Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Intermediari e calciomercato: l´impatto del diritto della concorrenza sui nuovi regolamenti fifa alla luce della specificità dello sport (di Niccolò Maria Naso, Dottore in Giurisprudenza.)


In the last decade the economic turnover generated by football players’ transfers has skyrocketed. Football transfers market has obtained a huge economic relevance, attracting outsiders with the aim of obtaining part of the economic rents produced by this market. Players’ agents (now intermediaries) have become year by year more involved in the representation of football firms during the transfers of players; simultaneously, their remuneration per single transfer has increased steadily. Meanwhile, new market practices have developed, as the so-called Third-Party Ownership, raising concerns about their regulation. Those developments of the market have constrained the F.I.F.A. to intervene with a set of new rules regarding players’ agents and Third-Party Ownership, trying to guarantee the efficiency of the market and to promote the competitive balance between football clubs. Nevertheless, the new FIFA Regulations have been strongly criticized and it has been argued that they could infringe EU Competition Law rules. The aim of the work is to analyse such contentious regulations and the relevant market practices, in order to assess their compliance with EU Competition Law.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Le innovazioni regolamentari FIFA alla luce dei nuovi scenari economici - 3. La disciplina della determinazione del compenso per la prestazione di servizi di procura sportiva - 4. Il problema delle commissioni degli intermediari: tra «prezzi fissati» e «prezzi eccessivi» - 5. La legittimità del divieto alle Third Party Ownership alla luce del­l’equi­librio competitivo fra società di calcio: una disciplina da rivedere? - 6. Riflessioni conclusive e spunti critici sulle possibili direzioni di evoluzioni future - NOTE


1. Introduzione

Il calciomercato rappresenta uno dei principali momenti di attività di tutte le società di calcio. Tramite la cessione dei contratti dei calciatori, i sodalizi calcistici orientano le loro scelte sportive, programmando la loro crescita e la loro organizzazione per raggiungere i migliori risultati nella competizione sportiva. La pratica del trasferimento di un atleta da una società ad un’altra è risalente, eppure, nel corso degli anni, la regolamentazione del calciomercato ha subito profonde trasformazioni. In estrema sintesi, i due momenti cruciali nelle innovazioni regolamentari possono essere inquadrati nell’abolizione del c.d. regime del «vincolo» [1] e nella rivoluzionaria sentenza «Bosman» [2], ad opera della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha permesso agli atleti giunti alla scadenza del loro contratto di trasferirsi liberamente da un club all’al­tro. La sentenza Bosman, inoltre, può essere definita come l’anno zero a cui riferirsi nel considerare l’aumento dei volumi economici generati dagli affari connessi al calciomercato. Da una situazione di marginalità economica dei corrispettivi pattuiti fra società per la cessione dei contratti dei calciatori professionisti, si è, infatti, a partire da quel momento, progressivamente moltiplicata l’attività economica connessa all’acqui­sizione dei cartellini dei calciatori professionisti, in virtù della loro configurabilità quali asset principali delle società di calcio. Il volume economico generato dai trasferimenti dei calciatori professionisti, comunque, ha subito un andamento ondivago, con una prima fase di picco sul finire degli anni Novanta, a cui, tra il 2002 e il 2006, è seguita una successiva fase di stasi e di compressione della spesa [3]. Tuttavia, dopo questa breve fase di recessione, in virtù del costante aumento, stagione dopo stagione, dei fatturati delle società di calcio, nonché dell’ingresso di nuovi capitali esteri in alcune delle principali società calcistiche europee, la tendenza alla crescita del volume economico generato dal calciomercato ha ottenuto nuova linfa, raggiungendo livelli record nelle ultimissime stagioni sportive [4]. Le sempre più consistenti somme coinvolte nelle operazioni di trasferimento hanno comportato che gli agenti sportivi, [continua ..]


2. Le innovazioni regolamentari FIFA alla luce dei nuovi scenari economici

Di tale emergente centralità all’interno delle negoziazioni connesse ai trasferimenti dei calciatori professionisti si è dovuta, pertanto, far interprete la FIFA. A dire il vero, il punto di partenza per l’intervento normativo del massimo organo di governo calcistico è stato la presa di coscienza, in seguito ad approfondite analisi del mercato, del­l’esistenza di numerosi agenti operanti senza l’allora prescritta licenza. Sin dal Congresso FIFA del 2009, pertanto, si è iniziata a prospettare l’opportunità dell’elimina­zione dell’obbligo del conseguimento di una licenza, in vista di una liberalizzazione completa dell’accesso alla professione. Le discussioni sono giunte al loro culmine circa cinque anni dopo, quando, con la circolare n. 1417 del 30 aprile 2014, è stato pubblicato dalla FIFA il nuovo articolato «Regulations on working with intermediaries» (in vigore dal 1° aprile 2015), che ha sostituito il precedente testo – che era in vigore dal 2008 – «Regulations Players’ Agents». Tramite tale complesso di norme, a dire il vero, si è colta l’occasione per poter intervenire su plurimi aspetti strutturali dalla regolamentazione dell’attività di procuratore sportivo, al fine di tentare di aggiornare il sistema normativo alle più recenti tendenze economiche del mercato. Già da un punto di vista lessicale, non si può non notare come la FIFA, cosciente del rinforzato e decisivo ruolo dei procuratori sportivi nel mercato dei trasferimenti, abbia preso atto dell’evoluzione di tale figura professionale, preferendo passare dalla definizione di «agente sportivo» a quella di «intermediario». Peraltro, la nuova definizione di intermediario è pienamente coerente con la posizione assunta dalla FIFA in tema di conflitto di interessi dovuto alla rappresentanza di più parti in un medesimo affare: ebbene, all’art. 8 delle Regulations compare una «clausola di salvezza» per tali situazioni di conflitto di interesse. Con una norma che certifica ancor di più la potenzialità dei procuratori di rappresentare il vero centro di gravità delle operazioni di trasferimento, viene, infatti, previsto che «[n]o conflict of interest would be deemed to exist if the intermediary discloses in writing any actual or [continua ..]


3. La disciplina della determinazione del compenso per la prestazione di servizi di procura sportiva

Iniziando l’analisi dalla considerazione degli interventi e delle prospettive in tema di compenso dei procuratori sportivi, la determinazione della remunerazione di tali professionisti rappresenta, come detto, un punto di snodo cruciale del nuovo regolamento ed è stata, nel corso degli anni, oggetto di ampie discussioni fra gli stakeholders dell’industria calcistica, in considerazione della problematica impennata, stagione dopo stagione, dei guadagni degli agenti di calciatori. Perciò, prima di poter eseguire un’analisi delle questioni latamente inerenti alla disciplina del compenso dei procuratori sportivi sotto la lente d’ingrandimento del diritto della concorrenza, è bene analizzare e interpretare nel dettaglio la disciplina attualmente vigente in materia, anche alla luce delle precedenti disposizioni a tal riguardo previste. Spendendo qualche parola sul sistema precedente l’ultima citata riforma, la normativa FIFA prevedeva, innanzitutto, che il pagamento del compenso potesse avvenire o tramite una somma forfettaria o mediante pagamenti rateali annuali. In particolare, in caso di mandato conferito da una società, era ritenuta ammissibile solo la prima di queste due soluzioni. Nel caso di incarico conferito da un atleta – essendo ammesse entrambe le ipotesi – si prevedeva anche che l’ammontare del compenso dovuto al procuratore potesse essere calcolato sulla base della retribuzione annuale lorda pattuita nel contratto di lavoro sportivo, esclusi eventuali benefit e bonus non garantiti a quest’ultimo. La questione non è di poco conto, se si considera che è stato di recente suggerito che i pagamenti in via forfettaria possano predisporre i procuratori a violare con più facilità il principio cardine della stabilità contrattuale fra società e calciatori: al fine di realizzare un livello maggiore di profitti, infatti, gli intermediari avrebbero una maggiore convenienza a ripetuti e frequenti trasferimenti dei loro assistiti, al fine di monetizzare tante più commissioni, quanti più fossero i trasferimenti del loro assistito [20]. In ogni caso, per ciò che qui più interessa, la pattuizione della cifra veniva rimessa all’autonomia contrattuale delle parti: in mancanza, il regolamento prevedeva che fosse dovuto il 3% del suindicato ammontare (il 5% fino alla versione del 2001). La stessa disciplina, [continua ..]


4. Il problema delle commissioni degli intermediari: tra «prezzi fissati» e «prezzi eccessivi»

Chiarita la cornice regolamentare rilevante in materia, si può tentare di predisporre una prima valutazione critica sul rapporto fra regolamentazione del compenso spettante ai procuratori sportivi e diritto della concorrenza. Iniziando la discussione dal caso francese, bisogna segnalare, come accennato, che la sentenza del Conseil d’Etat menzionata non si sia occupata in alcun modo delle questioni sostanziali del caso, cioè, appunto, se, rimossi i vizi procedurali, una disposizione come quella suindicata potesse risultar compatibile con il diritto francese e dell’Unione Europea. La questione, pertanto, ha rappresentato un primo spunto di riflessione per tentare di abbozzare una prima risposta all’interrogativo riguardante una possibile ingerenza della normativa antitrust sulla questione della regolamentazione dei compensi dei procuratori. La dottrina francese, così, ha ipotizzato che una disposizione di tal fatta potrebbe risultare giustificata e non illegittima qualora risultasse nell’interesse degli sportivi evitare che il livello dei compensi degli agenti ostacoli la conclusione di contratti fra società e giocatori [28]. Con questo spunto di riflessione introduttivo, va comunque ribadito come – eccezion fatta per il peculiare caso francese – la regolamentazione dell’attività dei procuratori sportivi sia sempre stata una prerogativa degli organi di governo sportivo. Il fulcro della discussione, allora, si dovrà spostare soprattutto sulle citate disposizioni del regolamento FIFA, provando a valutare l’eventuale liceità di una imposizione di un limite massimo ai compensi dei procuratori sportivi, al fine di comprendere se la discussa opzione a favore di una mera raccomandazione da parte della FIFA sia stata una scelta obbligata dai principi in tema di diritto della concorrenza [29]. In realtà, come segnalato, voci avverse si sono sollevate anche nei confronti della (mera) raccomandazione presente nel regolamento [30], la cui liceità, in un’ottica antitrust (in particolare, alla luce dell’art. 101 TFUE), dovrà, pertanto, essere a questo punto valutata. Fissando come assioma e punto di partenza dell’analisi la risalente giurisprudenza dell’Unione Europea che, nel citato caso Piau, da un lato, ha ritenuto i regolamenti FIFA (in materia di procuratori) una decisione di un’associazione di imprese, [continua ..]


5. La legittimità del divieto alle Third Party Ownership alla luce del­l’equi­librio competitivo fra società di calcio: una disciplina da rivedere?

Una volta discusso delle problematiche concorrenziali salienti, generate dall’attuale disciplina della remunerazione dei procuratori, è possibile ora passare a considerare, tenendo a mente le valutazioni sinora svolte, le problematiche generate, similmente, dal divieto imposto dalla FIFA agli accordi di TPO: si è accennato, d’altronde, come la partecipazione attiva da parte dei procuratori sportivi a siffatte tipologie di accordi rappresenti un’ulteriore fonte di profitto degli stessi e che, una volta vietata tale pratica, gli intermediari potrebbero aver, correlatamente, tentato di concentrare i loro guadagni economici solamente sull’attività di rappresentanza, ciò potendo aver rappresentato uno dei fattori causali del discusso aumento dei compensi percepiti da tali soggetti. Va, peraltro, segnalato che, in considerazione delle caratteristiche proprie del mercato dei servizi di procura sportiva, il coinvolgimento di un procuratore in una TPO non farebbe altro che rafforzarne il potere di mercato, limitando ulteriormente la competitività nel mercato dei servizi di procura sportiva e offrendo un vantaggio competitivo agli agenti che siano coinvolti anche in tale attività [61]. Alla luce delle considerazioni sinora svolte sul funzionamento del mercato dei trasferimenti e su quello dei servizi di procura sportiva, nell’analizzare e valutare il divieto imposto dalla FIFA a tale pratica commerciale non si può prescindere da un approccio olistico, che tenti di trovare una soluzione equilibrata anche in relazione al peculiare funzionamento del mercato dei servizi di procura sportiva e alla regolamentazione dello stesso. Va, d’altronde, sottolineato come, oltre alle questioni propriamente di diritto della concorrenza, nel dibattito sulla legittimità delle TPO entrino in gioco sensibilmente anche questioni più propriamente di politica sportiva: non devono sorprendere, allora, quei dibattiti che hanno portato a sostenere che la spinta decisiva alla FIFA nell’imposizione di tale divieto sia giunta dalle società europee più ricche, intenzionate a mantener saldo il loro potere economico nell’industria calcistica, ostacolando quello che si sarebbe potuto rivelare un importante sostegno finanziario alle società più piccole, con minori disponibilità finanziarie [62]. Lo sfruttamento degli accordi di TPO, infatti, [continua ..]


6. Riflessioni conclusive e spunti critici sulle possibili direzioni di evoluzioni future

Al termine dell’analisi svolta, il punto cruciale da cui bisogna prendere le mosse è che, a prescindere dalle argomentazioni svolte, i regolamenti FIFA in discussione non risultano, al momento, essere concretamente messi in discussione dalle istituzioni giuridiche preposte alla tutela delle norme in tema di concorrenza. I tentativi di giungere ad un intervento delle istituzioni europee sono stati infruttuosi e, anzi, come visto, nelle corti nazionali è stato per ora espresso un favore per la posizione assunta dalla FIFA in materia di Third Party Ownership. Certo, il ridotto lasso di tempo trascorso dal­l’emanazione di tali novità normative può suggerire che la partita non sia assolutamente chiusa, necessitandosi approfondite valutazioni prima di poter adeguatamente intervenire su regolamentazioni proprie dell’ordinamento sportivo. In tema di procuratori sportivi, non bisogna peraltro dimenticare il risalente interrogativo sull’opportunità che un’attività economica di prestazione di servizi, meramente periferica a quella sportiva, venga disciplinata da un soggetto che abbia solo personalità giuridica di diritto privato, quale è la FIFA. I termini della questione sono quelli di un’autoattribuzione di potestà normativa da parte della federazione di Zurigo, che giunge a disciplinare soggetti, in realtà, non legati da alcun vincolo associativo all’ordinamento sportivo, non essendo ricompresi tra i tesserati dello stesso [84]. Le perplessità in materia, peraltro, furono espresse incidenter tantum anche dal Tribunale dell’Unione Europea, che, nel citato caso Piau, confermò i dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea del principio «della regolamentazione di un’attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall’autorità pubblica, come appunto è la F.I.F.A.», ritenendolo prima facie incompatibile con il diritto dell’Unione Europea e affermando, di conseguenza, che «una regolamentazione siffatta, che disciplina un’attività economica toccando libertà fondamentali, compete in linea di principio alle autorità [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2018