Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il caso della «Superlega». Note a prima lettura (di Alberto Cinque, Dottorando di ricerca in Diritto privato nell’Università degli Studi “Roma Tre”)


La proposta di istituire una «Superlega» di calcio, avanzata da dodici club europei e ritirata nemmeno 48 ore dopo, ha suscitato un ampio clamore mediatico. Le opinioni espresse al riguardo hanno fatto appello principalmente ai valori dello sport, incentrati sul merito agonistico e non sul potere economico detenuto da una ristretta élite di società. Le riflessioni qui proposte mettono però in dubbio che siano davvero tali valori a dare luogo, sul piano del diritto, all’illegittimità della «Superlega». Ciò che queste brevi note intendono offrire è allora una lettura alla luce della normativa attualmente vigente di una vicenda che, forse, non è ancora definitivamente conclusa.

The «Superleague» case. Notes at a first reading

The proposed introduction of a football «Super League» by twelve european clubs, although its immediate withdrawal, has drawn great attention all over the world. Most opinions expressed on this issue have claimed that the values of sport are based exclusively on merit, not on the economic power in the hands of few. However, it may be doubted that, from the legal point of view, the unlawfulness of this new tournament is a direct consequence of such values. This short essay is therefore intended to analyse, on the basis of current sport legislation, the «Super Leage» case, which may be still unsettled.

SOMMARIO:

1. Una «Superlega» di («super») club - 2. Al di là delle opinioni: una lettura in base alla normativa vigente - 3. Le ragioni del sì - 4. Le ragioni del no - 5. Un precedente nella giurisprudenza sportiva - 6. Autonomia associativa e conseguenze disciplinari - 6.1. Segue: le norme sportive sovranazionali - 6.2. Segue: le norme sportive nazionali - 7. Quale futuro per la «Superlega»? - NOTE


1. Una «Superlega» di («super») club

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2021 dodici club europei (sei inglesi, tre spagnoli e tre italiani) hanno annunciato la nascita della Super League. Una notizia che ha fatto presto il giro del mondo. E alla quale è seguito subito, nemmeno 48 ore dopo, un passo indietro da parte delle stesse squadre partecipanti. Ma, allora, molto rumore per nulla? A questa domanda non è possibile per il momento rispondere. Può darsi che la vicenda si sia davvero risolta in un nulla di fatto, così come è anche plausibile che i più importanti club europei avvieranno in futuro un dialogo con la UEFA per concordare l’istituzione di competizioni nuove e, soprattutto, più redditizie di quelle attualmente esistenti. Nell’incertezza che inevitabilmente connota una vicenda i cui sviluppi possono cambiare dal giorno alla notte (come effettivamente è avvenuto), verrà qui proposta un’analisi del modello di «Superlega» in base alla sua originaria configurazione. Si prescinderà, quindi, dal considerare le defezioni dei club fondatori intervenute nei giorni immediatamente successivi all’annuncio e si tenterà di dare una lettura sul piano del diritto sportivo a una vicenda di cui, in altre sedi, sono state messe in luce le implicazioni politiche, economiche, sociali, addirittura emozionali. Pare necessario, però, prima esaminare esattamente in cosa consisteva la proposta di modello di «Superlega» avanzata dai dodici «super» club europei, poi subito ritirata. Si trattava, in pratica, di una società di diritto spagnolo, The European Super League S.L. (una sociedad limitada, corrispondente in sostanza al modello italiano della s.r.l.), con sede legale a Madrid, che avrebbe avuto il compito di organizzare una nuova competizione, la Super League appunto, destinata a svolgersi parallelamente ai tornei UEFA già esistenti. Questa nuova Lega di calcio, nelle intenzioni dei soci, avrebbe visto la partecipazione di venti squadre in totale, di cui quindici club fondatori (tre società si sarebbero poi aggiunte al gruppo iniziale) e altre cinque squadre selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. Le partite avrebbero avuto luogo, in ogni caso, durante turni infrasettimanali, così da permettere a tutti i club partecipanti di continuare a competere nei loro rispettivi campionati [continua ..]


2. Al di là delle opinioni: una lettura in base alla normativa vigente

La vicenda, nonostante la sua rapida ascesa e l’immediato declino, permette comunque di svolgere alcune riflessioni sul ruolo attribuito alle Leghe nella struttura delle Federazioni nazionali e internazionali e, soprattutto, sulla possibilità di costituire nuovi enti che svolgano funzioni analoghe. Ciò, beninteso, al di là di quelle opinioni che pure sono state espresse non appena è stato dato l’annuncio. Opinioni che hanno fatto appello ai valori dello sport, dai quali hanno desunto l’illegittimità di una «Superlega» che coinvolga solo alcuni tra i più potenti club europei. Ma, si sa, desumere conseguenze giuridiche da giudizi di valore è per definizione un salto logico [3]. È un errore di metodo, che trasforma in diritto ciò che diritto invece non è [4]. Per evitare di incorrervi sarà allora utile tentare di inquadrare la Superlega alla luce della normativa sportiva vigente. A fronte di un nuovo caso (nuovo sì, ma come si vedrà non proprio inedito) non necessariamente viene meno infatti quella funzione di «calcolabilità» propria del diritto [5]. Ed è questo calcolo, non il valore dello sport, che consente di proporre una lettura della vicenda sotto il profilo strettamente giuridico. Occorre verificare anzitutto la corretta qualificazione da attribuire alla Superlega. Da questa valutazione preliminare discenderanno infatti anche gli ulteriori passaggi logici del ragionamento che qui si intende proporre. Ad un primo esame la Superlega, dato il suo carattere sovranazionale (nel senso che unisce più società sportive di diversa nazionalità) potrebbe essere accostata alle Confederazioni. Si tratta di organismi internazionali che fungono da raccordo, a livello continentale, tra le Federazioni sportive internazionali e le Federazioni sportive nazionali [6]. Per intenderci: la UEFA nel gioco del calcio, che appunto funge da tramite, nel continente europeo, tra la FIFA e le varie Federazioni nazionali. L’assunto che la nuova Superlega rappresenti in effetti una Confederazione potrebbe essere avvalorato ulteriormente dal fatto che anch’essa, come la UEFA, si propone di organizzare una propria competizione di riferimento (una competizione parallela alla UEFA Champions League). La qualificazione della Superlega come Confederazione si scontra però con [continua ..]


3. Le ragioni del sì

Due, in linea di massima, le ragioni a sostegno della legittimità della costituzione della Superlega che, se si confermeranno valide, permetterebbero di riprendere in mano un progetto che per alcuni non è da considerarsi definitivamente abbandonato, ma soltanto in stand-by [12]. La prima ragione fa leva sulla libertà degli enti collettivi di costituire tra loro società o associazioni. Si tratta di una libertà il cui fondamento è ovviamente riconducibile all’autonomia negoziale dei privati [13], per la quale si potrebbe addirittura rinvenire, quanto meno nell’ordinamento italiano, una copertura costituzionale nella libertà di associazione o in quella di iniziativa economica privata [14]. La seconda ragione, invece, richiama l’attuale conformazione dei tornei internazionali della pallacanestro. A partire dal 2000, infatti, accanto alle competizioni facenti capo alla FIBA (la Federazione internazionale del basket) viene regolarmente svolta la Euroleague Basketball, una competizione «chiusa» alla quale possono partecipare solo le squadre che abbiano ottenuto, in base ai ranking nazionali e internazionali, una licenza di durata decennale [15]. I contrasti tra l’Eurolega del basket e la FIBA sono ancora aperti. Si sono registrati tentativi di «sabotaggio» sia da una parte che dall’altra: ad esempio la FIBA Europe ha istituito a partire dal 2016 una nuova competizione denominata Basketball Champions League nell’intento di offrire una valida alternativa ai partecipanti all’Eurolega; e negli stessi anni aveva paventato l’esclusione dei club dalle competizioni nazionali e dei rispettivi giocatori dalle rose delle Nazionali. Su tale questione si è pronunciato in sede cautelare anche il Tribunale distrettuale (Landgericht) di Monaco di Baviera[16], territorialmente competente in quanto sede della FIBA, vietando a quest’ultima di abusare della propria posizione dominante e, quin­di, sostanzialmente di escludere (o minacciare di escludere) le squadre nazionali dalle competizioni, in particolare dai Giochi Olimpici del 2016 e dal Campionato Europeo del 2017, nel caso alcuni club affiliati a una Federazione nazionale avessero scelto di aderire alla Euroleague [17]. Anche la giurisprudenza occupatasi della vicenda che ha interessato il basket ha quindi ritenuto legittima la costituzione di una simile [continua ..]


4. Le ragioni del no

Il punto, che l’autonomia associativa invocata a favore del sì non pare cogliere, sembra però essere un altro. Ci si riferisce, in particolare, al ruolo assegnato alle Federazioni e alle Leghe come organismi appartenenti a un ordinamento settoriale che, a livello nazionale, fa capo al CONI. In un’ottica, quindi, esclusivamente interna all’or­dinamento sportivo, non anche ad esso esterna. Nessuno dubita, infatti, che pure società e associazioni possano costituire tra loro un ente (società o associazione che sia) per perseguire fini non lucrativi o anche per svolgere in forma collettiva un’attività d’impresa. Il problema è se questo ente, da esse costituito nell’esercizio di un’autonomia associativa che nessuno intende loro negare, possa poi legittimamente operare nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Le Leghe di società, come già accennato, sono enti appartenenti all’apparato organizzativo delle Federazioni e ai quali esse demandano compiti relativi allo svolgimento dell’attività agonistica delle proprie affiliate e alla predisposizione di contratti-tipo. Di qui la necessità che le Leghe e i relativi statuti siano oggetto di espresso riconoscimento da parte delle Federazioni di appartenenza [18], previa verifica della sussistenza di determinati requisiti, primo fra tutti la rappresentanza di un numero adeguato di soggetti affiliati alla Federazione [19]. L’articolazione della struttura federale in una o più Leghe di società non compromette però la centralità che le Federazioni comunque mantengono nell’organizzazione dell’ordinamento sportivo [20]. Da ciò consegue che le Leghe assolvono in ogni caso una funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi della Federazione a cui fanno capo [21]. Date queste premesse, è difficile ammettere che delle società sportive affiliate a una Federazione possano autonomamente costituire tra loro una Lega non riconosciuta dalla Federazione di appartenenza ma destinata a operare proprio all’interno di quel­l’ordinamento federale. Questa è la ragione (non economica, politica o addirittura sentimentale, ma giuridica) che impedirebbe alla Superlega di operare come ente di secondo livello nell’ordi­namento sportivo. Una ragione legata alla particolare [continua ..]


5. Un precedente nella giurisprudenza sportiva

Il caso della Superlega rappresenta certamente una novità nel panorama del calcio nazionale e internazionale. Ma dal punto di vista dell’ammissibilità, nell’ordinamento sportivo, di enti di secondo livello diversi da Federazioni e Leghe non è un caso del tutto inedito. Una questione analoga infatti, riguardante un’altra disciplina sportiva, si era posta qualche anno fa davanti al Collegio di Garanzia dello Sport [23]. Si trattava, in particolare, dell’impugnazione da parte di una società sportiva dilettantistica della delibera del CONI di approvazione dello Statuto FIKBMS (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe e Sambo). Veniva contestata una previsione di detto Statuto, segnatamente l’art. 1, comma 4, nella parte in cui affermava (e afferma tuttora) che «la FIKBMS è l’unico soggetto, riconosciuto e autorizzato dal CONI a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali la Muay Thai e la Savate». La ricorrente, invece, assumeva di aver ottenuto da parte della Federazione Internazionale de Savate (FISAV) l’autorizzazione ad essere l’esclusiva referente per l’Italia di tale disciplina sportiva. Di qui la contestazione dell’illegittimità della previsione statutaria, che non le riconosceva tale ruolo. In quell’occasione le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport avevano dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali (tardività e carenza di interesse), che non rilevano ai fini del presente discorso, ma in un obiter dictum avevano osservato che le società sportive non possono svolgere il ruolo, proprio solo delle Federazioni [24], di organizzazione di secondo livello [25]. Ora, al di là delle differenze che pure si possono rilevare tra il caso della Superlega di calcio e quello appena richiamato, l’orientamento della giurisprudenza è chiaro: nell’ordinamento sportivo possono operare quali enti di secondo livello (e svolgere quindi il ruolo di organizzazione dei campionati e delle competizioni sportive) solo le Federazioni nazionali e le Leghe in cui esse eventualmente si articolano. Solo questi tipi di enti sono riconosciuti e autorizzati dal CONI e possono quindi aderire alle Federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento. Ciò non è ammesso invece per le società e associazioni [continua ..]


6. Autonomia associativa e conseguenze disciplinari

La lettura del caso Superlega qui proposta offre allora un ulteriore spunto di riflessione: quello relativo ai rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo. Come si è avuto modo di vedere, gli effetti di un atto pienamente legittimo per l’ordinamento statale (quale la costituzione di una società, che anzi può anche essere ricondotto all’e­sercizio di libertà costituzionalmente tutelate) potrebbero non essere ammessi nell’am­bito dell’ordinamento sportivo. Occorre allora domandarsi quali conseguenze vengano ricollegate alla conclusione di un atto da parte di soggetti che appartengono, ad un tempo, sia all’ordinamento statale che a quello sportivo. Conseguenze che, nella prospettiva «interna» qui adottata, non possono essere ricercate sul piano caducatorio dell’atto, che attiene invece alla valutazione di validità dello stesso da parte del legislatore statale. Dal punto di vista dell’ordinamento sportivo la costituzione di una società deputata a svolgere funzioni analoghe a quelle di Federazioni e Leghe (cioè funzioni organizzative c.d. «di secondo livello») rileverebbe dal punto di vista disciplinare. Anzi, disciplinarmente rilevante è piuttosto la condotta di effettivo svolgimento di tali funzioni. Tant’è vero che si dubita che si possano invocare conseguenze disciplinari per la sola proposta di Superlega, ritirata ancor prima che la società iniziasse la propria attività [27]. Occorre allora individuare quali norme disciplinari sportive possono ritenersi violate nella vicenda in esame.


6.1. Segue: le norme sportive sovranazionali

Già nel panorama normativo sportivo internazionale, infatti, è possibile rinvenire disposizioni che vietano, anche solo indirettamente, la costituzione di società o associazioni parallele deputate a svolgere funzioni di organizzazione di campionati. Si tratta, in particolare, degli artt. 49 e 51 dello Statuto UEFA, che prevedono, rispettivamente, la competenza esclusiva della UEFA ad organizzare competizioni internazionali europee alle quali partecipino Federazioni nazionali o società ad esse affiliate; e il divieto di «combinazioni o alleanze» tra affiliati senza il permesso della UEFA. Sarebbero queste, pertanto, le norme di cui la UEFA assume la violazione da parte dei club aderenti alla Superlega. Tali norme contengono infatti una preclusione allo svolgimento di funzioni organizzative di secondo livello e all’operatività (se non addirittura alla costituzione) di enti collettivi diversi dalle Federazioni nazionali espressamente riconosciute. Tuttavia, il caso dell’Eurolega di basket fornisce un’indicazione in senso contrario [28]. Come è stato osservato con riferimento alla vicenda che ha interessato la pallacanestro, le Confederazioni sportive europee nemmeno potrebbero prevedere disposizioni di tale tenore poiché avrebbero l’effetto di limitare, senza alcuna giustificazione, la concorrenza nel mercato interno [29]. Nello svolgere funzioni di organizzazione di competizioni internazionali e, soprattutto, nel vietare ad altri enti l’assunzione di funzioni organizzative analoghe, le Confederazioni si troverebbero in sostanza ad abusare della loro posizione dominante [30]. La questione, peraltro, è stata rimessa dal Tribunale di Madrid (sede della società spagnola The European Super League S.L.) alla Corte di Giustizia dell’Unione europea [31]. Potrebbero esistere quindi ragioni esterne all’ordinamento sportivo, derivanti dall’applicazione diretta delle norme dei Trattati, che impedirebbero ad enti sportivi sovranazionali di svolgere in via esclusiva determinati compiti organizzativi [32]. Se così fosse, allora non si dovrebbe più parlare di «riconoscimento» della Superlega da parte della FIFA o della UEFA. Essa potrebbe legittimamente iniziare ad operare anche a prescindere da un riconoscimento da parte di questi organismi (in particolare della UEFA, la Confederazione che [continua ..]


6.2. Segue: le norme sportive nazionali

Anche dalle norme sportive nazionali si può ricavare l’esclusività della titolarità delle funzioni di organizzazione di competizioni e campionati – che appunto vengono assegnate alle Federazioni – e la conseguente inammissibilità di enti diversi che raggruppano società e associazioni al fine di svolgere le medesime funzioni. Se, infatti, al momento dell’affiliazione a una determinata Federazione sportiva nazionale, una società o un’associazione sportiva entra a far parte di un’organizzazione di tipo associativo e accetta le regole che ne disciplinano il funzionamento [35], accetta anche la titolarità esclusiva in capo alla Federazione delle funzioni organizzative di secondo livello. Ciò rappresenta, alla luce della normativa attualmente vigente, un punto fermo nell’articolazione dell’ordinamento sportivo in Federazioni nazionali e Leghe di società e tale esclusività di funzioni è stata, peraltro, riconosciuta anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport [36]. Che l’ordinamento sportivo si articoli intorno alla tipicità degli enti deputati a svolgere funzioni organizzative di secondo livello – quanto meno finché la Corte di Giustizia non vi ravvisi una violazione delle norme in materia di concorrenza – lo si può ricavare da diverse diposizioni federali. Tra queste, ai fini che qui interessano, figura non solo l’art. 1, comma 5 dello statuto FIGC, che obbliga i soggetti affiliati alla FIGC di rispettare lo Statuto e i regolamenti della FIFA e della UEFA. Quindi, in via mediata, li obbliga anche al rispetto degli artt. 49 e 51 dello Statuto UEFA appena richiamati, che attribuiscono alla UEFA la competenza esclusiva nell’organizzazione delle competizioni internazionali e vietano alle società affiliate di costituire enti collettivi diversi da quelli espressamente riconosciuti. Occorre anche ricordare, dal punto di vista interno dell’ordinamento federale, soprattutto l’art. 1, comma 4 dello Statuto FIGC, in cui si prevede espressamente che la FIGC sia l’unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA [37]. Detta norma impedirebbe quindi, anche in ambito endofederale, l’ope­rare della Superlega quale ente deputato a svolgere, parallelamente alla FIGC, funzioni organizzative di [continua ..]


7. Quale futuro per la «Superlega»?

Se questo è l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale del diritto sportivo, alla «Superlega» di «super» club non restano ampi margini di operatività. Eppure le cose, in futuro, potranno non andare necessariamente così. Anzitutto perché attorno al caso della Superlega pende una questione di violazione delle norme sulla concorrenza che esula dallo stretto diritto sportivo. E, inoltre, perché tali vicende sono spesso aperte al dialogo politico tra i vertici delle istituzioni di riferimento. Perciò a quanti si chiedano quale sarà il futuro della Superlega non è possibile rispondere. Certo, la FIGC si è mossa nel senso di introdurre sanzioni più gravi di quelle che l’art. 8 del Codice di Giustizia sportiva attualmente prevede per le violazioni disciplinari da parte delle società calcistiche. Il Consiglio federale ha infatti provveduto a modificare l’art. 16 delle NOIF, che stabilisce oggi, nel testo modificato, la decadenza dall’affiliazione per le società che partecipino a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC [40]. Questo è quanto meno l’indice di una tendenza più repressiva che permissiva. Tuttavia, il precedente dell’Eurolega di basket indica invece che, anche al di là dei profili di violazione delle norme sulla concorrenza, la capacità attrattiva di pochi (ma potenti) club, i quali raccolgono centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, potrebbe portare all’instaurazione di un dialogo con la FIFA e la UEFA. Se ciò accadesse si dimostrerebbe anzitutto una cosa nota: che spesso la logica economica prevale su quella giuridica; ma anche una cosa meno nota: che attraverso argomenti apparentemente ineccepibili (come ad es. quello che invoca l’autonomia associativa) si può dare veste giuridica a ciò che invece risponde più verosimilmente a meri interessi economici. È, però, quanto meno dubbio che sia questo lo scopo del ragionamento giuridico.


NOTE