Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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I confini dell´area sciabile fra legge e affidamento: fuoripista e responsabilità civile (di Umberto Izzo, Associato di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.)


The contribution explores the notion of “fuoripista” or the portion of snow trail that is geographically sistuated outside the marked snow path patrolled and prepared by the administrator of the ski resort, relevant for civil law purposes for the assessment of the civil liability of the operator in case of accidents occurred to the skier near or beyond the boundaries of the skiable area. The analysis is carried out in the light of the case-law and of the relevant state and regional legislation.

SOMMARIO:

1. Fuoripista: oggetto di marketing e «via di fuga» da una sicurezza normalmente imposta. - 2. L’art. 17 della legge n. 363/2003: genesi di una norma posta a tutela dei gestori delle aree sciabili - 3. Esiste una nozione normativa di «percorso fuoripista»? L’esito (inappagante) dello slalom fra le leggi regionali - 4. Il fuoripista: cinetico, inconsapevole e volontario - 4.2. Il fuoripista inconsapevole - 4.3. Il fuoripista volontario sorvegliato dall’affidamento - NOTE


1. Fuoripista: oggetto di marketing e «via di fuga» da una sicurezza normalmente imposta.

L’offerta turistica connessa agli sport invernali propone ormai un ventaglio assai ampio di discipline sportive concepite per intercettare una domanda di neve fattasi sempre più esigente e articolata. Per appagare il mai domo sensation seeking dell’u­tenza, i gestori delle aree sciabili guardano con favore alla crescente passione per la pratica dello sci fuori pista, che risponde all’immagine (o meglio: al «capitale esperienziale», nel lessico caro agli esperti di marketing) che della fruizione turistica della neve si tende a dare nelle campagne pubblicitarie concepite per attrarre il turista sulla montagna invernale [1]. I gestori delle aree sciabili, partecipi dei mutamenti in atto in un mercato del prodotto turistico “neve” ormai maturo e alle prese con tendenze recessive, competono per acquisire nuovi utenti, predisponendo impianti dedicati alla discesa con lo slittino, bob, materiali gonfiabili e allestendo snowparks per le evoluzioni in snowboard. A dispetto di queste nuove attrattive, un numero sempre più vasto di sciatori sceglie di vivere un’esperienza radicalmente diversa per appagare le emozioni attese da una giornata sui cristalli bianchi. La parola d’ordine è allontanarsi dai tracciati di aree sciabili ormai trasformate in caroselli tecnologici, ove nulla può essere lasciato al caso per effetto delle stringenti previsioni di sicurezza poste dalla legge n. 363/2003 (dalla battitura, all’innevamento artificiale, alla predisposizione di ogni sorta di precauzione passiva e di un corredo segnaletico assai puntiglioso). La «fuga» dalle aree sciabili sembrerebbe implicare il rifiuto dell’idea di «sicurezza» che si associa normativamente a queste ultime, per lasciarsi tentare dal cimento col c.d. «fuoripista», sintagma trasformatosi per sincrasi in parola autonoma, che, anche lessicalmente, simboleggia il desiderio dell’individuo di star fuori dai luoghi deputati alla pratica sicura delle discipline sciistiche [2]. Per uno sciatore che si ritiene ormai provetto, uscire dal perimetro di una pista resa liscia come un biliardo e dotata di accorgimenti di sicurezza tali da non solleticare più sfide alle proprie abilità è una tentazione irresistibile. Il paradosso sotteso a questa dinamica è che l’utente dell’area sciabile, guadagnata la quota avvalendosi degli [continua ..]


2. L’art. 17 della legge n. 363/2003: genesi di una norma posta a tutela dei gestori delle aree sciabili

Quanto al primo punto dello schema di analisi che ci siamo proposti di solcare, si può osservare che nei lavori preparatori della legge n. 363/2003 la previsione contenuta oggi dall’art. 17 della normativa fa la sua comparsa il 13 marzo 2003, quando la commissione cultura della Camera dei deputati elabora il testo base della legge destinata ad essere adottata a ridosso del Natale di quell’anno, modificando sensibilmente l’impianto del testo di iniziativa parlamentare C. 1015 presentato alla camera dei deputati il 26 giugno 2001. Il testo predisposto dalla commissione cultura recepisce gli esiti di una indagine conoscitiva che la Commissione conduce con le parti interessate all’adozione del provvedimento: La Commissione ha pertanto deliberato lo svolgimento di un’apposita indagine conoscitiva, nel corso della quale sono stati auditi i rappresentanti della FISI (federazione italiana sport invernali), del CAI, del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, del collegio nazionale delle guide alpine e dei maestri di sci, del collegio nazionale dei maestri di sci, oltre che dell’AMSI (l’associazione maestri di sci italiani), degli addetti alla sicurezza delle piste, degli operatori economici del settore (l’ANEF, l’associazione degli esercenti gli impianti a fune, ed i direttori di stazioni) e dell’istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Per un giudizio complessivo sulla compatibilità degli interventi proposti con le competenze regionali, è stata, inoltre, audita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome i quali hanno espresso comunque la loro soddisfazione in senso generale per la normativa che si andava elaborando. L’attività conoscitiva svolta ha fatto emergere una sostanziale condivisione sull’utilità di un intervento che garantisse un nucleo di norme generali per il rafforzamento delle misure di sicurezza sulle piste da sci. Fra gli elementi problematici emersi e che poi non sono stati inclusi nel testo unificato si possono segnalare quelli relativi all’obbligo di assicurazione per gli sciatori e l’opportunità di regolamentare anche l’attività sciistica al di fuori delle piste, mentre è stata condivisa l’indicazione, non presente nelle proposte di legge originarie e, invece, introdotta nel testo unificato, [continua ..]


3. Esiste una nozione normativa di «percorso fuoripista»? L’esito (inappagante) dello slalom fra le leggi regionali

Se si prova a dare alla norma un significato sistematico, attento alla concordanza delle definizioni impiegate dal legislatore, ci si imbatte nel seguente ordine di considerazioni. Il significato di tale norma si deve ricavare attribuendo un senso alla nozione normativa di «percorso fuori pista servito dagli impianti medesimi». Una nozione articolata, che si compone di una serie di enunciati normativi, privi di definizione univoca nel testo della legge n. 363. Quest’ultima definisce la nozione di area sciabile, che ricomprende sia gli impianti di risalita che le varie tipologie di piste. Ma il concetto di pista è presupposto dalla legge n. 363, non essendo definito in quella sede. La normativa nazionale sotto questo profilo non può che rinviare a quanto prescrive sul punto la legislazione di secondo livello, accumulatasi in tempi e con modalità assai diversificate su impulso dei legislatori di regioni e provincie autonome. In molti casi, peraltro, la legislazione regionale intervenuta dopo l’emanazione della legge del 2003 ha ripetuto con formule a volte non coincidenti il dettato dell’art. 17. Cominciamo col rilevare che in alcune regioni italiane il fuoripista non appare sui radar della legislazione locale. Così avviene in alcune regioni che pure sono certamente interessate da questo fenomeno sciistico, si vedano la legge regionale Veneto, 21 novembre 2008, n. 21, la legge regionale Liguria, 7 ottobre 2009, n. 40 e la legge regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 1995, n. 1. La legge della PAB [6], nel definire all’art. 2 le aree sciabili attrezzate, precisa al terzo comma che: Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge. per poi ripetere all’art. 22, rubricato «Sci fuori pista», che Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di fuori delle aree medesime, anche se serviti dagli impianti di risalita. La legge del Piemonte (legge regionale Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2) si è spinta più in là, affermando all’art. 26. (Responsabilità): Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio della pista in relazione [continua ..]


4. Il fuoripista: cinetico, inconsapevole e volontario

4.1. Il fuoripista cinetico Una prima classe di casi riguarda il fuoripista che potrebbe definirsi «cinetico». Di sicuro la nozione di «percorso fuori pista» impiegata dalla norma non si presta a considerare l’ipotesi dell’utente dell’area sciabile, che, perso il controllo della propria traiettoria mentre scia all’interno dell’area, per effetto delle leggi della fisica arresti la sua traiettoria oltre le palinature, impattando ostacoli naturali o artificiali posti oltre il limitare della pista stessa. Così descritto, il fatto di ritrovarsi al di fuori del limitare della pista, e anche molto al di fuori di quel limitare, non ha nulla a che vedere – anche solo sul piano del significato letterale associabile all’espressione impiegata dal legislatore – con l’idea di transitare in (ciò che la norma non per caso cura di definire) un «percorso fuori pista». Semplicemente può accadere che lo sciatore venga proiettato fuori dall’area sciabile per effetto di una caduta occorsa dove le regole della legge n. 363/2003 devono trovare applicazione. Del resto, sia prima che dopo l’entrata in vigore della normativa del 2003, la giurisprudenza non ha mai nutrito dubbi sul fatto che, nell’assolvere i propri obblighi precauzionali, il gestore dell’area sciabile debba valutare il rischio che lo sciatore fronteggia per l’eventualità di cadute o perdite di controllo che ne determinino la fuoriuscita di pista [15]. Preciso obbligo del gestore nell’allestire i tracciati è condurre un giudizio prognostico di natura tecnica, volto a considerare i comportamenti ragionevolmente attesi da parte degli utenti delle piste [16], per mettere in relazione il moto cinetico che tali comportamenti lasciano ipotizzare durante la percorrenza di un determinato tratto di pista con lo stato dei luoghi corrispondenti ai possibili scenari di caduta. Da questa delicata valutazione, che quando viene ricomposta ex post in un’aula di giustizia deve per quanto possibile mondarsi dall’hindsight bias determinato dall’essere (in quel contesto valutativo) a conoscenza che un incidente si è comunque verificato, o dalla circostanza che il gestore – dopo il verificarsi dell’incidente di cui è causa – abbia deciso di apprestare maggiori misure precauzionali in quel tratto di pista (a pena di [continua ..]


4.2. Il fuoripista inconsapevole

Rispetto al fuori pista cinetico, il fuoripista inconsapevole è un fenomeno che innesca problemi di maggior momento. La circostanza – lo si intuisce – è quella dello sciatore che non si avvede di aver impostato la propria sciata in un tratto innevato posto al di là dal perimetro dell’area sciabile e come tale non soggetto alle obbligazioni di sicurezza del gestore. È in casi del genere che il dispositivo dell’art. 17, legge n. 363/20003 genera perplessità applicative nella misura in cui l’enunciato, nell’im­pie­gare in senso definitorio negativo la nozione di «percorsi fuori pista serviti dagli impianti», utilizza la nozione di pista, rinviando alla necessità di identificare quali confini spaziali siano associabili a questa nozione, che non trova alcuna esplicazione nell’articolato della 363. Nel riportarci alle conclusioni già raggiunte in esito alla disamina della normativa regionale, si può qui ripercorrere un precedente di merito – Trib. Sondrio, 17 ottobre 2013 – che è pubblicato in www.dirittodeglisportdelturismo.it, la cui massime recitano: I gestori delle aree sciabili fra le quali insista un percorso di collegamento (ski weg) non possono invocare l’esclusione di responsabilità prevista dell’art. 17 l. n. 363/03 per i danni occorsi a uno sciatore precipitato in un dirupo transitando su detto percorso, ove, sebbene il percorso non fosse compreso nell’area sciabile descritta dalle planimetrie allegate alle autorizzazioni all’apertura dell’area sciabile ottenute dai gestori, risulti che prima del sinistro lo ski weg fosse regolarmente utilizzato da un numero consistente di sciatori e che gli stessi gestori avevano provveduto alla battitura dello ski weg per rendere più sicuro il transito dell’utenza.   I gestori delle aree sciabili collegate tramite un percorso di collegamento (ski weg) rispondono solidalmente, sia in via extracontrattuale in base agli artt. 2043 e 2051 c.c. che contrattualmente a seguito dell’acquisto dello skipass, nei confronti dello sciatore infortunatosi transitando su tale percorso, ove omettano di segnalare con opportuni cartelli e delimitazioni la circostanza che il tratto di pista è posto all’esterno dell’area sciabile, né, in difetto di tali precauzioni, può essere ascritto allo sciatore [continua ..]


4.3. Il fuoripista volontario sorvegliato dall’affidamento

È dunque evidente che il fuoripista volontario e il regime di sostanziale piena assunzione del rischio cui soggiace lo sciatore al di là del limitare delle piste è governato dal principio dell’affidamento. L’affidamento dello sciatore è il concetto attorno cui ruota la soluzione del problema posto dalla necessità di delimitare spazialmente l’ambito di operatività degli obblighi di sicurezza posti dalla legge n. 363/2003 in capo al gestore dell’area sciabile. Affidamento che, sotto il profilo civilistico e nella prospettiva di un giudizio di responsabilità per inadempimento, assume un preciso referente nel concetto di buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni che il gestore assume nei confronti dell’utente dell’area sciabile a seguito della conclusione di un contratto per la fruizione dell’area sciabile stessa. Si tratta di un concetto di cui ancora una volta è opportuno cogliere sul piano operativo la dimensione relazionale. Tale dimensione fa leva sull’atteggiarsi in concreto di una serie elementi. Da una parte l’obbligo del gestore di delimitare fisicamente o rendere in altro modo conoscibile, anche in caso di visibilità limitata, il confine spaziale della pista. Dall’altro l’obbli­go dello sciatore di comportarsi anch’egli secondo la diligenza da quest’ultimo esigibile nella fruizione del contratto e dunque di attenersi alle indicazioni che il gestore mette a sua disposizione per rendersi conto di essere in procinto di abbandonare la pista, col suo corredo di obbligazioni di sicurezza legislativamente prescritte. Chi ha potuto osservare il video circolato in rete registrato dalla Go-pro montata sul casco di Michael Schumacher durante la tragica sciata (oggi non più disponibile in rete), ha potuto avvedersi che il campione tedesco si era fermato per qualche secondo sul limitare della pista solcata, attratto dalla tentazione di attraversare, in un giornata dominata da uno splendido sole con visibilità perfetta, un tratto nevoso che separava la pista ove egli si trovava da una pista che scorreva in parallelo sul declivio, ove peraltro, in assenza di alcun elemento che delimitasse visivamente lo spazio della pista da quell’area nevosa, era possibile scorgere i solchi di altri sciatori che avevano tentato con successo quel passaggio reso così invitante da una neve intonsa e [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2018