Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sul contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva esofederale ed endofederale (di Antonio Maria Marzocco, Professore associato di Diritto processuale civile nell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)


Il saggio esamina la disciplina del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva. I ricorsi rivolti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, così come quelli rivolti agli organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, devono essere accompagnati, a pena di irricevibilità, dal versamento del contributo. È un tema nuovo, finora non approfondito, ma ricco di questioni teoriche e pratiche: la natura del contributo, la determinazione del suo importo, la sua ricostruzione come condizione di ricevibilità del ricorso o del reclamo, la sua legittimità in rapporto con il diritto di accedere alla giustizia sportiva. Questi sono soltanto alcuni dei molti temi affrontati dal saggio, che attraverso l’esame della disciplina dettata dal CONI e di pressoché tutti i regolamenti di giustizia sportiva (nel complesso sessantuno), fornisce un’analisi dettagliata del tema. In questo modo emergono le affinità e le diversità tra i tanti regolamenti, le criticità di qualche disciplina, ma anche le questioni non regolamentate a cui dare risposta. In tutta l’indagine emerge ciclicamente la necessità di bilanciare il diritto di azione giustiziale, la disciplina del contributo per l’accesso e il gratuito patrocinio. I risultati proporranno una forma di bilanciamento tra le diverse esigenze, anche nell’ottica dell’efficienza della giustizia sportiva.

Parole chiave: Giustizia sportiva, Contributo per l’accesso, Codice della Giustizia Sportiva del CONI, Regolamenti di giustizia delle FSN e delle DSA, condizione di ricevibilità, diritto di accesso agli organi di giustizia, legittimità del contributo per l’accesso, esonero dal pagamento del contributo per l’accesso.

About the fee for the access to extra-federal and intra-federal sports justice services

The essay deals with the regulation of the fee for the access to the sports justice systems. Claims addressed to the CONI Sports Guarantee Board, as well as those addressed to the justice bodies of the National Sports Federations (FSN) and Associated Sports Disciplines (DSA), are subject, under penalty of inadmissibility, to the payment of a monetary contribution. This is a new topic, which has not been explored in depth so far, but which is of high theoretical and practical relevance: the nature of the fee, the determination of its amount, its reconstruction as a condition for the admissibility of the claim or of the appeal, its legitimacy in relation to the right of access to the sports justice systems. These are just a few of the many issues addressed by this essay, which provides a detailed analysis of the subject through an examination of the discipline dictated by CONI and of almost all federal sports justice regulations (sixty-one in total). In this way, the similarities and differences between the regulations, their critical aspects, but also the unregulated questions to be answered are identified. Throughout the study, the need to balance the right to access to the sports justice systems, the discipline of the fee for the access and legal aid emerges. The results will propose a form of balancing between the different needs, also with a view to guaranteeing the efficiency of the sports justice systems.

Keywords: Sports justice systems, Monetary contribution for access, CONI Sports Justice Code, Rules of Justice of the FSN and DSA, condition of admissibility, right to access to the sports justice systems, legitimacy of the monetary contribution for access, exemption from payment of the monetary contribution.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le fonti di applicazione generale: a) i Principi di Giustizia Sportiva del CONI - 2.1. Segue: b) Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI - 3. L’attuazione dei principi nel sistema di giustizia esofederale: il contributo per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport - 4. L’attuazione dei principi nel sistema di giustizia endofederale: una struttura classica e le sue variabili - 5. Il contenuto delle norme sul contributo per l’accesso - 5.1. i) Finalità del contributo per l’accesso - 5.2. ii) Organo competente per la determinazione dell’importo del contributo - 5.3. iii) Criteri di determinazione del contributo - 5.4. iv) Soggetto tenuto al versamento del contributo - 5.4.1. Segue: versamento del contributo e pluralità di ricorrenti o reclamanti - 5.4.2. Segue: impugnazione incidentale, intervento volontario e intervento coatto - 5.5. v) Modalità di versamento del contributo - 5.6. vi) Tempo del versamento e prova dello stesso - 5.7. vii) La “sanzione” processuale (e/o disciplinare) del mancato (o parziale o tardivo) versamento del contributo - 5.7.1. Versamento tardivo del contributo e applicabilità della sanzione - 5.7.1.1. Segue: una fattispecie applicativa: l’art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC e gli «eventuali diversi termini» - 5.8. viii) Restituzione o ripetibilità del contributo - 6. Fondamento della sanzione di irricevibilità in mancanza di una espressa previsione nel regolamento - 6.1. Nessun dubbio sulla legittimità della condizione di ricevibilità - 7. Una nuova (possibile) lettura del diritto esistente o una prospettiva de iure condendo? - 8. Conclusioni: criticità di qualche disciplina, bisogno di omogeneità e possibili prospettive - NOTE


1. Premessa

L’accesso alla giustizia sportiva è subordinato, sia in ambito esofederale che endofederale [1], al versamento di un contributo. In questo modo il ricorrente partecipa ai costi di gestione della giustizia sportiva. È questa la ratio del contributo, affermata espressamente dall’art. 5, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI [2] e dall’art. 7, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI [3]; così come, di riflesso, dai regolamenti di giustizia di molte Federazioni Sportive Nazionali (d’ora in poi: FSN) e Discipline Sportive Associate (d’ora in poi: DSA) [4].

L’importo del contributo varia in ragione dell’organo di giustizia adito e, talora, in ragione del soggetto istante e del tipo di procedimento attivato [5]. Esso è stabilito dal CONI per il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di giustizia sportiva esofederale [6], e dalle singole FSN e DSA in ambito endofederale [7].

Il mancato versamento del contributo – a favore, rispettivamente, del CONI [8] e delle singole FSN o DSA [9] – determina conseguenze che oscillano, nei diversi regolamenti di giustizia, tra la esplicita “sanzione” processuale di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso o del reclamo (senza concrete differenze applicative tra le “sanzioni”) [10] e l’assenza di un’esplicita “sanzione” processuale, il che non esclude che essa operi comunque [11]; senza dimenticare la possibile rilevanza disciplinare dell’o­messo versamento [12].

Le introduttive notizie appena fornite suscitano immediatamente degli interrogativi, indotti dall’esperienza del processo statale. Tra questi: il contributo per l’accesso è simile al contributo unificato previsto nella giustizia statale? Le FSN e le DSA possono determinarne l’importo in modo discrezionale? Esistono casi di esonero dal pagamento del contributo? Ne è prevista la restituzione in caso di esito favorevole della lite? La sua ricostruzione come condizione di ricevibilità del ricorso o del reclamo ne può minare la legittimità? Potrebbe il contributo rappresentare un ostacolo all’effettivo accesso alla giustizia sportiva?

Sono soltanto alcune delle questioni che il tema sollecita e finora rimaste senza risposta. Nonostante la sua notevole rilevanza pratica, oltre che concettuale, il tema non ha mai formato oggetto di uno specifico studio. Per tale motivo, questo saggio intende fornire un quadro completo della disciplina del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. A tal fine, sarà esaminata prima la disciplina esofederale che detta i principi generali in materia, vale a dire l’art. 5 dei Principi di Giustizia Sportiva CONI e l’art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; e poi l’attuazione dei principi sia nel sistema di giustizia sportiva del CONI (id est: nel procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), sia nei sistemi di giustizia sportiva endofederale.

Per quanto attiene all’ambito endofederale, saranno analizzati i regolamenti di giustizia sportiva di tutte le FSN [13] – con l’esclusione soltanto della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), nata da una recente fusione [14], e del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), che non ha adottato un autonomo regolamento di giustizia ma rinvia, in quanto applicabili, alle norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI [15] – e di tutte le Discipline Sportive Associate (DSA) [16].

L’esame dei molteplici regolamenti, nell’insieme sessantuno, sarà compiuto attraverso un’analisi comparativa degli stessi, fondata sui criteri dell’identità, dell’affinità e della contrapposizione. In questo modo le differenti discipline saranno ricondotte a categorie, attraverso il metodo induttivo.

L’indagine compiuta consentirà di scoprire il contenuto dei regolamenti di giustizia, di rispondere agli interrogativi sollevati, di far emergere criticità, di delineare soluzioni uniformi per le questioni non espressamente regolate, di avanzare nuove letture del diritto vigente e qualche proposta de iure condendo.


2. Le fonti di applicazione generale: a) i Principi di Giustizia Sportiva del CONI

La gerarchia tra le fonti dell’ordinamento sportivo nazionale [17] impone di iniziare dalla disciplina (esofederale) dettata dal CONI, per poi esaminare i regolamenti di giustizia adottati dalle FSN e dalle DSA. Pertanto, devono essere indagati, in primo luogo, i Principi di Giustizia Sportiva del CONI [18].

L’art. 5 dei Principi, rubricato “Accesso alla giustizia sportiva”, è strutturato in tre commi, che affermano rispettivamente: 1) il generale diritto – dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti legittimati da ciascuna federazione – di agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva «per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo»; 2) la competenza delle FSN e delle DSA [19] nel determinare, «a parziale copertura dei costi di gestione», l’ammontare del contributo per l’ac­cesso ai servizi di giustizia, fermo che esso non deve «rendere eccessivamente oneroso l’accesso» agli stessi [20]. In tale contesto si attribuisce alla Giunta Nazionale del CONI il compito di stabilire «la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia» [21]; 3) la possibilità, a garanzia del diritto di accesso alla Giustizia Federale, che la singola FSN o DSA possa (ma non debba) [22] istituire un autonomo ufficio del gratuito patrocinio [23] o avvalersi dell’ap­posito Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI [24] (ma non è escluso che il singolo regolamento di giustizia preveda forme di competenza alternativa o ripartita dei due uffici [25]).

Dal contenuto dell’art. 5 emerge, in modo evidente, lo stretto legame posto tra la garanzia del diritto di azione giustiziale, il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e l’effettività della prima garanzia assicurata dall’ufficio del gratuito patrocinio. Di conseguenza, dovrà essere sempre perseguito un ragionevole bilanciamento nella disciplina dei diversi elementi: da un lato il contributo non dovrà rendere eccessivamente oneroso l’accesso alla giustizia sportiva, così da non rappresentare un ostacolo; dall’altro, e quale ulteriore forma di bilanciamento, l’ammissione al gratuito patrocinio dovrà comportare non soltanto l’esonero dai costi dell’assistenza legale, ma anche dal pagamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva [26].


2.1. Segue: b) Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI

In modo corrispondente a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva, l’art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva CONI [27], rubricato “Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia”, al primo comma afferma: «Ogni Federazione [28] determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia».

Il comma 2 dell’art. 7 attribuisce alle FSN e alle DSA il compito di determinare, attraverso i rispettivi regolamenti di giustizia e fermo il rispetto delle norme dettate dal Codice della Giustizia Sportiva CONI, «modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti». Si ribadisce, dunque, il vincolo delle FSN e delle DSA alle norme del Codice della Giustizia Sportiva CONI.

Il comma 3, infine, dichiara che le disposizioni dell’art. 7 «si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI». Ciò vuol dire che la disciplina appena descritta opera anche per il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

L’art. 7 è significativamente collocato nel Capo III (del Titolo I del Codice), rubricato “Accesso alla giustizia”; è preceduto dall’art. 6, che afferma in generale il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia [29], ed è seguito dall’art. 8, che si occupa dell’Ufficio del gratuito patrocinio (prevedendo che le FSN e le DSA possano istituire un ufficio proprio o avvalersi dell’apposito Ufficio istituito dal CONI) [30]. Tale struttura riflette, ma sviluppando i sintetici principi lì previsti in più articolate disposizioni, quella riscontrata nell’art. 5 dei Principi di Giustizia Sportiva CONI, che avevano posto la seguente triade: disciplina del diritto di accesso alla giustizia sportiva, disciplina del contributo di accesso, disciplina dell’ufficio del gratuito patrocinio [31].

Lo stretto legame tra tali discipline trova conferma nell’art. 8, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva CONI, nella parte in cui dichiara che il Consiglio Federale stabilisce le risorse dedicate al gratuito patrocinio, «anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l’accesso ai servizi di giustizia». In questo modo risulta rafforzato, in particolare, il legame – già avvertito nella lettura dell’art. 5 dei Principi di Giustizia Sportiva CONI – tra il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e la garanzia del gratuito patrocinio: da un lato, le risorse che le FSN e le DSA percepiscono attraverso il contributo di accesso al servizio giustizia possono essere destinate anche al finanziamento del gratuito patrocinio; dall’altro, come si è già osservato, l’ammissione a quest’ultimo deve comportare anche l’esenzione dal versamento del contributo per l’accesso al servizio giustizia [32].

Vi è un ulteriore possibile sviluppo del legame: dal momento che il contributo non deve rappresentare un ostacolo (irragionevole) all’accesso al servizio giustizia, fermo che l’ammissione al gratuito patrocinio deve comportare l’esenzione anche dal contributo, alle stesse condizioni del gratuito patrocinio si potrebbe estendere l’esonero dal contributo ai giudizi nei quali non è previsto affatto il patrocinio di un difensore oppure è soltanto facoltativo e la parte non intenda avvalersene. Del tema si dovrà trattare, con maggiori elementi a disposizione, di nuovo alla fine di questo studio [33].


3. L’attuazione dei principi nel sistema di giustizia esofederale: il contributo per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport

Le norme generali appena descritte – dettate dai Principi di Giustizia Sportiva CONI e, in modo corrispondente, dal Codice della Giustizia Sportiva CONI – trovano attuazione, in ambito esofederale, nella disciplina del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport [34]. Il ricordato art. 7, comma 3, Codice della Giustizia Sportiva CONI afferma, infatti, che le disposizioni dell’art. 7, relative al contributo per l’ac­cesso ai servizi di giustizia, «si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’ac­cesso al servizio di giustizia del CONI».

Di conseguenza, l’art. 59 Codice della Giustizia Sportiva CONI, nel disciplinare l’instaurazione del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, prevede, al comma 4, che al ricorso sia allegata, tra l’altro, l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI [35]. Il successivo comma 6 rimette, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, commi 1 e 2, Codice della Giustizia Sportiva CONI, la disciplina delle modalità e dei termini per il versamento del contributo per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport, quale «servizio di giustizia» del CONI (nel senso indicato dall’art. 7, comma 3, Codice della Giustizia Sportiva CONI), al regolamento di cui all’art. 12-bis, comma 8, Statuto CONI, vale a dire al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport [36]. Il versamento del contributo è previsto, dallo stesso art. 59, comma 6, a pena di irricevibilità del ricorso.

Nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport la disciplina del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI è dettata dall’art. 7.

In modo conforme alla “sanzione” processuale prevista dall’art. 59, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI, l’art. 7, comma 1, del Regolamento dispone che «L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo». La stessa sanzione è comminata, nel procedimento dinanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport competente per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, dall’art. 5, comma 3, dell’Allegato A al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport [37].

Per quanto attiene alle modalità del versamento, l’art. 7, comma 2, del Regolamento prevede che «Ai sensi dell’art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9 [38]. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI” e l’in­dicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indi­cazione delle parti». Una disposizione che, mutatis mutandis, sarà costante anche in ambito endofederale [39].

La determinazione dell’ammontare del contributo è rimessa, dall’art. 7, comma 3, del Regolamento, ad una circolare del Segretario del CONI sentito il Presidente del Collegio di Garanzia [40].

Il quadro normativo concernente il Collegio di Garanzia dello Sport è completato dagli artt. 58 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva CONI. L’art. 58 contiene delle disposizioni generali, tra cui la previsione, al comma 1, che la parte deve stare in giudizio con il ministero di un difensore; e, al comma 2, il rinvio, per la disciplina del gratuito patrocinio, al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che all’art. 4 individua le condizioni per l’ammissione al beneficio [41]. Una disciplina, quest’ultima, di cui si è indicata, nel precedente paragrafo, la rilevanza anche ai fini dell’esenzione dal contributo per l’accesso e che sarà richiamata dai regolamenti di giustizia di moltissime FSN e DSA [42].

Si ripresenta, dunque, lo stretto legame, già riscontrato nelle altre fonti, tra diritto di azione giustiziale, disciplina del contributo per l’accesso e disciplina del gratuito patrocinio. Un legame confermato, rispetto al versamento del contributo per l’accesso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, dalla “Tabella dei diritti amministrativi” approvata dalla Giunta Nazionale del CONI [43]. Essa dispone espressamente l’esonero dal pagamento dei diritti amministrativi per la parte che si avvalga del gratuito patrocinio ex art. 58, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva CONI; ma, qualora il giudizio risulti favorevole a quest’ultima, la parte soccombente dovrà versare il contributo per l’accesso anche per la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Infine, per quanto attiene alla parte intimata o controinteressata, l’art. 60, comma 3, richiede che in caso di impugnazione incidentale alla memoria sia allegata l’attesta­zione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI [44]. In questo modo si afferma, implicitamente, che il versamento è dovuto a pena di irricevibilità della impugnazione incidentale, applicando la disciplina generale poco sopra esaminata [45].


4. L’attuazione dei principi nel sistema di giustizia endofederale: una struttura classica e le sue variabili

L’art. 5, comma 2, Principi di Giustizia Sportiva CONI e, soprattutto, l’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI contengono una generica delega alle FSN e alle DSA rispetto alla determinazione sia della «misura del contributo», sia delle «modalità e termini di versamento», sia delle «condizioni di ripetibilità del contributo». Bisogna ora verificare come la generica delega (o attribuzione di competenza) sia stata attuata.

A tal fine, come si è indicato nella Premessa a cui si rinvia [46], sono stati esaminati i regolamenti di giustizia di tutte le FSN (soltanto con due esclusioni) e di tutte le DSA [47]. Attraverso la loro analisi sono state individuate le disposizioni rilevanti e, con uno sforzo estremo di sintesi, sono state contraddistinte le discipline costanti o affini, così come quelle variabili o contrastanti tra i diversi regolamenti. Di norma soltanto nelle note, allo scopo di non appesantire la trattazione, sono specificate le singole FSN e DSA in cui è stata riscontrata l’una o l’altra disciplina. Per facilitare la lettura, ma anche il rinvenimento celere delle informazioni, nelle note le FSN e le DSA sono elencate in modo separato e, al loro interno, sono poste in ordine alfabetico in base all’acronimo che le individua.

Ciò premesso, uno sguardo sinottico alla collocazione delle disposizioni sul contributo per l’accesso ai servizi di giustizia nei regolamenti delle FSN e delle DSA rivela che la struttura riscontrata nel Codice della Giustizia Sportiva CONI, a sua volta conforme ai Principi di Giustizia Sportiva CONI, si riflette nei regolamenti di giustizia adottati dalle FSN e dalle DSA. La disciplina del contributo di accesso risulta, salvo eccezioni, collocata tra le norme che riconoscono, da un lato, il diritto di accesso al servizio giustizia, dall’altro, la disciplina dell’Ufficio del gratuito patrocinio (quando sia oggetto di una norma generale, come di solito accade). Era proprio questa la struttura rinvenuta nell’art. 5 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI; e soprattutto negli artt. 6-8 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, collocati in un apposito capo del Codice rubricato “Accesso alla giustizia”.

In modo corrispondente, quasi tutti i regolamenti di giustizia collocano la disciplina del contributo per l’accesso in uno specifico capo o in una specifica sezione del regolamento dedicati all’accesso alla giustizia sportiva. Di regola il capo o la sezione sono composti da tre articoli: il primo dedicato al diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva; il secondo al contributo per l’accesso al servizio di giustizia; il terzo alla disciplina del gratuito patrocinio. Una struttura che è così ricorrente nei regolamenti di giustizia da poter essere definita classica [48]. Si può, pertanto, affermare che la gerarchia tra le fonti dell’ordina­mento sportivo nazionale si riflette nella simmetria, tra ambito esofederale ed endofederale, della struttura delle disposizioni sul tema in esame [49].

È raro che lo specifico capo dedicato all’accesso alla giustizia consti soltanto di due articoli, di cui il primo disciplina il diritto di azione dinanzi agli organi di giustizia (ed eventualmente anche il gratuito patrocinio), mentre il secondo si occupa ora esclusivamente del contributo per l’accesso [50], ora anche del gratuito patrocinio e persino della condanna alle spese per lite temeraria [51] (tema che di solito forma oggetto di un autonomo articolo dei regolamenti di giustizia [52]).

Soltanto in due regolamenti è stato riscontrato che il capo relativo all’accesso alla giustizia consta di quattro articoli: in un caso perché è presente un apposito articolo dedicato alla disciplina dei termini [53]; nell’altro perché un articolo è dedicato alla difesa tecnica [54], la cui disciplina, quando sia espressamente prevista da una norma generale del regolamento, è di regola collocata nello stesso articolo che riconosce il diritto di azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva [55]. In un altro regolamento, invece, l’apposita sezione dedicata all’accesso alla giustizia consta di cinque articoli, perché ne risulta aggiunto uno dedicato al vincolo di giustizia sportiva [56].

In pochi regolamenti la disciplina del contributo per l’accesso è collocata in un titolo o in un capo del regolamento di giustizia di contenuto più ampio, non limitato alle tematiche fin qui descritte; ma la disciplina che qui interessa risulta pur sempre concentrata in tre articoli, secondo lo schema qui definito come classico [57], fatta salva un’eccezione [58].

In due casi il regolamento di giustizia non risulta strutturato in parti, titoli, capi o sezioni e nella disciplina del contributo per l’accesso non è seguito lo schema classico qui individuato [59].

Infine, con particolare evidenza in due regolamenti la disciplina del contributo per l’accesso non è contenuta in un unico articolo, ma deve essere ricavata da più disposizioni, di solito collocate nella disciplina dei singoli organi di giustizia sportiva [60].


5. Il contenuto delle norme sul contributo per l’accesso

Le fonti regolamentari appena indicate contengono, rispetto al contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, disposizioni che, seppur con le differenze che saranno descritte, attengono: i) alla finalità del contributo; ii) all’individuazione dell’organo che lo determina; iii) ai criteri di determinazione del contributo; iv) al soggetto tenuto al versamento; v) alle modalità del versamento; vi) al tempo del versamento e alla prova dello stesso; vii) alla “sanzione” processuale (e/o disciplinare) comminata in caso di omesso (o parziale o tardivo) versamento; viii) alla restituzione o alla ripetibilità del contributo.

Rispetto ad alcune delle tematiche appena elencate, di seguito oggetto di esame, sorgono questioni applicative non espressamente regolate. Il riferimento è, in particolare, al versamento dovuto in caso di pluralità di ricorrenti o reclamanti (§ 5.4.1.), alla debenza del contributo in caso di impugnazione incidentale o di intervento volontario o coatto (§ 5.4.2.), alla sanzionabilità del versamento tardivo (§ 5.7.1.), all’applica­bilità della “sanzione” processuale per l’omesso versamento quando non sia espressamente prevista dal regolamento della FSN o della DSA (§ 6.). Anche tali temi saranno, insieme ad altri, affrontati.


5.1. i) Finalità del contributo per l’accesso

In modo conforme al disposto dell’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI, la finalità del contributo è individuata nella «parziale copertura dei costi di gestione» della giustizia sportiva, formula ripetuta da molteplici regolamenti di giustizia [61]. Talvolta, però, il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva è anche denominato “tassa di reclamo” (o espressioni simili) [62]. Una formula che potrebbe trarre in inganno circa la sua natura. Per questo motivo, bisogna subito chiarire che esso, almeno di regola, non può rappresentare un tributo [63]. La qualificazione come «tassa» di reclamo intende, molto probabilmente, evidenziare soltanto che la somma di danaro è versata, come nel caso di una tassa, al fine di ottenere uno specifico servizio [64].

Allo stesso modo, nel contesto qui in esame, è priva di ogni connotazione tributaria anche la nozione di contributo. Il “contributo per l’accesso ai servizi di giustizia” realizza meramente la contribuzione ai costi di gestione della giustizia sportiva – come affermano l’art. 5, comma 2, Principi di Giustizia Sportiva CONI, l’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI e tanti regolamenti federali [65] –, a differenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo previsto (per il processo statale) dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha indubbiamente natura tributaria [66].

Si consideri, peraltro, che le FSN e le DSA sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato [67]; riflessioni differenti circa la natura del contributo potrebbero valere, proprio in ragione della loro qualificazione come enti di diritto pubblico, soltanto per le tre Federazioni-enti pubblici [68] e per il CONI [69], ma purché risulti osservata la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.


5.2. ii) Organo competente per la determinazione dell’importo del contributo

Salvo che vi provveda lo stesso regolamento di giustizia, la concreta determinazione dell’importo del contributo è devoluta alla competenza del Consiglio Federale [70] (o di altro organo equivalente [71]).

È per lo più stabilito che il Consiglio Federale determini annualmente l’importo del contributo [72]; ma risulta adottato quale ambito temporale anche il quadriennio olimpico [73]. Talvolta manca ogni precisazione al riguardo [74], una mancanza comprensibile soltanto quando l’importo del contributo è fissato dallo stesso regolamento di giustizia [75] o da una tabella ad esso allegata [76]. In tali casi, infatti, il suo importo è determinato in modo permanente, fino all’eventuale modifica del regolamento di giustizia o della tabella ad esso allegata.


5.3. iii) Criteri di determinazione del contributo

L’art. 5, comma 2, Principi di Giustizia Sportiva CONI e l’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI prevedono che «Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia».

Al momento non risulta adottata la specifica delibera della Giunta Nazionale del CONI. Nonostante ciò, dal confronto tra i regolamenti di giustizia emerge, come consentono le norme appena indicate, una differenziazione dell’importo in ragione della FSN o DSA e della «tipologia della controversia», se si attribuisce a quest’ultima espressione un significato ampio (che comprenda la distinzione dei procedimenti sia per grado di giustizia adito, sia per tipologia – ricorsi o reclami ordinari, piuttosto che urgenti, procedimenti di ricusazione, revocazione, revisione –, sia per soggetto proponente) [77].

Ferma tale premessa, alla luce dei regolamenti esaminati si può individuare un criterio generale di determinazione del contributo, fondato sulla distinzione tra giudizi di primo grado e giudizi di secondo grado [78]. È un criterio riscontrabile sia in molti regolamenti che rimettono la concreta determinazione del contributo al Consiglio Federale [79], sia nei conseguenti provvedimenti consiliari attuativi che determinano l’ammon­tare del contributo [80], sia nei regolamenti di giustizia che determinano in via immediata l’importo del contributo [81] (eventualmente attraverso il rinvio ad una specifica tabella allegata al regolamento [82]).

Anche le federazioni il cui regolamento di giustizia non richiede espressamente la differenziazione del contributo in ragione del grado di giustizia adito – come, ad es., il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC [83] o il Regolamento di Giustizia della FIDS [84], della FIN [85] e della UITS [86] – in concreto operano tale differenziazione nelle delibere consiliari che stabiliscono il concreto ammontare del contributo [87]. Qualche regolamento stabilisce persino un preciso criterio quantitativo di relazione tra gli importi dei contributi per i due gradi di giudizio, prevedendo in sede di impugnazione il raddoppio del contributo rispetto al primo grado, se non è stabilito diversamente [88]. Soltanto uno dei regolamenti esaminati non differenzia e stabilisce un importo fisso del contributo a prescindere dal grado di giudizio e da ogni ulteriore elemento [89].

Fermo il criterio generale, alcuni regolamenti (e delibere consiliari) adottano ulteriori criteri di differenziazione dell’importo del contributo. In qualche caso l’ammon­tare del contributo è differenziato anche in ragione della serie sportiva di appartenenza del ricorrente o reclamante [90]; oppure è escluso per determinati procedimenti [91]. Inoltre, è stata rinvenuta la prescrizione di un ulteriore contributo di accesso quando l’istanza proposta sia qualificata come urgente da chi ricorre o presenta reclamo [92]; oppure l’urgenza della procedura è talvolta assunta quale autonoma ipotesi per la determinazione del contributo [93].


5.4. iv) Soggetto tenuto al versamento del contributo

Tutti i regolamenti indicano, quale soggetto tenuto al versamento del contributo, il ricorrente o il reclamante [94] (che comprende l’impugnante in via incidentale [95]). È raro che sia utilizzato, con espressione di sintesi, il termine «istante» [96]. Un’eccezione appare l’art. 9, comma 2, Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Vela (FIV), secondo cui «Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante, nonché da chiunque formuli istanze, esposti, denunzie o altro atto con il quale si chieda intervento del Procuratore Federale per un fatto che si assume disciplinarmente rilevante con specifica attribuzione» [97].

Chi possa in concreto essere il ricorrente o il reclamante lo chiariscono, ad esempio, l’art. 5 dei Principi di Giustizia Sportiva CONI e l’art. 6, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva CONI: «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna federazione» ad agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela «dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo» [98]. La stessa disposizione si rinviene, in modo costante, nei regolamenti di giustizia delle FSN e delle DSA, nella parte in cui disciplinano il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia [99]. Si può affermare che si tratta, più in generale, dei soggetti dell’ordinamento sportivo [100].

I medesimi soggetti potrebbero acquistare, insieme ad altri (come, ad esempio, le FSN e le DSA), oltre alla veste di ricorrenti o reclamanti, anche quella di terzi interventori volontari o di terzi chiamati nel giudizio (con il problema di stabilire se e quando siano tenuti a versare il contributo per l’accesso [101]).

Non è invece dovuto alcun contributo da parte del Procuratore Federale. L’esclu­sione è espressamente prevista soltanto da alcuni regolamenti di giustizia – come il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC [102], il Regolamento di Giustizia Sportiva della FISE [103] e pochi altri [104] –, ma è indubbio che essa ha valore generale [105].

Il soggetto che in concreto effettua il versamento può essere anche diverso da quello che vi è formalmente tenuto. Ciò non inficia in alcun modo la regolarità del versamento [106].

È raro trovare nei regolamenti di giustizia la disciplina del contributo per l’accesso in caso di pluralità di soggetti. Un tema che merita ora peculiare approfondimento.


5.4.1. Segue: versamento del contributo e pluralità di ricorrenti o reclamanti

Alcune fattispecie particolari hanno attirato l’attenzione della giustizia sportiva. In primo luogo, l’ipotesi che vi siano più ricorrenti o reclamanti; e poi le ipotesi del­l’impugnazione incidentale e dell’intervento volontario o coatto di un terzo (sul modello degli artt. 105, 106 e 107 c.p.c., estensibili alla giustizia sportiva in virtù del generale rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, se compatibili con il carattere di informalità del processo sportivo [107] e sempre che l’oggetto del giudizio consenta l’intervento di un terzo [108]).

Con riferimento alla prima ipotesi, soltanto i regolamenti di due FSN [109] e il regolamento di una DSA [110] disciplinano l’entità del contributo in caso di processo cumulativo [111]. I primi prevedono che in caso di pluralità di ricorrenti – si esprimono, più precisamente, in termini di «procedimento (…) cumulativo o comunque (…) proposto nell’interesse di più soggetti» – il contributo «è dovuto in misura pari all’importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse è presentato l’atto introduttivo» [112]; il secondo prevede, al contrario, che il «contributo per il procedimento è unico anche in caso di più parti ricorrenti e reclamanti» [113]. Entrambe le contrapposte posizioni confliggono con quella assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che si è occupato proprio dell’ipotesi del ricorso o del reclamo «proposto nell’inte­resse di più soggetti».

Il tema è stato (in parte) esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel 2021 [114]; ma in precedenza, già nel 2016, il tema era stato affrontato funditus da un parere della Sezione consultiva dello stesso Collegio di Garanzia [115], divenuto un riferimento in materia.

In entrambi i casi oggetto di esame è stata l’interpretazione da attribuire al ricordato art. 59, comma 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva [116], in merito all’obbligo, da esso previsto, di versare il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI. Il tema, dunque, è stato esaminato rispetto al giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Nel 2021 il Collegio di Garanzia ha puntualmente ricordato che il parere reso, nel 2016, dalla Sezione consultiva dello stesso Collegio aveva distinto due fattispecie che impongono soluzioni differenti: «la prima, laddove la parte ricorrente, ancorché composta da più soggetti, ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse, impugni con un unico atto il medesimo provvedimento; in tal caso è previsto il pagamento di un unico contributo (…). La seconda, laddove i soggetti costituiti nella pregressa fase di merito intendano impugnare autonomamente la decisione adottata; in questo caso, è necessario il pagamento del contributo unificato per ogni parte» [117].

Più in dettaglio, il parere reso dal Collegio di Garanzia dello Sport nel 2016 ha chiarito se – qualora la parte ricorrente sia costituita da una pluralità di soggetti, persone fisiche o giuridiche – il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia «debba essere versato una sola volta e in solido tra i soggetti medesimi oppure se, potendovi essere ricorrenti differenti per aspetti diversi della medesima sentenza, non sia più opportuno che il contributo venga corrisposto in via autonoma e distinta da ciascun soggetto in quanto riferibile al singolo ricorrente».

Per dirimere la questione la Sezione consultiva del Collegio di Garanzia ha posto, enunciando i principi appena ricordati, un parallelo con la disciplina del contributo unificato nel processo civile dettata dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [118]. Ciò in virtù del generale richiamo del Codice della Giustizia Sportiva CONI, così come dei regolamenti di giustizia delle FSN e delle DSA, all’applicazione dei principi e delle norme generali del processo civile (in quanto compatibili con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva [119]).

Dal momento che il rinvio è compiuto ai principi e alle norme generali del processo civile [120] (e non del Codice di procedura civile), l’estensione dei principi dettati per il contributo unificato di iscrizione a ruolo dal d.P.R. n. 115/2002 appare possibile, ma nei limiti della compatibilità. Il parallelo, pertanto, non può essere fondato sulla identica natura dei contributi in esame – il contributo unificato ha indiscussa natura tributaria (supra § 5.1) – ma soltanto sull’affinità in senso lato della loro funzione pratica: entrambi intendono fronteggiare, almeno in parte, i costi del servizio giustizia richiesto.

In ogni caso, in virtù della diversa natura dei due contributi (almeno quando il contributo per l’accesso sia dovuto a federazioni-enti di diritto privato [121]) e della circostanza che soltanto rispetto alla giustizia statale la garanzia del diritto di azione è prevista dalla Costituzione (art. 24, comma 1, Cost.), il parallelo con la disciplina del contributo unificato incontra necessariamente dei limiti. Inoltre, la natura tributaria del contributo unificato comporta, in caso di omesso (o insufficiente) pagamento, l’attivazione di un procedimento di riscossione [122]; invece, rispetto al contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva, l’omesso versamento – o il parziale versamento non sanato (v. infra) – determina la irricevibilità (o inammissibilità o improcedibilità) del ricorso o del reclamo (oltre alla sanzione disciplinare, se espressamente prevista o se la si ritenga comunque applicabile [123]).

Giustamente, dunque, il parere del Collegio di Garanzia ha richiamato le regole dettate dal d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato per l’iscrizione a ruolo (e le relative circolari esplicative) soltanto nella parte in cui individuano il soggetto tenuto al versamento del contributo unificato e le ipotesi in cui è dovuto, prescindendo dalla natura dello stesso [124].

In applicazione di tali regole, il Collegio di Garanzia dello Sport ha distinto due ipotesi (valorizzando il concetto di parte processuale [125]):

a) l’ipotesi che «la parte ricorrente – ancorché composta da più soggetti ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse – impugni con un unico atto il medesimo provvedimento, il contributo non potrà che essere unico e verrà versato una sola volta, in solido, da tutti i firmatari dello stesso ricorso». Il presupposto di tale affermazione è che «la parte che propone il ricorso contro la decisione in cui è risultata soccombente nella precedente fase di giudizio, può essere composta da più soggetti (soggettivamente complessa); nel qual caso tale parte impugnerà il provvedimento con un unico ricorso sottoscritto da più soggetti che costituiranno un’unica parte processuale». Da qui l’affermazione che «ciò che rileva ai fini del pagamento del contributo unificato è la parte processuale, che potrà essere costituita da uno o più soggetti e che sconterà quindi il pagamento di un unico contributo»;

b) l’ipotesi che «i soggetti “costituiti” nella pregressa fase di merito intendano impugnare autonomamente la decisione adottata: in questo caso ci troviamo nell’ipotesi di più parti processuali, in cui ognuno proporrà un ricorso autonomo, versando ognuno il relativo contributo».

Un’applicazione corretta dei principi risulta compiuta da una decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) [126], che, in relazione al contributo per l’accesso previsto dall’art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ha sottolineato proprio che i ricorrenti avevano, nel caso di specie, posizioni «differenti ed autonome», quindi erano dovuti più contributi. Inoltre, ha opportunamente chiarito che qualora sia stato versato un unico contributo, mentre sarebbero stati dovuti tanti contributi quanti i ricorrenti, non si determina l’irricevibilità del ricorso, ma la possibilità, alla luce dei principi del giusto processo, di integrare il contributo [127].


5.4.2. Segue: impugnazione incidentale, intervento volontario e intervento coatto

Il Collegio di Garanzia dello Sport nel parere del 2016 ha esaminato anche le ipotesi dell’impugnazione incidentale e dell’intervento volontario o coatto di un terzo.

Rispetto alla prima, è stata richiamata la disciplina, già esaminata (supra § 3), prevista dall’art. 60 Codice della Giustizia Sportiva CONI, secondo cui la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59 hanno l’ob­bligo, in caso di impugnazione incidentale, di versare il contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI e di darne attestazione unitamente alla memoria depositata al Collegio di Garanzia dello Sport e contestualmente trasmessa alla parte ricorrente.

La disciplina espressamente dettata per il Collegio di Garanzia dello Sport si deve ritenere applicabile in ogni caso di impugnazione incidentale, anche qualora nel regolamento di giustizia della singola FSN o DSA non esista una disciplina ad hoc circa il versamento del contributo in caso di impugnazione incidentale [128].

Quid, invece, rispetto alle diverse fattispecie di intervento volontario o coatto del terzo? Dopo aver premesso che anche l’atto di intervento «deve osservare, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la proposizione del ricorso comprese quelle relative agli adempimenti amministrativi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva», ancora una volta il Collegio di Garanzia ha richiamato la disciplina dettata per il contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo civile (in particolare ricordando una specifica circolare ministeriale) [129]. Di conseguenza, rispetto agli interventi volontari ha affermato che il contributo è dovuto in caso di intervento principale [130] o di intervento adesivo autonomo [131] (art. 105, comma 1, c.p.c.); non invece in caso di intervento adesivo semplice (art. 105, comma 2, c.p.c.) [132], perché in questa ipotesi l’interventore non fa valere un’autonoma posizione soggettiva [133].

Per quanto attiene invece all’intervento coatto, ha distinto l’ipotesi della chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c. [134], da quella dell’intervento coatto ex art. 107 c.p.c. [135].

Rispetto alla prima, applicando la disciplina prevista nel processo statale per il contributo unificato autonomo, ha affermato che la parte che chiama in giudizio deve in ogni caso corrispondere il contributo per l’accesso (di fatto applicando il criterio, adottato rispetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo cui il contributo unificato autonomo è dovuto o a seguito dell’ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o per la necessità di estendere il numero dei contraddittori [136]).

Rispetto alla seconda – l’ipotesi dell’intervento coatto ex art. 107 c.p.c. ordinato dall’organo di giustizia sportiva (nei limiti in cui gli si riconosca tale potere, al di là delle ipotesi di integrazione del contraddittorio) – ha affermato che il contributo per l’ac­cesso ai servizi di giustizia sportiva non è dovuto, perché l’art. 14 d.P.R. n. 115/2002 «non ne contempla il pagamento nel caso specifico» [137]. Una spiegazione che, mentre rispetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo potrebbe essere giustificata dalla sua natura di tributo e quindi dalla necessità che un’esplicita previsione ne contempli il pagamento – ma si potrebbe obiettare che l’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 discorre genericamente di «intervento autonomo», sintagma che potrebbe indicare un intervento coatto oltre che volontario, dal momento che l’attributo “autonomo” potrebbe essere ben riferito all’autonomia della posizione soggettiva fatta valere, così distinguendolo dall’intervento meramente adesivo –, non è detto che valga ad escludere la debenza anche del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva, che non ha natura tributaria [138].

In generale, non appare possibile la mera trasposizione delle soluzioni affermate rispetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo, sia a causa della sua indubbia natura tributaria, sia a causa della individuazione del suo importo in base al valore della domanda, mentre l’importo del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia non dipende affatto da esso (tranne in qualche caso eccezionale [139]). Tale differenza si riflette anche nella disciplina: rispetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo si distingue tra contributo unificato integrativo e contributo unificato autonomo, con l’effetto che in caso di chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c. sarà dovuta l’integrazione del contributo o un nuovo contributo a seconda che la chiamata in causa sia chiesta, rispettivamente, da chi ha introdotto il giudizio o dalle altre parti (cfr. art. 14, comma 3, d.P.R. n. 115/2002) [140]. Rispetto al contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, invece, si tratterà sempre di un nuovo contributo, quindi di un contributo autonomo.

Si potrebbe allora, adottando soluzioni parzialmente diverse da quelle fin qui descritte, sostenere che la debenza o meno del contributo per l’accesso dipenda, in caso di chiamata in causa del terzo, dalla domanda proposta dal chiamante in causa (anche nell’ipotesi di intervento ordinato dall’organo di giustizia, visto che quest’ultimo non può provvedere direttamente alla chiamata in causa, così come non vi può provvedere il giudice statale in caso di intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.). Più precisamente, bisognerebbe ogni volta verificare se la parte che effettua, sua sponte o su “ordine” dell’organo di giustizia, la chiamata in causa del terzo estenda, con l’atto di chiamata in causa, l’oggetto del giudizio (se non si ritiene che per imporre un nuovo contributo basti l’ampliamento soggettivo del giudizio); ed inoltre se il terzo, intervenendo a seguito della chiamata in causa, faccia valere a sua volta una posizione tutelata dall’or­dinamento sportivo, nel qual caso anche il terzo dovrebbe provvedere al versamento del contributo.

In sintesi, si potrebbe individuare, quale presupposto generale affinché sorga l’ob­bligo di corrispondere il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva, la necessità che con l’intervento volontario il terzo faccia valere una posizione individuale tutelata dall’ordinamento sportivo; e che, in caso di intervento coatto, una posizione individuale tutelata dall’ordinamento sportivo sia fatta valere o dal chiamante, con l’atto di chiamata in causa del terzo, oppure dal terzo con l’atto di costituzione nel giudizio.

Nei modi appena indicati risulterebbe valorizzato e generalizzato il contenuto dell’art. 34 Codice della Giustizia Sportiva CONI, che ammette l’inter­vento del terzo a condizione che sia «titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale» [141]. Di conseguenza, dovrebbe essere rimeditata la tesi secondo cui il contributo per l’accesso è dovuto, nelle ipotesi di chiamata in causa del terzo, anche in caso di mero ampliamento soggettivo della lite. Si pensi alla chiamata in causa di un terzo che assuma una posizione equiparabile a quella di un interventore volontario adesivo semplice. Qualora si trattasse di un intervento volontario adesivo semplice (e non di un intervento coatto), in applicazione del ricordato parere del Collegio di Garanzia dello Sport il contributo non sarebbe dovuto, perché l’interventore non fa valere un’autonoma posizione soggettiva. La medesima soluzione dovrebbe essere adottata, in virtù della identità di ratio, quando la stessa situazione si produca non a seguito di un intervento volontario ma della chiamata in causa del terzo; invece la mera applicazione del criterio dell’ampliamento soggettivo del giudizio – utilizzato, almeno nel­l’ipotesi di intervento coatto su istanza di parte, rispetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo (e richiamato dal parere del Collegio di Garanzia) – conduce al risultato opposto.


5.5. v) Modalità di versamento del contributo

La rimessione alle FSN e alle DSA del compito di determinare le modalità e i termini di versamento del contributo, così come le eventuali condizioni per la ripetibilità dello stesso, si rinviene sia nell’art. 5, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva CONI, sia nell’art. 7, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva CONI. Sono dunque attuative di tali norme le disposizioni dei regolamenti di giustizia riguardanti le modalità secondo cui il versamento del contributo deve essere effettuato.

Le modalità di versamento sono, di solito, previste direttamente dal regolamento di giustizia. Esse sono costanti: il bonifico bancario su un conto corrente federale dedicato [142], con l’indicazione della causale “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento a cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti [143]. In alternativa, qualche regolamento ammette un mezzo equivalente al bonifico [144] o l’autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile della società ricorrente [145]. Soltanto un regolamento prevede l’uso del contante quale alternativa in caso di deposito a mano [146].

La prova del versamento sarà rappresentata dall’attestazione della disposizione irrevocabile dell’avvenuto bonifico o dalla ricevuta di una modalità alternativa di pagamento; oppure dalla prova dell’autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile, dal momento che l’effettuazione materiale dell’addebito esula dalla sfera di controllo della parte [147].

È raro che le modalità di versamento siano rimesse integralmente alla delibera del Consiglio Federale che definisce, quando non vi provveda lo stesso regolamento, l’importo del contributo [148]. In tal caso, i contenuti adottabili corrisponderanno a quelli poco sopra descritti per i regolamenti.


5.6. vi) Tempo del versamento e prova dello stesso

Il tempo del versamento – alla cui disciplina è spesso connessa quella della prova del versamento [149] – è individuato dai regolamenti di giustizia in momenti variabili. Ad esempio, l’art. 48, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede che il versamento del contributo deve avvenire «entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva» [150], ma fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dallo stesso Codice [151].

In altri regolamenti si afferma, di fatto con lo stesso risultato, che il versamento «deve essere effettuato non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico» [152]; oppure al momento del (o contestualmente al) deposito del ricorso o del reclamo, con allegazione della ricevuta del versamento [153].

Alcuni regolamenti prevedono che «il versamento del contributo precede l’atto introduttivo» [154] o che deve avvenire «prima del deposito dell’atto introduttivo» [155], ma in concreto con un risultato equivalente alle precedenti formule, soprattutto se si considera che all’atto introduttivo deve essere allegata la ricevuta del versamento [156] (fatto salvo quanto si chiarirà infra § 5.7.1).

Infine, soltanto in un regolamento si prescrive che il versamento avvenga entro un termine (tre giorni) «dall’invio o dal deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo» [157].


5.7. vii) La “sanzione” processuale (e/o disciplinare) del mancato (o parziale o tardivo) versamento del contributo

L’omesso versamento del contributo, la mancata autorizzazione dell’addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, così come il versamento parziale (se non sanato [158]) o il versamento tardivo (se pregiudizievole per la regolarità del procedimento [159]), comportano una “sanzione” processuale [160]. Essa è qualificata in termini ora di «irricevibilità» del ricorso o del reclamo [161] (formulazione coerente con quella che si rinviene nelle fonti esofederali [162]), ora di «inammissibilità» [163], ora di «improcedibilità» [164], ma senza che alle diverse sanzioni individuate corrispondano differenti conseguenze pratiche [165]. Ciò che invece dovrebbe avvenire, almeno quando si discorra di improcedibilità piuttosto che di irricevibilità o inammissibilità. Mentre infatti potrebbe essere considerata irrilevante, sul piano pratico, la distinzione terminologica tra irricevibilità e inammissibilità – visto lo stretto collegamento della prima allo spirare del termine per proporre un ricorso o un reclamo e la naturale idoneità della seconda ad avere un significato più ampio, che comprenda sia l’ipotesi dell’irricevibilità in senso stretto come appena definita, sia tutte le ipotesi di non decidibilità della controversia nel merito (in particolare per difetto delle condizioni dell’azione) –, non è invece irrilevante la distinzione tra una condizione di ammissibilità e una condizione di procedibilità. La mancanza di quest’ultima non determina immediatamente, a differenza della mancanza della prima, la chiusura in rito del processo, ma soltanto la necessità di sospendere il giudizio in attesa che sia soddisfatta la condizione di procedibilità entro un termine (quindi una intrinseca sanabilità del “vizio”) [166].

Nonostante che tutti i regolamenti di giustizia prescrivano il versamento del contributo [167] e individuino i soggetti da cui è dovuto, così come il tempo del versamento e, spesso, le modalità del versamento e della sua prova, la stragrande maggioranza dei regolamenti non prevede espressamente una “sanzione” processuale per l’omesso (o parziale [168] o tardivo [169]) versamento del contributo [170]. Il silenzio, tuttavia, non esclude che una “sanzione” processuale operi, ferma la necessità di individuarne il fondamento e la tipologia (amplius infra § 6).

Inoltre, il mancato versamento del contributo potrebbe essere sanzionato sul piano disciplinare. Attualmente la questione appare limitata, perché soltanto il Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) prevede che il mancato versamento del contributo determina responsabilità disciplinare [171]. Si potrebbe, però, riflettere sulla possibilità che l’omesso versamento integri una violazione disciplinare già sulla base delle ricorrenti disposizioni dei regolamenti di giustizia che, nell’individuare gli illeciti disciplinari, sanzionano in generale l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalle fonti endofederali o esofederali [172]; quindi senza necessità di una previsione ad hoc riferita al contributo per l’accesso, come invece la rigorosa applicazione del principio di tipicità richiederebbe qualora fosse ritenuto applicabile nella materia in esame negli stessi termini in cui opera in materia penale [173] (e sempre che la rilevanza disciplinare dell’omesso versamento sia compatibile con la qualificazione del contributo per l’accesso come adempimento amministrativo [174]). In ogni caso, la sanzione disciplinare dovrebbe, almeno de iure condito (e fatte salve le possibili prospettive de iure condendo, v. infra § 8), aggiungersi alla “sanzione” processuale, anche quando quest’ultima non sia espressamente prevista (v. infra § 6).

Mentre l’omesso versamento del contributo comporta una sanzione processuale e/o disciplinare, il parziale versamento appare suscettibile di sanatoria. Si ricordi il caso in cui più soggetti ricorrenti abbiano versato un unico contributo pur essendo portatori di posizioni differenti ed autonome (supra § 5.4.1.). In quella ipotesi è stata giustamente consentita l’integrazione del contributo parzialmente versato. Soltanto in caso di mancata sanatoria potrà operare la sanzione.

Similmente, non si può affermare in modo perentorio che il versamento tardivo, ma comunque avvenuto, determini sempre la irricevibilità del ricorso o del reclamo. Di quest’ultima ipotesi bisogna ora trattare.


5.7.1. Versamento tardivo del contributo e applicabilità della sanzione

Il tempo del versamento è, per le ragioni fin qui descritte, un tema di particolare importanza. Come si è detto, i singoli regolamenti di giustizia individuano plurime discipline (supra § 5.6). L’interrogativo è, ora, cosa accada quando il versamento non sia stato omesso, ma sia avvenuto oltre il tempo indicato dal singolo regolamento di giustizia.

Una prospettiva strettamente formale condurrebbe ad affermare che il versamento tardivo del contributo rende irricevibile il ricorso (o inammissibile o improcedibile, secondo la variabile terminologia rinvenuta nei regolamenti di giustizia, ma che, come si è chiarito supra § 5.7, è priva di concrete differenze pratiche). Tuttavia, bisogna ricordare che il processo sportivo ha un carattere di informalità [175]; pertanto, si deve ritenere possibile una certa tolleranza rispetto ad un rigido sistema di preclusioni e di decadenze. Lo impone anche la tutela del diritto di accedere agli organi di giustizia sportiva [176], che sarebbe immediatamente colpito dalla irricevibilità del versamento tardivo. Ma fino a quale fase del processo il versamento tardivo può produrre un effetto sanante?

Il tema è stato sollevato nella giustizia sportiva presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Una recente pronuncia [177] ha adottato una soluzione che si ritiene equilibrata e conforme a precedenti arresti del Collegio di Garanzia dello Sport in fattispecie simili [178].

La questione è sorta rispetto al già ricordato art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che individua, quale termine per il versamento, il «momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva».

Con una soluzione condivisibile, il Tribunale Federale Nazionale FIGC (Sezione Tesseramenti) ha ritenuto, «in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo», che l’art. 48, comma 2, possa essere letto «nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contradditorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso».

Inoltre, invocando i principi del giusto processo sportivo [179], il Tribunale Federale ha sottolineato che «la conseguenza giuridica della irricevibilità del reclamo o del ricorso deve trovare una sua ragionevolezza nell’ambito dei principi sanciti dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva [180], in attuazione del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi che caratterizzano il “giusto processo” e che devono condurre a non negare la giustizia invocata dalla parte nei casi in cui il requisito previsto per l’accesso agli organi di giustizia, costituito dal versamento del contributo previsto dalla norma, sia stato comunque soddisfatto in tempo utile per la corretta celebrazione del procedimento e senza che dall’iniziale ritardo siano derivati pregiudizi per il contraddittore o disfunzioni per l’organo di giustizia adito» [181].

Una soluzione interpretativa equilibrata ed estensibile a tutte le FSN e le DSA, soprattutto se si considera che è stata adottata sulla base di un Codice di Giustizia Sportiva che, con apprezzabile chiarezza, all’art. 44, comma 6, prevede che «Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori» [182]. Nell’ipotesi ora in esame non si tratta in senso stretto di un termine nel senso che appare presupposto dall’art. 44, comma 6, ma comunque di un tempo entro cui effettuare il versamento del contributo – «il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva» – e decorso il quale l’omesso versamento è sanzionato con l’irricevibilità del ricorso o del reclamo. Una sanzione che indica la perentorietà del “termine” stabilito.

In un caso del genere, tuttavia, è stato comunque investito del procedimento l’Organo di giustizia, che qualora l’omissione del versamento non fosse stata “sanata”, avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile. Un dispendio ingiustificato del servizio giustizia. De iure condendo – o già de iure condito qualora l’interpretazione delle norme regolamentari lo consentisse (v. infra § 7) – si potrebbe rimettere alla segreteria dell’organo di giustizia il controllo circa l’avvenuto (e regolare) versamento del contributo quale adempimento amministrativo che condiziona la ricevibilità del ricorso o del reclamo. In caso di omesso versamento la segreteria non potrebbe trasmettere il fascicolo all’organo di giustizia investendolo concretamente del giudizio; in caso di versamento parziale, invece, dovrebbe invitare il ricorrente o il reclamante alla regolarizzazione entro un termine, a pena di irricevibilità del ricorso o del reclamo (v. infra §§ 7 e 8).


5.7.1.1. Segue: una fattispecie applicativa: l’art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC e gli «eventuali diversi termini»

L’orientamento appena indicato consente di risolvere anche l’apparente contrasto riscontrabile, per quanto attiene al tempo del versamento del contributo, tra, da un lato, il ricordato art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC, norma generale dedicata al contributo per l’accesso – secondo cui i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono a pena di irricevibilità gravati dal prescritto contributo; il versamento deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice [183] – e, dall’altro, l’art. 67, comma 1, dello stesso Codice (dedicato al procedimento dinanzi al giudice sportivo nazionale e ai giudici sportivi territoriali), secondo cui il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo [184]; nonché le disposizioni, di identico tenore, contenute nell’art. 71, comma 2, per il reclamo dinanzi alla Corte sportiva di Appello a livello nazionale [185], nell’art. 74, comma 2, per il procedimento di urgenza dinanzi alla Corte sportiva di Appello a livello nazionale [186], e nell’art. 76, comma 2, per il reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale [187].

La norma generale e le specifiche norme dettate dai singoli procedimenti sembrano contrastare nella parte in cui prevedono differenti termini per il versamento del contributo. Un contrasto in realtà apparente, perché l’art. 48, comma 2, fa «salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice». Di conseguenza, si dovrebbe affermare sempre l’irricevibilità del ricorso o del reclamo preannunciati ma non accompagnati dalla prova del versamento del contributo.

È intuibile, tuttavia, che un’applicazione così rigorosa del principio di specialità contrasterebbe con la garanzia dell’effettività dell’accesso alla tutela giustiziale e con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Le riflessioni accolte nel precedente paragrafo consentono di sostenere che il versamento, anche se effettuato soltanto entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva (come prevede in generale l’art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC), possa essere considerato ancora idoneo a soddisfare la condizione di ricevibilità se non determina una effettiva disfunzione procedimentale né pregiudica l’instaurazione ed il corretto svolgimento del giudizio.


5.8. viii) Restituzione o ripetibilità del contributo

Oggetto di disciplina è, talora, la restituzione del contributo di accesso in caso di esito totalmente favorevole del ricorso o del reclamo [188]; oppure, adottando un metodo differente, si individuano le ipotesi in cui la restituzione è esclusa [189]; o ancora, mutando completamente prospettiva, si prevede la ripetibilità del contributo e non la restituzione automatica [190].

Talvolta, anche in caso di accoglimento soltanto parziale del ricorso o del reclamo, è prevista la restituzione [191] (o la ripetibilità [192]); talaltra, è prevista la restituzione anche soltanto parziale del contributo [193] (a volte indipendentemente da un accoglimento parziale del ricorso o del reclamo [194]); oppure la restituzione è prevista, anche in caso di accoglimento parziale, ma esclusivamente per determinate categorie di ricorrenti/reclamanti (altrimenti il contributo è incamerato a prescindere dall’esito) [195].

Qualche regolamento prevede soltanto la restituzione del contributo versato per l’impugnazione in caso di accoglimento pieno della stessa [196]; qualche altro dispone la restituzione del contributo relativo a tutti i precedenti gradi di giudizio, ma solo qualora sia stato accolto un ricorso in ultima istanza [197].

All’opposto, vi sono regolamenti – e costituiscono senza dubbio la maggioranza – che si limitano ad escludere del tutto la ripetibilità [198] (o la restituzione [199]). Infine, secondo qualche raro regolamento la ripetibilità del contributo è rimessa alla valutazione dell’organo di giustizia [200].


6. Fondamento della sanzione di irricevibilità in mancanza di una espressa previsione nel regolamento

Il presente studio ha dimostrato, tra l’altro, che la stragrande maggioranza dei regolamenti di giustizia delle FSN e DSA non prevede espressamente la sanzione della irricevibilità (inammissibilità o improcedibilità) del ricorso/reclamo in caso di mancato versamento del contributo [201]. Essi però prescrivono il versamento del contributo, individuano i soggetti a tal fine obbligati e, inoltre, la sua entità, le modalità e il tempo del versamento, la prova dello stesso, le eventuali condizioni di ripetibilità, se tali profili non sono stati attribuiti alle determinazioni del Consiglio Federale [202].

Due esempi emblematici sono l’art. 10 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e l’art. 57 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT, ora FITP [203]), che, come tanti altri regolamenti qui esaminati [204], non indicano la sanzione processuale per l’omesso (o parziale o tardivo) versamento del contributo. Tuttavia, nell’art. 10, comma 2, Regolamento di Giustizia Sportiva FIN si legge che «Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo»; e nell’art. 57, comma 4, Regolamento di giustizia FIT (ora FITP), che il contributo deve essere versato «non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico». In questo modo essi dimostrano, da un lato, l’obbligo di corrispondere il contributo, dall’altro che esso deve essere versato entro un determinato termine al fine di consentire l’accesso alla giustizia sportiva [205]. Sotto questo profilo la qualificazione come “contributo per l’accesso” ai servizi di giustizia è particolarmente significativa e indica l’obbligo di corrispondere il contributo e la sua collocazione temporale (il momento dell’accesso ai servizi di giustizia).

Si potrebbe sostenere che quando il regolamento di giustizia della singola FSN o DSA non preveda espressamente la “sanzione” processuale, sia essa denominata irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso o del reclamo, essa non possa essere ritenuta esistente. Sembra questa la posizione rinvenibile – anche se non affrontando il tema funditus ma soltanto in un conciso obiter dictum – in una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI [206]. Si dovrebbe ritenere, pertanto, di essere spesso in presenza di una norma imperfetta, che contempla l’obbligo di versare il contributo ma non una sanzione per la sua violazione.

A parere di chi scrive, la sanzione non deve essere espressamente ripetuta nel regolamento di giustizia della singola FSN o DSA. La irricevibilità del reclamo, quale sanzione dell’omesso (ma prescritto) versamento del contributo, discende in modo chiaro dalle norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, al quale i regolamenti delle FSN e delle DSA devono, in ragione della ricordata gerarchia delle fonti, conformarsi.

È significativo che l’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN – qui assunto quale esempio, tra i tanti, di mancata indicazione esplicita della “sanzione” processuale – sia collocato nel titolo relativo alle “Norme generali del processo sportivo” e ribadisca così la gerarchia delle fonti: «Il presente Regolamento di giustizia, di seguito anche “Regolamento”, disciplina l’ordinamento processuale sportivo della Federazione Italiana Nuoto e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità̀ con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I. e dallo Statuto della F.I.N.».

Una norma simile si può rinvenire, in modo costante, nei regolamenti di giustizia delle FSN e delle DSA, ma in fondo ha carattere soltanto ricognitivo. Anche se mancasse, il rispetto delle norme del Codice della Giustizia Sportiva CONI, per quanto ora interessa, sarebbe comunque imposto dalla gerarchia tra le fonti dell’ordinamento sportivo [207] e dall’ambito di applicazione del Codice della Giustizia Sportiva CONI, il cui art. 1, comma 1, recita: «Il presente Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate (indicate d’ora in poi Federazioni)».

Ciò premesso in ordine alla necessità di osservare, anche in materia di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, le norme del Codice della Giustizia Sportiva CONI, la specifica disposizione che qui rileva è il già ricordato art. 7 del Codice. Que­st’ultimo dopo aver affermato, al comma 1, che «Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. (…)», al comma 2 dispone: «Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice».

Dunque, l’art. 7 non attribuisce la scelta se prevedere o meno il contributo, ma rimette alle FSN e alle DSA soltanto il compito di determinare la «misura del contributo», le «modalità e termini di versamento» e le «condizioni di ripetibilità del contributo» [208]. Inoltre, l’art. 7, comma 2, dispone espressamente che le Federazioni osservino, in materia di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, le norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva CONI e non soltanto nell’art. 7 dello stesso, specificamente rubricato «Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia».

Al fine di individuare le ulteriori norme dettate dal Codice della Giustizia Sportiva in tema di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, e in particolare la “sanzione” processuale prevista in caso di omesso versamento dello stesso, riveste un ruolo centrale il comma 3 dello stesso art. 7. Esso afferma che le disposizioni dell’art. 7 «si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI».

Il comma 3 dell’art. 7 trova una immediata esperienza applicativa nell’art. 59, comma 6, dello stesso Codice. Quest’ultimo articolo – proprio in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice poco sopra descritte – rimette la disciplina del contributo per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport (quale «servizio di giustizia» del CONI nel senso indicato dall’art. 7, comma 3, del Codice) al “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport”; e dispone che tale Regolamento disciplini «modalità e termini del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI, a pena di irricevibilità».

In modo coerente, l’art. 7 del menzionato Regolamento, oltre a richiamare il ricordato art. 59, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI – disposizione che deve essere letta in connessione con il poco sopra ricordato art. 7, comma 3, dello stesso Codice – ha disciplinato il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI prevedendo, al comma 1, quanto segue: «L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo».

Si può pertanto affermare che la irricevibilità del ricorso o del reclamo per mancato versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia discende da una norma posta dal Codice della Giustizia Sportiva CONI. La irricevibilità discende, più precisamente, dall’art. 7 del Codice, come interpretato alla luce dell’applicazione che lo stesso Codice della Giustizia Sportiva ne ha compiuto, in forza del comma 3 dello stesso art. 7, rispetto all’accesso al «servizio di giustizia» rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

La interpretazione sistematica dell’art. 7 alla luce della concreta applicazione che lo stesso Codice della Giustizia Sportiva ne ha compiuto per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport, quale emerge dall’art. 59, comma 6, del Codice, conduce ad affermare che nell’intenzione della fonte citata – fonte gerarchicamente sovraordinata ai regolamenti di giustizia delle singole FSN e DSA – il versamento del contributo per l’accesso deve ritenersi prescritto a pena di irricevibilità del ricorso.


6.1. Nessun dubbio sulla legittimità della condizione di ricevibilità

Se si pensa al parallelo con la giustizia statale e si ricorda il dibattito sorto quando è stato proposto di stabilire che il mancato versamento del contributo unificato dovesse escludere la iscrizione a ruolo della causa [209] (senza dimenticare qualche altra vicenda anteriore [210]), si potrebbe facilmente dubitare della legittimità delle disposizioni secondo cui il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva è condizione di ricevibilità del ricorso o del reclamo. Del resto, anche nel processo sportivo sono richiamati i principi del giusto processo [211] ed è affermato, in generale, il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Bisogna però ridimensionare la questione ed inquadrarla correttamente: la giustizia sportiva e la giurisdizione statale sono differenti nella fonte. La prima è una forma di giustizia associativa, fondata sulle previsioni degli statuti, dei regolamenti esofederali e federali [212], nonché sulla volontaria adesione alla FSN o DSA [213]. Quest’ultima affermazione prescinde dal tema della posizione di monopolio in cui le FSN e le DSA operano [214], perché tale tema non investe la giustizia sportiva [215], dal momento che sono possibili deroghe, per quanto eccezionali, al vincolo di giustizia sportiva [216]; e, in ogni caso, per le posizioni rilevanti anche per l’ordinamento statale è ammesso il ricorso alla giustizia statale, seppure previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva [217]; così come è riconosciuta, in modo pacifico dopo gli interventi della Corte Costituzionale [218], almeno l’azione risarcitoria [219] dinanzi al giudice statale quando una sanzione disciplinare abbia prodotto effetti pregiudizievoli su situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento statale (c.d. rilevanza indiretta della sanzione disciplinare) [220]. Tali affermazioni spiegano perché il vincolo di giustizia sportiva, la cui osservanza è condizione di proponibilità della domanda dinanzi al giudice statale [221], non rappresenta più un concetto unitario e risulta spesso fortemente attenuato [222].

La giustizia sportiva è una forma di giustizia fondata sulla volontà delle parti. La giurisdizione statale, invece, non ha una fonte in senso lato convenzionale. La sottoposizione ad essa non discende da un atto di volontà negoziale, quale l’adesione ad una federazione sportiva. La giurisdizione statale rappresenta, invece, lo strumento attraverso cui si attua la garanzia del diritto di azione giurisdizionale riconosciuta dall’art. 24 Cost. (oltre che dall’art. 47 Carta Diritti Fondamentali UE e dall’art. 6 § 1 Convenzione EDU). Pertanto, ogni restrizione irragionevole del diritto di azione, ogni forma gravosa di giurisdizione condizionata determina una lesione dell’art. 24 Cost. e delle altre norme poste a baluardo del diritto di azione giudiziale.

Non si possono invocare gli stessi argomenti rispetto al diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva, riconosciuto dalle fonti esofederali [223] ed endofederali [224]. Le fonti dell’ordinamento sportivo garantiscono il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia attraverso una previsione statutaria o contenuta nei principi o nei regolamenti di giustizia, cioè attraverso le stesse fonti che prevedono anche l’obbligo di versare il contributo per l’accesso, dal momento che è una giustizia fondata sulla volontà delle parti (così come lo è il vincolo di giustizia sportiva [225], prescindendo ancora da ogni riflessione sulla posizione di monopolio delle FSN e DSA). Si tratta di fonti che il tesserato o l’affiliato accetta con l’adesione alla FSN o alla DSA; così come accetta di sottoporsi al vincolo di giustizia sportiva.

Inoltre, il parallelo con il contributo unificato incontra, come si è già accennato [226], dei limiti. Il mancato pagamento del contributo non impedisce l’azione giudiziale ma è tutelato dal sistema tributario di riscossione; invece nell’ambito della giustizia sportiva la fissazione del contributo può trovare o una “sanzione” processuale – non illegittima per le ragioni già indicate – oppure una sanzione disciplinare, eventualmente cumulata alla prima (v. supra § 5.7 ed infra § 8).


7. Una nuova (possibile) lettura del diritto esistente o una prospettiva de iure condendo?

Si potrebbe, adottando subito una diversa interpretazione delle norme esistenti o, quando necessario, con piccole modifiche de iure condendo, abbandonare l’attuale lettura che rimette al­l’organo di giustizia sportiva il compito di controllare il versamento del contributo ai fini della ricevibilità del ricorso o del reclamo. Si potrebbe, infatti, considerare il versamento del contributo come un adempimento amministrativo, il cui controllo sia rimesso integralmente alla segreteria dell’organo di giustizia.

Proprio la disciplina del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI (id est: al Collegio di Garanzia dello Sport) potrebbe già consentire tale interpretazione e costituire un modello da accogliere anche in ambito endofederale.

L’art. 59, comma 4, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva CONI richiede, per l’accesso al servizio di giustizia del CONI, che al ricorso sia allegata, tra l’altro, «l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI». Il comma 6 dello stesso articolo contempla la sanzione dell’irricevibilità per mancato versamento del contributo e rimette la disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dello stesso al “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport”. Quest’ultimo, come già ricordato [227], all’art. 7, comma 1, afferma che «L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità̀ del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo».

Ferma la sanzione di irricevibilità, un’altra norma dello stesso Regolamento consente una lettura alternativa circa il controllo del soddisfacimento della condizione di ricevibilità. L’art. 6, comma 3, lett. c) del Regolamento prevede che la segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI «verifica l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI ai sensi della lett. a) del comma 4 dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva». Il tenore della disposizione può legittimamente indurre a sostenere che l’art. 7, comma 1, quando afferma che “l’accesso al servizio di giustizia” è subordinato al versamento del contributo a pena di irricevibilità, intenda rimetterne il controllo alla segreteria dell’organo di giustizia, la cui specifica competenza è prevista dal precedente art. 6, comma 3, lett. c) del Regolamento.

Tale lettura potrebbe trovare ulteriore sostegno nell’affermazione, anche da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, che il versamento del contributo rappresenta un adempimento amministrativo [228] e che esso trova una sanzione extraprocessuale [229].

L’argomento e il modello tratti dalla disciplina del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI potrebbero essere estesi anche alle FSN e alle DSA. Basterebbero, là dove necessarie, soltanto delle piccole modifiche ai regolamenti di giustizia sportiva, che valorizzino il ruolo delle segreterie degli organi di giustizia e uniformino la sanzione per l’omesso versamento del contributo, quale adempimento amministrativo, nel senso dell’irricevibilità del ricorso o del reclamo (eliminando le previsioni di inammissibilità o improcedibilità riscontrate, senza però reali differenze pratiche, nei regolamenti di alcune FSN e DSA, supra § 5.7).

Il successivo quesito sarebbe: a chi compete la dichiarazione dell’irricevibilità? Come già chiarito, vi dovrebbe provvedere la segreteria durante il controllo preventivo di ricevibilità del ricorso o del reclamo. La segreteria, dunque, non dovrebbe trasmettere il ricorso o il reclamo all’organo di giustizia se non risulta effettuato il versamento (o integrato un contributo parziale nonostante l’invito a provvedervi entro un termine, v. supra 5.4.1); così come dovrebbe dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale o l’atto di intervento o di chiamata in causa non accompagnati, quando sia prescritto (supra § 5.4.2), dalla prova del versamento del contributo. Qualora, nonostante ciò, erroneamente avesse luogo la trasmissione di tali atti all’organo di giustizia, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso o del reclamo dovrebbe essere compiuta d’ufficio dall’organo di giustizia sportiva, salvo che sia intervenuto il versamento tardivo del contributo (secondo quanto si è chiarito supra § 5.7.1), ipotesi che in questo mutato contesto diverrebbe assolutamente residuale [230].

Il complessivo beneficio così ottenuto consisterebbe nella estrema riduzione dei casi di investitura dell’organo giudicante destinati a chiudersi, con dispendio del servizio giustizia, con una dichiarazione di irricevibilità (inammissibilità o improcedibilità, secondo alcuni regolamenti [231]) per omesso versamento del contributo.


8. Conclusioni: criticità di qualche disciplina, bisogno di omogeneità e possibili prospettive

L’indagine ha fatto emergere le criticità di qualche disciplina regolamentare e i risultati complessivamente raggiunti lasciano auspicare la ricerca di una maggiore uniformità tra i regolamenti di giustizia.

Si è riscontrato che l’importo del contributo è significativamente differenziato tra le diverse FSN e DSA [232], profilo che renderebbe utile la fissazione dei limiti massimi da parte della Giunta Nazionale del CONI, ma con una necessaria differenziazione tra le singole FSN e DSA. A tal fine si potrebbero stabilire dei criteri generali, che tengano conto del volume del contenzioso e dell’organizzazione necessaria per il servizio giustizia, nonché delle tipologie di controversie e di soggetti coinvolti, come l’espe­rienza regolamentare delle FSN e DSA ha in concreto già fatto.

Inoltre, mentre sono risultati per lo più costanti alcuni criteri interni di differenziazione del contributo (come la distinzione tra procedimenti di primo grado e di secondo grado [233]), così come le modalità del versamento, non lo sono sempre il termine per il versamento – il che è giustificato quando vi siano differenti modalità procedimentali, ma non quando siano uniformi –, né le condizioni per la restituzione o la ripetibilità del contributo. Sotto tali profili – nonostante che l’art. 5, comma 2, Principi di Giustizia Sportiva CONI e, soprattutto, l’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI rimettano alle FSN e alle DSA il compito di determinare, attraverso i rispettivi regolamenti di giustizia e fermo il rispetto delle norme dettate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, le modalità e i termini del versamento, nonché le condizioni di ripetibilità del contributo, si potrebbe perseguire una disciplina più omogenea, alla luce del quadro sinottico qui tracciato per i vari profili indicati.

Ancora, il parallelo più volte posto con il contributo unificato di iscrizione a ruolo – spesso invocato in via analogica di fronte a vuoti di disciplina (o soltanto quale ausilio per l’interpretazione della disciplina espressamente dettata per il contributo in esame) – ha incontrato degli evidenti limiti (supra §§ 5.4.2 e 6.1), ma ha anche prodotto indubbi benefici. L’affinità con il contributo unificato è stata utile per il “salvataggio” del ricorrente (o dei ricorrenti) nell’ipotesi di versamento parziale (o, più in generale, non corretto) del contributo per l’accesso (supra § 5.4.1). L’assimilabilità in senso lato dal punto di vista funzionale ha consentito di affermare, anche rispetto al contributo per l’accesso in esame, l’esenzione soggettiva per il ricorrente o il reclamante ammesso al gratuito patrocinio [234]; ma, come sarà subito ribadito, si dovrebbe prevedere l’esenzione soggettiva a prescindere dalla previsione del patrocinio obbligatorio o facoltativo di un difensore nel giudizio.

Sarebbe auspicabile una più accurata disciplina del rapporto tra il contributo per l’accesso e il gratuito patrocinio, i cui criteri di ammissione dovrebbero divenire condizioni per l’esonero dal contributo di giustizia anche quando non sia previsto l’obbligo (o anche soltanto la facoltà) di avvalersi di un difensore per il giudizio. Più precisamente, si potrebbe prevedere l’esonero dal contributo per l’accesso quando ricorrano, per il soggetto che sia tenuto a versarlo, i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio come individuati dal CONI nell’art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, oppure dalla singola FSN o DSA che sia munita di una disciplina autonoma [235], anche quando la difesa tecnica non sia prescritta o sia soltanto facoltativa [236] e il ricorrente non se ne sia avvalso [237]. È infatti emersa, sin dal principio di questo studio (supra §§ 2 e 2.1), la necessità di equilibrare la garanzia del­l’azione dinanzi agli organi di giustizia, il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e la disciplina del gratuito patrocinio (rilevante sia per la difesa tecnica in senso stretto, sia per l’esonero dal versamento del contributo).

Il tema meriterebbe una specifica disciplina anche in ragione dell’esistenza del vincolo di giustizia sportiva; e ciò non soltanto rispetto alle controversie rilevanti in via diretta per l’ordinamento statale per le quali la l. n. 280/2003 richiede l’assolvimento della c.d. pregiudiziale sportiva, ma altresì rispetto alle controversie riservate all’or­dina­mento sportivo in quanto non rilevanti (almeno in via diretta) per l’ordinamento statale. Anche rispetto a tali controversie, infatti, è pur sempre la legge statale, come interpretata alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, a prevederne la rilevanza indiretta per l’ordinamento statale, ma dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva [238].

Infine, dalla disciplina del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport sono emersi utili spunti per poter ricostruire – con un’interpretazione nuova – il contributo di accesso come adempimento amministrativo rimesso al controllo ad opera della segreteria dell’organo di giustizia (supra § 7). Il mancato versamento potrebbe attenere, in senso stretto, alla ricevibilità del ricorso o del reclamo dal punto di vista amministrativo, così distinguendo nella materia in esame tra la dichiarazione amministrativa di irricevibilità (compiuta dalla segreteria) e la dichiarazione di irricevibilità compiuta, soltanto in via suppletiva, dall’organo giudicante in ipotesi residuali. Una lettura che sarebbe coerente con le funzioni già attribuite alle segreterie degli organi giustizia anche in ambito endofederale e che richiederebbe, quando non possa essere compiuta già de iure condito, minime modifiche dei regolamenti di giustizia delle FSN e delle DSA.

In alternativa, non resta che continuare a sanzionare il mancato versamento del contributo di accesso secondo una delle modalità emerse dallo studio dei regolamenti di giustizia delle FSN e DSA – irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, secondo le diverse formulazioni che si rinvengono, ma tutte di coincidente significato pratico – e rimettendo la decisione all’organo di giustizia. Con l’effetto di dover pervenire sempre all’investitura concreta di quest’ultimo, con dispendio di risorse, nonostante che il mancato versamento del contributo debba condurre – fatta salva, negli stretti limiti indicati (supra § 5.7.1), l’eventuale sanatoria medio tempore – alla chiusura del procedimento senza decisione del merito.

Anche un’altra prospettiva potrebbe essere valutata de iure condendo. Si potrebbe scegliere di adottare un’opzione del tutto diversa, opposta nel risultato alle interpretazioni correntemente applicate e a quella poco sopra proposta. Si potrebbe decidere di escludere che l’omesso versamento del contributo determini l’irricevibilità del ricorso o del reclamo ed affermare che esso manifesti la sua rilevanza soltanto sul piano disciplinare. A tale scopo, però, bisognerebbe eliminare la previsione, sia nelle fonti esofederali che endodeferali, che il suo versamento sia dovuto a pena di irricevibilità (o di inammissibilità o improcedibilità) del ricorso o del reclamo. Al contempo, bisognerebbe prevedere che il mancato versamento configuri una condotta rilevante sul piano disciplinare, così da garantire, sia pure in una modalità diversa da quella odierna, che la violazione dell’obbligo incontri un’adeguata sanzione (norma perfetta). Ciò sempre che non si possa già oggi ritenere esistente una violazione disciplinare anche in mancanza di un’esplicita previsione [239].

Due contrapposte opzioni dunque: o la configurazione del contributo per l’accesso come adempimento amministrativo rimesso al controllo della segreteria dell’organo di giustizia, che in caso di esito negativo impedisce l’investitura concreta dell’organo giudicante ed evita il dispendio del servizio giustizia; oppure escludere che il mancato versamento del contributo impedisca la concreta attivazione del giudizio, attribuendo all’o­missione rilevanza soltanto disciplinare. La seconda è una scelta che, da un lato, non pone alcuna condizione all’esercizio del diritto di azione giustiziale (ferma la possibilità, ex post, di sanzionare economicamente il ricorso o il reclamo inammissibile o manifestamente infondato, oltre all’ipotesi della lite temeraria [240]), ma dal­l’altro può alimentare nuovi procedimenti disciplinari e nuovo lavoro per gli organi di giustizia. Più equilibrata appare la prospettiva di collocare il contributo, quale adempimento amministrativo, sul piano della ricevibilità del ricorso; di rimetterne il controllo alla segreteria dell’organo di giustizia e di prevedere l’esenzione soggettiva dallo stesso al ricorrere delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio, anche quando la difesa tecnica non sia prevista o sia soltanto facoltativa e il ricorrente o il reclamante non intendano avvalersene.


NOTE

[1] Il sintagma “giustizia sportiva” sarà utilizzato in questo studio in modo onnicomprensivo, tale da comprendere sia la giustizia sportiva esofederale (dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI), sia, in ambito endofederale, la giustizia sportiva in senso stretto e la giustizia federale. Per la distinzione, in ambito endofederale, tra giudici sportivi (Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali, Corte sportiva di appello) e giudici federali (Tribunale Federale e Corte Federale di appello), v., rispettivamente, gli artt. 13 ss. e 24 ss. Statuto CONI (nel testo approvato con d.P.C.M. del 19 luglio 2022) e, sul tema, M. Sanino, Giustizia Sportiva, 2a ed., Milano, 2022, p. 279 s. Sulla quadripartizione dei «tipi» di giustizia sportiva («tecnica», «disciplinare», «economica», «amministrativa»), tematica strettamente connessa alla distinzione tra giudici sportivi e giudici federali, v. F.P. Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975, p. 33 ss., Id., voce Giustizia sportiva, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1993, IX, p. 223 ss.; sull’ap­plica­zione normativa e giurisprudenziale della quadripartizione appena indicata, v. L. Ferrara, voce Giustizia sportiva, in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2009, p. 506 ss., e G. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale, Torino, 2007, p. 154 ss. Per la definizione della giustizia sportiva come «l’insieme degli istituti previsti negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni sportive per dirimere le controversie che insorgono (…)», v. ancora L. Ferrara, op. ult. cit., p. 491.

[2] I Principi di Giustizia Sportiva sono presi in esame nella versione approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1616 del 26 ottobre 2018. La disposizione qui rilevante, l’art. 5, è infatti rimasta immutata rispetto alla versione dei Principi, approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1519 del 15 luglio 2014, immediatamente anteriore all’approvazione del Codice della Giustizia Sportiva CONI nella versione qui esaminata (v. nota successiva). Sulle precedenti versioni dei Principi, considerati come «linee guida» per le FSN e le DSA, v. L. Ferrara, F. Orso, Il Codice di Giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale, in questa Rivista, 2015, p. 6 e ivi nota 3.

[3] Il Codice della Giustizia Sportiva è stato adottato dal Consiglio Nazionale CONI con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 ed approvato con d.P.C.M. del 16 dicembre 2015. Sulle modifiche statutarie che, già a partire dall’anno 2014, hanno condotto alla nuova disciplina del sistema di giustizia esofederale, in particolare con l’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport, v. L. Ferrara, F. Orso, op. ult. cit., p. 5, nota 1, e p. 8 ss.; M. Sanino, La situazione della giustizia sportiva a quattro anni dalla riforma, in questa Rivista, 2017, p. 310 ss.; ed inoltre, A.E. Basilico, La riforma della giustizia sportiva, in Gior. dir. amm., 2014, p. 647 ss., S. Civale, La riforma della giustizia sportiva adottata dal CONI: un nuovo sistema procedurale unico, in Riv. dir. econ. sport, 2014, p. 159 ss.

[4] Tra le FSN v., ad esempio, l’art. 48, 1°co., Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): «A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio Federale determina annualmente la misura del contributo»; e l’art. 11, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): «La FCI determina a parziale copertura dei costi di gestione la misura del contributo per l’accesso alla giustizia, nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI». In termini simili, v. l’art. 29, comma 1, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Golf (FIG); l’art. 94, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH); l’art. 4, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM); l’art. 38 Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rugby (FIR); l’art. 56, comma 1, Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR); l’art. 38, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri); l’art. 15, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA); l’art. 8, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV); l’art. 25, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET); l’art. 7, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Tra le DSA v., nello stesso senso, l’art. 33, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF).

Sulla distinzione tra FSN e DSA, alla luce dei rispettivi requisiti, v. gli artt. 21 e 24 Statuto CONI (nel testo approvato con d.P.C.M. del 19 luglio 2022). Sul loro rapporto con il CONI, fermo quanto si dirà sulla loro natura giuridica (infra § 5.1), v. l’art. 1, comma 1, Statuto CONI: «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato “CONI”, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)». Sulla integrale applicazione delle disposizioni degli artt. 12-12 quater Statuto CONI anche alle DSA, v. l’art. 12, comma 2, Statuto CONI. Sulle FSN e DSA v., per un’analisi generale, L. Colantuoni, Diritto sportivo, 2a ed. a cura di F. Iudica, Torino, 2020, pp. 76 ss. e 85 ss., nonché A. Busacca, I soggetti, in Diritto dello Sport, a cura di G. Cassano, A. Catricalà, Milano, 2020, pp. 97 ss. e 104 ss., M. Sanino, F. Verde, Il diritto sportivo, Milano, 2015, pp. 196 ss. e 201 ss.

[5] Le distinzioni sono, in realtà, più articolate. Se ne tratterà in dettaglio infra § 3 per la giustizia sportiva esofederale; ed infra § 5.3 per la giustizia sportiva endofederale.

[6] Sul tema infra § 3.

[7] Del tema si tratterà infra § 5.2.

[8] Si veda infra § 3.

[9] Sulle modalità del versamento v. infra § 5.5.

[10] Sulle possibili sanzioni dell’omesso versamento del contributo v. infra § 5.7.

[11] Del tema si tratterà infra § 8.

[12] Sul tema infra § 5.7.

[13] Di seguito l’elenco dei quarantacinque regolamenti di giustizia qui esaminati, posti in ordine alfabetico in base all’acronimo che individua la singola FSN. La versione del regolamento presa in esame è segnalata, di regola, indicando la relativa delibera di approvazione adottata dalla Giunta Nazionale CONI (d’ora in poi: del. G.N.), ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) Statuto CONI, o l’ultima del. G.N. che ne abbia approvato delle modifiche: 1) il Reg. della Giustizia Sportiva dell’Automobile Club Italia (ACI), del. G.N. 6 luglio 2021 n. 203; 2) il Codice di Giustizia Federale dell’Aero Club d’Italia (AeCI), del. G.N. 29 novembre 2012, n. 435; 3) il Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), del. G.N. 27 aprile 2016, n. 170; 4) il Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), del. G.N. 26 marzo 2019, n. 127; 5) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), del. G.N. 12 giugno 2018, n. 194; 6) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB), del. G.N. 19 luglio 2022, n. 233; 7) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.), del. G.N. 6 settembre 2016, n. 382; 8) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), del. G.N. 26 marzo 2019; 9) il Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC), del. G.N. 24 maggio 2016, n. 219; 10) il Reg. degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Cronometristi (FICr), del. G.N. 22 marzo 2016, n. 107; 11) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), del. G.N. 14 giugno 2016, n. 262; 12) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), del. G.N. 27 aprile 2016 n. 158; 13) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC), del. G.N. 27 aprile 2016 n. 159; 14) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), del. G.N. 14 febbraio 2017 n. 37; 15) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Golf (FIG), del. G.N. 18 luglio 2017; 16) il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del. G.N. 11 giugno 2019, n. 258; 17) il Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), in vigore dal 1° luglio 2022 (v. Circolare n. 33/2022 della Segreteria generale FIGH); 18) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), del. G.N. 12 marzo 2018, n. 61; 19) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH), in vigore dall’8 maggio 2017; 20) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), del. G.N. 20 Dicembre 2016; 21) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM), del. G.N. 23 settembre 2016, n. 421; 22) il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN), del. G.N. 20 dicembre 2016, n. 535; 23) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), del. G.N. 18 gennaio 2022, n. 12; 24) il Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), del. G.N. 14 febbraio 2017, n. 38; 25) il Reg. di Giustizia Sportiva Federale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE), del. G.N. 3 novembre 2016 n. 443; 26) il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), del. G.N. 25 gennaio 2016 n. 58; 27) il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), del. G.N. 27 aprile 2016 n. 160; 28) il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rugby (FIR), del. G.N. 19 luglio 2022 n. 232; 29) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS), del. G.N. 19 luglio 2022 n. 234; 30) il Reg. di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), del. G.N. 9 marzo 2022 n. 50; 31) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), del. G.N. 16 dicembre 2021 n. 420; 32) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), del. G.N. 31 maggio 2017, n. 214; 33) il Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), del. G.N. 5 agosto 2020, n. 206; 34) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW), del. G.N. 5 agosto 2020, n. 207; 35) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT) [dal 1° gennaio 2023 denominata, a seguito di modifica statutaria, Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)], del. G.N. 16 maggio 2019, n. 212; 36) il Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITarco), del. G.N. del 24 maggio 2016, n. 224; 37) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri), approvato nell’anno 2017; 38) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA), del. G.N. 24 ottobre 2017 n. 425; 39) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), del. G.N. 5 luglio 2016, n. 290; 40) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), del. G.N. 21 luglio 2018, n. 346; 41) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Vela (FIV), del. G.N. 16 aprile 2019, n. 172; 42) il Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), del. G.N. 4 maggio 2016, n. 209; 43) il Reg. di Giustizia della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), del. G.N. 21 novembre 2018, n. 482; 44) il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), del. G.N. 25 ottobre 2022, n. 330; 45) il Reg. di Giustizia della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), modificato da ultimo dal Consiglio Direttivo con del. 21 dicembre 2016, n. 136/16.

[14] La Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) è nata dalla fusione (con effetto dal 1° gennaio 2023) delle preesistenti DSA denominate Federazione Italiana Biliardo Sportivo e Federazione Italiana Sport Bowling. Al momento non è ancora possibile reperire il regolamento di giustizia adottato.

[15] L’art. 32, comma 2, del Reg. di attuazione dello Statuto del CUSI, così come modificato con delibera n. H-2 del 10 novembre 2018, dispone: “In mancanza del Regolamento di Giustizia Sportiva del CUSI, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI”».

[16] Si tratta di sedici DSA [a seguito della recente fusione di due DSA – la Federazione Italiana Biliardo Sportivo e la Federazione Italiana Sport Bowling – nella neonata Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), che è una FSN]. I regolamenti sono elencati, come già per le FSN (supra nota 13), in ordine alfabetico in base all’acronimo delle DSA e con l’indicazione della versione consultata: 1) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI), del. G.N. 24 maggio 2016, n. 227; 2) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT), del. G.N. 24 maggio 2016, n. 228; 3) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), del. G.N. 25 ottobre 2022, n. 331; 4) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Dama (FID), del. G.N. 3 novembre 2016, n. 450; 5) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF), in vigore dal 12 maggio 2016; 6) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), del. G.N. 24 maggio 2016, n. 222; 7) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST), del. G.N. 21 luglio 2016 n. 355; 8) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP), del. G.N. 20 dicembre 2016, n. 539; 9) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT), del. G.N. 22 marzo 2016, n. 109; 10) il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft), del. G.N. 14 settembre 2021, n. 249; 11) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), del. G.N. 22 ottobre 2021, n. 326; 12) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw), del. G.N. 26 febbraio 2016, n. 49; 13) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), del. G.N. 5 luglio 2016, n. 299; 14) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE), del. G.N. 14 febbraio 2017, n. 45; 15) il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK), del. G.N. 18 luglio 2017, n. 306; 16) il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), approvato dal Consiglio Federale del 24 luglio 2021.

[17] Una gerarchia che trova riscontro, oltre che nelle fonti normative (cfr. gli artt. 1, comma 1, e 64, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva CONI e, con particolare riferimento all’osservanza dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI, l’art. 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA, approvati con del. Consiglio Nazionale CONI n. 1708 del 9 marzo 2022), nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Cfr., in particolare, Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. Un., decisione 4 luglio 2018, n. 38 (sulla prevalenza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA sulle determinazioni delle singole federazioni); Id., Sez. I, decisione 14 maggio 2018, n. 25 (con riferimento al rapporto tra il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e il Regolamento della LND), entrambe consultate in www.coni.it.

[18] Supra nota 2.

[19] L’applicazione dei Principi di Giustizia Sportiva sia alle FSN che alle DSA è confermata dall’art. 9 dei Principi, che recita: «Il CONI vigila perché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia sportiva indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove necessario, i necessari adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione».

[20] Un limite ribadito dall’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI (infra § 2.1) e che si impone, quindi, alle FSN e alle DSA. Il limite è, a volte, espressamente ripetuto nei regolamenti di giustizia federali, v., ad esempio, l’art. 94, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH), l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW), l’art. 8, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV).

[21] Così, l’art. 5, comma 2, Principi di Giustizia Sportiva CONI. La medesima disposizione si rinviene nell’art. 7, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI (infra § 2.1) ed è ripetuta, con valore ricognitivo, nei regolamenti di alcune federazioni, v. l’art. 11, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), l’art. 94, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH), l’art. 4, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), l’art. 4, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva Federale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE), l’art. 56, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW), l’art. 8, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), l’art. 25, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET). Il provvedimento della Giunta Nazionale del CONI non risulta ancora adottato. È significativo che esso avrà il compito di fissare «la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia». Allo stato attuale le singole FSN e DSA determinano l’entità del contributo già differenziandolo in ragione del grado di giustizia sportiva e, spesso, della tipologia di controversia e del soggetto proponente, v. infra § 5.3.

[22] Si veda infra nota 50 per una concreta esperienza.

[23] Un autonomo ufficio risulta previsto da pochi regolamenti di giustizia, v. infra nota 48.

[24] Quest’ultima è l’opzione senza dubbio più diffusa nei regolamenti di giustizia delle FSN e DSA, v. infra note 48, 51, 54, 56-60.

[25] Si veda infra note 48, 53 e 56.

[26] Ciò è pacificamente riconosciuto rispetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo nei processi dinanzi ai giudici statali. Nel sistema di giustizia del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI v., nello stesso senso, la “Tabella dei diritti amministrativi” di cui infra § 3, ma è un modello di generale validità. Non è escluso che si possano prospettare anche ulteriori ipotesi di esonero dal contributo per l’accesso, v. infra §§ 3 e 8.

[27] Supra nota 3.

[28] Espressione che comprende sia le FSN che le DSA: v. l’art. 1, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva CONI.

[29] Si è giustamente osservato che si tratta di un «diritto di azione atipico», che è «per certi versi assimilabile» alla garanzia dell’azione atipica riconosciuta dall’art. 24 Cost. dinanzi ai giudici statali, cfr. L. Ferrara, F. Orso, op. cit., p. 24.

[30] L’importanza della norma sul gratuito patrocinio è, con la consueta chiarezza, evidenziata da A. Panzarola, Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva), in questa Rivista, 2015, spec. p. 47 ss. L’Autore sottolinea non soltanto il fine dell’istituto di garantire l’effettività del diritto di azione giustiziale, ma l’importanza della sua espressa previsione, peraltro avvenuta «giustapponendo al principio una pragmatica regola organizzativa, incentrata sulla possibile istituzione – da parte delle Federazioni – di un Ufficio del gratuito patrocinio». Sul tema, v. anche infra § 4, spec. nota 48.

[31] Una triade che, come si vedrà, è quasi costantemente accolta nella struttura dei regolamenti di giustizia delle singole FSN e DSA; v. infra § 4.

[32] In tal senso, v., rispetto al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, la disciplina indicata infra § 3.

[33] Infra § 8.

[34] Sul Collegio di Garanzia dello Sport e sulla sua competenza, v. M. Farina, Il Collegio di garanzia dello sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura, in questa Rivista, 2015, p. 114 ss.; L. Ferrara, F. Orso, op. cit., p. 8 ss.; E. Jacovitti, Competenze del Collegio di Garanzia dello Sport, della Procura Generale dello Sport e degli altri organi di giustizia sportiva, in Repertorio ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport, a cura di A. Piazza, A. Zimatore, Roma, 2020, p. 97 ss.; E. Lubrano, Il giusto processo sportivo innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, in questa Rivista, 2020, pp. 442 ss., 453 ss.; M. Sanino, Giustizia Sportiva, cit., p. 345 ss.

[35] Sull’introduzione del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport v. E. Lubrano, op. ult. cit., p. 480 ss.

[36] Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1667 del 2 luglio 2020.

[37] L’Allegato A è intitolato “Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”. L’art. 5, comma 3, recita: «L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia». Per un’ulteriore esperienza che conferma la sanzione della irricevibilità, v. l’art. 5, comma 2, del Reg. di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annulla­mento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”), approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020. Secondo l’art. 5, comma 2, «L’ac­cesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Tabella allegata al presente Regolamento e di cui costituisce parte integrante». La Tabella allegata ha, al tempo, distinto il contributo in base all’attinenza della controversia ai campionati professionistici (€ 2.000) o dilettantistici (€ 1.200) e ponendolo a carico della parte istante e, in caso di impugnazione incidentale, anche della parte intimata o controinteressata.

[38] Art. 9 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport: «Al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia».

[39] Si veda infra § 5.5.

[40] La determinazione concreta del contributo è stata da ultimo stabilita attraverso la “Tabella dei diritti amministrativi” fissata, separatamente, per le controversie relative a sport o settori professionistici e per le controversie relative a sport o settori non professionistici (tabelle approvate con deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 4 del 27 gennaio 2020). La Tabella relativa alla prima categoria di controversie fissa il contributo, «a carico di ogni singola parte istante» (ma v. infra § 5.4.1 per la posizione del Collegio di Garanzia dello Sport in caso di pluralità di ricorrenti), in € 2.000; lo stesso contributo è dovuto da ogni parte intimata o controinteressata che abbia proposto impugnazione incidentale. La Tabella relativa alla seconda categoria di controversie fissa il contributo, per i medesimi soggetti, in € 1.200.

[41] I requisiti reddituali sono così individuali dal comma 2 dell’art. 4: «Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell’ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell’imposta personale sul reddito o dell’imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi».

[42] Si veda infra nota 48.

[43] Supra nota 40.

[44] Per l’importo del contributo v. supra nota 40; sulla debenza del contributo da parte dell’intimato soltanto quando proponga impugnazione incidentale, v. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 12 (consultata in www.coni.it).

[45] Nello stesso senso appare E. Lubrano, op. cit., p. 489 s.

[46] Supra § 1.

[47] Per l’elenco e per la versione esaminata dei regolamenti di giustizia, v. supra § 1, nota 13 per le FSN e nota 16 per le DSA.

[48] Di seguito sono elencati i regolamenti che adottano la struttura classica: tre articoli, di cui il primo dedicato al diritto di azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, il secondo al contributo per l’accesso, il terzo al gratuito patrocinio. Per ogni regolamento saranno indicati i tre articoli e, se peculiare, la disciplina adottata per il gratuito patrocinio (in attuazione dell’art. 8, Codice della Giustizia Sportiva CONI, v. supra § 2.1). Al riguardo tutte le FSN e le DSA di seguito elencate – così come quelle indicate nelle successive note 51, 54, 56-60 – prevedono la possibilità per il ricorrente o il reclamante di avvalersi dell’Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI (al ricorrere dei presupposti reddituali indicati dall’art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui supra nota 41; per una fattispecie concreta v. Collegio Garanzia dello Sport CONI, Sez. Un., decisione 3 maggio 2018 n. 24, consultata in www.coni.it). Soltanto cinque FSN ed una DSA dettano una regolamentazione peculiare del gratuito patrocinio, che sarà specificamente descritta di seguito o in successive note: l’Automobile Club Italia (ACI), la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) (di cui si tratterà alla nota 53), la Federazione Italiana Triathlon (FITri) (di cui si tratterà alla nota 56); e, per le DSA, la Federazione Italiana Twirling (FITw).

Tra le FSN presentano la struttura classica: il Reg. della Giustizia Sportiva dell’Automobile Club Italia (ACI): artt. 6-8 (quest’ultimo per il gratuito patrocinio contempla la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI, ma il comma 2 prevede che la Giunta Sportiva dell’ACI possa istituire un analogo ufficio presso la Federazione e finanziarlo anche con le somme derivanti dal contributo per l’accesso ai servizi di giustizia); il Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI): artt. 6-8; il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI): artt. 41-43; il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB): artt. 5-7; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.): artt. 69-71; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS): artt. 17-19; il Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC): artt. 19-21; il Reg. degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Cronometristi (FICr): artt. 12-14; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK): artt. 20-22; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL): artt. 19-21; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC): artt. 25-27; il Reg. di Giustizia Federazione Italiana Golf (FIG): artt. 27-30; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS): artt. 50-52; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH): artt. 93-95; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM): artt. 44-46; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP): artt. 77-79; il Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV): artt. 6-8; il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM): artt. 26-28; il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS): artt. 38-40; il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rugby (FIR): artt. 37-39; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS): artt. 45-47; il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): artt. 24-26; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI): artt. 7-9; il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR): artt. 55-57; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW): artt. 20-22; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT), dal 1° gennaio 2023 denominata, a seguito di modifica statutaria, Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP): artt. 56-58; il Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITarco): artt. 7-9; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV): artt. 7-9; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET): artt. 24-26; il Reg. di Giustizia Federazione Italiana Vela (FIV): artt. 8-10; il Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI): artt. 62-64 (quest’ultimo prevede, per il gratuito patrocinio, la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI per il primo grado, mentre per i procedimenti di secondo grado esiste un Ufficio autonomo della Federazione); il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI): artt. 6-8 (quest’ultimo, per il gratuito patrocinio, prevede la possibilità di avvalersi, in via alternativa e senza distinzione secondo il grado, dell’apposito Ufficio del CONI o dell’apposito Ufficio presso la FPI).

Tra le DSA presentano la struttura classica: il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI): artt. 68-70; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT): artt. 52-54; il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF): artt. 32-34; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Dama (FID): artt. 8-10; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB): artt. 7-9; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST): artt. 42-44; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP): artt. 39-41; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT): artt. 11-13; il Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft): artt. 20-22; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO): artt. 54-56; il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw): artt. 29-31 (quest’ultimo prevede, per il gratuito patrocinio, la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI, ma il comma 2 dell’articolo lascia aperta l’ipotesi che la Federazione costituisca un ufficio ad hoc); il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE): artt. 16-18; il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK): artt. 20-22; il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI): artt. 52-54.

[49] Tale simmetria può essere ricondotta anche al fenomeno della «omogeneizzazione della giustizia sportiva» tra ambito esofederale ed endoferale, delineato da L. Ferrara, F. Orso, op. cit., pp. 7 e 15 ss.

[50] Una struttura riscontrata nel Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il contributo per l’accesso è disciplinato dall’art. 48, contenuto nel Capo III “Accesso alla giustizia sportiva”, che comprende ancora il solo art. 47, rubricato “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva”. Non vi è una norma generale sul gratuito patrocinio. Ciò conferma la lettura dei Principi di Giustizia Sportiva (art. 5, comma 3) e del Codice della Giustizia Sportiva CONI (art. 8, comma 1) nel senso che le federazioni “possono”, ma non devono, istituire l’Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il CONI. Bisogna però segnalare che l’art. 139, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva FIGC, come novellato nell’anno 2020, prevede la possibilità della parte di avvalersi dell’Ufficio del gratuito patrocinio istituito dal CONI limitatamente alle impugnazioni dinanzi alla Corte Federale d’Appello delle decisioni del Tribunale Federale relative a violazioni del Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura Federale, nonché alle infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura Federale.

Per quanto attiene alle DSA, la struttura in esame è stata riscontrata nel Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF). La disciplina del contributo per l’accesso è contenuta nell’art. 43, collocato nel Titolo II “Accesso alla Giustizia”, che comprende ancora soltanto l’art. 42. Quest’ultimo, ai commi 1 e 2, riconosce il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia; mentre ai commi 3 e 4 si occupa anche del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI).

[51] Cfr. il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA): il Capo IV, rubricato “Accesso alla Giustizia”, è composto dagli artt. 14-15. L’art. 14 si occupa del diritto di agire innanzi agli organi di giustizia; l’art. 15 del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia (commi 1-4), del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI, v. comma 5) e della condanna alle spese per lite temeraria (commi 6-7).

[52] Si vedano, ad esempio, l’art. 46 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), l’art. 16 Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN), l’art. 84 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), l’art. 29 Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), l’art. 23 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

[53] Il riferimento è al Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Il contributo per l’accesso è disciplinato dall’art. 11, collocato nel Capo IV “Accesso alla Giustizia”, che è composto da quattro articoli. Il precedente art. 10 si occupa del diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia; l’art. 12 disciplina il gratuito patrocinio (prevedendo un autonomo Ufficio del gratuito patrocinio – senza rinvio, dunque, a quello istituito dal CONI – e dettando una disciplina autonoma che richiama le condizioni richieste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato); l’art. 13 disciplina la natura dei termini previsti dal Regolamento, affermando che essi hanno natura perentoria.

[54] Il riferimento è al Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN). Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è disciplinato dall’art. 10. La norma è inserita nel capo II, rubricato “Accesso alla giustizia”, che è composto da quattro articoli (artt. 7-10). L’art. 7 afferma il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia, l’art. 8 si occupa della “Difesa tecnica” (riconoscendo in generale la facoltatività della difesa tecnica), l’art. 9 del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI).

[55] Lo testimoniano le seguenti discipline, che per lo più richiedono la necessaria assistenza di un difensore soltanto dinanzi agli organi di Giustizia Federale (a volte limitatamente al secondo grado di giudizio) e non dinanzi a quelli di giustizia sportiva in senso stretto (v. supra nota 1 per la distinzione), ma come si leggerà non mancano eccezioni. Cfr. l’art. 20, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK): «Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale Federale e alla Corte Federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore»; di tenore identico risultano: l’art. 25, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC), l’art. 44, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM), l’art. 26, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) e, tra le DSA, l’art. 54, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), nonché l’art. 29, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw). Altri regolamenti confermano l’obbligo di avere un difensore dinanzi al Tribunale Federale e alla Corte Federale di Appello, ma inoltre specificano che il difensore deve essere un avvocato: cfr. l’art. 12, comma 3, Reg. degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Cronometristi (FICr) e, tra le DSA, l’art. 32, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), nonché l’art. 7, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), ma con la precisazione che dinanzi «(…) al Tribunale Federale e alla Corte Federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore avvocato iscritto all’Albo, tranne nella ipotesi in cui il procedimento abbia natura disciplinare, ma non di illecito sportivo, e sia susseguente a deferimento del Procuratore Federale». Un regolamento richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato soltanto dinanzi alla Corte Federale di Appello: cfr. l’art. 41, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). Altri regolamenti prevedono la generale facoltà o il generale obbligo dell’assistenza di un avvocato. Nel primo senso v. l’art. 37, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri): «Le parti possono farsi assistere, nel procedimento disciplinare, da legale di propria fiducia munito di delega scritta, purché non si tratti di persona sospesa o radiata dalla FITri o da altra Federazione Sportiva»; e l’art. 8, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Vela (FIV): «Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore; il difensore deve essere un avvocato iscritto a un albo professionale». Nel secondo senso v. l’art. 19, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL): «Le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore».

[56] Si tratta del Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri). La disciplina del contributo per l’accesso è contenuta nell’art. 38, collocato nella Sez. II “Accesso alla Giustizia”, che si compone degli artt. 35-39. L’art. 35 si occupa del diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia; l’art. 36 del vincolo di giustizia sportiva; e l’art. 39 del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità, per la Federazione, di istituire un autonomo ufficio o di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI).

[57] Per quanto attiene alle FSN, cfr. il Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH): la disciplina del contributo per l’accesso è contenuta nell’art. 29, collocato nel Capo II “Accesso alla Giustizia Sportiva”, composto dagli artt. 28-37. In ogni caso, seguendo lo schema classico, il precedente art. 28 si occupa del diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia e il successivo art. 29 bis del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI). Cfr. inoltre il Reg. di Giustizia della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS): la disciplina del contributo per l’accesso è contenuta nell’art. 21, collocato nel Capo IV, dedicato alle “Norme generali sugli organi di giustizia”, composto dagli artt. 16-25, dedicati anche a temi diversi, come gli organi di giustizia (art. 16), la Commissione UITS di Garanzia (art. 18), la Segreteria degli organi di giustizia (art. 25). In ogni caso, anche questa volta è riconoscibile lo schema classico: il precedente art. 20 si occupa del diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia, il successivo art. 22 dell’ufficio del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI).

Per quanto attiene alle DSA, cfr. il Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS). La disciplina del contributo per l’accesso è contenuta nell’art. 25, collocato in un titolo più ampio “Titolo I – Norme generali sul processo sportivo” (artt. 20-30), che comprende anche le norme sui principi del processo (art. 20), sugli organi di giustizia e le loro attribuzioni (artt. 21-22), sulla Commissione Federale di Garanzia (art. 23), sulla condanna alle spese per lite temeraria (art. 28), sull’ufficio di segretaria e la sede (art. 30). Nonostante ciò, anche in questo più ampio contesto è riconoscibile lo schema classico: il precedente art. 24 si occupa del diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia, mentre l’art. 26 si occupa del gratuito patrocinio (prevedendo la possibilità di avvalersi dell’apposito Ufficio del CONI).

[58] Il riferimento è al Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG). Esso non contiene un capo dedicato all’accesso alla giustizia. La disciplina del contributo per l’accesso è contenuta in un contesto più ampio, tra i “Principi generali” (Titolo I del Regolamento, artt. 1-8bis). In ogni caso, è riconoscibile la struttura classica (almeno nei contenuti, nonostante il diverso ordine): l’art. 5, rubricato “Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e gratuito patrocinio”, al comma 1  si occupa del gratuito patrocinio (prevedendo l’utilizzabilità dell’apposito Ufficio del CONI); al comma 2 disciplina il contributo per l’accesso, disponendo che «Il Consiglio Federale determina annualmente la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e le relative modalità di versamento». Il successivo art. 6 si occupa del diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia.

[59] Cfr. il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM). La disciplina del contributo per l’accesso è contenuta nell’art. 4, comma 1: «La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione e nei limiti massimi fissati con delibera della Giunta Nazionale del Coni, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, stabilita con delibera del Consiglio Federale e pubblicata nel sito istituzionale nella sezione della Giustizia Sportiva». Lo stesso articolo si occupa, tra l’altro, del gratuito patrocinio (comma 2, prevedendo l’utilizzabilità dell’apposito Ufficio del CONI) e della condanna per lite temeraria (comma 3). Identica è la struttura, così come la disciplina, riscontrata nell’art. 4 del Reg. di Giustizia Sportiva Federale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE).

[60] Cfr. il Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS). Esso non segue lo schema riscontrato in quasi tutte le precedenti FSN e DSA. Esiste una norma dedicata al contributo per l’accesso, l’art. 56 (notabile anche per la terminologia assunta dalla rubrica – “Tasse federali” –, mentre il testo parla di contributo), che, al comma 1, attribuisce al Consiglio Federale il compito di stabilire annualmente «l’ammontare dei contributi per l’accesso ai servizi di giustizia» e, al comma 2, sancisce che il «versamento è condizione di ricevibilità dell’atto introduttivo del procedimento». Queste norme sono completate da altre disposizioni, per lo più contenute nella disciplina dei singoli organi di giustizia: l’art. 46, comma 2, che, in relazione alla disciplina del procedimento dinanzi al giudice sportivo, afferma che «I contributi versati per le istanze accolte sono restituiti; altrimenti sono incamerati dalla FIDS» (la medesima disposizione è dettata dall’art. 49, comma 1, per il procedimento dinanzi alla Corte Federale di Appello); l’art. 55, comma 8, che, rispetto alla ricusazione di un componente di un organo di giustizia, dispone: «Il ricorso per la ricusazione comporta il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia previsto per la Corte Federale di appello, che viene incamerata in caso di rigetto dell’istanza di ricusazione e viene restituita in caso di suo accoglimento». Cfr., inoltre, il Reg. di Giustizia della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), che si esprime in termini di «tassa» e non di contributo per l’accesso, ma senza che del tema si occupi una specifica norma. La disciplina si rinviene, infatti, nell’art. 36, u. c., rispetto al procedimento di ricusazione; nell’art. 41, u.c., rispetto al ricorso introduttivo del primo grado; nell’art. 42 rispetto al reclamo. La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta nell’art. 39, u.c., e prevede l’utilizzabilità dell’apposito Ufficio del CONI.

[61] Si vedano i regolamenti indicati supra nota 4.

[62] Cfr. l’art. 21 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW). L’articolo è rubricato “Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia”, ma i suoi commi adottano il termine «tassa» [al contrario nel Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) l’art. 56 è rubricato “Tasse federali”, mentre il suo comma 1 discorre di «contributi per l’accesso», v. supra nota 60]. Il comma 1 dell’art. 21 afferma: «Il Consiglio Federale delibera e comunica annualmente, con apposita circolare, l’ammontare: a) delle tasse di reclamo, dovute dai ricorrenti per opposizione all’archivia­zione, per ogni singolo grado di giudizio e per la ricusazione degli Organi di Giustizia; (…)»; il comma 5: «Quando non è stabilito diversamente, la tassa di impugnazione è raddoppiata rispetto a quella prevista per il ricorso in prima istanza»; il comma 7: «Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile o inammissibile comporta l’incameramento della relativa tassa versata»; il comma 8: «La mancata dimostrazione della corresponsione della tassa reclamo è causa di improcedibilità del ricorso». Si esprime in termini di «tassa» anche il Reg. di Giustizia della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI): v., in particolare, l’art. 36, u. c., che recita: «La dichiarazione di ricusazione deve essere accompagnata dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto della dichiarazione ovvero restituita in caso di accoglimento»; dello stesso contenuto sia l’art. 41, u.c., rispetto al ricorso introduttivo del primo grado, sia l’art. 42 rispetto al reclamo.

Per le DSA, cfr. l’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft): «Il Consiglio Federale delibera e comunica annualmente, con apposita circolare, l’ammontare: a) delle tasse di reclamo, dovute dai ricorrenti per opposizione all’archiviazione, per ogni singolo grado di giudizio e per la ricusazione degli Organi di Giustizia; (…)».

[63] Sul concetto di tributo nell’ottica degli artt. 23 e 53 Cost., v. C. Sacchetto, voce Tassa, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, p. 19 ss.; A. Fedele, voce Tassa, in Enc. giur., XXX, Roma, 1993, p. 3 s.

[64] Sulla controversa e polivalente nozione di tassa v. C. Sacchetto, op. cit., p. 4 ss., spec. p. 24 ss.; A. Fedele, op. cit., p. 1 ss., spec. p. 3 per i tributi, come le «tasse giudiziarie», che sono «correlati con la prestazione di servizi pubblici divisibili nei confronti del contribuente».

[65] Si vedano ancora i regolamenti indicati supra nota 4.

[66] La Corte di Cassazione afferma «l’indiscussa qualità di entrata tributaria erariale del contributo unificato», cfr. Cass. (ord.), 20 dicembre 2022, n. 37279, richiamando Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10013. Sul contributo unificato v. N. Sartori, Il contributo unificato quale costo fiscale di accesso alla giustizia, in Rass. trib., 2017, p. 1010 ss. (con particolare attenzione all’esame della natura tributaria dello stesso); M. Leo, Contributo unificato: guida l’autonomo interesse ad agire, in Corr. trib., 2020, p. 637 ss. Sui principi enunciati dalla Corte di giustizia UE nel caso Orizzonte Salute (sentenza 6 ottobre 2015, causa C-61/14), v. L. Gili, La decisione della Corte di giustizia europea sul contributo unificato in materia di appalti pubblici: “andata e ritorno” dal sistema italiano di tutela, in Riv. trim. app., 2016, p. 172 ss.; L. Presutti, Contributo unificato e diritto europeo degli appalti, in Urb. app., 2016, 2, p. 141 ss.; S. D’Ancona, Tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia in tema di appalti – contributo unificato), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, p. 1795 ss.

[67] Si veda, in tal senso, l’art. 15, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Sulla natura delle federazioni sportive v. L. Di Nella, Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma, in questa Rivista, 2000, p. 53 ss.; e da ultimo P. Sandulli, Le Federazioni sportive nazionali, in La giustizia nello sport, a cura di P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, Napoli, 2022, vol. I, spec. p. 101, nonché E. Senatore, La «geometria variabile» delle federazioni sportive, in Rass. dir. econ. sport, 2020, spec. p. 352 ss. Ferma la natura privatistica, resta impregiudicata la valenza pubblicistica di alcune attività: cfr., oltre agli Autori già citati, G. Napolitano, voce Sport, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p. 5678 ss., Id., La riforma del Coni e delle federazioni sportive, in Giorn. dir. amm., 2000, 2, p. 113, nonché, per l’esclusione da tale novero dell’attività giustiziale delle FSN e DSA, R. Caprioli, Osservazioni sulla giustizia sportiva dal punto di vista dell’ordinamento statale, in Rass. dir. econ. sport, 2016, p. 75 ss. Per il recente dibattito sulla qualificabilità delle federazioni sportive come organismi di diritto pubblico, v. Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2021, n. 5348 e Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. S.c.a.r.l. contro De Vellis Servizi Globali s.r.l., entrambe commentate in questa Rivista, 2021, p. 423 ss. da L. Parona, Gli incerti confini dell’organismo di diritto pubblico alla luce della controversa qualificazione giuridica delle federazioni sportive; sulla decisione del Consiglio di Stato v. anche, in senso critico, A. Nicodemo, La Federazione Italiana Giuoco Calcio non è organismo di diritto pubblico, ivi, 2022, p. 230 ss. Sul tema cfr., inoltre, F. Borriello, Il coast to coast della giurisprudenza italiana sulla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali come organismo di diritto pubblico. Fin de partie fischiato dall’arbitro comunitario?, in Rass. dir. econ. sport, 2022, p. 8 ss., S. Papa, Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell’UE, in Federalismi.it, 10/2021, p. 215 ss.; e la recente Delibera ANAC n. 367 del 27 luglio 2022, recante un parere che accerta l’insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico in capo alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

[68] Il riferimento è all’Automobile Club Italia (ACI) (v. l’art. 1, comma 3, Statuto ACI; rispetto all’ACI qualche interessante spunto circa la natura delle entrate potrebbe provenire da Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1779 (ord.), in Ced Cass. civ. rv. 663723-01); all’Aero Club d’Italia (AeCI) (v. l’art. 1, comma 1, Statuo AeCI, emanato con d.P.R. 18 marzo 2013, n. 53); e all’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) (per la duplice natura di ente pubblico e di federazione sportiva della UITS v. l’art. 1, commi 1 e 2, Statuto UITS e la recente Cass., Sez. Un., 8 novembre 2021, n. 32418, in Riv. corte conti, 2021, 6, p. 260 ss.). A tali federazioni si riferiscono espressamente l’art. 18, comma 6, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242; e poi, in modo conforme, l’art. 2, comma 5, d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15: «Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile club d’Italia e dell’Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti».

Sia il Regolamento di Giustizia dell’ACI che dell’UITS si esprimono in termini di contributo per l’accesso, ma la qualificazione formale non è affatto dirimente per escludere la natura tributaria; mentre il Codice di Giustizia Federale dell’AeCI non contiene alcuna norma sul contributo per l’accesso, ma in relazione al procedimento di ricusazione l’art. 16, comma 6, discorre proprio di tassa: «Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale». Potrebbe essere considerato significativo che in altre federazioni (enti privati) si discorre, rispetto al medesimo procedimento, di contributo per l’accesso, cfr., ad esempio, l’art. 27, comma 5, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Golf (FIG): «Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dal contributo in misura fissa determinato ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento»; l’art. 72, comma 7, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA): «Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dal versamento del relativo contributo per l’accesso ai servizi di giustizia».

[69] Per la qualificazione del CONI come ente pubblico v. l’art. 1 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Sul tema, cfr. S.N. Calzone, Il CONI ente pubblico nella legislazione vigente, in questa Rivista, 1997, p. 439, P. Sandulli, Le Federazioni sportive nazionali, cit., pp. 101 e 109 s., M. Sanino, F. Verde, op. cit., p. 182 ss.; e già l’analisi di F.P. Luiso, Giustizia Sportiva, cit., p. 83 ss.

[70] Si vedano i regolamenti di giustizia indicati infra note 72-74.

[71] Il riferimento è, ad esempio, al Consiglio Direttivo nel caso dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), per i cui organi v. l’art. 7 Statuto UITS; oppure alla Giunta Sportiva nel caso dell’Automobile Club Italia (ACI): v. l’art. 7, comma 1, del Reg. della Giustizia Sportiva ACI.

[72] Cfr. l’art. 11, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI); l’art. 18, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS); l’art. 13, comma 1, Reg. degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Cronometristi (FICr); l’art. 56, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS); l’art. 48, comma 1, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); l’art. 29, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH); l’art. 94, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH); l’art. 45, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM); l’art. 10, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN); art. 38, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rugby (FIR); l’art. 25, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE); l’art. 5, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); l’art. 56, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR); l’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW); l’art. 25, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET). Tra le DSA, cfr. l’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft); l’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK); l’art. 53, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[73] Nell’ambito delle FSN, cfr. l’art. 7, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI); l’art. 6, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB); l’art. 51, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS); l’art. 39, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS); l’art. 7, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Nell’ambito delle DSA, cfr. l’art. 69, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI); l’art. 9, comma 1, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Dama (FID); l’art. 43, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST); l’art. 40, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP); l’art. 12, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT); l’art. 25, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS); l’art. 53, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[74] Cfr. l’art. 4, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM): «La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione e nei limiti massimi fissati con delibera della Giunta Nazionale del CONI, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, stabilita con delibera del Consiglio Federale e pubblicata nel sito istituzionale nella sezione della Giustizia Sportiva»; l’art. 4, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva Federale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE), che si esprime in termini identici; e l’art. 8, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV): «Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati, con delibera del Consiglio Federale, dalla FITAV».

[75] Di seguito i regolamenti che determinano in via diretta l’importo del contributo, senza rimettere tale compito al Consiglio Federale. Sarà indicato anche il concreto ammontare del contributo, così da consentire che maturi un’idea circa la variabilità dell’importo tra i diversi gradi e/o organi di giustizia, nonché tra le diverse FSN e DSA.

Per le FSN, si vedano l’art. 20, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): € 100 per il ricorso al Giudice sportivo, € 200 per il ricorso al Tribunale Federale o alla Corte sportiva di appello, € 400 per il reclamo alla Corte Federale di appello; l’art. 42, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI): € 500 per il giudizio di primo grado, € 800 per il secondo grado; l’art. 70, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB): € 60 per il ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado, € 120 per il reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado; l’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK): € 100 per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice sportivo, € 200 per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, € 150 per il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale, € 300 per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte Federale di appello; l’art. 20, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL): € 200 per il giudizio di primo grado, € 400 per il secondo grado; l’art. 26, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC): € 200 per il giudizio di primo grado, € 350 per il secondo grado; l’art. 29, commi 1 e 2, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Golf (FIG): € 100 per i procedimenti di primo grado sia dinanzi al Giudice sportivo che al Tribunale Federale, € 250 per i procedimenti di secondo grado sia dinanzi alla Corte Sportiva di Appello che alla Corte Federale di Appello; l’art. 27, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM): € 250 per il giudizio di primo grado, € 400 per il secondo grado; l’art. 46, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS): € 100 per il ricorso ad un organo di giustizia di primo grado, € 150 per il reclamo ad un organo di giustizia di secondo grado; l’art. 8, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI): per i procedimenti dinanzi ai giudici sportivi, € 150 per il primo grado ed € 250 per il secondo grado; per i procedimenti dinanzi ai giudici federali, € 250 per il primo grado ed € 500 per il secondo; l’art. 15, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA): € 60 per il ricorso agli organi di giustizia di primo grado, € 120 per il reclamo agli organi di giustizia di secondo grado; l’art. 8 Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITarco): € 600 per il giudizio di primo grado, € 1.000 per il secondo grado; l’art. 38, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri): € 200 per il procedimento di primo grado, € 400 per l’appello; l’art. 63, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI): € 200 per il ricorso ad un organo di giustizia di primo grado, € 1.000 per il reclamo ad un organo di giustizia di secondo grado.

Per le DSA si vedano l’art. 53, comma 1, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT): € 250 per il ricorso ad un organo di giustizia di primo grado, € 500 per il reclamo ad un organo di giustizia di secondo grado; l’art. 33, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF): € 200 per il giudizio di primo grado, € 300 per il secondo grado; l’art. 43, commi 1 e 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF): € 500 per il giudizio di primo grado, € 750 per i giudizi di appello, revisione o revocazione; mentre l’importo è differenziato per le istanze di ingiunzione nelle controversie di tipo economico (€ 100 per le controversie di valore fino ad € 1.000; € 150 per le controversie di valore tra € 1.000 ed € 5.000; € 200 per le controversie di valore superiore ad € 5.000); l’art. 8, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB): € 100 per il giudizio di primo grado, € 250 per il secondo grado; l’art. 55, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO): € 200 per il giudizio di primo grado, € 300,00 per il secondo grado; l’art. 30, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw): € 150 per il giudizio di primo grado, € 300 per il secondo grado; l’art. 17, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE): € 250 per il giudizio di primo grado; € 500 per il secondo grado.

[76] Nel recentemente novellato (anno 2022) Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), l’art. 78, comma 1, rinvia, per la determinazione del contributo, alla Tabella E allegata allo stesso Regolamento, che contiene analitiche disposizioni.

[77] Per un’idea sul concreto ammontare del contributo stabilito dalle diverse FSN e DSA, v. supra nota 75. Le FSN e DSA che non vi hanno provveduto direttamente nel regolamento di giustizia o in una tabella ad esso allegata ne hanno attribuito la determinazione al Consiglio Federale (v. supra note 72-74). La determinazione annuale ad opera del Consiglio Federale consente maggiore flessibilità quando si intendono variare gli importi o differenziarli per specifici procedimenti.

[78] Raramente è compiuto un esplicito riferimento anche al giudizio di revocazione o di revisione, ora equiparandone il contributo a quello previsto per il reclamo, v., in tal senso, tra le DSA, l’art. 43, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF): «Il contributo per l’accesso alla giustizia è di euro 500,00 nel giudizio di primo grado e di euro 750,00 nei giudizi di appello, revisione o revocazione»; ora prevedendo un importo differenziato. In questo secondo senso v., tra le FSA, la Tabella E allegata al Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che accomuna revisione e revocazione fissando un importo differenziato rispetto agli altri procedimenti (ferma la costante differenziazione interna dell’importo in ragione, tra l’altro, della serie del campionato di appartenenza del ricorrente o del reclamante).

[79] In modo esplicito richiedono che il Consiglio Federale differenzi il contributo in base al grado di giudizio, l’art. 11, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): «Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l’accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale distintamente per i procedimenti di prima istanza e per i procedimenti di seconda istanza»; l’art. 7, comma 1, Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), identico al precedente; l’art. 6, comma 1, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB): «(…) è determinato in misura differente con riguardo ai ricorsi dinanzi agli Organi di Giustizia di prima istanza e ai reclami dinanzi agli Organi di Giustizia di seconda istanza»; e, negli stessi termini, l’art. 51, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), l’art. 39, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), l’art. 25, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), l’art. 7, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI).

[80] In via esemplificativa v., tra i regolamenti indicati nella precedente nota, la delibera consiliare attuativa adottata dal Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), recante i “Contributi accesso ai servizi di giustizia” approvati dal Consiglio Federale in data 26-27 marzo 2022 e operativi dal 15 aprile 2022. La differenziazione del contributo è fondata soltanto sull’organo di giustizia adito.

[81] Per concreti esempi rispetto ai regolamenti che determinano direttamente l’importo del contributo v. supra nota 75. La variabilità del contributo in relazione all’organo di giustizia competente trova un riflesso processuale nella previsione dell’art. 81, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che contempla un meccanismo di translatio iudicii d’ufficio: «L’Organo di giustizia che rilevi la propria incompetenza in relazione al procedimento introdotto dinanzi a sé, entro dieci giorni deve rimettere gli atti all’Organo di giustizia ritenuto competente, dandone comunicazione alle parti e fissando un termine perentorio alla parte interessata per l’eventuale integrazione del contributo dovuto».

[82] Cfr. l’art. 78, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che rinvia alla Tabella E allegata al Regolamento.

[83] L’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede: «A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio Federale determina annualmente la misura del contributo».

[84] L’art. 56, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) dispone: «Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l’ammontare dei contributi per l’accesso ai servizi di giustizia relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento».

[85] L’art. 10, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN) si limita a prevedere: «La misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è determinata con provvedimento del Consiglio Federale, nell’ambito della approvazione della normativa generale per le affiliazioni e tesseramenti annualmente emanata dalla Federazione».

[86] L’art. 21 Reg. di Giustizia della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) rimette tutte le determinazioni all’apposita delibera del Consiglio Direttivo: «A parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva, nel limite dell’importo massimo stabilito dal CONI, è previsto il pagamento di un contributo per l’accesso ai servizi di giustizia la cui misura, le modalità di versamento e le condizioni di ripetibilità del contributo sono stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo della UITS».

[87] Si vedano, in via esemplificativa, rispetto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) il Comunicato Ufficiale n. 17/A del 18 luglio 2022, relativo alla stagione sportiva 2022/2023, che differenzia l’importo del contributo in ragione dell’organo di giustizia adito, dell’eventuale carattere di urgenza della procedura, del procedimento attivato (ad es. misura cautelare), oltre che in ragione del soggetto istante (ad es. tesserato di società della LNP Serie A, piuttosto che Serie B o Lega PRO o della LND; oppure dirigente federale); e, rispetto alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), la determinazione dell’am­montare del contributo – denominato qui tassa federale – adottata con la Delibera del Presidente Federale n. 63 del 10 gennaio 2022 (“Tasse federali reclami e ricorsi”, anno 2022), che differenzia l’importo del contributo tra Giudice Sportivo, Tribunale Federale, Corte Sportiva d’Appello e Corte Federale d’Ap­pello.

[88] Cfr. l’art. 21, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW): «Quando non è stabilito diversamente, la tassa di impugnazione è raddoppiata rispetto a quella prevista per il ricorso in prima istanza». Per le DSA v., negli stessi termini, l’art. 21, comma 4, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft) e l’art. 21, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK).

[89] Cfr. l’art. 9, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Vela (FIV): «Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giudizio».

[90] Per un esempio di analitica distinzione, v. l’art. 78, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che rinvia, per la determinazione del contributo, alla tabella allegata al Regolamento (“Tabella E”). Quest’ultima indica l’entità precisa del contributo di accesso, differenziato non soltanto in ragione del grado di giustizia sportiva adito, ma anche del procedimento attivato e del soggetto proponente (ad es. in ragione della serie sportiva di appartenenza, distinguendo inoltre tra campionati maschili e femminili). Si veda, inoltre, per gli ulteriori criteri di differenziazione del contributo indicati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comunicato Ufficiale riportato supra nota 87.

[91] Si vedano, ad esempio, l’art. 34, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM): «Per la proposizione della richiesta di ricusazione non è dovuto alcun contributo di giustizia»; e l’art. 62, comma 5, Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), secondo cui il contributo non è dovuto per il procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramento Atleti (ma è dovuta, secondo la stessa norma, la tassa per il procedimento avanti alla CTA nei modi e termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale).

[92] Si veda la “Tabella E” allegata al Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Essa prevede – per l’ipotesi del reclamo d’urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello (art. 97) o dinanzi alla Corte Federale di Appello (art. 117), così come in generale per le «istanze, ricorsi e reclami» urgenti in primo e secondo grado – la corresponsione di un contributo «dovuto in aggiunta al contributo previsto per ogni grado» e che «in nessun caso viene restituito, qualunque sia l’esito dell’istanza, del ricorso o del reclamo».

[93] Si veda, rispetto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comunicato Ufficiale n. 17/A del 18 luglio 2022 (supra nota 87), relativo alla stagione sportiva 2022/2023, che, alle lettere E) ed F), prevede un importo differenziato per i reclami con procedura d’urgenza.

[94] Cfr., in via esemplificativa, l’art. 25, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): «Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante, e non è ripetibile»; e negli stessi termini, ex multis, l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e l’art. 20, comma 2, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC).

[95] Sull’obbligo di corrispondere il contributo in caso di impugnazione incidentale v. amplius § 5.4.2.

[96] Cfr. l’art. 18, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS): «Il contributo, dovuto dall’istante per l’accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale».

[97] Cfr. anche, tra le FSN, l’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW), nella parte in cui richiede il contributo (lì denominato tassa di reclamo) anche per l’opposizione all’archiviazione. Per quanto attiene alle DSA, si rinviene la stessa previsione (e terminologia) nell’art. 21, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft): «Il Consiglio Federale delibera e comunica annualmente, con apposita circolare, l’ammontare: a) delle tasse di reclamo, dovute dai ricorrenti per opposizione all’archiviazione, per ogni singolo grado di giudizio e per la ricusazione degli Organi di Giustizia; (…)».

[98] Sul riferimento ai diritti e agli interessi quale indice dell’azionabilità, nell’ordinamento sportivo e a differenza che nell’ordinamento statale, sia di posizioni fondate su norme tecniche che su norme disciplinari, v. L. Ferrara, F. Orso, op. cit., p. 24 ss., spec. p. 25.

[99] Si veda, in via esemplificativa, l’art. 19, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL): «Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all’uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo»; e sostanzialmente negli stessi termini l’art. 6, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), l’art. 69, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.), l’art. 17 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), l’art. 10, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), l’art. 19, comma 1, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC). La disposizione risulta costante nelle norme dei regolamenti di giustizia delle FSN e delle DSA dedicate al diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva (v. l’elenco redatto supra nota 48).

[100] Per una dettagliata definizione di tali soggetti v., anche per ulteriori riferimenti, M. Indraccolo, I soggetti dell’ordinamento sportivo, in La giustizia nello sport, a cura di P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, Napoli, 2022, vol. I, p. 87 ss.; M. Sanino, Giustizia Sportiva, cit., p. 92 ss.

[101] Sul tema v. infra § 5.4.2.

[102] Cfr. l’art. 48, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che estende l’esclusione agli «altri organi federali». Un’esclusione che probabilmente si riferisce agli organi federali individuati dall’art. 5 Statuto FIGC, tra i quali non rientra l’Ufficio della Procura Federale. Una scelta in ogni caso non generale, come dimostra la Tabella E allegata al Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che, nell’individuare – come richiede l’art. 78, comma 1 del Regolamento – l’importo del contributo, individua anche il contributo dovuto dai «componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione».

[103] Si veda l’art. 25, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

[104] Si vedano, ancora tra le FSN, l’art. 21, comma 9, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW), l’art. 25, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), l’art. 38, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri). Tra le DSA v., con esplicito riferimento anche alla Procura Nazionale Antidoping, l’art. 21, comma 8, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft): «Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’attività dell’Ufficio del Procuratore Federale e dell’Ufficio Procura Antidoping del CONI»; di identico tenore l’art. 21, comma 7, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK). Fa invece riferimento al procuratore Federale e, come supra nota 102 per la FIGC, anche agli «altri organi federali», l’art. 33, comma 5, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF).

[105] Per una conferma in tal senso v. l’applicazione del principio compiuta da Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, decisione 7 agosto 2020, n. 36 (consultata in www.coni.it), relativa all’art. 57 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT, ora divenuta FITP, v. supra nota 13).

[106] Cfr. Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sez. Tesseramenti, decisione 5 agosto 2022, n. 1 (consultata in www.figc.it). Nel caso di specie il versamento del contributo era stato eseguito dai genitori di un calciatore maggiorenne e il Tribunale Federale ha, giustamente, escluso la irricevibilità per tale motivo del ricorso.

[107] Nei principi del processo sportivo indicati dall’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, e riflessi nei regolamenti delle FSN e delle DSA, al comma 6 si legge: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Sul valore di questo rinvio al fine di integrare i principi non espressamente previsti dall’art. 2 del Codice, v. le chiare riflessioni di A. Panzarola, op. cit., spec. p. 47 ss. In senso critico verso il rinvio alle norme del processo civile, invece che a quelle del processo penale, v. P. Gualtieri, Il nuovo codice di giustizia sportiva: un’occasione mancata, in Rass. dir. econom. dello sport, 2016, p. 34 s.

[108] Sull’esclusione dell’intervento ad adiuvandum e ad opponendum nei giudizi disciplinari v., per l’esperienza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, L. Santoro, La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni di attività, in questa Rivista, 2017, p. 464 s.

[109] Il riferimento è all’art. 56, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR): «Il contributo è dovuto per ciascun soggetto che introduce il procedimento. Nei casi in cui il procedimento sia cumulativo o comunque sia proposto nell’interesse di più soggetti, esso è dovuto in misura pari all’importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse è presentato l’atto introduttivo»; e all’art. 25, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET): «Il contributo è dovuto per ciascun soggetto, diverso dal Procuratore Federale, che introduca il procedimento. Nei casi in cui il procedimento sia cumulativo o comunque sia proposto nell’interesse di più soggetti, esso è dovuto in misura pari all’importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse è presentato l’atto introduttivo».

[110] Il riferimento è all’art. 8, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB): «Il contributo per il procedimento è unico anche in caso di più parti ricorrenti e reclamanti, è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile».

[111] Sul processo cumulativo in generale (soggettivo e/o oggettivo), v. G. Costantino, voce Litisconsorzio. I) Diritto Processuale Civile, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990, p. 1 ss.; G. Fabbrini, voce Litisconsorzio, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 810 ss.; L. Zanuttigh, voce Litisconsorzio, in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, p. 41 ss.; e le opere monografiche di C. Consolo, Il cumulo condizionale di domande, vol. I, Struttura e funzione, vol. II, Il procedimento, Padova 1985, G. Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, S. Menchini, Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, G.F. Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano, 2005, G. Tarzia, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972. Sugli interventi volontari e coatti v. infra note 130, 131, 132, 134, 135.

[112] Cfr. l’art. 56, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e l’art. 25, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET).

[113] Così l’art. 8, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB).

[114] Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. Un., decisione 23 dicembre 2021, n. 118 (consultata in www.coni.it).

[115] Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. Consultiva, parere 16 marzo 2016, n. 2 (consultato in www.coni.it). I tre regolamenti segnalati supra note 109 e 110 sono tutti di data posteriore a quella appena indicata.

[116] Supra § 3.

[117] Così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. Un., decisione 23 dicembre 2021, n. 118, cit.

[118] Su tale disciplina v. M. Leo, Contributo unificato: guida l’autonomo interesse ad agire, cit., p. 637 ss.; G. Sepio, F. Brandi, Quantificazione del contributo unificato in presenza di pluralità di parti e di ricorso incidentale, in Corr. trib., 2013, p. 2480 ss.; ed inoltre A. Biscuola, La base imponibile del contributo unificato nel caso del c.d. ricorso cumulativo oggettivo, in Rass. trib., 2013, p. 827 ss.

[119] Cfr., ancora una volta, l’art. 2, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI (riprodotto nei regolamenti delle FSN e delle DSA): «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

[120] Sul valore di questo richiamo e sul suo ambito di estensione v., A. Panzarola, op. cit., p. 32 ss.

[121] Si veda supra § 5.1.

[122] Cfr. art. 16 d.P.R. n. 115/2002, che dichiara applicabili le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del Testo Unico. Sul tema v. F. Graziano, Omessa o irregolare indicazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato, in Riv. giur. trib., 2013, p. 527 ss.

[123] Si veda infra § 5.7.

[124] Resta fermo quanto si è detto supra § 5.1 circa la natura del contributo per l’accesso e le separate riflessioni che potrebbero valere per il CONI e le tre Federazioni-enti pubblici.

[125] Sul concetto di parte nel processo v. A. Proto Pisani, voce Parte (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 917 ss., spec. p. 922 s. sulla «frantumazione del concetto unitario di parte».

[126] Corte Federale d’appello FIGC, Sez. Un., decisione 11 marzo 2021, n. 85 (consultata in www.
figc.it).

[127] Cfr. Corte Federale d’appello FIGC, Sez. Un., decisione 11 marzo 2021, n. 85, cit.: «Sotto un profilo letterale, il secondo comma del citato art. 48 utilizza i termini “ricorso” e “reclamo” senza chiarire se il significato degli enunciati linguistici sia idoneo a comprendere anche i ricorsi presentati collettivamente da una pluralità di tesserati. Nello sciogliere la polisemia del senso letterale delle parole, mentre ai fini dell’applicazione del contributo occorre, come precisato, fare riferimento al numero dei ricorrenti o dei reclamanti, per quanto concerne le conseguenze giuridiche dell’omesso versamento per ognuno dei ricorrenti o reclamanti, non si possono trascurare i principi del giusto processo. A fronte della citata polisemia del senso letterale delle parole, la scelta di un risultato ermeneutico che determini la conseguenza giuridica dell’irricevibilità del reclamo si tradurrebbe nella lesione del principio del diritto di difesa, espressione del giusto processo di cui all’art. 44 CGS.

Tale conclusione, del resto, è conforme ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini fiscali, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento. Ne discende, fermo l’obbligo per ognuno dei proponenti il reclamo collettivo di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, che il mancato versamento del citato contributo da parte di solo alcuni dei reclamanti non determina l’irricevibilità del reclamo. Gli uffici della Federazione provvederanno, pertanto, a chiedere il pagamento del contributo a tutti i reclamanti che non abbiamo provveduto al relativo versamento».

[128] Cfr., in tal senso, con riferimento alla debenza del contributo per il reclamo incidentale proposto dinanzi alla medesima Corte, Corte Federale d’Appello FIGC, Sez. III, 25 novembre 2019, n. 22 (consultata in www.figc.it).

[129] Circolare del Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U.

[130] Sull’intervento principale v., A. Chizzini, Intervento in causa, in Dig. disc. priv., Sez. civ., X, Torino, 1993, p. 142; S. Costa, Intervento (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, p. 461 ss.; G. Costantino, Intervento nel processo. I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.

[131] Sull’intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) v., A. Chizzini, op. cit., p. 143; S. Costa, op. cit., p. 464 ss.

[132] Sull’intervento adesivo dipendente v., A. Chizzini, op. cit., p. 144; S. Costa, Intervento (dir. proc. civ.), cit., p. 462 ss.; G. Fabbrini, Contributo alla dottrina dell’intervento adesivo, Milano, 1964, spec. p. 254 ss.

[133] In questo senso Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. Consultiva, parere 16 marzo 2016, n. 2, cit., che richiama espressamente la disciplina del contributo unificato nel processo civile e la Circolare del Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U.

[134] Sull’intervento coatto ad istanza di parte v., A. Chizzini, op. cit., p. 146 s., S. Costa, op. cit., p. 466 ss., G. Costantino, Intervento nel processo. I) Diritto processuale civile, cit., p. 6 s.; in particolare sulla chiamata in garanzia v. G. Costantino, Garanzia (chiamata in), in Dig. disc. priv., Sez. civ., VIII, Torino, 1982, p. 396 ss., S. La China, Garanzia (chiamata in), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, p. 466 ss., G. Monteleone, Garanzia II Chiamata in garanzia – Dir. proc. civ., in Enc. giur., XIV, Roma, p. 1 ss., A. Carratta, “Garanzia propria” e “garanzia impropria” – Requiem per la distinzione tra garanzia propria e impropria in sede processuale, in Giur. it., 2016, p. 586 ss., R. Tiscini, Garanzia propria e impropria: una distinzione superata, in Riv. dir. proc., 2016, p. 835 ss.

[135] Sul’intervento iussu iudicis v., A. Chizzini, op. cit., p. 147 ss.; S. Costa, op. cit., p. 468 ss.; G. Costantino, Intervento nel processo. I) Diritto processuale civile, cit., p. 7; N. Trocker, L’intervento per ordine del giudice, Milano, 1984.

[136] Cfr. in tal senso la Circolare del Ministero della Giustizia n. 65934 del 14 maggio 2012.

[137] In questo senso ancora Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. consultiva, parere 16 marzo 2016 n. 2, cit., richiamando espressamente il Provvedimento del Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U.

[138] Sul tema v. amplius supra § 5.1, anche per le peculiari riflessioni che potrebbero valere per il CONI e per le Federazioni-enti pubblici.

[139] Si veda l’art. 43, commi 1 e 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF), che limitatamente alle istanze di ingiunzione assume il valore quale parametro del contributo: «1. Il contributo per l’accesso alla giustizia è di euro 500,00 nel giudizio di primo grado e di euro 750,00 nei giudizi di appello, revisione o revocazione. 2. Per le istanze di ingiunzione nelle controversie di tipo economico il contributo è di euro 100,00 per controversie di valore fino ad euro 1.000,00 di valore; euro 150,00 per controversie di valore compreso tra i 1.000,00 e i 5.000,00 euro; euro 200,00 per controversie di valore superiore ad euro 5.000,00».

[140] Non è stata esaminata dal parere del Collegio di Garanzia dello Sport CONI l’ipotesi che con un unico atto siano proposte una domanda riconvenzionale e una richiesta di chiamata in causa del terzo. Rispetto al contributo unificato si afferma che «Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall’articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima», così la Circolare del Ministero della Giustizia 11 maggio 2012.

[141] Art. 34 (Intervento del terzo): «1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. 2. L’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. 3. Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica».

[142] Soltanto talvolta nei regolamenti indicati nella successiva nota non si specifica che il conto corrente è dedicato; oppure non si fa riferimento al conto corrente ma si indica che il versamento avvenga con bonifico.

[143] Tutte le seguenti norme prevedono, con minime e irrilevanti variazioni terminologiche, che «Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indi­cazione delle parti»: cfr. l’art. 7, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI); l’art. 42, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI); l’art. 6, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB); l’art. 70, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.); l’art. 18, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS); l’art. 20, comma 3, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC); l’art. 13, comma 3, Reg. degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Cronometristi (FICr); l’art. 21, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK); l’art. 20, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL); l’art. 26, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC); l’art. 29, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH); l’art. 51, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS); l’art. 45, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM); l’art. 27, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM); l’art. 39, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS); l’art. 46, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS); l’art. 25, comma 3, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE); l’art. 21, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW); l’art. 8, comma 3, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITarco); l’art. 15, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA); l’art. 25, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET); l’art. 9, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Vela (FIV); l’art. 63, 3° e comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI); l’art. 7, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI).

Per quanto attiene alle DSA, si rinviene la medesima disposizione riscontrata per le FSN: cfr. l’art. 69, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI); l’art. 53, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT); l’art. 33, comma 4, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF); l’art. 9, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Dama (FID); l’art. 8, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB); l’art. 43, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST); l’art. 40, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP); l’art. 12, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT); l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft); l’art. 55, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO); l’art. 30, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw); l’art. 25, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS); l’art. 17, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE); l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK); l’art. 53, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[144] Cfr. l’art. 48, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): «Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo».

[145] Così l’art. 78, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP): «Il versamento del contributo precede l’atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente»; e l’art. 8, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI): «Il versamento del contributo avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale (…) o con autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile della società ricorrente. (…)». Cfr. inoltre l’art. 48, comma 2 (secondo periodo), Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): «Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice».

[146] Cfr. l’art. 38, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri): «Il pagamento può essere effettuato: a) a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere inviata unitamente al ricorso o all’istanza; b) in contanti in caso di deposito a mano del ricorso o istanza».

[147] In questo senso v. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, decisione 10 giugno 2015, n. 20 (consultata in www.coni.it): «È di palmare evidenza, pertanto, che, affinché l’obbligo possa ritenersi assolto, nel caso in cui reclamante sia una società, è sufficiente l’autorizzazione alla disposizione di addebito sul conto, in quanto, essendo la materiale effettuazione dell’addebito di competenza degli uffici della Federazione, la stessa sfugge alla disponibilità della parte».

[148] Si vedano, quali esempi, l’art. 11, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): «Il versamento del contributo precede l’atto introduttivo e avviene con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale. La ricevuta del versamento riporta nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia”»; l’art. 7, comma 2, Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), di formulazione identica al precedente; l’art. 5, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG): «Il Consiglio Federale determina annualmente la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e le relative modalità di versamento»; l’art. 8, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV): «Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati, con delibera del Consiglio Federale, dalla FITAV»; l’art. 21 Reg. di Giustizia della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS): «A parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva, nel limite dell’importo massimo stabilito dal CONI, è previsto il pagamento di un contributo per l’accesso ai servizi di giustizia la cui misura, le modalità di versamento e le condizioni di ripetibilità del contributo sono stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo della UITS».

[149] Salvo che la relativa disciplina non accompagni quella delle modalità di versamento del contributo, cfr., ad esempio, l’art. 48, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): «Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo»; l’art. 94, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH): «Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo da effettuarsi a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere allegata nel deposito del ricorso o del reclamo. (…)».

[150] Identica la formulazione, tra le DSA, dell’art. 33, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF).

[151] Per una questione applicativa v. infra § 5.7.1.1.

[152] In questi termini v., per quanto attiene alle FSN, l’art. 42, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI); l’art. 70, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.); l’art. 20, comma 4, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC); l’art. 21, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK); l’art. 13, comma 4, Reg. degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Cronometristi (FICr); l’art. 20, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL); l’art. 26, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC); l’art. 29, comma 4, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH); l’art. 45, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM); l’art. 27, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM); l’art. 46, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS); l’art. 25, comma 4, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE); l’art. 8, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); l’art. 57, comma 4 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT) – dal 1° gennaio 2023 denominata, a seguito di modifica statutaria, Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) –; l’art. 8, comma 4, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITarco); l’art. 15, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA); l’art. 9, comma 4, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Vela (FIV); l’art. 63, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Potrebbe essere considerata equivalente la disciplina presupposta dall’art. 6, comma 2, Reg. della Giustizia Sportiva ACI, dal momento che afferma: «L’azione è esercitata (…) tramite un atto sottoscritto che dovrà contenere (…) la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per l’ac­cesso ai servizi di giustizia». Per quanto attiene alle DSA v., negli stessi termini indicati nel testo, l’art. 53, comma 4, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT); l’art. 8, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB); l’art. 55, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO); l’art. 30, comma 4, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw).

[153] In questo senso appaiono l’art. 94, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH), di cui supra nota 149; l’art. 38, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri): «La parte privata deve versare il contributo dovuto contestualmente al deposito del proprio ricorso o istanza, ai quali deve essere allegata la relativa ricevuta». A tale novero può essere ascritto anche l’art. 10, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN): «Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo».

[154] In questi termini, tra le FSN, v. l’art. 7, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI); l’art. 11, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI); l’art. 6, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB); l’art. 18, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS); l’art. 51, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS); l’art. 78, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); l’art. 7, comma 2, Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV); l’art. 39, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS); l’art. 21, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW); l’art. 25, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET).

Nell’ambito delle DSA v., negli stessi termini, l’art. 69, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI); l’art. 9, comma 1, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Dama (FID); l’art. 40, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP); l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft); l’art. 25, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS); l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK); l’art. 53, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[155] Così l’art. 43, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF): «Il versamento del contributo deve avvenire prima del deposito dell’atto introduttivo del giudizio. In tale atto dovrà essere data prova, a pena di inammissibilità, dell’avvenuto versamento».

[156] Peculiare è la formulazione di alcuni regolamenti, perché indicano il contributo soltanto come eventuale, ma ciò si giustifica per il riferimento generico che essi compiono ad «ogni istanza» e non soltanto ai ricorsi o ai reclami, cfr. l’art. 18, comma 6, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS): «Ad ogni istanza agli Organi di giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto»; negli stessi termini, tra le DSA, l’art. 9, comma 4, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Dama (FID). Per un chiaro esempio, invece, in cui alla mancata prova del versamento è connessa una “sanzione” processuale, cfr. l’art. 11, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): «La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all’atto introduttivo del procedimento, a pena di improcedibilità».

[157] Cfr. l’art. 17, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE): «Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato entro tre (3) giorni dall’invio o dal deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico». Diversa è la disciplina che l’art. 23 dello stesso Regolamento detta per il ricorso per ricusazione, che richiede il versamento preventivo: «(…) il ricorso per ricusazione si propone, da parte di quella delle parti che ne ha interesse, alla Corte Federale di Appello, previo versamento del contributo per l’accesso alla giustizia».

[158] Sulla sanatoria del versamento parziale v. supra § 5.1.

[159] Sul tema v. le riflessioni compiute infra § 5.7.1, che presuppongono l’individuazione precisa del momento in cui deve essere effettuato il versamento.

[160] Un’utile sintesi delle possibili patologie, perché le contempla quasi tutte, è offerta dall’art. 78, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP): «Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all’addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo». Alla necessità che il contributo sia stato versato sin dall’inizio nella misura corretta si potrebbe riferire l’art. 11, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): «La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all’atto introduttivo del procedimento, a pena di improcedibilità». Sul punto si deve però rinviare alle precisazioni ulteriori che saranno compiute a breve nel testo, sia per il versamento parziale che per quello tardivo.

[161] Si veda in tal senso l’art. 56, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), secondo cui il versamento del contributo (lì denominato, in realtà, tassa federale) è «condizione di ricevibilità» del ricorso o del reclamo; e l’art. 20, comma 4, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC), che recita: «Il versamento (…) deve essere effettuato a pena di irricevibilità non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico». Per quanto attiene alle DSA, cfr. l’art. 33, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF): «I ricorsi ed i reclami, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo».

[162] Il riferimento è all’art. 59, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI e al conforme art. 7, comma 1, Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, v. supra § 3 e infra § 6.

[163] Cfr. l’art. 78, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP): «Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all’addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo». La stessa sanzione della inammissibilità è prevista nelle procedure speciali per i campionati nazionali del settore dilettantistico dagli artt. 98 (sia lettera A che B) e 99 del Regolamento; ed inoltre per il settore professionistico, nell’ambito delle procedure speciali per i campionati nazionali del settore professionistico, dall’art. 100 per il reclamo avverso sanzioni disciplinari e dall’art. 101 per il reclamo avverso il risultato di gara. Per un interessante caso pratico, in cui è stata confermata la sanzione dell’inammissibilità, v. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 01 agosto 2019, n. 63 (consultata in www.coni.it). Per quanto attiene alle DSA, v. l’art. 43, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di American Football (FIDAF): «Il versamento del contributo deve avvenire prima del deposito dell’atto introduttivo del giudizio. In tale atto dovrà essere data prova, a pena di inammissibilità, dell’avvenuto versamento».

[164] Cfr. l’art. 11, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI): «La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all’atto introduttivo del procedimento, a pena di improcedibilità»; l’art. 18, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), che si esprime proprio in termini di condizione di procedibilità – «Il pagamento del contributo costituisce condizione di procedibilità dell’istanza» –, circostanza che, rigorosamente e tecnicamente, dovrebbe determinare precise conseguenze nel processo sportivo, come sarà chiarito supra nel testo; l’art. 21, comma 8, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW): «La mancata dimostrazione della corresponsione della tassa reclamo è causa di improcedibilità del ricorso». Per le DSA, v. l’art. 21, comma 7, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft): «La mancata dimostrazione della corresponsione della tassa reclamo è causa di improcedibilità del ricorso».

[165] Significativo è il caso dell’art. 7, Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). Esso non indica la sanzione processuale del mancato versamento del contributo, ma il 2° e il 3° comma dell’articolo lasciano chiaramente intendere che si tratta di una condizione di ricevibilità/ammissibilità, perché affermano: «2. Il versamento del contributo precede l’atto introduttivo e avviene con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale. (...). 3. La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all’atto introduttivo del procedimento». Lo stesso Regolamento, tuttavia, all’art. 28, nel disciplinare il reclamo d’urgenza alla Corte Sportiva d’Appello si esprime, al comma 6, in termini di condizione di procedibilità: «A pena di improcedibilità, al reclamo deve essere allegata la prova del versamento del contributo nella misura prevista». Si trova, dunque, conferma della irrilevanza pratica della qualificazione formale in termini di irricevibilità/inammissibilità o di improcedibilità. Non si può infatti ritenere che la sanzione processuale dell’omesso (o non provato) versamento del contributo possa essere differente a seconda dell’organo di giustizia della Federazione adito o del procedimento attivato.

[166] Sul tema, anche per ulteriori riferimenti, v., si vis, A.M. Marzocco, Condizione di procedibilità e giurisdizione condizionata nel tentativo di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche: riflessioni sull’intervento delle sezioni unite, in Foro it., 2020, I, c. 307 ss.

[167] Anche se talvolta con un campo di applicazione più limitato, come nel caso del Codice di Giustizia Federale dell’Aero Club d’Italia (AeCI), che se ne occupa soltanto rispetto al procedimento di ricusazione (v. amplius supra nota 68).

[168] Sempre che non intervenga una tempestiva integrazione, v. supra § 5.4.1.

[169] Sulla tardività e i limiti entro cui essa è sanabile v. infra § 5.7.1.

[170] Nell’ambito delle FSN, quali norme regolamentari sul contributo per l’accesso che non prevedono espressamente una “sanzione” processuale per l’omesso (parziale o tardivo) versamento del contributo, v. l’art. 6 Reg. della Giustizia Sportiva dell’Automobile Club Italia (ACI); l’art. 7 Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI); l’art. 70, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.); l’art. 21, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK); l’art. 20 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL); l’art. 26 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC); l’art. 29 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH); l’art. 51 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS); l’art. 94 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH); l’art. 4 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM); l’art. 45 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM); l’art. 10 Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN); l’art. 4 Reg. di Giustizia Sportiva Federale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE); l’art. 27 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM); l’art. 38 Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rugby (FIR); l’art. 46, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS); l’art. 5 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); l’art. 8 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); l’art. 56, commi 4 e 5, Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR); l’art. 57 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT) – dal 1° gennaio 2023 denominata, a seguito di modifica statutaria, Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) –; l’art. 15, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA); l’art. 8 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV); l’art. 25 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET); l’art. 38 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon (FITri); l’art. 9 Reg. di Giustizia Federazione Italiana Vela (FIV); l’art. 63 Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI); l’art. 21 Reg. di Giustizia della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).

Per quanto attiene alle DSA, v. l’art. 69 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI); l’art. 53 Reg. di Giustizia Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT); l’art. 33 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF); l’art. 9 Reg. di Giustizia Federazione Italiana Dama (FID); l’art. 8 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB); l’art. 43 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST); l’art. 40 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP); l’art. 12 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT); l’art. 55 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO); l’art. 25 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS); l’art. 17 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE); l’art. 30 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw); l’art. 21 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK); l’art. 53 Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[171] Art. 42, comma 5, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI): «L’o­messo versamento del contributo unificato comporta responsabilità disciplinare punibile con ammenda fino al doppio del contributo dovuto».

[172] In via esemplificativa, ma molto chiaro sul punto, v. l’art. 1, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): «Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali».

[173] Al di là dei limiti in cui il principio di tipicità è applicabile nel contesto in esame (limiti che deporrebbero in senso contrario alla necessità di una previsione che contempli la specifica violazione disciplinare, dal momento che in materia sportiva non è prevista un’elencazione tassativa dei comportamenti vietati, ma esistono anche norme che impongono l’osservanza di principi generali come la lealtà, la correttezza e la probità), la tipicità potrebbe essere richiesta dall’art. 1, comma 3, Codice della Giustizia Sportiva CONI, secondo cui «Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza». Tutto, dunque, dipende dai limiti entro cui si ritiene applicabile il principio di tipicità nella materia in esame.

[174] Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, decisione 1 agosto 2019 n. 63 (consultata in www.coni.it.), che in relazione al contributo per l’accesso previsto dall’art. 78 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) afferma che la «fattispecie è amministrativa e non disciplinare».

[175] Sui limiti del rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile e, in particolare, sul limite della compatibilità con il carattere di informalità del processo sportivo (coerente, come osserva l’Autore, con l’art. 2, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva CONI nella parte in cui afferma che «I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto»), v. M.L. Torsello, La Corte federale d’appello della Federazione italiana del giuoco del calcio, in La giustizia nello sport, a cura di P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, Napoli, 2022, vol. I, p. 670 ss., spec. p. 673. Sull’interpretazione dell’art. 2, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva CONI v. A. Panzarola, op. cit., p. 45 ss.

[176] Un diritto espressamente riconosciuto da ogni regolamento di giustizia, v. ad esempio l’elenco di cui supra nota 48.

[177] Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sez. Tesseramenti, decisione 5 agosto 2022, n. 1, cit.

[178] Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, decisione 21 giugno 2019, n. 46 (consultata in www.coni.it), in cui si legge: «(…) il Collegio ritiene di uniformarsi al precedente specifico di questa Corte (…) secondo il quale, dal combinato disposto degli artt. 36, comma 4, e 33, comma 8, CGS FIGC, deve desumersi la regola, di carattere generale, della validità del pagamento della tassa di reclamo effettuato dopo la proposizione del ricorso, ma prima dell’inizio del procedimento. Una simile regola, oltre che conforme alla interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni generali del procedimento, è altresì conforme al principio generale di sanatoria per raggiungimento dello scopo, dettato in tema di invalidità degli atti processuali. La prescrizione del pagamento della tassa di reclamo, infatti, è strumentale allo svolgimento del procedimento e, pertanto, l’obbligo deve ritenersi validamente assolto, qualora sia comunque effettuato prima del concreto avvio dello stesso. Né può in contrario attribuirsi rilevanza alla circostanza che l’art. 46, comma 5, CGS FIGC disponga l’allegazione al ricorso della tassa, trattandosi, all’evidenza, di una prescrizione di carattere formale recessiva rispetto al richiamato principio di carattere generale».

[179] Sull’individuazione ed applicazione di tali principi nel processo sportivo v. A. Panzarola, op. cit., p. 34 ss.; ed inoltre M. Angelone, Il faticoso percorso di allineamento della giustizia disciplinare sportiva all’assiologia costituzionale, in Rass. dir. econ. sport., 2018, spec. p. 31 ss., L. Ferrara, F. Orso, op. cit., pp. 19 ss., M. Sferrazza, Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI e la riforma del sistema, in P. Sandulli, M. Sferrazza, Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio, Milano, 2015, p. 77 ss., P. Sandulli, Principi e problematiche di giustizia sportiva, Roma, 2018, p. 51 ss. Per il profilo, pur rientrante tra i principi del giusto processo, della terzietà ed imparzialità degli organi di giustizia sportiva v. A. Merone, Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, autonomia ed indipendenza, in questa Rivista, 2015, p. 102 ss., spec. p. 103; M. Proto, Su autonomia e indipendenza dei «nuovi» organi di giustizia, in questa Rivista, 2015, p. 97 ss. Per l’individuazione dei principi del processo civile applicati dal Collegio di Garanzia dello Sport nelle sue decisioni, v. L. Santoro, op. cit., p. 477 ss.

[180] L’art. 44 è dedicato ai “Principi del processo sportivo”. In particolare, il comma 1 afferma: «Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo».

[181] Nel caso di specie il Tribunale Federale ha ritenuto «che il versamento del contributo de quo, non effettuato nella contestualità dell’invio del ricorso o del reclamo, non abbia prodotto sostanziali violazioni, né abbia alterato i principi richiamati dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che il contributo è stato, comunque, versato e l’eventuale posticipo del versamento non ha prodotto alcuna disfunzione – sia nei termini sia nei tempi – al servizio di accesso alla giustizia sportiva».

[182] Su questa norma v. L.R. Malagnini, I termini: natura e problemi applicativi, in La giustizia nello sport, a cura di P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, Napoli, 2022, vol. II, spec. 1074 ss.

[183] Art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC: «I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice». Su questa norma v. M. Atelli, Art. 48 (Contributo per l’accesso alla giustizia sportiva), in Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, 2a ed., Napoli, 2021, p. 588 ss., che, in contrasto con quanto qui sostenuto supra § 5.1 circa la natura del contributo per l’accesso, ritiene (ivi, p. 591 s.) che esso abbia «le caratteristiche essenziali del tipico tributo erariale».

[184] Art. 67, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva FIGC: «Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce». Su questa norma v. A. Zampone, Art. 67 (Procedimento relativo al ricorso degli interessati), in Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, 2a ed., Napoli, 2021, p. 719 ss.

[185] Art. 71, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC: «Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare». Su questa norma v. S. Sica, L. Vizzino, Art. 71 (Reclamo degli interessati), in Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, 2a ed., Napoli, 2021, p. 730 ss.

[186] Art. 74, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC: «Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare». Su questa norma v. S. Sica, L. Vizzino, Art. 74 (Procedimento di urgenza), in Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, 2a ed., Napoli, 2021, p. 736.

[187] Art. 76, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC: «Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare». Su questa norma v. R. Marsili, L. Rispoli, Art. 76 (Reclamo degli interessati), in Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, 2a ed., Napoli, 2021, p. 746.

[188] In questo senso l’art. 10, comma 4, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN): «I contributi di reclamo e di ricorso devono essere restituiti in caso di integrale accoglimento dell’impugnazione». Cfr. anche l’art. 46, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), che in relazione alla disciplina del procedimento dinanzi al giudice sportivo afferma: «I contributi versati per le istanze accolte sono restituiti; altrimenti sono incamerati dalla FIDS»; la medesima disposizione è contenuta nell’art. 49, comma 1, per il procedimento dinanzi alla Corte Federale di appello. Similmente l’art. 55, comma 8, che rispetto alla ricusazione di un componente di un organo di giustizia prevede: «Il ricorso per la ricusazione comporta il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia previsto per la Corte Federale di appello, che viene incamerata in caso di rigetto dell’istanza di ricusazione e viene restituita in caso di suo accoglimento».

[189] Cfr. l’art. 21, comma 7, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW): «Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile o inammissibile comporta l’incameramento della relativa tassa versata». Nell’ambito delle DSA v., negli stessi termini, l’art. 21, comma 6, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft) e l’art. 21, comma 6, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK).

[190] Cfr. l’art. 9, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Vela (FIV): «Il contributo è ripetibile in caso di accoglimento della domanda».

[191] Nel senso della restituzione v., tra le FSN, l’art. 39, comma 3, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS): «In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo, il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito»; negli stessi termini l’art. 7, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), l’art. 6, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB), l’art. 18, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) e l’art. 7, comma 3, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Sostanzialmente conforme l’art. 21, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW): «In caso di accoglimento, anche parziale, dell’istanza, la tassa relativa ai punti a) e b) viene restituita».

Per quanto attiene alle DSA, negli stessi termini si esprimono l’art. 69, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI); l’art. 9, comma 2, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Dama (FID); l’art. 43, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST); l’art. 40, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP); l’art. 12, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT); l’art. 21, comma 3, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft); l’art. 25, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS); l’art. 21, comma 3, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK); l’art. 53, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[192] Nel senso della ripetibilità del contributo v. l’art. 45, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica (FIM): «Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile, salvo in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta».

[193] Si veda l’art. 56, commi 4 e 5, Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR): «4. In caso di accoglimento pieno di un gravame, l’importo del contributo versato per l’impugnazione viene restituito. 5. In caso di accoglimento parziale l’organo giudicante può stabilire una restituzione parziale del contributo».

[194] Appare in tal senso, ed è peculiare rispetto alle altre, la disposizione dell’art. 6, comma 2 (secondo periodo), Reg. della Giustizia Sportiva dell’Automobile Club Italia (ACI): «L’importo del contributo verrà incamerato dalla Federazione se la domanda verrà archiviata o respinta mentre ne può esser disposta la restituzione, anche parziale, nei casi di accoglimento della richiesta da parte dell’Organo giudicante».

[195] Cfr. l’art. 48 Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ai commi 5 e 6 prevede: «5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall’esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6. – 6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, sono restituiti». Per un’applicazione e per la ratio della norma v. Corte Federale d’Appello FIGC, Sez. Un., decisione 30 agosto 2021, n. 12 (consultata in www.figc.it), in cui si legge: «La ratio della disposizione è di tutelare un settore, quale quello dilettantistico (analogamente a quello giovanile e scolastico), caratterizzato da risorse economiche limitate e di non aggravare i soggetti che operano in tale settore del pagamento del citato contributo, nelle ipotesi in cui la domanda da essi proposta risulti almeno parzialmente fondata. Il legislatore sportivo, con la locuzione “in ambito LND”, utilizza un enunciato linguistico molto ampio; il che non consente di escludere dal relativo ambito applicativo i giudizi aventi ad oggetto un procedimento disciplinare avverso i Presidenti o altre figure apicali del Comitato regionale LND». Si veda anche, in termini simili, Corte Federale d’Appello FIGC, Sez. Un., decisione 18 ottobre 2019, n. 13 (consultata in www.figc.it), in cui si legge: «L’art. 48, innovando rispetto alla disciplina del codice previgente, ha stabilito la nuova regola secondo cui il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva resta a carico del ricorrente, salvi i casi di deroga previsti espressamente»; e con specifico riferimento alla deroga prevista dal comma 6 afferma: «La formulazione della norma prevede la restituzione del contributo in ipotesi individuate facendo riferimento all’oggetto del contenzioso e non già alla qualità soggettiva del ricorrente vittorioso».

[196] Cfr. l’art. 25, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET): «In caso di accoglimento pieno di un gravame, l’importo del contributo versato per l’impugnazione viene restituito»; e, supra nota 193, l’art. 56, commi 4 e 5, Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), che come si è detto disciplina anche l’accoglimento parziale.

[197] Cfr. l’art. 7, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI): «L’accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti». Negli stessi termini l’art. 6, comma 3, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (FIB), l’art. 18, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), l’art. 39, comma 3, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), l’art. 7, comma 4, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Pugilistica Italiana (FPI); e, similmente, l’art. 21, comma 6, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW). Tra le DSA, cfr. l’art. 21, comma 5, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting (FIRaft): «L’accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate e non ancora restituite». Altri regolamenti delle DSA dettano la medesima disciplina riscontrata per le FSN, ma in aggiunta prevedono – di solito nel comma precedente del medesimo articolo – che «In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato (…) verrà restituito», cfr. l’art. 69, comma 4, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Cricket Italiana (FCrI): «L’accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti»; negli stessi termini, e con la medesima struttura, v. l’art. 9, comma 3, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Dama (FID), l’art. 43, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST), l’art. 40, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP), l’art. 12, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT), l’art. 25, comma 4, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), l’art. 21, comma 5, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK), l’art. 53, comma 4, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

[198] Cfr. l’art. 25, comma 1, Reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): «Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile». Negli stessi termini l’art. 20, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI); l’art. 42, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI); l’art. 70, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.); l’art. 20, comma 2, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC); l’art. 21, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK); l’art. 20, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL); l’art. 26, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (FIDASC); l’art. 29, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH); l’art. 27, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM); l’art. 46, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma (FIS); l’art. 8, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); l’art. 57, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT), ora denominata FITP, v. infra nota 203 –; l’art. 8, comma 2, Reg. di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITarco); l’art. 15, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo (FITA); l’art. 63, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Per quanto attiene alle DSA, negli stessi termini v. l’art. 53, comma 2, Reg. di Giustizia Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (FEDERKOMBAT); l’art. 30, comma 2, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling (FITw); l’art. 17, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE); l’art. 33, comma 2, e l’art. 33, comma 6, Reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF); l’art. 55, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO).

[199] Cfr. l’art. 7, comma 4, Reg. giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV): «L’im­porto versato a titolo di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia non è soggetto a restituzione».

[200] Cfr. l’art. 94, comma 2, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey (FIH): «Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo da effettuarsi a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere allegata nel deposito del ricorso o del reclamo. La ripetibilità del contributo nonché eventuali depositi cauzionali sono determinati dal Giudice competente per il relativo procedimento». Bisogna però notare che per il procedimento dinanzi alla Corte Federale di Appello l’art. 123, comma 6, del Regolamento prevede, così come avviene in altri regolamenti, che «Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero e rigettato il contributo versato per l’accesso al servizio di giustizia diviene irripetibile». Un ruolo alla valutazione dell’organo giudicante è riconosciuto anche dall’art. 56, commi 4 e 5, Reg. Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) rispetto alla restituzione parziale, v. supra nota 193.

[201] Per la specifica elencazione delle FSN e delle DSA i cui regolamenti non sanzionano espressamente il mancato versamento del contributo v. supra nota 170.

[202] Su tutti i profili indicati v. supra §§ 5.1-5.8.

[203] Dal 1° gennaio 2023 la FIT è denominata, a seguito di modifica statutaria, Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

[204] Supra nota 170.

[205] In via esemplificativa v. ancora, ex multis, l’art. 4 Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), che pur non indicando la sanzione prevista per il mancato versamento, prescrive che l’attestazione di avvenuto versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia deve essere unita al reclamo alla Corte Sportiva di Appello (art. 27, comma 1), al ricorso al Tribunale Federale (art. 31, comma 2), al reclamo alla Corte Federale d’appello (art. 37, comma 2); e inoltre l’art. 33, comma 1, conferma l’obbligatorio versamento del contributo prima della fissazione dell’udienza: «Entro dieci giorni dal deposito del ricorso e della relativa attestazione di avvenuto versamento del contributo per l’accesso ai servizio di giustizia, di cui all’art. 4, il Presidente del Tribunale Federale fissa l’u­dienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell’u­dienza». Non dissimile la disciplina dettata dal Reg. di Giustizia Sportiva Federale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE): l’art. 4 nel disciplinare il contributo per l’accesso non prevede una sanzione, ma più disposizioni richiedono che il ricorso o il reclamo siano accompagnati dall’attestazione di avvenuto versamento del contributo (v. l’art. 27, comma 2, per il reclamo alla Corte Sportiva di Appello; l’art. 31, comma 2, per il ricorso al Tribunale Federale; l’art. 37, comma 2, per il reclamo alla Corte Federale d’Appello).

Potrebbe invece suscitare qualche dubbio il Reg. della Giustizia Sportiva dell’Automobile Club Italia (ACI), in virtù del tenore dell’art. 6, che richiede (comma 2) al momento dell’esercizio dell’azione la prova dell’avvenuto pagamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia oltre all’indicazione nell’atto anche del numero di licenza. Qualora quest’ultimo non fosse indicato la domanda sarebbe irricevibile; nulla si dice, invece, in ordine alla conseguenza della mancata prova del versamento del contributo. Non aiuta a tal fine neppure il contenuto dell’art. 7. Quest’ultimo, in realtà, riproduce testualmente l’art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva CONI (fatta salva la competenza attribuita alla Giunta Sportiva della Federazione); mentre non sembra comprensibile il comma 3 dell’art. 7, che dichiara applicabili le medesime disposizioni al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI (la disposizione appare un refuso della trasposizione dell’art. 7 Codice della Giustizia Sportiva CONI). In ogni caso, per quanto si dirà a breve sopra nel testo, si può ritenere che la sanzione dell’irricevibilità operi anche in caso di mancato versamento del contributo.

[206] Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, decisione 7 agosto 2020, n. 36, cit. Nel caso di specie il contributo non era dovuto perché la Procura Federale non è tenuta al versamento (v. supra § 5.4). In ogni caso, attraverso un mero obiter dictum il Collegio di Garanzia dello Sport ha osservato, rispetto al poco sopra ricordato art. 57, comma 4, Reg. di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT, ora divenuta FITP, v. supra nota 203), che «il versamento del contributo (…) non è configurato dalla norma in questione quale condizione di procedibilità del ricorso, costituendo piuttosto un obbligo che trova la sua sanzione su un piano extraprocessuale».

[207] Si veda supra nota 17.

[208] Si veda supra § 4.

[209] Era una proposta contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio 2022 (Atto Senato 2448). In particolare, si proponeva la modifica dell’art. 16, d.P.R. n. 115/2002, prevedendo che il funzionario non potesse procedere all’iscrizione a ruolo in caso di omesso o errato pagamento del contributo unificato. A seguito di diffuse proteste dell’avvocatura, che avevano evidenziato il contrasto con l’art. 24 Cost. per il vulnus arrecato al diritto di azione giudiziale, ne è stato disposto lo stralcio.

[210] L’art. 9, comma 5, l. 23 dicembre 1998 prevedeva che la parte, in caso di modifica della domanda che ne aumentasse il valore, avrebbe dovuto farne espressa dichiarazione e procedere all’integrazione del contributo unificato, a pena di improcedibilità della domanda. Tale norma è stata soppressa dall’art. 1, comma 3, d.l. 11 marzo 2002, n. 28 (convertito con modificazioni dalla l. 10 maggio 2002, n. 91).

[211] Si veda, per riferimenti, supra nota 179.

[212] In tale prospettiva appare felice l’affermazione secondo cui «“Giustizia Sportiva” evoca un insieme di mezzi per la tutela di interessi, che si radicano in norme accomunate dal loro appartenere ad un ordinamento peculiare, speciale: l’ordinamento giuridico sportivo», così A.M. Gambino, Giustizia sportiva e crisi della fattispecie, in questa Rivista, 2018, p. 11.

[213] Nello stesso senso appaiono le riflessioni di L. Ferrara, voce Giustizia Sportiva, cit., p. 491 s., F.P. Luiso, voce Giustizia sportiva, cit., p. 229; v. inoltre, per l’inquadramento della giustizia sportiva nella giustizia endoassociativa, R. Caprioli, Il procedimento disciplinare sportivo all’indomani della l. 13 dicembre 1989, n. 401, in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 681 s.

[214] Sui diversi profili di questo tema v. S. Bastianon, Le federazioni e il mercato dell’organizzazione degli eventi sportivi: uno sguardo al passato per cercare di capire il presente (... ed immaginare il futuro), in questa Rivista, 2016, p. 64 ss.; e per una prospettiva generale, muovendo dal c.d. Ein Platz Prinzip, A.G. Parisi, Manuale di diritto dello sport, Milano, 2021, p. 44 s.

[215] Differenti valutazioni possono valere per l’arbitrato sportivo, perché se la volontà di devolvere ad arbitri le controversie non è libera ma in qualche modo forzata, allora il procedimento arbitrale deve essere assistito da tutte le garanzie del giusto processo a pena di inefficacia della convenzione di arbitrato (e di annullabilità del lodo eventualmente reso). Un’affermazione che può essere fondata sui principi enunciati dalla Corte EDU nei casi Mutu e Pechstein c. Svizzera (ricorsi n. 40575/10 e n. 67474/10), 2 ottobre 2018. Sulla decisione della Corte v. A. Merone, Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo, in questa Rivista, 2020, p. 110 ss.; nonché S. Custureri, Arbitrato sportivo internazionale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: in margine al caso “Mutu e Pechstein c. Svizzera”, in Dir. comm. int., 2019, p. 622 ss., e L. Di Nella, Il caso Claudia Pechstein, in Rass. dir. econ. sport, 2020, p. 145 ss., al cui scritto si rinvia anche per l’esame del più ampio caso Pechstein (ivi, p. 132 ss.).

[216] Si veda, ad esempio, l’art. 30, comma 4, Statuto Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), secondo cui «il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia». Sul vincolo di giustizia sportiva v. F.P. Luiso, La giustizia sportiva, cit., p. 42 ss., Id., voce Giustizia sportiva, cit., p. 228 s., F. Modugno, Giustizia e sport: problemi generali, in questa Rivista, 1993, p. 341, M. Sanino, Giustizia Sportiva, cit., p. 225 ss.; e, si vis, A.M. Marzocco, Vincolo di giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Judicium, 2021, p. 25 ss. Sulla peculiare ipotesi della deroga al vincolo di giustizia sportiva per infungibilità tra la tutela offerta dalla giustizia sportiva e quella offerta dalla giustizia statale v. T. Mauceri, Insulti razzisti e disapplicazione del «vincolo di giustizia sportiva» (nota a Corte Federale d’Appello FIGC, sez. I, 30 giugno 2020, n. 84), in questa Rivista, 2020, p. 223 ss.; e, in una prospettiva più generale, T.E. Frosini, La giustizia sportiva italiana e comparata, in Rass. dir. econ. sport, 2016, spec. p. 42 s.

[217] L’art. 3, comma 1 (1° periodo), d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280) nella parte in cui richiede l’esaurimento dei «gradi della giustizia sportiva» prima di poter adire il giudice statale, sia esso il giudice ordinario o quello amministrativo, è correntemente letto nel senso che esso prevede la c.d. pregiudiziale sportiva. Come si è già altrove osservato (si vis, A.M. Marzocco, op. ult. cit., p. 35 s.), e rinviando a quella sede per ulteriori approfondimenti, «Non si tratta, tuttavia, di una pregiudiziale in senso proprio, perché non vi è alcuna efficacia vincolante, dinanzi al giudice statale, delle decisioni assunte dalla giustizia sportiva rispetto a situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento della Repubblica. Al contrario, l’applicazione del principio di rilevanza comporta che la decisione del giudice statale prevalga su quella (eventualmente) difforme assunta dalla giustizia sportiva. Si manifesta in tal modo la supremazia ex post dell’ordinamento statale quando le controversie coinvolgano in via diretta situazioni giuridiche soggettive per esso rilevanti. Di conseguenza, più che di pregiudiziale sportiva si dovrebbe parlare, pur sempre, di vincolo di giustizia sportiva, ma inteso in una forma debole. Mentre infatti esso esprime, come nella forma forte, l’obbligo di rivolgersi alla giustizia sportiva, difettano invece sia la riserva della decisione alla giustizia sportiva, sia il vincolo del singolo a tale decisione, perché in caso di contrasto prevale la decisione del giudice statale eventualmente investito della controversia. La c.d. pregiudiziale sportiva, dunque, non indica altro che la degradazione del vincolo di giustizia sportiva – che in senso proprio e forte esprime la riserva all’ordinamento sportivo della risoluzione delle controversie sportive e l’obbligo di osservarle – all’onere di esaurire i rimedi della giustizia sportiva prima di poter adire il giudice statale. In concreto, nei casi in esame il vincolo di giustizia mira soltanto a favorire il tentativo di una risoluzione interna della controversia, prima di investire il giudice statale, la cui decisione prevarrà in caso di contrasto (c.d. supremazia ex post)».

[218] Il riferimento è alle ben note Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in Foro it., 2011, I, c. 2602 ss., con nota di A. Palmieri, Tutela giurisdizionale dimidiata per le sanzioni disciplinari in ambito sportivo; in Corr. giur., 2011, p. 1543 ss., con nota di F.G. Scoca, I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore; in Giur. Cost., 2011, p. 664 ss., con note di G. Manfredi, Gruppi sportivi e tutela endoassociativa, e di A. Di Todaro, La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana «fuga» della corte dal piano sostanziale a quello per equivalente; e Corte cost., 17 aprile 2019, n. 160, in Foro it., 2019, I, c. 3843 ss., in Giur. cost., 2019, p. 1670, con osservazioni di F.G. Scoca, Autonomia sportiva e pienezza di tutela giurisdizionale; in Giornale dir. amm., 2020, p. 213 ss., con note di A.E. Basilico, L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto di agire in giudizio, e di A. Averardi, L’ordinamento sportivo e la tutela giurisdizionale dei singoli; in Rass. dir. econ. sport, 2019, p. 75 ss., con nota di E. Maio, Le sanzioni disciplinari sportive tra neutralità delle forme giuridiche e pluralità degli effetti; in Riv. dir. proc., 2020, p. 807, con nota di P. Sandulli, Ancora in tema di legittimità costituzionale della giustizia sportiva.

[219] Un limite posto dagli interventi della Corte Costituzionale indicati nella precedente nota ed oggetto anche di critiche, perché offre una tutela che appare dimidiata, cfr. M. Angelone, op. cit., spec. p. 54 ss., A.E. Basilico, L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela “dimezzata”?, in Gior. dir. amm., 2011, p. 734 ss., L. Di Nella, Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport, in Rass. dir. econ. sport, 2012, p. 85, F.G. Scoca, op. ult. cit., p. 1689 s.; R. Spasiano, La giustizia sportiva, in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 8a ed., Torino, 2020, p. 607 ss.; ed inoltre T. Mauceri, Sulla rilevanza esterna delle sanzioni sportive, in questa Rivista, 2019, p. 50 ss., in particolare per un’apertura verso la tutela in forma specifica almeno in alcuni casi (ivi, p. 53).

[220] Sul tema, oltre agli Autori indicati nelle due note precedenti, v., si vis, A.M. Marzocco, Vincolo di giustizia sportiva e giurisdizione statale, cit., p. 37 ss. (anche per ulteriori riferimenti e le dovute precisazioni sulle sanzioni conseguenti a violazioni di norme tecniche).

[221] Cfr. Cons. Stato 24 agosto 2018, n. 5046 e Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2018, n. 5019, in www.
giustizia-amministrativa.it
; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002 (in Resp. civ. e prev., 2013, p. 1579, con nota di A. Stalteri, Il Consiglio di Stato e la pregiudiziale sportiva attraverso l’art. 30 c.p.a.), pronuncia che richiama la famosa Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782, in Danno e resp., 2009, 608, con nota di L. Cimellaro, Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Foro it., 2009, III, 195, con nota di A. Palmieri. Sulla legittimità di questa specifica forma di giurisdizione condizionata v. F. Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato, Milano, 2007, p. 340 ss.

[222] Per la proposta di distinguere tra più gradazioni del vincolo di giustizia – vincolo forte (o in senso proprio), vincolo attenuato, vincolo debole e vincolo eventuale – v., si vis, A.M. Marzocco, Vincolo di giustizia sportiva e giurisdizione statale, cit., p. 25 ss., spec. p. 55 s.

[223] Cfr. art. 5, comma 1, Principi di Giustizia Sportiva CONI e art. 6 Codice della Giustizia Sportiva CONI.

[224] Si vedano supra le note 48, 50, 51, 53-60, da cui emerge che tutti i regolamenti ivi indicati ribadiscono il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

[225] Cfr. Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in Rep. Foro it., 2005, voce Sport, n. 89, che sulla base della natura normalmente privatistica delle federazioni (v. supra § 5.1) afferma l’origine contrattuale e non autoritativa del vincolo di giustizia sportiva (in quanto fondato sull’accettazione dei regolamenti federali a seguito di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva).

[226] Supra §§ 5.4.1 e 5.4.2.

[227] Supra § 3.

[228] Per la qualificazione come adempimento amministrativo v. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. Consultiva, parere 16 marzo 2016 n. 2, cit.

[229] Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 7 agosto 2020, n. 36, cit., nel passo riportato supra nota 206.

[230] Differente, lo si è detto, è il trattamento del versamento tempestivo ma parziale (supra § 5.4.1) o, più in generale, non corretto nell’ammontare. In questo caso appare ragionevole la richiesta di integrazione entro un termine, decorso il quale la segreteria potrà dichiarare la irricevibilità per omissione dell’a­dempimento amministrativo prescritto (id est: il versamento del contributo).

[231] Si veda supra § 5.7.

[232] Si veda supra nota 75.

[233] Si veda supra § 5.3.

[234] Si veda supra § 3.

[235] Si rinvia supra nota 48 per riferimenti.

[236] Al riguardo v. l’analisi compiuta supra nota 55.

[237] Si potrebbe anche pensare ad una soglia più alta per l’esonero soggettivo, sull’esempio dell’e­senzione dal contributo unificato per le cause in materia di lavoro. Rispetto ad esse è stabilita l’esenzione dal pagamento del contributo unificato se la parte ha un reddito Irpef inferiore al triplo del reddito richiesto per l’ammissione al gratuito patrocinio dal d.P.R. n. 115/2002 (cfr. art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002). Sul contributo unificato nel processo del lavoro v. N. Sartori, Contributo unificato e deducibilità fiscale delle spese della giustizia nel processo del lavoro, in Riv. giur. del lavoro e della prev. sociale, 2018, p. 65 ss.

[238] Su tali temi v., anche per riferimenti, il paragrafo precedente.

[239] Si veda supra § 5.7, spec. nota 173.

[240] Sul tema cfr., per un’analisi in relazione all’art. 55, Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), D. Calabrò, Art. 55 (Condanna alle spese), in Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, 2a ed., Napoli, 2021, p. 660 ss.; ed inoltre, per ulteriori Federazioni, gli esempi indicati supra note 51 e 52.