Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Responsabilità civile nello sport: principali aree di operatività dell'istituto e profili rilevanti per il risarcimento * (di Emanuele Montagna , Dottore di ricerca in Diritto civile nella legalità costituzionale nell’Università di Camerino. Avvocato)


L’articolo effettua una disamina della responsabilità civile nello sport italiano, dedicando particolare attenzione ai principali ambiti nei quali l’istituto opera. Il lavoro mette in evidenza le differenze fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in questo settore ed analizza la possibilità che alcune condotte dell’atleta possano essere giustificate in ragione delle intrinseche caratteristiche dell’attività sportiva.

Civil liability in sport: most important areas in which the institute operates and key issues for compensation

This paper focuses on civil liability in the field of italian sport. Special attention is paid to the most important areas in which the institute operates. The analysis highlights the differences between contractual and non-contractual liability in this sector and explores the possibility that some athlete’s behaviors could be justified due to the specificity of sport.

SOMMARIO:

1. Premesse generali - 2. La responsabilità dell’atleta per il danno causato ad altro atleta durante lo svolgimento della gara. Presenza di una causa di giustificazione? - 3. La responsabilità dell’organizzatore di manifestazione sportiva - 4. La responsabilità del gestore di impianto sportivo - 5. La responsabilità di istituti, allenatori ed istruttori per danno occorso all’atleta minorenne loro affidato - NOTE


1. Premesse generali

La pratica sportiva è ambito nel quale si verificano spesso situazioni in cui vengono lesi interessi protetti dall’ordinamento, circostanze nelle quali si determina un’atti­vazione dell’istituto della responsabilità civile [1]. L’esercizio di una attività sportiva, infatti, in ragione delle sue intrinseche caratteristiche (dinamicità, agonismo, utilizzo di strumentazioni particolari per effettuare la performance, ecc.), spesso si rivela una delle occasioni più significative di attivazione di tale istituto: si pensi, ad esempio, alle lesioni riportate da un atleta durante la gara per uno scontro con l’avversario in una partita di calcio; al ferimento di uno spettatore investito da un ciclista durante una corsa; al danno riportato dall’utente della palestra per un malfunzionamento del macchinario utilizzato, ecc. Si tenterà di effettuare una disamina della responsabilità civile in ambito sportivo [2], verificando in quali casi gli operatori di questo settore possano andare incontro ad un obbligo risarcitorio nei confronti di un soggetto danneggiato durante una attività sportiva, che, a seconda delle situazioni, potrà di volta in volta essere individuato nell’atle­ta, nello spettatore o in altri partecipanti all’attività, come, ad esempio, gli arbitri. Prima di analizzare la casistica sopra indicata e le singole specifiche circostanze – a proposito delle quali spesso si è verificato anche un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza sulla applicazione o meno di determinati istituti – appare opportuno premettere una breve panoramica sulla responsabilità civile in ambito sportivo. Come è noto, la responsabilità civile è un istituto che persegue finalità [3] non solo riparatorie e sanzionatorie, volte dunque al risarcimento del danno e alla «punizione» del danneggiante, ma sicuramente anche preventive [4], volte a scoraggiare la commissione diretta dell’illecito. Tale funzione può essere facilmente riscontrata, nel settore sportivo, nei casi in cui (come accade in ambito di responsabilità del gestore di impianti) si incentivano maggiori controlli sulle strutture, sui materiali e sulle circostanze dalle quali può derivare il danno, di fatto diminuendo l’incidenza di [continua ..]


2. La responsabilità dell’atleta per il danno causato ad altro atleta durante lo svolgimento della gara. Presenza di una causa di giustificazione?

Terminate queste doverose premesse, la disamina può spostare la sua attenzione all’analisi delle varie situazioni nelle quali si può verificare un’attivazione dell’istituto della responsabilità civile in ambito sportivo, partendo da quella che è forse la situazione più comune in questo settore. Ci si riferisce al caso in cui un atleta cagioni un danno ad un altro atleta, nel corso di una attività sportiva. Questo tipo di ipotesi viene correttamente inquadrato nell’ambito di una responsabilità extracontrattuale [8]. Ciò discende dalla considerazione che, una volta considerata la persona come interesse giuridicamente rilevante e massimamente protetto dall’ordinamento giuridico [9] – il quale pone la tutela della persona umana al vertice dei valori inseriti nella Carta Costituzionale – la responsabilità extracontrattuale deve essere estesa anche a quelle violazioni di atteggiamenti soggettivi nei quali può realizzarsi la persona umana stessa [10], fra cui, senza dubbio, l’attività sportiva, con l’avvertimento, tuttavia, che in tale settore si rinvengono alcune eccezioni, dovute alla presenza di cause di giustificazione che possono talvolta liberare il danneggiante dall’obbligazione risarcitoria. Si è, tuttavia, a lungo dibattuto [11] sulla possibilità che la lesione occorsa durante l’attività sportiva possa essere giustificata (a volte viene impropriamente utilizzato il termine «scriminata») in ragione delle caratteristiche intrinseche dell’attività stessa, peraltro non solo permessa, ma spesso incoraggiata [12] e promossa direttamente dall’or­dinamento, in considerazione dei suoi benefici sulla salute e della sua funzione di progresso per la società e di realizzazione per il singolo [13]. Parlare di lesione ingiusta, in ambito sportivo, significa, infatti, verificare se l’inte­resse presente nella fattispecie (cagionare la lesione per migliorare il proprio stato fisico o la performance) possa essere considerato prevalente o no rispetto all’interesse leso (tutelare la salute dell’avversario). Ci si troverà, dunque, spesso nella situazione di dover effettuare un bilanciamento ed una comparazione degli interessi e dei principi in gioco [14]. Può anche [continua ..]


3. La responsabilità dell’organizzatore di manifestazione sportiva

La teoria maggiormente diffusa definisce organizzatore di manifestazione sportiva qualsiasi soggetto – sia persona fisica che persona giuridica, associazione o comitato – che, sotto la propria responsabilità, si dedica alla promozione di un incontro fra due o più atleti, al fine di raggiungere un determinato risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori [31]. Nel settore in esame pare opportuno effettuare una preliminare distinzione: la responsabilità dell’organizzatore di evento sportivo – che si verifica normalmente in tutti quei casi nei quali lo stesso ha omesso di approntare tutti quei presìdi necessari a garantire la sicurezza della manifestazione per atleti e spettatori, o non ha effettuato gli opportuni controlli necessari per effettuare la gara in sicurezza – può essere rintracciata sia in caso di lesioni occorse ad un atleta partecipante alla gara, sia in caso di lesioni ad un atleta terzo in attesa di partecipare alla gara [32] sia, addirittura, nei confronti dello spettatore. Mentre, nei primi due casi (danno occorso all’atleta nell’esercizio dell’attività sportiva o in attesa di eseguire la prestazione sportiva), la responsabilità dell’organizzatore viene fatta rientrare, di volta in volta, nell’alveo dell’art. 2043 c.c. o nei casi previsti dagli artt. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose), 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia) e, più raramente, 2053 c.c. (responsabilità per rovina di edificio); nel caso di danno occorso allo spettatore, invece, la fattispecie, in ragione del pagamento del biglietto, normalmente viene qualificata come responsabilità contrattuale [33] (ed anche nel caso in cui pagamento del biglietto non vi sia, la si inquadra spesso in tale categoria, facendo ricorso al concetto di «contatto sociale»). Nel caso in cui la lesione sia occorsa ad un atleta, l’organizzatore viene considerato responsabile se non ha provveduto a verificare l’adeguatezza dei mezzi tecnici utilizzati dai partecipanti alla competizione o la sicurezza e l’adeguatezza dei luoghi in cui si svolge l’evento [34]. La responsabilità dell’organizzatore di manifestazione sportiva viene, [continua ..]


4. La responsabilità del gestore di impianto sportivo

Così inquadrata la responsabilità dell’organizzatore di manifestazione sportiva, appare dunque opportuno tracciare la linea di demarcazione tra tali ipotesi e quelle di responsabilità del gestore di impianto sportivo. Se, infatti, è, da un verso, vero che in molte occasioni le figure dell’organizzatore di manifestazione e quella del gestore dell’impianto coincidono, dato che la gestione di un impianto sportivo è normalmente finalizzata all’organizzazione di competizio­ni [43], tuttavia, non sempre tali qualifiche possono essere ricondotte al medesimo soggetto, potendosi verificare situazioni nelle quali l’organizzatore dell’evento non ha poteri di ingerenza e di gestione sull’impianto, affidato, invece, ad altro e diverso soggetto [44]. In buona sostanza, il discrimen può essere rintracciato nell’effettivo potere di ingerenza e gestione dell’impianto sportivo: se l’organizzatore è dotato di tale potere, egli concentrerà in sé sia la responsabilità per l’organizzazione della manifestazione sia quella per la gestione dell’impianto; se, invece, di tale potere è sprovvisto, le responsabilità andranno equamente divise con il concreto ed effettivo gestore della struttura sportiva. Si pensi, ad esempio, a quanto avvenne nel caso del fatidico incidente occorso ad Ayrton Senna presso l’autodromo di Imola in cui la pubblica accusa rinvenne negligenze da parte dell’ente che concretamente gestiva l’impianto e non già della F.I.A., organizzatrice dell’evento [45]. Sia la dottrina [46] che la giurisprudenza [47] qualificano spesso la responsabilità del gestore di impianto sportivo come una responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. Si afferma, infatti, che il proprietario ed il custode della struttura e delle attrezzature debbano tenere una condotta diligente, occupandosi di una corretta manutenzione dell’impianto e degli strumenti, facendo così in modo che siano prevenuti eventi lesivi correlati ad incuria ed omissione di idonei presìdi. È stata spesso la Cassazione penale [48] che ha affermato come il gestore di impianti ed attrezzature sportive sia titolare di una posizione di garanzia [49], in ragione della quale, ai sensi [continua ..]


5. La responsabilità di istituti, allenatori ed istruttori per danno occorso all’atleta minorenne loro affidato

In conclusione, rimane da analizzare il caso di responsabilità di istituti, allenatori ed istruttori per il danno occorso ad un atleta minorenne loro affidato. Per lungo tempo è stato proposto di far rientrare questa fattispecie nei casi di applicazione della responsabilità extracontrattuale [56], in particolar modo ai sensi degli articoli 2048 c.c. [57] (responsabilità dei genitori, tutori e precettori) e 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose, sulla scorta che i minori sarebbero maggiormente propensi ad azioni pericolose e ad uno sprezzo del pericolo fuori dal comune). Tuttavia, questa linea applicativa parrebbe essere non del tutto condivisibile, in ragione di una serie di motivi che si tenterà di individuare rapidamente. Innanzitutto, parrebbe un controsenso affermare che istituti scolastici o di formazione, creati con l’intento di svolgere funzioni didattiche, possano porre in essere attività pericolose, ex art. 2050 c.c., al loro interno. Peraltro, accogliendo questa tesi, si ripresenterebbero tutte quelle problematiche relative alla difficile oggettivizzazione della pericolosità o meno di un’attività sportiva, di cui si è già detto precedentemente [58]. Maggiormente accettabile sarebbe la sussunzione sotto la disciplina dell’art. 2048 c.c. (o al massimo ex art. 2047 c.c. [59]), se non fosse che tale norma è strutturata in maniera tale da prevedere a monte un fatto illecito e, di conseguenza, si adatta solamente alle situazioni in cui il minore cagioni un danno ad altro soggetto, ma non ai casi di autolesione, in cui difficilmente possono rinvenirsi gli elementi di una responsabilità civile («qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto»). In altre parole, se il danno derivasse da un maldestro errore del medesimo soggetto leso l’istituto o la scuola di formazione sportiva andrebbero esenti da ogni responsabilità, non essendo ravvisabili gli elementi di un fatto illecito, trattandosi di un caso di autolesione [60]. Parrebbe allora maggiormente condivisibile la tesi avanzata da altra parte della dottrina e della giurisprudenza [61], che hanno sottolineato come in questi casi la responsabilità dell’ente sportivo, dell’allenatore o dell’istruttore sarebbe da qualificare [continua ..]


NOTE