<p>SANDULLI COMMENTARIO</p>
Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Rassegna della giurisprudenza del collegio di garanzia dello sport nell'anno 2024 (di Alessandro V. De Silva Vitolo, Avvocato del Foro di Roma e Dottorando di ricerca nell’Università degli Studi di Salerno.)


Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare gli orientamenti più importanti del Collegio di Garanzia dello Sport dell’ultimo anno. Dalla rassegna svolta emergono importanti principi sia di diritto sostanziale che procedurale.

Review of the jurisprudence of the sports guarantee committee in the year 2024

The aim of this paper is to analyze the most important orientations of the Sports Guarantee Board of the last year. Important principles of both substantive and procedural law emerge from the review carried out.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Questioni di diritto sostanziale - 3. Questioni di diritto procedurale - NOTE


1. Premessa

L’attività del Collegio di Garanzia dello Sport, che nel 2024 ha visto concludersi il decimo anno della propria attività, rappresenta sicuramente il punto culminante del­l’inveramento del diritto sportivo (vivente) [1] e, dunque, espressione tangibile dell’autonomia dell’ordinamento sportivo; attraverso le sue pronunce, invero, si continuano ad affrontare e decidere questioni particolarmente complesse in diversi ambiti, fissando una serie di principi di diritto che, pur non essendo vincolanti, costituiscono un punto di riferimento fondamentale per l’interpretazione delle regole giuridiche relative allo sport. Nelle pagine che seguono si darà dunque conto delle principali linee giurisprudenziali del Collegio per l’anno 2024, anno in cui le statistiche segnalano peraltro un leggero calo dei ricorsi depositati rispetto all’anno precedente (74 depositi), ma comunque in linea con il trend riscontrato negli anni dal 2017 al 2023. La mole della produzione giurisprudenziale risulta, ad ogni buon conto, significativa: sono state emanate n. 64 decisioni complete di motivazioni, n. 2 ordinanze istruttorie e n. 2 ordinanze su istanza cautelare, esaurendo così la quasi totalità delle pendenze [2]. Detta produzione ha toccato problematiche di indubbia complessità giuridica nonché ha risolto questioni che, come si vedrà, hanno avuto riflessi importanti sul corretto andamento delle competizioni sportive (in special modo quelle calcistiche), sempre nell’ottica del bilanciamento tra le esigenze di celerità imposte dalla giustizia sportiva e la costante ricerca della “giusta decisione” (art. 9, comma 4, Codice della Giustizia Sportiva). Al fine di mettere ordine in una rassegna necessariamente selettiva, e ciò non di meno afferente a un ventaglio assai ampio di questioni di diritto sportivo, è utile operare una distinzione in questa giurisprudenza tra profili di diritto sostanziale e profili di diritto procedurale.


2. Questioni di diritto sostanziale

Le principali linee giurisprudenziali su temi di diritto sostanziale hanno riguardato, fra le altre, questioni di diritto sanzionatorio. Il caso più importante dell’anno giudiziario è stato, probabilmente, quello relativo alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità parametrata alla c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti. Il Collegio, seppure riferito all’ordinamento della FIGC, ma con principi sicuramente estendibili al diritto sportivo nella sua totalità, ha avuto modo di affermare che l’art. 4, comma 1, CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, CGS FIGC, 13-bis, comma 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, comma 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti e agli organismi sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti. È interessante osservare come alcuni peculiari corollari del diritto sanzionatorio in senso più ampio, al di là del solo ambito sportivo, siano ormai fatti propri anche dalla giustizia sportiva, a riprova della progressiva introiezione nell’ordinamento, che pur vive della sua autonomia, di principi di civiltà giuridica propri di altre branche del diritto. Principi che risultano fondamentali nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali anche nelle formazioni sociali, fra le quali lo sport rientra, peraltro in consonanza con quanto previsto dai principi del personalismo e del pluralismo sanciti nell’art. 2 della Costituzione repubblicana. 2.1. Assemblee federali elettive: commissioni [continua ..]


3. Questioni di diritto procedurale

Le questioni di diritto procedurale trattate dal Collegio nell’anno 2024 hanno riguardato svariati ambiti del processo sportivo, toccando inevitabilmente anche temi relativi alle intersezioni con le disposizioni del codice di procedura civile applicabili allo stesso. 3.1. Dies a quo per l’iscrizione della notizia di illecito da parte della Procura federale e legittimità degli atti posti in essere prima dell’apertura delle indagini Le sezioni unite del Collegio di Garanzia sono state chiamate a decidere sulla eccepita improcedibilità di un deferimento a causa della asserita tardività dell’iscrizione della notizia criminis. La questione non può prescindere, con specifico riferimento al Codice della Federcalcio (omologhe a quelle del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI), dall’analisi delle norme che disciplinano il periodo che intercorre tra la notizia del fatto rilevante e il momento dell’iscrizione nel Registro degli illeciti sportivi: i) l’art. 118 CGS FIGC, rubricato “Azione del Procuratore federale”, che, al comma 2, così dispone: “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”; ii) l’art. 119 CGS FIGC, rubricato “Svolgimento delle indagini”, che, al comma 3, così dispone: “La notizia dell’illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa”; iii) l’art. 129 CGS FIGC, rubricato “Rapporti con l’Autorità giudiziaria”, che, al comma 3, così dispone: “Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport”. Nella fattispecie si trattava di verificare se il dies a quo da cui far decorrere i citati 30 giorni fosse da individuare nel momento di divulgazione dei fatti da parte della stampa, oppure dal momento in cui la Procura federale aveva ricevuto [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2025