Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Sulla responsabilità del gestore dello stadio (di Rosaria Giordano, Magistrato, Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese ed amministrazioni nell’Uni­versità di Roma Tor Vergata.)


In this judgement brought before the “Corte di Cassazione”, the damaged person, while watching a football game, had been hit by an object thrown by an upper ring of the stadium suffering personal injury. The person asked the guardian (society) of the stadium compensation for personal injury and sued its responsibilities under articles 2043 and 2051 cc. Substantially, the decision under review rejected the appeal sharing the view of the lower court which did not welcome the claim for compensation under both the articles 2043 cc and 2051 cc. The Court believes that the organizer of the sporting event has to attribute to the public, following the payment of the ticket, the guarantee of practicability of the place and to protect the public from the risk of predictable violence and vandalism. The failure to adopt such measures in favor of the spectators implies both non-contractual liability under art. 2050 cc and contractual liability in accordance with art. 1228 cc.

Corte di Cassazione, sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26901 Deve escludersi la responsabilità per custodia in capo alla società custode dello stadio cittadino per i danni subiti da uno spettatore mentre assisteva ad una partita di calcio perché colpito al viso da un oggetto lanciato da un “anello” dello stadio superiore al suo, trattandosi di danno riconduci­bile non alla natura del bene custodito, né dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito del quale è maturata la vicenda.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza omissis   MOTIVI DELLA DECISIONE   – La Corte di appello ha ritenuto inammissibile perché nuova la domanda di condanna della U.S. Città di Palermo ai sensi dell’art. 2050 c.c., sul rilievo che nel giudizio di primo grado l’at­trice ha fatto valere esclusivamente la responsabilità contrattuale della convenuta, o la sua responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., fattispecie diverse da quella di cui all’art. 2050. Ha escluso che ricorra responsabilità ai sensi dell’art. 2043, non potendosi addebitare a colpa della società convenuta il mancato controllo sui tifosi in ingresso allo stadio, in quanto spetta alle forze del­l’ordine procedere alle perquisizioni personali ed al sequestro degli oggetti ritenuti pericolosi. Ha ritenuto inapplicabile l’art. 2051 c.c., trattandosi di danno provocato non da cose in custodia, ma dal comportamento di altro spettatore, ed ha escluso che ricorrano gli estremi della responsabilità contrattuale con la motivazione che l’acquisto del biglietto attribuisce solo il diritto di assistere al­l’evento sportivo; non comporta assunzione di responsabilità per il comportamento illecito dei terzi. – Con l’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., ed omessa, in­sufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto in appello, cioè che l’art. 2043, è norma di carattere generale, che comprende in sé ogni altra fattispecie di responsabilità civile, ivi inclusa quella di cui all’art. 2050 c.c.; che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto di non poter pronunciare su tale ulteriore profilo di [continua..]
SOMMARIO:

1. La fattispecie esaminata dalla S.C. - 2. Il generale inquadramento della responsabilità del gestore dello stadio nell’ambito dell’esercizio dell’attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - 3. La possibilità di ricondurre alla domanda fondata sull’art. 2043 c.c. anche quella per danni derivanti dall’esercizio dell’attività pericolosa - 4. Le considerazioni della Corte sulla concorrente responsabilità contrattuale dell’organizzatore dell’evento sportivo - NOTE


1. La fattispecie esaminata dalla S.C.

Nella vicenda concreta portata all’esame della Corte di cassazione nella pronuncia in commento il danneggiato, spettatore di una partita di calcio, che era stato colpito da un oggetto lanciato da un anello dello stadio superiore a quello dove si trovava, riportando lesioni personali, chiedeva il risarcimento dei danni alla persona subiti alla società custode dello stadio, assumen­done la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda proposta ritenendo inapplicabili le disposizioni normative invocate ed evidenziando che la soluzione avrebbe potuto essere diversa nell’ipo­tesi in cui la danneggiata avesse agito ai sensi dell’art. 2050 c.c., ossia prospettando la responsabilità della società convenuta per l’esercizio di attività pericolosa. A seguito della conferma in sede di gravame di tale decisione, il danneggiato ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., nonché vizio di motivazione della pronuncia impugnata, assumendo, in particolare, che la valenza generale dell’art. 2043 c.c. avrebbe consentito di ritenere ricompresa nella domanda proposta ogni altra fattispecie di responsabilità civile, inclusa quella per l’esercizio delle attività pericolose. Sotto altro profilo, lamentava il ricorrente la violazione dell’art. 2051 c.c. incombendo sulla società convenuta, quale custode dello stadio, l’onere di controllare gli spettatori, non consentendo l’introduzione di corpi contundenti. La S.C. dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate le censure formulate, svolgendo, peraltro, in motivazione, considerazioni di non trascurabile interesse, sia sul piano processuale che sostanziale in tema di responsabilità della società organizzatrice delle partite di calcio.


2. Il generale inquadramento della responsabilità del gestore dello stadio nell’ambito dell’esercizio dell’attività pericolosa ex art. 2050 c.c.

Occorre in primo luogo evidenziare che la configurazione, assunta dal danneggiato nella fattispecie in discussione e non avallata sin dal primo grado di giudizio, della responsabilità del gestore dello stadio in termini di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non è affatto pacifica nell’elaborazione giurisprudenziale di merito, poiché un non isolato orientamento assume che l’organizzazione di una partita di calcio costituisce esercizio di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. [1]. Invero, secondo una parte della giurisprudenza, poiché attività pericolose, agli effetti di cui all’art. 2050, c.c., devono intendersi quelle qualificate da specifiche norme destinate a prevenire l’insorgenza di sinistri, ed a tutelare l’incolumità pubblica, i.e. quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella stessa natura delle cose e dei mezzi adoperati in concreto, mentre non possono considerarsi tali quelle in cui la pericolosità insorga per fatti estranei, ne deriva che l’atti­vità calcistica, ed in particolare la gestione di uno stadio, deve essere inserita tra il novero delle attività pericolose disciplinate dalla suddetta norma [2]. In tal senso si è sottolineato che se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso [3], più rigida valutazione va compiuta riguardo al­l’organizzazione di un incontro di calcio professionistico, mutando radicalmente il quadro d’in­sieme, che, pur avendo il suo nucleo nel gioco sportivo intorno al pallone, si sviluppa e si amplifica ben oltre tale ambito. In sostanza, la spiccata conflittualità che si viene frequentemente a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione – e che ha gradualmente imposto l’adozione di misure sempre più severe al fine di prevenirne o quanto meno ridurne le conseguenze lesive – è purtroppo talmente scontata da doversi ritenere altamente prevedibile [4]. L’impostazione che riconduce l’attività calcistica nell’ambito delle attività pericolose, idonee a determinare una responsabilità c.d. presunta ex art. 2050, c.c., è a nostro sommesso parere da avallare poiché la fonte di pericolo deriva, in tale ipotesi, ex se dall’attività svolta, specie in talune situazioni, e non [continua ..]


3. La possibilità di ricondurre alla domanda fondata sull’art. 2043 c.c. anche quella per danni derivanti dall’esercizio dell’attività pericolosa

Come evidenziato, già nel proporre appello avverso la pronuncia di rigetto della domanda in primo grado, il danneggiato contestava la violazione dell’art. 2043 c.c., norma dallo stesso puntualmente invocata, assumendo la valenza generale della predetta disposizione normativa idonea a ricomprendere le fattispecie di responsabilità civile “speciale” disciplinate dalle norme successive. In altre e più chiare parole, il ricorrente riteneva ricompresa nella domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. anche quella ex art. 2050 c.c. La S.C. avalla l’impostazione interpretativa già fatta propria dalla Corte d’Appello richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale la responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa implica l’accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 c.c., di talché la domanda che ha per oggetto l’accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito [8]. Tale orientamento è da avallare, in quanto la novità della domanda deve essere valutata in relazione agli elementi costitutivi della domanda giudiziale, ossia i soggetti, il petitum e la causa petendi, sicché, se muta uno soltanto degli elementi siffatti, la domanda dovrà considerarsi nuova [9]. Nel caso in esame, i differenti presupposti per l’affermazione della responsabilità generale per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. e di quella presunta di cui all’art. 2050 c.c. per l’esercizio dell’at­tività pericolosa comportano la sussistenza di una diversa causa petendi. Sotto altro profilo, sulla questione, la Corte di legittimità non trascura di osservare che nella fattispecie concreta neppure i Giudici di merito avrebbero potuto riqualificare giuridicamente la domanda proposta ex artt. 2043 e 2051 c.c. in termini di domanda di risarcimento dei danni fondata sulla violazione dell’art. 2050 c.c. non avendo il danneggiato dedotto né prospettato, mediante la domanda introduttiva del giudizio, tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’appli­cazione della [continua ..]


4. Le considerazioni della Corte sulla concorrente responsabilità contrattuale dell’organizzatore dell’evento sportivo

Sul piano sostanziale, la sentenza in commento rigetta poi il ricorso ritenendo condivisibile il rigetto della domanda di risarcimento sia sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. che dell’art. 2051 c.c. In primo luogo, rileva difatti la Corte che non potrebbe ravvisarsi per l’evento occorso alcuna responsabilità per colpa della società convenuta trattandosi di un evento non controllabile a fronte delle migliaia di spettatori delle partite di calcio e della natura dell’oggetto contundente, ossia un moschettone da trekking, facilmente occultabile e in sé e per sé non pericoloso. Parimenti, la S.C. condivide l’impostazione delle decisioni di merito nel senso dell’incon­figurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. della resistente osservando che il danno non è derivato dalla natura del bene custodito né dall’uso fatto dello stesso bensì dal comportamento illecito di un terzo maturato all’interno dello stadio [12]. Non può trascurarsi, peraltro, che in un obiter dictum conclusivo, la Corte osserva che non è invece condivisibile la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui esclude la configurabilità di una responsabilità contrattuale della società organizzatrice dell’even­to sportivo, sull’assunto che mediante la vendita del biglietto non sorgerebbe altro che la possibilità per lo spettatore di assistere alla partita, dovendo invece il controllo agli ingressi essere rimesso esclusivamente alle forze dell’ordine. Diversamente, la S.C. ritiene che competa all’organizzatore della manifestazione sportiva attribuire al pubblico, a seguito del pagamento del biglietto, anche la garanzia di condizioni di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, rispetto a rischi di violenze e vandalismi assolutamente prevedibili, con il conseguente obbligo «di adottare tutte le misure idonee alla prevenzione di tali rischi, tramite controlli all’ingresso ed altre misure, quali l’indi­vi­duazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, il divieti di frequentare lo sta­dio, e simili». L’omessa adozione di siffatte misure rileva nei confronti degli spettatori sia a ti­tolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c., sia a titolo di responsabilità [continua ..]


NOTE