Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La responsabilità oggettiva delle società di calcio nel nuovo codice di giustizia figc (di Eleonora Jacovitti, Dottoressa di Ricerca in Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.)


The rule of strict liability of football clubs is a long-debated issue. The need for its mitigation has emerged in order not to excessively aggravate the clubs position. The sports justice bodies have already shown on several occasions to depart from a rigid application such a regime. In the new Sports Justice Code of the Italian Football Federation, the legislator seems to have fullfilled the demands aimed at smoothing strict liability, by rewarding club’s virtuous behaviour with the exemption from punishment or by recognizing a specific mitigating circumstance.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il fondamento della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo - 3. La responsabilità oggettiva delle società di calcio - 4. Linee di tendenza della giurisprudenza sportiva prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva - 5. Il ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva - NOTE


1. Premessa

Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, e in particolare in quello del calcio, è frequente il ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva, attraverso l’adozione di nor­me che prevedono sanzioni sportive ed economiche a carico delle società per condotte illecite anche di soggetti terzi, del tutto privi di vincoli di sottoposizione con le società stesse e rispetto ai quali esse non sono in grado di esercitare alcun potere di vigilanza e di controllo.

Senza voler negare la natura satisfattiva di tale modello, considerato quale “architrave della giustizia sportiva” [1] e “caposaldo del calcio e dello sport” [2], si avverte tuttavia da tempo e in misura crescente la necessità di un suo temperamento, in guisa da contenere entro limiti ragionevoli l’entità della sanzione, con l’intento di non aggravare eccessivamente la posizione delle società [3].

Gli organi di giustizia sportiva hanno già mostrato in più occasioni di discostarsi da un’applicazione rigida dell’istituto, in favore di una moderazione dello stesso da valutarsi caso per caso.

Con la recente riforma della giustizia sportiva del calcio, il legislatore sembra aver recepito le istanze volte a una rimodulazione della responsabilità oggettiva, con la previsione di una “scriminante o attenuante” a favore delle società che abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità.


2. Il fondamento della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo

Il ricorso al regime della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo muove dall’intenzione di indurre le società a porre in essere tutti quegli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli.

Si rammenta che anche l’ordinamento civilistico conosce varie fattispecie di affermazione di responsabilità che prescindono dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto (ad esempio, la salute del consumatore) o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività imprenditoriale esercitata (ad esempio, quella nucleare) [4].

Ebbene, nell’ordinamento sportivo tale scelta scaturisce dall’esigenza di tutelare i terzi, ed in termini generali dall’intento di proteggere gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato lo sport, così da assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e al tempo stesso garantire la regolarità delle competizioni agonistiche [5]. Non si persegue, dunque, uno scopo punitivo, bensì il giusto equilibrio dei valori che determi­nano il risultato sportivo; la sanzione disciplinare non è rivolta a colpire soggettivamente la società, ma a mutare oggettivamente una situazione di fatto verificatasi contro e nonostante le regole dell’ordinamento sportivo [6].

A tale proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport ha richiamato il “principio di precauzione”, in forza del quale l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che «il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza» [7]. Il principio – si legge in motivazione – è ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell’avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. In tale ottica, la re­sponsabilità oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio.

Il modello in esame è stato riconosciuto e adottato in più occasioni anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS), il quale ne ha sottolineato, in particolare, la funzione deterrente nei confronti degli episodi di violenza commessi dai sostenitori, statuendo che «The principle of strict liability for supporters’misbehaviour is a fundamental facet of the current football regulatory framework and one of the few legal tools that football authorities have at their disposal to deter hooliganism and, more in general, supporters’improper conduct» [8].

Tra le ragioni che hanno condotto all’adozione del modello della responsabilità oggettiva va annoverata anche quella di garantire efficacia e rapidità alla giustizia sportiva. Infatti, tale regime costituisce senza dubbio uno strumento di semplificazione che, prescindendo dall’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo, consente di risolvere, in tempi celeri e compatibili con le tempistiche proprie dell’attività sportiva, situazioni che altrimenti richiederebbero – anche solo al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti – lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti [9].

A sostegno della legittimità dell’istituto, si invoca anche il principio ubi commoda, ibi et incommoda, in virtù del quale la società sportiva, che si avvale del sostegno, anche economico, dei propri sostenitori, è per ciò stesso tenuta a rispondere, sul piano di­sciplinare, anche delle conseguenze dei comportamenti di questi ultimi [10].

Il richiamo a tale canone appare oltremodo pertinente nel contesto attuale, ove lo sport, da momento di mera promozione e sviluppo della persona, si è andato evolvendo in forma di business, con società sportive che operano alla stregua di vere e proprie imprese aventi fini di lucro oltre che agonistici o semplicemente ricreativi.

Ne consegue che le motivazioni del ricorso a un inquadramento di tipo oggettivo della responsabilità delle società non possono non essere guardate anche attraverso l’ottica dell’analisi economica del diritto, avendo riguardo alle dinamiche dei costi e dei benefici che derivano dal mondo dello sport e, in particolare, da quello del calcio [11].


3. La responsabilità oggettiva delle società di calcio

Passando ad analizzare nello specifico la responsabilità oggettiva delle società di calcio, si osserva che la normativa federale prevede che la società sportiva risponda dell’operato dei dirigenti e dei tesserati (art. 6, comma 2, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, di seguito anche CGS) [12], nonché dei soci e dei non soci a cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società stessa, e di tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale (art. 2, comma 2, CGS). Non solo, la normativa considera la società responsabile anche per la condotta del personale addetto ai servizi della stessa e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta (art. 6, comma 3, CGS) [13].

La responsabilità in esame viene quindi attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4); dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato (art. 23); violazione del divieto di scommesse (art. 24); inosservanza degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione di fatti violenti (art. 25); fatti violenti dei sostenitori (art. 26); comportamenti discriminatori (art. 28); illecito sportivo (art. 30, comma 4); inottemperanza all’obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo (art. 30, comma 7:); violazioni in materia gestionale ed economica (art. 31); violazioni in materia di tesseramento (art. 32).

In sostanza, si configura un trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta non­ché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società.

Si osserva che tale modello viene applicato anche a livello internazionale. L’art. 8 del codice disciplinare della FIFA prevede, infatti, che «Unless otherwise specified in this Code, infringements are punishable regardless of whether they have been committed deliberately or negligently. In particular, associations and clubs may be responsible for the behaviour of their members, players, officials or supporters or any other person carryin out a function on their behalf even the association or club concerned can prove the absence of any fault or negligence» [14].

Ancora, le UEFA Disciplinary Regulations prevedono, all’art. 8, che «A member association or club that is bound by a rule of conduct laid down in UEFA’s Statutes or regulations may be subject to disciplinary measures and directives if such a rule is violated as a result of the conduct of one of its members, players, officials or supporters or any other person exercising a function on behalf of the member association or club concerned, even if the member association or the club concerned can prove the absence of any fault or negligence».

Affinché la fattispecie risulti integrata, si reputano dunque sufficienti i seguenti ele­menti:

– la sussistenza del fatto previsto come illecito sportivo o comunque previsto e punito dal codice di giustizia sportiva;

– la commissione dello stesso da parte dei tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc., della società;

– l’imputabilità, a titolo di colpa o di dolo, del fatto al suo autore [15].

Tra le varie, tali principi sono stati ben illustrati e applicati nella nota decisione a Se­zio­ni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport [16], che ha confermato le sanzioni comminate alla società Juventus dalla Corte Sportiva di Appello FIGC [17] per i fatti accaduti durante il derby del 26 aprile 2015 (lancio di una bomba carta da parte di un sostenitore del club) [18].

Nel caso in esame le Sezioni Unite, non riconoscendo alcun valore esimente alle rivendicazioni, da parte della ricorrente, di aver sempre operato per la prevenzione e di non aver potuto in alcun modo impedire il lancio della bomba carta, ha affermato chiaramente che non potesse essere la “rimproverabilità” ovvero una “culpa in vigilando” a determinare la responsabilità oggettiva della Juventus, ma il solo fatto, oggettivo e materiale, che un ordigno esplosivo estremamente pericoloso per l’incolumità degli spettatori fosse stato lanciato da un settore – quello degli ospiti, occupato dai tifosi juventini – riconducibile alla società sanzionata. Ai fini della sanzione – si legge in motivazione – l’ordinamento prescinde non solo dalla responsabilità diretta, ma anche da quella, indiretta, eventuale, per mancata prevenzione o vigilanza.

Né il Collegio ha attribuito alcun rilievo al fatto che dal comportamento criminale del sostenitore conseguissero effetti del tutto controproducenti per le sorti della squadra, reputando che l’assoggettabilità della società alla sanzione risponda all’interesse su­periore allo sport non violento e rivolto ad una collettività di autentici sportivi, interesse che dovrebbe coincidere con quello perseguito dalle società calcistiche.

Il principio è stato richiamato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia anche in un’altra decisione che ha visto la società Aquila Calcio rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il coinvolgimento di un proprio tesserato in una combine [19]. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto del tutto irrilevante il fatto che il tesserato avesse compiuto un illecito a favore di altre società sportive.

In sostanza, dunque, quella a carico delle società calcistiche risulta una responsabilità oggettiva assai rigorosa, operante non solo laddove la società abbia, anche inconsapevolmente, tratto un vantaggio dalle condotte illecite altrui, ma altresì in presenza di comportamenti che, al contrario, possano arrecare alla stessa un pregiudizio.


4. Linee di tendenza della giurisprudenza sportiva prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva

Come sottolineato all’inizio, il rigido automatismo del modello in esame non manca di suscitare perplessità da più parti; del resto, la storia della responsabilità oggettiva è da sempre contrassegnata da una ricerca della propria legittimazione [20].

In dottrina, vi è chi ne contesta l’utilizzo in ambito sportivo in considerazione del­l’ingiustizia che consegue all’applicazione della relativa sanzione sportiva, che incide, non di rado, anche su interessi di natura patrimoniale [21].

La legittimità dell’istituto è stata messa in dubbio anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha sollevato alcune obiezioni in ordine alla conformità di una siffatta responsabilità ai principi dell’ordinamento giuridico, come consacrati in specifiche norme di legge ordinaria (artt. 1 e 134, ultimo comma, T.u.l.p.s.), nonché di rango costituzionale (artt. 2 e 27, comma 1, Cost.) [22]. Si osserva che obiezioni del medesimo tenore sono state mosse anche dalla giurisprudenza d’oltralpe, la quale ha ravvisato nell’istituto in esame una violazione del principio costituzionale di personalità della pena [23].

Dello stesso avviso è parte della dottrina, la quale desume l’illegittimità della responsabilità oggettiva delle società di calcio da un confronto con la legislazione ordinaria [24]; conclusione dalla quale altri autori dissentono, osservando che l’ordinamento sportivo, in ragione della sua speciale autonomia, ha finalità e regole proprie, per cui costituirebbe un errore di prospettiva fare un confronto con l’ordinamento statale [25].

La questione si colloca in un più ampio e assai delicato dibattito che in questa sede non è tuttavia possibile approfondire, e che concerne il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Sta di fatto che il meccanismo della responsabilità oggettiva in ambito sportivo, se applicato in modo rigido e automatico, rischia davvero di essere eccessivamente gravoso e iniquo, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie, come nel caso in cui la società sia chiamata a rispondere per i comportamenti dei tesserati che arrechino alla stessa un danno [26], o, ancora, per le intemperanze dei tifosi, specie se poste in essere in un impianto sportivo appartenente ad un altro sodalizio sportivo, nel quale ovviamente la società non ha alcun potere di controllo [27].

Per questo, già da tempo sia la giurisprudenza esofederale che quella endofederale appaiono discostarsi da un’applicazione rigida della responsabilità in esame a favore di un ridimensionamento della stessa, con una valutazione eseguita caso per caso, ispirata a principi di giustizia sostanziale, di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione da comminare.

La mancanza di elementi di colpevolezza da parte della società, pur non rilevando sull’an della responsabilità, è, infatti, valutata ai fini della determinazione del quantum della sanzione da irrogare alla società, suo malgrado coinvolta nei fatti.

A tale proposito, tra le decisioni che hanno aperto la strada a un siffatto temperamen­to dell’istituto in esame, si rammenta quella emessa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) con riguardo alla vicenda di calcio scommesse che ha coinvolto un giocatore del Benevento [28].

Pur ravvisando una responsabilità oggettiva in capo alla società campana, l’organi­smo arbitrale esofederale del CONI – all’epoca in vigore – ha agito sul quantum della penalizzazione irrogata dagli organi endofederali, tenendo conto di alcuni elementi, quali l’assoluta inconsapevolezza, da parte del club, delle condotte illecite poste in essere dal giocatore, nonché la mancanza di qualsivoglia vantaggio per la società [29]. «La sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica», ha affermato in tale occasione il TNAS, «non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia» [30].

Sulla medesima linea di tendenza, in ambito federale, è il caso di segnalare, tra le varie, la pronuncia in ordine alla vicenda di calcio scommesse che ha visto protagonista il Novara [31]. In tale occasione, la Corte Federale di Giustizia – l’allora organo FIGC di ultima istanza – ha ridotto la sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare, dando peso agli sforzi compiuti dal club per fronteggiare gli illeciti sportivi, tra cui l’approva­zione, da parte di questo, del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 [32]. Si osserva, tuttavia, che in questo caso la Corte ha attribuito efficacia attenuante ad iniziative intraprese dalla società solo successivamente allo scandalo [33].

Sempre in ambito federale, merita attenzione una recente pronuncia della Corte Sportiva di Appello, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del Frosinone in relazione ai fatti avvenuti durante la gara di ritorno della finale dei play-off di Serie B disputata contro il Palermo [34]. Ravvisando un’ipotesi di “tenuità” del fatto, la Corte ha ritenuto di poter graduare la sanzione, statuendo un principio molto importante: versandosi in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, connotata da indeterminatezza e genericità, soccorrono l’equilibrio e la ragionevolezza, per cui «non sempre gli organi giu­dicanti debbono automaticamente trasporre nei confronti della società – chiamata oggettivamente in causa – il giudizio di disvalore per l’illegittimo comportamento altrui; infatti, in talune circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da considerare una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza (Codice di giustizia sportiva annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Blandini, Del Vecchio, Lepore, Maiello, ESI 2016, p. 269)» [35].

Ancora, il criterio di attenuazione della responsabilità oggettiva attraverso la modulazione del quantum è stato recepito anche dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport. Queste, mantenendo fermo il principio per cui la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell’illecito sportivo è tesserato risponde a titolo di responsabilità oggettiva, indipendentemente dal fatto che l’illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la stessa sia estranea, hanno affermato che la misura del rapporto fra l’azione illecita del tesserato e la società di appartenenza (o la mancanza di un rapporto) può, tuttavia, ritenersi influente ai fini della determinazione della pena [36].

Gli esempi sopra riportati appaiono indicativi di come la giurisprudenza sportiva abbia negli anni significativamente temperato l’applicazione della responsabilità oggettiva, avendo riguardo ad «un esame non formalistico, ma sostanziale dell’effettivo lega­me tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società» [37].


5. Il ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva

Ferma la validità e l’irrinunciabilità del modello della responsabilità oggettiva, è evi­dente che da tempo si avverte l’esigenza di una sua rivisitazione.

In dottrina, si osserva che la questione dovrebbe essere gestita «all’interno di una valutazione, avente carattere ampio e discrezionale, non come se si applicasse una ricetta farmaceutica (tante invalidità, tanti punti di sanzione), perché in questo modo si trasformerebbe la discrezionalità dei Giudici in una discrezionalità tecnica e, in qualche modo, si corre il rischio di non riuscire a garantire la cosiddetta “giustizia del caso singolo”, e, quindi, il principio di equità» [38].

Una possibile soluzione giuridica è stata individuata nell’introduzione di un sistema di attribuzione della responsabilità basato sui criteri del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 [39], il quale attribuisce efficacia esimente all’adozione, da parte delle società, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati espressamente previsti dal decreto [40].

Il suddetto modello, nato per essere applicato in seno all’ordinamento statale, è stato effettivamente recepito dall’ordinamento sportivo e, più in particolare, da quello cal­cistico [41].

Tale processo è iniziato con le importanti modifiche dello Statuto federale deliberate il 22 gennaio 2007 dall’Assemblea Straordinaria FIGC, le quali prevedono, all’art. 7, comma 5, che Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emani le norme necessarie e vigili affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di at­ti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto [42].

È seguita poi l’introduzione, all’interno del previgente Codice di Giustizia FIGC, all’art. 13, di una specifica esenzione delle società da responsabilità per comportamenti dei propri tifosi, in base alla quale «La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società […]».

Fino a poco tempo fa, dunque, l’adozione di un modello organizzativo virtuoso aveva efficacia esimente per le società, ma solo rispetto ai comportamenti posti in essere dai sostenitori, e in presenza congiunta di altre circostanze. In difetto della ricorrenza di tre delle circostanze elencate, se la società avesse dimostrato la sussistenza di “alcune” di esse, la responsabilità avrebbe potuto essere attenuata [43].

Si osserva che, con la recente riforma della giustizia sportiva del calcio, il legislatore ha inteso compiere un passo ulteriore, rafforzando il ruolo esimente e attenuante del modello di organizzazione, gestione e controllo, con la sua estensione a tutti i casi di responsabilità delle società previste dal novellato art. 6 del CGS, quindi anche in relazione alle infrazioni sportive commesse da dirigenti, tesserati, soci e non soci cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società, dipendenti o persone comunque addette ai servizi della società.

Nello specifico, il nuovo art. 7 del CGS, rubricato «Scriminante o attenuante della responsabilità della società», prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, com­ma 5 dello Statuto FIGC.

In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha di recente approvato delle linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione” [44]. Un po’ sulla falsariga di quanto avvenuto nel settore della responsabilità sanitaria con la legge Gelli [45], il rispetto delle suddette linee guida consentirà quindi di accertare un’as­senza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello or­ganizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione.

Si configura così un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. In altri termini, il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria, dovuta all’omissione delle doverose cautele organizzative e gestionali di fronte a circostanze ed eventi prevedibili.

Per rifarsi alle categorie civilistiche, parrebbe quindi che si passi da una responsabilità oggettiva in senso stretto o assoluta a quella che si definisce “semi-oggettiva” o “aggravata”, perché a colpa presunta [46].

È opportuno evidenziare, tuttavia, che, con riferimento ai comportamenti dei sostenitori commessi in violazione degli artt. 25 (prevenzione di fatti violenti), 26 (fatti violenti dei sostenitori) e 28 (comportamenti discriminatori), il nuovo codice, all’art. 29, comma 1, prevede che l’adozione del Modello assuma efficacia esimente solo laddove sussista congiuntamente ad almeno altre due tra le seguenti circostanze specificatamente previste dalla norma:

– la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;

– la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;

– al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

– altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

Il secondo comma prevede, poi, che la responsabilità sia attenuata «se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1».

A ben vedere, con specifico riguardo alle fattispecie in esame, la nuova disciplina non cambia molto rispetto a quella previgente, dettata dal vecchio art. 13, considerato che l’adozione di un modello di prevenzione può avere efficacia esimente solo se ricorre con altre due circostanze; diversamente, può costituire un’attenuante. La prova dell’adozione di un efficace modello di prevenzione non determina dunque, da sola, il superamento della presunzione di responsabilità.

Nell’attesa di vedere come la nuova disciplina verrà applicata, si può affermare che essa si inserisce in un percorso mirante al raggiungimento di una giustizia più equa, volta a trovare un compromesso tra l’esigenza della salvaguardia e della tutela del­l’or­di­namento sportivo e la posizione delle società, alle volte eccessivamente penalizzate per azioni al di fuori del loro controllo. Si tratta comunque di una svolta che, come si è visto, era stata anticipata dalla giurisprudenza sportiva, la quale, già sotto la vigenza del precedente codice, aveva riconosciuto come un’attenuante l’adozione, da parte della società, di misure idonee a prevenire gli illeciti.


NOTE

[1] Così l’ha definita l’ex Procuratore Federale della FIGC Stefano Palazzi.

[2] Queste le parole dell’ex Presidente del Coni Gianni Petrucci.

[3] Sul tema, numerosi sono i contributi. Tra i vari, B. Bertini, La responsabilità sportiva, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 120 ss.; M. Buoncristiano, La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti, prospettive, in Giur. it., 1989, vol. IV, pp. 160 ss.; V. Forti, Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva, in Riv. dir. eco. sport, n. 2, vol. III, 2007, pp. 17 ss.; P. Sandulli, La re­sponsabilità “sportiva” delle società di calcio, in Il giusto processo sportivo, 2015, Milano, pp. 269 ss.; R. Scognamiglio, In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore, in Dir. giur., 1963, pp. 81 ss.; M. Sferrazza, L’illecito sportivo nella giurisprudenza federale, in Riv. dir. eco. sport, 2011, n. 3, vol. VII, n. 3, pp. 13 ss.

[4] Così, Corte di Giustizia Federale FIGC, C.U. n. 023 del 7 agosto 2012. Nel diritto civile, infatti, la responsabilità si è col tempo sempre più orientata verso regimi alternativi di imputazione che hanno comportato una rinuncia o un’attenuazione del dogma della colpa necessaria, considerata non più in grado di rispondere adeguatamente ai molteplici e complessi problemi posti dalle moderne società industrializzate. La bibliografia in materia è molto ampia. Fra i vari contributi, G. Alpa, M. Bessone, La responsabilità civile, Milano, 1980; C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006; M. Franzoni, Dei fatti illeciti. Art. 2043-2049, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2004; R. Mazzon, Responsabilità oggettiva e semioggettiva, Torino, 2012; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, V, Milano, 1958; P.G. Monateri, Responsabilità civile, in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 2016; C. Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2005; R. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968; Id., Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva in AA.VV., Studi in onore di Andrea Torrente, Milano, 1968, II, 1093.

[5] In tal senso, TNAS Atalanta Bergamasca/FIGC, lodo del 26 marzo 2012, ove si afferma che la ratio del ricorso alla responsabilità oggettiva «risiede nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati». Il principio è stato anche affermato in più occasioni dalla giurisprudenza federale, la quale ha statuito che «l’ordinamento federale adotta la precauzione, nei confronti della collettività di appassionati e sostenitori nonché dei fruitori o partecipanti a giochi, scommesse, lotterie di rilevanza pubblica, di imputare il risultato delle condotte illecite dei singoli agli enti di appartenenza all’ovvio scopo di stimolare questi ultimi alle più stringenti modalità di controllo e, comunque, di costituire un’ulteriore barriera di tutela verso il pubblico ed i valori della correttezza e lealtà nelle competizioni sportive». Ex multis, Corte di Giustizia Federale FIGC, Sez. Unite, C.U. n. 043/CGF, Stagione Sportiva 2011/2012. Sulla stessa linea, in dottrina, G. Valori, Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione, Torino, 2009. L’Autore fa riferimento «ad una esigenza di tutela dei terzi ed alla ratio di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti» e ad una «scelta politica per porre freno a determinati comportamenti che potrebbero causare seri danni all’incolumità delle persone e compromettere la regolarità dei campionati».

[6] F. Pagliara, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva, in questa Rivista, 1989, p. 165.

[7] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 8 settembre 2015, n. 42; su tale decisione si tornerà appresso per un’analisi più approfondita. I principi enunciati sono richiamati anche nella decisione, sempre a Sezioni Unite, 24 novembre 2015, n. 58.

[8] CAS 2015/A/3875 Football Association of Serbia (FAS) v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), lodo del 10 luglio 2015.

[9] Corte d’Appello Federale, C.U. n. 7/C 2004/2005; Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 061 del 12 ottobre 2011. In tale prospettiva, la dottrina osserva che l’impiego della responsabilità oggettiva è inevitabile per ordinamenti che, come quello sportivo, non dispongono di sufficienti risorse, strutture, personale, non conoscono procedimenti cautelari e che, tuttavia, non possono lasciare determinati eventi privi di con­seguenze sanzionatorie. Così, M. Sanino, Diritto sportivo, 2002, Padova, pp. 446 ss.

[10] Tra i vari, B. Manzella, La responsabilità oggettiva, in Riv. dir. eco. sport, 1980, pp. 153 ss. Contra, F. Pagliara, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva, cit., pp. 158 ss., secondo il quale il principio non è applicabile alle società sportive, il cui fine si concretizzerebbe nel miglioramento atletico dei partecipanti e nel conseguimento del primato sportivo.

[11] A. Maietta, La responsabilità civile della società di calcio: osservazioni a margine del caso “Giam­pà, in Riv. dir. eco. sport, 2005, n. 1, vol. I, p. 45.

[12] Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva è entrato in vigore a seguito del parere favorevole della Giunta Nazionale del CONI espresso con delibera n. 258 del’11 giugno 2019, ed è stato pubblicato dalla FIGC con il con il C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019.

[13] Brevemente, si rammenta che nell’ordinamento del calcio sono contemplate altre due tipologie di re­sponsabilità in capo alla società: una responsabilità “diretta”, per l’operato di chi rappresenta la società ai sensi delle norme federali (art. 6, comma 1); una responsabilità “presunta”, quando l’illecito sportivo sia compiuto da una persona estranea alla società, ma sia comunque rivolto a vantaggio della medesima, ritenuta responsabile, a meno che non risulti o vi sia un fondato dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito (art. 6, comma 5).

[14] Si segnala, a tale proposito, anche l’art. 16, comma 2, ove, in relazione ai comportamenti dei soste­nitori, è previsto che «All associations and clubs are liable for inappropriate behaviour on the part of one or more of their supporters as stated below and may be subject to disciplinary measures and directives even if they can prove the absence of any negligence in relation to the organisation of the match:

  1. a) the invasion or attempted invasion of the field of play; b) the throwing of objects; c) the lighting of fireworks or any other objects; d) the use of laser pointers or similar electronic devices; e) the use of gestures, words, objects or any other means to transmit a message that is not appropriate for a sports event, particularly messages that are of a political, ideological, religious or offensive nature; f) acts of damage; g) causing a disturbance during national anthems; h) any other lack of order or discipline observed in or around the stadium». Analoga disposizione è contenuta nelle UEFA Disciplinary Regulations all’art. 16, comma 2.

[15] Così P. Sandulli, La responsabilità “sportiva” delle società di calcio, cit., p. 285.

[16] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 08 settembre 2015, n. 42.

[17] Precisamente, l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse per il settore dello Juventus Stadium-Tribuna Sud, oltre all’ammenda di 30.000 euro.

[18] C.U. n. 7/CSA 2015/2016 del 3 agosto 2015.

[19] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2015, n. 58. La vicenda, scaturita dall’inchiesta Dirty Soccer, vedeva tra i protagonisti Ercole Di Nicola, ex responsabile dell’area tecnica dell’Aquila calcio.

[20] Così C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., pp. 344-345, secondo il quale la ragione di ciò risiede, in primo luogo, nell’identificazione culturale della responsabilità con la colpa, dogma del quale ancora oggi è rimasto un notevole retaggio; in secondo luogo, nella mancata individuazione di un criterio unico e unitario idoneo a giustificare la responsabilità oggettiva, cosicché è maturata l’idea di una insostituibilità della colpa e di una necessità metafisica della stessa (pp. 494-495).

[21] M. Tortora, Responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo, in M. Tortora (a cura di), Diritto sportivo, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, 1998, p. 101.

[22] TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 679, in Riv. dir. eco. sport., 2007, 135, il quale ha affermato che «l’ordinamento sportivo, per funzionare normalmente, deve godere di un notevole grado di autonomia. Tuttavia, quest’ultima, per quanto ampia e tutelata, non può mai superare determinati confini, che sono i confini stessi dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato. E tali fondamentali principi valgono non solo per l’ordinamento sportivo, ma anche per l’autonomia di ogni formazione sociale, pur se riconosciuta dalla Costituzione: confessioni religiose, università, accademie, istituzioni di cultura, sindacati … Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi che la F.I.G.C., in quanto assoggettata alle direttive impartite dalla U.E.F.A., organismo che opera in sede internazionale, sia tenuta a recepire pedissequamente ed acriticamente tali direttive medesime, atteso che alla U.E.F.A. non è comunque considerata un ‘soggetto di diritto internazionale’ e che, in ogni caso, ogni recepimento normativo o regolamentare va comunque inquadrato all’interno delle norme di legge e dei principi costituzionali vigenti. Tali principi si stanno affermando anche all’estero: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del Paris Saint Germain, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che ‘la responsabilità oggettiva di cui all’art. 129, c. 1, del regolamento Federale viola il principio costituzionale della personalità della pena’. Inoltre, è fondamentale rilevare che, nel caso di specie, mancano alcuni requisiti integranti l’ipotesi della responsabilità oggettiva, quale delineata da dottrina e giurisprudenza; ed invero, tra la condotta e l’evento dannoso deve essere rinvenibile un nesso di causalità materiale ben individuato e, inoltre, l’agente deve avere volontariamente tenuto una condotta che di per sé costituisce illecito, in ossequio al noto principio ‘qui in re illecita versatur tenetur etiam pro casu’. Nel caso di specie, come è evidente, manca qualsiasi nesso di causalità tra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento tenuto dai ricorrenti. In sostanza, i ricorrenti sono stati colpiti dalla sanzione non perché abbiano fatto o non abbiano fatto alcunché, ma solo in quanto appartenenti ad una categoria generale ed astratta. Quindi, ben può affermarsi che, nel caso di specie, non si sono applicate delle pesanti sanzioni per un caso di responsabilità oggettiva, bensì per una forma di responsabilità ‘per fatto altrui’. Pertanto, si appalesano illegittimi non soltanto gli impugnati provvedimenti sanzionatori per i ‘vizi’ evidenziati, ma anche le stesse norme del regolamento ‘Codice di giustizia sportiva’ della F.I.G.C., nella misura in cui, introducendo una tale forma di ‘responsabilità oggettiva’ si pongono, fra l’altro, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione. Conseguentemente, vanno annullati sia l’art. 9, commi 1 e 2 (che sostanzialmente pongono a carico delle società sportive un onere di vigilanza non consentito dal T.U.L.P.S.), sia l’art. 11 di tale regolamento».

[23] Così, il Tribunale Amministrativo di Parigi, che, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco comminata al Paris Saint Germain da tutti gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che l’art. 129, c. 1, del regolamento Federale, «même inspiré par l’objectif d’assurer un déroulement satisfaisante des rescontres, méconnaisait le principe de personnalité des peines et était donc inconstitutionnel». Diversamente, il Consiglio di Stato, con decisione del 29 ottobre 2007, ha affermato che «les réglements sanctionnent la méconnaisance par les clubs d’une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive dont ils sont adhérents dans le cadre des pouvoirs d’organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés. Ils ne méconnaissent pas, par suite, le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale».

[24] Tra i vari R. Carmina, La responsabilità disciplinare oggettiva degli enti sportivi, in Responsabilità civile e previdenza, 2015, n. 5, p. 1692, il quale osserva che l’addebito sportivo si presenta maggiormente vessatorio rispetto ai rimedi predisposti dall’ordinamento civilistico, realizzando un’evidente discriminazione tra i soggetti collettivi appartenenti all’ordinamento sportivo e i soggetti estranei ad esso, prevedendo solo per i primi una responsabilità di tal genere. In particolare, l’Autore fa un confronto con i casi di responsabilità oggettiva previsti dall’ordinamento statale per gli enti sportivi, quali la responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.), che troverebbe riscontro in ambito sportivo nella responsabilità oggettiva disciplinare degli enti per le condotte dei soggetti che svolgono qualsiasi attività a servizio di essi, e la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.), che si configurerebbe per gli atti violenti posti in essere dai supporter di una squadra, evidenziando che, rispetto a tali fattispecie, le ipotesi di responsabilità disciplinare oggettiva sportiva prescindono da qualsivoglia rapporto di dipendenza e non ammettono che la prova dell’utilizzazione di efficaci modelli di prevenzione possa determinare di per sé il superamento della presunzione di responsabilità.

[25] Vedi P. Sandulli, op. cit., p. 282, il quale dissente dalla decisione dei giudici catanesi poiché basata su un non conferente confronto con la legislazione ordinaria, e poiché trascura di considerare che la responsabilità oggettiva in esame affonda le proprie radici, oltre che nel principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, anche nell’esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva. Vedi anche A. Manfredi, Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l’ordinamento giuridico generale, in questa Rivista, 1987, p. 58, il quale evidenzia le analogie tra la responsabilità oggettiva in ambito sportivo e quella delineata dall’art. 2049 c.c., specie alla luce del superamento, da parte della dottrina e della giurisprudenza, della tesi che ravvisava la fonte della responsabilità nella culpa in vigilando o in eligendo, a favore, invece, di una responsabilità indiretta, per fatto altrui, e di tipo oggettivo per quanto concerne l’elemento psicologico dell’illecito. Secondo l’Autore, come nell’ordinamento generale la responsabilità oggettiva è funzionale all’esigenza di adeguata protezione dei terzi, così in campo sportivo è funzione della tutela della regolarità e del corretto svolgimento delle competizioni.

[26] Tra i vari, A. Canducci, La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla, in Riv. dir. eco. sport, 2012, p. 98. Diversamente, il ricorso alla responsabilità oggettiva appare più accettabile laddove, anche inconsapevolmente, la società abbia trattato un vantaggio da condotte illecite dei tesserati, considerato che, in tal caso, il vantaggio conseguito anche incolpevolmente da una società si traduce in un’alterazione concorrenziale, e quindi in un fatto iniquo da riequilibrare. Così S. Pesci, intervento al Convegno “La responsabilità delle società sportive” tenutosi a Roma il 4 luglio 2012, organizzato dall’Università LUISS “Guido Carli”, Dipartimento di Giurisprudenza, e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, in Diritto dello sport, 2012, pp. 2-3.

[27] A tale proposito, si evidenziano gli inconvenienti e le disfunzioni di un siffatto sistema, considerato che, se, da una parte, l’ordinamento sportivo dispone il divieto per le società di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi di propri sostenitori, dall’altra, invece, la responsabilità oggettiva finisce per imporre alle società di rabbonire i propri tifosi per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari, per cui i sodalizi sportivi risultano sottoposti a un costante ricatto da parte del tifo organizzato. Pertanto, l’ordinamento sportivo, da un lato, costringe implicitamente gli enti a concludere accordi occulti con i propri supporter per evitare l’irrogazione di sanzioni disciplinari a proprio carico, poiché i sodalizi sportivi non dispongono di altri strumenti efficaci di controllo di questi, dall’al­tro, sanziona l’ente nel caso in cui queste pattuizioni dovessero appalesarsi. Così R. Carmina, La responsabilità disciplinare oggettiva degli enti sportivi, cit., p. 1703.

[28] TNAS Benevento Calcio S.p.A./FIGC, lodo del 20 gennaio 2012, avente ad oggetto la nota vicenda relativa al calciatore Marco Paoloni, tra i protagonisti dello scandalo del calcio scommesse. Per un commento, vedi A. Canducci, La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla, cit., pp. 87 ss.

[29] Con specifico riguardo a tale elemento, il collegio ha, infatti, osservato che, in tutte le gare “incriminate”, Paoloni aveva agito per far perdere la propria squadra o, comunque, per arrecare un danno alla stessa: pregiudizio accresciuto, altresì, dalle negative ripercussioni, tecniche e psicologiche, dell’arresto dello stesso – portiere titolare del club campano – proprio alla vigilia della gara di ritorno dei play-off contro la S.S. Juve Stabia S.p.A., partita decisiva per la promozione in Serie B e conclusasi in modo negativo per il Benevento.

[30] Il principio è stato affermato anche in altre decisioni; ex plurimis, TNAS Ascoli Calcio 1989 S.p.A./FIGC, lodo del 6 dicembre 2011; TNAS Cremonese/FIGC, lodo del 20 gennaio 2012; TNAS Novara Calcio/FIGC, lodo del 8 maggio 2013.

[31] C.U. n. 33 del 27 agosto 2012. Anche tale vicenda si inserisce nell’ambito dello scandalo mediaticamente noto come Scommessopoli. Tra i soggetti coinvolti vi era Cristian Bertani, calciatore del Novara Calcio.

[32] Tra gli altri interventi, da parte del club, ai quali la Corte ha riconosciuto valore di attenuanti: il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008 come prima società calcistica in Italia; l’aver affidato nel febbraio 2012 a soggetto professionale lo studio dell’andamento delle quote di scommesse legate alle partite che avrebbe giocato il Novara, disciplinando, infine, tale sistema con l’adozione di un codice antifrode nell’aprile del 2012.

[33] Lo stesso è avvenuto nel caso che ha coinvolto l’Aurora Pro Patria per attività di combine posta in essere da tre ex tesserati (C.U. n. 118 del 4 maggio 2016). Anche qui, la Corte d’Appello, nel ridurre la sanzione da sette punti di penalizzazione a tre, ha considerato la corposa attività posta in essere dalla società, ossia l’aver adottato il modello ex d.lgs. n. 231/2001, poi integrato da un codice antifrode. Per un commento, vedi M. Vigna, Attenuanti e responsabilità oggettiva della società nei casi di match-fixing: stiamo sbagliando strada? Analisi dei casi Novara e Pro Patria, in questa Rivista, 2017, 1, pp. 45 ss.

[34] In particolare, è stato effettuato il lancio di palloni sul terreno di gioco da parte di tesserati del Frosinone e si è verificata un’invasione di campo da parte dei sostenitori dello stesso club. La Corte, ritenendo che tali comportamenti non avessero in alcun modo alterato il risultato conseguito sul campo né la regolare conclusione dell’incontro, ha ravvisato la sussistenza di una ipotesi di “tenuità” del fatto, e pertanto, anziché applicare la sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino oppure della penalizzazione di punti in classifica, ha confermato le sanzioni precedentemente inflitte, e cioè un’ammenda di 50.000 euro e l’ob­bligo di disputare le prime due gare interne a porte chiuse e in campo neutro.

[35] C.U. n. 147 del 15 maggio 2019.

[36] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2015, n. 58.

[37] Così, la Prima Sezione della Corte Federale, che ha deciso in ordine al reclamo proposto dal Bologna F.C., C.U. n. 21 del 19 gennaio 2015.

[38] Così, P. Sandulli, intervento al Convegno “La responsabilità delle società sportive” tenuto a Roma il 4 luglio 2012, organizzato dall’Università LUISS “Guido Carli”, Dipartimento di Giurisprudenza, e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, in Diritto dello sport, 2012, pp. 2-3. In tal senso, anche M. Sanino, intervento al Convegno “La responsabilità delle società sportive” tenuto a Roma il 4 luglio 2012, organizzato dall’Università LUISS “Guido Carli”, Dipartimento di Giurisprudenza, e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, ivi.

[39] Recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

[40] Si evidenzia che la recente legge 3 maggio 2019, n. 30 – che ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del settembre 2014 – ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 (segnatamente, all’art. 25 quaterdecies) le fattispecie di frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa, previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401.

[41] Lega di Serie A e di Serie B hanno, per prime, disposto l’obbligatorietà, ai fini dell’iscrizione ai campionati, dell’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione da parte delle società loro associate. Nello specifico, l’assemblea della Lega di Serie A ha deliberato l’obbligatorietà, a far data dalla stagione sportiva 2013/2014. A partire dalla stagione 2017/2018, l’adozione del modello è stata imposta anche dalla Lega Pro. Per un contributo sul tema, tra i vari, A. Angelo, Il d.lgs. n. 231/2001 e le società di calcio: analisi e prospettive future, in Riv. dir. eco. sport, 2014, 1, pp. 1 ss.

[42] L’art. 7, comma 5, prosegue poi stabilendo che «i predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, debbano prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento».

[43] È quanto previsto dal secondo comma del previgente art. 13.

[44] Valutazione dei rischi; leadership e impegno; codice etico e sistema procedurale; controlli interni e controlli sulle terze parti; organismo di garanzia; comunicazione e formazione; sistema interno di segnalazione; sistema disciplinare; verifiche, riesame e monitoraggio; miglioramento continuo e gestione delle non conformità. Appare opportuno evidenziare quanto precisato dalle Linee Guida in ordine alla diversa finalità dei “Modelli di prevenzione” rispetto ai “Modelli 231”: i primi sono volti a prevenire il compimento, da parte delle società, di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’ordina­mento sportivo, mentre i secondi sono volti a prevenire il compimento di quei reati che costituiscono presupposto della responsabilità delle società, ai sensi del d.lgs. n. 231. Data tale differenza, è previsto che, ove la società abbia adottato il Modello 231, sarà opportuno un coordinamento di questo con il Modello di prevenzione; in sostanza, il Modello 231 andrà integrato con le idonee misure di protezione volte ad evitare la commissione anche delle infrazioni sportive.

[45] Legge 8 marzo 2017, n. 24.

[46] Su tale forma di responsabilità, vedi P.G. Monateri, La responsabilità civile, Torino, 2006, p. 40, che opera una distinzione tra responsabilità per colpa, responsabilità oggettiva, e un’ipotesi di responsabilità “intermedia” tra le prime due, o di responsabilità prima facie, ricorrente quando l’attore può provare solo il danno e il nesso causale, ma il convenuto può andare esente da responsabilità dimostrando di aver soddisfatto certe condizioni di prevenzione del danno che fungono da soglia esonerante. Mentre nella responsabilità oggettiva – osserva l’Autore – la critica dell’operato del convenuto è irrilevante, in quella intermedia è il convenuto a dover tessere l’apologia del proprio operato. Vedi anche C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, cit., p. 686, il quale distingue tra responsabilità oggettiva e responsabilità aggravata per colpa presunta, ove è concessa una prova liberatoria. Il modello al quale si è approdati è quello che da tempo molti auspicavano. Tra i vari, V. Forti, Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva, cit., pp. 18 ss., secondo il quale: «i riflessi patrimoniali sulle società, causati dalle sanzioni inflitte in applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva, consiglierebbero una revisione della disciplina, sostituendo, ad esempio, le ipotesi contemplate con forme di responsabilità presunta».