Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Un limite esterno all´esercizio dell´azione disciplinare nei confronti dell´ex tesserato: luci e ombre in un caso di archiviazione nonostante la violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva nell´ambito della federazione italiana motonautica (di Patrizio Rubechini, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo; Cultore della Materia presso l’Università degli Studi di Roma Tre; Avvocato in Roma.)


This article intends to analyze a case that actually occurred in the context of the FIM – Italian Motorboating Federation, in which a former member who made himself the author of a behavior towards the federation that did not conform to the disciplinary rules (production of untruthful documents and release of untrue declarations, aimed at obtaining the clearance to the foreign membership) was not subjected to any procedure because of the limits of the federal protection system.

The limits of this system are analyzed and identified in particular in the existence of the so called «Vincolo di giustizia sportiva» (Sport Justice duty).

In conclusion, the author suggests a possible interpretation in the future, in which the moment of contact in terms of precontractual liability, regardless of membership, is evaluated for the purposes of assessing the behavior of a person interacting with the sports federation.

Procura Federale – Federazione Italiana Motonautica – Intendimento di archiviazione del 26 maggio 2017   Oggetto: Intendimento di archiviazione Il sottoscritto ((OMISSIS)) in relazione al procedimento disciplinare n. ((OMISSIS)) nei confronti di ((OMISSIS)) osserva quanto segue. Dalla documentazione agli atti del procedimento, così come dalla dichiarazione testimoniale resa in data 24 maggio 2017 dal Dott. Alessandro Basilico, Segretario Generale di questa Federazione, emerge come l’incolpato sig. ((OMISSIS)) risulti, per l’anno in corso (circostanza rilevante ai fini del decidere) non tesserato presso la Federazione Italiana Motonautica. Analogamente, negli anni 2015 e 2016 lo stesso atleta risultava essere tesserato previo rilascio di nulla-osta – presso una federazione straniera. Quanto sopra appare sufficiente ad escludere la competenza di questo ufficio a giudicare –disci­plinarmente – il comportamento tenuto dal sig. ((OMISSIS)). Infatti, ancorché il comportamento tenuto dallo stesso appaia essere ben distante dai principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIM, ciò nonostante e ferma restando la rilevanza penale degli atti dallo stesso compiuti che sarà valutata dalla competente Procura della Repubblica informata dal querelante, non sussiste competenza in capo a questo Ufficio a giudicare un soggetto non tesserato (nemmeno per comportamenti finalizzati ad ottenere il tesseramento stesso). Sul punto, infatti, appare determinante quanto sancito dall’art. 83 del citato Regolamento di Giustizia, in base al quale l’azione disciplinare viene esercitata nei confronti di tesserati, affiliati e di altri soggetti legittimati secondo le norme della federazione. Alla stessa conclusione si perviene tramite la lettura dell’art. 3 bis, il quale prevede la punibilità di non più tesserati, (ma) per fatti commessi in costanza di tesseramento. Si ritiene che tale ultimo articolo debba essere messo altresì in connessione con il comma 5, prima parte, dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIM, così da intendersi che, nel caso di irrogazione di sanzione nei confronti di un non più tesserato (per dimissioni o mancato rinnovo), ma pur sempre per un fatto commesso in costanza di tesseramento, la stessa sanzione decorrerà dal momento del nuovo tesseramento. Per le suesposte ragioni, rilevato che i fatti contestati risultano essere stati commessi nel mese di marzo 2017, si comunica l’intendimento di procedere all’archiviazione del procedimento disciplinare n. ((OMISSIS)) a carico di ((OMISSIS)), non essendo lo stesso – all’epoca dei fatti – tesserato presso la Federazione Italiana Motonautica. Milano, 26 maggio 2017 IL PROCURATORE FEDERALE    
SOMMARIO:

1. Il caso controverso e la questione sottostante - 2. Le ipotesi di reato e le altre norme potenzialmente violate - 3. Il punto di scontro tra la condotta esaminata e il sistema di tutela federale - 4. L’esercizio dell’azione disciplinare federale e i suoi limiti - 5. Una interpretazione alternativa: riflessioni conclusive de iure condendo - NOTE


1. Il caso controverso e la questione sottostante

Un soggetto precedentemente tesserato come pilota con la Federazione Italiana Motonautica richiede e ottiene dal competente ufficio federale, per gli anni 2015 e 2016, il nulla osta al tesseramento presso l’analoga federazione elvetica. All’inizio dell’anno 2017 il medesimo atleta rinnova per iscritto la richiesta di nulla osta per il terzo anno consecutivo, dichiarando di essere residente in territorio svizzero, ma l’ufficio competente, in ottemperanza alle direttive del Consiglio federale sul punto, questa volta ne condiziona il rilascio alla produzione di documentazione attestante l’effettiva residenza o domicilio nel Paese di appartenenza della federazione di destinazione. Il richiedente, quindi, produce, o comunque, fa pervenire presso la federazione italiana, apposita attestazione di domicilio su carta intestata della municipalità estera la quale però, richiesta di specifici controlli sul punto, segnala tale documento come non genuino e il soggetto cui si riferisce l’attestazione come persona sconosciuta non residente nel territorio municipale. La FIM, in ragione del contegno tenuto dal richiedente il nulla osta, che, peraltro, addirittura arriva a sollecitare il rilascio di quanto richiesto, sulla base della avvenuta produzione documentale risultata, però, viziata, lamenta la violazione delle proprie norme regolamentari in materia di comportamento dei federati e loro associati, nonché delle disposizioni statali in materia di dichiarazioni mendaci, presentando, dapprima, una denuncia alla Procura Federale e, poi, una denuncia – querela presso la competente Procura della Repubblica. Il procedimento in sede ordinaria è tuttora in fase di indagine, mentre l’istruttoria della Procura federale si conclude con una archiviazione, poiché «non sussiste competenza in capo a questo Ufficio a giudicare un soggetto non tesserato (nemmeno per comportamenti finalizzati ad ottenere il tesseramento stesso)». La vicenda appena descritta pone, pertanto, l’interprete dinanzi ad un paradosso giuridico che mette in evidenza i confini e i limiti del sistema di tutela federale: pur in presenza di un evidente comportamento disciplinarmente rilevante, consistente nella mendace dichiarazione di residenza e nella produzione di documentazione non autentica presso gli uffici federali, al fine di conseguire il nulla osta al tesseramento con una federazione estera, il [continua ..]


2. Le ipotesi di reato e le altre norme potenzialmente violate

La dichiarazione di informazioni anagrafiche successivamente risultate false e la produzione di documentazione poi riscontrata come non autentica integrano possibili fattispecie di reato riconducibili ai delitti di falso documentale, disciplinati dal nostro codice penale agli articoli 476 e seguenti. Pur trovandoci, infatti, in ambito sportivo, i comportamenti qui denunciati rilevano – forse addirittura preventivamente – nell’ambito dell’ordinamento statale, il quale in simile contesto si adopera per proteggere la «pubblica fede» dei consociati, rimanendo comunque dette situazioni soggette al vaglio del sistema di tutela federale. Nel dibattuto e combattuto rapporto tra Stato e Sport, del resto, ben può esistere una condotta penalmente rilevante che senz’altro conserverà tale rilevanza anche in sede disciplinare sportiva, laddove non è automatico il percorso inverso per cui, invece, talvolta si assiste a un illecito disciplinare che non ha riflesso alcuno in ambito penalistico (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di doppio tesseramento). I reati di falso si distinguono, all’interno della disciplina penalistica italiana, per la capacità di violare la genuinità e la veridicità di documenti e dichiarazioni, minacciando così la fiducia della collettività nell’ambito del sistema sociale di scambi e relazioni [2]. Si parla, generalmente, della c.d. immutatio veri, ovvero di una attività cosciente e volontaria in grado di produrre l’alterazione di una realtà preesistente [3] e, quindi, l’errore ingannante [4]. Nella particolare categoria del falso documentale la maggiore distinzione è quella che intercorre tra la falsità materiale e la falsità ideologica, ove la prima si ha laddove ad essere falsificato è il documento nella sua essenza materiale, mentre la seconda interviene quando l’atto risulta falsificato nella sostanza e, quindi, nel suo intrinseco contenuto ideale: la migliore dottrina ha sintetizzato questa dinamica concludendo che al falso materiale corrisponde il documento non genuino e al falso ideologico quello genuino – in quanto privo di alterazioni ed effettivamente proveniente dal soggetto che si pone come suo autore apparente – ma non veritiero, poiché colui che lo ha formato «gli fa dire cose contrarie al [continua ..]


3. Il punto di scontro tra la condotta esaminata e il sistema di tutela federale

La molteplicità delle fattispecie di reato potenzialmente integrabili dal contegno tenuto dal soggetto richiedente il nulla osta al tesseramento estero, indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione, qualificazione o rilevanza in sede penale, comunque si pone apertamente in contrasto con il sistema di tutele apprestato dalla FIM e, in particolare, con i suoi principi fondanti. Nell’impianto normativo federale la principale fonte in cui è possibile rinvenire il parametro di valutazione del comportamento antisportivo è il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica [15], il cui contenuto riprende o comunque si pone in continuità con quegli altri atti – di livello sia interno sia internazionale – che, tutti insieme, concorrono nel definire e regolare il funzionamento della struttura federale anche dal particolare punto di vista disciplinare. Si fa qui riferimento allo Statuto federale, ma anche al Codice di comportamento sportivo del CONI [16], che illustra e prescrive l’osservanza di una serie di principi definiti come fondamentali nella pratica sportiva (tra gli altri, quelli di lealtà, imparzialità, non violenza, non discriminazione), al Codice di giustizia sportiva del CONI [17], che, invece, si concentra sugli aspetti procedurali, così come al recente Code of Ethics della UIM – Union Internationale Motonautique (adottato nel dicembre 2016), il quale, nel suo preambolo, afferma come «The UIM is committed to the highest standards of conduct in sport administration and competition. To meet this commitment, the UIM has developed a Code of Ethics to express the core values of both the organisation and the sport of Powerboating. Such values and ethics underpin the UIM’s policies, procedures and rules. Observance of the code is vital to the integrity of Powerboating. The UIM Code of Ethics is inspired to the ethical principles of the Olympic Movement of which the UIM is member». L’art. 1 del Regolamento di Giustizia, infatti, nella sua Parte prima istitutiva del Codice Disciplinare, individua nettamente – quale obbligo e norma di comportamento nell’attività sportiva – quella del rispetto dei principi – guida di «lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva»: una disposizione dal contenuto evidentemente aperto, non generico, ma [continua ..]


4. L’esercizio dell’azione disciplinare federale e i suoi limiti

La Procura federale, chiamata ad occuparsi della valutazione in termini disciplinari del comportamento tenuto dal pilota motonautico richiedente il nulla osta al tesseramento estero, una volta svolte le dovute indagini preliminari ha formulato alla Procura Generale dello Sport un intendimento di archiviazione, che quest’ultima ha condiviso. Alla base del mancato esercizio dell’azione disciplinare, pur nell’evidenza del comportamento non leale e non corretto oggetto di valutazione, sta il rilievo della propria non competenza in ragione della condizione di soggetto non tesserato FIM dell’incolpato. Sia l’art. 3 bis che l’art. 83 del Regolamento di giustizia federale, infatti, subordinano l’e­ser­cizio dell’azione disciplinare – e quindi anche la conseguente eventuale irrogazione di sanzioni derivante dal deferimento – alla commissione da parte dell’incolpato del fatto disciplinarmente rilevante in costanza di tesseramento presso la federazione procedente, così che l’evi­dente violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva si arresta dinanzi alla rilevata incompetenza federale. Decisione senz’altro obbligata sulla base della chiara volontà delle norme procedurali e, forse, anche di una superiore esigenza di coerenza interna del sistema federale che si caratterizza, come del resto già accade per l’ordinamento sportivo generalmente considerato di cui è derivazione e porzione, per una spiccata autonomia [26] e, per certi versi, per la «chiusura» nei confronti degli esterni [27]. Incompetenza, quella rilevata dalla Procura federale che, del resto, si traduce in termini di «giurisdizione sportiva» [28], anzi di non operatività del c.d. vincolo di giustizia, istituto che si con­cretizza nella preclusione per i tesserati/affiliati di adire (e di essere sottoposti a) gli organi della giustizia statale per la risoluzione delle controversie insorte in ambito sportivo e che risulta finalizzato all’esigenza dell’ordinamento settoriale di affermare – quantomeno in alcune materie, tra cui senz’altro quella disciplinare – la propria supremazia sulla giurisdizione statale [29]. Quella dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è assai discussa materia, che solo negli ultimi anni sembra [continua ..]


5. Una interpretazione alternativa: riflessioni conclusive de iure condendo

Il caso di specie analizzato ci mostra una falla del sistema: un soggetto che si rivolge alla Federazione Italiana Motonautica richiedendo un nulla osta, ovvero una forma per quanto diluita di autorizzazione [34], non è sanzionabile disciplinarmente poiché non rivestiva la qualità di tesserato al momento della commissione del fatto rilevante, consistito in una evidente lesione dei principi di correttezza e buona fede nell’atto di formulare e seguire l’avanzamento del­l’istanza dallo stesso presentata e basata su documenti e dichiarazioni rivelatisi non autentici. Né l’impianto disciplinare federale ha previsto, per questa specifica ipotesi, opportuni meccanismi atti, quantomeno, a differire l’applicazione della pena al caso di ri-tesseramento o comunque ad inibire del tutto al responsabile il nuovo tesseramento, proprio in quanto il Regolamento di Giustizia è chiaro sul punto: la punibilità è legata alla condizione di tesserato al momento di commissione del fatto disciplinarmente rilevante. Ma, a pensarci bene, nel nostro ordinamento già esistono forme di responsabilità che prescindono da un contratto, anzi derivano da un contatto sociale, e che si basano su quelle stesse clausole generali di buona fede e correttezza che pervadono l’ordinamento sportivo. Si discute, quindi, delle forme di responsabilità precontrattuale ben note al diritto civile e che appaiono più che applicabili all’ambito federale: pur esistendo orientamenti opposti sul tema della natura giuridica delle federazioni sportive [35], queste si presentano come soggetti geneticamente privati [36] e generalmente regolati dal diritto comune, in cui solo per taluni atti e finalità si innesta una disciplina a carattere pubblicistico [37], sovente consentendone l’accostamento a forme organizzative [38] di matrice sovranazionale [39]. La responsabilità precontrattuale allora può plasmarsi sull’ordinamento disciplinare sportivo e valorizzare quel momento topico in cui un soggetto, pur non rivestendo la qualità di tesserato, si accosta al sistema federale, lo sfiora e, anche nell’ipotesi in cui questo contatto (che deve essere «qualificato») [40] non determini un provvedimento nel senso pubblicistico del termine [41], ingenera, però, tra il richiedente e [continua ..]


NOTE