Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Sport e neutralità al tempo del conflitto russo-ucraino (di Stefano Bastianon, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza; Avvocato; Arbitro CAS; Componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport.)


In questo contributo l’Autore analizza il principio della neutralità politica dello sport nel particolare contesto del conflitto russo-ucraino. Da un lato, l’Autore si concentra sul principio della neutralità politica, sul suo significato e sui principali riferimenti normativi; dall’altro lato, l’Au­tore si sofferma sulle pronunce del TAS di Losanna che hanno rigettato l’appello proposto dalla Federcalcio russa avverso le decisioni di UEFA e FIFA di esclusione delle squadre russe dalla partecipazione alle competizioni internazionali.

Sport and neutrality at the time of the russian-ukrainian war

In this paper the Author analyses the principle of political neutrality of sport in the particular context of the Russian-Ukrainian conflict. On one hand, the Author focuses on the principle of political neutrality, its meaning and its main normative references; on the other hand, the Author focuses on the rulings of the CAS of Lausanne which rejected the appeal brought by the Russian Football Federation against the decisions of UEFA and FIFA to exclude Russian teams from participating in international competitions.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La neutralità politica dello sport nella Carta olimpica - 3. Neutralità ed autonomia dello sport - 4. La guerra russo-ucraina e la reazione del mondo sportivo - 5. Il conflitto russo-ucraino e le varie tipologie di misure adottate dal mondo sportivo - 6. La neutralità politica dello sport ed il conflitto russo-ucraino nelle pronunce del TAS di Losanna - 7. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Penso di interpretare il comune sentire di tutti se dico che le parole “guerra” e “sport” non dovrebbero essere mai declinate insieme: si tratta, infatti, di concetti antinomici. La guerra porta distruzione e morte; il suo scopo è l’annientamento del nemico. Nello sport, al contrario, non ci sono nemici, ma avversari: da battere, certamente, ma non da annientare, in modo tale da poterli sfidare ancora. Non a caso, dal 2013 l’ONU ha istituito il 6 aprile come la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. La speranza, pertanto, è che iniziative come quella odierna possano rafforzare la consapevolezza in ordine a questa antinomia, contribuendo in tal modo a relegare le analisi sui rapporti tra guerra e sport nell’ambito degli studi storici. Mi rendo conto che, sotto tale profilo, il convegno di oggi può rappresentare la proverbiale goccia nell’oceano, ma – parafrasando Madre Teresa – senza tale convegno l’oceano a­vrebbe una goccia in meno.

Il compito che mi è stato assegnato è quello di svolgere una riflessione sui rapporti tra lo sport ed il principio di neutralità politica a margine del conflitto russo-ucraino [1]. Si tratta di un tema assai complesso e complicato, nel quale si intrecciano inevitabilmente considerazioni di natura storica, giuridica, politica e anche etico-morale. Inoltre, a rendere ancor più delicato ogni discorso su tale tema hanno contribuito anche le forti critiche formulate, seppur con intensità e toni diversi, da una parte della dottrina sullo stesso principio di neutralità politica. Da un lato, ci si è limitati a sottolineare il carattere anacronistico di tale principio in un contesto storico, politico e sociale quale quello attuale nel quale gli intrecci e i legami tra sport, politica ed economia sono sotto gli occhi tutti; dall’altro lato, non è mancato chi ha ritenuto che il conflitto russo-ucraino in corso e le sanzioni sportive inflitte alla Russia non avrebbero fatto altro che squarciare il velo che nascondeva il mito [2] o, addirittura, l’ipocrisia [3] della neutralità politica dello sport. Si tratta, inoltre, di uno dei temi più dibattuti, se non addirittura il più dibattuto, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Ciò detto, da giurista, vorrei provare ad analizzare alcuni aspetti del tema assegnatomi sotto il profilo strettamente giuridico [4].


2. La neutralità politica dello sport nella Carta olimpica

Per quanto riguarda le fonti giuridico-normative del principio della neutralità politica, il punto di riferimento è senz’altro rappresentato dalla Carta olimpica, vero e proprio documento costituzionale del Movimento olimpico e dello sport in generale [5]. Nello specifico, il principio della neutralità politica dello sport viene espressamente menzionato in due punti:

– nel Principio fondamentale n. 5 secondo cui le organizzazioni sportive devono applicare il principio della neutralità politica [6]; e

– nella Regola 2, par. 5 in base alla quale il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) ha il compito, inter alia, di rafforzare l’unità del movimento olimpico, proteggere la sua indipendenza, mantenere e rafforzare la sua neutralità politica e preservare l’autonomia dello sport [7].

Pur in assenza di un esplicito richiamo, un riferimento a tale principio si ritrova anche:

– nella Regola 27, par. 6 ove si afferma che i Comitati olimpici nazionali devono preservare sempre la loro autonomia e resistere ad ogni pressione di natura “politica”, legale, religiosa ed economica che possa impedire loro di rispettare i principi della Carta olimpica (tra cui – come illustrato – figura anche il principio della neutralità politica) [8];

– nella Regola 44, par. 4 che vieta l’esclusione dai Giochi olimpici per motivi, inter alia, “politici” [9];

– nella Regola 50, par. 2 che proibisce ogni forma di manifestazione e propaganda “politica”, religiosa o razziale nei siti e nelle aree olimpiche (c.d. regola del silenzio) [10].

Inoltre, il principio della neutralità politica viene espressamente menzionato nel Codice etico del CIO all’art. 1, par. 2 secondo cui l’Olimpismo si fonda sul rispetto dei principi etici fondamentali, tra cui il principio di universalità ed il principio di neutralità “politica” del Movimento olimpico [11].

In tale contesto, peraltro, è facile rendersi conto che, da un lato, le norme che e­spressamente richiamano il principio della neutralità politica non contengono alcuna definizione di tale principio; dall’altro lato, che tanto il Principio fondamentale n. 5 quanto la Regola 2, par. 5 richiamano il principio della neutralità politica unitamente a quello di autonomia dello sport.

In assenza di una esplicita definizione di neutralità politica, di fronte all’interprete si aprono due distinti percorsi ermeneutici. Il primo, molto semplice (se non addirittura semplicistico) e restrittivo, in base al quale il contenuto del principio della neutralità politica dovrebbe essere desunto dalle norme che in qualche modo lo richiamano. In questo senso, la neutralità politica dello sport si risolverebbe, in sostanza, nell’obbligo per i Comitati olimpici nazionali di resistere a qualsiasi forma di pressione politica, nel divieto di esclusione dai Giochi olimpici per ragioni politiche e nella c.d. regola del silenzio. Il secondo, per contro, decisamente più articolato, in base al quale il principio di neutralità politica non si esaurirebbe nelle regole sopra ricordate, ma avrebbe una portata più ampia, seppur tutta da ricercare e verificare.

Ad un’analisi men che acritica, peraltro, l’assenza nella Carta olimpica di una (esplicita) definizione della neutralità politica risulta ancor più rilevante se solo si considera che il Principio fondamentale n. 2 della Carta olimpica stabilisce che “il fine dell’Olimpismo consiste nel mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso del genere umano con l’obiettivo di promuovere una società pacifica e la tutela della dignità umana” [12]. Inoltre, tra i compiti espressamente affidati al CIO figura quello di cooperare con le competenti organizzazioni, pubbliche e private, ed autorità per mettere lo sport al servizio dell’umanità e in tal modo promuovere la pace (Regola 2, par. 4) [13] nonché quello di agire contro ogni forma di discriminazione (Regola 2, par. 6) [14]. Analogamente, la Regola 27, par. 5 prevede espressamente che i Comitati olimpici nazionali, ai quali spetta il compito di promuovere i valori fondamentali dell’Olimpismo (tra cui, come già visto, rientra anche la neutralità politica) possono cooperare con le autorità governative al fine di instaurare armoniose relazioni [15].

Risulta, quindi, assai agevole rendersi conto del fatto che nello stesso modo in cui la Carta olimpica scolpisce il principio della neutralità politica dello sport (senza, peraltro, definirlo espressamente), imponendo agli atleti il silenzio sui temi politici, religiosi e razziali all’interno dei siti e delle aree olimpiche e ricordando ai Comitati olim­pici nazionali il loro obbligo di resistere ad ogni pressione di natura politica, religiosa ed economica, la medesima Carta olimpica impone, altresì, ai soggetti del Movimento olimpico di promuovere una società fondata sulla pace e sul rispetto della dignità umana, realizzare i valori dell’Olimpismo (tutela della dignità umana, rispetto dei principi etici universali, amicizia, solidarietà divieto di discriminazione) sino al punto di ammettere la possibilità per i Comitati olimpici nazionali di intrattenere relazioni con le autorità governative nazionali, operando in tal modo una precisa scelta di campo inevitabilmente influenzata da considerazioni (anche) politiche.

In tale contesto, come già accennato, il vero problema è rappresentato sia dall’as­senza di una definizione del principio della neutralità politica, sia, soprattutto, dall’in­trinseca impossibilità (perlomeno agli occhi di chi scrive) di predicare una neutralità politica in termini assoluti e nello stesso tempo attribuire allo sport il compito di diffondere, promuovere e tutelare i valori universali dell’uguaglianza, della non discriminazione, della pace e della tutela della dignità umana.


3. Neutralità ed autonomia dello sport

Il ruolo dello sport nella società civile e soprattutto all’interno delle relazioni internazionali è un dato ormai riconosciuto unanimemente, come dimostra anche lo status di osservatore permanente che le Nazioni Unite hanno riconosciuto al CIO. Da tempo, inoltre, la locuzione “Sport Diplomacy” è entrata a pieno titolo nel lessico delle relazioni internazionali per indicare quella forma di soft power che mira a migliorare le relazioni tra paesi stranieri attraverso le diverse discipline sportive [16]. A mero titolo esemplificativo, si può ricordare la “ping-pong diplomacy” tra Cina e Stati Uniti al tempo della guerra fredda, la “cricket diplomacy” tra India e Pakistan nel 1978, la “baseball diplomacy” tra Cuba e Stati Uniti nel 2016 e la “hockey diplomacy” tra la Corea del Sud e la Corea del Nord durante le Olimpiadi di Pechino 2018.

Da questo punto di vista, si tratta, allora, di provare a definire il concetto di neutralità politica in modo tale non solo da avere un significato concreto e agevolmente utilizzabile, ma anche da evitare possibili, quanto facili, strumentalizzazioni politiche, come avvenuto in occasione del conflitto russo-ucraino. Invero, nel contenzioso apertosi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna all’indomani della decisione di numerose federazioni sportive internazionali di escludere la Russia e la Bielorussia dalle competizioni internazionali, l’asserita violazione del principio della neutralità politica dello sport è stata invocata sia dagli esclusi (a mo’ di spada), sia da coloro che avevano deciso tale esclusione (a mo’ di scudo). Si tratta, pertanto, di respingere qualsiasi nozione “assolutista” della neutralità politica che consideri lo sport ed il mondo circostante come due realtà distinte e separate che operano su piani paralleli che non si intersecano mai.

Da questo punto di vista, l’analogia con il concetto di autonomia dello sport (sovente accostato a quello di neutralità politica) è emblematica [17]. È un dato ormai acquisito che l’autonomia dello sport, per quanto importante e fondamentale, non può mai essere intesa come estraneità ed ermeticità rispetto al mondo circostante. Sotto tale profilo, infatti, può ritenersi definitivamente archiviato il periodo in cui si riteneva che l’assoggettabilità dello sport ai principi del diritto dell’Unione europea potesse in qualche modo rappresentare una violazione del principio dell’autonomia dello sport. Analogamente, nessun dubbio sussiste sul fatto che anche il processo sportivo, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, deve rispettare le regole del giusto processo e, più in generale, i diritti fondamentali dell’uomo. Pertanto, anche una corretta interpretazione del principio della neutralità politica dello sport non può prescindere dalla constatazione che lo sport non opera in un vuoto pneumatico, ma costituisce un elemento fondamentale della moderna società e, per espressa previsione della Carta olimpica, uno strumento per lo sviluppo armonioso del genere umano, per la promozione di una società pacifica e per la tutela della dignità umana.

In altre parole, quindi, come si ritiene che il principio dell’autonomia dello sport non possa essere inteso come una totale impermeabilità dell’ordinamento sportivo alle norme di diritto europeo ed internazionale, analogamente il principio della neutralità politica dello sport non dovrebbe essere inteso nel senso di una totale insensibilità dello sport rispetto al mondo reale che lo circonda.


4. La guerra russo-ucraina e la reazione del mondo sportivo

Sulla scorta di queste preliminari osservazioni, proviamo ad esaminare più nel dettaglio ciò che è successo immediatamente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022.

Il giorno stesso il CIO ha adottato la prima risoluzione con la quale è stata condannata la violazione della tregua olimpica da parte della Russia in aperto contrasto con la Risoluzione ONU del 2 dicembre 2021 [18]. Il giorno successivo (vale a dire il 25 febbraio 2022) il CIO ha reiterato la propria condanna per la violazione della tregua olimpica e contestualmente ha invitato le Federazioni sportive internazionali a cancellare o delocalizzare in altri Stati gli eventi sportivi programmati per svolgersi in Russia [19]. Sulla base di tale risoluzione del CIO, ad esempio, la finale di calcio della UEFA Champions League è stata spostata da San Pietroburgo a Parigi, mentre il Gran Premio di Formula 1 di Sochi è stato cancellato. Con la propria risoluzione il CIO ha vietato, altresì, l’uso di bandiere ed inni russi e bielorussi nel corso di eventi sportivi internazionali.

Sennonché, nonostante l’assenza di qualsiasi presa di posizione del CIO sull’e­sclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, il 26 febbraio 2022 la Federcalcio svedese dichiarava (via Twitter) che la nazionale maschile di calcio non avrebbe giocato contro la rappresentativa di calcio russa, anche se l’incontro si fosse tenuto su campo neutro. Analogamente, il giorno successivo (27 febbraio 2022) la Federcalcio polacca pubblicava una dichiarazione nella quale affermava che, “in conseguenza della brutale aggressione della Russia a danno dell’Ucraina (…) non vi è la possibilità di competere con la nazionale russa nella fase dei play offs della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, a prescindere dal nome della squadra composta da giocatori russi e dal luogo dell’incontro”. Secondo la Federcalcio polacca, infatti, “disputare l’incontro contro la Russia sarebbe un’offesa non solo per la nostra rappresentativa, ma anche per l’intera comunità calcistica, un diniego di solidarietà nei confronti del popolo ucraino (..)”. La Federcalcio polacca, inoltre, invitava espressamente “la FIFA a reagire immediatamente alla brutale violenza perpetrata ogni giorno sul territorio dell’indipendente Ucraina. Se il documento FIFA’s Human Rights Policy vuole essere qualcosa di più di un semplice pezzo di carta, questo è il momento di metterlo in atto, escludendo la Federcalcio russa dalle qualificazioni per i Mondiali del 2022 in Qatar”. Nello stesso giorno, anche la Federcalcio cecoslovacca comunicava che la propria nazionale di calcio non avrebbe giocato alcuna partita contro la Russia nell’ambito delle qualificazioni per i Mondiali di calcio 2022.

In tale contesto, il 27 febbraio 2022 la FIFA ha adottato una decisione con la quale [20]:

– ha stabilito che nessuna competizione calcistica avrebbe potuto svolgersi in Russia e che gli incontri già programmati per svolgersi in Russia avrebbero dovuto svolgersi su campo neutro e senza spettatori;

– i membri della Federcalcio russa avrebbero dovuto partecipare alle competizioni sotto la denominazione di Unione Calcistica di Russia (Football Union of Russia, FUR) e non già di Russia;

– negli incontri disputati da squadre affiliate alla FUR non era possibile usare bandiere né suonare l’inno della Russia.

Lo stesso giorno, tuttavia, la Federcalcio inglese ha comunicato che la propria nazionale di calcio non avrebbe disputato alcuna partita contro la nazionale russa [21].

Ma la vera svolta si registra il successivo 28 febbraio 2022 allorché, da un lato, il Comitato esecutivo del CIO pubblica la sua terza risoluzione con la quale le Federazioni sportive internazionali vengono sollecitate a non invitare né permettere la partecipazione di atleti russi e bielorussi “al fine di proteggere l’integrità delle competizioni sportive e la sicurezza di tutti i partecipanti”. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo, viene raccomandato di vietare l’uso di simboli, colori, bandiere, stemmi ed inni russi e bielorussi. Infine, viene disposto il ritiro dell’Ordine olimpico di cui erano state insignite persone con ruoli apicali all’interno del governo russo [22]. Dall’altro lato, FIFA ed UEFA decidono di sospendere tutte le squadre nazionali e di club russe dalla partecipazione alle rispettive competizioni. Un’analoga decisione viene presa dalla Federazione mondiale di rugby (WR), dall’Unione internazionale del pentathlon moderno (UIPM) e dalla Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF).

Con effetto domino, nel giro di soli otto giorni (dal 1° all’8 marzo 2022) ben trentaquattro federazioni internazionali hanno escluso la Russia e la Bielorussia dalle competizioni sportive [23].

Tale cronologia di eventi risulta fondamentale per meglio comprendere le ragioni sottese alla scelta di escludere la Russia e la Bielorussia dalle competizioni sportive, che costituisce a tutti gli effetti la più evidente conseguenza sul piano sportivo del­l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Ad esempio, nella propria risoluzione del 28 febbraio 2022 il CIO mette in luce che i Giochi olimpici, paralimpici, i Campionati del mondo, come pure molti altri eventi sportivi, hanno lo scopo di unire gli atleti di paesi talvolta anche in guerra tra loro e che il movimento olimpico non intende in alcun modo punire gli atleti a causa delle decisioni dei rispettivi governi nella misura in cui tali atleti non rivelino un’attiva partecipazione e condivisione di tali decisioni. Tuttavia, secondo il CIO, la guerra russo-ucraina ha posto il movimento olimpico di fronte ad un dilemma: vale a dire, che mentre gli atleti russi e bielorussi possono continuare a partecipare alle competizioni sportive, molti atleti ucraini non godono della stessa possibilità a causa dell’invasione del loro paese. L’impossibilità di risolvere tale dilemma ha spinto il CIO, a malincuore, ad adottare la risoluzione del 28 febbraio 2022 prima ricordata.

Dal canto sua la FIFA, nel rendere note le motivazioni a sostegno della propria decisione del 28 febbraio 2022 di escludere la Russia e la Bielorussia dalle competizioni FIFA, sottolinea che, per effetto delle decisioni di numerose Federazioni calcistiche nazionali di non voler gareggiare con la nazionale di calcio russa, in qualità di soggetto responsabile dell’organizzazione del Mondiali di calcio 2022 ha dovuto adottare le misure necessarie a garantire il regolare svolgimento della competizione, anche avvalendosi del proprio potere discrezionale e della possibilità di tenere in considerazione l’esistenza di eventuali cause di forza maggiore.

Da quanto sopra risulta evidente che, perlomeno con riferimento allo sport del calcio, l’invito del CIO alle Federazioni sportive internazionali di escludere la Russia e la Bielorussia dalle competizioni, più che la diretta conseguenza dell’invasione dell’U­craina da parte della Russia, è la conseguenza: a) delle autonome decisioni di alcune Federazioni calcistiche nazionali (più o meno sostenute o sollecitate da rispettivi governi nazionali) di non disputare alcun incontro contro la nazionale di calcio russa; b) delle pressioni fatte su FIFA ed UEFA affinché le rappresentative nazionali e le squadre di club russe fossero escluse dalle competizioni internazionali; c) delle restrizioni imposte da vari governi nazionali ai voli aerei da e per la Russia; d) della conseguente necessità di garantire il corretto svolgimento delle competizioni, evitando in tutti i modi anche il solo rischio che un incontro di calcio potesse trasformarsi in uno scontro politico.


5. Il conflitto russo-ucraino e le varie tipologie di misure adottate dal mondo sportivo

Sotto altro, ma strettamente legato, profilo, si osserva che il tema delle misure adottate dal settore sportivo in risposta all’invasione dell’Ucraina si contraddistingue non solo per la sua natura orizzontale, praticamente estesa a quasi tutte le discipline sportive, ma anche per il carattere eterogeneo delle misure adottate e della diversità dei soggetti responsabili di tali misure.

All’interno delle misure adottate dalle Federazioni sportive internazionali è possibile identificare le seguenti tipologie di misure:

a) condanna dell’invasione dell’Ucraina;

b) cancellazione e/o delocalizzazione di eventi sportivi programmati in Russia;

c) esclusione di atleti e squadre dalla partecipazione alle competizioni sportive;

d) autorizzazione per i singoli atleti a partecipare alle competizioni sportive senza i colori, bandiere ed inno della Russia;

e) sospensione delle associazioni sportive nazionali;

f) ritiro degli ordini e delle onorificenze sportive concesse a persone con ruoli apicali nel governo russo;

g) sospensione/rimozione dei funzionari russi dalle posizioni rappresentative ricoperte all’interno delle Federazioni sportive internazionali;

h) sospensione/cancellazione di contratti di sponsorizzazione con società/enti russi.

Accanto a tali misure, si registrano anche misure adottate da singoli atleti, squadre e società commerciali operanti nel settore delle attrezzature sportive. A tale riguardo, si può ricordare la frase “no war please” scritta dal tennista russo Andrey Rublev sulla telecamera durante il torneo di tennis di Dubai [24], la decisione della squadra di calcio tedesca Schalke 04 di interrompere anticipatamente la propria collaborazione con la società russa Gazprom [25], la decisione della squadra di calcio inglese Manchester United di risolvere il contratto di sponsorizzazione sottoscritto con la compagnia aerea russa Aeroflot nonché la decisione della società Adidas di sospendere la propria collaborazione con la Federcalcio russa.

Ancorché certamente massiccia ed eterogenea, la reazione del mondo sportivo è stata tutt’altro che univoca. Da questo punto di vista, emblematica è stata la decisione del soggetto organizzatore del torneo di tennis di Wimbledon di escludere gli atleti russi e bielorussi dalla quale si sono prontamente dissociati non solo gli organizzatori del Roland Garros, ma anche singoli atleti come Rafa Nadal, Andrey Murray e Novak Djokovic [26].

La stessa misura dell’esclusione dalle competizioni sportive della Russia e della Bielorussia è stata interpretata ed attuata diversamente: in alcuni casi l’esclusione ha riguardato soltanto le rappresentative nazionali di Russia e Bielorussia; in altri casi, l’esclusione è stata estesa anche alle società affiliate e agli atleti tesserati per le federazioni di Russia e Bielorussia; in altri casi ancora, l’esclusione è stata prevista soltanto per le squadre, mentre i singoli atleti sono stati ammessi a partecipare sotto insegne neutrali.

Solo parzialmente, tuttavia, tale varietà di misure e la differente applicazione concreta della medesima misura possono essere spiegate e giustificate alla luce del principio di autonomia delle singole Federazioni sportive. Sotto tale profilo, infatti, la distinzione talvolta operata tra singoli atleti e squadre appare difficilmente giustificabile sia sul piano giuridico, sia sul piano della logica e del buon senso. La stessa distinzione tra squadre rappresentative nazionali e squadre di club si presenta fragile e poco convincente: infatti, un calciatore russo che milita nella nazionale del proprio paese non è in alcun modo più responsabile delle scelte del governo russo rispetto ad un calciatore che milita (soltanto) in una squadra di club russa.

In tale contesto, inoltre, ancor più controintuitivo si presenta il fatto che la misura relativa alla sospensione/rimozione dei dirigenti russi e bielorussi dalle varie Federazioni sportive internazionali non ha ricevuto quella stessa ampiezza riservata invece alla misura dell’esclusione di atleti e squadre russe e bielorusse. In altre parole, l’im­pressione è che le sanzioni siano state utilizzate per colpire Russia e Bielorussia all’in­terno delle arene sportive, penalizzando direttamente gli atleti, piuttosto che al­l’interno delle strutture di governo del mondo sportivo.

Sotto altro profilo, anche la decisione di non prevedere una deroga/eccezione per quanto riguarda lo sport giovanile solleva dubbi e perplessità, tenuto conto della prevalente funzione sociale ed educativa che lo sport giovanile svolge rispetto allo sport d’élite.

Infine, non può essere sottaciuta l’anomalia di misure sportive sovente frutto di precisi inviti e sollecitazioni da parte dei governi nazionali. Ad esempio, la già citata decisione di escludere i tennisti russi e bielorussi dal torneo di Wimbledon, dopo aver condiviso “the universal condemnation of Russia’s illegal actions” ed aver sottolineato che “it would be unacceptable for the Russian regime to derive any benefits from the involvement of Russian or Belarusian players with The Championships”, non fa mistero aver seguito le indicazioni (“guidance”) “set out by the UK Government specifically in relation to sporting bodies and events” [27].


6. La neutralità politica dello sport ed il conflitto russo-ucraino nelle pronunce del TAS di Losanna

La reazione del mondo sportivo all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la conseguente esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni sportive internazionali non poteva non alimentare, oltre al dibattito politico che tutti conosciamo, anche un rilevante contenzioso legale.

Preliminarmente, si osserva che il TAS considera il principio della neutralità politica un principio fondamentale del movimento olimpico. In particolare, nel lodo CAS 2019/A/6500 & CAS 2019/A/6580, il collegio arbitrale ha sottolineato che «as evidenced under the Olympic Charter, the principle of political neutrality and the principle of non-discrimination represent Fundamental Principles of Olympism as well as one of the objectives of the IOC (…). The principle of political neutrality, in the view of the Panel, requires that no political interference whatsoever is exercised on the activities of a sporting organisation. Indeed, athletes must be free to exercise their sport without any political interference» [28].

Fermo quanto sopra, non deve stupire il fatto che avverso le decisioni della FIFA e dell’UEFA nonché di altre federazioni sportive internazionali (pattinaggio, biathlon, canottaggio, rugby e ginnastica), che hanno escluso gli atleti russi dalla partecipazione alle competizioni internazionali, siano stati proposti ben nove ricorsi davanti al TAS di Losanna [29].

In particolare, nei ricorsi CAS 2022/A/8708 e CAS 2022/A/8709 promossi dalla Federcalcio russa contro la FIFA, l’UEFA ed altre federazioni calcistiche nazionali, da un lato, è stata contestata nel merito la legittimità delle decisioni della FIFA e dell’UEFA di escludere la Russia dalle competizioni internazionali; dall’altro lato, la Federcalcio russa ha chiesto di sospendere provvisoriamente tali decisioni in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Ai fini di una corretta lettura dei procedimenti in questione, non appare superfluo illustrare succintamente i fatti che hanno condotto la Federcalcio russa a rivolgersi al TAS.

Con riferimento al procedimento CAS 2022/A/8708, è noto che la FIFA, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 e in attuazione della terza risoluzione del CIO del 28 febbraio 2022, aveva previsto che la prima partita dei playoff per i prossimi mondiali di calcio maschili (Qatar 2022) tra la Russia e la Polonia, già calendarizzata per il 24 Marzo 2022 alla Vtb Arena di Mosca, fosse disputata su un campo neutro e senza nome, bandiera e inno della squadra russa. La vincente tra Russia e Polonia avrebbe poi dovuto incontrare la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca il cui incontro era previsto per il 29 marzo 2022. Sennonché, in data 26 febbraio 2022, la Federazione di calcio svedese comunicò che la propria nazionale di calcio non avrebbe giocato contro la Russia a prescindere dal luogo in cui tale incontro si sarebbe svolto. Analogamente, il giorno successivo la Federazione polacca di calcio comunicò che non avrebbe preso parte ad alcun incontro contro la Russia nel contesto della fase dei play-offs in vista della qualificazione per i mondiali di Qatar 2022, invitando al FIFA ad escludere la Russia dalle qualificazioni in corso. A distanza di un solo giorno, in data 28 febbraio 2022, la FIFA stabilì che tutte le squadre nazionali della Federcalcio russa o a questa affiliate erano sospese dalla partecipazione in qualsiasi competizione organizzata dalla FIFA. A sostegno di tale decisione la FIFA ha sottolineato due aspetti:

a) in primo luogo, preso atto della decisione delle federazioni di calcio polacca, svedese e della Repubblica Ceca di non voler giocare contro la Russia, la FIFA, nella sua qualità di soggetto organizzatore dei mondiali di calcio in Qatar, ha il preciso compito di garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva;

b) in secondo luogo, le decisioni delle federazioni calcistiche polacca, svedese e della Repubblica Ceca di non giocare contro la Russia devono essere rispettate dalla FIFA in quanto pienamente comprensibili e non criticabili né dal punto di vista giuridico, né da quello morale.

A seguito di tali decisioni, la Polonia è stata ammessa di diritto all’incontro del 29 marzo 2022 nel quale avrebbe incontrato la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca.

Nel procedimento CAS 2022/A/8709, invece, la Federazione russa ha impugnato la decisione con la quale l’UEFA, preso atto che numerose federazioni calcistiche nazionali avevano dichiarato formalmente la loro contrarietà a disputare incontri contro la nazionale russa e rilevato che la crescente reazione pubblica contro l’invasione del­l’Ucraina rendeva difficoltoso garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche nel caso in cui gli incontri fossero stati giocati su campi neutri:

a) ha constatato con rammarico che non era in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi sanciti dall’art. 2, par. 1 del proprio Statuto, a mente del quale l’UEFA è chiamata a «promuovere il calcio in Europa in uno spirito di pace, comprensione e fair play, senza alcuna discriminazione per motivi politici, di genere, religione, razza o altro» (lett. b), nonché ad «organizzare e condurre il calcio internazionale competizioni e tornei a livello europeo per ogni tipo di calcio mentre nel rispetto della salute dei giocatori» (lett. d);

b) conseguentemente, per quanto riguarda le partite degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2021/22 tra il club tedesco, RB Leipzig, e il club russo, FC Spartak Moskva (calendarizzate per il 10 e 17 marzo 2022), stabilito che l’RB Lipsia è automaticamente qualificato per il prossimo turno della competizione;

c) escluso le nazionali russe dalle seguenti competizioni: i) Campionato UEFA Under 17 femminile; ii) Campionato europeo UEFA Under 17; iii) Campionato Europeo UEFA U19; iv) Campionato Europeo UEFA Under 21; v) Campionati Europei Femminili di Futsal UEFA; vi) Campionati Europei di Futsal UEFA U19.

In tale contesto, è interessante notare come il principio della neutralità politica sia stato invocato da entrambe le parti. Per la Federcalcio russa, infatti, tali decisioni violano il principio della neutralità politica ed il divieto di discriminazioni, e non considerano il diritto dei membri della FIFA di prendere parte alle competizioni dalla stessa organizzate. Inoltre, trattandosi di una vera e propria misura sanzionatoria, se ne contestava la conformità al principio di proporzionalità, al diritto di essere sentito e al principio nulla poena sine lege. In senso uguale e contrario, la FIFA e gli altri resistenti hanno sostenuto che non si trattava di decisioni politiche contrarie al principio della neutralità politica, ma di decisioni oggettivamente necessarie e giustificate, adottate per salvaguardare il corretto e naturale svolgimento delle competizioni sportive.

Nella propria analisi finalizzata a stabilire se concedere o meno la sospensione dell’efficacia delle decisioni impugnate, il TAS, in conformità all’art. R37 del proprio Codice di procedura [30], si è concentrato su tre aspetti:

a) l’esistenza del periculum in mora;

b) il fumus boni iuris;

c) il bilanciamento di interessi, vale a dire la valutazione se gli interessi del ricorrente superano quelli dei resistenti.

Per quanto riguarda il periculum in mora, in entrambi i ricorsi il TAS, pur non potendolo certamente escludere, non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla base del presupposto che «the Appellant did not demonstrate that its interests prevail over the interests of the Respondents».

Con riferimento, invece, al fumus boni iuris, il TAS ha ritenuto che «the Appellant’s likelihood of success on the merits cannot be definitely discounted», pur sottolineando di non disporre di tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione del merito della questione.

Da ultimo, in relazione al bilanciamento degli interessi, il TAS ha contrapposto il legittimo interesse della nazionale di calcio russa di partecipare alle competizioni FIFA e UEFA e l’altrettanto legittimo interesse di queste ultime di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle competizioni e la sicurezza degli atleti. Preso atto, quindi, che le singole federazioni nazionali avevano dichiarato che non avrebbero disputato alcuna partita contro la nazionale russa, il TAS ha ritenuto che, se fosse consentito alla nazionale russa di giocare, nessun incontro si sarebbe potuto svolgere, danneggiando l’integrità delle competizioni. Inoltre, consentire alla nazionale russa di disputare le partite di qualificazione ai mondiali, eventualmente qualificarsi, e poi dover essere esclusa all’esito del giudizio di merito, avrebbe arrecato un grave pregiudizio all’intera manifestazione sportiva.

In secondo luogo, il TAS ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza dei giocatori, sia russi che avversari, e ha riconosciuto che la situazione è talmente grave e complessa che non è facile immaginare ulteriori misure in grado di garantire tale sicurezza. Inoltre, non è affatto chiaro dove tali incontri potrebbero svolgersi, in quanto non è stata individuata alcuna città disponibile ad ospitare simili incontri.

Per tali motivi, il TAS ha considerato prevalenti gli interessi della FIFA e del­l’UEFA e, pertanto, ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia delle misure adottate.

Nel merito, invece, il TAS ha rigettato i ricorsi presentati dalla Federcalcio russa, confermando le decisioni di FIFA e UEFA.

In primo luogo, il TAS ha qualificato le decisioni impugnate come decisioni amministrative e non disciplinari, posto che nessuno ha mai sostenuto che la Federcalcio russa avesse violato una qualsiasi disposizione della UEFA, né che la sospensione dalla partecipazione alle competizioni internazionali fosse in qualche modo la risposta sanzionatoria rispetto a precedenti condotte. Inoltre, significativo risultava il fatto che la decisione in questione era stata adottata dal Comitato esecutivo dell’UEFA e non da un organo giudiziario dell’UEFA né tantomeno dal Comitato disciplinare. In altre parole, secondo il TAS la decisione impugnata “may be properly characterized as an admnistrative decision taken by the UEFA Executive Committee to impose a measure to deal with the consequences of a military conflict for football competitions that it organises”.

In secondo luogo, con riferimento alla competenza dell’UEFA ad adottare la decisione impugnata, il TAS ha richiamato espressamente l’art. 65 dello Statuto UEFA in forza del quale il Comitato esecutivo ha il potere di decidere “on all matters not covered in these Statutes, such decisions to be made in accordance with relevant FIFA regulations. If no such regulations exist, the Executive Committee shall decide according to right and justice”. Secondo il TAS, infatti, essendo pacifico che nessuna norma dello Statuto UEFA contemplava l’ipotesi della necessità di rispondere urgentemente al conflitto russo-ucraino ed alle sue conseguenze sulle competizioni UEFA e, in generale sul calcio in Europa, l’UEFA ha fatto correttamente affidamento sull’art. 65 del suo Statuto.

In terzo luogo, con riferimento all’eccepito eccesso di potere dell’UEFA, il TAS ha evidenziato che:

a) l’UEFA non ha discriminato la Federcalcio russa per ragioni politiche, posto che non vi è prova alcuna che la decisione di escludere le squadre e gli atleti russi sia stata presa in ragione delle opinioni politiche della Federcalcio russa ovvero sulla base del giudizio dell’UEFA in ordine al conflitto russo-ucraino;

b) nelle circostanze uniche del conflitto russo-ucraino, il diritto della Federcalcio russa di prendere parte alle competizioni UEFA cede il passo all’interesse dell’UEFA “of ensuring that its competitions, from which considerable income is generated to support the wider football community in Europe, [run] smoothly and safely, with minimum disruption in light of the prevailing circumstances”;

c) il rifiuto di alcune federazioni calcistiche di giocare contro la nazionale russa avrebbe dovuto eventualmente essere affrontato in un apposito procedimento disciplinare, non già nell’ambito del giudizio che ha portato alla decisione impugnata che, come già illustrato, non ha natura disciplinare;

d) in generale, la decisione impugnata deve considerarsi una risposta proporzionata rispetto all’estrema fluidità della situazione nella quale l’UEFA è venuta a trovarsi il 28 febbraio 2022.

Sicuramente interessanti si rivelano i passaggi della pronuncia del TAS nei quali viene affrontato lo specifico tema della compatibilità della decisione impugnata con il principio della neutralità politica. In particolare, il TAS sottolinea che la decisione impugnata altro non è che il risultato del processo decisionale dell’UEFA e che non vi è prova che la decisione impugnata sia stata in qualche modo influenzata e/o sollecitata dalle Risoluzioni del CIO o da indicazioni provenienti da un soggetto terzo. Al contrario, secondo il TAS la decisione impugnata rappresenta unicamente la risposta ad una serie di circostanze straordinarie e imprevedibili e non il supporto a favore di una determinata posizione politica.

Altrettanto significativa è la risposta del TAS all’argomento sollevato dalla Federcalcio russa secondo cui le federazioni nazionali che avevano rifiutato di giocare contro la Russia avrebbero violato l’articolo 7 e) dello Statuto UEFA [31], mentre l’UEFA, di fatto avallando la decisione delle federazioni nazionali, era venuta meno al proprio obbligo di rimanere politicamente neutrale. A tale proposito, il ragionamento del TAS si snoda attraverso i seguenti passaggi:

i) l’articolo 7 e) dello Statuto UEFA non crea un obbligo in capo ai membri di partecipare alle competizioni UEFA, ma crea soltanto un diritto che ciascun membro può esercitare, a condizione che non esista un altro diritto o interesse prevalente;

ii) anche ammettendo che le federazioni nazionali abbiano violato l’Articolo 7 e) dello Statuto UEFA, tale circostanza avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito di un apposito procedimento disciplinare, e non all’interno del giudizio avverso la decisione impugnata;

iii) anche qualora l’UEFA avesse imposto alle federazioni nazionali delle sanzioni immediate, non vi sarebbe stata alcuna garanzia che tali federazioni nazionali avrebbero comunque accettato di giocare contro la Russia.

Sennonché, il TAS, consapevole del fatto che la decisione dell’UEFA finiva inevitabilmente per colpire e danneggiare la Federcalcio russa, le squadre di calcio nazionali e di club russe e i giocatori nonostante l’assenza di qualsiasi loro responsabilità e di pregiudicare anche il calcio di base, da un lato, ha ribadito che la propria valutazione è basata sulle straordinarie ed imprevedibili circostanze del momento e, dall’altro lato, ha sottolineato che la decisione di esclusione è soltanto temporanea (“until further notice”), augurandosi veramente, nell’interesse dell’intera comunità calcistica europea, che le circostanze possano evolversi in modo tale da consentire la riammissione delle squadre e atleti russi alle competizioni internazionali.


7. Conclusioni

Da qualsiasi prospettiva lo si guardi, il principio della neutralità politica dello sport rappresenta a tutti gli effetti un rompicapo impossibile.

Se si accetta l’idea che nell’attuale periodo storico lo sport costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale della nostra società, al pari dell’economia e della politica, allora non si può pensare che di fronte ad un evento tanto grave quale l’invasione militare di uno Stato sovrano ad opera di un altro Stato sovrano il mondo sportivo possa e debba nascondersi dietro il velo del principio della neutralità politica e far finta di non vedere ciò che profondamente ingiusto ed illegittimo sta accadendo intorno a sé. E se è vero che le principali, se non addirittura le uniche, “vittime” della reazione del mondo sportivo contro la Russia sono stati gli atleti e le atlete russe, è altrettanto vero che, proprio perché nell’attuale momento storico lo sport risulta indissolubilmente legato al contesto politico, sociale ed economico della nostra società, le conseguenze subite dagli atleti e atlete russe rappresentano una conseguenza necessaria ed inevitabile, ancorché ingiusta. D’altra parte, sarebbe utopistico pensare che le sanzioni economiche imposte alla Russia dal resto del mondo non abbiano in qualche modo finito per incidere anche sul popolo russo nonostante quest’ultimo, al pari degli atleti e atlete russe, non possa essere considerato responsabile diretto dell’invasione dell’Ucraina.

In quest’ordine di idee, tuttavia, ed in ragione dei rilevanti interessi coinvolti, il buon senso impone un rigido rispetto del principio di coerenza. Fuor di metafora: una volta deciso di “schierarsi” al fianco del mondo libero e democratico contro l’in­vasione russa dell’Ucraina, tale decisione dovrebbe essere mantenuta almeno fino a quando i presupposti di fondo che l’hanno motivata non siano radicalmente venuti meno o modificati. In questo senso, pertanto, può risultare discutibile la raccomandazione che il 28 marzo 2023 il CIO ha inoltrato alle Federazioni internazionali ed agli organizzatori di eventi internazionali al fine di chiarire le condizioni alle quali permettere agli atleti russi e bielorussi la partecipazione alle competizioni internazionali. In base a tale raccomandazione, è previsto che: a) solo gli atleti individuali russi e bielorussi (unitamente al loro staff) possono partecipare alle competizioni internazionali su base esclusivamente individuale e neutrale, e in nessun modo in qualità di rappresentanti della Russia, della Bielorussia, delle rispettive federazioni e/o Comitati nazionali; b) gli atleti russi e bielorussi legati in qualche modo all’esercito russo o bielorusso o che abbiano sostenuto attivamente la guerra contro l’Ucraina non possono essere riammessi alle competizioni internazionali; c) le squadre russe e bielorusse non possono essere riammesse alle competizioni internazionali; d) i rappresentanti dei governi russo e bielorusso non possono essere invitati né accreditati in occasione delle competizioni sportive internazionali; e) nessun logo, stemma, inno o bandiera russa o bielorussa può essere utilizzato; f) le medaglie vinte dagli atleti russi e bielorussi non potranno figurare in nessun medagliere redatto per Stati. Inoltre, per espressa dichiarazione del CIO, tali raccomandazioni non riguardano la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e di Milano-Cortina 2026 [32]. Tale raccomandazione appare discutibile almeno per due ragioni: in primo luogo, non si capisce cosa sia cambiato a livello sostanziale per giustificare una simile presa di posizione che smentisce, almeno in parte, quando deciso soltanto un anno prima, posto che il conflitto russo-ucraino è purtroppo ancora in corso e le sanzioni economiche contro la Russia continuano; in secondo luogo, e al netto di quanto appena illustrato, il differente trattamento ancora riservato agli atleti individuali e alle squadre appare del tutto illogico ed inaccettabile.

Sotto altro profilo, invece, deve essere altrettanto chiaro che l’idea di uno sport responsabile, che non vive al di fuori della realtà e che non chiude gli occhi di fronte a condotte gravissime di uno Stato sovrano ai danni di un altro Stato sovrano non può essere intesa come lo strumento per piegare lo sport di fronte a qualsiasi rivendicazione politico-sociale per quanto importante, ma pur sempre limitata rispetto ai soggetti coinvolti. In altre parole, la neutralità politica dello sport dovrebbe significare che lo sport non deve essere utilizzato quale “cassa di risonanza” dei temi etici e sociali di questa o quella agenda politica, non anche che lo sport debba, di fronte ad un vile atto di aggressione militare in contrasto con tutti i principi del diritto internazionale, “fare spallucce” e disinteressarsi di quanto accade nel mondo reale. Nel primo caso, infatti, si assisterebbe ad una sorta di “cannibalizzazione” dello sport, che potrebbe essere utilizzato ad uso e consumo di qualsiasi rivendicazione politica, etica o sociale; nel secondo caso, invece, una malintesa nozione di neutralità politica dello sport avrebbe quale conseguenza quella di “neutralizzare” tutto, ponendo il sistema sportivo totalmente al di fuori della realtà e privandolo, pertanto, del contesto nel quale è chiamato a svolgere la sua opera che, come più volte ricordato, comprende anche quello di tutelare la dignità umana.


NOTE

[1] Centre for Sport & Human Rights, The Russian Invasion of Ukraine: Responses from the Sport Ecosystem, last updated 30 March 2022, in https://www.sporthumanrights.org/news/sport-ecosystem-responses
-to-the-invasion-of-ukraine; D. Heerdt, G. Battaglia, Reactions of International Sport Organisations to the Russian Invasion of Ukraine: An Overview, in Asser International Sports Law Blog, 1 April 2022, in https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/reactionsof-international-sport-organisations-to-the-russian-invasion-of-ukraine-anoverview-by-daniela-heerdt-and-guido-battaglia; N. Sbetti, Le sanzioni allo sport russo [The sanctions against Russian sport], 2 Marzo 2022, in https://wp.me/p7nIx6-Qv.

[2] L. Goretti, The sporting sanctions against Russia: debunking the myth of sport’s neutrality, in https://www.iai.it/en/pubblicazioni/sporting-sanctions-against-russia-debunking-myth-sports-neutrality (consultato il 15 novembre 2022).

[3] T. Terraz, (A)Political games? Ubiquitous nationalism and the IOC’s hypocrisy, in https://www.
sportsintegrityinitiative.com/apolitical-games-ubiquitous-nationalism-and-the-iocs-hypocrisy/
(consultato il 15 novembre 2022).

[4] Per un primo inquadramento multidisciplinare, si vedano i seguenti contributi raccolti in S. Chadwick, P. Widdop, M.M. Goldman, The Geopolitical Economy of Sport. Power, Politic, Money and the State, Routledge, 2023: A. Adayr, Sports Sanctions Against Invasive Russia; L Goretti, Athletes’ early Response to the War Against Ukraine; L. Aubin, What Future for Putin’s Spor Power?; A. Althukov, Governance Dysfunctions in World Sport: Issues Raised by the Conflict in Ukraine; V. Kazakhov, Public Remembering of Sochi 2014 at the Time of War: the Kremlin’s Soft Disempowerment Through Sport.

[5] Nell’Introduzione della Carta olimpica, infatti, si legge che “the Olympic charter, as a basic instrument of constitutional value, sets forth and recalls the Fundamental Principles and essential values of Olympism”. Per un inquadramento generale, v. L. Santoro, Le ricadute degli stati di emergenza sanitaria e bellica sull’ordinamento sportivo e il principio di neutralità dello sport, 2022, https://rivista
dirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/ultime-novit%C3%A0/191-ultime-novit%C3%A0/19767
-le-ricadute-degli-stati-di-emergenza-sanitaria-e-bellica-sull-ordinamento-sportivo-e-il-principio-di-neutralita-dello-sport-di-laura-santoro.html
(consultato il 15 novembre 2022); L. Melica, I principi fondamentali dell’Olimpismo e la loro applicazione nelle situazioni a forte impatto geopolitico, in Rivista diritto sportivo, 2022, p. 442; G.M. Ruotolo, Diritto allo sport e nello sport nell’ordinamento internazionale tra tutela dei diritti fondamentali e perseguimento della pace: alcune considerazioni sulle misure sportive contro la Russia, in Rivista dello sport, 2022, p. 1.

[6] “Recognising that sport occur within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply the principle of political neutrality”.

[7] “The IOC’s role is (…): to take action to strengthen the unity of the Olympic Movement, to protect its independence, to maintain and promote its political neutrality and to preserve the autonomy of sport”.

[8] “The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter.”.

[9] “NOCs must investigate the validity of the entries proposed by the national federations and ensure that no one has been excluded for racial, religious or political reasons or by reason of other forms of discrimination”.

[10] “No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas”.

[11] “Respect for the universal fundamental ethical principles is the foundation of Olympism. These include: 1.1 Respect for the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play; 1.2 Respect of the principle of the universality and political neutrality of the Olympic Movement (…)”.

[12] “The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity”.

[13] “To cooperate with the competent public or private organisations and authorities in the endeavour to place sport at the service of humanity and thereby to promote peace”.

[14] “To act against any form of discrimination affecting the Olympic Movement”.

[15] “In order to fulfil their mission, the NOCs may cooperate with governmental bodies, with which they shall achieve harmonious relations. However, they shall not associate themselves with any activity which would be in contradiction with the Olympic Charter. The NOCs may also cooperate with non-governmental bodies”.

[16] Per un primo inquadramento, v. R. Parrish, A. Duval, S. Mitevska, C. Perez-Gonzalez, V. Vanja Smokvina, A. Sonntag, T. Zintz, A. Cattaneo, Promoting a Strategic Approach to EU Sport Diplomacy, Rijeka, 2022; D. Black, B. Peacock, Sport and Diplomacy, in A. F. Cooper, J. Heine, R. Thakur (eds), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, 2013, p. 708-725.

[17] H.E. Mand, B. García, Beyond Sports Autonomy: A Case for Collaborative Sport Governance Approaches, in International Journal of Sport Policy and Politics, vol. 13, no. 3 (2021), p. 501-516.

[18] https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce (consultato il 17 novembre 2022).

[19] https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently
-planned-in-russia-or-belarus
(consultato il 17 novembre 2022).

[20] https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-takes-initial-measures-with-regard-to-war-in (consultato il 18 novembre 2022).

[21] Una analoga decisione è stata presa anche dalla Federcalcio scozzese e dalla Federcalcio gallese.

[22] https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials (consultato il 17 novembre 2022).

[23] Cfr. https://sporthumanrights.org/news/sport-ecosystem-responses-to-the-invasion-of-ukraine/ (consultato il 16 novembre 2022).

[24] Tra gli atleti russi che hanno apertamente dichiarato la loro contrarietà alla guerra ricordiamo Daniil Medvedev (tennis), Alex Ovechkin (hockey su ghiaccio), Fedor Smolov (calcio), Anastasia Pavlyuchenkova (tennis), Larisa Kuklina (biathlon). Cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/sports/off-the-field/
russias-invasion-of-ukraine-russian-athletes-join-no-to-war-plea/articleshow/89919804.cms
(consultato il 17 novembre 2022).

[25] S. Chadwick, Gazprom and Its Sponsorship of Football. From Sex without a Condom to Major Strategic Threat, in GeoSport, 12 February 2021, https://www. iris-france.org/154279-gazprom-and-its-sponsorship-of-football-from-sexwithout-a-condom-to-major-strategic-threat.

[26] https://edition.cnn.com/2022/05/02/tennis/nadal-murray-djokovic-wimbledon-ban-spt-intl/index.html (consultato il 13 novembre 2022).

[27] https://www.wimbledon.com/en_GB/news/articles/2022-04-20/statement_regarding_russian_and_
belarusian_individuals_at_the_championships_2022.html
(consultato il 18 novembre 2022); G. Berkeley, French Open Refuses to Follow Wimbledon in Banning Russian and Belarusian Players, in Inside the Games, 29 April 2022, https://www. insidethegames.biz/articles/1122502; D. Adair, Is Banning Russian Tennis Players from Wimbledon the Right Call?, in The Conversation, 25 March 2022, https://
theconversation.com/is-banningrussian-tennis-players-from-wimbledon-the-right-call-17955
; B. Church, Daniil Medvedev: UK Government Wants Assurances that Russian Tennis Star Is Not a Supporter of Vladimir Putin, in CNN, 16 March 2022, https://edition.cnn.com/2022/03/16/tennis/daniil-medvedev-vladimir
-putinwimbledon-spt-intl.

[28] CAS 2019/A/6500 Islamic Republic of Iran Judo Federation v. International Judo Federation, CAS 2019/A/6580 Islamic Republic of Iran Judo Federation v. International Judo Federation, par. 103 e 105.

[29] Nello specifico si tratta dei seguenti procedimenti: CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. FIFA, UEFA, Polish Football Association, Swedish Football Association, Czech Football Association, Football Association of Montenegro & Malta Football Association; CAS 2022/A/8709 FUR v. UEFA, Hellenic Football Federation, Association Belarus Football, Danish Football Association, Luxembourgish Football, Austrian Football Association, Malta Football Association, Portuguese Football Federation, The Football Association, Spanish Football Association, Irish Football Association, French Football Association; CAS 2022/A/8714 Russian Olympic Committee (ROC) v. European Olympic Committees (EOC); CAS 2022/A/8733 Russian Skating Union, Figure Skating Federation of Russia, Semen Elistratov, Angelika Golikova, Evgenia Tarasova & Vladimir Morozov v. International Skating Union (ISU); CAS 2022/A/8734 Russian Biathlon Union (RBU) v. International Biathlon Union (IBU); CAS 2022/A/8755 Russian Rowing Federation (RRF) v. World Rowing; CAS 2022/A/8761 Rugby Union of Russia (RUR) v. World Rugby; CAS 2022/A/8778 Russian Gymnastics Federation, Angelina Melnikova, Nikita Nagornyy, Mikhail Zalomin & Vitalii Ivanchuk v. International Gymnastics Federation (FIG); CAS 2022/A/8777 Russian Gymnastics Federation, Angelina Melnikova, Nikita Nagornyy, Mikhail Zalomin, Vitalii Ivanchuk & Irina Karavaeva v. European Gymnastics.

[30] Code of sports-related arbitration R37: “When deciding whether to award preliminary relief, the President of the Division or the Panel, as the case may be, shall consider whether the relief is necessary to protect the applicant from irreparable harm, the likelihood of success on the merits of the claim, and whether the interests of the Applicant outweigh those of the Respondent(s)”.

[31] Statuto UEFA (2021), Articolo 7 e): “Member Associations shall have the following rights: (…) e) to take part in UEFA competitions with their representative teams and to enter their clubs for these competitions”.

[32] Cfr. il documento Recommended Conditions of Participation for Athletes and Athlete Support Personnel with a Russian or Belarusian Passport in International Sports Competitions Organised by the International Federations and International Sports Event Organisers”, https://stillmed.olympics.com/
media/Documents/News/2023/03/Participation-for-Individual-Neutral-Athletes-Personnel-with-a-Russian
-or-Belarusian-Passport.pdf?_ga=2.203916432.1664651514.1685954996-169749267.1685442033.