Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM (di Marialaura Rea, Dottore di ricerca in Diritto, Istituzioni, profili economico-sociali, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Avvocato.)


The Covid-19 health emergency has highlighted for everyone that the Football-Game involves two areas of interest. The first function is that sports activity plays an important social inclusion. The second is that Football-Game generates a whole series of economic aspects, which are relevant for the application of competition rules. In this work, we will try to offer a framework of the various competition issues, especially related to the sale of audiovisual rights of sporting events. In addition, the analysis will take into account the provisions of the National Competition Authorities.

SOMMARIO:

1. Un quadro generale sui rapporti tra concorrenza e diritti sugli eventi sportivi - 2. La definizione dei mercati da un punto di vista del prodotto - 3. La questione della titolarità dei diritti televisivi - 4. Il sistema della vendita centralizzata: problemi antitrust - 5. L’elaborazione dei principi correttivi da parte dell’AGCM - 6. Alcune considerazioni sui profili problematici della commercializzazione - 7. Prospettive future: un’apertura al divieto di geoblocking? - NOTE


1. Un quadro generale sui rapporti tra concorrenza e diritti sugli eventi sportivi

Il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ha mostrato con evidenza, anche a coloro che non sono esperti del settore, quanto il gioco del calcio, in sé considerato e per gli interessi collegati – club, sponsor, calciatori, tifosi e abbonamenti televisivi – è a tutti gli effetti una macchina commerciale che frutta complessivamente cifre a nove zeri [1]. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che il crollo dei ricavi, per il fermo del Campionato di Serie A e B, secondo le dichiarazioni del Presidente della Figc, sul bre­ve periodo è stimabile a oltre 700 milioni di Euro [2]. Sono lontani i tempi in cui il gioco del calcio era un percepito, solo ed esclusivamente, quale sentimento di identità nazionale (negli eventi sportivi come i Mondiali o gli Europei) o di identità locale per la c.d. squadra del cuore. In un certo senso, la grande passione, il sentimento di affezione per la squadra del cuore ha permesso per lungo tempo all’ordinamento sportivo di rivendicare una sua autonomia rispetto all’ordinamento giuridico statale [3]. Ne è un chiaro esempio la predisposizione di un sistema di giustizia interna, per la soluzione delle controversie derivanti dall’attività sportiva, del tutto indipendente da quello ordinario statale [4]. Solo a partire dagli ultimi trent’anni la giurisprudenza nazionale e comunitaria han­no mostrato un vivo interesse alle numerose problematiche di diritto, e in particolare a quelle concorrenziali relative ai diritti televisivi sulle competizioni sportive. Era il 1991 quando la Commissione europea per la prima volta, su denuncia del­l’emittente satellitare Screensport, ritenne illecito, ex art. 85.1 Trattato CE (oggi ex art. 101.1 TFUE), l’accordo tra un consorzio di emittenti pubbliche, membri del­l’EUR/EBU e Sky Television [5]. Bisognerà aspettare, invece, il 1994 affinché una Corte nazionale, nella specie quella federale tedesca – nel caso Deutscher Fussball – Bund e V – si pronunci sulla legittimità o meno sotto il profilo antitrust della vendita centralizzata dei diritti sulle partite del campionato da parte della Federazione [6]. Con queste prime pronunce agli inizi degli anni ’90 è maturata la consapevolezza che non solo del gioco calcio, ma più in [continua ..]


2. La definizione dei mercati da un punto di vista del prodotto

L’aspetto economico degli eventi sportivi appare con tutta la sua evidenza con la fine del monopolio pubblico nel settore delle comunicazioni e la corrispondente entrata in questo campo di operatori commerciali privati. Infatti, a partire dagli anni ’70, si è sempre più intensificata la domanda dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive da parte delle emittenti, andando a creare un primo mercato rilevante del prodotto, in cui troviamo, dal lato dell’offerta, i titolari dei diritti sugli eventi sportivi e, dal lato della domanda, le trasmissioni televisive, in un primo momento esclusivamente in chiaro, poi successivamente quasi tutte a pagamento. Quel che rende particolarmente interessante questo tema sono, innanzitutto, le peculiarità che ineriscono al prodotto sportivo rispetto a tutte le altre trasmissioni. Per prima cosa, è opportuno evidenziare che l’evento sportivo, a differenza di ogni altro prodotto televisivo, genera un altissimo livello di ascolti nel momento stesso del suo svolgimento, mentre più ci si allontana dal tempo della diretta più scema il suo interesse, divenendo così un prodotto sempre più deperibile. Descrittivamente potremo parlare di un climax discendente in termini di interesse per il pubblico televisivo, a cui corrisponde simmetricamente, dal lato dell’offerta, il maggior valore economico della vendita dei diritti per la trasmissione della diretta, fino al minor valore della differita ravvicinata e degli highlights, per giungere allo scarsissimo valore nei giorni successivi all’evento [14]. Dal punto di vista antitrust, il prodotto sportivo è praticamente, per le sue caratteristiche uniche, insostituibile: sarebbe, infatti, impensabile che un appassionato di calcio rinunci a vedere una partita in cui compete la sua squadra c.d. del cuore per una qualsiasi altra partita del Campionato. Nell’analisi della sostituibilità ritorna con predominanza l’interesse socio/culturale dell’evento sportivo – a cui si è già accennato – che condiziona il minore o il maggior prezzo di vendita dell’evento trasmesso [15]. In altri termini, quanto maggiore sarà il valore, economico e culturale, dell’evento tanto minore sarà il grado di sostituibilità. A tal proposito, le recentissime Linee Guida per la vendita centralizzata dei [continua ..]


3. La questione della titolarità dei diritti televisivi

Ѐ agli inizi degli anni ’90 che lo sport e, in particolare, il calcio ha aumentato la propria vocazione a dare spettacolo, divenendo un’attrattiva che richiama non più soltanto gli spettatori sugli spalti, ma anche quella, ben più ampia, fascia di pubblico che può seguire passo per passo la partita comodamente da casa, grazie alla trasmissione in diretta televisiva [20]. Con la spettacolarizzazione del calcio, è cresciuta anche la vocazione imprenditoriale delle società sportive che traggono una parte considerevole dei loro ricavi dalla vendita dei diritti televisivi. In assenza di una disciplina specifica, il primo problema da chiarire è stato a chi spettasse la titolarità dei diritti audiovisivi [21]. Ad oggi, si può senza dubbio affermare che i titolari originali di tali diritti sono i produttori del bene che è oggetto di sfruttamento economico primario. Gli organizzatori degli eventi sono, infatti, coloro che sostengono gli elevati costi fissi per lo svolgimento e per la preparazione delle partite e ai quali spettano di conseguenza – assumendosi essi il rischio di impresa, che può derivare dalle maggiori o minori entrate dei diritti televisivi, da sponsor, da biglietti e da abbonamenti delle gare dal vivo – i ricavi ottenuti dalla vendita dei diritti TV. In assenza di una armonizzazione a livello comunitario, sono gli Stati membri a disciplinare l’offerta dei diritti televisivi con una legge nazionale. In Italia, ai sensi del­l’art. 3 del c.d. Decreto Melandri, ovvero il d.lgs. n. 9/2008, la contitolarità dei diritti audiovisivi spetta all’organizzatore della competizione e all’organizzatore degli eventi. In particolare, con il predetto Decreto si è assistito al superamento del precedente meccanismo di vendita individualizzata con un sistema di vendita centralizzata. La questione su quale modalità di commercializzazione da adottare – individualizzata o centralizzata – è da sempre al centro di un fervido dibattito in Europa, la cui risoluzione è fondamentale per gli importanti effetti che genera sull’equilibrio competitivo fra i club partecipanti al medesimo campionato. Ciò non rileva soltanto sotto il profilo sportivo, ma importa anche sul piano economico, perché dall’equilibrio competitivo del campionato dipende direttamente il grado di [continua ..]


4. Il sistema della vendita centralizzata: problemi antitrust

Gli artt. 6 e 7 del Decreto Melandri fissano le regole fondamentali per realizzare un mercato connotato da condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Più specificamente, l’art. 6 impone all’organizzatore della competizione, nel caso del gioco del calcio, ad esempio, la Lega di Serie A, di predeterminare le Linee guida per la commercializzazione dei diritti televisivi, stabilendo precisamente quali saranno sia i criteri seguiti per la formazione dei pacchetti, sia quelli per permettere – garantendo, in tal modo, la concorrenza nell’accesso al mercato – a più operatori di partecipare alla gara per la loro assegnazione (favor partecipationis) [31]. In tale contesto, un ruolo di fondamentale importanza nel vigilare sul rispetto della concorrenza, in particolar modo quanto alle modalità di accesso al mercato, è affidato all’intervento ex ante del­l’AGCM, che, insieme all’AGCOM, verificano – ciascuno per i profili di rispettiva competenza – la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto. Giova, infatti, ricordare ai nostri fini di indagine che il sistema di vendita centralizzata pone delicati problemi di compatibilità con le norme antitrust tanto dal lato della offerta – atteso che tra i club si crea, come detto, un’intesa che controlla i diritti televisivi degli eventi sportivi – quanto dal lato della domanda – dove vi è il rischio che un unico operatore ottenga una posizione dominante sul mercato, considerando il ridotto numero di emittenti televisive a pagamento (è il caso, ad esempio, di Sky che in Italia è il principale operatore con all’incirca 4,7 milioni di abbonati) [32]. Le questioni antitrust legate all’offerta sono state già affrontate in precedenza, mentre è opportuno a questo punto della nostra trattazione, per fini di esaustività, approfondire le questioni concorrenziali sul versante della domanda dei diritti televisivi, dove d’altronde si sono registrati i cambiamenti più evidenti. Nel corso degli anni i diritti di trasmissione televisiva delle competizioni, specialmente quelle disputate ogni anno per tutto l’anno, come il Campionato di calcio di Serie A, hanno ottenuto ottimi risultati in termini di pubblico richiamato, attraendo per questo investimenti [continua ..]


5. L’elaborazione dei principi correttivi da parte dell’AGCM

Rimanendo sempre sul profilo delle cautele predisposte dall’ordinamento nel suo complesso per garantire, nell’ambito della trasmissione degli eventi sportivi, la concorrenza, appaiono molto più dettagliate e specifiche, rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 8/2009, i principi e i correttivi elaborati dall’AGCM, nell’ambito della valutazione delle Linee guida della Lega di Serie A [38]. Per l’AGCM è innanzitutto importante che la vendita dei diritti venga realizzata attraverso un sistema di asta che garantisca la trasparenza, la non discriminazione tra le emittenti partecipanti (tendering), attraverso la predisposizione di un bando che non lasci margini immotivati di discrezionalità all’organizzatore della competizione. Per evitare concentrazioni verticali in unico operatore, secondo l’AGCM, i diritti sulla manifestazione devono essere ripartiti in modo equilibrato in pacchetti distinti, così da promuovere la massima partecipazione possibile alle procedure competitive anche al­l’interno della stessa piattaforma. Per evitare, invece, gli effetti anticoncorrenziali orizzontali tra la Lega e i club, l’AGCM considera importante la previsione di una disciplina specifica in base alla quale i diritti rimasti invenduti nella fase centralizzata ritornino alle singole società sportive che potranno venderli separatamente. Da ultimo, in base alle indicazioni dell’AGCM, sarebbe inoltre auspicabile anche la fissazione di un prezzo minimo di vendita secondo ragionevolezza, al fine di evitare che un livello di prezzi ingiustificatamente elevato possa vanificare la finalità pro-concorrenziale dell’intera procedura di gara. In base alle indicazioni di massima dell’AGCM si ritiene, pertanto, a parere di chi scrive, abbracciando un’angolatura più generale, che le modalità di commercializzazione dovrebbero essere in un certo senso più flessibili, così da favorire la concorrenza tra i diversi operatori e garantire l’ingresso di nuovi. Questo è vero specialmente nel­l’attuale contesto economico delle emittenti televisive a pagamento, che è sempre più in continua e rapida evoluzione grazie alle tecnologie di ultimissima generazione. A ben vedere, il Decreto Melandri sembra favorire gli operatori attivi sulle c.d. piattaforme emergenti, ma in modo molto temperato che probabilmente da [continua ..]


6. Alcune considerazioni sui profili problematici della commercializzazione

Si è già accennato che la disciplina delineata dal Decreto Melandri, essendo un po’ risalente e rigida nella sua struttura, non è atta a cogliere tutte le nuove dinamiche competitive nei mercati televisivi. In Italia, infatti – come emerge dalla lettura del­l’in­dagine conoscitiva dell’AGCM – le principali criticità sono legate, da un lato, ad una elevata concentrazione delle reti trasmissive terrestri spesso integrate verticalmente, e dall’altro, al livello di diffusione delle reti internet di nuova generazione, che non appare sviluppato in modo soddisfacente in tutto il territorio nazionale. A tal proposito, il solo art. 14, Decreto del 2008, n. 9, – con il già descritto meccanismo di agevolazione – non appare idoneo a cogliere le profonde trasformazioni del settore audiovisivo e, ancor di più, a stimolare l’emergere di un’offerta alternativa a quella degli operatori storici. Nel futuro più prossimo bisognerà prestare molta più attenzione alle condotte degli operatori a causa del profondo cambiamento che sta attraversando il settore audiovisivo. Nel nuovo contesto di evoluzione tecnologica, non sarà più sufficiente a dissipare i dubbi competitivi la sola richiesta ex ante del parere all’AGCM, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Melandri. Sarebbe, invece, opportuno – a parere di chi scrive – attribuire al­l’Autorità dei poteri più incisivi, come sanzioni o dichiarazione di nullità o di annullamento delle procedure di assegnazione dei diritti TV sugli eventi sportivi, che assicurino, anche solo in chiave di deterrenza generale, la prescrittività del parere del­l’AGCM. Solo, infatti, tale Autorità può indagare efficacemente sulle problematiche che si sono riscontrate negli ultimi anni, come la definizione di alleanze tra gli editori televisivi e le società di telecomunicazione, al fine di proporre ai consumatori pacchetti di servizi congiunti. Da una tale integrazione, potrebbe derivare un beneficio per i consumatori in termini di prezzi più sostenuti, ma ciò potrebbe anche generare dei rischi preclusivi legati alle vendite abbinate, sia nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica che dei fornitori di servizi media. A tale profilo, si aggiunge ulteriormente il fatto che [continua ..]


7. Prospettive future: un’apertura al divieto di geoblocking?

Dall’approfondita analisi, fin qui compiuta, sulle complesse e plurime problematiche che pone la vendita dei diritti audiovisivi sugli eventi sportivi in tema di diritto antitrust, appare evidente che si avranno degli interessanti ed inediti sviluppi, soprattutto grazie alla continua e veloce evoluzione delle nuove tecnologie. In particolare, grazie alla banda larga, le televisioni tradizionali (via cavo, satellite e digitale) subiranno sempre più acutamente la concorrenza di provider internet e over the top (Netflix, NowTv, my Tv, Prism Tv) che in alcuni segmenti dell’offerta hanno conquistato la scena, guadagnando quote di mercato. E proprio il sempre più rapido sviluppo delle nuove tecnologie lascia immaginare che questi in futuro saranno dei player molto importanti anche nel settore dei diritti televisivi di eventi sportivi. A tal proposito, è opportuno aprire una breve una parentesi sul fatto che, attualmente, il settore audiovisivo non rientra nell’applicazione del divieto di geoblocking, previsto dal Regolamento del 2017, n. 302 [44], come sottolineato dall’Avv. generale Pitruzzella in occasione delle conclusioni del 7 maggio 2020 nel caso Groupe Canal + contro Commissione Europea [45]. La normativa sul geoblocking vuole evitare che i privati, operanti in uno Stato membro, blocchino o limitino l’accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere. Appare assurdo che il settore audiovisivo non è ricompreso nel predetto Regolamento, nonostante sia proprio in questo settore che si è avuto modo in un certo senso di anticipare la citata regolamentazione europea sui geo-blocchi. In effetti, il Regolamento n. 302/2017 è stato scritto sulla base dei principi elaborati dalla Corte di giustizia nel 2011, nel noto caso Murphy [46]. In quest’occasione, la Corte era stata chiamata a valutare se la condotta della sig.ra Murphy – che aveva acquistato un decoder e un abbonamento greco per le partite di Premier League – fosse ricompresa negli estremi del c.d. dispositivo illecito ex art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE [47]. Prescindendo dai particolari che non è possibile analizzare in questa sede, per quanto è di nostro [continua ..]


NOTE