4. Sulla non corretta applicazione delle circostanze attenuanti – art. 13 CGS FIGC

D’altronde, non può non evidenziarsi che l’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva individua casi tassativi che consentono l’attenuazione della sanzione in ambito sportivo, a seguito di comportamenti discriminatori (art. 11 CGS) ovvero di condotte violente (art. 12 CGS); circostanze attenuanti che sarebbe stato onere della Società provare. Più in particolare, ai sensi del predetto articolo, «La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1». Invece, la Corte d’Appello avrebbe ingiustamente invocato, secondo il Collegio di Garanzia, l’art. 18 del medesimo Codice, disciplinante le cosiddette sanzioni «meno afflittive» [18], da ciò facendo discendere la «particolare tenuità» delle condotte; «particolare tenuità» per il Collegio inesistente, in considerazione dell’asserita, dalla Corte d’Appello, «gravità dei comportamenti posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio … tanto maggiore in [continua ..]


6.5. Sull’annullamento con rinvio delle decisioni impugnate e sulla perentorietà dei termini all’interno del sistema giustizia sportiva

Alla luce delle violazioni riscontrate, il Collegio ha annullato le sentenze con rinvio ad altra sezione (con diversa composizione) della Corte d’Appello, citando i predetti quali principi cui richiamarsi al fine di stabilire una congrua sanzione, coerente con le norme vigenti, conseguentemente regolamentando, sulla scorta dei criteri tabellari esistenti, le spese di giudizio tra le parti. L’Organo di ultima istanza ha, altresì, ritenuto assorbite le ulteriori considerazioni in diritto spiegate [19], non senza aver prima condiviso il principio di perentorietà dei termini [20], esistenti, all’interno del Sistema Sportivo, anche in relazione agli Organi di Giustizia federale, in quanto fondamentali per la corretta instaurazione dei procedimenti. Tale perentorietà è, altresì, funzionale al «regolare svolgimento dei campionati e di qualsiasi altra competizione, per rendere effettiva la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, nonché degli interessi legittimi che, per contro, sarebbero compressi e non potrebbero avere alcuna ricaduta pratica, laddove il sistema viaggiasse su binari paralleli e non coordinati. Deve, pertanto, la Corte Sportiva d’Appello uniformarsi a questi principi» [21].


6.6. Sulla illegittima esclusione della prova televisiva da parte della Corte Sportiva di Appello

Ulteriore profilo di rilievo nella pronuncia che qui si annota è la censura mossa avverso la mancata acquisizione, ai fini probatori, di talune immagini televisive, che sarebbero servite a meglio identificare e valutare le condotte tenute da tifosi e tesserati nella partita del 16 giugno u.s. A tal proposito, si rammenta che, in ambito amministrativo, in tema di istruttoria probatoria, vige un principio dispositivo temperato, ricavato dall’art. 64, comma 1, c.p.a., secondo cui «Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni». Ovvia conseguenza è che grava sulle parti l’onere di fornire un principio di prova, sebbene resti in capo al Giudicante il potere di assunzione di tutte quelle prove che reputi necessarie ai fini del giudizio [22]. Nel caso di specie, a venire in evidenza è l’oggettiva peculiarità della prova in questione, trattandosi, come detto, di immagine televisiva, la cui ammissione è stata negata dalla Corte di Appello sulla scorta di una presunta tassatività dei mezzi di prova introducibili nel Processo Sportivo; tassatività che sarebbe recata dall’art. 35 del Codice di Giustizia della FIGC [23]. Il problema, non di certo irrilevante, venuto in evidenza è quello della tipicità [24] delle prove nell’ambito dell’Ordinamento Sportivo, per il Collegio da escludersi, in quanto mancherebbero, nel predetto articolo, espressioni quali «tassativo» o «esclusivamente». Invero, il dibattito sull’ammissibilità o meno della cosiddetta prova T.V. è da tempo in atto [25] e lo stesso Presidente della FIGC allora in carica si è impegnato ad ampliarne l’utilizzo, anche per il caso di espressioni discriminatorie [26]. Per l’Organo di ultima istanza l’ammissibilità della prova de qua sarebbe stata giustificata dal necessario accertamento della verità, nonché dei fatti secondo il loro effettivo svolgersi, i quali «ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano da una azione di gioco». Rievocando una propria precedente decisione [27], il Collegio ha affermato l’ammissibilità di nuove prove, [continua ..]


7. Sui principi ispiratori del processo sportivo

Già nella rievocata Decisione n. 15/2017, il Collegio di Garanzia dello Sport aveva valorizzato i principi di cui all’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI [30], posti alla base dell’Ordinamento sportivo; principi cui, dunque, ogni Federazione non può non uniformarsi [31], ispiranti il Processo Sportivo e tesi alla tutela delle parti secondo «regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili». Tuttavia, al dire del Collegio, «quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori [32]».


8. Il successivo iter procedurale

Sul successivo iter procedurale si rappresenta che, ai sensi dell’art. 34-bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014 approvato con Deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014), «Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare» [33]. Orbene, il Giudizio di rinvio si è effettivamente celebrato dinanzi ad altra sezione (in diversa composizione) della Corte d’Appello originariamente adita. Più nello specifico, tale altra sezione è stata chiamata a pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione dei relativi atti, pena l’estinzione del giudizio, da rilevarsi anche d’ufficio, qualora l’incolpato non si fosse opposto, rispettando i criteri e i parametri già fissati dal Collegio di Garanzia. Tuttavia, il Giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai principi stabiliti [34], conseguentemente respingendo l’istanza dell’U.S. Città di Palermo, inasprendo la sanzione inflitta al Frosinone Calcio e rigettando la richiesta – avanzata dal Frosinone – di sospensione del procedimento [35], in quanto non prevista dall’Ordinamento Sportivo, ma solo dalla Giustizia Amministrativa. Inoltre, il Giudice del rinvio ha sottilmente censurato la pronuncia del Collegio di Garanzia, ribadendo la «funzione decisoria di natura limitata ad un sindacato di pura legittimità» dello stesso; funzione escludente qualsivoglia valutazione di merito, con implicita impossibilità di ricostruzione della quaestio facti sottesa. In altri termini, per il Giudice del rinvio, vi sarebbe un «limite [continua ..]


NOTE