Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il giusto processo sportivo innanzi al collegio di garanzia dello sport (di Enrico Lubrano, Docente di Diritto dello Sport nell’Università degli Studi di Roma “Luiss Guido Carli”. Avvocato)


L’obiettivo principale del presente contributo è di analizzare il giusto processo innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che ha competenza sull’ordinamento sportivo e sulle decisioni della Giustizia delle varie Federazioni Sportive, secondo la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede i principi fondamentali e le regole processuali per in giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva. La competenza del Collegio di Garanzia presenta alcune peculiarità: in primo luogo, il Collegio di Garanzia può essere adito soltanto dopo l’esperimento dei gradi di Giustizia presso le Federazioni Sportive (c.d. “pregiudiziale federale”); in secondo luogo, il Collegio di Garanzia ha una competenza generale di sola legittimità.

The due process before the collegio di garanzia dello sport

The main purpose of this paper is to analyze the due process by the Italian Collegio di Garanzia per lo Sport, which has jurisdiction over the sporting legal system of the sports federations, regulated by the Sports Justice Code, which provides some fundamental principles and all the rules of the procedure by Sports Justice. The jurisdiction of the Collegio di Garanzia per lo Sport is regarded as unusual in multiple respects, firstly it has jurisdiction that may be brought only where all the instances of sporting justice have been exhausted, secondly it has jurisdiction only on issues of legitimacy.

SOMMARIO:

Introduzione - SEZIONE I. – Il giusto processo sportivo - 1. Evoluzione storica dell’ultimo grado di Giustizia Sportiva - 2. Il Codice della Giustizia Sportiva e l’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport - 3. I principi generali del giusto processo sportivo - SEZIONE II. – Il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - 1. Le materie oggetto di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport - 1.1. La competenza ordinaria del Collegio di Garanzia come Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva, con cognizione di sola legittimità - 1.2. La competenza straordinaria del Collegio di Garanzia come Giudice di unico grado della Giustizia Sportiva, con cognizione in alcuni casi estesa anche al merito - 2. La cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport: ampiezza e limiti - 2.1. La violazione di norme di diritto - 2.2. L’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti - 3. Le parti del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - 3.1. La parte ricorrente: legittimazione attiva e interesse al ricorso - 3.2. La parte intimata: legittimazione passiva - 4. Il ricorso: profili preliminari (modalità di proposizione) e sostanziali (contenuti) - 4.1. Il termine e le modalità per la proposizione del ricorso (patrocinio tecnico, versamento diritti amministrativi, comunicazioni e deposito) - 4.2. Il contenuto sostanziale ed i motivi di sola legittimità proponibili: oggetto, limiti e specificità - 5. La difesa della parte intimata e dei controinteressati (profili preliminari e sostanziali) - 6. Le decisioni del Collegio di Garanzia - 6.1. L’inammissibilità del ricorso - 6.2. L’annullamento senza rinvio - 6.3. L’annullamento con rinvio - Conclusioni - NOTE


Introduzione

Il presente contributo si pone come oggetto e come obiettivo l’analisi dei vari profili processuali relativi al giusto processo sportivo innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, alla luce della normativa di riferimento (ovvero il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in primis) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite e delle singole Sezioni dello stesso, la quale ha avuto modo di affrontare le questioni di diritto più rilevanti e di dare alle stesse una risposta univoca (almeno nella maggior parte dei casi), utile per la stabilità di sistema e per la certezza del diritto processuale relativo allo svolgimento dei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia.

L’idea di svolgere una analisi del processo sportivo innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, soprattutto con riferimento alle “risposte” fornite dalla giurisprudenza dello stesso, è stata determinata dalla constatazione, emersa nel corso della personale esperienza professionale in tale sede, relativa alla esistenza di numerose questioni di diritto processuale (peraltro, nella maggior parte dei casi, incidenti sulla ammissibilità del giudizio), tra le quali l’ampiezza della competenza, la esatta perimetrazione del sindacato di legittimità, l’individuazione della decorrenza del termine di proposizione del ricorso, la rilevabilità di ufficio di questioni di ammissibilità e la tipologia delle decisioni di accoglimento pieno (senza rinvio) o parziale (con rinvio).

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha fornito risposte chiare (e quasi sempre condivisibili) su tali profili processuali principali e su altri profili (apparentemente meno rilevanti, ma comunque importanti) del giudizio sportivo: con il presente contributo, si intende, quindi, condividere il know how costituito dalla conoscenza della posizione assunta dal Collegio di Garanzia sulle questioni processuali di maggiore rilevanza, anche al fine di consentire a tutti gli operatori del settore una più consapevole valutazione delle possibilità e dei limiti di un’eventuale azione innanzi al Collegio di Garanzia.


SEZIONE I. – Il giusto processo sportivo

L’attuale Codice di Giustizia Sportiva del CONI (Delibera del Consiglio Nazionale 9 novembre 2015, approvato con D.P.C.M. 16 dicembre 2015) ha costituito storicamente il momento di apertura di un terzo periodo storico della Giustizia Sportiva di ultimo grado, ovvero nell’ambito del CONI (successivo ai due precedenti, aperti rispettivamente con la istituzione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport nell’anno 2000 e con la istituzione di un sistema binario, facente capo alla Alta Corte di Giustizia ed al Tribunale Nazionale di Arbitrato Sportivo nel 2008).

Il nuovo Codice si è posto in una ottica di rottura con il passato, mediante la istituzione di un nuovo organismo giudicante (il Collegio di Garanzia per lo Sport) e di un nuovo organismo inquirente (la Procura Generale per lo Sport), e si è dato l’obiettivo di perseguire i principi del giusto processo, anche in ambito sportivo.


1. Evoluzione storica dell’ultimo grado di Giustizia Sportiva

Il profilo dell’evoluzione storica dell’ultimo grado di Giustizia Sportiva assume una propria rilevanza non solo per ragioni culturali, ma anche per ragioni di comprensione delle logiche seguite dal Legislatore Sportivo con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (nel 2014), dettate in parte anche dall’esperienza dei precedenti sistemi.

L’esigenza di istituire un organismo di Giustizia Sportiva di ultimo grado, di carattere esofederale e, quindi, presso il CONI, aveva cominciato a manifestarsi già nei pri­mi anni novanta, in occasione di alcuni contenziosi proposti da Società sportive direttamente innanzi ai Tribunali locali [1] ed alla luce della constatazione del fatto che, nel­l’ambito della Giustizia delle varie Federazioni, situazioni analoghe erano trattate in maniera estremamente diversa [2].

L’idea di prevedere un ultimo grado di Giustizia Sportiva, di tipo esofederale (ovvero esterno alla Giustizia delle singole Federazioni Sportive), si è manifestata, quindi, in relazione a due tipologie di esigenze convergenti, ovvero:

1) in primo luogo, evitare che soggetti tesserati ed affiliati potessero adire direttamente il Giudice statale dopo avere esperito i gradi di Giustizia Federale, peraltro, individuando allora la competenza territoriale dei Giudici locali, approfittando dell’as­senza di una previsione legislativa di competenza centralizzata di un unico Giudice statale (individuato poi nel TAR Lazio dall’art. 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280), nonché della sussistenza di un principio generale di derogabilità della competenza territoriale (poi venuto meno con il Codice del Processo Amministrativo, ovvero con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104);

2) in secondo luogo, istituire un Giudice esofederale, distante dalle dinamiche delle singole Federazioni (e, ovviamente, non nominato dalle stesse), fisiologicamente dotato di una logica unitaria nella valutazione delle medesime tipologie di situazioni e, di conseguenza, istituzionalmente indirizzato ad un maggiore equilibrio rispetto alle valutazioni inevitabilmente più oscillanti poste in essere dai Giudici delle varie Federazioni.

In tale logica di fondo, nell’anno 2000, il CONI ha “varato” una prima riforma della Giustizia Sportiva ed ha istituito la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport [3]: tale organismo ha avuto senz’altro il pregio di essere il primo Giudice Sportivo esofederale, come tale adeguato a rispondere alle due esigenze primarie sopra richiamate.

Al tempo stesso, però, negli anni di attività della Camera di Conciliazione (2007-2008), si sono manifestate due criticità di fondo, che hanno determinato poi la valutazione dell’opportunità di sopprimerla; in particolare:

a) in primo luogo, la previsione di una fase preliminare obbligatoria di conciliazione (propedeutica ad una seconda fase di arbitrato) si è posta in termini non compatibili con le esigenze di celerità del processo sportivo – sia in generale, sia con riferimento a materie peculiari, quali i procedimenti relativi alle ammissioni ai campionati (comprensivi di esclusioni e ripescaggi) – le cui tempistiche non potevano “scontare” i tempi (peraltro anche consistenti, soprattutto in alcune occasioni) di una fase preliminare di conciliazione[4];

b) in secondo luogo, la previsione di un giudizio esclusivamente arbitrale su tutte le tipologie di questioni sportive (tecniche, disciplinari, patrimoniali tra pari ordinati ed amministrative), seppure in origine astrattamente configurabile, si è poi contrapposta alla disciplina successiva sancita dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280 (che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ed alla competenza funzionale del TAR Lazio, le questioni giuridicamente rilevanti anche per l’ordinamento statale), la cui applicazione non era compatibile con la previsione della natura arbitrale delle decisioni di Giustizia Sportiva di ultimo grado[5].

Alla luce di tali due criticità di fondo, nell’anno 2008, il CONI ha soppresso la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport ed ha posto in essere un nuovo sistema di Giustizia Sportiva di ultimo grado, articolato in maniera binaria, con la istituzione di due distinti organismi, ovvero il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (T.N.A.S.), avente competenza sui diritti disponibili (come tali suscettibili di essere oggetto di arbitrato), e la Alta Corte di Giustizia Sportiva, avente competenza sui diritti indisponibili [6].

Tale soluzione ha avuto il pregio di risolvere (almeno formalmente) la contrapposizione creatasi con la giurisprudenza amministrativa (limitando le questioni oggetto di arbitrato alle sole questioni attinenti a diritti disponibili ed ammettendo pacificamente la giurisdizione piena del Giudice Amministrativo sui provvedimenti della Alta Corte di Giustizia Sportiva), ma ha manifestato due criticità ulteriori, ovvero, in particolare:

a) in primo luogo, la distinzione di competenza tra i due organismi in questione non è risultata chiara, essendo legata a profili (soggettivi ed opinabili) di qualificazione di singole fattispecie come diritti disponibili o come diritti indisponibili, con conseguenti difficoltà per i tesserati nell’individuazione del Giudice sportivo competente[7];

b) in secondo luogo, il T.N.A.S. – esercitando una cognizione di merito (estesa alla rivalutazione anche dei fatti e delle risultanze probatorie dei gradi di Giustizia federale) – ha, in molti casi, annullato (o notevolmente ridimensionato) sanzioni disciplinari impugnate innanzi allo stesso, arrivando ad essere mediaticamente accusato come luogo di “scontificio”.


2. Il Codice della Giustizia Sportiva e l’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport

Nell’anno 2014, con una nuova configurazione del sistema di Giustizia Sportiva presso il CONI, è stato costituito un unico organismo di ultimo grado, denominato Collegio di Garanzia dello Sport, come previsto dalla meritoria “Riforma del Processo Sportivo” sancita dal CONI ed introdotto con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI (entrato in vigore dalla stagione agonistica 2014-2015) [8].

In sostanza, nel quadro delle esperienze offerte dai due precedenti “modelli” di Giustizia Sportiva, che (pur nelle loro indiscutibili positività) avevano evidenziato criticità rilevanti richiamate nel precedente paragrafo – quali l’inopportunità di una fase obbligatoria della conciliazione, di una configurazione delle decisioni di Giustizia Sportiva di ultimo grado come lodi arbitrali, di un sistema “binario” di competenza ripartita tra due plessi (T.N.A.S. e Alta Corte) e di cognizione di merito delle controversie esofederali – il Legislatore Sportivo ha ritenuto opportuno, nel 2014, emanare un nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI, previa necessaria modifica dell’allora vigente art. 12 dello Statuto del CONI [9].

Con tale nuovo sistema, si sono, infatti, superate le incongruenze di maggiore rilevanza che si erano determinate con le precedenti Istituzioni di ultimo grado di Giustizia Sportiva, in particolare:

a) sia con riferimento alla originaria previsione di una fase di conciliazione autonoma obbligatoria (in particolare, vigente nel sistema della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, ovvero nel periodo 2000-2008), che imponeva delle lungaggini processuali, incompatibili con le esigenze di celerità della Giustizia Sportiva[10];

b) sia con riferimento alla controversa natura arbitrale dei precedenti organismi di Giustizia Sportiva di ultimo grado – in particolare, prevista dai Regolamenti Sportivi con riferimento alle decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport prima[11]e dal T.N.A.S. poi – che aveva messo in discussione la loro impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo; tale questione era stata poi risolta:

b1) nel senso della impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo delle decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato (in quanto riconosciute dalla giurisprudenza amministrativa come provvedimenti amministrativi) [12];

b2) nel senso della non impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo delle decisioni del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (riconosciute, invece, dalla giurisprudenza amministrativa come veri e propri lodi arbitrali) [13];

c) sia con riferimento al riparto di competenza interno (in particolare, tra Alta Corte e T.N.A.S., nel periodo 2008-2014), che aveva determinato una seria incertezza nel­l’individuazione dell’organismo competente[14].

Tale Codice si è, inoltre, posto alcuni obiettivi fondamentali:

a) uniformare i sistemi di Giustizia delle varie Federazioni (a quel momento ancora molto frammentati, con previsione, tra l’altro, di un numero di gradi di Giustizia Federale diverso nelle varie Federazioni);

b) prevedere l’applicazione di principi fondamentali per garantire il giusto processo sportivo;

c) istituire un nuovo ed unico organismo di Giustizia Sportiva di ultimo grado[15], ovvero il Collegio di Garanzia dello Sport, avente natura amministrativa e dotato di una competenza di sola legittimità (e non di merito) sulle decisioni della Giustizia Federale (salvo casi eccezionali nei quali, operando in unico grado, ha una competenza estesa al merito)[16];

d) istituire un organismo inquirenteesofederale– ovvero la Procura Generale per lo Sport – avente una pluralità di funzioni, costituite principalmente dal controllo del­l’attività delle varie Procure Federali, dal potere di impugnazione delle decisioni degli organi di Giustizia Federale innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport e dal potere di partecipare a tutti i giudizi innanzi allo stesso.


3. I principi generali del giusto processo sportivo

principi del processo sportivo sono contenuti nell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno nel Capo I (avente la medesima rubrica) del Titolo I (Norme generali del processo sportivo), nonché nell’art. 2 di un Regolamento del CONI denominato Principi di Giustizia Sportiva (approvato con Delibera del Consiglio Nazionale del CONI 26 ottobre 2018, n. 1616), di contenuto testualmente identico [17].

Tali principi del giusto processo sportivo – che si riferiscono non solo al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport, ma anche all’intero processo sportivo nei suoi vari gradi [18] – sono i seguenti:

1) effettività del rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo [19];

2) pienezza della tutela dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti operanti nell’or­dinamento sportivo [20];

3) parità delle parti, contraddittorio e altri principi del giusto processo sportivo [21];

4) ragionevole durata del processo sportivo [22];

5) obbligo di motivazione e di pubblicità delle decisioni dei Giudici Sportivi [23];

6) sinteticità e chiarezza degli atti processuali (e irrilevanza di eventuali vizi formali) [24];

7) rinvio esterno al Codice di Procedura Civile [25], nei limiti della sua compatibilità con l’informalità del processo sportivo [26].

L’applicazione concreta di tali principi generali (soprattutto con riferimento alla effettività ed alla pienezza della tutela, nonché al giusto processo sportivo) ha indotto la giurisprudenza del Collegio di Garanzia [27] ha individuare principi rilevanti (soprattutto con riferimento ai giudizi disciplinari), nel senso di prevedere:

1) uno standard probatorio adeguato (ad un livello intermedio tra l’«oltre ragionevole dubbio» ed il «più probabile che non») [28];

2) l’applicazione di un principio generale di favor rei [29];

3) l’applicazione di un principio generale di trasparenza amministrativa per gli atti delle Federazioni [30]; nonostante l’affermazione di tale principio generale, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha escluso la propria cognizione su impugnazione di provvedimenti di diniego di accesso agli atti [31].

Al di là del rinvio esterno alle norme generali del processo civile, si rileva come i principi del giusto processo sportivo sopra richiamati corrispondano esattamente (e, nella maggior parte dei casi, anche testualmente) ai principi posti alla base del processo amministrativo, negli artt. 1-3 del Codice del Processo Amministrativo, che sanciscono i medesimi principi di:

1-2) effettività e pienezza della tutela [32];

3) parità delle parti, contraddittorio e altri principi del giusto processo [33];

4) ragionevole durata del processo [34];

5) obbligo di motivazione delle decisioni dei Giudici [35];

6) sinteticità e chiarezza degli atti processuali [36];

7) rinvio esterno al Codice di Procedura Civile [37].

Tale riferimento – che potrebbe sembrare casuale (come, invece, non è, alla luce della piena sovrapponibilità testuale e anche di ordine di espressione dei principi sanciti per il processo sportivo con quelli sanciti per il processo amministrativo) – assume un rilievo sostanziale, nel senso di assimilabilità del processo sportivo al processo am­ministrativo (tramite il richiamo dei relativi principi generali), peraltro pienamente corretto e giustificato dall’esigenza di coordinare il primo con il secondo, alla luce della sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle controversie sportive, nei casi e nei limiti sanciti dalla legge n. 280/2003 [38].

Tale rilievo è importante anche per configurare correttamente la competenza/co­gnizione di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, che – seppure originariamente, ispirata alla giurisdizione (più ristretta) di legittimità della Corte di Cassazione – si è poi sostanzialmente evoluta, mediante la giurisprudenza dello stesso, verso una giurisdizione (più ampia) di legittimità sul modello di quella del Giudice Amministrativo, come si avrà modo di approfondire al par. II.2. (su “La competenza di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport: ampiezza e limiti”).


SEZIONE II. – Il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

Il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport si svolge – oltre che sulla base della “stella polare” dei principi generali sanciti all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI – in base alla disciplina sancita nell’art. 12-bis dello Statuto del CONI e negli artt. 54-62 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, all’interno nel Titolo VI (rubricato “Collegio di Garanzia dello Sport”) dello stesso, articolato in due Capi (Capo I: “Nomina e competenza”, artt. 54-57; Capo II: “Procedimenti”, artt. 58-62).

La disciplina processuale contenuta all’interno del Titolo VI in questione – oltre a profili tecnici di mera procedura – ha posto, nella sua applicazione concreta, una serie di tematiche di notevole interesse professionale ed anche scientifico (soprattutto con riferimento agli atti ed alle controversie oggetto del giudizio, all’ampiezza ed ai limiti della competenza di legittimità, alle parti del giudizio, ai motivi di ricorso, alle decisioni del Collegio ecc.), che hanno dato luogo ad un dibattito soprattutto nell’ambito dei giudizi sportivi ed in ordine alle quali la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha fissato una serie di principi uniformi e volti a garantire certezza e stabilità delle regole processuali, la cui conoscenza è fondamentale per tutti gli operatori del settore.

L’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (rubricato come Competenza) disciplina il tema della competenza [39]:

1) sia con riferimento all’oggetto ovvero alle materie di competenza (che sarà trattato nel presente par. 1 e dei successivi sottoparagrafi);

2) sia con riferimento alla tipologia ovvero alla configurazione di una competenza di sola legittimità, salvo casi eccezionali di competenza estesa al merito (che sarà trattata nel par. 2 e dei successivi sottoparagrafi).


1. Le materie oggetto di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Un primo tema – apparentemente semplice, ma che ha dato luogo ad un dibattito processuale, in ordine al quale la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha fornito risposte chiare e precise – è, quindi, costituito dalla individuazione delle materie (ovvero decisioni, controversie e provvedimenti) oggetto di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

Il Codice individua due distinte tipologie di competenza del Collegio di Garanzia, come rilevato, peraltro, dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [40], ovvero:

1) una competenza ordinaria, come Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva, con cognizione di sola legittimità, come previsto dall’art. 54, comma 1, C.G.S. (cfr. poi par. 1.1.);

2) una competenza straordinaria, come Giudice di unico grado della Giustizia Sportiva, con cognizione estesa al merito, come previsto dall’art. 54, comma 3, C.G.S. (cfr. poi par. 1.2.).


1.1. La competenza ordinaria del Collegio di Garanzia come Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva, con cognizione di sola legittimità

L’art. 54, comma 1, prima parte, C.G.S. prevede che «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni» [41] (la seconda parte di tale comma 1 è, invece, dedicata ad i limiti della competenza di legittimità e sarà oggetto di trattazione al par. 2).

La competenza del Collegio di Garanzia come organismo di Giustizia Sportiva di ultimo grado (con una cognizione di sola legittimità) costituisce la “regola”: la disciplina contenuta nell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, infatti, nei suoi sette commi, è tutta incentrata sulla “competenza ordinaria” dello stesso, come Giudice di ultimo grado, con competenza di sola legittimità; viceversa alcun comma di tale art. 12-bis fa riferimento alla competenza del Collegio di Garanzia in unico grado ed estesa al merito, elemento che ne conferma il carattere di eccezionalità [42].

L’analisi di tale disciplina impone un approfondimento di due distinte tematiche, ovvero:

1) l’individuazione delle «decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’or­dinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia», indicazione apparentemente chiara, ma in ordine alla quale si sono poste varie questioni giuridiche;

2) l’individuazione delle materie c.d. “escluse” e la ratio di tali esclusioni.

Il primo tema è estremamente rilevante, in quanto, in relazione ad esso, si pone una situazione di estrema importanza, relativa alla impugnazione delle decisioni emanate da organismi delle varie Federazioni sportive non rientranti nella Giustizia Federale: tale questione ha dato luogo ad un importante dibattito di sistema ed è stata risolta dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia nel senso che:

1) soltanto le decisioni di ultimo grado della Giustizia Federale sono impugnabili innanzi al Collegio di Garanzia (nell’ambito della propria competenza ordinaria di legittimità);

2) mentre le decisioni emanate da organismi federali di altro genere (non aventi natura di Giudici Federali) non possono essere impugnate direttamente al Collegio di Garanzia, ma devono essere sottoposte ai relativi Tribunali Federali di primo grado, secondo il disposto dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che attribuisce agli stessi una competenza generale per la tutela di «situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale» [43].

Tale soluzione si pone come sostanzialmente obbligata alla luce del contenuto sia del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, sia del comma 1 dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali impongono un duplice requisito in capo alle singole questioni per potere essere oggetto di competenza del Collegio di Garanzia, ovvero si deve trattare di decisioni:

  1. a) non solo assunte «in via definitiva in ambito federale» (comma 1 dell’art. 12-bisdello Statuto del CONI);
  2. b) ma anche emanate dalla Giustizia Federale.

La sussistenza di tale duplice requisito risulta dal dato testuale della relativa disciplina, ovvero dal comma 2 dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI («decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale»), come confermato dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva («avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia»), il cui dato letterale (e, in particolare, la congiunzione “ed”) elimina ogni dubbio, come rilevato anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [44].

Altro tema di rilevanza notevole è costituito dalla previsione delle c.d. “materie escluse”, costituite dalle questioni relative al doping e dalle questioni c.d. “bagatellari”, come previsto dall’art. 12-bis, comma 1, dello Statuto del CONI e dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva richiamati.

L’esclusione delle questioni relative al doping trova piena giustificazione nella esistenza di un distinto e parallelo sistema di Giustizia Sportiva innanzi alla c.d. “Nado Italia” (di carattere esofederale), nell’ambito del quale sono costituiti organi specializzati [45], con funzioni di controllo (il Comitato Controlli Antidoping e il Comitato per le Esenzioni ai fini terapeutici), inquirenti (la Procura Nazionale Antidoping) e giudicanti (il Tribunale Nazionale Antidoping, disciplinato dall’art. 13 dello Statuto del CONI [46], e costituito da due Sezioni, le quali svolgono i due gradi di giudizi in ambito nazionale) [47].

L’esclusione delle “questioni bagatellari” trova la propria ratio nella volontà del Legislatore Sportivo di porre una soglia minima di rilevanza delle questioni sottoponibili al Collegio di Garanza dello Sport, escludendo, a priori, questioni aventi ad oggetto «sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”, come indicato dal comune dato testuale contenuto sia nel comma 1 del­l’art. 12-bis dello Statuto del CONI, sia nel comma 1 dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, e come confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [48].

Con riferimento a tali esclusioni “per valore”, si ritiene che sia condivisibile quella attinente alle sanzioni pecuniarie inferiori ai 10.000,00 euro, per le quali si può ammettere che la pienezza della tutela sia limitata ai due gradi di Giustizia Federale, con conseguente legittimità del “filtro” in questione (che, realisticamente, avrebbe operato anche ex se, non valendo la pena instaurare un giudizio per questioni di così limitata rilevanza economica).

Al contrario, sembra, invece, discutibile la scelta del Legislatore Sportivo di escludere la competenza del Collegio di Garanzia con riferimento alle «sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni”: si deve, infatti, considerare come, quantomeno ai livelli apicali dei settori professionistici, una squalifica anche inferiore a novanta giorni costituisca comunque una sanzione disciplinare rilevante:

1) non solo dal punto di vista sportivo, in quanto un atleta si può vedere interdetta la partecipazione ad un cospicuo numero di gare di campionato, con conseguenze rilevanti per se e per la propria società;

2) ma anche dal punto di vista giuridico-economico, in quanto una sanzione di tale portata può incidere su interessi anche costituzionalmente protetti (quali il lavoro e l’impresa, ai sensi degli artt. 1, 4 e 41 Cost.), con la conseguenza che, in tali casi, il tesserato – esauriti i gradi di Giustizia Federale e non avendo una tutela (demolitoria) innanzi al Collegio di Garanzia – avrebbe come unica forma di tutela la proposizione di un’azione innanzi al Giudice Amministrativo [49].

Deve darsi atto del fatto che il Collegio di Garanzia dello Sport ha interpretato tale seconda tipologia di esclusione sempre in maniera restrittiva, ovvero riconoscendo la propria competenza:

1) su questioni non espressamente oggetto di tali esclusioni, alla luce del carattere eccezionale e tassativo delle stesse [50];

2) su questioni escluse dai Regolamenti Federali, quali, ad esempio, i provvedimenti disciplinari di perdita della gara [51];

3) su sanzioni disciplinari originariamente superiori a novanta giorni, in esito al primo grado di Giustizia Federale:

  1. a) anche laddove le stesse siano state poi ridotte ad un’entità inferiore a novanta giorni in esito all’appello federale[52];
  2. b) anche laddove la sanzione sia stata dichiarata estinta per profili meramente processuali[53].

In ogni caso, pur nella ragionevole e condivisibile giurisprudenza di “apertura” del Collegio di Garanzia (che ha sempre limitato al massimo i casi di applicazione dell’esclusione in questione), in alcuni casi, il Collegio ha dovuto inevitabilmente dichiarare inammissibile il ricorso per carenza della propria competenza, anche in situazioni ai limiti del paradosso (nei quali, ad esempio, il computo dei giorni di una sanzione disciplinare irrogata in tre mesi di squalifica è risultato essere di 89 giorni e, come tale, inferiore alla soglia minima di accesso alla Giustizia di ultimo grado [54].

Si ritiene, quindi, sotto tale profilo, che sarebbe opportuno un intervento del Legislatore Sportivo con riferimento a tale preclusione, che non sembra essere conforme ai principi della ragionevolezza, del ruolo del Collegio di Garanzia come Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva, della pregiudiziale sportiva (art. 3 della legge n. 280/2003) e dello stesso principio di rilevanza giuridico-economica, che è stato posto alla base dell’accesso alla Giustizia:

1) sia a livello di Giustizia Amministrativa, sulla base del principio della rilevanza giuridica, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 280/2003 [55];

2) sia a livello di Giustizia Europea, sulla base del principio della rilevanza economica, come sancito dalla Corte di Giustizia U.E. [56].

In particolare, sarebbe opportuno che il Legislatore Sportivo eliminasse del tutto tale preclusione o, quantomeno, la limitasse ai soli settori non professionistici, consentendo, invece, ad i professionisti l’accesso per l’impugnazione di qualsiasi sanzione disciplinare, in considerazione della relativa rilevanza giuridico-economica (laddove emanata nei confronti di un professionista) e nel rispetto dei principi sopra richiamati e del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost. [57].


1.2. La competenza straordinaria del Collegio di Garanzia come Giudice di unico grado della Giustizia Sportiva, con cognizione in alcuni casi estesa anche al merito

Oltre alla competenza ordinaria del Collegio di Garanzia, come Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva (con cognizione di sola legittimità, come sarà poi analizzato al par. 2), lo stesso ha una competenza straordinaria – in casi eccezionalmente previsti da norme specifiche – come Giudice di unico grado della Giustizia Sportiva, con cognizione estesa al merito.

Tale competenza straordinaria è prevista dal terzo comma dell’art. 54 del Codice di Giustizia sportiva, che dispone testualmente quanto segue: «Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado».

Il carattere eccezionale di tale competenza (in unico grado e con cognizione, in alcuni casi, estesa anche al merito) è stato confermato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [58].

Tale competenza è essenzialmente limitata alle ammissioni ed alle esclusioni delle Società professionistiche di calcio e di pallacanestro ai relativi campionati (per le quali, anche a seguito di quanto previsto dall’art. 1, commi 647-650 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è stata costituita un’apposita Sezione del Collegio di Garanzia, con l’art. 12-ter dello Statuto del CONI) [59], nonché alle questioni eccezionali relative alla ripartenza dei campionati 2019-2020, a seguito del periodo di lockdown per il Covid 19 (art. 218 del d.l. n. 34/2020) [60].


2. La cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport: ampiezza e limiti

La questione più rilevante nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è costituita – nell’ambito della competenza ordinaria dello stesso come Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva – dalla previsione di una cognizione di sola legittimità, quale espressione di una scelta precisa del Legislatore Sportivo, nel rispetto dell’autonomia delle Federazioni Sportive e dei relativi apparati di Giustizia Federale.

Tale scelta legislativa risulta chiaramente espressa dal comma 2 dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI ed è confermata dal (testualmente identico) comma 1 dell’art. 54 Codice di Giustizia sportiva, ai sensi del quale «Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

La scelta del Legislatore Sportivo appare ragionevole e proporzionata, nel senso di volere limitare l’ultimo grado di Giustizia Sportiva ad un controllo di mera legittimità, escludendo che si possa configurare un “terzo grado” di Giustizia Sportiva di merito (al pari dei due gradi di Giustizia Federale) [61], come si era, invece, verificato nel precedente sistema con il TNAS, la cui cognizione estesa al merito aveva determinato, in tante occasioni, una riduzione consistente delle sanzioni disciplinari irrogate dalla Giu­stizia Federale (soprattutto nell’ambito del calcio) e dato luogo a non pochi malumori nei rapporti tra Giustizia Federale e Giustizia-CONI, nonché tra le stesse Federazioni ed il CONI.

La scelta del Legislatore Sportivo, effettivamente, si è posta in linea con il ruolo del CONI nei confronti delle Federazioni Sportive, alla luce dei poteri di controllo del primo sulle seconde, come previsto dall’art. 7, comma 1 [62], nonché dal­l’art. 23 [63] dello Statuto del CONI.

È, quindi, del tutto pacifico il fatto che il Collegio di Garanzia opera come Giudice di ultimo grado, con cognizione di sola legittimità e con esclusione di un sindacato di merito (salvo nei casi eccezionali in cui opera in unico grado) [64].

Resta, quindi, esclusa dalla cognizione del Collegio di Garanzia, come riconosciuto dalla giurisprudenza dello stesso, ogni indagine volta “riaprire” il merito della questio­ne [65] e, in particolare, a:

1) effettuare una diversa ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio di merito [66]; è, invece, ammissibile la riqualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di attività interpretativa di norme [67];

2) rivalutare le prove nello stesso dedotte e oggetto della valutazione del Giudice [68];

3) rivalutare la proporzionalità di sanzioni disciplinari [69];

4) rivalutare circostanze dell’illecito disciplinare, quali attenuanti o aggravanti [70].

Una volta chiarito, comunque, che il Legislatore Sportivo – nell’ambito della propria discrezionalità, tra le due opzioni possibili (cognizione di sola legittimità o cognizione estesa al merito) entrambe ragionevoli e giustificabili, alla luce dei principi generali sopra richiamati – ha legittimamente optato per una configurazione della cognizione di sola legittimità, risulta molto importante individuare, sulla base del dato testuale delle norme di Statuto e di Codice di Giustizia Sportiva sopra richiamate ed anche sulla base della giurisprudenza del Collegio di Garanzia, quale sia l’ampiezza e quali siano i limiti di tale cognizione di legittimità, fondamentali per individuare poi il perimetro dei motivi di ricorso proponibili innanzi al Collegio di Garanzia.

La cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia è, infatti, limitata a due tipologie di profili deducibili dai ricorrenti, ovvero la «violazione di norme di diritto» e la «omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

Ovviamente, tali due tipologie di vizi censurabili devono essere intese in maniera disgiunta, nel senso che un ricorso può fondarsi anche su una sola di essi, essendo profili, ovviamente, deducibili anche singolarmente (solo «violazione di norme di diritto» o solo «omessa o insufficiente motivazione») e che non devono essere necessariamente dedotti congiuntamente, come chiaramente desumibile dalla congiunzione «nonché» [71] indicata nell’art. 54, comma 1, Codice di Giustizia sportiva.

Il tema centrale è, però, costituito dall’ampiezza e dall’individuazione dei confini di tale cognizione di legittimità e, correlativamente, dei motivi di ricorso ammissibili: in particolare, l’analisi della evoluzione della giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha evidenziato come – a fronte di una originaria idea di una cognizione di legittimità più ristretta, “tarata” sulla giurisdizione della Corte di Cassazione, corrispondente alla volontà di costituire una “Cassazione dello Sport” – è prevalsa successivamente una interpretazione della cognizione di legittimità in senso più ampio, mediante un ampliamento della cognizione sulla motivazione (come si vedrà più ampiamente al par. 2.2.), che ha ammesso un sindacato di ragionevolezza e di logicità, “tarato” quasi sul­l’eccesso di potere di matrice amministrativistica [72].

Infatti, i tre vizi tipici del provvedimento amministrativo, sottoponibili al controllo giurisdizionale del Giudice Amministrativo (violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere) sono sostanzialmente venuti a costituire l’oggetto del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, in quanto:

1) la «violazione di legge» corrisponde al primo profilo di cognizione del Collegio di Garanzia («violazione di norme di diritto»), che è, anzi, ben più ampio, ricomprendendo non solo la violazione di legge, ma anche la violazione di fonti di rango regolamentare, quali sono le fonti dell’ordinamento sportivo, che costituiscono comunque «norme di diritto”, la cui violazione, nel diritto amministrativo, rappresenta uno dei c.d. “vizi sintomatici” dell’eccesso di potere;

2) l’«incompetenza» (che, peraltro, nel diritto amministrativo, si è progressivamente dequotata, costituendo un vizio meramente procedurale e privo di carattere sostanziale, che può determinare, al massimo, un ordine di riedizione del potere da parte del soggetto competente) non costituisce formalmente oggetto della cognizione del Collegio di Garanzia, ma tale profilo non assume sostanziale rilevanza, in quanto, nella Giustizia Federale, visto il chiaro riparto delle competenze, le questioni di incompetenza sono praticamente insussistenti e, comunque, laddove vengano in rilievo, esse possono essere comunque poste in essere come “violazione di norme di diritto»;

3) l’«eccesso di potere» costituisce il “cuore” del sindacato del Giudice Amministrativo, che si traduce soprattutto in un sindacato di ragionevolezza e di logicità del­l’iter logico seguito dalla decisione impugnata: esso è sostanzialmente sovrapponibile alla cognizione sulla omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, la quale, come si vedrà al par. 2.2., è stata progressivamente ampliata ad un sindacato sulla ragionevolezza, sulla logicità e sulla congruità della motivazione, da parte della giurisprudenza del Collegio di Garanzia.

Tale ampliamento progressivo della cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia, da cognizione “ristretta” (sul modello della Cassazione) a cognizione più ampia (sul modello del Giudice Amministrativo) ha costituito il raggiungimento di un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di autonomia della Giustizia delle varie Federazioni Sportive ed i principi di effettività e di pienezza della tutela di tesserati ed affiliati, posti quale “stella polare” del «giusto processo sportivo» dall’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché con le esigenze di controllo sostanziale sulla legittimità delle decisioni di Giustizia Federale da parte del Collegio di Garanzia [73].

In ogni caso, al di là delle origini e delle ragioni di tale evoluzione di pensiero della giurisprudenza amministrativa, ciò che più conta è che una tale soluzione risulta essere maggiormente garantista dei principi sopra richiamati, che costituiscono una proiezione nell’ordinamento della Giustizia Sportiva dei principi già espressi (peraltro, in maniera testualmente identica) dalla Giustizia Amministrativa (come indicato al par. I.3.) e che costituiscono, a loro volta, necessaria applicazione dei principi sanciti dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. (pienezza ed effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e, correlativamente, della giurisdizione del Giudice Amministrativo, quali due “facce” della stessa “medaglia”, ovvero azione e giurisdizione).

E, infine, ciò che rileva è il fatto che tale impostazione assume una piena logica di ordine sistematico, nella constatazione che, ai sensi della legge n. 280/2003, il sistema di Giustizia nello Sport, risulta strutturato su tre distinti livelli [74] che corrispondono ad un sistema “concentrico” di ordinamenti (gli ordinamenti sportivi delle singole Federazioni, l’ordinamento sportivo generale facente capo al CONI e l’ordinamento della Repubblica Italiana), nell’ambito della pluralità degli ordinamenti giuridici e del pluralismo istituzionale, pacificamente riconosciuti a livello costituzionale, agli artt. 2 (for­mazioni sociali), 5 (autonomia e decentramento) e 18 (diritto di associazione) ed anche dalla stessa giurisprudenza del Collegio di Garanzia, con il riconoscimento della «non autosufficienza” dell’Ordinamento Sportivo [75].

In tale quadro sistematico di ordinamenti concentrici e di Giustizia “piramidale” [76] – caratterizzato anche dai principi della “pregiudiziale federale” (sancito dall’art. 54, comma 1, Codice di Giustizia sportiva) e della “pregiudiziale sportiva” (sancito dal­l’art. 3 della legge n. 280/2003) – il Collegio di Garanzia dello Sport si pone quale ultimo grado di Giustizia Sportiva, con decisioni di natura amministrativa che possono essere oggetto di impugnazione o di contestazione innanzi al Giudice Amministrativo (con azioni demolitorie per quanto attiene alle questioni c.d. “amministrative” e con azioni meramente risarcitorie per quanto attiene alle questioni c.d. “disciplinari”, alla luce della giurisprudenza costituzionale e, in particolare, delle sentt. nn. 49/2011 e 160/2019 della Corte costituzionale).

Nella richiamata ottica sistematica, appare, quindi, molto più logico e coerente che il Collegio di Garanzia svolga un controllo di legittimità più ampio, essenzialmente equiparabile al possibile controllo successivo del Giudice Amministrativo: in tale modo, la “piramide” della cognizione in materia sportiva risulta avere una propria linearità logica, nel senso che i gradi di Giustizia Federale sono oggetto di una cognizione più ampia (estesa al merito) e tutti i successivi gradi (quello innanzi al Collegio di Garanzia e quelli eventuali successivi innanzi al Giudice Amministrativo) sono oggetto di una cognizione di legittimità, naturalmente più ristretta, ma lineare (vista la quasi sovrapponibilità della cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia con quella del Giudice Amministrativo).

Al contrario, la previsione di una cognizione più ristretta da parte del Collegio di Garanzia (sul modello di quella della Cassazione) avrebbe determinato la configurazione di un sistema di Giustizia nello Sport “a clessidra” – con una cognizione di merito nei gradi di Giustizia Federale, una cognizione di legittimità più ristretta nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia ed una successiva giurisdizione di legittimità più ampia nel giudizio innanzi al Giudice Amministrativo – la quale sarebbe stata oggettivamente disarmonica ed in contrasto anche con i principi e con le logiche della legge n. 280/2003.


2.1. La violazione di norme di diritto

La prima tipologia di motivi di legittimità proponibili innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è costituita dalla “violazione di norme di diritto”: tale formula è piuttosto ampia, in quanto ricomprende:

1) sia il vizio di legittimità “tipico”, costituito dalla “violazione di legge” (da intendersi come riferita esclusivamente alla violazione di norme di fonte primaria o, anche superiore, quali norme di fonte costituzionale ed europea e, quindi, di oggetto emanazione da parte dello Stato o da parte dell’Unione Europea): tale previsione consente, inoltre, di presentare vizi di legittimità per violazione del principio di ragionevolezza (riconosciuto come implicitamente rientrante all’interno dell’art. 3 Cost., da parte della giurisprudenza costituzionale) [77] e, di conseguenza, di estendere la cognizione del Collegio di Garanzia anche ad un sindacato di ragionevolezza sui provvedimenti impugnati;

2) sia dalla violazione di norme di fonte secondaria, quali sono le norme regolamentari dell’intero ordinamento sportivo, ovvero sia le norme emanate dal CONI, sia quelle emanate dalle singole Federazioni: tale estensione alle norme non solo di fonte primaria (violazione di legge), ma anche di fonte secondaria (regolamenti sportivi), si imponeva in ragione della specificità delle controversie sportive, le quali, fisiologicamente, vertono sull’applicazione di norme dell’ordinamento sportivo, con la conseguenza che il vizio di violazione di norme dell’ordinamento sportivo (della singola federazione o del CONI) costituisce poi, nell’esperienza della giurisprudenza del Collegio di Garanzia, un vizio che si pone con molta maggiore frequenza rispetto alla violazione di norme di fonte primaria o costituzionale o europea.


2.2. L’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti

La seconda tipologia di motivi di legittimità proponibili con il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia è costituita dalla «omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Come anticipato sopra nella parte introduttiva del par. 2, tale profilo di legittimità – originariamente inteso in maniera restrittiva sulla base della cognizione di legittimità tipica del sindacato previsto per la Corte di Cassazione – è stato successivamente ampliato (in maniera pienamente condivisibile) ad un vizio comprensivo non solo di omissione o di insufficienza della motivazione, ma anche ai profili tipici del sindacato sulla motivazione.

Tale sindacato del Collegio di Garanzia è stato esteso – dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia – ad una verifica piena sull’intero iter logico seguito dalle decisioni impugnate, ovvero ad un sindacato sulla ragionevolezza (rientrante peraltro già nella prima tipologia di vizi, come indicato al par. 2.1.) e sulla logicità complessiva delle stesse, tramite valutazione di profili di insufficienza [78], di illogicità manifesta [79], di contraddittorietà [80] e di apparenza della motivazione [81], in un’analisi quasi integralmente sovrapponibile rispetto all’analisi di legittimità oggetto di cognizione da parte del Giudice Amministrativo mediante i vizi sintomatici dell’eccesso di potere, tra i quali rientrano, appunto, omissione, insufficienza, illogicità manifesta, contraddittorietà ed apparenza della motivazione.

Per tale ragione, la motivazione delle decisioni di Giustizia Federale costituisce presidio indispensabile per la valutazione di ragionevolezza e di logicità della stessa tipica del sindacato del Collegio di Garanzia, tanto che, in assenza di motivazione, il ricorso al Collegio di Garanzia non è ammissibile, come previsto dall’art. 37, comma 7, Codice di Giustizia sportiva [82].

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha, però, poi ammesso il c.d. “ricorso al buio” (ovvero sulla base del solo dispositivo della decisione impugnata) e la sua successiva integrazione con un atto di impugnazione della decisione integrale, comprensiva delle motivazioni, dopo la relativa pubblicazione [83].


3. Le parti del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

Le parti del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia sono individuate:

1) dal punto di vista della legittimazione attiva a ricorrere, dall’art. 54, comma 2, Codice di Giustizia sportiva, che individua – come possibili ricorrenti – le parti nei cui confronti è stata pronunciata la decisione impugnata e la Procura Generale dello Sport (cfr. par. 3.1.);

2) dal punto di vista della legittimazione passiva a resistere in giudizio, dal combinato disposto costituito dai commi 1 e 2 dell’art. 59 Codice di Giustizia sportiva, che individuano – come possibili soggetti resistenti o controinteressati – le parti intimate nel ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, le parti eventualmente presenti nell’ultimo grado di Giustizia Federale, la Federazione la cui Giustizia ha emanato i provvedimenti impugnati e la Procura Generale per lo Sport (cfr. par. 3.2.).


3.1. La parte ricorrente: legittimazione attiva e interesse al ricorso

L’art. 54, comma 2, Codice di Giustizia sportiva, stabilisce che «hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport».

Tale disposizione individua due tipologie di parti ricorrenti, in quanto dotate di una diversa legittimazione:

1) una legittimazione ordinaria, riconosciuta alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, tra le quali rientrano:

  1. a) parte ricorrente, parti resistenti econtrointeressatedei precedenti gradi di giudizio innanzi alla Giustizia Federale (laddove integralmente o parzialmente soccombenti) [84] – comprese le articolazioni territoriali del CONI [85], le articolazioni federali, quali le Leghe o Divisioni interne [86] e le Associazioni Sporti-
    ve [87] – ovviamente purché siano soggetti tesserati nell’ordinamento sportivo (non essendo ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia da parte di soggetti non tesserati) [88], quantomeno al momento del compimento dei fatti per i quali sono stati poi condannati in sede disciplinare) [89];
  2. b) nell’ambito dei procedimenti di natura disciplinare, la Procura Federale della singola Federazione interessata, che ha, quindi, legittimazione autonoma ad impugnare le decisioni della Giustizia Federale innanzi al Collegio di Garanzia (laddove integralmente o parzialmente soccombente), come riconosciuto dalla giurisprudenza dello stesso)[90];

2) una legittimazione straordinaria, riconosciuta alla Procura Generale dello Sport [91], anche a prescindere dalla sua eventuale partecipazione al relativo giudizio innanzi alla Giustizia Federale, in ragione del ruolo fondamentale riconosciuto alla stessa dallo Statuto del CONI, come soggetto non solo istituzionalmente preposto a “coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali”, ma anche costituito per l’obiettivo generale di concorrere a “tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo” dallo stesso Statuto del CONI (art. 12-quater, comma 1): l’eventuale proposizione del ricorso da parte della Procura Generale allo Sport può essere formulata non solo congiuntamente alla Procura Federale della relativa Federazione, ma anche autonomamente [92] nell’interesse dell’ordinamento sportivo [93].

Per quanto non espressamente previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha giustamente previsto che – oltre alla legittimazione attiva – è necessario che il ricorrente abbia un interesse a ricorrere, da intendersi come situazione giuridica processualmente rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso (ai sensi dell’art. 100 c.p.c.), da individuare nella titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale alla impugnazione della decisione di Giustizia Federale [94], in quanto direttamente lesiva dei propri interessi dal punto di vista sportivo o dal punto di vista della lesione di propri interessi giuridicamente o economicamente rilevanti: tale interesse è stato riconosciuto anche nell’obiettivo di ottenere una pronuncia di merito (assolutoria), pur avendo ottenuto una pronuncia pienamente favorevole ma soltanto in rito [95].

Nei procedimenti disciplinari, non è ammesso l’intervento (non solo ad adiuvandum, ma neanche ad opponendum) di parti interessate, alla luce della natura c.d. “binaria” del procedimento stesso (che si svolge tra Procura Federale e soggetto incolpato), con l’unica eccezione delle questioni relative ad illeciti sportivi, nelle quali è ammesso l’intervento di Società portatrici di interessi di classifica [96].

Anche l’applicabilità dell’istituto dell’opposizione di terzo – nonostante il rinvio esterno al codice di procedura civile, contenuto tra i principi generali del Codice di Giustizia sportiva – non è stata riconosciuta, in ragione del carattere meramente residuale e del correlativo limite di compatibilità di tale rinvio con le esigenze di celerità della Giustizia Sportiva (soluzione assolutamente condivisibile, non essendo le tempistiche postume di un eventuale giudizio di opposizione di terzo assolutamente compatibili con quelle del processo sportivo) [97].


3.2. La parte intimata: legittimazione passiva

La legittimazione passiva a resistere in giudizio è individuata dal combinato disposto costituito da:

1) l’art. 59, comma 1, Codice di Giustizia sportiva, che dispone che «copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente»;

2) l’art. 59, comma 2, Codice di Giustizia sportiva, che prevede che «il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio: a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria; b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell’udienza fissata per la discussione».

Tali disposizioni – analogamente a quanto indicato con riferimento alla legittimazione attiva – individuano due tipologie di parti resistenti o controinteressate, in quanto dotate di una diversa legittimazione:

1) una legittimazione ordinaria, riconosciuta alle «alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio», tra le quali rientrano:

a) la parte intimata (in giudizio da parte del ricorrente, mediante comunicazione del relativo ricorso)[98]e le altre parti resistenti e controinteressate nei precedenti gradi di giudizio innanzi alla Giustizia Federale;

b) nell’ambito dei procedimenti di natura disciplinare, la relativa Federazione Sportiva[99]e la Procura Federale della singola Federazione interessata, che ha, quindi, legittimazione passiva, in qualità di «parte intimata» o, comunque, in quanto rientrante tra le «altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio»;

2) una legittimazione straordinaria, riconosciuta alla Procura Generale dello Sport per le medesime ragioni che hanno determinato il riconoscimento della relativa legittimazione attiva in favore della stessa: peraltro, il Legislatore Sportivo – proprio in linea con l’obiettivo istituzionale conferito alla Procura Generale dall’art. 12-quater dello Statuto del CONI (di contribuire a «tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo») – ha voluto conferire alla Procura Generale dello Sport un ruolo analogo a quello della Procura Generale presso la Cassazione, come soggetto che partecipa comunque a tutti i giudizi innanzi al Collegio di Garanzia, indicando in udienza la propria posizione sul ricorso, conferendo alla stessa la facoltà non solo «di intervenire, di depositare memoria», ma anche di «prendere conclusioni orali nel corso dell’udienza fissata per la discussione».


4. Il ricorso: profili preliminari (modalità di proposizione) e sostanziali (contenuti)

La normativa che disciplina il ricorso risulta di estrema importanza, con riferimento alla prescrizione di profili non solo preliminari (termine, comunicazioni, deposito, patrocinio tecnico, versamento dei diritti amministrativi ecc.), ma anche sostanziali (proponibilità di motivi di sola legittimità e con caratteristiche specifiche di specificità e di chiarezza), il cui rispetto è necessario per l’ammissibilità del ricorso stesso.


4.1. Il termine e le modalità per la proposizione del ricorso (patrocinio tecnico, versamento diritti amministrativi, comunicazioni e deposito)

Il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia deve essere proposto – mediante comunicazione alle parti intimate e controinteressate e deposito dello stesso innanzi al Collegio di Garanzia – nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione (integrata da motivazione) oggetto di impugnazione, come prescritto dall’art. 59, comma 1, Codice della Giustizia sportiva [100].

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha avuto modo di precisare alcuni aspetti fondamentali con riferimento ad alcuni profili di notevole importanza, relativi a termini ed alle modalità di presentazione del ricorso, specificando, in particolare, i seguenti principi.

1. Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia ha natura perentoria – così come anche i termini relativi ai precedenti gradi di giudizio[101]– e si applica a tutte le tipologie di questioni, ivi comprese quelle di natura meramente patrimoniale [102].

2. Il relativo termine inizia a decorrere:

a) dalla semplice pubblicazione, sul sito della Federazione, della decisione da impugnare, a prescindere dalla sua comunicazione specifica alla parte[103], con l’uni­ca eccezione costituita dalla lesività postuma del relativo provvedimento (nel quale caso, il termine decorre dal momento in cui lo stesso assume carattere lesivo)[104];

b) dalla pubblicazione della motivazione della decisione da impugnare, non essendo sufficiente la semplice pubblicazione del mero dispositivo (anche ai sensi del richiamato art. 37, comma 7, Codice di Giustizia sportiva): la giurisprudenza ha, comunque, precisato che è comunque ammissibile il c.d. “ricorso al buio” avverso il solo dispositivo, purché successivamente integrato da impugnazione anche della motivazione (come già indicato al par. 2.2.);

c) dall’emanazione del provvedimento confermativo, nel caso in cui un precedente atto, a seguito di una nuova istruttoria, sia stato sostituito da un nuovo provvedimento, di tipo confermativo[105].

3. La mancata comunicazione del ricorso alle parti resistenti econtrointeressate– ivi compresa la relativa Federazione (che costituisce automaticamente “parte” del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia) [106] – determina l’inammissibilità dello stesso [107], salvo nel caso della materia relativa alle ammissioni e/o esclusioni dai Campionati professionistici [108].

4. È necessario il patrocinio tecnico di un Avvocato, come prescritto dall’art. 58, comma 1 (per tutte le parti del giudizio), e dall’art. 59, comma 2, lett.g) (per il ricorso), Codice di Giustizia sportiva[109]: la eventuale presentazione di un ricorso senza la procura ad un difensore abilitato determina inammissibilità del ricorso, come espressamente chiarito dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [110], la quale:

a) ha esteso tale obbligo di patrocinio tecnico non solo ai giudizi innanzi al Collegio di Garanzia (alla luce della disposizione richiamata sopra) ed ai giudizi di pri­mo grado innanzi alla Giustizia Federale (alla luce della disposizione contenuta nell’art. 27, comma 2, Codice di Giustizia sportiva)[111], ma anche ai giudizi di secondo grado innanzi alla Giustizia Federale (seppure non formalmente prevista dal Codice di Giustizia sportiva), in applicazione di un’interpretazione logica, teleologica e sistematica dello stesso Codice[112];

b) ha escluso da tale obbligo la sola Procura Federale delle singole Federazioni, che ha una legittimazione autonoma nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia[113], ma non le Federazioni, le quali, laddove si costituiscano in proprio, non possono farsi rappresentare dalla relativa Procura Federale, ma devono farlo per mezzo di un Avvocato[114];

c) ha previsto una minore formalità (rispetto ai giudizi ordinari ed in ragione del principio di informalità del processo sportivo) per il conferimento della procuraadlitem, che può anche essere apposta su foglio separato rispetto al ricorso [115].

5. Si applica, di conseguenza, l’istituto della sospensione feriale dei termini – pur in assenza di una espressa previsione in tale senso – alla luce della prescrizione del­l’obbligo di patrocinio tecnico per tutte le parti del giudizio e del rinvio esterno al c.p.c., contenuto nell’art. 2 Codice di Giustizia sportiva, come indicato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia[116].

6. Il versamento dei diritti amministrativi, la comunicazione del ricorso alle parti intimate (richiamate dall’art. 59, comma 1, Codice di Giustizia sportiva e sopra indicate al par. 3.2.) ed il deposito delle relative attestazioni costituisce condizione di ammissibilità del ricorso, come indicato dall’art. 59, comma 4, Codice di Giustizia sportiva[117]e come ribadito dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [118].

7. L’obbligo del patrocinio tecnico per tutte le parti del giudizio ha comportato l’esigenza di prevedere un ufficio del gratuito patrocinio (previsto dall’art. 58, comma 2, Codice di Giustizia sportiva[119]), necessario anche al fine di garantire i principi generali del contraddittorio e del giusto processo sportivo, sanciti dall’art. 2 Codice di Giustizia sportiva.


4.2. Il contenuto sostanziale ed i motivi di sola legittimità proponibili: oggetto, limiti e specificità

Anche il contenuto sostanziale del ricorso è fondamentale ai fini dell’ammissibilità dello stesso, in quanto, come indicato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, sulla base della normativa contenuta nel Codice di Giustizia sportiva, l’atto introduttivo del giudizio:

1) deve contenere gli elementi-base di ogni ricorso (ovvero l’indicazione di parte ricorrente sostanziale e processuale, decisione impugnata, fatti essenziali, motivi di diritto e conclusioni), come prescritto dall’art. 59, comma 3, Codice di Giustizia sportiva [120];

2) deve contenere censure di sola legittimità (alla luce del già richiamato art. 54, comma 1, Codice di Giustizia sportiva), in conformità con i limiti della cognizione di sola legittimità del Collegio di Garanzia (tema di estrema rilevanza, per il quale si fa integrale riferimento a quanto già indicato supra al par. 2);

3) deve contenere censure di carattere chiaro e specifico [121], pur non essendo previsto un formale principio di autosufficienza del ricorso [122];

4) non può contenere motivi nuovi e diversi rispetto a quelli già presentati nei gradi precedenti, secondo il principio del c.d. “vincolo dei motivi”, quale espressione della c.d. “pregiudiziale federale” [123].

Elemento di notevole rilevanza è costituito dal fatto che oggetto di ricorso può essere costituito – oltre che dal provvedimento finale lesivo degli interessi del ricorrente – anche dagli atti presupposti, costituiti dalle norme regolamentari delle singole Federazioni, che possono essere oggetto di disapplicazione da parte del Collegio di Garanzia, laddove posti in essere in violazione di norme e di principi sovraordinati nella gerarchia delle fonti del diritto, come opportunamente riconosciuto dalla giurisprudenza dello stesso [124] che ha, peraltro, chiarito come tale impugnazione debba essere proposta sin dal primo grado innanzi alla Giustizia Federale [125] e che la stessa possa essere proposta innanzi al Collegio di Garanzia solo in ultimo grado [126].


5. La difesa della parte intimata e dei controinteressati (profili preliminari e sostanziali)

La difesa della parte intimata è disciplinata dall’art. 60 Codice di Giustizia sportiva, con contenuti analoghi e quasi speculari a quelli previsti per il ricorso, sia dal punto di vista preliminare (termine, comunicazioni, deposito, patrocinio tecnico, versamento dei diritti amministrativi ecc.) [127], sia dal punto di vista sostanziale (contenuti della memoria di costituzione).

In particolare, la parte intimata ha facoltà di presentare memoria entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del ricorso, come previsto dall’art. 60, comma 1, Codice di Giustizia sportiva [128]: il termine di costituzione delle parti intimate viene considerato come ordinatorio dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [129].

Nello stesso termine per la presentazione della prima memoria difensiva (perentorio) [130], la parte intimata può presentare anche impugnazione incidentale della decisione impugnata, con i contenuti formali e sostanziali già indicati per il ricorso [131].

La memoria deve essere sottoscritta da un difensore abilitato (previo rilascio di procura tecnica, come già indicato nel ricorso) e contenere gli elementi base della difesa (ovvero l’indicazione di parte intimata sostanziale e processuale, le difese sui motivi di ricorso e le relative conclusioni), come prescritto dall’art. 60, comma 2, Codice di Giustizia sportiva [132].

La memoria deve essere depositata in giudizio, previa comunicazione alla parte ricorrente e versamento dei diritti amministrativi, con deposito delle relative attestazioni, come previsto dall’art. 60, comma 3, Codice di Giustizia sportiva [133]: tali prescrizioni hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità della difesa della parte intimata, esattamente come previsto per il ricorso dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia.

È, infine, consentito alla parte intimata il deposito di una memoria di replica (nel termine di dieci giorni antecedente l’udienza), che deve essere, comunque, trasmessa alla controparte [134]: l’esercizio di tale facoltà di depositare una memoria di replica – per quanto formalmente prevista per la sola parte intimata all’interno dell’art. 60, comma 4, Codice di Giustizia sportiva [135] – è stato poi consentito anche alla parte ricorrente (in corretta ottemperanza ai principi del contraddittorio, di parità delle parti e del giusto processo sanciti dall’art. 2 Codice di Giustizia sportiva), dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [136], seppure con il limite fisiologico, per il ricorrente, di non potere introdurre nuovi motivi di ricorso [137] e, per il convenuto, di non potere introdurre nuove eccezioni di rito [138] o nuovi argomenti sostanziali [139], dovendo gli stessi essere tutti proposti con la prima memoria.

Da ultimo, si rileva come il procedimento disciplinare (in tutti i gradi di Giustizia Sportiva) non deve essere oggetto di sospensione nel caso di sussistenza di parallelo procedimento penale (stante la differenza di oggetto tra i due procedimenti, seppure relativi ai medesimi fatti) [140].

Al contrario, il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia deve essere sospeso:

1) in via generale, nei casi in cui risulti pendente un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli stessi atti, innanzi ad un altro Giudice, al fine di evitare situazioni di litispendenza e di bis in idem [141];

2) in particolare, nei casi in cui risulti pendente un giudizio, innanzi al Giudice Amministrativo, su una questione pregiudiziale ai fini della definizione della controversia pendente innanzi al Collegio di Garanzia [142].


6. Le decisioni del Collegio di Garanzia

Le decisioni del Collegio di Garanzia possono essere di due tipologie fondamentali, ovvero di solo rito (laddove il Collegio pronunci l’inammissibilità del ricorso o altre decisioni di mero rito) (cfr. par. 6.1.) oppure di merito (laddove il Collegio, superato l’eventuale vaglio di ammissibilità, si pronunci nel “merito”, ovvero sulla fondatezza o meno del ricorso).

Le pronunce di merito possono essere di accoglimento o di rigetto del ricorso; nel caso di accoglimento, il Collegio di Garanzia potrà procedere con due ulteriori modalità, ovvero con l’annullamento senza rinvio delle decisioni impugnate (cfr. par. 6.2.) oppure con l’annullamento con rinvio alla Giustizia Federale, per la rivalutazione di alcuni profili e sulla base di principi indicati nella decisione del Collegio (cfr. par. 6.3.).

La decisione deve essere assunta dal Collegio giudicante nella sua composizione al momento della discussione dell’udienza, secondo un principio di immutabilità del Giudice, a sua volta più ampia espressione del principio di precostituzione del Giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.) [143].


6.1. L’inammissibilità del ricorso

Le decisioni di rito possono essere determinate da:

1) la sussistenza di profili di inammissibilità, che, nell’esperienza della giurisprudenza dl Collegio di Garanzia, sono stati storicamente legati soprattutto alla prospettazione di censure di merito, anziché di sola legittimità (secondo quanto analizzato al par. 2), oltre a casi (statisticamente minori) relativi a profili di ammissibilità formale o procedurale del ricorso (supra indicati al par. 4);

2) la sussistenza di altri profili di improcedibilità (quali sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere) [144].

L’eventuale inammissibilità del ricorso non dovrebbe essere pronunciata su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio, se non dopo avere sollevato la stessa ed assegnato alla parte ricorrente un termine per controdedurre sul punto: infatti, laddove il Collegio dovesse sollevare d’ufficio eventuali questioni preliminari, lo stesso sarebbe tenuto ad indicarle alla parte ricorrente e ad assegnare alla stessa un termine a difesa, come previsto (per i giudizi di Cassazione) dall’art. 384 c.p.c. [145], applicabile ai giudizi innanzi al Collegio, ai sensi del rinvio esterno al Codice di Procedura Civile, contenuto nell’art. 2, comma 6, Codice di Giustizia sportiva del CONI.

Su tale profilo, però, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia non ha ancora espresso una posizione unitaria, nel senso che, in alcuni casi, tale principio di necessario contraddittorio è stato espressamente riconosciuto [146], mentre, in altri casi, il Collegio di Garanzia ha emanato decisioni di inammissibilità su questioni rilevate d’ufficio e senza porre in essere alcun contraddittorio [147]: sotto tale profilo, si ritiene che la prima soluzione sia più corretta, in applicazione dei principi del giusto processo ed alla luce della sua compatibilità con le esigenze di celerità del processo sportivo (potendo essere disposto un rinvio per note a breve termine, idoneo a garantire con le esigenze del contraddittorio con incidenza limitata sula durata del giudizio).


6.2. L’annullamento senza rinvio

Le decisioni di accoglimento pieno del ricorso – con annullamento senza rinvio – possono essere emanate esclusivamente in due casi, ovvero «solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale» come previsto dall’art. 62, comma 1, Codice di Giustizia sportiva: tali due tipologie di situazioni devono considerarsi come previste disgiuntamente e non congiuntamente (ovvero, è sufficiente che se ne verifichi una delle due), come riconosciuto dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia [148].

Nella realtà sostanziale, il Collegio di Garanzia – alla luce dell’esigenza di celerità dell’intero procedimento giustiziale sportivo – annulla senza rinvio nei casi in cui ritenga che non sia necessaria o opportuna una nuova valutazione di merito da parte della Giustizia della relativa Federazione, non residuando alcuna discrezionalità da espletare, anche in ragione della natura dei vizi dedotti (violazioni delle normative statali e sportive o palese insufficienza della motivazione, che non sarebbe comunque possibile integrare in alcun modo in un eventuale giudizio di rinvio).


6.3. L’annullamento con rinvio

Laddove non sussista una delle condizioni previste per l’annullamento senza rinvio, il Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, può emanare solo una decisione di annullamento con rinvio alla Giustizia Federale per un nuovo giudizio di merito, come avviene normalmente nei giudizi disciplinari [149], nei casi in cui il Collegio di Garanzia valuti come palesemente sproporzionata la sanzione impugnata [150], non potendo lo stesso pronunciarsi sulla misura della sanzione da irrogare [151].

Il relativo giudizio di rinvio dovrà svolgersi secondo principi che possano garantire l’effettività e la pienezza della tutela, nonché il rispetto dei principi del giusto processo sportivo e della ragionevole durata dei procedimenti; in particolare, lo stesso:

1) dovrà essere posto in essere da un Collegio formato in composizione diversa rispetto a quello che ha emanato la decisione oggetto di originario ricorso al Collegio di Garanzia (c.d. “principio di alterità del Giudice”, fondamentale per garantire imparzialità e buon andamento della Giustizia Federale in tali casi), come previsto dall’art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI [152];

2) dovrà concludersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del Collegio di Garanzia, come previsto dall’art. 12-ter, comma 3, dello Statuto del CONI.;

3) dovrà uniformarsi al principio espresso dal Collegio di Garanzia, come previsto dall’art. 60, comma 2, Codice di Giustizia sportiva [153], seppure con modalità diverse a seconda che l’annullamento sdia stato determinato da violazione di norme di diritto o da un vizio relativo alla motivazione [154].

Tale soluzione presenta un carattere di criticità soprattutto nella materia disciplinare (che è la più rilevante dal punto di vista quantitativo del contenzioso) per l’insus­sistenza del potere del Collegio di rideterminare la sanzione nella sua entità, in quanto essa si pone in termini di difficile convivenza con i principi fondamentali di ragionevole durata e di necessaria celerità dei processi sportivi.

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha fornito una risposta positiva, riducendo al minimo indispensabile le decisioni di annullamento con rinvio, soluzione, però, non sufficiente ed adeguata alle esigenze di celerità del processo sportivo, che rimangono inevitabilmente frustrate nel caso di “processi-bis”.

Sarebbe, quindi, opportuno rivedere tale soluzione normativa ed eliminare del tutto tale possibilità di rinvio, ampliando il novero delle azioni anche a quelle di accertamento e di condanna (secondo un principio di atipicità delle azioni, come nel processo amministrativo), e prevedendo, in caso di accoglimento del ricorso, una rivalutazione della sanzione da parte di un Commissario ad acta appositamente delegato, oppure quantomeno una “incorporazione” del giudizio di rinvio all’interno del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia (come una fase incidentale dello stesso), in modo da chiudere definitivamente il giudizio di ultimo grado sportivo con un’unica decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.


Conclusioni

Alla luce della disamina svolta, si formulano sei ordini di considerazioni conclusive, essenzialmente riassuntive di quelle già espresse nell’ambito del presente contributo.

1. La scelta del Legislatore Sportivo di costituire il Collegio di Garanzia come unico Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva, avente natura amministrativa (cfr. par. I.2.), è stata una soluzione positiva, in quanto ha posto fine alle criticità evidenziate nei precedenti sistemi di prima generazione (Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport) e di seconda generazione (Alta Corte di Giustizia Sportiva e TNAS), che avevano mostrato incongruenze rilevanti:

A) nella prima fase storica, per la celerità dei giudizi sportivi (conciliazione obbligatoria innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport) e nei rapporti con la Giustizia Amministrativa (natura formalmente arbitrale delle decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, poi riconfigurata in natura amministrativa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato);

B) nella seconda fase storica, per la difficoltà di individuare il Giudice competente ed una linea di confine chiara ed univoca nel riparto di competenza tra Alta Corte di Giustizia Sportiva (diritti indisponibili) e TNAS (diritti disponibili).

2. La previsione di principi generali del processo sportivo (art. 2 del Codice di Giustizia sportiva) – da applicare non solo all’ultimo grado, ma anche a tutti i livelli di Giustizia nelle singole Federazioni – ha costituito un passo avanti importante per la qualificazione della Giustizia Sportiva e per la garanzia di completezza di sistema, che trova in tali principi fondamentali la “stella polare” per la soluzione di ogni tipologia di questione giuridica (cfr. par. I.3.).

3. La previsione normativa di sottrarre alla competenza del Collegio di Garanzia le questioni aventi ad oggetto «sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni» (art. 12-bis, comma 1, dello Statuto del CONI e art. 54, comma 1, Codice di Giustizia sportiva), secondo la ratio della presunta naturale “bagatellare” delle stesse, non è stata espressione di una scelta felice, in quanto – nonostante gli sforzi della giurisprudenza del Collegio di Garanzia, che ha cercato di ridurne al minimo la portata restrittiva – essa ha escluso, dalla cognizione del Giudice Sportivo di ultimo grado, la tutela di situazioni giuridiche di potenziale rilevanza giuridica ed economica, in maniera ingiustificata (in quanto in contrasto con i principi di effettività e di pienezza della tutela posti alla base del giusto processo sportivo): sarebbe, quindi, auspicabile rivedere tale soluzione normativa ed eliminare tale esclusione, almeno nel settore professionistico (per tutte le ragioni evidenziate al par. II.1.).

4. La scelta del Legislatore Sportivo di conferire al Giudice di ultimo grado della Giustizia Sportiva una cognizione di sola legittimità ha costituito espressione di una valutazione discrezionale coerente con il rispetto dell’autonomia delle Federazioni Sportive e con il ruolo del CONI, come previsto dallo Statuto dello stesso; l’amplia­mento del perimetro della cognizione di legittimità, posto in essere dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, è stato senz’altro positivo, sia dal punto di vista di una maggiore garanzia dei principi generali del giusto processo sportivo (e, in particolare, dell’effettivo rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo e della pienezza della tutela di tutti i soggetti dello stesso), sia dal punto di vista del rapporto di sistema tra Giustizia Sportiva e Giustizia Amministrativa (cfr. par. II.2.).

5. La previsione di regole processuali precise (termini, comunicazioni, diritti amministrativi, patrocinio tecnico, ecc.), poste a carico di tutte le parti del processo (ricorrenti o resistenti), nonché di conseguenze rigorose per la loro mancata osservanza (quali l’inammissibilità, la decadenza, ecc.) – per quanto apparentemente non in linea con il principio di informalità del processo sportivo – risulta pienamente giustificabile per le esigenze di ritualità del relativo giudizio (nel quale si discutono questioni che coinvolgono diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti, quali la dignità, il lavoro, la salute, l’impresa ecc., talvolta di notevole rilevanza anche economica) e per la necessità di garantire la celerità di tali procedimenti, in funzione del regolare svolgimento dei campionati sportivi (cfr. parr. II.3., II.4. e II.5.).

6. La scelta del Legislatore Sportivo di prevedere la possibilità per il Collegio di Garanzia di disporre, in caso di accoglimento dei ricorsi, l’annullamento con rinvio ha costituito una conseguenza della previsione di una cognizione di sola legittimità (e non di merito) in capo allo stesso e della limitazione delle azioni alla tutela meramente demolitoria; tale soluzione presenta elementi di criticità con il principio di ragionevole durata e con le esigenze di estrema celerità dei processi sportivi: sarebbe, quindi, auspicabile che il Legislatore Sportivo valutasse l’ipotesi di eliminare del tutto tale possibilità di rinvio, con l’ampliamento del novero delle azioni e con la previsione, in caso di accoglimento del ricorso, della possibilità di rivalutazione della sanzione da parte di un Commissario ad acta, oppure quantomeno integrando il giudizio di rinvio al­l’interno del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia (come una fase incidentale), in modo da chiudere definitivamente il giudizio di ultimo grado sportivo con un’unica decisione del Collegio di Garanzia per lo Sport (cfr. par. II.6.3.).


NOTE

[1] La questione storicamente più rilevante è stata senz’altro la vicenda del Catania calcio, che, nel 1993, propose una serie di ricorsi al TAR Sicilia, Sezione di Catania, per ottenere la riammissione al Campionato di calcio di Serie C1. La medesima Società è stata poi protagonista, nel 2003, di una “seconda ondata” di ricorsi al TAR Sicilia, Sezione di Catania, per ottenere la riammissione al Campionato di calcio di Serie B: tali ricorsi – unitamente con quelli proposti dalle quattro Società allora retrocesse (tutti proposti innanzi ai relativi TAR territoriali) – hanno poi determinato una situazione di rischio per l’avvio dei campionati 2003-2004, tanto da indurre il Legislatore ad emanare il Decreto Legge 18 agosto 2003, n. 220, poi convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.

[2] In particolare, nella materia del doping, per condotte molto simili, venivano irrogate sanzioni disciplinari di sospensione di pochi mesi presso alcune Federazioni e di diversi anni presso altre Federazioni.

[3] Con riferimento a tale organismo, si vedano: F. AULETTA, Un modello per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Riv. arbitrato, 2007, vol. 27, fasc. 1, pp. 145-155; V. MIRRA, Primi commenti agli arbitrati della camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport. Verso la fine di “calciopoli”: perplessità ed auspici, in Il nuovo diritto, 2007, vol. 84, fasc. 1-2, p. 96 ss.; S. BATTAGLIA, La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, in Riv. arbitrato, 2004, vol. 14, fasc. 3, pp. 615-648; A. MERONE, La giustizia sportiva nell’aspetto giurisdizionale, in Giur. mer., 2006, p. 24 ss.; V. PESCATORE, Sanzione sportiva, responsabilità civile e arbitrato, in N. giur. civ. comm., 2010, II, p. 467 ss.

[4] In alcuni casi, vi sono state situazioni nelle quali, a pochi giorni dall’inizio del Campionato, non si era ancora conclusa la fase di conciliazione, tanto che vi sono state Società che hanno proposto ricorso al TAR, pur in pendenza della fase di conciliazione, non potendo attendere i tempi, talvolta, dilatori, delle relative Federazioni, come avvenne, ad esempio, nel caso della Juventus nel 2006, quando la stessa – retrocessa in Serie B per ragioni disciplinari dalla Giustizia Federale – all’inizio del mese di settembre propose ricorso direttamente al TAR Lazio, non essendosi ancora esaurita la fase di conciliazione ed essendo imminente l’inizio dei campionati di Seria A (cu la stessa aspirava, chiedendo l’annullamento delle relative sanzioni disciplinari) e di Serie B (cui la stessa doveva partecipare, in applicazione delle stesse). Tale ricorso fu poi oggetto di rinuncia da parte della Juventus e, a seguito di conclusione negativa della fase di conciliazione, la questione fu decisa dalla Camera di Conciliazione soltanto nel mese di novembre (con riduzione della penalizzazione di punteggio da 18 a 9 punti nella classifica del Campionato di Serie B).

[5] In tale nuovo contesto sistematico, infatti, la previsione di un giudizio arbitrale da parte dei Regolamenti del CONI (fonte secondaria) si è posta in palese contrasto con la sopravvenuta legge n. 280/2003 (fonte primaria), con l’effetto che la giurisprudenza amministrativa ha riconfigurato le decisioni assunte dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport come provvedimenti amministrativi (anziché come lodi arbitrali) – in quanto espressione di poteri autoritativi pubblicistici incidenti su posizioni subordinate di interesse legittimo (come tali, insuscettibili di essere oggetto di un arbitrato) – affermando una propria giurisdizione piena (per vizi di legittimità sostanziale e non di sola nullità formale) su tali decisioni.

[6] Sull’importanza, a suo tempo, della costituzione della Alta Corte di Giustizia Sportiva, si veda M. IMMORDINO, L’attribuzione alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia sportiva dei diritti indisponibili: verso una rivitalizzazione dell’ordinamento sportivo?, in Nuove autonomie, 2010, vol. 19, fasc. 2, pp. 299-314.

[7] Di conseguenza, vi sono state alcune controversie, anche di estrema rilevanza, che sono state proposte innanzi ad un Giudice che ha declinato la propria competenza, con conseguente estinzione dell’azione, non essendo, a suo tempo, ancora stato codificato il principio della perpetuatio iurisdictionis e della translatio iudicii: tra queste, il caso più importante è stato costituito dal ricorso proposto dalla Juventus contro la mancata revoca all’Inter dello Scudetto-2006 (per fatti emersi solo nell’anno 2011), che è stato proposto innanzi al TNAS, che ha dichiarato però l’inammissibilità del carenza di competenza, ritenendo la stessa appartenere alla Alta Corte di Giustizia Sportiva.

[8] Il testo attuale del Codice di Giustizia Sportiva (la cui versione originaria è stata oggetto di un Correttivo nell’anno 2015) è stato emanato con Delibera del Consiglio Nazionale del CONI 9 novembre 2015, n. 1538, poi approvato con D.P.C.M. 16 dicembre 2015. Su tale Codice, si veda, in dottrina: L. FERRARA, F. ORSO, Il Codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale, in Riv. dir. sport., 2015, vol. 1, pp. 5 ss.; P. GUALTIERI, Il nuovo codice di giustizia sportiva: un’oc­casione mancata, in Rass. dir. econom. dello sport, 2016, vol. 11, fasc.1, pp. 20-35; S. FIDANZIA, G. SANGIUOLO, La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all’indomani del nuovo codice. Un commento all’art. 4 del codice di giustizia sportiva, in questa Rivista, 2015, fasc. 1, pp. 73-96; M. FARINA, Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura, in questa Rivista, fasc. 1, 2015, p. 114; M. PROTO, Su autonomia e indipendenza dei nuovi organi di giustizia, in questa Rivista, 2015, fasc. 1, p. 97.

[9] La istituzione del Collegio di Garanzia per lo Sport e della Procura Generale per lo Sport è stata posta in essere dal CONI, mediante la modifica dell’allora vigente art. 12 dello Statuto e, in particolare, con l’introduzione del nuovo art. 12, comma 1 («Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport»).

[10] Del resto, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sent. 9 luglio 2004, n. 5025 (prima decisione in materia sportiva da parte del massimo consesso di Giustizia Amministrativa dopo l’emanazione della legge n. 280/2003), la tenuta costituzionale della pregiudiziale sportiva può «reggere» soltanto laddove la Giustizia Sportiva riesca, nell’emanazione delle proprie decisioni, a garantire una tempistica tale da non compromettere la possibilità per gli interessati di soddisfare i propri interessi dedotti in giudizio (anche perché il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. deve essere garantito in termini di «effettività» e, soprattutto con riferimento alle questioni sportive, la tempistica è fondamentale). Con tale decisione, il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che tutto il sistema di Giustizia Sportiva in genere, e la Camera di Conciliazione in particolare, avrebbe dovuto prevedere dei termini molto stretti per la conclusione del relativi procedimenti innanzi ad essa, soprattutto con riferimento alle questioni in materia di diniego di ammissione a campionati, «in modo da esaurire i gradi della giustizia sportiva con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del campionato senza pregiudicare l’effettività dell’eventuale tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo; solo in tal modo, il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003, può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale» (cfr. sent. p. 29). In sostanza, soltanto laddove la Giustizia Sportiva non garantisca la definizione delle controversie in tempo utile per garantire una piena tutela degli interessi degli affiliati, deve ritenersi che, questi siano legittimati a presentare «per saltum» ricorso direttamente al Giudice Amministrativo in ragione della natura provvedimentale (ovvero direttamente lesiva) dei provvedimenti anche non di ultimo grado della giustizia sportiva (in quanto tutti i provvedimenti emanati dalle federazioni sportive sono immediatamente efficaci non appena emanati ed a prescindere dal fatto che non si sia formato su di essi il «giudicato sportivo»).

[11] Sulla questione della natura delle decisioni della Camera di Conciliazione, si veda, in dottrina: G. CALCERANO, Il lodo arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI quale sostanziale provvedimento amministrativo: il Consiglio di Stato si interroga, in Rass. dir. econom. dello sport, n. 3/2006, p. 532 ss.; L. FERRARA, L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Foro amm. – Cons. Stato, n. 4/2005, p. 1218 ss.; F. GOISIS, La natura del vincolo di giustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: alcune considerazioni critiche, in Dir. proc. amm., n. 1/2007, p. 261 ss.; F. GOISIS, Le funzioni della giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale del CONI nelle controversie che la legge n. 280/2003 affida al Giudice Amministrativo, in Dir. proc. amm., 2005, p. 997 ss.; P. MARCHETTO, La natura del lodo sportivo alla luce della decisione del Consiglio di Stato, 9 febbraio 2006, n. 527, in www.giustamm.it; G. NAPOLITANO, Caratteri e prospettive dell’arbitrato sportivo, in Giorn. dir. amm., n. 10/2004, p. 1153 ss.; D. PONTE, Autonomia dell’ordinamento sportivo in abbinata a regole giurisdizionali, in Guida al dir., 3 marzo 2007, n. 9, p. 95 ss.; F. TORTORELLA, Ultimo giro di valzer del TAR Lazio: la pronuncia della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport ha natura di provvedimento amministrativo, in Riv. dir. econom.dello sport, n. 3/2007.

[12] La giurisprudenza del Giudice Amministrativo che ha negato radicalmente la natura di lodo arbitrale delle decisioni della Camera di Conciliazione e ne ha riconosciuto la natura di atti amministrativi, come tali sindacabili in forma piena (ovvero per vizi di legittimità e non solo per vizi di nullità) dal Giudice Amministrativo. Tale assunto del Consiglio di Stato, da condividersi in pieno, è stato determinato da due considerazioni, ovvero per il fatto che non può avere natura arbitrale una decisione assunta in una materia indisponibile, in quanto relativa all’esplicazione del potere pubblicistico autoritativo federale di organizzazione dei campionati sui sottordinati interessi legittimi delle società affiliate [“secondo la giurisprudenza di questa Sezione, prima richiamata, sono configurabili posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economica delle leghe e delle società professionistiche delegato dal C.O.N.I. alla federazione (omissis); la conseguenza di tale qualificazione è costituita anche dalla indisponibilità della res litigiosa e dalla impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie (omissis); pertanto, l’impugnata decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, pp. 17-18)]. L’assunto del Consiglio di Stato sulla natura di provvedimenti amministrativi delle decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione (per la prima volta affermato con la richiamata sent. n. 5025/2004, relativa alla prima questione tra Cosenza e FIGC) – seppur inizialmente contestato dal TAR Lazio (con le decisioni nn. 2987/2004, 526-529/2005, 2571/2005), che ha inizialmente continuato a riconoscere il carattere di lodo arbitrale alle decisioni della Camera di conciliazione – si è, negli anni, ampiamente consolidato con la successiva giurisprudenza dei Giudici di Palazzo Spada (ord. 9 agosto 2005, nn. 3853, 3856, 3857, 3860 e 3865 e sent. nn. 527/2006 (Cosenza/FIGC), 3559/2006 (SPAL/FIGC) e n. 268/2007 (Salernitana/FIGC)), fino ad essere riconosciuta anche dal TAR Lazio, il quale, con la sent. n. 5645/2007 ne ha riconosciuto anche esso la natura di atti amministrativi («Spettando al giudice d’appello la funzione nomofilattica, strumentale rispetto al valore imprescindibile della certezza del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento all’attività ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi al dictum del Consiglio di Stato in ordine alla natura amministrativa della decisione della Camera arbitrale»).

[13] La questione della non impugnabilità delle decisioni di ultimo grado della Giustizia Sportiva, in quanto aventi presunta natura arbitrale, si era poi riproposta con l’istituzione del TNAS. Sotto tale profilo, la giurisprudenza amministrativa – contrariamente a quanto aveva ritenuto con riferimento alle decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport – ha, invece, riconosciuto la natura arbitrale delle decisioni del TNAS, e, di conseguenza, ne ha escluso l’impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo; in tale senso, si vedano: Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1602; Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3983; TAR Lazio, Sez. I-ter, 28 aprile 2017, n. 6123; TAR Lazio, Sez. I-ter, 15 giugno 2016, n. 6899; TAR Lazio, Sez. III-quater, 21 giugno 2013, n. 6258: su questa decisione, si veda, in termini molto critici, A.E. BASILICO, La natura del giudizio dinanzi al TNAS. Considerazioni critiche e problemi aperti (commento a Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013 n. 6258), in Giorn. dir. amm., 2014, vol. 20, fasc. 2, pp. 161-168. Con la soppressione del TNAS, tutte le questioni relative alla natura dell’organismo di ultimo grado della Giustizia Sportiva ed al correlativo accesso alla Giustizia Amministrativa in materia Sportiva, sono state definitivamente superate, non essendovi dubbi, sin dall’inizio, che il nuovo Collegio di Garanzia della Giustizia Sportiva istituito presso il CONI aveva natura amministrativa, con la conseguenza che le relative decisioni erano impugnabili in forma piena innanzi al Giudice Amministrativo (sempre, ovviamente, nei limiti sanciti dalla legge n. 280/2003).

[14] Una criticità rilevante, nel precedente «sistema dualistico» di Giustizia Sportiva (con Alta Corte di Giustizia e TNAS), è stata, infatti, costituita dalla scarsa chiarezza del riparto di giurisdizione in ambito di Giustizia Sportiva presso il CONI, tra i due organismi previsti, ovvero tra Alta Corte di Giustizia Sportiva e T.N.A.S.: in teoria, alla prima spettavano le questioni relative ad interessi indisponibili qualificabili come di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, mentre al secondo spettavano le questioni relative ad interessi disponibili; in pratica, la distinzione tra la giurisdizione dell’una e dell’altro era estremamente sottile e non chiaramente identificabile, al punto che, in materia disciplinare sportiva, le questioni di una certa importanza risultavano attribuite alla giurisdizione della prima, mentre quelle di minore importanza risultavano attribuite alla giurisdizione del secondo. Su tale tema, si veda S. CIVALE, La riforma della Giustizia Sportiva adottata dal CONI: un nuovo sistema procedurale unico, in Riv. dir. econom. dello Sport, n. 2/2014, p. 4 ss.

[15] La configurazione del Collegio di Garanzia come organismo amministrativo e nuovo, nonché privo di continuità con i precedenti organi di Giustizia Sportiva, è stata subito rilevata dalla dottrina: F. AULETTA, Il tramonto dell’arbitrato nel nuovo orizzonte della giustizia sportiva, in Riv. arbitrato, 2014, p. 641 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), in questa Rivista, 2015, fasc. 1, pp. 51 ss. La natura di nuovo organismo del Collegio – con totale autonomia rispetto agli organismi costituiti nel precedente periodo (TNAS e Alta Corte di Giustizia Sportiva) – è stata poi confermata dal parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia, 23 febbraio 2015, n. 2: tale parere – sul quesito se, nel silenzio del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, dovessero ritenersi comunque attribuite al Collegio di Garanzia la competenza del TNAS sulle questioni relative agli Agenti Sportivi – ha fornito riscontro negativo, indicando come il Collegio di Garanzia fosse un organismo nuovo e, come tale, lo stesso non aveva ereditato le competenze attribuite ai precedenti organi di Giustizia Sportiva: «L’art. 65, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ove devolve al Collegio di Garanzia dello Sport la cognizione delle decisioni non altrimenti impugnabili e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport scade in data successiva al 30 giugno 2014 è norma transitoria, che non determina la sopravvivenza del Tribunale stesso. L’esatta interpretazione dell’art. 65 CGS induce a ritenere cessata ogni attività da parte del TNAS che, oltre ad aver esaurito il contenzioso precedentemente ivi incardinato, non dispone più di una struttura amministrativa di riferimento». Tale parere ha, altresì, specificato la natura amministrativa del Collegio di Garanzia e l’insussistenza di una natura arbitrale dello stesso: «L’Agente dei calciatori è un libero professionista che cura e promuove i rapporti fa un calciatore e una società in vista della stipulazione di un contratto di prestazione sportiva, oppure fra due società per la conclusione di un’operazione economica relativa a un calciatore. Ai sensi dell’art. 8 del regolamento FIGC n. 142/A del 2011, tra gli adempimenti richiesti affinché l’agente possa esercitare la propria attività rientrano la solenne dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi federali e della clausola compromissoria prevista per la devoluzione delle controversie alla cognizione del TNAS. Tale ultima previsione, relativa alla compromissione ad arbitri delle liti, è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CGS e la conseguente soppressione della predetta Camera arbitrale». Con riferimento a tale decisione, si veda F. IELO, Sulla definitiva cessazione dell’attività del TNAS: coordinamento tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 65 del Codice di Giustizia Sportiva, in questa Rivista, 2014. Nello stesso senso, è stata poi confermata anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia la esclusione di una natura arbitrale dello stesso: «Nella configurazione delineata dalla riforma della giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia costituisce organo giustiziale di vertice dell’ordinamento sportivo, depositario di poteri decisori attribuitigli da una fonte regolamentare e, in quanto tale, risulta privo di un’investitura proveniente da una clausola compromissoria idonea a conferirgli una funzione arbitrale (in difetto di una convergente manifestazione di volontà in tal senso ad opera delle parti» (si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 maggio 2019, n. 39).

[16] La disciplina di base del Collegio di Garanzia per lo Sport è stata posta in essere dal CONI, mediante la modifica dell’allora vigente art. 12-bis dello Statuto (rubricato «Collegio di Garanzia per lo Sport»).

[17] A. PANZAROLA, Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva), in questa Rivista, 2015, fasc. 1, pp. 32-40; R. TUSCILLO, Principi e regole del processo sportivo, in A. PIAZZA, A. ZIMATORE, Repertorio Ragionato del Collegio di Garanzia per lo Sport, 2020, pp. 573-579).

Per completezza, si precisa che il sopra citato Repertorio Ragionato del Collegio di Garanzia per lo Sport sarà, d’ora in poi, richiamato come «Rep. cit.».

[18] Il processo sportivo nei suoi vari gradi (endofederali ed esofederali) è, infatti, unitariamente disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, rispetto al quale i Codici di Giustizia Sportiva delle singole Federazioni sono stati poi adeguati, anche mediante Commissari ad acta nominati dal CONI.

[19] Per completezza, si riporta il dato testuale della prima parte del comma 1 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo […]». Sotto tale profilo, si rileva come – pur non essendo espressamente previsto un giudizio di eventuale ottemperanza di decisioni del Collegio di Garanzia (tema che non risulta essersi mai concretamente posto) – deve ritenersi comunque proponibile un giudizio di ottemperanza, alla luce proprio del principio in questione della «l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo».

[20] Per completezza, si riporta il dato testuale della seconda parte del comma 1 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano … la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti». Tale principio è stato poi ribadito dalla giurisprudenza: «Il principio generale di cui all’art. 2, comma 1, CGS CONI prevede che tutti i procedimenti di giustizia regolati dal codice assicurano l’ef­fettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli soggetti dal medesimo riconosciuti» (per tutti, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 15 novembre 2017, n. 86).

[21] Per completezza, si riporta il dato testuale del comma 2 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo». Sul principio del giusto processo sportivo, si veda P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo, 2015: con l’adozione, nel luglio 2014, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dei Codici delle singole Federazioni, lo sport ha stabilito delle vere e proprie «regole» processuali, ispirate al giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost.

[22] Per completezza, si riporta il dato testuale del comma 3 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale».

[23] Per completezza, si riporta il dato testuale del comma 4 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «La decisione del giudice è motivata e pubblica». Con riferimento all’importanza di tale principio, il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, con decisione 18 gennaio 2019, n. 17, ha espressamente indicato «l’importanza dell’obbligo di motivazione, che non solo è sancito dalla Costituzione all’art. 111, ma trova, altresì, riconoscimento a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU».

[24] Per completezza, si riporta il dato testuale del comma 5 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”. Il principio di sinteticità è stato poi ribadito dalla giurisprudenza: “La sinteticità degli atti processuali rientra tra i “principi del processo sportivo”, enunciati nell’art. 2 del CGS del CONI” (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Conforme, Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, 4 agosto 2015, n. 33). Anche le decisioni della Giustizia Sportiva possono contenere motivazioni espresse in maniera sintetica, per le esigenze di celerità e di informalità del processo sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 6 maggio 2019, n. 32; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 1 ottobre 2018, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 4 agosto 2015, n. 33), al punto che la motivazione può essere anche posta in essere per relationem, con riferimento ad altri precedenti richiamati o anche al contenuto della decisione oggetto di impugnazione (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 21 giugno 2019, n. 45).

[25] Per completezza, si riporta il dato testuale del comma 6 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI richiamato: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Al di là del rinvio esterno alle norme generali del processo civile, si rileva come i principi del giusto processo sportivo sopra richiamati corrispondano esattamente (e, nella maggior parte dei casi, anche testualmente) ai principi posti alla base del Processo Amministrativo, negli artt. 1-3 del Codice del Processo Amministrativo, che sanciscono i medesimi principi di:

1-2) effettività e pienezza della tutela (art. 1 c.p.a.: «La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo»);

3) parità delle parti, contraddittorio e altri principi del giusto processo (art. 2, comma 1, c.p.a.: «Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione»);

4) ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.: «Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo»);

5) obbligo di motivazione delle decisioni dei Giudici (art. 3, comma 1, c.p.a.: «Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato»);

6) sinteticità e chiarezza degli atti processuali (art. 3, comma 2, c.p.a.: «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»);

7) rinvio esterno al Codice di Procedura Civile (art. 39, comma 1, c.p.a.: «Per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali»).

Tale riferimento dei principi generali del Codice di Giustizia Sportiva al Codice del Processo Amministrativo è confermato anche da A. PANZAROLA, Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva), cit., pp. 32-40, che indica testualmente quanto segue. «Certo profonda è stata la suggestione esercitata su di loro dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo: artt. 1-3). Nel codice del processo amministrativo sono stati anteposti – alle vere e proprie regole processuali – taluni principi di antica e più recente elaborazione (dal principio di effettività – in dipendenza dei principi della Costituzione e del diritto europeo – a quelli del giusto processo ex art. 111, primo comma, Cost, della parità delle armi e del contraddittorio, senza dimenticare le garanzie della motivazione dei provvedimenti, il principio di sinteticità degli atti di parte, e di ragionevole durata del processo). Lo stesso codice di procedura civile, se pure contempla un primo libro dedicato alle “disposizioni generali”, non isola in un sol luogo i principi fondamentali».

[26] Tale carattere di informalità del processo sportivo è stato sottolineato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia come un principio di prevalenza della sostanza sulla forma, con conseguente minore vincolatività delle regole formali. Si veda, in tale senso, la Sezione Prima del Collegio di Garanzia, con decisione 21 febbraio 2017, n. 15, ha evidenziato quanto segue: «Ai sensi dell’art. 2 del CGS del CONI, i principi che ispirano il processo sportivo sono tesi alla piena tutela degli interessati secondo principi di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili. A ciò consegue che gli Organi di giustizia sportiva devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto agli aspetti sostanziali, correlati ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo» (Rep. cit., p. 599).

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha, inoltre, considerato tale rinvio esterno come meramente suppletivo, con la conseguenza che lo stesso deve essere interpretato in modo non estensivo; in tale senso, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39: «L’art. 2, comma 6, CGS del CONI, nella parte in cui prevede l’applicabilità al processo sportivo delle norme dettate dal codice di procedura civile “per quanto non disciplinato” deve essere interpretato in modo non estensivo, come un richiamo suppletivo ai principi e alle norme generali del processo civile solo nei casi in cui le fonti primarie del diritto sportivo non prevedano una espressa disciplina al riguardo».

[27] Con riferimento alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport – oltre al già richiamato A. PIAZZA, A. ZIMATORE, Rep. cit. – si vedano anche: L. SANTORO, La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni di attività, in questa Rivista, 2017, fasc. 2, pp. 441-499; ID., La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nel suo quarto anno di attività, in questa Rivista, 2018, fasc. 2, pp. 441-499.

[28] Elemento fondamentale di realizzazione del giusto processo sportivo è costituito dalla individuazione di uno standard probatorio adeguato per l’accertamento della colpevolezza dei soggetti incolpati nei procedimenti disciplinari, che è stato ravvisato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia in un livello probatorio che si colloca in un punto intermedio tra la previsione processuale penalistica costituita da «oltre ogni ragionevole dubbio» e la previsione processuale amministrativistica costituita dal «più probabile che non». In tale senso, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 10 febbraio 2016, n. 6, per cui «in relazione allo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva, il grado di prova richiesto deve essere superiore alla semplice probabilità di accadimento dell’evento per effetto della condotta dell’agente, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Per l’applicazione della sanzione sportiva deve pertanto ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito» (Rep. cit., p. 632). Nello stesso senso anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 4 agosto 2016, n. 37; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 agosto 2016, n. 34; Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 3 ottobre 2017, n. 69.

[29] Altro elemento importante è stato il riconoscimento del principio generale del favor rei. In tale senso, si veda: Collegio di Garanzia, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 8: “Al riguardo, giova peraltro ribadire come questo Collegio abbia già in passato attribuito alla misura disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo natura afflittiva, in quanto la sanzione può comportare delle conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato; ed ha quindi riconosciuto l’applicabilità, in casi come quello qui in esame, del «principio del favor rei, cristallizzato, nel codice penale, all’art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: “...nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali [...] ” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I^, n. 15/2017, che richiama anche Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819, la quale ha applicato detto principio al di fuori del mero ambito penalistico, in un caso relativo all’irrogazione di sanzioni deontologiche nei confronti di un avvocato, così dettando una linea di pensiero tesa al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale)». Nello stesso senso anche Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 10 aprile 2018, n. 19. Di notevole interesse anche Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3023, che ha sancito l’applicazione del principio del favor rei anche in ambito disciplinare; nello stesso senso è anche la posizione del Consiglio Nazionale Forense 23 dicembre 2017, n. 236: «L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati».

[30] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 5 ottobre 2017, n. 74: «Alla luce dei rapporti di collegamento che intercorrono tra l’ordinamento statale e quello sportivo, il principio della trasparenza, che informa l’esercizio della funzione amministrativa e risulta manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e quello della pubblicità devono estendersi al­l’azione degli organi amministrativi dello sport, al fine di renderne conoscibile comprensibile l’azione da parte degli associati e in modo di consentire una forma diffusa di controllo sulla stessa. L’azione delle Federazioni e delle Leghe deve pertanto consentire ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale di accedere alle informazioni relativi ai procedimenti in corso, con il conseguente dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste» (Rep. cit., p. 295).

[31] La relativa giurisdizione spetta, quindi, in via diretta, al Giudice Amministrativo (ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 280/2003 e dell’art. 116 c.p.a.), come indicato dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 5 ottobre 2017, n. 74: «La tutela in materia di accesso agli atti ha una finalità istruttoria, in quanto diretta all’accertamento del diritto di ottenere l’ostensione dei documenti richiesti, ovvero ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del diniego. Siffatta forma di sindacato implica un giudizio di merito ed è quindi estranea, ai sensi dell’art. 54 CGS, alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Tale tutela non rientra neanche nella competenza residuale del Collegio di Garanzia dello Sport, riguardante esclusivamente le impugnazioni per la cognizione delle quali non è previsto un diverso organo» (Rep. cit., p. 132).

[32] Art. 1 c.p.a.: «La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo».

[33] Art. 2, comma 1, c.p.a.: «Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione».

[34] Art. 2, comma 2, c.p.a.: «Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo».

[35] Art. 3, comma 1, c.p.a.: «Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato».

[36] Art. 3, comma 2, c.p.a.: «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione».

[37] Art. 39, comma 1, c.p.a.: «Per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali».

[38] Sui rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione amministrativa, si vedano i seguenti Autori: M. ANTONIOLI, Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir. proc. amm., 2005, pp. 1026 ss.; G. BACOSI, Ordinamento sportivo e giurisdizione: G.A. e G.O. prima della legge n. 280/2003, in www.giustizia-amministrativa.it (2003); G. BACOSI, Ordinamento sportivo e giurisdizione: considerazioni generali, in www.giustizia-amministrativa.it (2008); G. BACOSI, Il ruolo storico delle federazioni, in www.giustizia-amministrativa.it (2008); M. BASILE, L’autonomia delle Federazioni sportive, in N. giur. civ. comm., 2008, fasc. 10, p. 307 ss.; C. BOTTARI, L’ordinamento sportivo alla prova del TAR: la difficile “autonomia” dell’ordinamento sportivo, in Dir. dello Sport, n. 3/2007, p. 397 ss.; G. CA­PONIGRO, La giurisprudenza nei rapporti tra giustizia sportive e giurisdizione amministrativa, in www.
giustizia-amministrativa.it (2009); C. CASTRONUOVO, Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile, in Europa e dir. priv., 2008, fasc. 3, p. 545 ss.; R. COLAGRANDE, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, in Le nuove leggi civili commentate, n. 4/2004, p. 705 ss.; I. DEL GIUDICE, La giustizia sportiva tra imprese automobilistiche e tutela dei diritti, in Foro ammTar, fasc. 9, p. 2643 ss.; S. DE PAOLIS, Cartellino rosso per il giudice amministrativo; il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003, in Foro amm. Tar, n. 9/2005, p. 2874 ss.; P. D’ONOFRIO, Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del TAR, in Riv. dir. dello Sport, n. 1/2007, p. 69 ss.; S. FANTINI, L’esperienza del Giudice amministrativo nelle controversie sportive, in Riv. dir. dello Sport, n. 1/2008, p. 19 ss.; L. FERRARA, Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l’autonomia dell’ordinamento sportivo fa da spettatore?, in Foro amm. CDS, n. 1/2004, p. 93 ss.; L. FERRARA, L’ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata, in Dir. pubbl., 2007; L. FERRARA, Il rito in materia sportiva tra presupposti e caratteristiche specifiche, in Dir. dello Sport, n. 1/2008, p. 7 ss.; L. FERRARA, Sport e diritto: ovvero degli incerti confini tra Stato e società (a proposito di due contributi di Goisis e Manfredi), in Dir. dello Sport, n. 4/2008, p. 617 ss.; L. FERRARA, Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale, in Foro amm. CDS, 2009, vol. 9, fasc. 6, pp. 1591-1600; A. GAMBINO, Giustizia Sportiva e crisi della fattispecie, in questa Rivista, 2018, fasc. 1, pp. 11-19; A. GIACONIA, Giustizia sportiva e riparto di competenze con la giustizia statale, in Sport e Ordinamenti giuridici, AA.VV., 2009; P. GROSSI, Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Dir. amm., 2012, vol. 20, fasc. 1-2 pp. 3-20; G. LIOTTA, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in questa Rivista, 2016, fasc. II, pp. 243-253; E. LUBRANO, Ordinamento Sportivo e Giustizia Statale: un rapporto ancora controverso, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2001, vol. 152, fasc. 7, parte II, pp. 593-635; F. LUBRANO, Diritto dello Sport e “giustizia” sportiva, in Dir. dello Sport n. 1/2007, p. 11 ss.; G. MANFREDI, Norme sportive e principio pluralistico, in Dir. dello Sport, n. 1/2008, pp. 25 ss.; G. MANFREDI, Il sindacato del Giudice Amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi, in Dir. proc. amm., 2008, fasc. 2, p. 615 ss.; G. MANFREDI, Ordinamento statale e ordinamento sportivo, tra pluralismo giuridico e diritto globale, in Dir. amm., 2012, vol. 20, fasc. 3, pp. 299-327; G. MARINO, Ordinamento sportivo e diritti fondamentali: verso il “giusto processo sportivo”, in Sport e Ordinamenti giuridici, AA.VV. 2009; L. MARZANO, Tecniche di rilevazione sulla questione di giurisdizione nelle controversie sportive: neutralità degli effetti medianti e indiretti del provvedimento sanzionatorio, in www.giustizia-amministrativa.it (2009); A. MASSERA, Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in Dir. pubbl., 2008, fasc. 1, p. 113 ss.; D. NAZZARO, I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statuale nella giurisprudenza e nella legge n. 280/2003, in Il nuovo diritto, 2004, p. 597 ss.; A. OLIVERIO, I limiti al­l’autonomia dell’ordinamento sportivo: lo svincolo dell’atleta, in Riv. dir. ed econ. sport, 2007, vol. III, fasc. 2, p. 45 ss.; A. ROMANO TASSONE, La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive, in Giurisdizione Civile / sport, 2005, parte prima, p. 280 ss.; P. SANDULLI, La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo, in Analisi Giuridica dell’Economia n. 2/2005, Il calcio professionistico, evoluzione e crisi tra football club e impresa lucrativa, a cura di Meo G., Morera U. e NUZZO A.; p. 395 ss.; A. RANDAZZO, Lo sport tra ordinamento nazionale e ordinamento sopranazionale, in Sport e Ordinamenti giuridici, AA.VV. 2009; P. SANDULLI, Etica, giudizio e sport, in Dir. dello Sport, n. 2/2008, p. 179 ss.; P. SANDULLI, Giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Dir. dello Sport, n. 3/2008, p. 429 ss.; P. SANDULLI, I limiti della giurisdizione sportiva, in Foro amm. TAR, 2008, fasc. 7-8, p. 2088 ss.; M. SPASIANO, Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice ordinario, in www.giustamm.it.; F. VALERINI, Quale Giudice per gli sportivi? (a margine del D.L. n. 220/2003), in Riv. dir. proc., n. 4/2004, p. 1203 ss.; G. VIDIRI, Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione, in Giust. civ., 2005, p. 1625 ss.; G. VIDIRI, Organizzazione dell’attività agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e D.L. n. 220/2003, in Giust. civ., 2003, II, p. 509 ss. Tra i testi relativi in generale al Diritto dello Sport e, in particolare, ai rapporti tra ordinamento sportivo e statale, si vedano (in ordine alfabetico): AA.VV., Diritto dello Sport, 2008; AA.VV., Lo Sport e il Diritto, 1996; AA.VV., L’ordinamento sportivo e gli enti dilettantistici, Atti del Seminario su L’ordinamento sportivo e gli enti dilettantistici, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015; AA.VV. (M. COCCIA, A. DE SIVESTRI, G. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI), Diritto dello Sport, 2009; L. CASINI, Il diritto globale dello sport, in Saggi di Diritto Amministrativo, 2010; L. BRUSCUGLIA, R. ROMBOLI, Sport e ordinamenti giuridici, 2009; M. COLUCCI, Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Napoli, 2004; C. FRANCHINI, Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, 2004; G. MANFREDI, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale: i rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, 2007; P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, La giustizia sportiva: analisi critica della legge n. 280/2003, Experta, 2004; E. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, 2011; G. NICOLELLA, Diritto dello Sport: ordinamento, giustizia e previdenza, 2011; G. MARTINELLI, F. ROMEI, E. RUSSO, L’ordinamento sportivo: Manuale sugli aspetti civilistici, fiscali ed amministrativi, 2007; P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo, 2015; M. SANINO, Diritto sportivo, 2002; M. SANINO, F. VERDE, Il Diritto Sportivo, 2015; G. VALORI, Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione, 2005.

[39] Si rileva come, nell’intero impianto del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (così come anche, parallelamente, nei vari Codici di Giustizia Sportiva delle singole Federazioni), viene sempre utilizzato il dato testuale di “competenza”, per individuare profili (quali, ad esempio, materia oggetto di competenza o configurazione della competenza di sola legittimità, salvo i casi di estensione anche al merito) che, nella corretta terminologia processuale, dovrebbero essere definiti come profili di “giurisdizione” (anziché di competenza). La scelta terminologica del Legislatore Sportivo risulta corretta e condivisibile, in quanto l’esercizio della giurisdizione spetta al solo potere giudiziario ed alla Giustizia “togata”, laddove la Giustizia Sportiva esercita le proprie per mezzo di Giudici “non togati” (o, quantomeno, non necessariamente “togati”, essendo prevalentemente costituita da Avvocati e da Magistrati Amministrativi), i quali svolgono una funzione comunemente definita come “giustiziale” e tecnicamente riconosciuta come di esercizio di attività amministrativa da parte della consolidata giurisprudenza amministrativa.

[40] Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 febbraio 2019, n. 14: «Il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, pronunciandosi, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI, quale giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale e, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS del CONI, quale giudice unico e di merito in relazione alle controversie ad esso espressamente devolute dalle disposizioni del CGS del CONI, dalle delibere della Giunta nazionale del CONI e dagli Statuti e dai Regolamenti federali definiti d’intesa con il CONI, nonché in relazione alle controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI e all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI». (Rep. cit., p. 56). Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 25 settembre 2018, n. 62.

[41] Tale primo comma dell’art. 54 CGS è pienamente conforme ai primi due commi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, che individuano la competenza ordinaria del Collegio di Garanzia come Giudice di ultimo grado di Giustizia Sportiva.

Per completezza, si ritiene opportuno riportarne il dato testuale, anche perché la disciplina dello Statuto del CONI si pone cronologicamente a monte e gerarchicamente in posizione sovraordinata rispetto alla disciplina del Codice di Giustizia Sportiva.

«1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla Corte sportiva d’Appello che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

  1. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

[42] Si vedano, in particolare, i primi due commi dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, entrambi incentrati sulla competenza del Collegio di Garanzia come ultimo grado di Giustizia Sportiva e con il limite della competenza di sola legittimità (mentre, all’interno degli stessi e di tutti gli altri commi di tale art. 12 bis, non vi è alcun riferimento alla competenza in unico grado ed estesa anche al merito).

[43] Per completezza, anche alla luce dell’importanza di tale norma, anche dal punto di vista sistematico, si ritiene opportuno riportarne il dato testuale. «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nel­l’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».

[44] Si veda, in particolare, Collegio di Garanzia per lo Sport, Sez. I, 1° ottobre 2019, n. 77, della quale si ritiene opportuno riportare testualmente alcuni passaggi testuali, alla luce dell’importanza sistematica della stessa. «Al riguardo, è opportuno ripercorrere, brevemente, l’excursus normativo che ha condotto alla riforma del sistema della giustizia sportiva e che ha comportato profonde innovazioni sull’intero settore del contenzioso sportivo. Come noto, il percorso di riforma è iniziato nel dicembre 2013 con l’ap­provazione, da parte della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI, di alcune modifiche allo Statuto del CONI. Le novità più rilevanti hanno riguardato gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto, prevedendo l’introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia sportiva a “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale” (cfr. art. 12 bis, comma 1). Al Collegio di Garanzia è, altresì, ammesso ricorso “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (cfr. art. 12 bis, comma 2). La riforma è stata definitivamente accolta con l’approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS) – approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 – con il quale è stata elaborata, per la prima volta, una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di competenza del CONI che quelli di competenza endofederale. Ai fini che qui rilevano, il CGS, all’art. 54, ai sensi del sopra citato art. 12 bis dello Statuto, indica la competenza del Collegio di Garanzia (omissis). Da quanto sopra delineato, si evince che, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Risulta coerente con tale conclusione, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale» (e cioè i Tribunali di primo grado delle singole Federazioni aderenti al CONI). Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati nel tempo dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018)».

[45] La configurazione di un sistema parallelo di Giustizia Sportiva in materia di doping si giustifica alla luce della peculiarità delle questioni relative al doping, che, pur rientrando nell’area delle questioni disciplinari sportive, coinvolgono profili non solo di tipo giuridico, ma anche di tipo medico-scientifico, la cui comprensione è necessaria per la valutazione delle condotte di violazione della normativa antidoping.

[46] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata.

«1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping quale organismo di giustizia per le decisioni in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

  1. La composizione e il funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping sono regolamentate e disciplinate dalle vigenti Norme Sportive Antidoping del CONI, secondo il principio di autonomia e indipendenza dell’Organo».

[47] Si riporta, per completezza, il dato testuale relativo alle definizioni degli organismi richiamati, così come indicato nelle Norme Sportive Antidoping.

«– Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), che provvede alla predisposizione del Piano dei controlli antidoping (TDP), disponendo la loro effettuazione in competizione e fuori competizione; Lo stesso Comitato elabora, altresì, i criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP) e gli adempimenti relativi alla reperibilità degli Atleti (c.d. whereabouts);

– Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (di seguito CEFT), che decide sulle richieste di esenzione ai fini terapeutici;

– Procura Nazionale Antidoping (di seguito PNA), cui competono la gestione dei risultati e l’accer­tamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento in violazione delle NSA;

– Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA), che, articolato su due sezioni, è competente a giudicare le violazioni delle NSA».

[48] Su tale tema (le materie escluse dalla cognizione del Collegio di Garanzia), si veda E. JACOVITTI, Competenze del Collegio di Garanzia dello Sport: i limiti all’accesso, in A. PIAZZA, A. ZIMATORE, op. cit., pp. 97-107). Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 6 agosto 2019, n. 68: «L’art. 54 CGS, nell’escludere la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a conoscere i ricorsi che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria fino a 10.000,00 euro, ha inteso evitare che il massimo organo della Giustizia Sportiva possa essere chiamato a decidere in ultima istanza anche su questioni di valore non rilevante» (Rep. cit., p. 168). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 19 gennaio 2018, n. 41; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 11 aprile 2016, n. 17; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 18 gennaio 2016, n. 3.

[49] Tale azione sarebbe, peraltro, meramente risarcitoria, come sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenze nn. 49/2011 e 160/2019, con conseguenze potenzialmente negative per l’ordinamento sportivo, determinate dalla assenza di un Giudice di ultimo grado di Giustizia Sportiva e dall’esposizione al rischio di risarcimenti dei danni. Con riferimento alla giurisdizione meramente risarcitoria del Giudice Amministrativo in materia disciplinare sportiva, come configurata dalla Corte Costituzionale, con sentenze nn. 49/2011 e 160/2019, si veda, si veda in dottrina, in termini piuttosto critici: S. PAPA, L’effettività della tutela e autonomia dell’ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente, in www.giustamm.it. In senso opposto, ovvero in termini favorevoli alla decisione assunta dalla Coste Costituzionale, si vedano: G.P. CIRILLO, La Giustizia Sportiva in Italia, in www.giustizia-amministrativa.it; L. LA ROSA, La tutela reale in caso di sanzioni disciplinari sportive: profili di giurisdizione (nota a Corte Costituzionale, sentenza 25 giugno 2019, n. 160), in www.ildirittoamministrativo.it; A. TRENTINI, Giustizia Sportiva: la Consulta scioglie i nodi, in www.studiocataldi.it.

[50] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 19 gennaio 2018, n. 4: «L’art. 54 CGS nel-l’escludere dalla competenza del Collegio di Garanzia le controversie afferenti alla giustizia disciplinare che abbiano portato all’irrogazione di sanzioni di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro pone un filtro all’accesso al Supremo Organo di Giustizia Sportiva. Tale filtro, che svolge la funzione di escludere dalla competenza del Collegio di Garanzia le cause bagatellari, non si applica ove la decisione impugnata abbia ad oggetto una o più sanzioni disciplinari non rientranti tra quelle tassativamente indicate nell’art. 54» (Rep. cit., p. 169). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 18 gennaio 2016, n. 3; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 11 aprile 2016, n. 17.

[51] Per tale tipologia di provvedimenti (perdita della gara), l’art. 30, comma 3, lett. b), dello Statuto della FIGC, esclude la competenza del Collegio di Garanzia. Il Collegio di Garanzia, però, ha sempre riconosciuto la propria competenza anche con rifermento a tale tipologia di provvedimenti, disapplicando la normativa federale, in quanto norma subordinata e palesemente contrastante con la superiore normativa costituita dallo Statuto e dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI. In particolare, in tale senso, si vedano le seguenti decisioni. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 maggio 2017, n. 35: «La disciplina di cui all’art. 54, comma 1, CGS del CONI prevale sui diversi regolamenti di giustizia adottati dalle Federazioni in modo non perfettamente aderente a detta disciplina (nel caso di specie, il Collegio di Garanzia ha rigettato l’eccezione di parte resistente secondo la quale il ricorso al Collegio sarebbe stato inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 30, comma 3, Statuto FIGC, secondo cui non sono soggetti alla cognizione del Collegio di Garanzia i provvedimenti che siano stati decisi in via definitiva dagli organi di giustizia federale quanto questi comminano, tra l’altro, la perdita della gara)” (Rep. cit., p. 268). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 maggio 2019, n. 38: «Non costituiscono questioni di carattere bagatellare – escluse, a mente della prima parte del comma 1 del­l’art. 54 CGS del CONI, e la corrispondente pari decurtazione, allorquando si discuta di comminare la cosiddetta “sconfitta a tavolino”. Si tratta, infatti, di controversi rilevanti poiché incidono su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nella categoria, se non, addirittura, la vittoria del torneo» (Rep. cit., p. 809). In senso conforme, si vedano anche le decisioni del Collegio di Garanzia nn. 58/2020, 19/2018 e 7/2018.

[52] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 5 luglio 2017, n. 49: «La ratio dell’art. 54 CGS che esclude il ricorso innanzi al Collegio di garanzia avverso decisioni che abbiano comportato l’irro­gazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie sino a 10.000 euro è quella di evitare che l’Organo di legittimità della giustizia sportiva si occupi di controversi c.d. bagatellari; è perciò sempre proponibile il ricorso in relazione a controversie che abbiano riguardato fatti di gravità tale da avere reso possibile l’applicazione nei giudizi federali di sanzioni di misura superiore al limite indicato indipendentemente dall’esito della decisione di secondo grado. Nel caso di specie, il Tribunale Federale aveva comminato una sanzione di 6 mesi – superiore alla soglia prevista dall’art. 54 CGS – ridotta, dalla Corte Federale d’Appello a 2 mesi e annullata dal Collegio di Garanzia» (Rep. cit., p. 170). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 4 gennaio 2017, n. 2; Collegio di Garanzia dello Sport, decisione 27 luglio 2016, n. 29; Collegio di Garanzia dello Sport, decisione 10 giugno 2016, n. 25; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 10 febbraio 2016, n. 6; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 18 gennaio 2016, n. 3.

[53] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 10 gennaio 2018, n. 2: «Gli artt. 12, bis, comma 1, dello Statuto CONI e 54, comma 1 del CGS CONI dettano due criteri per individuare e delimitare la cognizione del CGS; uno per materia, in virtù del quale sono escluse le controversi in materia di doping; l’altro “per valore”, legato alla misura delle sanzioni irrogate in sede endofederale, in base al quale la misura della sanzione non deve essere inferiore alla soglia minima di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di 10.000 euro per quelle pecuniarie. La ratio delle disposizioni è quella di stabilire un filtro di accesso al CGS, investendolo del controllo di legittimità delle decisioni assunte dagli organi federali, solo quando queste riguardino controversie che abbiano il connotato della gravità, e non anche quando siano controversie di modesta rilevanza. Il criterio di selezione riposa, dunque, non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale, quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni. Alla luce di tali considerazioni, quando la doppia assoluzione in sede endofederale dipenda dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali e, dunque, non vi sia stato uno scrutinio di merito circa la gravità dei fatti contestati, non sussiste alcuna preclusione allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport, in ordine alla verifica della legittimità della decisione degli organi endofederali» (Rep. cit., p. 169). Nello stesso senso, si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 2 agosto 2016, n. 32, che aveva già definito positivamente la questione, allora rimessa dalla Sez. IV, con decisione 6 giugno 2016, n. 24: «Deve essere rimessa alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport la questione relativa alla possibilità di esaminare il profilo attinente all’estinzione del procedimento disciplinare, laddove, un’interpretazione meramente letterale dell’art. 54 CGS del CONI ne precluderebbe l’esame, in considerazione dell’entità – inferiore ai 90 giorni – della sanzione irrogata al ricorrente. Alla dichiarazione di incompetenza del Collegio conseguirebbe, infatti, che la parte ricorrente non avrebbe alcun mezzo di tutela all’interno della giustizia sportiva e dovrebbe quindi, rivolgersi alla giustizia ordinaria per far dichiarare l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare, tale soluzione sembra però in contrasto con il generale principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e con la stessa funzione del Collegio di Garanzia dello Sport quale organo di ultima istanza della giustizia sportiva» (Rep. cit., p. 159).

[54] La giurisprudenza del Collegio di Garanzia, infatti, ha sempre fatto il possibile per limitare la portata della norma in questione, con interpretazioni logiche, teleologiche e sistematiche apprezzabili, ma nulla ha potuto innanzi al dato letterale della norma, nei casi in cui la “matematica” ha evidenziato un computo di giorni di sanzione inferiore a novanta; in tale senso, si veda: Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 maggio 2017, n. 35: «In tema di sanzioni tecnico-sportive, al fine di determinare la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54 CGS, ove la sanzione sia stata in concreto irrogata “a mesi”, occorre accertare se la sanzione stessa abbia una durata non inferiore a novanta giorni. Nel caso di sanzioni pari a tre mesi, pertanto, è necessario computare il numero di giorni effettivi di durata della sanzione, la cui data di scadenza coincide con il giorno, corrispondente al dies a quo, del terzo mese successivo. Nella specie, il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto la sanzione di tre mesi inflitta dal Tribunale Federale aveva comportato la sospensione dell’interessato da ogni attività per la durata di ottantanove giorni, essendo questo il numero di giorni intercorrenti tra il 14 febbraio 2018 e il 14 maggio 2018» (Rep. cit., p. 120). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 19 luglio 2018, n. 41; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 21 luglio 2017, n. 54.

[55] Per completezza, si riporta il dato testuale dell’art. 1, comma 2 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che sancisce il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, salvi i casi di rilevanza di situazioni giuridiche soggettive («I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo»), che sono tutelabili anche innanzi al Giudice Amministrativo (secondo i principi sanciti dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.), una volta esperiti tutti i gradi di Giustizia Sportiva, ai sensi del successivo art. 3, comma 1, delle stessa legge: «Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

[56] Il riferimento è alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea relative ai casi Walrave (sent. 12 dicembre 1974, Walrave/U.C.I., in Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia, 1974, 1405) e Donà (sent. 14 luglio 1976, Donà/Mantero, in Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia, 1976, 1333), nonché alla successiva sent. 15 dicembre 1995 (sentenza-Bosman). Di seguito, si riporta il dato testuale delle più significative pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in cui è stato ribadito il principio della sussistenza della giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione Europea su questioni sportive, laddove le stesse siano economicamente rilevanti:

  1. a) sent. 12 dicembre 1974, C-36/1974 B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale: «considerati gli obiettivi della comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del trattato. in particolare, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita, essa rientra nell’ambito d’applicazione degli artt. 48-51 o 59-66 del trattato, a seconda dei casi. … Sotto questo profilo, il tipo di rapporto giuridico da cui traggono origine dette prestazioni e irrilevante, poiché il principio della non discriminazione vale indistintamente per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi»;
  2. b) sent. 14 luglio 1976, C-13/1976, Gaetano Donà contro Mario Mantero: «tenuto conto degli obiettivi della comunità, la pratica dello sport è disciplinata dal diritto comunitario se e configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del trattato; riveste carattere economico l’attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita. Se cittadini di uno stato membro, tali calciatori possono dunque fruire, in tutti gli altri stati membri, delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi»;
  3. c) sent. 15 dicembre 1995, C-415-93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman «Considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato. È questo il caso dell’attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite. Ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori, non è necessario che il datore di lavoro abbia la qualità di imprenditore, giacché il solo elemento richiesto è l’esistenza di un rapporto di lavoro o la volontà di instaurare tale rapporto»;
  4. d) sent. 11 aprile 2000, cause riunite C-51/1996 e C-191-1997 Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL e altri: «Considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). È questo il caso dell’attività dei judoka professionisti o semiprofessionisti quando questi ultimi effettuano una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita e la detta attività è reale ed effettiva e non tale da presentarsi come puramente marginale o accessoria»;
  5. e) sent. 13 aprile 2000, C-176/1996, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL: «In via preliminare, si deve ricordare che, considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE) (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 73). La Corte ha d’altra parte riconosciuto che l’attività sportiva presenta una notevole importanza sociale nella Comunità (v. sentenza Bosman, citata, punto 106). Tale giurisprudenza è peraltro confortata dalla dichiarazione n. 29 sullo sport, figurante in allegato all’atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato di Amsterdam, la quale sottolinea la rilevanza sociale dello sport ed invita segnatamente gli organi dell’Unione europea a riservare un’attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico. In particolare, tale dichiarazione è coerente con la detta giurisprudenza in quanto essa riguarda le situazioni in cui l’esercizio dello sport costituisce un’attività economica»;
  6. f) sent. 18 luglio 2006, causa C-519/2004 (David Meca-Medina e Igor Majcen / Commissione delle Comunità Europee): «Così, quando un’attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita come nel caso dell’attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti (v., in tal senso, citate sentenze Walrave e Koch, punto 5, Donà, punto 12, e Bosman, punto 73), essa ricade in particolare nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e segg. o degli artt. 49 CE e segg.)».

[57] Peraltro, anche laddove la preclusione fosse eliminata del tutto, in ogni caso, il relativo “filtro” opererebbe ex se, nel senso che, molto realisticamente, nessun tesserato non professionista si rivolgerebbe al Collegio di Garanzia per l’impugnazione di una sanzione disciplinare inferiore a novanta giorni.

[58] Si veda, in particolare, Collegio di Garanzia per lo Sport, Sez. I, 1° ottobre 2019, n. 77 (già richiamata in precedenza, sotto altro profilo), della quale si ritiene opportuno riportare testualmente alcuni passaggi testuali, alla luce dell’importanza sistematica della stessa.

«Il Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di:

  • giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale;
  • giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.

Come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnati direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali».

Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016), per cui, «in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:

  1. a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;
  2. b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro».

Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso «il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio», e, al successivo art. 4, che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni «devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia». La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata altresì prevista dall’art. 12 ter dello Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 6, «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva». Devesi, inoltre, sottolineare il rilievo che nell’ordinamento ha assunto la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) – art. 1, dai commi 647 a 650 – che, in ordine alla controversie connesse ai provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche, nel prevedere la competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, a decidere su tali controversie, fa salva, rispetto al giudizio amministrativo, «la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato» (cfr. comma 647)».

[59] Tale art. 12-ter dello Statuto del CONI (rubricato «Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche») prevede, al comma 2, che «alla Sezione è demandata in via esclusiva la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche». Di conseguenza – alle quattro Sezioni giudicanti (aventi competenze rispettivamente in materia di questioni tecnico-sportive, questioni disciplinari, questioni amministrative e questioni patrimoniali tra pari ordinati) previste dall’art. 56 Codice di Giustizia sportiva – è stata aggiunta una Sezione con competenza specifica sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, per le quali è stato anche previsto un apposito Regolamento ad hoc (Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia per lo Sport – Iscrizione Campionati Professionistici).

Tale Sezione ha una competenza in grado unico ed estesa al merito, come confermato dalla relativa giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione 25 luglio 2019, nn. 56 e 57: «Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche prescrive che per assicurare il regolare svolgimento delle competizioni professionistiche alla Sezione competente “è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche”. Ne deriva che il Collegio di Garanzia non svolge un sindacato di mera legittimità sul singolo atto impugnato perché, nell’ambito del più ampio potere sostitutivo, ha il compito di accertare e valutare il fondamento della disposta ammissione o esclusione. In ciò consiste la missione di un giudice di unico grado per la “controversia” e non già l’appresta­mento di un mero “ricorso” avverso una precedente decisione ex art. 54 CGS» (Rep. cit., p. 120).

[60] Anche per tale genere di questioni – pur non essendo stata istituita un’apposita Sezione (visto il carattere transitorio di tale competenza) – è stato previsto un apposito Regolamento ad hoc (Regolamento procedurale Collegio di Garanzia per controversie ex art. 218 D.L. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”).

Oltre ai richiamati Regolamenti, sussistono altri tre Regolamenti ad hoc, ovvero per materie specifiche e che hanno particolari esigenze di celerità dei relativi procedimenti, rispettivamente:

1) Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex art. 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi;

2) Regolamento del Collegio di Garanzia per procedimenti arbitrali in materia di Licenze UEFA;

3) Procedura Arbitrale del Collegio di Garanzia nelle questioni tra Federazioni Sportive Nazionali, discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

[61] Il sistema di Giustizia Sportiva, al pari della giurisdizione ordinaria, prevede distinte fasi di giudizio, una di merito, articolata su due gradi federali, e una di legittimità innanzi al Collegio di Garanzia.

La fase di merito, in particolare, è funzionale a che il giudice possa formare il proprio convincimento sulla controversia in base ad una conoscenza dei fatti il più ampia e precisa possibile, rendendosi, pertanto, necessaria una puntuale e specifica ricostruzione degli avvenimenti sulla base di quanto allegato dalle parti e dal materiale probatorio prodotto dalle stesse.

La funzione del giudizio di legittimità, invece, è quella di analizzare le sole questioni di diritto, senza procedere ad una nuova valutazione nel merito, al fine di verificare la corretta applicazione dei principi di diritto e della normativa che regola la controversia.

Ne discende che il giudice di legittimità verifica unicamente le questioni di diritto (sostanziale e processuale) che vengono sottoposte alla sua attenzione e nel sistema di giustizia sportiva tale funzione è attribuita al Collegio di Garanzia dello Sport, organo istituito dall’art. 12-bis dello Statuto del CONI, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale.

[62] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata, che disciplina la “Giunta Nazionale”: «La Giunta Nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate – e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva».

[63] In particolare, i commi 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dell’art. 23 dello Statuto del CONI disciplinano i poteri di controllo della Giunta Nazionale del CONI sulle Federazioni, con riferimento specifico, rispettivamente, alle attività a valenza pubblicistica, alla competitività delle squadre nazionali, all’approvazione dei bilanci ed al corretto funzionamento della gestione. Deve, comunque, ritenersi che anche una diversa scelta di politica legislativa sportiva (sottoposizione della Giustizia Federale ad una Giustizia-CONI, con poteri più ampi e cognizione estesa al merito) sarebbe stata, comunque, giuridicamente giustificabile in ragione del ruolo istituzionale del CONI di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come previsto dall’art. 1 dello Statuto del CONI stesso.

[64] Su tale tema (la cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia), si veda E. JACOVITTI, Competenze del Collegio di Garanzia dello Sport: il sindacato di legittimità, in A. PIAZZA, A. ZIMATORE, op. cit., pp. 97-107).

[65] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 13: «L’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva disciplina la competenza del Collegio di Garanzia, prevedendo la possibilità di pronunciarsi solo in caso di “violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.” Pertanto, è precluso al Collegio di pronunciarsi nel merito di controversie per le quali si siano già espressi”. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 16 maggio 2019, n. 37: “In virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi di ricorso sono tassativamente elencati. Un riesame nel merito delle questioni sottoposte ai Giudici federali viola l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepassa la competenza espressamente attribuita al Collegio» (Rep. cit., p. 125). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 3 maggio 2019, n. 31; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 4 giugno 2018, n. 33; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 maggio 2018, n. 30; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 15 maggio 2018, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 19 dicembre 2017, n. 932; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 15 novembre 2017, n. 86; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 30 gennaio 2017, n. 10; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 giugno 2016, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° aprile 2016, n. 16; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 11 dicembre 2015, n. 67; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 61.

[66] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 maggio 2018, n. 30: «È esclusa dalla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 54, comma 1 CGS, la revisione di fatti già sottoposti ad accertamento da parte dei Giudici federali. In virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6 CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi di ricorso sono tassativamente elencati. Un riesame nel merito delle questioni sottoposte ai Giudici federali viola l’ordine dei gradi giustizia e oltrepassa la competenza espressamente attribuita al Collegio» (Rep. cit., p. 155). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° ottobre 2018, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 4 giugno 2018, n. 33; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 15 maggio 2018, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 19 dicembre 2017, n. 93; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 15 novembre 2017, n. 86; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 30 gennaio 2017, n. 10; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 dicembre 2016, n. 62; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 giugno 2016, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° aprile 2016, n. 16; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 11 dicembre 2015, n. 67; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 61; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58.

[67] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 30 marzo 2015, n. 8: «La censura relativa alla erronea qualificazione giuridica di un fatto, alla stregua di una determinata disciplina normativa è deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS. Infatti, ove si contesi che una determinata condotta corrisponda o meno ad una data fattispecie normativa, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, quale giudice di legittimità. In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport può intervenire ad una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella accolta dal giudice di merito, con il solo limite dato dall’impossibilità di procedere all’esperimento di ulteriori indagini di fatto” (Rep. cit., p. 135). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 27 gennaio 2017, n. 9: “Sussiste il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove il complesso impianto motivazionale risulti fondato su deduzioni logiche basate su una ricostruzione fattuale del tutto contraddittoria (nel caso di specie nella sentenza si consideravano telefonate e incontri avvenute sia cronologicamente che logisticamente in modo diverso da quanto desumibile dalle prove)”. Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 3 marzo 2015, n. 6; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 6 febbraio 2015, n. 4 (Rep. cit., p. 149).

[68] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 19 dicembre 2017, n. 93: «La cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport è ammessa, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI, esclusivamente per la violazione di norma di diritto e per la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Inoltre, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c e qualificare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni, e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia. Pertanto, in sede di giudizio di impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Corte Federali di Appello, è inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto le prove rilevanti e le ricostruzioni fattuali, fondanti il libero convincimento del giudice di primo grado, si devono ritenere acquisite e assodate» (Rep. cit., p. 131). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 maggio 2018, n. 30; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 15 novembre 2017, n. 86; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 11 ottobre 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 giugno 2016, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° aprile 2016, n. 16; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 11 dicembre 2015, n. 67; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 61.

[69] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 27 marzo 2017, n. 21: «Nel giudizio avente ad oggetto il sindacato di legittimità innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport sulla pronuncia che ha definito il giudizio di revisione della sanzione disciplinare sportiva, sono inammissibili i motivi volti a sindacare l’operato della Procura Arbitrale e la proporzionalità della misura sanzionatoria inflitta dai giudici di merito» (Rep. cit., p. 140). Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 7 marzo 2017, n. 19.

[70] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 19 gennaio 2018, n. 4: «Esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia» (Rep. cit., p. 139).

[71] Si veda, in tale senso – solo apparentemente scontato – il Vocabolari Treccani: «nonché (o nón ché) cong. – 1. letter. Non solo, non solo non; spesso correlativo a una congiunzione avversativa (e in tal caso scritto di solito con grafia divisa e con pron. ‹nón ke›) … ecc.) … 2. E, e anche, e inoltre, come pure. Quest’uso, proprio del linguaggio burocr., si va diffondendo anche nella lingua scritta corrente (sempre nella grafia unita, nonché), per evitare una serie di e, o per marcare in qualche caso uno stacco» (https://www.treccani.it/vocabolario/nonche/).

[72] La giurisprudenza del Collegio ha avuto modo di precisare l’ampiezza della giurisdizione del Collegio di Garanzia per lo Sport, nel senso che lo stesso – seppure configurato originariamente come “Cassazione dello Sport” – ha una giurisdizione più ampia di quella della Corte di Cassazione:

1) come espressamente indicato dal Legislatore Sportivo, che ha previsto l’ammissibilità di censure di «per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti»;

2) come confermato dalla giurisprudenza dello stesso Collegio, che ha specificato come oggetto di censura possa essere costituito – oltre che la violazione di norme di diritto (statali e sportive) – anche da vizi di legittimità consistenti nella irragionevolezza e nella illogicità delle decisioni impugnate, mediante l’analisi e la contestazione della relativa motivazione.

In particolare, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con decisione 13 giugno 2017, n. 44, hanno evidenziato quanto segue. «I motivi di ricorso a Collegio di Garanzia dello Sport sono enunciati dall’art. 54 del CGS del CONI che, diversamente da quanto previsto dall’art. 360, n. 3, c.p.c., il quale circoscrive la censura all’‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, con formula più ampia, ammette il ricorso, oltre che per violazione delle norme di diritto, anche per ‘omessa o insufficiente valutazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. (omissis) La più ampia formulazione adottata dal legislatore sportivo, che espressamente si riferisce alla motivazione, consente al Collegio di Garanzia non soltanto di verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ma anche di sindacare la sufficienza della motivazione su un piano logico e formale senza, tuttavia, operare una nuova valutazione di merito» (Rep. cit., p. 146). Nello stesso senso, si vedano anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; idem, Sez. IV, decisione 12 gennaio 2018, n. 3.

[73] Tale configurazione della cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia sul modello della giurisdizione amministrativa potrebbe essere derivata anche dalla matrice “amministrativistica” di molti componenti del Collegio di Garanzia (Giudici Amministrativi e Avvocati Amministrativisti), che hanno evidentemente inteso il concetto di legittimità nel senso più ampio, tipico del controllo giurisdizionale del Giudice Amministrativo sul potere pubblico, nel rispetto della separazione dei poteri giudiziario e amministrativo.

[74] Ovvero, partendo dalla base, un primo livello di Giustizia Federale, un secondo livello di Giustizia Sportiva generale (il Collegio di Garanzia) ed un terzo livello di Giustizia Amministrativa (seppure con i limiti previsti dalla legge n. 280/2003).

[75] Su tale tema (rapporti tra Giustizia Sportiva e Giustizia Ammnistrativa), si veda E. JACOVITTI, Rapporti con la giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo, in A. PIAZZA, A. ZIMATORE, op. cit., pp. 635-641). Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 5 ottobre 2017, n. 74: «L’ordina­mento giuridico sportivo esprime interessi settoriali ed è connotato dal carattere dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza. Esso si pone in rapporto di necessario collegamento con l’ordinamento giuridico statale e gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo devono essere valutati nel loro rapporto di correlazione rispetto alle norme dell’ordinamento statale. Di conseguenza, qualora le norme dell’ordinamento statale stabiliscano principi che risultino espressione degli interessi che permeano l’ordinamento sportivo, quest’ultimo è chiamato a recepirli, attesa la propria non autosufficienza e il rapporto di collegamento esistente con l’ordinamento statale» (Rep. cit., p. 109). Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° giugno 2017, n. 42.

[76] L’intero sistema sportivo (c.d. “ordinamento sportivo nazionale”) costituisce un ordinamento settoriale, che è inquadrato nell’ambito degli altri ordinamenti superiori, secondo un principio di gerarchia degli ordinamenti giuridici e di gerarchia delle fonti del diritto:

  1. a) in particolare, per quanto attiene al settore delle singole discipline sportive, esso trova il proprio sistema nell’ambito della relativa Federazione, che costituisce l’ordinamento federale (dotato di un proprio sistema di Giustizia Federale, articolato su due gradi di giudizio);
  2. b) l’ordinamento federale – che fa capo alla relativa Federazione – è, a sua volta, inquadrato nel­l’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale generale, che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente di diritto pubblico (dotato di un proprio sistema di Giustizia Sportiva, articolato su un unico grado di giudizio presso il Collegio di Garanzia per lo Sport);
  3. c) l’ordinamento sportivo nazionale generale, che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è, a sua volta, inquadrato nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Repubblica (i cui Giudici Amministrativi hanno giurisdizione sulle questioni sportive, soltanto nei casi di rilevanza giuridica delle relative situazioni e nei limiti previsti dalla legge n. 280/2003);

Il sistema sopra descritto di “ordinamenti concentrici” (Federazione – CONI – Stato Italiano) prevede un percorso di Giustizia “dal basso verso l’alto” (rispettivamente Federale, Sportiva e Statale), alla luce dei principi della c.d. “pregiudiziale federale” (art. 54.1. del Codice di Giustizia sportiva del CONI) e della c.d. “pregiudiziale sportiva” (art. 3 della legge n. 280/2003).

[77] Principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza costituzionale: a tale riguardo, si veda, in particolare, M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Relazione tenuta in Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, pubblicata sul sito della Corte https://www.
cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf.

[78] In particolare, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con decisione 7 marzo 2017, n. 19, hanno evidenziato quanto segue con riferimento al concetto di “insufficienza” della motivazione, anche nel senso di mancata considerazione di elementi rilevanti ai fini del decidere: «Vi è una carenza o un’in­sufficienza della motivazione quando, dall’esame del percorso argomentativo del giudice, emerge il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 14 febbraio 207, n. 17; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 27 ottobre 2016, n. 53; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 21 giugno 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4.

[79] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 30 gennaio 2019, n. 7: «La motivazione può dirsi “manifestamente illogica” sia quando c’è un’illogicità nella giustificazione interna, sia quando tale vizio concerne la giustificazione esterna della decisione. Nel primo caso c’è incompatibilità tra premesse e conclusioni: nel secondo caso vengono adottati dei criteri di inferenza non plausibili. L’illogicità, tra l’altro, è rilevante solo quando è macroscopica, quindi, manifesta. Infine, la motivazione è “contraddittoria” quando c’è un’inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie» (Rep. cit., p. 158).

[80] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 28 marzo 2019, n. 23: «Ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la carenza motivazionale può essere integrata sia dell’omesso sviluppo logico o giuridico delle ragioni che sostengono la decisione, sia dalla contraddittorietà degli argomenti portati a sostegno delle conclusioni, sulla base di un controllo di logicità e di completezza del giudizio di fatto, senza che il giudice di legittimità possa spingersi a verificare nel merito la ricostruzione operata dalla decisione contestata» (Rep. cit., p. 142). Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 13 novembre 2017, n. 82; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 12 ottobre 2017, n. 75; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 12 maggio 2017, n. 39; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione 3 marzo 2017, n. 18; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 21 ottobre 2015, n. 58.

[81] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 4 luglio 2017, n. 47: «È meramente apparente, più che insufficiente e contraddittoria, la motivazione che, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dall’organo decidente per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture. Nel caso di specie, la Commissione Nazionale d’Appello non aveva specificato e chiarito in base a quali elementi e valutazioni logico giuridiche il video prodotto dalla parte ricorrente non forniva nuovi elementi rispetto a quelli già acquisiti» (Rep. cit., p. 146).

[82] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata, stante la sua rilevanza ai fini del­l’ammissibilità dei ricorsi innanzi al Collegio di Garanzia.

«7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest’ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l’esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione».

[83] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 3 marzo 2015, n. 6: «Il sistema di impugnazione, consistente nel ricorso avverso il dispositivo della pronuncia del giudice d’appello – ricorso al c.d. al buio – e nella successiva esposizione dei motivi di gravame con atto successivo alla pubblicazione della pronuncia, ha carattere improprio, ma non determina l’inammissibilità del gravame. Nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport trova infatti applicazione il principio di consumazione del diritto di impugnazione, il quale non esclude che, fin quando non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità del ricorso, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente atto e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo» (Rep. cit., p. 503).

[84] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 8 aprile 2019, n. 27: «Il mancato riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della posizione di “parti del giudizio” endofederale rende inammissibile anche la proposizione del ricorso danti al Collegio di Garanzia dello Sport, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del CGS del CONI possono proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia “le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport» (Rep. cit., p. 168).

[85] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 4 giugno 2015, n. 19: «Il Presidente del Comitato Regionale CONI è legittimato attivamente a impugnare il provvedimento di commissariamento del Comitato stesso» (Rep. cit., p. 39).

[86] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 30 novembre 2018, n. 77: «La Lega Nazionale Dilettanti è da considerarsi ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche, è pertanto titolare di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall’interesse proprio, conseguenza ed effetto dell’in­teresse diffuso che alla stessa fa indiscutibilmente capo. Ne deriva che è pienamente legittimata a impugnare un atto federale che reputa lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) o dei propri associati e rappresentati, non ostando a tale legittimazione l’eventuale disomogeneità dell’interesse fatto valere rispetto alla totalità degli associati, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’ente collettivo può agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo eventualmente contro altri” (Rep. cit., p. 563). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 8 maggio 2017, n. 35: “La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, in quanto associazione privatistica di cui la Federazione si serve per il raggiungimento delle proprie finalità e organismo di fonte convenzionale autonomo rispetto alla FIGC è legittimata, attiva e passiva, rispetto al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Oltre al requisito della legittimazione è, tuttavia, necessario che abbia interesse a contraddire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.” (Rep. cit., p. 565).

[87] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 20 settembre 2018, n. 60: «Sussiste la legittimazione processuale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport della Società che abbia partecipato al giudizio di primo grado – come riconosciuto dalla decisione del Tribunale Federale passata in giudicato sul punto – in virtù dell’art. 54, comma 2 CGS del CONI, che attribuisce la facoltà di proporre ricorso alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione» (Rep. cit., p. 563).

[88] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 17 luglio 2015, n. 26: «L’esistenza del vincolo derivante del tesseramento con la Federazione di provenienza, al momento dell’esercizio dell’azione, costituisce un presupposto necessario per l’accesso alla Giustizia Sportiva e, in mancanza di esso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile» (Rep. cit., p. 567).

[89] Collegio di Garanzia, Sez. Un., 10 marzo 2020, prot. n. 201 (in solo dispositivo, di accoglimento del ricorso), a seguito di rimessione della questione da parte della Sez. IV, con decisione 15 gennaio 2020, n. 6: «Osserva la Sezione che il disconoscimento della legittimazione (attiva) dell’incolpato in ordine alla proposizione dei mezzi di impugnazione (e quindi anche della proposizione del ricorso davanti al Collegio di Garanzia) potrebbe apparire in contrasto con il fatto che l’incolpato stesso è sicuramente legittimato (come soggetto passivo) a partecipare al giudizio disciplinare e può essere sanzionato per la condotta che ha avuto quando era tesserato. Non appare, infatti, coerente con i principi generali distinguere le due posizioni soggettive e riconoscere al soggetto non più tesserato la legittimazione a stare in giudizio nella qualità di soggetto incolpato o, eventualmente (in appello), di soggetto vittorioso che ha subito l’impugnazione proposta dall’organo requirente e viceversa negare la sua legittimazione a proporre mezzi di impugnazione avverso una sanzione comminata all’esito di un giudizio disciplinare. D’altra parte, l’asimmetria di posizioni che può derivare dall’accoglimento della tesi del difetto di legittimazione a proporre impugnazioni potrebbe risultare non in linea con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, solennemente richiamati dall’art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI».

[90] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 15 febbraio 2018, n. 9: «La Procura Federale dello Sport, ai sensi dell’art. 3 CGS del CONI, non può essere propriamente qualificata come organo neutrale di giustizia sportiva ma come parte che agisce in giudizio allo scopo di assicurare la piena osservanza dell’enorme dell’ordinamento sportivo. Infatti, secondo la previsione degli artt. 23, comma 2, e 37, comma 1, CGS del CONI, la Procura Federale dello Sport è legittimata a proporre reclamo avverso le pronunce dei giudici sportivi nazionali e territoriali esclusivamente nel termine perentorio espressamente stabilito dalla singola Federazione e soltanto in presenza di interesse a ricorrere, derivante dalla soccombenza maturata nel precedente grado del giudizio». Successiva: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 maggio 2018, n. 24 (Rep. cit., p. 188).

[91] Tale legittimazione attiva (ed anche passiva, come si vedrà oltre) corrisponde all’importanza del ruolo che il Legislatore Sportivo ha voluto riconoscere alla Procura Generale dello Sport (con un’impo­stazione pienamente condivisibile), in sede di Riforma della Giustizia Sportiva (2014), conferendo alla stessa l’obiettivo generale di concorrere a «tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo» dello stesso Statuto del CONI (art. 12-quater, comma 1) e prevedendo tale legittimazione attiva della stessa nel Codice di Giustizia Sportiva (art. 54, comma 2, già richiamato).Tale legittimazione si configura come una legittimazione straordinaria nell’interesse del rispetto della legalità dell’ordinamento sportivo ed è assimilabile alla legittimazione straordinaria riconosciuta all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato innanzi al Giudice Amministrativo dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990.

[92] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 21 aprile 2018, n. 21: «Considerato l’ambito complessivo dei poteri assegnati alla Procura Generale dello Sport dallo Statuto del CONI e dal CGS del CONI e tenuto conto dell’assenza di limiti espressi e sistematici al potere di impugnare le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura Generale dello Sport può agire, dinanzi al medesimo, avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ordinamento federale, non solo in modo congiunto con le Procure Federali, ma anche autonomamente e, quindi, anche a prescindere dall’eventuale ricorso proposto dalla Procura Federale, quando la stessa è risultata soccombente (anche se solo in parte) nel giudizio endofederale» (Rep. cit., p. 187).

[93] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 maggio 2018, n. 24: «Il ricorso della Procura Generale davanti al Collegio di Garanzia deve ritenersi ammissibile, pur con i limiti di un ricorso di natura non cassatoria, anche nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale e anche quando la parte soccombente, come nel caso di specie, non ha proposto ricorso nei termini di legge. Come prescritto dall’art. 363 c.p.c. per il processo civile, anche nel processo sportivo, il Collegio di Garanzia può interessarsi delle questioni sollevate nel giudizio con una decisione che, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi (e dovranno attenersi in futuro) i giudici endofederali». Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 15 febbraio 2018, n. 9 (Rep. cit., p. 554).

[94] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 16 maggio 2019, n. 37: «L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice». Conforme: Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2057 (Rep. cit., p. 551).

[95] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 6 agosto 2019, n. 67: «Pur volendo configurare nel processo sportivo un’autonoma rilevanza dell’interesse a impugnare rispetto al concetto di soccombenza – da cui scaturirebbe un interesse della parte formalmente vittoriosa ad impugnare la sentenza o il capo della sentenza ad essa favorevole per ottenere una pronuncia più favorevole – occorre considerare che il giudizio comparativo di valore implicato resterebbe essenzialmente relegato al caso della pronuncia favorevole in rito, la quale, producendo l’assorbimento delle questioni di merito, abbia impedito al convenuto – appellante di ottenere su di esse una pronuncia potenzialmente stabile e per questo maggiormente satisfativa» (Rep. cit., p. 551).

[96] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 6 settembre 2019, n. 71: «Il procedimento disciplinare ha oggetto le legittimità di una pretesa punitiva nei confronti di un soggetto; ha struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due solo posizioni: quella dell’organo che esercita l’azio­ne disciplinare e quella del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria. Nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). Un’unica eccezione a tale regola è stata prevista dal CGS della FIGC per i casi di illecito sportivo (art. 41, comma 7, e art. 33, comma 3)». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 6 agosto 2019, n. 65; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 5 giugno 2019, n. 41; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 8 maggio 2017, n. 35; Collegio di Garanzia Dello Sport, Sez. Un., decisione 3 settembre 2015, n. 39; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 10 agosto 2015, n. 35; CONI Alta Corte di Giustizia, decisione 17 dicembre 2012, n. 27 (Rep. cit., p. 558). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° febbraio 2019, n. 10: «Nelle ipotesi di addebiti disciplinari aventi ad oggetto la contestazione di violazioni amministrativo-contabili (e non di illeciti sportivi), è inibita alle società terze, portatrici di interessi soltanto indiretti, qualsiasi attività di partecipazione al procedimento e, a fortiori, l’esperibilità di impugnazioni volte a contestare, in via autonoma e principale, gli esiti dello stesso. Ciò in quanto i procedimenti disciplinare hanno una struttura rigorosamente bilaterale, risolvendosi in un confronto dialettico esclusivamente tra il promotore dell’azione punitiva (la Procura Federale) e l’in­colpato destinatario del deferimento. A questa logica fanno eccezione i cassi di illecito sportivo, disciplinati dall’art. 33 del CGS della FIGC – secondo il quale “Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica” – ma si tratta di eccezioni espressamene previste, insuscettibili di estensione in chiave analogica, giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente, onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento» (Rep. cit., p. 427).

[97] In tale senso, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 8 gennaio 2018, n. 1, che ha escluso l’applicabilità nel processo sportivo dell’opposizione di terzo, prevista dall’art. 404 c.p.c., non essendo espressamente contemplata nell’ordinamento sportivo. Ne deriva che il terzo rimasto estraneo al giudizio sportivo non potrà agire con l’opposizione di terzo e, privo di tutela demolitoria, potrà solo agire dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi della legge n. 280/2003, con un’azione meramente risarcitoria.

[98] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 4 giugno 2015, n. 19: «Il ricorso avverso il provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale del C§ONI deve essere proposto nei confronti della Giunta Nazionale del CONI, quale organo cui l’art. 14 dello Statuto del CONI attribuisce il potere di procedere al commissariamento dei Comitati Regionali nei casi di impossibilità di funzionamento degli stessi» (Rep. cit., p. 568).

[99] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 19 ottobre 2017, n. 78: «Gli organi di giustizia sportiva federali, anche se incardinati nelle singole Federazioni, sono autonomi rispetto all’organiz­zazione amministrativa della Federazione in cui sono inseriti, pertanto, quando oggetto di impugnazione è un atto di natura amministrativa della Federazione (o il mancato esercizio di una attività della stessa), tale atto può essere sottoposto all’esame degli organi di giustizia sportiva e la sua legittimità può essere difesa in giudizio dal vertice della Federazione che ne ha rappresentanza legale”. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 21 febbraio 2017, n. 15: «L’art. 59, comma 2, lett. A, CGS del CONI, consentendo alla federazione sportiva l’intervento e la presentazione di memoria senza alcuna preclusione, impedisce di ritenere la contumacia della federazione sportiva nei primi due gradi di giudizio ne precluda l’intervento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport» (Rep. cit., p. 175).

[100] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata, vista la sua estrema importanza per quanto attiene alla ammissibilità del ricorso. «Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente». Su tale tema (il ricorso Collegio di Garanzia), si veda S. TERRACCIANO, Ricorso: forma e contenuto del ricorso e degli atti di parte, in A. PIAZZA, A. ZIMATORE, op. cit., pp. 661-668).

[101] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 1 luglio 2019, n. 54: «Atteso che, come concordemente statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità, il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi concepito non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, la tardività della domanda è rilevabile d’ufficio ogni qual volta dagli atti del processo emerga con certezza l’intervenuta decadenza anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine. Nel caso di specie il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso con il quale è stata denunciata la tardività dell’impugnazione proposta dal resistente in primo grado, sia con riferimento al termine breve di giorni 30 dalla piena conoscenza dell’atto e del fatto lesivo, sia con riferimento al termine lungo di un anno dall’accadimento». Conforme: Cass. 24 novembre 2011, n. 24858 (Rep. cit., p. 544).

[102] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 marzo 2017, n. 20: «Il sistema della giustizia sportiva risulta improntato al rispetto di un criterio di massima concentrazione e celerità della definizione delle controversie, con l’evidente scopo di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati che sarebbe compromesso se non fosse garantita la chiusura dei procedimenti contenziosi entro tempi certi e rapidi. Analoghe finalità devono essere perseguite anche con riferimento a controversie di carattere prettamente patrimoniale e, segnatamente, a quelle concernenti gli introiti delle società incidendo direttamente sull’esigenza fondamentale di salvaguardia dell’equilibrio competitivo tra i soggetti che partecipano alle competizioni». Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 5 settembre 2016, n. 40 (Rep. cit., p. 597).

[103] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 marzo 2016, n. 13: «Con la pubblicazione della decisione acquisita […] piena rilevanza esterna ed è quindi impugnabile nei termini stabiliti ma, nell’ordinamento federale, la decisione ha rilevanza giuridica sin dal momento della sua pronuncia da parte degli organi di giustizia». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione 17 ottobre 2016, n. 48; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 26 maggio 2016, n. 22 (Rep. cit., p. 43).

[104] Collegio di Garanzia dello Sport, SEz. IV, decisione 24 luglio 2017, n. 63: «Il dies a quo per l’impugnazione di una deliberazione non può decorrere da un momento antecedente a quello in cui la deliberazione medesima è divenuta vincolante nei confronti della società sportiva ricorrente. Ne deriva che il termine per impugnare una deliberazione dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie B decorre dalla data in cui la stessa è divenuta vincolante per la società sportiva, ossia a seguito della adesione alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, della iscrizione della Società alla Lega e della sottoscrizione degli atti di ricognizione di debito con contestuale cessione di credito a garanzia per gli importi dovuti a titolo di contributo di promozione» (Rep. cit., p. 42). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2015, n. 71: «La richiesta di pagamento del contributo di promozione per il secondo e terzo anno di permanenza nella massima serie, notificata dalla Lega di Serie B alla società ricorrente, non costituisce atto applicativo della delibera assembleare che lo prevede, ma semplicemente domanda di adempimento di un obbligo sorto in conseguenza dell’adesione alla Lega e del concretizzarsi dei presupposti di fatto previsti a base dell’obbligazione in questione. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, non può invocarsi il principio, proprio del processo amministrativo, secondo cui l’onere di impugnazione della disciplina regolamentare sorge solo in presenza dell’atto applicativo che determina la concreta lesione della sfera giuridica del destinatario e che attualizza l’interesse all’eliminazione della norma regolamentare. Va pertanto dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto avverso la delibera assembleare con la quale la Lega di Serie B ha disposto il pagamento di un ulteriore contributo di promozione a carico della ricorrente per il secondo e per il terzo anni di permanenza nella massima serie, allorché la relativa impugnazione sia avvenuta a distanza di due anni dal momento in cui la menzionata delibera è divenuta vincolante per la società ricorrente» (Rep. cit., p. 44).

[105] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 14 settembre 2018, n. 58: «Il provvedimento emesso dalla federazione a seguito di un’istanza di riesame, seppur confermativo dell’atto precedente, costituisce un atto diverso dal primo e suscettibile di autonoma impugnazione, in quanto adottato al termine di una nuova istruttoria. Ne consegue che è da tale secondo atto che va individuata la decorrenza del termine di impugnazione» (Rep. cit., p. 42).

[106] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 17 luglio 2015, n. 26: «Nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, le singole Federazioni, ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, devono ritenersi a tutti gli effetti “parte intimata” ai sensi dell’art. 59 CGS del CONI e, dunque, contraddittori necessari in tale giudizio. In mancanza di comunicazione del ricorso alla Federazione nel termine previsto dallo stesso art. 59, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile». Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 5 agosto 2015, n. 34 (Rep. cit., p. 480).

[107] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 8 ottobre 2020, n. 50: «il CONI ha, tra l’al­tro, eccepito che “il ricorrente ha omesso di trasmettere il ricorso al CONI o alla Giunta Nazionale”, lamentando perciò la violazione dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva (per brevità, CGS). Come è noto, detta disposizione prevede, al primo comma, che copia del ricorso sia “trasmessa alla parte intimata”; e, al quarto comma, aggiunge che al ricorso sono allegate l’attestazione del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI nonché “l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1”. La disposizione è evidentemente ispirata dall’esigenza di rispetto del contraddittorio, secondo i canoni generali del codice di rito espressamente richiamati dall’art. 2 dello stesso CGS. Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha omesso di trasmettere il ricorso al CONI o alla Giunta Nazionale, non consentendo dunque alla parte intimata di venire tempestivamente a conoscenza del giudizio, con una palese violazione del principio del contraddittorio. Peraltro, devono reputarsi condivisibili le osservazioni del resistente in merito all’irrilevanza della trasmissione del ricorso da parte della Segreteria, in quanto non prevista dal Codice». Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 28 novembre 2018, n. 76: «In caso di mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio ai contraddittori necessari, l’atto della parte deve ritenersi affetto da vizio non suscettibile di sanatoria, neanche in caso di tardiva integrazione del contraddittorio» (Rep. cit., p. 476). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 13 luglio 2018, n. 39: «L’omessa chiamata in giudizio dei controinteressati determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzione sancita dall’art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. Ove per controinteressato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell’art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto» (Rep. cit., p. 583). Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione 4 dicembre 2014, n. 4: «La comunicazione del ricorso al controinteressato assolve fondamentale funzione di garanzia del rispetto del principio del contraddittorio. Tale principio emerge con particolare evidenza nei giudizi in materia elettorale, nei quali la posizione del controinteressato viene assunta dal soggetto la regolarità della cui elezione costituisce oggetto di controversia» (Rep. cit., p. 481).

[108] Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione 25 luglio 2019, n. 58: «L’omessa notifica del ricorso ai controinteressati non ne determina l’inammissibilità in difetto di specifica previsione che, con riferimento alle controversie sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o incidenti su di esse, esplicitamente affermi una sanzione. L’art. 3, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche stabilisce una differente modalità di tutela dell’interes­se di terzi alla conoscenza del ricorso consistente nella pubblicità assicurata dalla pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI e nella previsione di un termine decadenziale per la costituzione del controinteressato la cui ristrettezza si giustifica in ragione delle specialissime esigenze di celerità del procedimento» (Rep. cit., p. 123).

[109] Per completezza, si riporta il dato testuale delle norme richiamate.

1) art. 58, comma 1: «La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura»;

2) art. 59, comma 2, lett. g), ai sensi del quale il ricorso deve contenere «l’indicazione della procura al difensore».

[110] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22: «L’art. 58, primo comma, CGS del CONI, prevedendo che la parte non possa stare in giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport se non con il ministero di un difensore munito di apposita procura, costituisce norma inderogabile dotata diportata precettiva. Di conseguenza, la violazione di tale norma, in caso di inconfigurabilità di alcuna successiva sanatoria del vizio, determina la sanzione dell’inammissibilità del ricorso» (Rep. cit., p. 487).

[111] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata, inserita nell’ambito dell’art. 27 Codice di Giustizia sportiva, che disciplina l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale: «Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore».

[112] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 maggio 2018, n. 24 (questione decisa su rimessione della Sez. IV, con decisione 15 febbraio 2018, n. 9): «Ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 30, comma 3, lett. F, CGS del CONI, salvo che sia diversamente previsto dallo Statuto delle Federazioni, deve ritenersi che la difesa tecnica – e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore – sia condizione di ammissibilità del ricorso proposto davanti al Tribunale Federale. Pur in assenza di una espressa analoga previsione per i giudizi davanti alle Corti Federali, la regola, in quanto espressione di un principio generale, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di appello come del resto dispone, con riguardo al giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, l’art. 54 CGS. Tale impianto normativo insieme con le disposizione consentono il ricorso al gratuito patrocinio per soggetti che, per ragioni economiche, non sono in grato di potersi avvalere di un proprio avvocato di fiducia, risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare le regole, anche processuali, dettata nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati». Precedente: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 15 febbraio 2018, n. 9 (Rep. cit., p. 487).

[113] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 21 aprile 2018, n. 21: «Al Procuratore Federale è riconosciuta la capacità di esercizio personale, a noma dell’art. 43, comma 1, del CGS CONI, delle relative attribuzioni anche dinanzi al Collegio di Garanzia, senza, cioè, ministero di un difensore» (Rep. cit., p. 488).

[114] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 27 luglio 2016, n. 29: «È inammissibile la costituzione in giudizio della Federazione tramite mandato a rappresentarla conferito al Procuratore Federale, in quanto il Procuratore Federale può, rispettando i termini e modalità stabilite, costituirsi in proprio, ma non partecipare al giudizio come rappresentante in giudizio e avvocato della Federazione di cui è organo» (Rep. cit., p. 490).

[115] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 5 settembre 2016, n. 40: «Il CGS del CONI detta una disciplina relativa all’introduzione del giudizio e, in genere, al deposito degli atti di parte improntata a un criterio di massima semplificazione e informalità. L’art. 2 del CGS, dedicato ai principi del processo sportivo, prevede, infatti, che gli organi di giustizia sportiva conformino la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. In questo quadro di semplificazione, il riferimento rigoroso alle norme del codice di procedura civile relative alle modalità di conferimento della procura alle liti appare non del tutto adeguato a coglierei i tratti della relativa disciplina nell’ambito del procedimento sportivo. La procura ad litem, da produrre necessariamente in giudizio, è esistente e valida in tutti i casi in cui non sussistono dubbi in ordine alla provenienza dell’atto dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell’ente o società che agisce o resiste nel giudizio per il quale è stata conferita, ancorché non risulti rispondente ai requisisti indicati nell’art. 83, terzo comma, c.p.c. Nel caso esaminato, in applicazione dell’esposto principio e del carattere di informalità degli atti, rilevato che il mandato al difensore era stato conferito su foglio separato il 27 giugno 2016 per un procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sporto proposto il successivo 29 giugno dal legale rappresentante della Lega Pro, richiamando anche l’approccio non formalistico adottato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 maggio 2009, n. 12332; Cass. Civ., Sez. Lav. 23 aprile 2004, n. 7731; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 13666), è stata rigettata l’eccezione di nullità della procura non materialmente (o attraverso i prescritti strumenti telematici) congiunta all’atto in cui si riferiva e non sottoscritta con firma digitale» (Rep. cit., p. 489).

[116] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 2 marzo 2020, n. 14: «la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Il comma 2 dell’art. 3 del Codice di Giustizia sportiva FIGC stabilisce inoltre che, “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”» Nello stesso senso, si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 dicembre 2015, n. 69.

[117] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata, vista la sua estrema importanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

«Al ricorso sono allegate: a) l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni; b) l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.».

[118] In tale senso, Collegio di Garanzia, Sez. I, 1° agosto 2019, n. 63, che ha sancito l’inammissibilità del ricorso, in quanto «il non dimostrato pagamento di € 1.000,00 non risulta essere stato effettuato nel termine stabilito, ed era onere della ricorrente dimostrare il versamento sopra detto».

[119] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata, vista la sua importanza nel quadro di garanzia del giusto processo sportivo: «Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio”. Il diritto ad usufruire del gratuito patrocinio è garantito nei limiti della rigorosa osservanza delle disposizioni prevista dal relativo Regolamento: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 maggio 2018, n. 24: «Alla stregua dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FID, le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio sono disciplinate dall’art. 4 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport. La formulazione di una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, articolata non ritualmente nei gradi di merito in quanto non corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni formali richieste per via regolamentare, esclude la sussistenza di un vulnus alle prerogative defensionali, derivante dalla mancata attivazione (all’epoca) dell’Ufficio del gratuito patrocinio lamentata dal ricorrente» (Rep. cit., p. 526).

[120] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata; c) l’esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l’indicazione dei motivi a norma dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l’accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. g) l’indicazione della procura al difensore».

[121] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 14 maggio 2019, n. 36: «Si applica anche al processo sportivo il principio per cui è indispensabile che l’appellante individui, sotto il profilo qualitativo, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, vale a dire che l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando esclusivamente l’omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso” (Rep. cit., pag. 538). Nello stesso senso, si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 22 marzo 2019, n. 22: “Nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, con riferimento alle censure esperibili dal ricorrente, non vige un principio di fungibilità tra errores in indicando ed errore in procedendo, stante la natura del giudizio a critica vincolata, che presuppone l’indicazione e la precisa enunciazione di motivi di ricorso tassativi e specifici, riferiti a precise categorie logiche individuate dalla legge. Di conseguenza, risulta inammissibile il motivo di ricorso basato su una critica generica della sentenza impugnata, con l’indicazione di una molteplicità di censure, relative alla pretesa violazione di norme sostanziali e processuali, non coordinate tra loro». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 4 giugno 2018, n. 33; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 maggio 2018, n. 30; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 15 maggio 2018, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 19 dicembre 2017, n. 86; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 30 gennaio 2017, n. 10; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 giugno 2016, n. 26; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° aprile 2016, n. 16; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 11 dicembre 2015, n. 67; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 61. Nello stesso senso, si vedano anche: Cass. civ., Sez. Lav., 23 marzo 2018, n. 7332; Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1532.

[122] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 21 novembre 2017, n. 87: «Nessuna norma del CGS pone per il giudizio sportivo il principio formale di c.d. autosufficienza del ricorso in base al quale può fondatamente invocarsi l’inammissibilità del gravame per omessa indicazione dei fatti materiali da cui si origina la controversia. In difetto di una siffatta previsione normativa e in virtù del generale principio di sinteticità degli atti processuali – per il quale il contenuto del ricorso non deve eccedere il minimo occorrente per rendere ineleggibili le censure proposte – l’inammissibilità del gravame sportivo per tal causa può predicarsi unicamente in quei casi in cui risulti concretamente impossibile, anche all’esito di una ragionevole relatio ad altri dl procedimento richiamati nell’atto processuale introduttivo, pervenire a un’adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio».

[123] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione 11 marzo 2019, n. 19: «Risulta inammissibile, perché tardivo, il motivo di ricorso fatto valere per la prima volta in sede di giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport» (Rep. cit., p. 544).

[124] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 3 settembre 2018, n. 51: «Come nel processo amministrativo, anche in quello sportivo il giudice può disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, una norma secondaria di regolamento in contrasto con il dispositivo legislativo primario» (Rep. cit., p. 185). Conforme: Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2017, n. 367.

[125] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 1° giugno 2018, n. 32: «Il Regolamento Federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta valere davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale» (Rep. cit., p. 260).

[126] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 13 febbraio 2019, n. 14: «Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’Ordinamento sportivo nazionale, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS del CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, stante il carattere di tassatività delle ipotesi di cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice unico e di merito» (Rep. cit., p. 56). Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 25 settembre 2018, n. 62.

[127] La memoria di costituzione della parte intimata deve essere notificata nel domicilio eletto da parte del ricorrente: «Nel caso di mandato conferito congiuntamente e disgiuntamente a più avvocati, è sufficiente notificare gli atti defensionali ad uno dei legali provvisti di autonomo mandato» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 14 febbraio 2017, n. 14: Rep. cit., p. 488).

[128] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, fermo quanto previsto per l’eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente».

[129] Collegio di Garanzia dello Spot, Sez. IV, decisione 9 febbraio 2017, n. 12: «Il termine di cui all’art. 60, comma 1, CGS, per la costituzione in giudizio della parte intimata, ha natura ordinatoria, essendo previsto per la presentazione di atti puramente difensivi a garanzia delle stesse parti intimate, la disposizione è diretta a tutelare la correttezza del contraddittorio, mediante la fissazione di germini per il deposito di difese scritte, tali da consentire alle parti controdedurre efficacemente agli argomenti esposti. Il mancato rispetto di tale termine non determina pertanto un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata». Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 6 maggio 2015, n. 11 (Rep. cit., p. 486).

[130] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 6 agosto 2018, n. 46: «I termini previsti dagli artt. 59, comma 5, e 60, comma 4, CGS hanno natura perentoria e decadenziale, derivando dal loro mancato rispetto, rispettivamente, l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo e l’impossibilità per il collegio giudicante di tenere conto delle memorie o istanze tardivamente presentate. Invece, il termine di cui all’art. 60, comma 1, CGS, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, ha natura ordinatoria, riguardando la presentazione di atti puramente difensivi, a garanzia delle parti intimate. Il mancato rispetto di tale termine non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istanze, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 9 febbraio 2017, n. 12: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 6 maggio 2015, n. 11 (Rep. cit.., p. 370).

[131] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 2 aprile 2019, n. 25: «Vale anche per il processo sportivo il principio del processo civile per cui l’avvenuta costituzione in giudizio implica per la parte resistente, a pena di decadenza, la necessità di proporre contestualmente anche l’even­tuale impugnazione incidentale (anche qualora il relativo termine non sia spirato). Tale principio è enunciato dall’art. 371 c.p.c., il quale stabilisce che la parte che proponga controricorso per resistere all’impugnazione principale è tenuta a proporre nel medesimo atto anche l’eventuale ricorso incidentale, nonché dall’art. 343 c.p.c., che, analogamente, prevede che l’appellato debba proporre l’even­tuale appello incidentale nella medesima comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza» (Rep. cit., p. 486).

[132] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «La memoria contiene: a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore; b) l’indicazione della procura al difensore; c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, si domanda l’accoglimento».

[133] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «Alla memoria sono allegate: a) l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale; b) l’attestazione dell’invio della memoria al ricorrente».

[134] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione 11 marzo 2019, n. 19: «Ai sensi dell’art. 60, comma 1, CGS del CONI, la memoria difensiva, con la quale il resistente può controdedurre ai motivi di censura prospettati dal ricorrente nel corso del giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, deve essere trasmessa al ricorrente e non soltanto tempestivamente depositata. Tale vizio della memoria difensiva può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo nel caso in cui la parte ricorrente controdeduca per iscritto e prima dell’udienza alle argomentazioni sollevate dal resistente mediante la memoria difensiva, ma non anche nel caso in cui l’eccezione relativa alla mancata trasmissione della memoria venga sollevata dalla parte ricorrente in sede di udienza» (Rep. cit., p. 475).

[135] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «Nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento».

[136] In particolare, la Sezione II del Collegio di Garanzia, con decisione 10 dicembre 2014, n. 5, ha evidenziato quanto segue. «L’art. 60, comma 4, CGS del CONI, nella parte in cui disciplina la facoltà di presentare memorie prima dell’udienza, ancorché collocato all’interno della disposizione rubricata ‘difesa della parte intimata’, deve essere interpretato nel senso di consentire ad entrambe le parti e non solo alla parte intimata la possibilità di un’integrazione delle difese in vista dell’udienza di discussione. Siffatta interpretazione è imposta sia dal criterio letterale, in quanto viene utilizzato nel testo della disposizione il termine ‘parti’, sia dal criterio teleologico, i quanto tale interpretazione risulta più coerente con la necessità di rispettare il principio del contraddittorio, sia del criterio sistematico, in quanto l’interpre­tazione risulterebbe coerente con le previsione di altri procedimenti aventi carattere giurisdizionale, tra i quali il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione» (Rep. cit., p. 528).

[137] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 3 giugno 2015, n. 16: «È inammissibile la formulazione di nuovi motivi di ricorso nelle memorie integrative depositate dalla parte ricorrente» (Rep. cit., p. 541).

[138] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 8 maggio 2017, n. 35: «L’eccezione di inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è tardiva se spiegata nella memoria integrativa ex art. 60, comma 4, CGS del CONI, che è disciplinata esclusivamente in termini funzionali alla replica e non alla proposizione di nuove eccezioni» (Rep. cit., p. 545).

[139] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 26 aprile 2017, n. 30: «È inammissibile la memoria difensiva di cui all’art. 60, comma 4, CGS laddove essa non si limiti all’illustrazione e all’appro­fondimento di motivi già svolti con l’atto introduttivo, ma contenga le effettive difese della parte resistente, che non erano state in alcun modo svolte nella memoria di costituzione di cui all’art. 60, commi 1 e 2, CGS. Ne consegue l’inutilizzabilità di una siffatta memoria difensiva, in quanto lesiva dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo, richiamati dall’art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva (Deliberazione CONI n. 1519 del 15 luglio 2014) e dell’art. 2 CGS». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 26 aprile 2017, n. 29 (Rep. cit., p. 547).

[140] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 4 agosto 2016, n. 37: «In virtù del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo, il procedimento disciplinare non può e non deve essere sospeso, salvo il caso dell’art. 39, ultimo comma, CGS del CONI, in pendenza di processo penale per i medesimi fatti. Ne consegue che il giudice sportivo non è vincolato alla decisione penale e può in assoluta autonomia liberamente valutare le prove raccolte nel processo penale».

[141] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 10 giugno 2020, n. 25: «Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 6, CGS CONI e l’art. 39 c.p.c. prevedono che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”. Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., SS.UU., n. 27846/13)».

[142] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 5 giugno 2019, n. 42: «Il Collegio di Garanzia dello Sport dispone la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. quando la controversia non può essere risolta senza la previa definizione di una questione pregiudiziale pendente dinanzi al TAR».

[143] Collegio di Garanzia 2020, Sez. IV, decisione 13 gennaio 2020, n. 5: «Nel giudizio sportivo non v’è un obbligo di mantenere immutato il Collegio in tutte le possibili fasi del giudizio. Quel che rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che il Collegio che adotta la decisione sia quello davanti al quale la questione è stata trattata nell’udienza conclusiva. Infatti, tale Collegio adotta la sua decisione sulla base della piena cognizione di tutta l’attività processuale e di tutti gli atti di causa. A sostegno di tale conclusione si può citare giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, laddove, a proposito del­l’applicazione dell’art. 276 c.p.c., ha chiarito che la norma “prevede la necessità dell’identità tra il collegio operante nella fase giudicante e quello cha ha istruito la causa, ma non anche l’identità del giudice in tutte le varie fasi dell’istruttoria suddivisa in pluralità di udienze non prossime” (così Cass., sez. lav., n. 18998 del 2010). Quindi, un Collegio giudicante risulta essere immodificabile solo dal momento del­l’inizio della discussione in udienza della specifica questione, altrimenti la sostituzione di un giudice può essere liberamente prevista per motivi relativi all’organizzazione del processo e può esserne data notizia nel verbale di udienza».

[144] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione 24 settembre 2018, n. 61: «Il giudice, in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni alle quali la legge subordina la possibilità che egli emetta una pronuncia nel merito, né l’eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un’eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d’ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell’autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione. In virtù dell’art. 2, comma 6 CGS del CONI, è applicabile al processo sportivo il principio dell’art. 100 c.p.c. in base al quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Pertanto, qualora nelle more del giudizio sia adottato un atto che superi e sostituisca quello impugnato e che faccia venir meno l’interesse del ricorrente, il giudizio deve concludersi con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse».

[145] Per completezza e per comodità, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione».

[146] In tale senso, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 26 aprile 2017, n. 30: «Nel caso in cui il Collegio di Garanzia dello Sport rilevi d’ufficio un vizio della sentenza impugnata – sottoscrizione del solo Presidente e non del Giudice relatore – è tenuto a sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, mediante lo scambio di memorie con rinvio del procedimento ad altra udienza».

[147] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 25 settembre 2018, n. 62: «Vale anche per il processo sportivo il principio sancito dalla Suprema Corte, secondo il quale il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parte onde consentire su di essa l’apertura della discussione (terzia via) non è nulla». Conformi: Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2017, n. 7053; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2018, n. 16049; Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2984 (Rep. cit., p. 514).

[148] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 21 novembre 2017, n. 87: «Ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport, in caso di accoglimento del ricorso, decide la controversi senza rinvio in due ipotesi alternative: quando non siano richiesti ulteriori accertamenti di fatto (anche se non vi sia stata richiesta dalle parti); quando, in base al principio dispositivo, le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale (implicitamente rinunziando a ogni ulteriore accertamento di fatto). La contraria opinione secondo cui è sempre indispensabile il consenso delle parti anche quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, è contraddetta dal significato, intrinsecamente disgiuntivo, della locuzione “ovvero” che si rinviene nella prima parte della disposizione de qua e di fatto perviene a una non consentita interpretazione abrogante della stessa. Verificandosi la seconda ipotesi, il Collegio decide facendo applicazione della regola dell’onere probatorio» (Rep. cit., p. 132).

[149] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 3 dicembre 2014, n. 3: «La determinazione del trattamento sanzionatorio da irrogare all’atleta richiede un giudizio di merito che non può essere condotto dal Collegio di Garanzia dello Sport. Pertanto, in ipotesi di carenza motivazionale del provvedimento censurato, la decisione che si impone al giudice di legittimità è quella di accoglimento con rinvio» (Rep. cit., p. 512).

[150] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 22 maggio 2015, n. 15: «In caso di irrogazione di sanzione disciplinare palesemente incongruente rispetto alla gravità giuridica della condotta sanzionata, il Collegio di Garanzia dello Sport annulla la decisione impugnata e rinvia la cognizione dell’af­fare alla Corte federale d’Appello che ebbe a pronunciarla, affinché essa proceda a rideterminare la tipologia di sanzione irroganda (con esclusione, nel caso di specie, di quella espulsiva, altresì congruamente motivando – ove ritenga di applicare quella di durata variabile di cui all’art. 54, comma 1, lett. C), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – in ordine alla relativa misura» (Rep. cit., p. 141).

[151] Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 1° giugno 2018, n. 31: «Il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, adottata in ossequio ai suddetti presupposti, ed è, dunque, inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima, di cui all’art. 54, comma 4 del Regolamento AIA». Conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 giugno 2017, n. 46 (Rep. cit., p. 138).

[152] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto». Tale disposizione si ispira all’art. 383 c.p.c., che prevede che, nei casi di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione «rinvia la causa ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata». In proposito, sulle conseguenze della violazione del principio di alterità del Giudice, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 9 aprile 2018, n. 3, che differenzia il vizio attinente alla costituzione del Giudice (che comporta nullità della relativa decisione) e il vizio attinente alla mera competenza interna (che non comporta nullità della decisione): «Il principio generale che ispira e regola il rinvio ad altra sezione dello stesso organo giudicante o ad altro organo giudicante nel caso di annullamento di una pronuncia, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., è quello dell’alterità del giudice, in funzione dell’imparzialità del giudizio. Come affermato dalla Suprema Corte, la violazione del principio di alterità del giudice, comporta la nullità della sentenza per un vizio attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 185 c.p.c., mentre la violazione della competenza interna tra sezioni o persone fisiche dell’organo giudiziario non comporta alcuna conseguenza invalidante della pronuncia di rinvio. In ossequio a tale principio, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che il Collegio della Corte Federale d’Appello della FCI, giudicante in sede di rinvio e composto da due sezioni, nell’impossibilità di comporre la Prima Sezione – competente nella materia oggetto delle decisioni della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport da eseguire – con membri della stessa che siano tutti estranei alla decisioni annullate, debba essere composto cooptando nella Prima Sezione membri dell’altra» (Rep. cit., p. 165). Conformi: Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2008, n. 5087; Cass. civ., Sez. Lav., 17 novembre 2008, n. 27312; Cass. civ., 21 gennaio 1998, n. 628.

[153] Per completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata: «In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi».

[154] Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Unite, decisione 4 marzo 2019, n. 17: «Nei casi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport annulli la decisione del giudice di merito con rinvio, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge, ovvero per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto senza possibilità di modificare l’accerta­mento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo. Nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio, che conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza oggetto del giudizio di legittimità. Tuttavia, in quest’ultimo caso, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare e motivare il proprio convincimento, secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato dalla sentenza di annullamento, evitando di fondere la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato e con necessità di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. A tal fine rileva l’obbligo di motivazione che grava su ogni organo giurisdizionale, secondo i parametri del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, quale strumento diretto a consentire alle parti il controllo e la censura della decisione, nonché al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto il gravame». Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 5 dicembre 2017, n. 92; Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10736; Cass. civ., Sez. Lav., 6 aprile 2004, n. 6707; Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17790 (Rep. cit., p. 593).