Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Questioni al vaglio delle sezioni unite del collegio di garanzia dello sport: natura e decorrenza del termine di cui all´art. 32-ter, comma 4, del codice della giustizia sportiva figc nel procedimento disciplinare di deferimento con pluralità di indagati (di Maria Pia Pignalosa, Ricercatrice presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”.)


It is examined the issue of the nature – peremptory or not – of deadline by art.34 ter, IV comma, of Codice di Giustizia sportiva FIGC and of the identification of dies a quo, date from which the time-limit is calculated, in case of multiple suspects on the basis of which the timeliness of arraignment can be assessed. While TFN and CFA are in contrast, the Chambers of Guaranty Committee borrow the solution from the procedural and national accounting law where, in case of several invitations to deduct, the deadline for the Act of referring starts to run when the notification for last invited to deduct has been finalyzed. This for the needs of concentrating different opinions in a unique trial.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 25/2017, prot. n. 305/2017   Nella questione che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale con riguardo al­l’individuazione del «dies a quo» cui far decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione del­l’a­zione disciplinare di deferimento, di cui all’art. 32-ter, comma 4, CGS FIGC, nel caso in cui ricorrano una pluralità di indagati, ai quali la comunicazione di chiusura delle indagini sia stata notificata in tempi diversi, l’acquisizione del materiale probatorio e le notificazioni delle comunicazioni si distribuiscono fisiologicamente lungo un lasso di tempo superiore rispetto a quanto avviene nei procedimenti che coinvolgono un numero più ristretto di soggetti. Di conseguenza, disattendere il termine di cui trattasi rappresenterebbe un’eccezione alle normali attività istruttorie che l’ordi­namento può tollerare, in ragione delle particolari esigenze connesse con il caso di specie.   PROT. N. 00305/2017 DECISIONE N. 25 ANNO 2017 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio – Componenti e Relatori ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi riuniti e iscritti: – al R.G. ricorsi n. 16/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; – al R.G. ricorsi n. 17/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; – al R.G. ricorsi n. 18/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dal sig. Marco Di Chio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Cozzone Fabio Della Longa e Paolo Rodella, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; – al R.G. ricorsi n. 20/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dal sig. Fabrizio Maglia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone, Annalisa Roseti e Gaetano Mari, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il caso - 3. La tesi del Tribunale Federale Nazionale - 4. La tesi della Corte Federale d’Appello - 5. La decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport - 6. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

La riforma della Giustizia Sportiva intrapresa dal CONI nel 2014 ha comportato il necessario adeguamento dei regolamenti facenti capo alle singole federazioni sportive nazionali, chiamate a conformare le proprie disposizioni a quelle previste dal neoistituito Codice di Giustizia sportiva del Comitato Olimpico. Con riferimento all’esercizio dell’azione disciplinare in ambito calcistico, l’art. 32-ter, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva FIGC [19], la cui formulazione è stata sostanzialmente mutuata da quella dell’art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva CONI, prevede che, entro venti giorni dalle conclusioni delle indagini, il Procuratore Federale debba informare l’incolpando della sua intenzione di procedere con deferimento, assegnandogli un termine ulteriore per essere ascoltato o per depositare memoria scritta. Nei trenta giorni successivi, qualora le osservazioni medio tempore fornite dall’interessato non abbiano indotto l’organo requirente ad archiviare, quest’ultimo provvede a notificare il formale atto di incolpazione.


2. Il caso

In data 4 agosto 2016 – sulla scorta di nuova documentazione proveniente dall’inchiesta penale c.d. Dirty Soccer  [20] ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p. – il Procuratore FIGC ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale numerosi tesserati e club, ritenuti coinvolti – a vario titolo – nella alterazione di nove gare del campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2014/2015  [21]. Nel corso del dibattimento alcuni degli incolpati hanno eccepito la nullità del deferimento per violazione dell’art. 32-ter, comma 4, Codice di Giustizia sportiva FIGC, nell’assunto che l’esercizio dell’azione disciplinare fosse stato tardivo rispetto al termine di trenta giorni previsto dalla norma  [22]. L’eccezione sollevata dagli interessati ha portato all’attenzione del collegio giudicante due questioni controverse e tra loro profondamente connesse: a) la natura (ordinatoria o perentoria) del termine previsto dall’art. 34 ter, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva FIGC; b) il dies a quo – in caso di pluralità di indagati e di comunicazioni di conclusione delle indagini notificate in tempi differenti – sulla base del quale valutare la tempestività dell’atto di accusa.


3. La tesi del Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento della tesi propugnata dagli incolpati, ha optato per la declaratoria di irricevibilità del deferimento  [23]. I giudici di primo grado, ritenuto che la conclusione delle indagini fosse stata comunicata alla quasi totalità degli indagati in data 3 maggio 2016 e che, comunque, l’ultima notifica risalisse al 17 maggio, hanno dichiarato la tardività del deferimento (recante la data del 4 agosto), in quanto notificato dalla Procura Federale in violazione del termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 32-ter del Codice di Giustizia sportiva FIGC. Termine, questo, cui il TFN ha attribuito natura perentoria, sulla base di una lettura in combinato disposto tra l’art. 34-ter e l’art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia sportiva FIGC, a mente del quale «tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori».


4. La tesi della Corte Federale d’Appello

Di contrario avviso è stata, invece, la decisione della Corte Federale d’Appello, che – in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura della FIGC – ha annullato la pronuncia di prime cure, restituendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame del merito  [24]. La CFA ha, innanzitutto, rilevato che l’art. 32-ter, comma 6, Codice di Giustizia sportiva FIGC non contiene alcuna previsione di perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, né riconnette alla sua inosservanza specifici effetti decadenziali/estintivi. Anche sotto il profilo sistematico i giudici endofederali di secondo grado hanno escluso che la perentorietà possa desumersi da una lettura della norma in combinato disposto con l’art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia sportiva FIGC, postoché, altrimenti «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato» [25]. La Corte Federale d’Appello ha, quindi, valorizzato un ulteriore argomento di carattere sistematico, rappresentato dalla diversa collocazione – all’interno del Codice – dell’art. 32-ter, inserito nel titolo III («Organi della giustizia sportiva») e dell’art. 38, ricompreso, invece, nel titolo IV («Norme generali del procedimento»): la circostanza ha rafforzato nei giudici il convincimento che la generica previsione di perentorietà di cui al comma 4 dell’art. 38 possa riferirsi ai soli termini afferenti allo svolgimento della vera e propria fase processuale e non anche a quelli relativi alla fase cd. pre-contenziosa  [26]. La CFA ha, inoltre, evidenziato che l’ipotetica attribuzione del carattere della perentorietà al termine di cui si discute sarebbe suscettibile di produrre effetti paradossali, ponendosi in netto contrasto sia con il principio di obbligatorietà dell’azione disciplinare, sia con le stesse garanzie defensionali dell’incolpato [27]. La soluzione è apparsa conforme alle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva del CONI (espressamente richiamato dall’art. 1, comma 2, Codice di Giustizia sportiva FIGC), [continua ..]


5. La decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport

Chiamato a dirimere il contrasto insorto in sede endofederale, il Collegio di Garanzia dello Sport ha invertito l’ordine delle questioni sottoposte al suo esame, trattando prioritariamente quella relativa alla individuazione del dies a quo per l’avvio dell’azione disciplinare nel caso di una pluralità di indagati. In assenza di una previsione codicistica espressa (giacché le disposizioni del Codice di Giustizia sportiva prendono in considerazione la sola ipotesi del singolo incolpando), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno attinto ai principi mutuabili dall’ordinamento nazionale –in particolare, dalla disciplina processualcivilistica e contabile [29]– oltreché a ragioni di ordine logico. Il Collegio, quindi, ritenuto di condividere il richiamo effettuato dalla CFA agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c., che prevedono la decorrenza del termine a partire dalla data dell’ultima notifica effettuata [30], si è soffermato sulla somiglianza tra la fattispecie in esame e quella della citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti, ove – in caso di pluralità di inviti a dedurre – il termine per il deposito dell’atto di citazione inizia a decorrere dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato. I giudici hanno, poi, osservato che, nel caso in cui si iniziasse a computare il termine in parola dal momento della notifica della conclusione delle indagini a ciascun interessato, si assisterebbe ad un inevitabile (o, quantomeno, probabile) frazionamento degli atti di incolpazione: il che «contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare … in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse» e di «esaminare in un unico giudizio … il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti, che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi» [31]. L’esigenza di concentrazione – ad avviso del Collegio – risponde ad una visione del procedimento maggiormente garantista per gli stessi indagati, che – una volta esercitata l’azione disciplinare da parte della Procura – hanno la possibilità di avere contezza del complessivo materiale probatorio raccolto e di trarre eventuali [continua ..]


6. Conclusioni

Come visto, il Collegio di Garanzia dello Sport ha risolto le due questioni di diritto sollevate nel caso in esame, sancendo la natura non perentoria del termine previsto dall’art. 34 ter, comma 4, Codice di Giustizia sportiva FIGC e stabilendone la decorrenza – in caso di pluralità di indagati – dalla data dell’ultima notifica effettuata dalla Procura Federale. Alla luce della funzione nomofilattica affidata all’organo di ultima istanza della Giustizia Sportiva, si ritiene che i suesposti principi debbano orientare le future pronunce di tutti i giudici endofederali, salvo che i regolamenti delle singole federazioni prevedano specifiche disposizioni di diverso tenore [35]. Il Collegio di Garanzia ha, dunque, confermato la piena validità degli atti di deferimento emessi anche successivamente al decorso del termine all’uopo previsto, sancendo – al tempo stesso – una rilevante distinzione all’interno del procedimento disciplinare sportivo tra fase c.d. pre-contenziosa e fase giustiziale strictu sensu [36]. La decisione in esame ha, tuttavia, avuto cura di precisare che il termine in parola, benché non perentorio, non possa considerarsi né ordinatorio né tantomeno rimesso alla discrezionalità della Procura Federale, che dovrà, comunque, svolgere la propria funzione (inquirente/requi­rente) nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento di settore, con la sola possibilità di trasgredire alla tempistica ivi dettata in ragione della complessità del caso concreto.


NOTE