Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Frode nelle competizioni sportive e modelli di organizzazione e gestione delle società sportive (di Roberto Compostella, Assegnista di ricerca in Diritto penale nell’Università di Bologna. Avvocato)


Tema centrale del presente elaborato sono le conseguenze derivanti dall’introduzione del reato di frode sportiva nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001. Nello specifico, il presente lavoro analizzerà le differenze tra le OM previste dal d.l. n. 231 e dell’OM come previsto dalla normativa sportiva, al fine di comprendere se un’associazione sportiva debba rispettare entrambe l’Oms o se le due strade siano tra loro alternative. Infine, l’autore cercherà di trovare una soluzione, ovvero un OM integrato che includa i requisiti di entrambe le disposizioni.

Parole chiave: frode sportiva, modello organizzativo, OM integrato, d.lgs. n. 231/2001.

Fraud in sports competitions – management and organization models of sports clubs

The paper’s focus are the consequences resulting from the introduction of the sports fraud crime within the body of legislative decree n. 231/2001. Specifically, this paper will analyze the differences between the OM as provided under d.l. n. 231 and the OM as provided by sport law, in order to understand whether a sport association must comply both with the Oms or whether the two avenues are alternatives to each other. Finally, the author will attempt to come up with a solution, namely, an integrated OM that includes the requisites of both the provisions.

Keywords: sports fraud, organizational model, integrated OM, legislative decree n. 231/2001.

SOMMARIO:

1. Il reato di frode nelle competizioni sportive: genesi normativa ed aspetti tecnici - 1.2. Il reato di frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 della legge n. 401/1989 - 2. L’introduzione del reato di frode in competizioni sportive tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della legge n. 39/2019 - 2.2. I modelli di organizzazione e gestione nel sistema di Giustizia Sportiva; in particolare il caso della FIGC - 2.3. I modelli di organizzazione e gestione nel sistema di Giustizia Sportiva e nel d.lgs. n. 231/2001: alternativi o cumulativi? - 3. L’introduzione del reato di frode nelle competizioni sportive quale reato presupposto e conseguenze sulla redazione dei modelli organizzativi. Alcune considerazioni conclusive - NOTE


1. Il reato di frode nelle competizioni sportive: genesi normativa ed aspetti tecnici

1.1. L’evoluzione normativa del reato di frode in competizioni sportive: dall’«illecito sportivo» alla legge n. 401/1989 La frode sportiva consiste, in via di prima approssimazione, nella condotta di chiun­que, fraudolentemente, compie atti finalizzati ad influire sul regolare e genuino risultato di una competizione sportiva [1] e «comprende tutti quegli atti e quei comportamenti che, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, 1° co., del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono “diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica”» [2]. Dal punto di vista normativo, la frode sportiva, quale fattispecie di reato, è stata introdotta dall’art. 1 della legge n. 401/1989, ed è il risultato di un dibattito di più vecchia data che ha visto, già poco dopo la metà dello scorso secolo, il proliferare di disposizioni aventi ad oggetto la frode sportiva [3]. Le ragioni per le quali si sentiva forte l’esigenza dell’introduzione di una fattispecie di rango penale erano molteplici, come è ampiamente descritto nei lavori parlamentari che accompagnano la legge n. 401/1989 [4]. Anzitutto, come apertamente dichiarato dal Ministro di Grazia e Giustizia nella seduta del 14 novembre 1987: «Il disegno di legge in questione vuole rappresentare una puntuale e complessiva risposta alla esigenza, generalmente avvertita, di apprestare pregnanti strumenti di difesa a salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche» [5]. Secondariamente, la circoscritta possibilità di applicazione delle norme dell’ordina­mento sportivo, limitate, com’erano, ai soli tesserati, non era in grado di garantire una risposta seria ed efficace ai sempre più frequenti scandali in ambito sportivo [6]. Ma soprattutto, i tentativi di sussumere comportamenti illeciti nelle fattispecie penali allora vigenti avevano dato adito ad importanti problemi interpretativi [7]. Si era dapprima ipotizzato di poter applicare la fattispecie di truffa ex art. 640 c.p. [8]; tale ipotesi, tuttavia, prestò il fianco a non poche critiche dirette ad evidenziare l’ini­doneità del reato di truffa nella repressione delle frodi [continua ..]


1.2. Il reato di frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 della legge n. 401/1989

Il reato di frode in competizioni sportive, introdotto con legge n. 401/1989, modificato con d.l. n. 119/2014, prevede attualmente la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle fe­derazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) [12] o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. È poi prevista, al comma secondo, la punibilità, con la medesima cornice edittale, del partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità, o vantaggio, o che ne accolga la promessa. In ultimo, al terzo comma, è prevista una aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il risultato della competizione sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati; in tal caso l’aumento previsto dai com­mi 1 e 2 è fino alla metà e la pena pecuniaria è stabilita in una diversa cornice: da 10.000 a 100.000 euro. Dal punto di vista dell’oggetto giuridico, pur a fronte delle diverse opzioni ermeneutiche proposte in dottrina [13], si ritiene preferibile individuare il bene giuridico tutelato dalla norma nel regolare svolgimento delle competizioni sportive [14]. Ciò trova oggi un’ulteriore conferma nel testo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata il 18 settembre 2014 a Magglingen, ratificata in Italia con legge 3 maggio 2019, n. 39, nel cui art. 1 così si definisce lo scopo precipuo della Convenzione: «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l’integrità e l’etica dello sport in conformità al principio dell’autonomia dello sport»; secondo quanto statuito dall’art. 3, punto n. 4, per manipolazione di competizioni sportive deve intendersi: «un accordo, un atto o un’omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al [continua ..]


2. L’introduzione del reato di frode in competizioni sportive tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della legge n. 39/2019

2.1. La Convenzione sulla manipolazione di competizioni sportive La Convenzione sulla manipolazione di competizione sportive, firmata il 18 settembre 2014 a Magglingen, ha recentemente assunto un ruolo di assoluto interesse, so­prattutto alla luce dell’emanazione della legge 3 maggio 2019, n. 39, con cui ne è stata autorizzata la ratifica. In particolare, nel Capo IV della Convenzione, relativo alle norme di «Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa», è stato inserito l’art. 18, dedicato alla «Responsabilità delle persone giuridiche», a norma del quale: «Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; b) dell’autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c) dell’autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica». Tale articolo, pertanto, impone agli Stati firmatari di adottare le più idonee misure legislative, affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili (con un tipo responsabilità la cui scelta è lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati), nel caso in cui i reati previsti dagli artt. 15-17 della Convenzione siano stati commessi a loro «vantaggio» da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente, o quale mem­bro di un organo della persona giuridica e che all’interno della persona giuridica eserciti un ruolo direttivo sulla base del potere di rappresentanza dell’ente, sulla base del­l’autorità di adottare decisioni per conto dell’ente ovvero sulla base dell’autorità di esercitare controlli sull’ente. Il paragrafo terzo poi estende la punibilità all’ente, nel caso in cui la commissione del reato da parte di un soggetto che «agisca sotto la sua autorità» sia stata resa possibile dalla «mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui [continua ..]


2.2. I modelli di organizzazione e gestione nel sistema di Giustizia Sportiva; in particolare il caso della FIGC

L’introduzione del reato di frode sportiva quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, invero, si inserisce all’interno di un sistema, quello della giustizia sportiva calcistica, che già prima dell’emanazione del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in avanti solo FIGC), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019, prevedeva alcune norme di cui è necessario dare conto [23]. Anzitutto l’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC previgente, il quale prevedeva una esimente ed una attenuante, limitata ai soli casi di comportamenti discriminatori e fatti violenti tenuti dai propri sostenitori, nel caso in cui ricorressero tre delle seguenti circostanze: a) l’aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatosi, avendo impiegato a tal fine risorse finanziarie ed umane adeguate; b) l’aver cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti; c) l’aver, al momento del fatto, immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) l’aver, altri sostenitori, manifestato la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non aver omesso o prestato insufficiente prevenzione e vigilanza. Tale norma, pur muovendosi nella direzione della valorizzazione dell’adozione del modello di organizzazione e gestione quale strumento di attenuazione o di esclusione della responsabilità, anche sportiva, era troppo poco incisiva laddove, da un lato, era limitata ai soli casi di comportamenti discriminatori e fatti violenti tenuti dai propri sostenitori e, dall’altro, era in ogni caso subordinata al ricorrere di ulteriori congiunte circostanze [24]. Ciò è maggiormente vero se si compara tale esclusione di responsabilità con quanto invece previsto (salva l’interpretazione particolarmente rigorosa che ne è stata data in giurisprudenza) dal d.lgs. n. 231/2001 nel quale: «si distinguono, infatti, i modelli di organizzazione ante factum e post factum a seconda che siano stati adottati e attuati prima o dopo la commissione del reato da cui dipende l’illecito [continua ..]


2.3. I modelli di organizzazione e gestione nel sistema di Giustizia Sportiva e nel d.lgs. n. 231/2001: alternativi o cumulativi?

Il primo e più importante quesito rispetto al modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dalle norme “sportive” è se questo sia o meno corrispondente al modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, ovvero se, pur dovendo essere costruito sulla falsariga dello stesso, non sia invero un modello diverso. Dal punto di vista normativo, occorre sottolineare che le sopra menzionate disposizioni contenute nello Statuto della FIGC e nel relativo Codice di Giustizia Sportiva si limitano a richiamare il modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendone alcuni caratteri fondamentali (specialmente l’art. 5 dello Statuto), senza, tuttavia, dettare norme di dettaglio atte a comprenderne i caratteri ed il funzionamento concreto; in tal senso è senza dubbio condivisibile l’idea che il modello al quale si riferiscono tali norme sia, per quanto non disciplinato, quello di cui alle norme del d.lgs. n. 231/2001, anche se, a ben vedere, molte sono le differenze tra il sistema di repressione sportiva e quello di repressione degli illeciti penali ascrivibili all’ente che sembrano orientare ad una soluzione negativa alla domanda posta nel primo paragrafo. Anzitutto, il criterio ascrittivo della responsabilità: mentre la responsabilità disciplinata dal d.lgs. n. 231/2001 presuppone la possibilità di un “rimprovero” dell’ente [30], la responsabilità delle società sportive è basato sul criterio della responsabilità oggettiva. Prescindendo dal dibattito sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal d.lgs. n. 231/2001, che non può essere in questa sede ripercorso, occorre tuttavia sottolineare come nella dinamica del decreto il “rimprovero” sia ciò che permette di imputare il reato commesso dalla persona fisica all’ente; in particolare, noto è il riferimento alla c.d. “colpa in organizzazione”, di matrice tedesca, proposto in dottrina per giustificare la punibilità dell’ente. In tal senso, peraltro, si muove altresì la Relazione governativa al d.lgs. n. 231/2001, ove, al par. 3.3. si stabilisce espressamente: «Una rinnovata concezione della colpevolezza in senso normativo (riprovevolezza) consente oggi di adattare comodamente tale categoria alle realtà collettive [continua ..]


3. L’introduzione del reato di frode nelle competizioni sportive quale reato presupposto e conseguenze sulla redazione dei modelli organizzativi. Alcune considerazioni conclusive

Occorre conclusivamente valutare le conseguenze, in termini di redazione dei modelli organizzativi, della recente introduzione del reato di frode nelle competizioni sportive tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001. Tale valutazione deve necessariamente tenere conto di quanto già sopra sostenuto sulla alterità tra i due modelli organizzativi, “sportivo” e 231, poiché proprio tale differenza spiega la rilevanza della recente modifica normativa. Prima dell’introduzione di tale reato, infatti, una delle aree di rischio che maggiormente doveva essere valutata nella redazione di un modello “sportivo” era proprio quella relativa alle condotte idonee ad integrare ipotesi di frode sportiva (inteso quale illecito sportivo), perché tali condotte non sarebbero state valutate nella redazione del modello 231, non essendo tale reato un possibile reato presupposto. La già citata vicenda del Novara Calcio rappresenta un esempio perfetto della alterità dei due modelli e delle differenze nella loro redazione. Con provvedimento n. 537/1075pf11-12/SP/bip dd. 25 luglio 2012, il Procuratore Federale della FIGC aveva, infatti, deferito la società Novara Calcio S.p.a. per rispondere: «a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché (e/o) della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate» [37]. All’epoca dei fatti, tuttavia, la frode sportiva non era ancora stata inserita tra i reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, con la conseguenza che quan­d’anche la società avesse previamente redatto ed adottato efficacemente tale modello, certamente non avrebbe valutato il rischio di commissione dell’illecito sportivo nella specie [continua ..]


NOTE