Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sul contratto di mandato stipulato tra agente sportivo e calciatore «svincolato» (di Enrico Fanesi, Dottorando di ricerca in Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Teramo. Avvocato)


Il lavoro analizza la decisione del Tribunale di Fermo n. 17/2021, in tema di validità del contratto di mandato concluso tra un agente sportivo e un calciatore «svincolato».

Nel caso di specie un calciatore dilettante otteneva lo svincolo per accordo ex art. 108 delle norme organizzative interne (NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), sciogliendosi in tal modo dal vincolo che lo legava con la società sportiva dilettantistica con cui aveva precedentemente stipulato un accordo economico per rimborso spese e, successivamente, concludeva un contratto di mandato con un agente sportivo, risultando privo però, al momento della costituzione del rapporto, della qualifica di calciatore professionista.

La pronuncia, al fine di fornire risposta alla problematica della validità del contratto, analizza le nor­me del Regolamento Agenti FIGC, ratione temporis applicabile, concentrandosi, in particolare, sulle differenze intercorrenti tra lo status di calciatore «svincolato» e «professionista», verificando, altresì, se un contratto concluso in violazione delle disposizioni regolamentari interne all’ordinamento sportivo possa essere o meno efficace nell’ambito dell’ordinamento statale.

La sentenza, inoltre, offre l’occasione per svolgere considerazioni di più ampio respiro sui profili at­tinenti alla cognizione tra giustizia sportiva e giudice ordinario, nonché sulla figura dell’agente sportivo, anche alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, che ha recepito l’art. 6 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in materia di rappresentanza di atleti e società sportive, accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo.

Parole chiave: Agenti Sportivi, contratto di mandato sportivo, calciatore svincolato, calciatore professionista, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.

Sports mandate contract between sports agent and a free agent football player

This paper analyses the decision of the Courthouse of Fermo which involves the case of the conclusion of a contract between a sports agent and a free agent football player. In this circumstance, an amateur football player obtained the release from an amateur club and then concluded a contract with a sports agent. The decision examines the rules of the regulation on sports agents and is also focusing on the differences between amateur, professional and free agent football player. Subsequently, the Courthouse assess whether it is valid in front of state courts a mandate received by an agent in violation of rules of the Federation.

The decision also provides an opportunity to make considerations on the question of the relationship between civil and sports justice.

Finally, the case is of interest from legal perspective for the innovations introduced by the new provision Legislative decree 28 February 2021, n. 37, which has implemented art. 6 of the Law n. 86/2019 in the matter of the representation of athletes and sports clubs, access to and exercise of the profession of sports agent.

Keywords: Sports Agents, football player agent, sports mandate contract, free agent football player, professional football player, Legislative decree 28 February 2021, n. 37.

PROVVEDIMENTO: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2015 promossa da: G. N. (Omissis), con il patrocinio dell’avv. CANDUCCI PAOLO e dell’avv. TACCONI ANNUNZIO, elettivamente domiciliato presso la CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI FERMO, in virtù di procura in calce all’atto di citazione; OPPONENTE contro M. M. (Omissis), con il patrocinio dell’avv. MENTILI CHIARA, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso il difensore, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; OPPOSTO OGGETTO: Mandato CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in verbale all’udienza di precisazioni delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Fermo, M. M. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 351/2015 nei confronti di G. N., intimante il pagamento della somma di euro 5.673,00, risultante da contratto di mandato tra l’agente intimante e il calciatore odierno opponente, a titolo di corrispettivo per l’attività di intermediazione svolta in forza di contratto di mandato. Avverso detto d.i., notificato in data 12 maggio 2015, G. N. proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2015 con il quale, convenendo in giudizio l’intimante, chiedeva che questo Tribunale accertasse: a) la nullità e/o comunque invalidità e/o inefficacia, anche ai sensi dell’articolo 1322 c.c., del mandato professionale perché avente ad oggetto interessi non meritevoli di tutela da parte dell’or­dinamento giuridico; b) in via subordinata, la nullità e/o comunque invalidità e/o inefficacia, anche ai sensi dell’arti­colo 1347 c.c., del mandato professionale per impossibilità dell’oggetto; c) in via ulteriormente subordinata, la nullità e/o comunque invalidità e/o inefficacia, anche ai sensi dell’articolo 1343 c.c. del mandato professionale per avere avuto ad oggetto, il contratto, una causa illecita; d) in via ancora subordinata, la nullità e/o comunque invalidità e/o inefficacia, anche ai sensi del­l’articolo 1344 cod. civ. ovvero ai sensi dell’articolo 1345 cod. civ. del mandato per essere stato, questo, il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa e/o comunque concluso per un motivo illecito; e) in via ulteriormente subordinata la non debenza di alcuna somma per effetto del mancato adempimento delle prestazioni ed obbligazioni tutte poste a carico del M. M. con il medesimo mandato. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte [continua..]
SOMMARIO:

1. La vicenda - 2. Le questioni affrontate dal Tribunale di Fermo - 3. La posizione dell’agente nell’ambito dell’ordinamento sportivo - 4. Profili relativi alla cognizione tra giustizia sportiva e giudice ordinario - 5. Il contratto di mandato tra agente e calciatore professionista - 6. Lo status di calciatore professionista - 7. Il calciatore non professionista «svincolato» - 8. Le novità introdotte dal nuovo regolamento Agenti - 9. Riflessioni conclusive e prospettive de iure condendo - NOTE


1. La vicenda

La pronuncia in esame affronta il tema della validità di un contratto di mandato stipulato tra un Agente Sportivo e un calciatore «svincolato». Nel caso di specie un agente otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un calciatore da lui rappresentato, per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per l’attività di intermediazione svolta in forza di contratto di mandato. Avverso tale decreto il calciatore proponeva opposizione, chiedendo che il Tribunale adito accertasse, tra le altre cose, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto, motivando la richiesta sulla base della circostanza che, al momento della stipula, il suo status fosse quello di «svincolato» [1]. Si costituiva in giudizio la parte opposta evidenziando la validità ed efficacia del contratto in quanto, a suo dire, lo status di «svincolato» avrebbe consentito al calciatore di farsi assistere da un agente professionista. Il giudice adito, al fine di fornire risposta alla problematica posta, analizza le norme del regolamento Agenti FIGC ratione temporis applicabile, rilevando, altresì, come l’attuale regolamento Agenti, approvato dalla FIGC con delibera del comunicato ufficiale (di seguito C.U.) 125/A del 4 dicembre 2020 [2], abbia introdotto profonde novità, che devono essere debitamente analizzate in modo da stabilire se le stesse possano incidere o meno sulla fattispecie in esame. La decisione del Tribunale di Fermo desta, inoltre, particolare interesse per l’analisi svolta in merito ai rapporti intercorrenti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. In merito alla disciplina della figura dell’Agente Sportivo deve sottolinearsi, infine, che la legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione (G.U. n. 191 del 16 agosto 2019) [3], allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli Agenti Sportivi, all’art. 6 conferiva una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo [4]. In data 26 febbraio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato i [continua ..]


2. Le questioni affrontate dal Tribunale di Fermo

Le questioni poste all’attenzione del Tribunale di Fermo sono molteplici e vengono minuziosamente affrontate dal giudicante. In primo luogo viene vagliata la validità o meno del contratto di mandato stipulato tra agente e calciatore «svincolato». In tale ambito particolare attenzione è posta alla problematica afferente alla possibilità per il calciatore «svincolato» di conferire mandato ad un agente, affinché quest’ultimo curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, nonché di assistenza diretta alla definizione delle condizioni del suddetto contratto. Il Giudice, concentrandosi sulle differenze intercorrenti tra lo status di calciatore «svincolato» e «professionista», richiama la disciplina ratione temporis vigente (regolamento FIGC Agente di Calciatori, pubblicato con C.U. n. 110/A, 8 aprile 2010, come modificato dal C.U. 142/A del 3 marzo 2011) [9], in particolare l’art. 3 in tema di attività dell’agente nella promozione dei rapporti tra calciatore professionista e società di calcio professionistica [10], e evidenzia la necessaria presenza in capo al calciatore dello status di professionista ai fini della stipula di un contratto di mandato con un Agente Sportivo. Al fine di avvalorare la conclusione cui perviene individua, inoltre, una serie di considerazioni di ordine sistematico. Anzitutto, richiama le disposizioni delle NOIF della FIGC [11], che introducono una dettagliata disciplina in materia di svincolo dei calciatori «non professionisti», lasciando emergere sul punto una differenza rispetto ai calciatori professionisti, tale da tradursi in una disparità di status tra professionista e non professionista, che precluderebbe all’agente la possibilità di curare e promuovere i rapporti di quest’ultimo. Successivamente introduce una serie di argomenti, valutati a contrario, volti a dimostrare la necessaria presenza della qualifica di professionista; ci si riferisce, in particolare, all’art. 17, comma 5 [12], del regolamento Agenti, in materia di cambiamento di status del calciatore in caso di retrocessione della società di appartenenza dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, che comporta l’automatica [continua ..]


3. La posizione dell’agente nell’ambito dell’ordinamento sportivo

Preliminare, rispetto alla disamina che ci si accinge a compiere, è il corretto inquadramento della posizione dell’agente nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Quest’ultima non risulta pacifica in quanto egli, nella maggior parte dei casi, non è un soggetto tesserato; vi sono, infatti, talune Federazioni, quali la Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Pallacanestro, che includono espressamente l’agente tra i soggetti tesserati della Federazione e talaltre, tra le quali la FIGC, che non prevedono tale possibilità [16]. In ambito FIGC, pur non essendo un soggetto tesserato della Federazione, l’Agente Sportivo è tenuto al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e delle norme emanate dagli organi federali, al pari della generalità dei tesserati [17]. Tali considerazioni hanno indotto parte della dottrina a qualificare l’agente quale para-tesserato [18], altri, viceversa, hanno dedotto dall’assoggettamento dei procuratori alle norme di diritto sportivo la loro classificabilità come soggetti in quell’ordinamento; quest’ultima lettura, parla di «soggettività riflessa» del procuratore sportivo, il quale, per poter agire all’interno del­l’ordinamento sportivo, è obbligato al rispetto delle regole dello stesso pur non facendone direttamente parte [19]. In ogni caso, muovendo dal dato letterale dei diversi regolamenti Agenti Sportivi FIGC che si sono succeduti, sembra potersi concordare con quanti escludono, con specifico riferimento alla figura dell’Agente Sportivo in ambito FIGC, il suo status di soggetto dell’ordinamento sportivo [20]. In particolare va ricordato come il regolamento Agenti Sportivi FIGC, emanato con il C.U. n. 102/A del 19 aprile 2019, successivamente modificato con C.U. n. 137/A del 10 giugno 2019 [21], all’art. 2.2, comma 1, n. 2, vietava l’iscrizione al Registro agenti tenuto presso la stessa Federazione, tra gli altri, a coloro che erano tesserati della FIGC [22]. Nel vigente regolamento Agenti Sportivi FIGC, approvato dalla FIGC con C.U. 125/A del 4 dicembre 2020, manca una espressa previsione in tal senso. Tuttavia, l’esclusione dello status di soggetto dell’ordinamento sportivo può rinvenirsi tanto dall’art. 16 del regolamento, quanto dall’art. 4 del regolamento [continua ..]


4. Profili relativi alla cognizione tra giustizia sportiva e giudice ordinario

In assenza del riconoscimento della qualifica di tesserato è necessario comprendere, ai fini della disamina del caso oggetto della presente analisi, se le controversie sorte tra un agente e il suo assistito siano soggette o meno alla cognizione della giustizia sportiva. Nella maggior parte dei regolamenti federali tali fattispecie sono assoggettate alla cognizione della giustizia sportiva, in particolare quella arbitrale [26]. Nello specifico, la Federazione Italiana Pallacanestro [27] e la Federazione Italiana Golf [28], ripetono, nei rispettivi regolamenti, la disposizione contenuta nell’art. 22, comma 2, del regolamento CONI degli Agenti Sportivi [29], laddove si stabilisce che le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico, siano devolute al Collegio di garanzia dello sport [30]. La devoluzione delle controversie tra agenti ed assistiti alla giustizia sportiva è espressamente prevista come obbligatoria, altresì, nel regolamento della FPI (art. 24, comma 2) nonché, con specifico riferimento alla giustizia sportiva arbitrale, nei regolamenti della FCI (art. 18), della FIDAL (art. 10) e della FIT, ad eccezione, per quest’ultima, delle controversie rientranti nella competenza degli organi di giustizia federale (art. 4.9, comma 1) [31]. In ambito FIGC, il regolamento Agenti pubblicato con C.U. n. 100/A dell’8 aprile 2010 [32], prevedeva, all’art. 24, l’obbligo di pattuire, mediante apposita clausola compromissoria, la devoluzione di ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale tra agente e calciatore alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con espressa comminatoria delle sanzioni previste nel Codice di Giustizia Sportiva in caso di inadempimento [33]. Tuttavia, la riforma del regolamento Agenti, come risultante dal C.U. 142/A del 03 marzo 2011 [34], ha modificato l’art. 24, eliminando il predetto obbligo. L’attuale regolamento non contiene un’espressa disposizione al riguardo, ciononostante, in virtù del richiamo generale alle norme del regolamento CONI degli Agenti Sportivi ai sensi dell’art. 24, comma 9, per quanto non espressamente ivi previsto, è applicabile agli agenti dei calciatori la disposizione di [continua ..]


5. Il contratto di mandato tra agente e calciatore professionista

Volgendo l’attenzione alla problematica inerente alla validità o meno del contratto di mandato stipulato tra agente e calciatore «svincolato», va osservato, anzitutto, che essa postula la corretta qualificazione del contratto stipulato tra l’agente e il calciatore professionista. È stato osservato con riferimento alla figura del procuratore sportivo, con considerazioni ora estensibili all’agente, che non è ad esso applicabile la normativa dettata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sia perché non può essere annoverato tra gli sportivi professionisti di cui all’art. 2 della suddetta legge [58], sia perché è qualificabile come lavoratore autonomo e non subordinato [59]. L’esclusione dall’area del rapporto di lavoro subordinato implica la necessità di affrontare il rapporto tra agente e calciatore professionista in termini civilistici, come scaturente da un contratto di mandato. Il rapporto che si instaura tra agente e suo assistito, infatti, va inquadrato nell’ambito del mandato (disciplinato dagli artt. 1703 ss. c.c.) che, come è noto, è il contratto con il quale una parte, denominata mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’al-tra, denominata mandante [60]. La giurisprudenza di legittimità, interrogata sul punto, ha poi sottolineato come il contratto di mandato tra un procuratore sportivo (oggi agente dei calciatori) e un calciatore professionista si configuri quale contratto normativo misto, disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della FIGC [61]. La fattispecie si inserisce nel solco di quel fenomeno che determina il sorgere per via giurisprudenziale dei contratti misti, i quali trovano la loro regolamentazione in fonti distinte e sovrapponibili tra loro [62]. Le suddette fonti vanno individuate nella disciplina civilistica e in quella regolamentare della FIGC. Quest’ultima, nel caso di specie, si sostanzia nel regolamento sugli agenti di calciatori FIGC, applicabile ratione temporis, che va identificato in quello pubblicato con C.U. n. 100/A dell’8 aprile 2010, come modificato dal C.U. 142/A del 3 marzo 2011, testo che recepisce il regolamento Federation Internationale de Football Association (di seguito FIFA) sugli Agenti Calciatori del 2008. Il regolamento disciplina, ai sensi [continua ..]


6. Lo status di calciatore professionista

Per comprendere la differenza tra professionismo e dilettantismo è necessario riferirsi alla già citata legge 23 marzo 1981, n. 91. In particolare l’art. 2 qualifica come sportivi professionisti «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’at­tività dilettantistica da quella professionistica». La norma individua una serie di requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere affinché le figure professionali, ivi indicate [66], possano essere qualificate come professionisti. In ordine ai requisiti soggettivi, il legislatore ha assegnato un particolare potere alle Federazioni in materia di qualificazione dei lavoratori sportivi professionisti, in quanto sono considerati tali gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, tesserati presso società che svolgono attività sportive professionistiche rappresentate da Federazioni nazionali facenti parte del CONI. La natura professionistica ovvero dilettantistica dell’attività sportiva dipende da un requisito formale riferibile esclusivamente all’ordinamento sportivo, poiché il potere di assegnare tale qualifica spetta alle Federazioni sportive [67]. In merito ai requisiti oggettivi è richiesta l’onerosità della prestazione e la continuità dell’attività sportiva, con la conseguente esclusione di quelle prestazioni rese in via meramente occasionale. Dopo aver limitato l’ambito applicativo ai soli sportivi professionisti, la legge prosegue introducendo, all’art. 3, per la sola figura dell’atleta, una presunzione di lavoro subordinato [68], salvo il ricorrere di uno dei requisiti di cui al comma 2, che determinano, viceversa, la qualifica del contratto come di lavoro autonomo [69]. Emerge, pertanto, una netta distinzione nella disciplina del rapporto lavorativo tra atleti, da una parte, e gli altri sportivi dall’altra, in quanto la natura subordinata della prestazione sportiva secondo la disciplina di [continua ..]


7. Il calciatore non professionista «svincolato»

La differenziazione testé esposta si rivela utile, nel caso di specie, al fine di comprendere il diverso regime di svincolo del calciatore, a seconda che si tratti o meno di professionista. Si precisa, infatti, che nella fattispecie affrontata dal Tribunale di Fermo, il calciatore opponente aveva ottenuto lo svincolo per accordo, ex art. 108 NOIF [78], dalla società dilettantistica con la quale aveva precedentemente concluso un accordo economico per rimborso spese. Si rendono pertanto opportuni brevi cenni in materia di vincolo sportivo al fine di comprendere le differenze sussistenti sul punto tra calciatori professionisti e dilettanti. Il vincolo sportivo, che sorgeva a seguito del tesseramento dell’atleta, comportava il diritto esclusivo per la società sportiva di appartenenza a disporre delle prestazioni agonistiche e decidere ed attuare autonomamente i trasferimenti a favore di altra società, senza la necessità di un preventivo consenso dell’atleta ceduto [79]. Con riferimento agli atleti professionisti, il vincolo, in quanto limitativo della libertà contrattuale, è stato abolito con l’art. 16 della legge n. 91/1981 [80], rubricato «Abolizione del vincolo sportivo» [81] e, successivamente, con il d. l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito nella legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha modificato l’art. 6 della legge n. 91/1981, nella parte in cui si prevedeva l’obbligo del pagamento dell’indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni trasferimento di atleta professionista [82]. A seguito dell’abolizione del vincolo, una volta cessato il rapporto, il calciatore professionista può scegliere tra rinnovare il contratto o stipularne uno nuovo con una nuova società [83]; il calciatore dilettante, viceversa, una volta tesserato presso una società non potrebbe liberamente tesserarsi presso un’altra [84]. Risulta evidente come tale istituto amplifichi il divario esistente tra atleti professionisti e dilettanti e, al fine di porre rimedio alle problematiche che da esso derivano, le Federazioni hanno introdotto diverse ipotesi in cui il vincolo può sciogliersi [85]. Nello specifico ambito che interessa la presente analisi, va evidenziato che dal combinato del­l’art. 32, comma 2, delle NOIF della FIGC e dell’art. 40, comma 2 del regolamento [continua ..]


8. Le novità introdotte dal nuovo regolamento Agenti

Evidenziate le differenze di status tra calciatore professionista e non professionista, è utile soffermarsi, infine, sul nuovo regolamento Agenti Sportivi che ha introdotto notevoli novità in relazione al tema oggetto del presente commento [89]. Con C.U. n. 125/A del 4 dicembre 2020, il Consiglio federale della FIGC ha deliberato di emanare il nuovo regolamento FIGC Agenti Sportivi, al fine di adeguare il proprio regolamento a quello CONI, entrato in vigore con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020. Il nuovo regolamento è contenuto nell’Allegato A del sopramenzionato C.U. n. 125 del 4 dicembre 2020 e fa seguito a quello emanato con C.U. n. 102/A del 19 aprile 2019 [90], successivamente modificato con C.U. n. 137/A del 10 giugno 2019 [91]. La rinnovata regolamentazione della figura dell’agente si pone a completamento di un processo riformista che ha rivoluzionato la disciplina introdotta dalla FIFA in materia di intermediari e procuratori sportivi nel 2014 [92]. Sebbene l’obiettivo dichiarato della FIFA, così come emergeva dalle «Regulations on working with intermediaries» [93], fosse quello di porre un nuovo sistema che risultasse più trasparente e semplice da eseguire e amministrare rispetto alla precedente normativa [94], la riforma non ha ottenuto gli effetti sperati e ha posto una serie di criticità e problematiche, anche a seguito dei vari interventi a livello nazionale, legate, in particolare, alla potenziale assenza di armonizzazione tra le varie discipline, necessaria in particolare per le transazioni che prevedessero elementi di internazionalità [95]. A seguito della disciplina introdotta dalla FIFA, la FIGC, con comunicato ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015 [96] emanava un nuovo regolamento che, in conformità alle «Regulations on working with intermediaries» adottate dalla FIFA nel 2014, liberalizzava l’attività degli agenti, sostituendo il sistema delle licenze con la registrazione a domanda degli interessati che fossero in possesso dei «minimum requirements». La deregulation che ha fatto seguito al regime FIFA connotava anche la disciplina applicabile in Italia, sino alle recenti riforme. Ci si riferisce, anzitutto, alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al conseguente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018. [continua ..]


9. Riflessioni conclusive e prospettive de iure condendo

La vicenda occasionata dalla pronuncia in commento consente di compiere talune considerazioni finali di più ampio respiro, che si rendono opportune, in una prospettiva de iure condendo, alla luce delle novità legislative di recente introduzione, tanto in tema di professionismo sportivo, quanto in relazione alla figura dell’Agente Sportivo. Con riferimento al primo profilo, si è sottolineato come la differenza di status tra calciatore professionista e dilettante abbia avuto una influenza dirimente ai fini della decisione del caso in esame e come la stessa possa rivelarsi foriera di notevoli disparità di trattamento. Ebbene, nonostante le osservazioni di quella parte della dottrina che, al fine di evitare la grave compromissione per l’atleta dilettante derivante dal vincolo sportivo nel libero svolgimento dell’attività agonistica, fornisce una lettura volta a estendere la portata applicativa della legge 23 marzo 1981, n. 91 anche agli atleti dilettanti [103], la persistenza del vincolo sportivo in ambito dilettantistico comporta una ingiustificata disparità di trattamento e amplifica il divario tra professionisti e dilettanti, che risulta solo in parte stemperato dal termine di durata previsto dalla FIGC. Proprio al fine di intervenire in tale ambito, in modo da rimuovere le distinzioni tra natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, l’art. 5 della legge delega n. 86/2019, al comma 1, lett. c), ha demandato al Governo la «individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell’ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza». Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, procede ad una revisione organica della definizione di «lavoratore sportivo», attraverso [continua ..]


NOTE