Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Collegio di garanzia e potere nomofilattico: il principio di diritto nell´interesse della legge (di Cristina Asprella, Professore Associato di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma)


L’articolo si sofferma sulla compatibilità del “principio di diritto nell’interesse della legge” con il Codice di Giustizia Sportiva e sull’interpretazione della questione di particolare rilievo che legittima l’espressione del principio.

L’autore esamina i limiti e le esigenze del principio e condivide sostanzialmente la decisione a com­mento.

Parole chiave: principio di diritto, interesse di diritto, doppio compiacimento, funzione nomofilattica.

College of guarantee and nomophilactic power: the principle of law in the interest of law

This article focuses on the compatibility of the “principio di diritto nell’interesse della legge” with the Code of Sport Justice and on the interpretation of the question of particular importance that legitimate the expression of the principle.

The author examines the limits and requirements of the principle and substantially agrees with the decision in comment.

Keywords: principle of law, interest of law, double compliant, nomophilactic function.

PROVVEDIMENTO: prot. n. 01201/2021 IL COLLEGIO DI GARANZIAQUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio – Presidente Alfredo Storto – Relatore Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro Laura Santoro – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2021, presentato, in data 6 maggio 2021, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona del Procuratore Federale, dott. Edoardo d’Avossa, e del Procuratore Federale aggiunto, dott. Antonio Spagnuolo, AVVERSO la decisione n. 2 della Corte Federale di Appello della FIGB del 26 marzo 2021, pubblicata il 7 aprile 2021, che, nel rigettare il reclamo della ricorrente Procura Federale FIGB, ha confermato la decisione n. 2/21 del Tribunale Federale della FIGB, che aveva assolto “il Tesserato dott. F. F. N. dall’illecito disciplinare consistente nella violazione degli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto Federale, nonché dall’art. 16 Reg. Organico FIGB, art. 37 bis dello Statuto FIGB e l’art. 6 del Reg. Giust. FIGB, perché il fatto non sussiste”. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 12 luglio 2021, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte resistente – avv. F. F. N. – avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, presente personalmente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Alfredo Storto; RITENUTO IN FATTO 1. A seguito della decisione del 4 novembre 2020, con la quale il Giudice sportivo nazionale della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) non aveva omologato il risultato della finale del Campionato nazionale di società a squadre femminili 2020, ritenendo che la vittoria fosse stata erroneamente assegnata a tavolino, il Presidente della FIGB, avv. F. F. N., pubblicava sulla rivista elettronica BD’I online (www.bridgeditalia.it) una nota a sua firma dal titolo “La finale contestata – nota del Presidente”, con la quale diffusamente criticava tale decisione. 1.1. Deferito disciplinarmente dalla Procura Federale con l’accusa di aver compiuto un’indebita ingerenza nell’attività della giustizia federale, in tal modo ledendo l’autonomia e l’indipendenza dei giudici della FIGB, F. F. N. veniva tuttavia prosciolto sia in primo grado (con decisione del Tribunale Federale del 25 gennaio 2021), sia in secondo grado (con decisione della Corte d’Appello Federale del 26 marzo – 7 aprile 2021). 2. Avverso quest’ultima pronuncia, ricorre innanzi al [continua..]
SOMMARIO:

1. I fatti di causa - 2. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport - 2.1. Il filtro della c.d. doppia conforme - 2.2. La doppia conforme nel caso oggetto del presente ricorso - 3. Il principio di diritto nell’interesse della legge e la sua applicabilità al Collegio di Garanzia dello Sport - 4. La questione di particolare importanza nell’esercizio della funzione “nomofilattica” del Collegio di Garanzia, requisiti e limiti - NOTE


1. I fatti di causa

La vicenda trae origine da una non omologazione, da parte del Giudice sportivo nazionale, in data 4 settembre 2020, del risultato della finale tra la Asd Idea Bridge Torino e la Bridge Reggio Emilia per il primo e secondo posto del Campionato nazionale di società a squadre femminile 2020, perché la vittoria era stata, a suo parere erroneamente, attribuita a tavolino alla seconda società. Il giorno 8 novembre 2020 il Presidente della FIGB pubblicava sulla Rivista Bridge d’Italia on line un articolo critico nei confronti di alcuni contenuti della sentenza del 4 settembre 2020, sopra ricordata. Il Presidente criticava, nello specifico, alcuni passaggi della sentenza in cui venivano stigmatizzati i comportamenti degli organi e funzionari federali, sotto diversi profili, sia quanto alla correttezza che quanto alla competenza; pur premettendo che tali organi sono indipendenti e non sottoposti ad alcun tipo di controllo o direzione da parte del Presidente o del Consiglio Federale, riteneva che fosse comunque doveroso il suo intervento “per il fatto che la sentenza è piena di critiche alla gestione federale che, oltre ad essere del tutto irrilevanti ai fini della decisione, sono assolutamente ingiustificate e infondate” [1]. In conseguenza di ciò la Procura Federale disponeva, in data 23 dicembre 2020, il suo deferimento per il mancato rispetto del principio di autonomia e indipendenza degli organi sportivi [2]. La richiesta di provvedimento disciplinare veniva rigettata dal Tribunale Federale perché ritenuta esercizio legittimo del diritto di critica riconosciuto a tutti i consociati e garantito dal­l’art. 21 Cost. [3]. La Procura Federale, in data 17 febbraio 2021, presentava, pertanto, reclamo alla Corte Federale di appello e quest’ultima, con la sentenza infine impugnata al Collegio di Garanzia dello Sport, confermava la pronuncia assolutoria affermando che il diritto di critica, in quanto corollario del diritto di manifestare il proprio pensiero garantito dall’art. 21 Cost., può essere limitato soltanto dall’eventuale contrasto con beni o diritti che con esso possano competere e che sia­no, quindi, anch’essi, costituzionalmente garantiti. Diversamente, autonomia e indipendenza de­gli organi di giustizia sportiva sono valori che non hanno rango costituzionale e che, pertanto, non possono essere un limite all’esplicazione del [continua ..]


2. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

A norma dell’art. 54, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché́ per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Il Collegio di Garanzia dello Sport è istituito presso il CONI in posizione di autonomia e indipendenza ed è l’ultimo grado della giustizia sportiva [5]; ad esso è demandata la cognizione delle controversie che siano state decise in via definitiva in ambito federale, tranne quelle in materia di doping e quelle che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportivo di durata inferiore a 90 gg. o pecuniarie fino alla somma di 10.000 euro [6]. Peraltro, a norma del­l’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI, il ricorso al detto Collegio è ammesso contro tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale solo per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti [7]. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata tramite il CONI, per le singole Federazioni sportive; per l’esercizio di tali funzioni sono assicurate forme adeguate di distinzione e separazione degli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. L’evidente similarità con le funzioni nomofilattiche attribuite alla nostra Corte di Cassazione dall’art. 65 Ord. Giud., sono rese ancora più palesi dalle modalità di decisione del Collegio il quale, laddove riformi la decisione impugnata, decide in tutto o in parte la controversia oppure “cassa” con rinvio all’organo di giustizia federale competente [8] che, in composizione [continua ..]


2.1. Il filtro della c.d. doppia conforme

L’orientamento del Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, in tema di doppia conforme è noto. Con decisione n. 16/2020 il Collegio si è infatti espresso nel senso che “nonostante l’attuale formulazione dell’art. 54, c. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, non è precluso al Collegio esaminare il ricorso nel caso di c.d. doppia conforme, ma solo a patto che la doppia assoluzione in sede endofederale sia dipesa dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali e dunque che non vi sia stato uno scrutinio nel merito in sede di giustizia federale”. Nello stesso senso si era espressa la decisione n. 2/2018 secondo cui, qualora la doppia assoluzione in sede endofederale sia dipesa dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali, non è precluso l’esame del ricorso da parte del Collegio. Nel delimitare in tal modo il principio della doppia conforme e la possibilità di esame del ricorso laddove l’assoluzione sia dipesa solo da motivi processuali, senza esame nel merito in sede di giustizia federale, il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha sistematicamente ricostruito il limite derivante da tale filtro, richiamando la propria precedente giurisprudenza per delimitare l’ambito applicativo della norma dell’art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva. Abbiamo già visto supra come tale norma circoscriva l’accesso al Collegio di Garanzia contro le sole decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 gg. o pecuniarie fino a 10.000 euro [14]. Con riferimento a tale limite, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia, sempre a Sezioni Unite, ha chiarito che la ratio specifica della previsione è quella di evitare che il Collegio di Garanzia sia intasato da controversie bagatellari, un po’ come è successo per la nostra Corte di Cassazione. Pertanto il giudizio nomofilattico è consentito se la controversia abbia comportato l’irrogazione di una sanzione superiore a 90 gg. o ad una somma superiore a 10mila euro; ciò perché non può solo l’esito del giudizio di secondo grado consentire di radicare la competenza del Collegio di Garanzia poiché in questo [continua ..]


2.2. La doppia conforme nel caso oggetto del presente ricorso

Tecnicamente il filtro posto dall’art. 54, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 12 bis dello Statuto CONI si applica alla fattispecie oggetto della presente fattispecie, trattandosi di una doppia assoluzione in due precedenti pronunce della giustizia endofederale con conseguente inammissibilità del ricorso. Nel ricorso, in realtà, ci si poneva il dubbio sulla effettiva natura bagatellare – e quindi preclusiva – della questione oggetto di impugnazione al Collegio di Garanzia che viene ritenuta un principio fondamentale dell’ordinamento sportivo; ciò perché, come ricordato, la nota del Presidente federale viene ritenuta dalla Procura Federale lesiva dell’autonomia e indipendenza dei giudici federali, e il comportamento considerato una indebita ingerenza nell’attività giudiziaria federale e non già semplice manifestazione del diritto di critica quale corollario del diritto di ma­nifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 Cost. Nella decisione del Collegio di Garanzia si precisa che, tuttavia, il filtro della doppia conforme non può essere valicato nella fattispecie perché non rientra nella delimitazione applicativa effettuata dalle pronunce delle Sezioni Unite. Valga a tal fine ricordare brevemente quanto esposto supra: la preclusione all’esame del ricorso nell’ipotesi di doppia conforme non sussiste soltanto laddove non vi sia stato uno scrutinio di merito da parte degli organi di giustizia endofederale e, pertanto, nell’ipotesi in cui la dop­pia assoluzione sia dipesa dall’accoglimento di motivi processuali. Pare evidente che tale requisito difetti nel caso in esame; infatti le due decisioni di assoluzione rese dagli organi della FIGB sono certamente entrate nel merito della contestazione disciplinare mossa al Presidente federale e non si sono limitate ad una pronuncia di mero rito con conseguente inammissibilità del ricorso [18]. Qualunque sia la ragione della limitazione dell’ac­cesso al Collegio di Garanzia dello Sport è evidente che il filtro, così come dettato dalle norme richiamate e precisato dalla sua giurisprudenza delle Sezioni Unite, non consenta, nel caso di specie, il superamento della doppia conforme in sede assolutoria e, pertanto, sotto questo profilo la pronuncia in commento è senz’altro condivisibile. Infatti il ricorso non può che essere [continua ..]


3. Il principio di diritto nell’interesse della legge e la sua applicabilità al Collegio di Garanzia dello Sport

In via subordinata, nel ricorso proposto dalla Procura Federale, si chiedeva di decidere ai sensi dell’art 363 c.p.c., trattandosi di questione di particolare importanza, in particolare pronunciando, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, il principio cui avrebbero dovuto attenersi i giudici endofederali. Tale principio doveva esternarsi, a parere della Procura, nell’obbligo per coloro che sono al vertice delle Federazioni sportive e delle discipline associate, dell’assoluto e totale riserbo in ordine ai procedimenti sottoposti all’esame degli organi di giustizia sportiva. Per valutare l’applicabilità dell’art. 363, comma 3, c.p.c. al sistema di giustizia sportiva il necessario punto di partenza è l’esame della disposizione normativa [20]. Nell’ambito della riforma del 2006 si è introdotta la possibilità, prima non disciplinata dalla norma, per la Corte di Cassazione di pronunciare anche d’ufficio il principio di diritto nell’in­teresse della legge quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, quando la Corte ritenga che la questione decisa sia di particolare importanza [21]. È pertanto necessario che le parti abbiano proposto ricorso per cassazione e, quindi, abbiano impugnato il provvedimento in sede di legittimità, pur se poi dichiarato inammissibile; con la conseguenza che se pure il Procuratore Generale presso la Corte non chieda l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, le Sezioni Unite possono, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, esercitare in via officiosa il loro potere di formulare il principio di diritto ex art. 363 c.p.c. [22]. Quanto alla natura della questione di particolare importanza che, ai sensi della norma, giustifica l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non vi è uniformità di vedute visto che la previsione dell’art. 363, comma 3, c.p.c. nulla specifica al riguardo. Utili indicazioni si possono pertanto ricavare dall’esame della giurisprudenza della Corte; tendenzialmente si può ritenere che la norma va resa coerente con l’esercizio della funzione nomofilattica ascritta per legge alla Corte di Cassazione, sicché l’enunciazione del principio di diritto anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile deve essere [continua ..]


4. La questione di particolare importanza nell’esercizio della funzione “nomofilattica” del Collegio di Garanzia, requisiti e limiti

Pur premessa l’applicabilità della norma dell’art. 363, comma 3, c.p.c., alle funzioni del Collegio di Garanzia, lo stesso, come visto, non ritiene di esercitare la propria funzione nomofilattica. In particolare esso ritiene che non possa ravvisarsi nella fattispecie l’emersione di una questione di particolare importanza che consente l’attivazione del meccanismo posto dalla norma. In particolare, pur avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisato che l’importan­za della questione – ai fini dell’esercizio del potere nomofilattico nelle particolari ipotesi previste dall’art. 363 c.p.c. – non si possa desumere esclusivamente “dall’incidenza di essa in rapporto alla normativa e al c.d. diritto vivente… ma anche agli elementi di fatto, come gli interessi in gioco in genere oggetto delle controversie in cui può rilevare la risoluzione della questione”, il Collegio di Garanzia dello Sport afferma che nella fattispecie, dalla peculiare connotazione dei fatti di causa, non si ritiene emerga in via immediata quell’elemento di rilevanza che renda necessario un intervento del giudice di “legittimità” per l’enunciazione del principio di diritto applicabile. È necessario comprendere a monte il significato dell’espressione questione di particolare importanza di cui all’art. 363, commi 2 e 3, c.p.c. La norma utilizza questa peculiare espressione per indicare la questione che può fondare la richiesta del procuratore generale e che può consentire alla Corte di Cassazione di pronunciare d’ufficio il principio di diritto nel caso di inammissibilità del ricorso. Nello schema del d.lgs. n. 40/2006 che ha riformato l’istituto, il presupposto per entrambe le ipotesi era non già una questione di “particolare importanza” ma una questione di “interesse generale” [26]. In mancanza di un chiarimento del legislatore l’espressione rimane un concetto valvola che va riempito di contenuto concreto; a tal fine necessariamente deve soccorrere la prassi giurisprudenziale oltreché le opinioni dottrinali. Si è ad es. detto che la nozione sarebbe assimilabile a quella di cui all’art. 384, comma 2, c.p.c. come modificato nel 2006 [27] e ho già indicato come nella prassi la questione di particolare importanza sia stata individuata [continua ..]


NOTE