Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il collegio di garanzia dello sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura (di Marco Farina, Avvocato, dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Roma Sapienza.)


This article focuses on the Council of Sports Guarantee considering its role and procedure. First, there is a study of the competences distinguishing them in ordinary, special and transitory ones. Second, the author analyses the role of the Council as a superior Court deciding only on points of law (as the Italian Supreme Court) and the procedural rules (including litigation ones). Then, the outcome of the decision of this judiciary body.

SOMMARIO:

1. Introduzione. La competenza generale del Collegio di Garanzia dello Sport - 2. Le competenze speciali e/o residuali - 3. La competenza «transitoria» del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 65 Codice della Giustizia Sportiva - 4. Il Collegio di Garanzia dello Sport «giudice» di legittimità - 5. Le regole di svolgimento del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Il termine di proposizione del ricorso - 6. (Segue): il contenuto del ricorso - 7. (Segue): il contraddittorio con le parti resistenti - 8. (Segue): gli esiti decisori del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - NOTE


1. Introduzione. La competenza generale del Collegio di Garanzia dello Sport

Ai sensi dell’art 54 del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e dell’art. 12-bis dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Collegio di Garanzia dello Sport (d’ora in poi, anche solo il Collegio di Garanzia) costituisce, principalmente, l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado (arg. anche ex art. 3, comma 2, CGS e art. 12-bis, comma 1, dello Statuto del CONI, norme che, infatti, definiscono il Collegio di Garanzia dello Sport quale «organo di giustizia sportiva di ultimo grado») [1]. Nel disegno riformatore attuato con l’approvazione ed entrata in vigore del CGS, il Collegio di Garanzia è destinato a sostituire gli organi di giustizia precedentemente istituiti presso il CONI, ossia l’Alta Corte di giustizia ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) i quali, peraltro, esercitavano, nel rispetto degli ambiti e dei limiti di competenza (alternativa) delineati dalla previgente formulazione dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, una funzione «giurisdizionale» di ultimo grado (vale a dire, da disimpegnare solo una volta esauriti i precedenti gradi di giustizia federale) volta, però, ad un pieno e rinnovato esame di merito della controversia decisa dagli or­gani di giustizia interni alle singole federazioni. Si è detto che il Collegio di Garanzia agisce «principalmente» quale organo di giustizia sportiva di ultimo grado in quanto, per un verso e come ha cura di precisare il comma terzo dell’art. 54 CGS, il collegio giudica in primo ed «unico grado» (i) relativamente alle controversie ad esso devolute «dalle altre disposizioni del presente codice» e «dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni», nonché (ii) relativamente alle «controversie relative agli atti ed ai provvedimenti del Coni» [2]; mentre, per altro verso, il medesimo collegio è chiamato an­che a disimpegnare, al di là di questa funzione «giurisdizionale» di prima e/o ultima istanza (v. supra), anche una funzione consultiva «per il Coni e, su richiesta presentata per il tramite del Coni, per le singole Federazioni sportive» (arg. ex art. 12-bis, comma quinto, dello Statuto del CONI così come richiamato dall’art. 54, ultimo comma, CGS) [3].


2. Le competenze speciali e/o residuali

Con specifico riferimento, per ora, alla competenza, diciamo così, residuale del Collegio di Garanzia (vale a dire, quella che si attiva in relazione alle altre controversie, da decidersi in primo ed unico grado, devolute al Collegio «da altre disposizioni del presente Codice»), è da credere che con detta locuzione si sia inteso fare riferimento, principalmente se non esclusivamente, a quanto previsto dall’art. 64, comma quinto, CGS. Ivi si prevede, con disposizione di non agevole ed immediata lettura, che qualora una Federazione non abbia provveduto a conformare il proprio sistema di giustizia sportiva al CGS, così contravvenendo a quanto stabilito dal comma secondo dello stesso art. 64 CGS, allora «in deroga all’art. 63 ed entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice» il Procuratore generale dello Sport, anche su segnalazione della parte interessata, potrà proporre al Collegio di Garanzia un’istanza volta ad ottenere la revocazione di una decisione non più impugnabile emessa da un organo di giustizia federale qualora essa sia connotata da una «manifesta violazione dei principi inderogabili sull’ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice». La disposizione, come anticipato, può essere ascritta a quei casi in cui il CGS devolve al Collegio di Garanzia una controversia che non rientrerebbe nei suoi «ordinari» compiti (né in quello di giudice di ultima istanza, né in quello di giudice di primo ed unico grado per effetto di speciali disposizioni all’uopo contenute negli Statuti e nei regolamenti federali) e pone, ad un primo esame, alcuni profili critici di non agevole ed immediata soluzione. Nel contesto di questo iniziale contributo, può essere sufficiente rilevare come, a nostro avviso, detto rimedio straordinario potrà investire solo quelle decisioni (non più impugnabili) che siano state rese da organi di giustizia sportiva federale (i) dopo che sia decorso un anno dall’entrata in vigore del CGS e (ii) nella perdurante vigenza delle precedenti norme di giustizia sportiva dettate dalla Federazione e rispetto alle quali quest’ultima sia rimasta, sino ad allora, inadempiente all’obbligo di conformazione di cui al comma secondo dell’art. 64. Qualora rispetto a tali decisioni sia dato ravvisare, proprio in mancanza di questa [continua ..]


3. La competenza «transitoria» del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 65 Codice della Giustizia Sportiva

Non è, al contrario, propriamente ascrivibile ad una competenza «residuale» e/o «speciale» del Collegio di Garanzia ex art. 54, comma 3, CGS quanto previsto dall’art. 65 CGS [4]. Tale norma, anch’essa contenuta nelle disposizioni transitorie, non attribuisce, infatti, al Collegio di Garanzia una competenza ulteriore rispetto a quelle d’ordinario attribuitegli dal CGS (direttamente, ovvero per via di richiamo di norme specifiche che chiamino in causa direttamente il Collegio di Garanzia quale organo di giustizia sportiva di primo ed unico grado) ma, diversamente, si limita a regolare il caso in cui, alla data del 1° luglio 2014, sia ancora in corso il termine per «impugnare» (ma sarebbe meglio dire, per devolvere la controversia già divenuta oggetto di) una decisione emessa da un organo di giustizia federale innanzi all’Alta Corte di giustizia (Alta Corte) o innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) secondo le previgenti disposizioni di giustizia sportiva. In tali casi, infatti, la competenza è comunque devoluta al Collegio di Garanzia quale organo di giustizia chiamato ad intervenire una volta che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva interni a ciascuna federazione, di talché il Collegio disimpegna, comunque, un potere decisorio equiparabile a quello d’ordinario assegnatogli dagli artt. 3, comma 2, 54, comma 1, CGS e 12-bis, comma 2, dello Statuto del CONI, ma tale medesimo potere decisorio (a cui, in tali casi, sembrerebbe far difetto la natura stretta­mente impugnatoria) è in tali specifiche ipotesi esercitato, a seconda di quanto volta a volta previsto dalle previgenti disposizioni, dal Collegio di Garanzia «in funzione di Collegio Arbitrale o di Alta Corte». Fermo, quindi, il previgente regime di devoluzione della controversia oggetto della decisione federale ivi divenuta definitiva (ossia, ivi non più soggetta ad alcun rimedio) e pubblicata prima del 1 luglio 2014, il Collegio di Garanzia deciderà su detta controversia (i) in persona di tre soggetti «individuati» dal Presidente del Collegio tra i componenti delle sezioni giudicanti del Collegio medesimo e destinati a formare un «Collegio Arbitrale» per il caso di controversie olim devolute al TNAS [5], ovvero (ii) in persona di cinque soggetti coincidenti con il Presidente del Collegio e con i [continua ..]


4. Il Collegio di Garanzia dello Sport «giudice» di legittimità

Nella sua principale funzione di organo di giustizia sportiva di ultimo grado, cui è demandata la cognizione e la decisione (in via di impugnazione, pur estesa al merito, ma limitata ad un sindacato di legittimità; v. infra) delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, il Collegio di Garanzia può essere validamente adito nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 54, comma primo, CGS. Il primo limite attiene all’oggetto delle controversie decise in via definitiva in ambito federale: allorché esse, infatti, consistano nella «irrogazione di sanzioni-tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino ad Euro 10.000,00» il ricorso al Collegio di Garanzia è escluso. Qualora, invece, la decisione assunta in ambito federale all’esito dei gradi di giustizia interna ivi previsti e regolati (beninteso in conformità a quanto oggi previsto dal CGS) superi tali limiti – ovvero coinvolga questioni diverse da quelle meramente tecnico-sportive e/o disciplinari (arg. ex art. 56 CGS) – l’ammissibilità del ricorso è, oggi, condizionata alla proposizione di veri e propri motivi di impugnazione tassativamente previsti dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 CGS. La decisione definitivamente resa in ambito federale, infatti, può essere validamente censurata «esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Da tale disposizione si ricava con facilità l’intendimento del CGS di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI una funzione decisoria di natura schiettamente impugnatoria e, per di più, limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile, mutato quel che vi è da mutare, alla funzione disimpegnata dalla Corte di cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico. Beninteso, la limitazione del sindacato del Collegio di Garanzia alla violazione delle «norme di diritto» deve essere congruamente rapportata al fatto che a venir in rilievo nell’ambito delle controversie devolute alla cognizione della giustizia sportiva non sono disposizioni risultanti dall’ordinario sistema delle fonti proprie del­l’ordinamento [continua ..]


5. Le regole di svolgimento del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Il termine di proposizione del ricorso

Le regole procedimentali disciplinanti lo svolgimento dei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia (e destinate ad applicarsi, diremmo in quanto compatibili o, comunque, non specificamente derogate, anche ai casi in cui il Collegio di Garanzia disimpegni una funzione «giurisdizionale» in primo ed unico grado) sono contenute negli artt. da 58 a 62 CGS. Conviene, peraltro, precisare che dette disposizioni devono, di necessità, essere integrate dalle «norme generali sul procedimento» dettate dagli artt. 9-11 del CGS. Ora, con riferimento alla instaurazione del giudizio l’art. 59 prevede, innanzi tutto, che l’impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia si propone con ricorso da depositarsi «entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata». Ai sensi dell’art. 11, comma 4, CGS, peraltro, per «pubblicazione della decisione» da cui comincia a decorrere il termine per l’impugnazione (anche) dinanzi al Collegio di Garanzia, deve intendersi la pubblicazione «sul sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page»; la conclusione, invero, è resa agevole dal fatto che, sempre stando a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, CGS, «il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista» [6]. Non rileverà, quindi, la data della comunicazione della decisione (che pure è sempre prevista allorché si tratti di decisioni provenienti da un organo di giustizia sportiva di seconda istanza; arg. ex art. 23, comma 9, per il caso di decisioni emesse dalla Corte sportiva d’appello, nonché ex art. 37, comma 10, per il caso di decisioni rese dalla Corte federale d’appello [7] ma, diversamente, la data in cui la decisione, pur previamente comunicata in forma integrale alle parti ex officio (a mezzo email di posta elettronica certificata), sia successivamente pubblicata sul sito internet. Venendo in gioco il rispetto di un termine perentorio imposto per il valido esercizio del potere di impugnazione, sembrerebbe, peraltro, potersi dubitare della congruità di tale disposizione che, invero, renderà talvolta disagevole il giudizio intorno alla tempestività [continua ..]


6. (Segue): il contenuto del ricorso

Occorre, peraltro, notare che, stando a quanto previsto dal comma primo dell’art. 59 CGS e così come parrebbe confermato anche dalla previsione contenuta nell’art. 59, comma 5, lett. b), CGS, il ricorso, contestualmente al suo deposito, dovrà essere altresì inviato «alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio» [9]. Il senso di questa attività «partecipativa» del ricorso che si predica contestuale al suo ricorso, tuttavia, non è molto chiaro, soprattutto al lume delle lacune e, almeno in parte, delle vere e proprie contraddizioni che caratterizzano la disciplina relativa alla instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti intimate e, comunque, delle altre che pur hanno preso parte al pregresso grado di giudizio. Si tornerà sul tema fra un attimo, per il momento può indugiarsi, seppur brevemente, sui requisiti di contenuto-forma del ricorso che veicoli un’impugnazione al Collegio di Garanzia ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS. Il fatto che, come sopra detto, il CGS richiami i principi e le norme generali del processo civile (seppure con il limite della loro «compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva») parrebbe, innanzi tutto, far propendere per l’idea in virtù della quale, allorché l’art. 58, comma 1, CGS dispone che «la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura», esso finisca con l’evocare la sussistenza di un obbligo di patrocinio legale equiparabile a quello di cui agli artt. 82 e 83 del codice di rito. Una tale interpretazione, invero, non sembra configgere con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (v. supra) atteso che, al contrario, nel contesto del giudizio di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia a tale «informalità» il CGS pare implicitamente, anche se tutto sommato inequivocabilmente, rinunciare; è, insomma, la lettura combinata della disposizione che esclude la possibilità per le parti di stare personalmente in giudizio e di quella che vuole limitato il sindacato del Collegio di Garanzia alle questioni di pura «legittimità» a dare conforto all’idea che qui il CGS abbia voluto garantire l’esigenza di un [continua ..]


7. (Segue): il contraddittorio con le parti resistenti

Tornando, come anticipato, al tema relativo al successivo svolgersi del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia una volta che sia stato depositato il relativo ricorso introduttivo è ora opportuno osservare quanto segue. Detta successiva fase è regolata da disposizioni che presentano alcuni difetti di coordinamento che è necessario tentare di risolvere. È sicuramente esatto dire, innanzi tutto, che la decisione sul ricorso sarà adottata dal Collegio all’esito di un’udienza appositamente fissata per la discussione (arg. ex art. 61 CGS, ove la precisazione per cui l’udienza, anziché pubblica, può svolgersi a porte chiuse qualora ricorrano circostanze eccezionali che pare corretto ritenere riferibili, esclusivamente, ad esigenze di privacy delle parti). A tale udienza, quindi, si arriverà una volta che il Presidente della Sezione cui il ricorso sia stato assegnato dal Presidente del Collegio (arg. ex art. 2 del Regolamento di organizzazione) abbia nominato il relatore e, appunto, fissato l’udienza di discussione; del provvedimento di fissazione dell’udienza sarà data comunicazione alle parti da parte della Segreteria (arg. ex art. 6, comma 3, lett. d), del Regolamento di organizzazione). Rispetto a tale udienza e, precisamente, nel termine di dieci giorni prima di essa, le parti possono «presentare memorie contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisone impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento» (cfr. art. 60, comma quarto, CGS). Non è ben chiaro il senso di questa disposizione: ed infatti – pur volendosi dare atto della circostanza per cui, nel contesto della norma citata, il termine «parti» potrebbe intendersi riferito anche a quei soggetti che, pur non avendo assunto la qualità di «parte» nel giudizio chiusosi con la decisione impugnata, sono resi comunque destinatari della comunicazione (del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza) che la Segreteria è onerata di fare loro ai sensi dell’art. 59, comma 2, CGS – è anche altrettanto vero, però, che, per un verso, le «vere e proprie» parti del procedimento (la parte ricorrente, la parte intimata e quelle che hanno già preso parte al precedente grado; [continua ..]


8. (Segue): gli esiti decisori del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

Agli esiti decisori del giudizio di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia è dedicato l’art. 62 CGS. Ivi si prevede, innanzi tutto, che «se non dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale». La previsione necessita, crediamo, di queste precisazioni. Innanzi tutto – mai il rilievo, lo concediamo, è banale – la norma disciplina espressamente solo due dei possibili esiti decisori del giudizio: è financo ovvio, infatti, che al di là della dichiarazione di inammissibilità (fondata sul mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 54, comma 1, in punto di decisioni oggettivamente censurabili e di motivi validamente spendibili, ovvero sul mancato rispetto del termine perentorio di proposizione del ricorso, e così via) ed alla decisione di accoglimento «nel merito» del ricorso, potranno darsi casi di ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso idonea a propiziarne una decisione di segno negativo che assuma le forme di un rigetto (e non anche, invece, di una dichiarazione di inammissibilità; arg. anche ex art. 62, comma 3). Ciò precisato, è poi da dire che il potere del Collegio di Garanzia di pronunciare una decisione sostitutiva di merito nel caso di accoglimento del ricorso parrebbe ostacolata solo dalla necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto (e qui, beninteso, sarà utile fare riferimento alla preziosa lezione, giurisprudenziale non meno che dottrinale, formatasi con riguardo all’omologo impedimento posto alla decisione di merito della Cassazione civile ex art. 384 c.p.c.), non dovendo tale potere, invero, essere necessariamente stimolato da una concorde richiesta delle parti. La corretta interpretazione della norma sopra riportata, in effetti, ci pare essere quella per cui, nei casi in cui non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito è senz’altro dovuta dal Collegio di Garanzia; mentre nei casi in cui tali accertamenti siano necessari, la decisione sostitutiva sur le fond potrà darsi solo qualora [continua ..]


NOTE