Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Fusioni, scissioni e conferimenti d´azienda di società calcistiche: il regolamento speciale delle norme interne di federazione (NOIF) (di Vittorio Occorsio, Notaio e Ricercatore di Diritto Privato presso l’Università Telematica Pegaso.)


The organization of the Italian Football Federation (“Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C.”), through internal set of rules (norme organizzative interne federali – N.O.I.F.), provides specific guidelines, in addition to those included in the Italian Civil Code, for mergers, demergers and transfer of company concerning sport clubs affiliated to the Federation.

In article 20 of N.O.I.F., there are three heterogeneous particular cases that sets of safeguard for the continuity of the sport club and untransferable sport titles.

In those operations, a relevant role is played by the Federation President approval which enables those rules through a specific resolution, applied on demand to be submitted within the final term of the 5th July.

After filing the application, an investigation phase starts internal to the Federation, where some advices are acquired (from expert league, Committee on the supervision and control of clubs “CO.VI.SO.C.”, technique expert associations) and subjective and objective requirements are evaluated.

By the introduction of the above mentioned operations (mergers, demergers and transfer of company) the so called succession of the sport title is introduced. Consequently, the Federation has settled limits to its circulation and has set up prohibition of its commercialization, out of foreseen cases. The title transfer agreement should be declared invalid due to the impossibility of the object. This occurred in the interest of the FIGC to safeguard regularity during sports competitions and to guarantee that the sport title is gained on the field only, and does not become subject to exchange to elude checks in accordance to law Nr. 91/1981.

Under federal football club law demerger and rent a company are prohibited, and are allowed only events which guarantee the sporting enterprise continuation. The only exception, is given by bankruptcy of a sport club, as Article 52 NOIF provides an exception on the general rule of the transfer of company issued by art. 2555 Italian civil code.

Non compliance with such rules entails the loss of association at the Federation, introducing, in addition, the dissolution of the company as a result of the impossibility to pursue the company object.

SOMMARIO:

1. Definizione del tema - 2. L’art. 20 NOIF - 3. La successione nel «titolo sportivo» - 4. I rapporti tra NOIF e disciplina generale del trasferimento d’azienda - 5. La procedura delle operazioni straordinarie nella prassi endo-fede­rativa - NOTE


1. Definizione del tema

L’ordinamento interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, “FIGC”) prevede, per tramite delle Norme Organizzative Interne di Federazione (di seguito, “NOIF”) [1], una specifica disciplina per le operazioni (i) di fusione, (ii) di scissione e (iii) di conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, che coinvolgano società sportive affiliate alla Federazione. Si delineano, in tal modo, regole ulteriori rispetto a quelle contenute nel codice civile, e precisamente negli artt. 2501-2505-quater (per le fusioni), 2506-2506-quater (per le scissioni) e 2555 ss. (per la cessione e l’affitto d’azienda).


2. L’art. 20 NOIF

Le NOIF illustrano tale disciplina nell’art. 20 [2]. Le esigenze di tutela ivi espresse attengono, essenzialmente, alla continuità dell’a­zienda sportiva e soprattutto all’intrasferibilità del relativo titolo, motivo per cui si trovano accomunate in unica norma tre fattispecie tra loro eterogenee (quali le operazioni di fusione o scissione rispetto a quelle di conferimento d’azienda). In tal senso, le peculiarità della normativa speciale ruotano intorno dall’approva­zione presidenziale, che «è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda», condizione che deve risultare dalla relativa delibera; nonché dagli effetti delle operazioni in parola, sul piano dell’affiliazione sportiva delle società, e quindi sulla successione nel titolo sportivo. All’approvazione del Presidente Federale FIGC si perviene inoltrando un’apposita domanda, da presentarsi entro un termine fissato per il 5 luglio di ciascun anno, per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda di società in ambito dilettantistico o di settore per l’attività giovanile e scolastica; per le società d’ambito professionistico, il termine – posto il 15 luglio – vale solo per le domande aventi ad oggetto delibere di fusione, mentre per quelle di scissione o conferimento d’azienda non è previsto alcun termine. Alla domanda, formulata dall’organo amministrativo di ciascuna delle società interessate, deve essere allegato un ricco corredo documentale: in primis, ovviamente, le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo della società che abbia deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva; quindi, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali (ove queste non siano state rinunciate all’unanimità ex artt. 2501-sexies, comma 8 e 2506-ter, commi 3 e 4, c.c.); l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’a­zienda sportiva; nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi e, infine, «ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali» (art. 20, comma 3). Questa [continua ..]


3. La successione nel «titolo sportivo»

Si è più volte evocato il «titolo sportivo», che riveste importanza fondamentale per le società sportive in quanto sancisce il diritto di una determinata squadra a partecipare ad una certa serie di campionato. Per tale regione, esso è l’elemento essenziale da conservare da parte delle società “sportive”: a seguito dell’intervenuta efficacia di una delle operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda, è prevista, infatti, la successione nel titolo sportivo da parte della società subentrante. In base al combinato disposto degli artt. 52 e 20 NOIF, in caso di fusione, alla nuova società risultante dalla fusione o alla società incorporante viene attribuito il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società partecipanti, e ad essa è attribuita l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione, invece, il problema è inverso, ossia di evitare che tale operazione possa legittimare una “moltiplicazione” del titolo sportivo. Pertanto, rimane affiliata alla FIGC unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva, e ad essa vengono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa. Ciò comporta, in pratica, che tale operazione sarà ben poco attraente, in quanto comunque essa produrrebbe la sostanziale inattività della società scissa. L’unica eccezione si ha in ambito dilettantistico – unico luogo dove, infatti, le scissioni hanno effettivamente corso – ai sensi dell’art. 20, comma 6, NOIF, il quale prevede che «al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque», è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società, delle quali, però, soltanto una conserva l’an­zianità di affiliazione. In altre parole, il titolo sportivo, in questi settori particolari, può anch’esso “scindersi” e consentire a più società scisse di giovarsi del medesimo titolo, ossia di partecipare tutte allo stesso campionato. [continua ..]


4. I rapporti tra NOIF e disciplina generale del trasferimento d’azienda

Le forme negoziali – seppur tipiche per l’ordinamento generale, come nel caso di fusioni e scissioni – che producano la circolazione dell’azienda sono, dunque, sottoposte ad una procedura stringente, al fine di garantire che sia impedita «la circolazione solitaria del titolo sportivo anche a favore di altri soggetti affiliati», tanto da indurre a percepire un “sospetto” anche rispetto al semplice affitto di azienda [14]. Il sistema è pienamente coerente anche rispetto alla disciplina stabilita dall’art. 20 NOIF, che accomuna varie fattispecie con la medesima ratio di assicurare, in occasione di circolazione-successione dell’azienda sportiva, la conservazione unitaria di tutte le sue componenti. Ratio sottesa, peraltro, anche alle norme generali che disciplinano la circolazione della funzione produttiva dell’azienda: è il caso dell’usufrutto o dell’affitto di azienda (art. 2560, comma 2, c.c.), laddove è previsto l’obbligo di mantenere l’efficienza del­l’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte; ovvero dell’affitto di azienda in sede endo-fallimentare, dove l’art. 104-bis, comma 2, legge fall., pone, quale elemento essenziale nella scelta dell’affittuario, «l’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali» [15]. Tuttavia, tali forme di circolazione – per cessione o affitto d’azienda – sono impedite in ambito calcistico: le uniche forme consentite di circolazione dell’a­zienda sportiva – e del titolo sportivo che ne costituisce la forma principale di avviamento – per il diritto federale calcistico sono rappresentate dalla fusione e dalla scissione, oltreché dal conferimento a società interamente controllata, vicende che garantiscono la continuazione dell’impresa sportiva professionistica sotto altre forme giuridiche e/o organizzative. È, pertanto, naturale che la normativa trasfonda in questo tipo di operazioni disposizioni che hanno la propria radice in diversi ambiti. Una vistosa eccezione si ha in caso di fallimento della società sportiva, alla quale è consentito cedere l’azienda a una newco purché questa abbia, inter alia, assolto tutti i debiti sportivi della società fallita [16]. Al di fuori di questa ristretta, [continua ..]


5. La procedura delle operazioni straordinarie nella prassi endo-fede­rativa

Nella prassi, le operazioni in parola hanno riguardato raramente società professionistiche, stante le rigidità sopra enucleate. Per quanto consti a chi scrive, si ricorda, quale unica ipotesi del genere, il conferimento di azienda dalla società Parma Calcio A.C. s.p.a. in a.s. alla società Parma Calcio F.C. s.p.a., costituita appositamente nel 2004 [22]. Nelle (poche) altre volte, invece, risultati sostanzialmente identici alla fusione si sono avverati tramite operazioni di mutamento della denominazione e della sede sociale. Si potrebbe anche ritenere tale espediente come elusivo delle stringenti disposizioni dell’art. 20 NOIF, ma esse ricadono in altre discipline contemplate sempre dalle NOIF, e con discipline, peraltro, in molti aspetti affini (cfr. gli artt. 17 e 18 NOIF [23]). È il caso della “fusione” (che tale non era) tra l’Albinese s.r.l. e la Leffe s.r.l., avvenuta nel 1998, ovvero di quella che ha coinvolto le società Spal s.p.a. e Giacomense s.r.l. nel 2013: in entrambi i casi, si è operato tramite il cambio di denominazione di una delle due società coinvolte, unitamente al trasferimento della sede nella città della cui squadra la società risultante dall’operazione avrebbe acquisito titolo sportivo e anzianità di affiliazione, nonché alla contestuale cessazione dell’attività sportiva dell’altra società, il tutto a fronte di accordi economici tra le parti aventi ad oggetto le partecipazioni sociali [24]-[25]. Di converso, le operazioni de quibus interessano frequentemente società appartenenti al calcio dilettantistico: per tale ragione, è proprio all’interno di quest’ambito che si è sviluppata una prassi, codificata via via in regolamenti delle singole leghe e dei comitati regionali. In ambito dilettantistico, i regolamenti dei vari comitati territoriali delle leghe competenti dettano, oltre ai documenti richiesti dall’art. 20, comma 3, NOIF, per il solo caso di fusione, la necessità della redazione di un verbale assembleare congiunto – da tenersi «trascorso qualche giorno» [26] – di tutte le società partecipanti, con il seguente o.d.g.: «1) Ratifica della proposta di fusione; 2) determinazione della denominazione sociale della società nascente dalla fusione; 3) sede e colori sociali; 4) [continua ..]


NOTE