Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il “caso Maradona” e il giusto processo (di Alberto Marcheselli, Professore ordinario di Diritto finanziario e di Giustizia tributaria e diritti fondamentali nell’Univer­sità di Genova)


Dalla decisione della Corte di Cassazione in merito al diritto di un calciatore di intervenire nel procedimento tra la propria società calcistica e l’Agenzia delle Entrate, emergono alcune riflessioni critiche sull’essenza del condono fiscale e del meccanismo della ritenuta d’acconto.

Al centro di tali questioni, più in particolare, sta la qualificazione dell’obbligazione tributaria in esame, dal momento che la sua natura di responsabilità solidale è controversa.

La presente nota è quindi volta a trarre alcune considerazioni sul rapporto tra l’amministrazione fiscale e i soggetti del meccanismo della ritenuta alla fonte, nonché sugli effetti dell’intervento nel contenzioso tributario di un contribuente con posizione giuridica autonoma connesso alla controversia in gioco.

Parole chiave: ritenuta d’acconto, ricavi dello sportivo, reddito di sportivi, responsabilità multipla in materia fiscale, responsabilità solidale, condono fiscale, intervento di terzi nei procedimenti tributari.

The “Maradona case” and the right to a fair trial

From the decision of the Italian Supreme Court regarding the right of a player to intervene in the process between his own football club and the Revenue Agency, some critical reflections arise on the essence of the tax amnesty and of the withholding tax mechanism.

At the heart of these issues, more specifically, lies the qualification of the tax obligation in question, since its nature of joint and several liability is controversial.

This note is therefore aimed at drawing some considerations on the relationship between the tax admini­stration and the subjects of the withholding tax mechanism, as well as on the effects of the intervention in the tax dispute by a taxpayer with an autonomous legal position connected to the controversy at stake.

Keywords: withholding tax, sportsman’s revenues, income of sportsmen, multiple liability in taxation; joint and several liability, tax amnesty, third party intervention in tax proceedings.

PROVVEDIMENTO: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7448/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro “D.B.R.R.”; – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale della Campania, n. 598/1/2013, depositata il 1 febbraio 2013; nonché sul ricorso iscritto al n. 11273/2014 R.G. proposto da: M.D.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Pisani Angelo e dall’Avv. Scala Angelo, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’Avv. Mazzuchiello Giuseppe, in Roma, Via Catone n. 15; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – nonché Fallimento società sportiva (Omissis) s.p.a., in persona del curatore fallimentare, Avv. Rascio Nicola; – intimato – De.Ol.Fi.An. “C. e D.B.R.R.”, domiciliati presso l’Avv. Algani Aldo, con studio in Bergamo, Via Partigiani, n. 5; – intimati – avverso la medesima sentenza della Commissione tributaria centrale della Campania, n. 598/1/2013, depositata il 1 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere D’Orazio Luigi. Svolgimento del processo 1. L’Agenzia delle entrate emetteva sei avvisi accertamento nei confronti di M.D. e della società (Omissis) s.p.a per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, quattro avvisi (1987, 1988, 1989 e 1990) per De.Ol.Fi.An. “C. e due avvisi (1989 e 1990) per D.B.R.R.”. In particolare si sosteneva che la società di (Omissis) avesse pagato “in nero” parte dei compensi dei tre giocatori, utilizzando fittiziamente alcune società estere, che si occupavano della gestione dei diritti pubblicitari degli atleti; poiché la società di calcio aveva acquistato una cospicua percentuale di tali diritti, ma nel corso degli anni non aveva mai ricevuto alcuna somma dalle società che si occupavano di diritti pubblicitari, l’Agenzia aveva ritenuto che l’acquisto dei diritti, in realtà, celasse dei pagamenti in nero di parte dei compensi per le prestazioni dei calciatori. La società (Omissis) non aveva, però, operato le ritenute su tali maggiori somme versate a titolo di compensi in nero, sicché l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società aveva ad oggetto tale forma di recupero. Nei confronti dei [continua..]
SOMMARIO:

1. La vicenda sostanziale e processuale - 2. Sostituzione di imposta e solidarietà: una equivalenza sistematicamente dubbia e praticamente non necessaria - 3. Sostituzione e efficacia soggettiva del condono - 4. Intervento adesivo dipendente o intervento autonomo? Tra giusto proces­so, economia processuale e oggetto del processo tributario - NOTE


1. La vicenda sostanziale e processuale

L’ordinanza in rassegna [1] concerne l’accertamento di un’asserita evasione delle imposte sui redditi relative agli emolumenti di un calciatore, Diego Armando Maradona, che sarebbe stata perpetrata rappresentando come costi per l’acquisto del diritto di sfruttamento dell’immagine dello sportivo, gestita da una società situata all’estero, quelle che, in realtà, sarebbero state com­ponenti della sua retribuzione. L’Agenzia delle Entrate aveva parallelamente agito nei confronti della società calcistica Calcio Napoli, quanto al recupero delle ritenute, e nei confronti del calciatore, per il recupero della imposta. Mentre gli accertamenti relativi al calciatore divengono definitivi, perché non tempestivamente impugnati, come riconosciuto da sentenza passata in giudicato, la società sportiva, nella fase davanti alla soppressa Commissione tributaria centrale, usufruisce del condono. Il calciatore formula atto di intervento nel giudizio davanti a tale commissione, allo scopo di far riconoscere l’efficacia anche nei suoi confronti del condono, anche ai fini del calcolo della Irpef da lui dovuta. L’intervento viene respinto e il giudizio dichiarato estinto nei confronti della società. Il calciatore ricorre per cassazione, impugnando il diniego di intervento (e insistendo perché sia riconosciuta la applicazione anche nei suoi confronti del condono, con gli effetti conseguenti). Come si comprende, la pronuncia in rassegna assume rilievo non tanto per questioni sostanziali concernenti il trattamento fiscale del calciatore (problema che resta sullo sfondo) quanto per la questione dell’estensione del condono e, soprattutto, al tema della ampiezza dell’intervento di terzo nel processo tributario.


2. Sostituzione di imposta e solidarietà: una equivalenza sistematicamente dubbia e praticamente non necessaria

Tra i vari motivi avanzati nel ricorso del calciatore [2], infatti, la Suprema Corte si concentra essenzialmente sui due profili, strettamente connessi, dei limiti dell’intervento, in caso ritenuta a titolo di acconto, del sostituito (il lavoratore sportivo, nella ipotesi) nella causa promossa dal sostituto (la società calcistica), e della estensione del condono sulle ritenute alla pretesa relativa alla imposta nel suo complesso. Preliminarmente, la Cassazione osserva che il ricorso del calciatore è ammissibile, atteso che egli impugna la sentenza, resa tra le altre parti, su un capo su cui egli è rimasto soccombente (il denegato intervento). Essa, poi, per risolvere (non solo la questione relativa alla sussistenza di un litisconsorzio necessario, ma anche) la questione sulla possibilità di intervento, affronta diffusamente la questione circa la natura della posizione reciproca di calciatore – tenuto all’imposta – e società calcistica – tenuta alla ritenuta. Con una articolata – e non nuova – motivazione, la tesi assunta dalla Corte è che si tratti di obbligati solidali. Più precisamente, solo nel caso di ritenute effettuate (cioè, di somme corrisposte al netto al calciatore sostituito), ma non versate al Fisco (e, cioè, oggetto di indebita appropriazione della società calcistica) tale solidarietà non sussisterebbe. Tale riconosciuta solidarietà, di tipo dipendente, nel ragionamento della Corte, è innanzitutto il presupposto della possibile applicazione dell’art. 1306 c.c. e, cioè, la facoltà, per uno dei due obbligati, di opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto dall’altro (nella prospettiva della sentenza, facoltà del calciatore di opporre l’eventuale futuro giudicato favorevole alla società). Evidentemente, tale ragionamento costituisce la premessa per ritenere che il calciatore abbia un interesse all’esito della lite relativa alla società: potrebbe valersi, in futuro del relativo giudicato, se favorevole. Questo inquadramento concettuale, in effetti, si presta a critica, anche se la decisione nel merito appare condivisibile. Per quanto sia affermazione ricorrente quella circa la sussistenza di una solidarietà tra sostituito e sostituto, essa non pare, invero, né corretta [3], né necessaria. Per comprendere [continua ..]


3. Sostituzione e efficacia soggettiva del condono

Poste queste premesse, la Corte si interroga, poi, sul fatto se, effettivamente, il calciatore avesse un interesse a intervenire nel giudizio relativo alla società. Poiché la società aveva avuto accesso al condono per definizione di lite pendente, la questione diventa se il calciatore sostituito si possa valere del condono della società sostituta. Sul punto, la Corte osserva che la soluzione positiva sarebbe imposta direttamente ed espressamente dalla legge: l’art. 16, comma 10, legge n. 289/2002 prevederebbe l’estensione al “coobbligato”, non ostacolata dal fatto che, nei confronti di questo, non sia più pendente alcuna lite: il calciatore potrebbe quindi valersi del condono, in quanto coobbligato solidale, e la presenza di un giudicato a lui sfavorevole (non sul condono ma sul tributo da condonare) non sarebbe, pertanto, ostativa. In proposito, si può precisare, non senza pignoleria, che, a rigore, il calciatore non era stato attinto da un giudicato sull’imposta, ma da un giudicato sulla maturata definitività, già in sede amministrativa, degli avvisi di accertamento: si tratta, tuttavia, di precisazione oziosa dal punto di vista pratico, atteso che l’art. 16, comma 10 citato consente l’estensione del condono anche in tutte le ipotesi in cui la lite del coobbligato non sussista più, indipendentemente dalla ragione e dal contenuto dell’eventuale giudicato. Più rilevante è, invece, osservare che, nuovamente, la sentenza attribuisce un valore decisivo al fatto che tra sostituito e sostituto sussisterebbe una solidarietà. In effetti, la norma fa riferimento al “coobbligato” e, evidentemente, la Corte intende tale espressione come riferita alle coobbligazioni solidali. Appaiono sussistere motivi che consentirebbero di opinare diversamente. Intanto, sul piano letterale: la disposizione usa, genericamente, l’espressione “coobbligato”, che ben potrebbe riferirsi alle situazioni di pluralità di obbligati tenuti con riferimento a una unica fattispecie manifestativa di capacità contributiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di vera e propria solidarietà. E, poi e soprattutto, per ragioni strutturali e sistematiche: la estensione degli effetti del condono a tutti i coobbligati (in senso lato, soggetti tenuti con riferimento a una unica fattispecie rivelatrice di [continua ..]


4. Intervento adesivo dipendente o intervento autonomo? Tra giusto proces­so, economia processuale e oggetto del processo tributario

Poste queste premesse, la Corte desume, coerentemente, la sussistenza di un interesse del calciatore sostituito a intervenire nel processo pendente tra Agenzia delle Entrate e società calcistica sostituita. Si tratta di affermazione assolutamente condivisibile e, come si vedrà, fondata su ottime ragioni sistematiche. Non può tuttavia sottacersi il fatto che tutta la motivazione della decisione (e in parte i commenti relativi) [10] inquadri tale intervento nella fattispecie dell’intervento adesivo dipendente, di cui all’art. 105 c.p.c. comma 2, l’intervento che un terzo fa nel processo, al mero fine di sostenere le ragioni di una delle parti, avendovi interesse (in vista di un ulteriore e connesso diritto proprio dell’interveniente) [11]. In effetti, tale soluzione mi pare fortemente dubbia. Maradona interviene nel processo non solo per sostenere le ragioni del Napoli calcio (in vista della tutela di un suo interesse, in procedimenti futuri), ma per sentirsi dichiarare, già nel processo ove interviene, che il condono vale anche nei suoi confronti e per vedere rideterminata l’imposta dovuta. Mi appare chiaro, salvo un abbaglio [12], che si tratta, pertanto, di un intervento autonomo (e non dipendente), per ottenere il riconoscimento di un diritto nei confronti di una delle parti, l’Agenzia delle Entrate, e mi pare chiaro che tale intervento sia pienamente compatibile con una interpretazione sistematica del requisito di “essere parte del rapporto giuridico controverso” di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: la fattispecie impositiva è unica, tra sostituto e sostituito, indipendentemente dalla sussistenza di una solidarietà, come sopra si rilevava. Nella fattispecie, e in altri consimili, in effetti, viene parzialmente meno, salvo quanto si dirà poco oltre, il tradizionale ostacolo a un intervento autonomo in un giudizio impugnatorio, e cioè il fatto che si tratterebbe di uno strumento potenzialmente in grado di aggirare la necessità di una impugnazione, e di una impugnazione tempestiva, di un atto. Non sussiste alcun ostacolo se l’interveniente sia ancora nei termini per impugnare il suo atto, mentre, quando non vi sia alcun atto da impugnare, non sussiste il pericolo di un aggiramento della decadenza, ma resta da vedere se la lite è proponibile (in assenza di atto impugnabile). Idem, quando, [continua ..]


NOTE