Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Arbitri, non giudici (a proposito di un libro recente) (di Giovanni Verde, Emerito di Diritto processuale civile nell’Università di Roma “LUISS Guido Carli”; già Procuratore nazionale antidoping)


L’Autore recensisce il breve libro sull’arbitro di calcio che G. Clemente di San Luca accosta all’ufficiale di pubblica sicurezza. L’Autore apprezza l’acume della tesi, ma ritiene che l’arbi­tro di calcio sia una sorta di giudice sul campo di gioco. Sottolinea che oggi, oltre all’indipen­denza dell’arbitro, è necessario risolvere giuridicamente i problemi riguardanti le società, i loro bilanci, i loro rapporti con gli atleti, in quanto lo sport è diventato un’attività imprenditoriale assai rilevante.

Parole chiave: arbitro di calcio, giudice, football.

Referees, non judges (discussing about a recent book)

The Author does a review of a short book about the referee which G. Clemente di San Luca compares with the public officers. The Author appreciates the acuteness of the thesis, but thinks that the referee is a kind of judge into the football field. He underlines that today, besides the independence of the referee, it is necessary, to juridically resolve problems about the societies, theirs balances, theirs relations with the athletes, because the sport has becamed a very relevant commercial enterprise.

Keywords: referee, judge, football.

1. – In un agile libro Guido Clemente di San Luca (Arbitri, non giudici! Il mancato rispetto delle regole del calcio, Napoli, 2021) motiva le ragioni per le quali l’arbitro di calcio non può essere considerato come giudice. Egli è propenso ad assimilarlo ad un funzionario di polizia amministrativa (p. 90). Se le tesi giuridiche hanno uno scopo pratico, sono legittimato a credere che abbia inteso aprire in questo modo le porte per un possibile sindacato dei giudici sul loro operato. Per chi è abituato a considerare il gioco del calcio come una sorta di esaltazione dell’effimero, parlare degli arbitri e della loro natura potrebbe apparire come una discussione da relegare nel novero delle futilità. Al contrario, essa non solo è rilevante per l’importanza economica del fenomeno (che rappresenta una posta cospicua del sistema produttivo non solo del nostro Paese), ma anche per la delicatezza dei problemi giuridici che vi sono implicati. Cominciamo dal primo, che è sicuramente quello di maggiore rilievo. Come l’A. ben sa, nelle democrazie di stampo liberale la pluralità degli ordinamenti giuridici è un dato acquisito. Infatti, Egli conviene nel ritenere che l’ordinamento sportivo ha una sua autonomia che permane “fintanto che norme e provvedimenti assunti nel suo seno non tracimino nella sfera dell’ordinamento statale” (p. 101). Il problema sta, pertanto, nell’individuare la linea di confine che delimita la sfera di tale autonomia. Nelle democrazie liberali le ragioni di un intervento dello Stato nella disciplina del fenomeno sportivo sono assai ridotte. Per intenderci, lo stesso ruolo del CONI, che nel regime fascista trovava giustificazione nell’importanza che lo sport (a cui si attribuiva una funzione “identitaria” della razza), oggi è inevitabilmente ridimensionato (e, del resto, in altre democrazie occidentali di un ente del genere non si avverte il bisogno). Se ciò dovrebbe indurre lo Stato a disinteressarsi delle vicende sportive, che andrebbero a confluire nella sfera delle questioni “tecniche” rimesse all’autonomia delle organizzazioni sportive (con la legge n. 280/2003), vi sono ragioni specifiche che impongono, invece, l’intervento dello Stato soprattutto per le discipline che, oramai, hanno messo ai margini l’aspetto sportivo delle competizioni, in quanto le società o enti sportivi si sono trasformati in produttori di spettacoli che vendono ad una platea immensa di consumatori-spettatori raggiungibili tramite le televisioni o altri strumenti equivalenti. Di fronte a questa evoluzione l’approccio degli Stati appare finora timido. Sarebbe necessario ripensare funditus gli ordinamenti statali che regolano i soggetti organizzatori di eventi-spettacolo sportivi, gli opportuni adattamenti di una disciplina immaginata per l’imprenditore generico ad [continua..]