Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Causa di forza maggiore e contratti di diritto sportivo (di Gaetano Guzzardi, Ricercatore di Diritto privato nell’Università degli Studi di Catania. Avvocato)


Il contributo esamina una delle prime decisioni della DRC FIFA in tema di incidenza della pandemia di Covid-19 sui contratti conclusi tra atleti e società sportive. La contingenza sanitaria, pur riconosciuta anche dagli stessi organi di governo e di giustizia della FIFA quale causa di forza maggiore, non costituisce esimente di responsabilità invocabile sic et simpliciter dal debitore, richiedendosi sempre una verifica in concreto dell’effettiva incidenza nella causazione dell’inadempimento. Tale accertamento appare di particolare complessità nel caso di interesse, in ragione delle specificità delle prestazioni dedotte in contratto: se è possibile addirittura ritenere “inesigibile” la prestazione degli sportivi, per il pericolo serio, attuale e concreto per la loro salute, lo stesso non può dirsi rispetto all’obbligazione assunta dai club, risultando, in astratto, sempre possibile l’adempimento della prestazione pecuniaria. Al fine di evitare che l’intero peso economico della crisi pandemica ricada soltanto sulle società sportive, dunque, inevitabile appare la ricerca di condivise soluzioni rimediali che possano assicurare, in una logica macroeconomica, la stessa sostenibilità del peculiare (e privilegiato) sistema economico di riferimento.

Parole chiave: forza maggiore, impossibilità sopravvenuta, obbligazioni pecuniarie, pagamento dei calciatori, Covid-19, rinegoziazione dei contratti, RSTP FIFA.

Cause of force majeure and sports law contracts

The contribution addresses the examination of one of the first decisions of the FIFA DRC regarding the impact of the Covid-19 pandemic on contracts concluded between athletes and clubs. The pandemic contingency, while also recognized by the same governing and justice bodies of FIFA as a cause of force majeure, does not constitute an exemption from liability that can be invoked sic et simpliciter by the debtor, always requiring a concrete verification of the actual impact in the cause of the non-fulfillment. This assessment appears to be of particular complexity in the case of interest, due to the specific nature of the services deducted in the contract: if it is even possible to consider the performance of sportsmen as “non executable”, due to the serious, current and concrete danger to their health, the same does not it can be said with respect to the obligation assumed by the clubs, resulting, in the abstract, always possible the fulfillment of the pecuniary performance. In order to avoid that the entire economic weight of the pandemic crisis falls only on sports clubs, therefore, the search for shared remedial solutions that can ensure, in a macroeconomic logic, the same sustainability of the peculiar (and privileged) economic system of reference.

Keywords: force majeure, supervening impossibility, pecuniary obligations, payment soccer players’, Covid-19, renegotiation of the contracts, RSTP FIFA.

PROVVEDIMENTO: DECISION OF THE DISPUTE RESOLUTION CHAMBER PASSED ON 20 JANUARY 2021 regarding an employment-related dispute concerning the player XXXXXXXXXX COMPOSITION: Omar Ongaro (Italy), Deputy Chairman Tomislav Kasalo (Croatia), member José Luis Andrade (Portugal), member CLAIMANT: XXXXXXXXXXXXXXXX  Reresented by Federico Venturi Ferriolo RESPONDENT: XXXXXXXXXXXXXXXX Represented by George T. Christofides I. Facts of the case 1. On 31 January 2020, the Chilean player XXXXXXXX (hereinafter “the Player”) and the club XXX (hereinafter “the Club”) (jointly referred to as “the parties”) signed an employment contract (hereinafter: “the contract”) valid as from 1 February 2020 until 31 May 2020. 2. On the same day, a representative of the club wrote an email to the representative of the player, stating that “Please find attached the employment contracts and image rights contracts for the 3 years”. 3. According to art. 1.3 of the contract, the club undertook to pay to the player a monthly salary of EUR X net (EUR X gross). 4. According to art. 9.2. of the Contract, the player shall be entitled to terminate the contract if the club: 9.2.1. Shall be guilty of serious or persistent breach of the terms of this Contract, 9.2.2. Fails to pay any due payables or other benefits, allowances or bonuses due to the Player within 30 days since the date that the Club has been put in default in writing by the Player”. 5.5. On 1 February 2020, the parties allegedly signed an “Image Rights Contract” (hereinafter: the “IR contract”), according to which the club undertook to pay to the player the following: – “From 1 February until 31 May 2020: EUR X net per month; – Accommodation near the training centre: up to EUR X per month; – 1 air ticket economy class from X to his country for the period 2019-2020; – Bonus of EUR X for every goal he scores; – Bonus of EUR X for every assist he gives; – If the player “competes in half of the remaining games until the end of season 2019-2020”: EUR X”. 6. On 1 August 2020, the parties signed a second employment contract (hereinafter “the second contract”), valid as from the date of signature until 31 May 2021. 7. On 2 August 2020, the parties allegedly signed a second “Image Rights Contract” (hereinafter “the second IR contract”), according to which the club undertook to pay to the player the following: – “From 1 August 2020 until 31 May 2021: EUR X net per month; – Accommodation near the training centre: up to EUR X per month; – 1 air ticket economy class from X to his country for the period 2020-2021; – Bonus of EUR X for every goal he scores; – Bonus of EUR X for every assist he gives.” 8. According to art. 1.3 of the second contract, the player was entitled to a [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso e le questioni - 2. L’approccio rimediale delle federazioni sportive - 3. L’invocabilità della causa di forza maggiore da Covid-19 - 4. Segue: l’eccezionale rilevanza nella valutazione della condotta del debitore pecuniario - 5. L’invito alla rinegoziazione delle intese contrattuali - NOTE


1. Il caso e le questioni

La decisione in esame si segnala per essere tra le prime pronunce in cui la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA (d’ora innanzi anche DRC) affronta il tema dell’inciden­za della pandemia di Covid-19 sui contratti conclusi tra atleti e società sportive e, in particolare, l’invocabilità di tale sopravvenienza quale causa di forza maggiore, esimente della responsabilità dei club in caso di mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati nei termini concordati. La controversia traeva origine da un ricorso presentato da un calciatore cileno per far accertare la legittimità del proprio recesso per giusta causa dal contratto di lavoro che lo legava a un club cipriota, esercitato in osservanza dei termini contrattuali e dell’art. 14 bis RSTP (Regulations on the Status and Trasnsfer of Players) della FIFA, per il mancato pagamento dei compensi dovuti per il periodo febbraio-aprile 2020, trascorsi trenta giorni dalla data di formale costituzione in mora; nonché per ottenere la condanna della società sportiva al pagamento dei corrispettivi maturati e al risarcimento del danno subito. La società cipriota resisteva in giudizio evidenziando che, in data 13 marzo 2020, era stata assunta una decisione congiunta tra la Cyprus football association, la UEFA e il governo cipriota di sospendere tutte le competizioni sportive a causa del fenomeno pandemico, poi peraltro definitivamente cancellate con successivo provvedimento del mese di maggio; che il Ministero della Salute, nel frattempo, proibiva ogni spostamento non necessario, così inibendo, di fatto, anche gli stessi allenamenti di squadra. La società sportiva lamentava, dunque, la non im­putabilità dell’inadempimento, sostenendo che la pandemia di Covid-19 – come rilevato dallo stesso Bureau FIFA dal 7 aprile 2020 – costituisse una causa di forza maggiore impeditiva, per entrambe le parti, dell’adempimento delle obbligazioni assunte. La DRC FIFA, pur rilevando come, in effetti, l’Ufficio di presidenza della FIFA aveva riconosciuto nell’epidemia di Covid-19 una situazione imprevedibile e straordinaria e, dunque, di forza maggiore per il calcio in generale, rimarca come esso non si era spinto (e non avrebbe avuto la competenza per farlo) sino al punto di affermarne la stessa ricorrenza in un dato Paese o la correlativa incidenza su qualsiasi contratto. Secondo i [continua ..]


2. L’approccio rimediale delle federazioni sportive

L’emergenza pandemica, che ormai da oltre due anni impegna i governi di pressoché tutti gli Stati del mondo nell’adozione di misure di contenimento, non soltanto della diffusione del contagio, ma anche delle ricadute negative sul piano economico e sociale, ha pesantemente col­pito anche l’“industria dello sport”, così come tutto il mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo in genere, in considerazione delle plurime restrizioni imposte, innanzitutto, alla stessa li­bera circolazione delle persone [2]. In tale scenario anche gli organi di governo dello sport mondiale si sono attivati per fornire indicazioni alle varie federazioni nazionali su come fronteggiare la crisi pandemica. Con riferimento all’àmbito di specifico interesse, la FIFA con la circolare del 7 aprile 2020, n. 1714 [3], ha riconosciuto nella pandemia di Covid-19 un’ipotesi di forza maggiore tanto da ritenere necessaria, per la prima volta dalla sua introduzione, l’attivazione della clausola “catch-all” contemplata all’art. 27 RSTP [4] e attributiva di straordinari poteri al Consiglio della FIFA per la risoluzione di quei casi non espressamente disciplinati nel Regolamento, nonché per attenuare gli stringenti obblighi a carico delle società in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento degli stipendi. La FIFA, in particolare, con riguardo alla sorte degli accordi negoziali che, proprio a causa del Covid-19, non è stato possibile eseguire secondo i termini originariamente concordati, ha inteso raccomandare ai propri federati l’individuazione di soluzioni eque, che garantiscano la conservazione dei contratti (e, conseguentemente, dei posti di lavoro), il più possibile armonizzate su base globale, ben consapevole della pericolosità di soluzioni «drasticamente differenti», anche per le inevitabili ripercussioni in tema di c.d. competitive balance [5]. Per tale ragione, con riferimento ai casi di mancato pagamento ai tesserati delle mensilità interessate dalla sospensione delle competizioni a causa della contingenza pandemica, le federazioni nazionali sono state chiamate a incoraggiare soluzioni condivise, da assumersi, ove esistenti, con il coinvolgimento delle parti sociali e da raggiungersi in sede protetta o secondo altri meccanismi previsti dai contratti collettivi [6]. Possono essere ritenuti [continua ..]


3. L’invocabilità della causa di forza maggiore da Covid-19

La decisione che si annota conferma che l’epidemia di Covid-19 presenta i tratti tipici di una causa di forza maggiore, poiché evento eccezionale, imprevedibile, di portata pressoché mon­diale [9], estraneo alla volontà dei contraenti e da questi non superabile neanche con uno sforzo superiore a quanto normalmente dovuto secondo l’ordinaria diligenza [10]. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Bureau FIFA e ribadito dalla stessa DRC, non è sufficiente limitarsi a invocarne l’esistenza per assicurarne l’applicabilità nell’àmbito di singole fattispecie, risultando sempre necessario un accertamento in concreto, caso per caso, circa l’effettiva incidenza nella causazione dell’inadempimento, da condursi secondo la specifica normativa applicabile al singolo contratto. I contratti di diritto sportivo, come noto, oltre che espressione dell’autonomia dei privati, si caratterizzano per la (necessaria) rispondenza alle prescrizioni dell’ordinamento sportivo [11], assimilabili in proposito alle previsioni di un contratto normativo posto in essere dalle associazioni o istituzioni a cui le parti aderiscono, dovendosi intendere il potere in proposito delle federazioni alla stregua di un “diritto dispositivo dei privati” [12]. Tuttavia, in una prospettiva di sussidiarietà e a maggior ragione in assenza di specifiche disposizioni dell’ordinamento di appartenenza, è alla normativa statale, sia essa di carattere generale o emergenziale che occorre fare attenzione per individuare princìpi e regole idonee per fronteggiare impreviste situazioni di forza maggiore che mettono a rischio la stessa sopravvivenza del sistema economico di riferimento. Ritenendo di più immediato interesse, dunque, verificare le ricadute in àmbito nazionale di un tale orientamento, va rilevato che, dal tenore degli artt. 1218 e 1256 c.c., l’impossibilità sopravvenuta risulterebbe caratterizzata da oggettività, non derivando da una situazione specifica del debitore, ma da fattori obiettivi che impedirebbero a qualsiasi debitore di eseguire la prestazione, nonché da assolutezza, per non essere superabile con le modalità di esecuzione che, secondo il comune apprezzamento, possono ritenersi connaturate alla prestazione medesima [13]. Tuttavia, l’idea tradizionale di [continua ..]


4. Segue: l’eccezionale rilevanza nella valutazione della condotta del debitore pecuniario

La lettura tradizionale della disciplina generale applicabile al caso di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, infatti, indurrebbe a valutare le difficoltà che il debitore possa incontrare nel reperire la liquidità necessaria per adempiere come circostanze tendenzialmente irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilità, tenuto conto che la stessa inattività economica rientrerebbe pur sempre in un rischio che grava su chi assume un’obbligazione, a maggior ragione se assunta – come nel caso delle società sportive professionistiche [29] – nell’esercizio di un’attività d’impresa [30]. Le sopraggiunte difficoltà nell’adempimento della prestazione pecuniaria dovuta ai tesserati, infatti, in virtù dell’operare del noto brocardo genus nunquam perit [31], non consentirebbero alle società sportive, di certo, di invocare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione – secondo alcuni, al più per eccessiva onerosità [32] –, tenuto conto che nessuna efficacia estintiva determina la mera difficoltà ad adempiere per mancanza di liquidità [33]. Ecco allora che, in tale scenario, è necessario verificare se le specifiche misure emergenziali introdotte, sebbene caratterizzate per lo più da un approccio casistico e non di sistema [34], offrano soluzioni in grado di evitare che l’intero peso della crisi pandemica, in casi del genere, ricada pressoché esclusivamente sul debitore della prestazione pecuniaria, trattandosi, comunque, di un evento assolutamente straordinario e di così vaste proporzioni che, in una prospettiva macroeconomica, ha addirittura determinato la sospensione del patto di stabilità in ambito europeo [35]. Il legislatore statale, con riguardo al comparto dello sport, nell’àmbito del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ss.mm.ii., ha disposto misure urgenti in tema di affitti e concessioni di impianti sportivi (art. 216) [36]; di sostegno al reddito degli atleti mediante la costituzione di appositi fondi di garanzia (art. 217) [37]; nonché per autorizzare le federazioni sportive nazionali ad adottare, «anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo», provvedimenti relativi alle modalità di definizione delle competizioni inerenti [continua ..]


5. L’invito alla rinegoziazione delle intese contrattuali

La sospensione dei contratti, però, se consente alle società sportive di arginare gli effetti negativi della crisi pandemica e di scongiurare la proposizione in massa da parte dei tesserati di azioni di recesso per giusta causa in caso di mancato pagamento degli emolumenti nei termini fissati, non soddisfa l’ulteriore esigenza (e per certi versi opposta a quella sottesa all’istanza di sospensione) di prorogare l’efficacia dei contratti in scadenza per poter completare la stagione nel caso di differimento del termine di conclusione [48]. Gli organi di governo e di giustizia FIFA [49], come la decisione in esame conferma [50], inoltre, prendono in considerazione il rimedio della sospensione dei contratti soltanto per il periodo di sospensione delle competizioni e sempre in caso di mancato raggiungimento di un’intesa per la revisione dell’accordo, che rimane dunque la soluzione più auspicabile [51] per superare una situazione d’emergenza così generalizzata e assicurare la ripresa economica del comparto nel minor tempo possibile [52]. Nell’ordinamento interno, tradizionalmente, si riconosce al generale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede previsto all’art. 1375 c.c. la capacità di dare rilievo alle esigenze non prevedibili nell’ambito di rapporti di durata [53], nonché di porsi come fonte di un obbligo di rinegoziazione [54], così contribuendo, in forza della propria funzione integrativa del contenuto legale dei contratti [55], a riequilibrare la posizione di svantaggio in cui verrebbe a trovarsi la parte colpita da sopravvenienza, ove la stessa possa ritenersi superabile con uno sforzo riconducibile nell’alveo della normale alea del contratto. Il canone della correttezza è espressione dei valori etici e giuridici dell’ordinamento, al punto che i contraenti non possono escludere, in modo indifferenziato, l’applicazione all’accor­do raggiunto del principio di buona fede, il quale, proprio «in quanto principio, ha valore imperativo» [56], e come tale traduce un’ipotesi di integrazione cogente. Il principio di buona fede impone di dover considerare la posizione di ciascun contraente sempre in relazione a quella della controparte, con ciò contenendo l’autonomia delle parti; esso opera quale parametro di riferimento per valutare la [continua ..]


NOTE