Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Atto discriminatorio per motivi di nazionalità e questioni di giurisdizione (di Chiara Iovino, Avvocato del Foro di Roma)


La Corte di Cassazione si è pronunciata disponendo che l'azione promossa contro un atto di una Federazione sportiva, che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall’art. 3 del d.l. n. 220/2003, conv., con modif., dalla l. n. 280/2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto.

Parole chiave: Giurisdizione sportiva, Giurisdizione statale, Giurisdizione amministrativa, Discriminazione per motivi di nazionalità.

Act of discrimination on grounds of nationality and jurisdiction

The Court of Cassation ruled that the action brought against an act of a sports federation that produces discrimination on grounds of nationality in relation to the registration of athletes, falls outside the administrative jurisdiction provided for by art. 3 of the legislative decree No. 220 of 2003, converted, with amendments, by law No. 280 of 2003, with regard to disputes concerning the challenge of deeds of sports federations, which are configured as administrative decisions having relevance for the state system, but fall within the jurisdiction of the ordinary judge, pursuant to art. 44 of Legislative Decree No. 286 of 1998 and art. 28 of Legislative Decree No. 150 of 2011, being aimed at the protection of a subjective right of the person, which can be qualified as an absolute right.

Keywords: Sports jurisdiction, State jurisdiction, Administrative jurisdiction, Discrimination on grounds of nationality.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. – Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. – Dott. MANZON Enrico – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12887/2021 proposto da: B.I., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CITO; – ricorrente – CONTRO FITET FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FERRERO DI CAMBIANO, 82, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GUARINO, che la rappresenta e difende; – controricorrente – per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Lecce, iscritto al RG N. 8924/2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2022 dal Consigliere Dott. Antonio Scarpa; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto di rigettare il ricorso, spettando la giurisdizione del giudice amministrativo; letta la memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2, presentata dal ricorrente. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. B.I., atleta agonista di nazionalità ungherese, tesserato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Salento, affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT), ha proposto ricorso “ex art. 702 bis c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.“ davanti al Tribunale di Lecce per sentir ordinare alla FITeT l’eliminazione di ogni limite regolamentare all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, nonché di trattare il ricorrente alla stregua di un cittadino italiano anche in relazione alla tassa federale da versare; e poi per sentir accertare, nel merito, il carattere discriminatorio dei regolamenti FITeT relativi alla stagione agonistica 2020-2021, che impongono un limite massimo all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, ordinando alla Federazione convenuta di adottare ogni conseguente provvedimento e di equiparare la Tabella Tasse Federali per gli atleti italiani e stranieri, con condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione dell’or­dinanza. 2. La FITeT, nel costituirsi dinanzi al Tribunale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice statale, ovvero, in subordine, del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo competente (TAR del Lazio). 3. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 20 maggio 2021, “escluso che l’azione [continua..]
SOMMARIO:

1. Prologo - 2. I fatti di causa - 3. L’iter logico argomentativo osservato dalla Corte di Cassazione. Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi sul tema del riparto di giurisdizione - 4. Conclusioni - NOTE


1. Prologo

La pronuncia oggetto della presente disamina offre l’occasione per analizzare la seguente questione: quale giurisdizione è applicabile nel caso di un atto discriminatorio per motivi di nazionalità di una Federazione sportiva? Va da sé che, quando il tesseramento viene rifiutato ad uno straniero, per il fatto di essere tale, può sorgere del contenzioso. Contenzioso che non investe gli organi della Giustizia Sportiva, perché rispetto al non tesserato non vi è, né potrebbe esservi, alcun vincolo ad adire le vie di questa giustizia, ma che investe, invece, gli organi della giustizia statale. E qui si pone un primo interrogativo: qual è il giudice competente a conoscere delle controversie in materia di diniego del tesseramento? il giudice ordinario o il giudice amministrativo [1]? Un’altra domanda preliminare, che è utile porsi, è: cosa si intende per discriminazione per motivi di nazionalità? Qualsiasi condotta di tipo attivo, omissivo, esclusivo o comprensivo comportante una disparità di trattamento illegittima in base a motivi riguardanti la nazionalità. Costituisce, infatti, discriminazione razziale: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, determini una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose; ogni comportamento avente per scopo o per effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità iniziale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in ogni altro settore della vita pubblica[2]. Nel caso di specie, l’ordinanza è di enorme complessità e di grande interesse dal punto di vista teorico, poiché analizza il riparto di giurisdizione, sottolineando che il carattere autoritativo e amministrativo dell’atto della Federazione sportiva non nega la giurisdizione del giudice ordinario, fondata sull’allegazione della discriminazione.


2. I fatti di causa

L’intera vicenda origina dalla richiesta di un atleta agonista di nazionalità ungherese, rivolta al Tribunale con ricorso ex art. 702-bis c.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., di ordinare alla FITeT [3] l’eliminazione di ogni limite regolamentare all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, nonché di trattare il ricorrente alla stregua di un cittadino italiano anche in relazione alla tassa federale da versare; per poi sentir accertare, nel merito, il carattere discriminatorio dei regolamenti FITeT relativi alla stagione agonistica 2020-2021, che impongono un limite massimo all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, ordinando alla Federazione convenuta di adottare ogni conseguente provvedimento e di equiparare la Tabella Tasse Federali per gli atleti italiani e stranieri, con condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione dell’ordinanza. La FITeT, nel costituirsi dinanzi al Tribunale, eccepiva difetto di giurisdizione del giudice statale, ovvero, in subordine, del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo competente (TAR del Lazio). Il Tribunale, con ordinanza, escludendo che l’azione fosse proposta ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998 – art. 28 d.lgs. n. 150/2011-, rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. esulando la domanda formulata dalla giurisdizione ordinaria. L’atleta agonista di nazionalità ungherese proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, assumendo l’applicabilità, in forza dei criteri di specialità e cronologico, della tutela giurisdizionale finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998 – art. 28 d.lgs. n. 150/2011 –, rispetto alla disciplina posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, di cui al d.l. n. 220/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003, con particolare riguardo alla prevista giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente escludeva, infatti, che la controversia potesse rientrare nell’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo, negando che, nel caso in esame, rilevassero l’osservanza e l’applicazione di norme regolamentari sullo svolgimento delle competizioni e ravvisando la giurisdizione del giudice ordinario per il rapporto di natura patrimoniale. FITeT eccepiva in via pregiudiziale [continua ..]


3. L’iter logico argomentativo osservato dalla Corte di Cassazione. Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi sul tema del riparto di giurisdizione

La Corte di Cassazione, per verificare l’ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’atleta agonista di nazionalità ungherese, si concentrava sulla qualifica della domanda proposta davanti al Tribunale, dovendosi accertare se si trattasse unicamente di domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., come affermato dallo stesso Tribunale nell’or­dinanza reiettiva del 20 maggio 2021, o anche di domanda di merito proposta ai sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 150/2011. L’art. 28 del decreto legislativo 1˚ settembre 2011, n. 150, ha stabilito che: “le controversie in materia di discriminazione di cui all’art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67 e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Per effetto dell’art. 38 dello stesso d.lgs. n. 150/2011, è da intendersi abrogata la disciplina precedentemente prevista dai diversi provvedimenti legislativi indicati dall’art. 28 citato, risultando, nel dettaglio, riformulata quella regolata dall’art. 44 del TU sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), il quale prevedeva un procedimento cautelare al quale si ritenevano applicabili, in forza dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV c.p.c., restando comunque inammissibile con riguardo ad esso la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in mancanza della pendenza del giudizio di merito [4]. Pur avendo l’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 ritenuto di applicare il rito sommario di cognizione, nelle forme di cui all’art. 3 del medesimo decreto, alle richiamate controversie civili contro le discriminazioni, già la relazione di accompagnamento al decreto (trovando sul punto il conforto della dottrina) sosteneva che la parte, che si assuma lesa dal comportamento discriminatorio, ove “lamenti che il proprio diritto è suscettibile di subire un pregiudizio imminente e irreparabile nelle more della [continua ..]


4. Conclusioni

In conclusione, deve affermarsi che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, esulando dalla giurisdizione amministrativa ex art. 3 del d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 280 del 2003, l’azione promossa contro un atto di una Federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti. La tutela antidiscriminatoria erogata dal giudice civile opera anche per le discriminazioni attuate nell’ambito di procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti di espressione di potestà pubblicistica. Di ciò si trae conferma dal riferimento che il citato art. 44 fa al comportamento discriminatorio “della pubblica amministrazione”, riconducibile agli atti definiti dal precedente art. 43, concedendo all’autorità giudiziaria ordinaria di disporre la cessazione della condotta pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. Ancor più esplicito è il comma 5 dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, il quale, ponendosi nel solco dell’interpretazione già accolta dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte in relazione al previgente modello processuale, dispone che, con l’ordinanza che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale ed ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Alla luce delle difese delle Parti, che prospettano l’esistenza di un’antinomia da risolvere nel rapporto tra l’art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 (nonché l’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011) e l’art. 3 del d.l. n. 220/2003, convertito in legge n. 280/2003, ed essendo la decisione sulla giurisdizione determinata dall’oggetto della domanda, e cioè dalla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il contrasto tra le due norme attributive della giurisdizione delinea come norma speciale, e perciò comunque prevalente indipendentemente dalla relazione cronologica, quella che regola la tutela contro la discriminazione, ancorché abbia ad oggetto atti emanati da una Federazione sportiva. [continua ..]


NOTE