Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Attenuanti e responsabilità oggettiva delle società nei casi di match-fixing: stiamo sbagliando strada? Analisi dei casi novara e pro patria (di Mario Vigna, Avvocato, Vice Procuratore Capo Antidoping di NADO Italia.)


This article offers an overiew on two match fixing scandals involving criminal organizations, soccer players and team managers. These cases, also known as Novara Calcio and Pro Patria, offer unique case studies to understand, in case of match fixing, the need of a better regulation regarding extenuating circumstances applicable in case of objective liability. The purpose of this essay is, at first, to analyze sporting rules on strict liability; secondly, illustrate how FIGC has handled the issue in the above-mentioned judgments, which raised doubts on the adopted approach; finally, describe the possible reverberations that an indulgent jurisprudential approach might have on fighting match fixing.

Particular emphasis is put on how to detect and prevent future episodes of match fixing, considering that sport frauds have not been eradicated yet.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Gli scandali del calcio-scommesse in Italia - 3. Legge italiana: norme e regolamenti nel calcio - 4. La responsabilità oggettiva in altri ambiti della legge sportiva al di fuori del match-fixing - 5. Novara e Pro Patria: un precedente pericoloso - 6. Analisi approfondita della questione - 7. Conclusioni finali - NOTE


1. Introduzione

Molte cose sono cambiate da quando il settore delle scommesse sportive è stato per la prima volta esaminato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Posta di fronte al tema, la CGUE stabilì che le scommesse sono un’attività intrinsecamente economica [1], anche se possono essere considerate un argomento «delicato» per quanto concerne la morale e l’integrità. La regolamentazione delle scommesse è stata comunque lasciata ai singoli legislatori nazionali, i quali hanno il compito di regolamentare (o meno) le scommesse all’interno del proprio territorio. Ovviamente ciò ha comportato l’applicazione di regolamentazioni diverse in tutta l’Unione Europea. Considerata la popolarità dello sport, e nello specifico delle scommesse nelle attività sportive, è innegabile che queste ultime siano particolarmente esposte a problematiche quali frode e corruzione. Tra le forme di corruzione, la più diffusa è il c.d. match-fixing, fenomeno che si verifica quando i giocatori cercano deliberatamente di ottenere un risultato prefissato così da consentire agli scommettitori collusi di vincere somme maggiori. Il match-fixing non è un problema nuovo nello sport, e alcune istituzioni, comprese FIFA e UEFA, hanno già cercato di arginarlo con specifiche normative, spe­cie considerato che il trend del mercato lascia intendere che le scommesse sportive aumenteranno nei prossimi anni. I danni che il match-fixing porta con sé non si limitano alla produzione di risultati bugiardi e improprio arricchimento; infatti, la diffusione delle partite truccate nelle competizioni calcistiche mina la fiducia stessa degli spettatori nelle competizioni, provocando un calo d’interesse nello sport in generale. Il match-fixing è, quindi, una minaccia concreta alla popolarità e all’immagine dello sport su vasta scala. Verosimilmente, il match-fixing non interessa allo stesso modo tutti i livelli delle competizioni. I tornei calcistici più noti, come la Premier League, la Liga o la Serie A, sono economicamente stabili e vengono controllati attentamente, tanto da rendere il match-fixing quasi impossibile, o, quantomeno, non così vantaggioso per coloro che ne sono coinvolti. Per converso, le serie cadette e le massime serie delle leghe nascenti sono, invece, maggiormente inclini a cadere nella [continua ..]


2. Gli scandali del calcio-scommesse in Italia

Alla vigilia della Coppa del Mondo del 2006, poi vinta dall’Italia, l’autorità giudiziaria smascherò i tentativi di alcune prestigiose società calcistiche volti ad alterare la selezione degli arbitri per le partite. Lo scandalo, conosciuto con il nome di «Calciopoli», portò alla luce un sistema illecito coinvolgente società di Serie A e B. Conclusosi il massimo torneo per nazioni, mentre l’Italia ancora festeggiava la vittoria, le società implicate nello scandalo vennero sanzionate. Sfortunatamente, lo scandalo Calciopoli non pose fine alle irregolarità nel calcio italiano. Al contrario, nel 2011 e nel 2015 scoppiarono altri casi, coinvolgenti nello specifico il fenomeno del calcio-scommesse. Le nuove indagini, conosciute come «Scom­messopoli», «Last Bet», «Dirty Soccer» e «Treni del Gol», rivelarono partite truccate in Serie B e Lega Pro. Inoltre, le indagini della polizia portarono alla luce la collaborazione tra gruppi locali e organizzazioni criminali internazionali per truccare le partite del calcio italiano [3]. Tenendo conto dell’alto numero di club, dirigenti e tesserati che presero parte a questi illeciti, i provvedimenti disciplinari furono molto severi.


3. Legge italiana: norme e regolamenti nel calcio

La normativa regolamentare italiana prevede la responsabilità oggettiva delle società come forma di contrasto al match-fixing. In ambito calcistico, i paragrafi 2 e 5 dell’articolo 4 del Codice della Giustizia Sportiva («CGS») della FIGC riportano: «Art. 4 Responsabilità delle società [1] Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5. 3 […] 4 […] Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato. 6 […]». Lo stesso articolo proibisce ai membri delle società di prendere parte ad attività di scommesse che abbiano a che fare con competizioni organizzate dalla FIFA, dal­l’UEFA o dalla FIGC stessa, e riconosce la società come presunta responsabile degli illeciti sportivi commessi dai suoi dirigenti o tesserati. Il successivo articolo 7 CGS, nel definire l’illecito sportivo, recita: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». Più avanti, lo stesso articolo dispone: «4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5 [4], il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1» [5]. Il fatto che le norme riconoscano la responsabilità oggettiva delle società per gli illeciti sportivi dei loro tesserati sottolinea l’intento della FIGC di eliminare tali illeciti sia a livello societario (sanzionando i tesserati corrotti), sia a livello competitivo (sanzionando le società che favoriscono tali illeciti). In tale ottica, le severe sanzioni previste per individui e club sono viste anche quale deterrente. Inoltre, considerato il ruolo centrale che i club rivestono nel sistema-calcio, gli stessi si trovano in una posizione chiave per la lotta al calcio-scommesse. Ciò [continua ..]


4. La responsabilità oggettiva in altri ambiti della legge sportiva al di fuori del match-fixing

Nel diritto civile, quando una persona arreca dei danni a terzi, è compito di quella persona ristorare la parte lesa per i pregiudizi subiti. Per ottenere un risarcimento la parte lesa deve provare la responsabilità della controparte, ad esempio dimostrando l’intenzione della controparte di provocare un danno, o il nesso tra condotta e danno subito. Questo è quanto viene comunemente riconosciuto come responsabilità. Tuttavia, anche laddove un’azione (o un’omissione) manchi di un’evidente colpevolezza, negligenza o intenzionalità, le norme ammettono alcuni casi in cui una forma di responsabilità è comunque riconosciuta, nonostante la mancanza di un rapporto diretto tra condotta e danno. Questi casi si configurano usualmente quando un soggetto ha una relazione particolare con il «terzo danneggiante» o quando ricopra una posizione «di garanzia» all’interno di un determinato contesto. In questi casi, si parla generalmente di «responsabilità oggettiva» o «strict liability». Si trovano esempi di detto principio nella legislazione statale di quasi tutti i Paesi. Lo stesso concetto di responsabilità oggettiva viene applicato nel diritto sportivo. Ad esempio, l’articolo 58 del codice disciplinare FIFA afferma: «58 Discrimination [...] b) Where several persons (officials and/or players) from the same club or association simultaneously breach 1 a) or there are other aggravating circumstances, the team concerned may be deducted three points for a first offense and six points for a second offense; a further offense may result in relegation to a lower division. In the case of matches in which no points are awarded, the team may be disqualified from the competition. a) Where supporters of a team breach par. 1 a) at a match, a fine of at least CHF 30,000 shall be imposed on the association or club concerned regardless of the question of culpable conduct or culpable oversight[...]»[6] In passato, per tale violazione sono state sanzionate, a titolo di responsabilità oggettiva, Federazioni calcistiche nazionali come quella inglese, rumena, honduregna, cilena e polacca per cori discriminatori intonati dai loro tifosi. Nessuna delle federazioni in questione era «personalmente» responsabile di quegli atti discriminatori, ma ha pagato le conseguenze per il comportamento dei sostenitori della [continua ..]


5. Novara e Pro Patria: un precedente pericoloso

Due recenti decisioni FIGC in casi di match-fixing dimostrano la necessità di regolamentare meglio le attenuanti applicabili in tema di responsabilità oggettiva legata al match-fixing. In entrambi i casi, coinvolgenti i club Novara Calcio e Pro Patria, squa­dre che militano nei campionati minori italiani, le società sono state sanzionate per delle partite truccate da propri tesserati, ma tali sanzioni sono state poi ridotte in appello sulla base di «presunte» attenuanti. Invero, come si vedrà, tali riduzioni sono erronee poiché basate sul riconoscimento di attenuanti insussistenti e, comunque, non verificate in concreto. A. Novara Calcio Lo scandalo noto mediaticamente come Scommessopoli ha portato alla luce uno dei più grandi casi di calcio-scommesse nella storia del calcio italiano. L’indagine rivelò un’attività criminale capillare, che includeva calciatori e organizzazioni criminali italiane e straniere. Uno dei calciatori coinvolti era Cristian Bertani, giocatore del Novara Calcio, una società militante nella Serie B del campionato italiano. La Commissione Disciplinare FIGC sanzionò il club in base al principio della responsabilità oggettiva comminando quattro punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso e un’am­menda di trentacinquemila euro [13]. In appello la Corte Federale di Giustizia della FIGC, studiato il caso, ridusse la penalizzazione a tre punti, revocando, altresì, l’ammenda. La Corte motivò la sentenza riconoscendo un minor grado di colpevolezza al giocatore e altre circostanze attenuanti, statuendo in particolare: «A ciò conduce una più attenta valutazione della complessiva condotta della reclamante, di tutta l’attività da questa posta in essere, invero tanto in via preventiva che successiva ed espressamente finalizzata a combattere il fenomeno degli illeciti sportivi ovvero ad eliminarne le conseguenze […]. In questo ambito vanno riassuntivamente richiamati, tra gli altri interventi, l’approvazione da parte del Novara Calcio del primo modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 e relativo Codice etico; il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008 come prima società calcistica in Italia; l’aver affidato nel febbraio 2012 a soggetto professionale lo studio dell’andamento delle quote [continua ..]


6. Analisi approfondita della questione

In linea di principio, un organo giudicante dovrebbe esercitare la propria discrezionalità nello scegliere la sanzione disciplinare da comminare prendendo in considerazione tutte le variabili del caso, il grado di responsabilità dell’accusato e le circostanze aggravanti o attenuanti. Nei casi Novara e Pro Patria, gli organi FIGC hanno deciso di ridurre le sanzioni in appello, supportando la scelta sulla base di riconosciute circostanze attenuanti. Ad avviso di chi scrive, tali riduzioni creano dei precedenti pericolosi, che si ripercuotono con effetti negativi nella lotta al match-fixing stesso. Invero, riconoscere come attenuanti le azioni intraprese a seguito di una violazione e la mera stipula di un accordo di consulenza con delle società di monitoraggio, senza verificarne preventivamente l’effettività e l’efficacia, non possono considerarsi come fattori deterrenti di condotte illecite, quanto piuttosto idonei ad indebolire il principio della responsabilità oggettiva e, con esso, la lotta al match-fixing stesso. In altre parole, la giurisprudenza dei casi Novara e Pro Patria mitiga ingiustificatamente la responsabilità oggettiva delle società e non le induce a prendere reali misure preventive contro il fenomeno (ad esempio, controllando accuratamente l’operato dei propri tesserati). Se, da un lato, le decisioni assunte in appello si basano sul principio di proporzionalità, dall’altro, sopravvalutano le azioni preventive post-illecito (il che è un ossimoro concettuale) compiute dalle società, e, quindi, riducono, o persino eliminano, gli effetti deterrenti imposti dalle sanzioni di primo grado. Se dovesse prevalere questa linea di pensiero, i club non saranno motivati a compiere dei reali sforzi per prevenire le combine e si limiteranno ad aspettare di essere incriminati prima di adottare delle misure in tal senso. Inoltre, la stipula di un accordo con una società di monitoraggio deve essere vista come una misura preventiva generale, e non solo come una misura da adottarsi a seguito della trasgressione. I club che si affidano a delle società di monitoraggio e che si trovino poi incolpate, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi di match-fixing dovrebbero vedersi ridurre, o annullare, le sanzioni solo nel caso in cui sia dimostrato in giudizio che le società di monitoraggio abbiano esercitato concretamente le proprie [continua ..]


7. Conclusioni finali

Il match-fixing è uno dei problemi più seri che il calcio moderno deve fronteggiare, in quanto mette a rischio la credibilità dello sport, danneggiandone il mercato. Il principio della responsabilità oggettiva dei club opera da deterrente per la partecipazione a tali attività illegali, e, allo stesso tempo, incentiva i club a mettere in atto misure che assicurino che i propri tesserati e funzionari agiscano in conformità alle norme. Sebbene il principio di proporzionalità sia importante nell’ambito dell’ordinamen­to, gli organi sportivi giudicanti non dovrebbero perdere di vista il quadro generale, cercando di bilanciare la giusta sanzione con lo scopo perseguito dalla norma. I casi Novara e Pro Patria dimostrano come sia sottovalutata l’importanza di attuare attività preventive di contrasto al match-fixing. La riduzione delle sanzioni sulla base di presunte circostanze attenuanti «successive ai fatti» sanzionati rappresenta una scelta oltremodo discutibile. In estrema sintesi, le decisioni Novara e Pro Patria sono fallaci laddove non tengono conto che la responsabilità oggettiva funziona nella lotta di prevenzione o, quantomeno, di riduzione del fenomeno del match-fixing solo nel caso in cui essa sia applicata correttamente. A tal riguardo, considerare le azioni intraprese dopo i fatti illeciti come attenuanti appare un grave errore non solo giuridico, ma anche concettuale. Da ultimo, riconoscere come possibile attenuante il mero avvalersi di una società definitasi di monitoraggio rischia di determinare un «mercato delle attenuanti» senza effettivi riscontri. Sarebbe piuttosto utile sviluppare una normativa di settore per queste società che ne determini l’attendibilità e la serietà. In mancanza di standard normativamente previsti, la sola stipula di un contratto di consulenza non può essere considerata come un’attenuante e gli organi giudicanti dovrebbero analizzare nel corso del procedimento l’effettività dei servizi resi. Ciò comunque non eviterebbe il rischio di orientamenti giurisprudenziali contrastanti ed è per questo che l’adozione di una normativa di settore risulta la soluzione maggiormente auspicabile. Sarebbe, quindi, prudente, da parte delle federazioni sportive nazionali e internazionali, regolare in maniera concreta tale fenomeno. In conclusione, il [continua ..]


NOTE