Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Sui ritardi di pagamento ai calciatori nell'emergenza Covid (di Antonio Torrisi, Cultore delle materie di Istituzioni di Diritto privato e di Diritto privato dello Sport nell’Università degli Studi di Catania. Avvocato)


Intenderemo qui chiederci se, per un verso, dinanzi al ritardo del pagamento dei calciatori dovranno o meno essere disapplicate le sanzioni previste dagli organi federali per la tutela del credito degli sportivi o se, per altro verso, il contesto emergenziale debba comportare o meno la nascita di un obbligo di rinegoziazione dei contratti ex lege. Si condurrà, quindi, una ricognizione delle regole dettate sia dai codici di autodisciplina sportiva sia dall’ordinamento generale, in particolare dalla normativa emergenziale, per individuare rimedi adeguati per evitare il default delle società sportive senza, tuttavia, favorire indebiti arricchimenti per gli operatori più imprudenti in tempi di pandemia.

The late payments to soccer players in the Covid emergency

The aim of the paper is to assess whether, given the delay in paying soccer players’ compensations, the sanctions applicable by the federative entities for the protections of sports people’s credit should – or not – be paid. Moreover we also aim at assessing whether the covid emergency gives rise – or not – to a duty by law to renegotiate the contracts. The paper analyzes the rules mandated by the sports codes of conduct as well as of the emergency legislation in order to propose adequate remedies to avoid bankruptcies of sport companies without however favoring unjust enrichments for the least prudent actors at the time of the pandemic.

Keywords: payment soccer players’, sanctions, covid emergency, renegotiate the contracts, unjust enrichments, NOIF, Co.Vi.So.C., default, emergency law.

 
SOMMARIO:

1. Cenni introduttivi - 2. Le tutele del credito dei calciatori professionisti - 3. Normativa emergenziale e obbligo di rinegoziazione dei contratti - 4. Condotte speculative in corso di pandemia - NOTE


1. Cenni introduttivi

L’emergenza pandemica da Covid-19 ha causato ricadute nei rapporti tra privati e, inevitabilmente, anche nel mondo sportivo. Le organizzazioni sportive hanno risposto in maniera differente all’emergenza sanitaria con conseguenti problemi, in primis, in merito al regolare svolgimento delle competizioni stesse. Per i campionati di calcio europeo delle maggiori serie, tra cui la Serie A, sono state modificate le modalità e le tempistiche di svolgimento (si pensi all’assenza di spettatori allo stadio o, ancora, ai calendari rimodulati con possibilità di modifiche e/o rinvii di partite a causa del numero dei contagi per squadra), con enormi ricadute sull’im­patto mediatico ed economico [1]. Infatti, a motivo dell’interruzione e – successivamente – alla ripresa del calcio giocato con rimodulazione dei calendari, si sono modificati anche i flussi di entrate per le società calcistiche in materia di sponsorizzazione, merchandising, diritti tv e proventi da stadio [2]. Richiamati riassuntivamente alcuni dei risvolti dell’emergenza pandemica sul mondo sportivo, intenderemo qui chiederci se, per un verso, dinanzi al ritardo del pagamento dei calciatori dovranno o meno essere disapplicate le sanzioni previste dagli organi federali per la tutela del credito degli sportivi o se, per altro verso, il contesto emergenziale debba comportare o meno la nascita di un obbligo di rinegoziazione dei contratti ex lege. Si condurrà, quindi, una ricognizione delle regole dettate sia dai codici di autodisciplina sportiva sia dall’ordinamento generale, in particolare dalla normativa emergenziale, per individuare rimedi adeguati per evitare il default delle società sportive senza, tuttavia, favorire indebiti arricchimenti per gli operatori più imprudenti in tempi di pandemia.


2. Le tutele del credito dei calciatori professionisti

Nella ricognizione dei diritti e doveri del rapporto di lavoro [3] possiamo rilevare che se, da un lato, il principale obbligo dello sportivo è quello di prestare personalmente la propria attività lavorativa e di farlo nel rispetto degli standard di diligenza, obbedienza e fedeltà [4], dall’altro lato, l’obbligazione principale della società sportiva, quale datore di lavoro, consiste, invece, nella corresponsione della retribuzione allo sportivo professionista [5]. In particolare, il credito dei calciatori professionisti è oggetto di particolare attenzione dall’ordinamento, sia statale che sportivo, essendo previsti l’obbligo di fideiussioni bancarie a carico delle società e uno speciale fondo di garanzia [6], oltre che rigorose sanzioni per le società sportive morose o inadempienti [7]. Dinanzi all’emergenza pandemica e alla riduzione dei flussi di entrate per le società sportive, quantunque in alcuni casi le società calcistiche abbiano registrato, nel corso della stagione calcistica, il taglio o la dilazione del pagamento degli emolumenti dei calciatori, tuttavia, il problema della sostenibilità economica dei contratti dei calciatori è ancora irrisolto [8]. A tale riguardo, in un primo momento la FIGC, per impedire che il processo delle iscrizioni ai campionati 2020/2021 venisse condizionato dai potenziali contenziosi per i pagamenti degli stipendi nel periodo Covid-19, nello specifico quelli di marzo e di aprile 2020, ha deciso di non tenere conto del puntuale pagamento dei calciatori in sede di valutazione ammissiva; successivamente, il prolungarsi della crisi epidemiologica ed economica, ha fatto sì che il consiglio federale della FIGC il 29 gennaio 2021 ha rinviato il termine ultimo per i controlli sul pagamento degli emolumenti dei calciatori dal 16 febbraio al 31 maggio 2021 per le società di serie A in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021. Il medesimo provvedimento è stato adottato per le società di serie B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre 2020) [9]. A beneficiare, sin da subito, del rinvio del termine per controlli è stato il Football Club Internazionale Milano (Inter), che ha raggiunto un accordo con giocatori e staff tecnico per posticipare il pagamento degli emolumenti di novembre e [continua ..]


3. Normativa emergenziale e obbligo di rinegoziazione dei contratti

Bisogna adesso chiedersi se, a seguito del perdurare dell’emergenza pandemica e delle conseguenti ricadute economiche per le società calcistiche, possa o meno configurarsi un obbligo di rinegoziazione ex lege dei contratti dei calciatori. Secondo buona parte della dottrina, all’insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la buona fede imporrebbe ai contraenti di cooperare, attivandosi per porre in essere le modifiche necessarie per ripristinare l’equilibrio delle prestazioni, in modo da garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale [17]. A sostegno di questa tesi si ritiene che, prima di giungere alla risoluzione del contratto dovuta agli effetti pregiudizievoli delle sopravvenienze, l’ordinamento favorirebbe le soluzioni «manutentive» ossia conservative del vincolo, mediante un adeguamento del regolamento contrattuale attraverso la rinegoziazione tra le parti (quale soluzione evidentemente auspicabile) ovvero, in subordine, per il tramite della pronuncia del giudice, cui rimarrebbe pur sempre la facoltà di valutare se la «correzione» o «modificazione» del regolamento sia in concreto praticabile [18]. In tal senso, si è ritenuto che il principio di solidarietà concorrerebbe a fissare la fonte di una serie di comportamenti dovuti che gravano su ogni contraente o parte di un rapporto obbligatorio [19]. Va rilevato, però, che se, in una visione generale di sistema, una protrazione forzosa del vincolo contrattuale rischierebbe di tradursi in una seria minaccia alle esigenze di agilità, flessibilità e mobilità, la congiuntura emergenziale attuale comporta valutazioni differenti anche in materia di puntualità nel pagamento degli emolumenti dei calciatori. Per il settore sportivo calcistico, infatti, la depressione economica provocata dall’emergenza sanitaria, in assenza di misure di sostegno adeguate e di modifica alcuna da parte della FIGC e della UEFA, rischierebbe di mettere in difficoltà l’intero sistema con sanzioni, retrocessioni, risoluzioni contrattuali e risarcimenti che avrebbero un enorme impatto sul fenomeno sportivo in quanto comporterebbero una «riscrittura» dei campionati e delle identità stesse dei club sportivi che, come è noto, sono ricollegate alle identità storico-politiche delle comunità territoriali di appartenenza. Non [continua ..]


4. Condotte speculative in corso di pandemia

Le sanzioni, le risoluzioni contrattuali e la nascita di obblighi risarcitori per il mancato pagamento degli emolumenti dei calciatori, oltre che le possibili retrocessioni per le società calcistiche, potrebbero avere un enorme impatto sul fenomeno sportivo in quanto comporterebbero una «riscrittura» dei campionati e delle identità stesse dei club sportivi. In casi come questo sembra appropriato allora valorizzare il contenuto elastico della nuova normativa, incentivando le parti a dare un’autonoma soluzione [27]. È, inoltre, possibile immaginare la necessità, come già avvenuto, di una modifica sostanziale del Financial Fair Play con una revisione del break even rule o l’intro­duzione di una luxury tax e anche con la possibilità, come già avvenuto in altri ordinamenti, di «aiuti di Stato» (si pensi, guardando al passato, ad altri importanti interventi statali come al c.d. «decreto salva calcio» o al c.d. «spalma debiti») che permettano il mantenimento in vita di realtà sportive fortemente radicate nel territorio all’in­terno di un complessivo indotto economico con elevato numero di tifosi e, per questo, con garanzie di tenuta dell’ordine pubblico [28]. Le superiori soluzioni per evitare il default delle società sportive si giustificano, però, se e in quanto la pandemia abbia reso irrealizzabili i piani di investimento e le strategie d’impresa concertate ex ante. Diverso rigore esige il caso in cui gli impegni di spesa, poi rivelatisi non sostenibili, siano stati pianificati in corso di epidemia; in tali casi, bisognerà accostarsi con cautela all’idea che si possa senz’altro predicare l’attri­buto dell’imprevedibilità alla crisi economica [29]. Infatti, l’assunzione di obbligazioni con un atteggiamento di speranzoso affidamento nell’immunità da disavventure successive, in corso di crisi economico-sanitaria da Covid-19, non può essere intesa come virtuosa intraprendenza. Chi si impegna versando nell’anzidetto stato non è l’onesto, ma sfortunato, bensì chi fa assegnamento sulla sorte e contrae con imprudenza le conseguenze patrimoniali negative del proprio inadempimento che si consolideranno in capo al creditore. Supponiamo, ad esempio, che una società sportiva, nell’intervallo tra [continua ..]


NOTE