Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il personale operante nell´area sciabile attrezzata: ruoli e responsabilità (di Lina Musumarra, Avvocato, Professoressa a contratto di Diritto dello Sport nell’Università di Roma “Luiss Guido Carli”)


Con il presente contributo si analizzano, in particolare, nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 40/2021 in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, le figure del personale operante nell’area sciabile attrezzata, e tra questo una particolare attenzione è dedicata alla figura del «direttore delle piste», come individuata dal gestore dell’impianto di risalita, secondo modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, alle quali è affidata anche la definizione della formazione professionale.

The personnel operating in the equipped ski area: roles and liabilities

The contribution explores the notion, roles and liabilities of the director of ski slopes and the personnel operating in the equipped ski area.

The analysis is carried out in the light of the case-law and of the relevant state and regional legislation.

SOMMARIO:

1. Premessa: la revisione delle norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali - 2. La gestione del rischio nelle aree sciabili attrezzate: il direttore delle piste - 3. Individuazione e formazione del personale operante nell’area sciabile attrezzata - NOTE


1. Premessa: la revisione delle norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 [1], con il quale sono stati attuati i principi e i criteri direttivi contenuti nell’art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, finalizzati alla revisione e all’adeguamento delle norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, con l’obiettivo di «garantire livelli di sicurezza più elevati» (art. 1). Con il decreto in esame è stata disposta l’abrogazione della legge quadro 24 dicembre 2003, n. 363 [2], la quale ha avuto il pregio di uniformare le regole che fino a quel momento erano state dettate dalle singole normative regionali e provinciali. L’art. 3 del d.lgs. n. 40/2021 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome. In particolare, nell’affermare che le disposizioni ivi contenute rientrano «nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale» in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, Cost.) nonché «nell’e­sercizio della competenza legislativa concorrente» (art. 117, comma 3) in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute, mira implicitamente a sancire il rispetto da parte del legislatore delegato del riparto di competenze legislative fra Stato e Autonomie. Con il presente contributo si vuole richiamare, in particolare, l’attenzione sul personale operante nell’area sciabile attrezzata [3], e tra questo la figura del «direttore delle piste», come individuata dal gestore dell’impianto di risalita, secondo modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, alle quali è affidata anche la definizione della formazione della figura in parola [4]. Il gestore dell’impianto e il direttore della pista sono entrambi titolari di una posizione di garanzia che si fonda, a livello sostanziale, sulla sussistenza di un ruolo decisorio ed organizzativo rispetto alle strutture poste sotto la direzione del gestore. Essi hanno, pertanto, l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi, a mente dell’art. 40, comma 2, c.p., ma, accanto a tale dovere generale, la posizione di garanzia dai medesimi rivestita coinvolge obblighi diversi, tutti collegati tra loro: innanzitutto, doveri di controllo di carattere preventivo, volti ad assicurare [continua ..]


2. La gestione del rischio nelle aree sciabili attrezzate: il direttore delle piste

L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 40/2021, innovando rispetto alla previgente legge n. 363/2003, introduce, come richiamato, l’obbligo a carico del gestore dell’impianto di individuare il direttore delle piste, le cui funzioni «possono essere assunte» anche dal gestore stesso. In tale ipotesi quest’ultimo cumula funzioni ed obblighi previsti dalla predetta disposizione con quelli prescritti dai successivi artt. 11 («Obblighi dei gestori») e 12 («Manutenzione delle piste»). Analizzando le specifiche funzioni attribuite al direttore delle piste, si può evidenziare come il legislatore abbia tenuto ben presente i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’impianto sportivo, e quindi anche la pista riservata alla pratica degli sport sulla neve, si identifica nel luogo opportunamente conformato per lo svolgimento dell’atti­vità sportiva in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti, secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto e al grado di difficoltà delle piste. Le norme antinfortunistiche, in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 [7], non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro [8]. In particolare, secondo Cass., 17 luglio 2019, n. 50427, la quale ha esteso per la prima volta anche al comparto sciistico la normativa contenuta nel Testo Unico: «l’iniziale valutazione dei rischi rappresenta un adempimento doveroso e non delegabile, come logicamente si evince dall’art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, il quale, sebbene espressamente previsto nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, notoriamente connotati da una pluralità di fonti di pericolo, è estensibile, per identità di ratio, anche al caso in esame, stante l’intrinseca pericolosità della messa in esercizio di una pista di slittino. Il gestore […] ha l’obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima, sicché egli risponde, a titolo di colpa, della morte di un utente della pista, deceduto a causa di un incidente provocato da una situazione di [continua ..]


3. Individuazione e formazione del personale operante nell’area sciabile attrezzata

L’ultimo comma dell’art. 9 del d.lgs. n. 40/2021 conferisce alle Regioni e alle Province autonome la disciplina delle modalità di «individuazione e formazione del personale operante nell’area sciabile attrezzata», come peraltro già richiamato con riferimento al riconoscimento delle figure professionali dei «pisteur-secouriste» e degli «operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza piste sci». Parimenti, da segnalare le disposizioni contenute nell’art. 17 della l.r. Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2, come integrata dalla l.r. 15 dicembre 2021, n. 32, a mente delle quali «l’esercizio delle piste presuppone l’individuazione dei seguenti soggetti: a) il direttore delle piste; b) l’operatore di primo soccorso; c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita». Tali figure sono individuate dal gestore «tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni». Il direttore delle piste e l’operatore di primo soccorso «devono essere dotati di idonea qualifica professionale», con la possibilità che «più funzioni facciano capo alla medesima persona», come previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 40/2021 con riferimento ai molteplici compiti assegnati al direttore delle piste. I corsi per la formazione sono organizzati secondo modalità e criteri definiti dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 63 e al termine del percorso formativo viene rilasciato apposito attestato di abilitazione [22]. Il direttore delle piste, nell’ambito delle sue funzioni, dovrà essere in grado di: «saper sciare su ogni tipo di neve e sotto ogni tipo di condizione climatica; esercitare l’attività professionale di Direttore delle Piste, conoscere la normativa e gli obblighi ad essa connessi, nonché le responsabilità e i rischi correlati all’attività professionale; coordinare gli operatori addetti al servizio di soccorso, gestire le informazioni provenienti dai vari soggetti presenti e/o operanti nel comprensorio per organizzare in modo efficace gli interventi; dirigere le operazioni di preparazione e manutenzione delle piste e di prevenzione dei rischi, far applicare le procedure di manutenzione delle piste, di comunicazione e di segnalazione di situazioni di potenziale [continua ..]


NOTE