Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità civile del gestore di un´area sciabile (di Filippo Bisanti, Dottore in Giurisprudenza.)


The Courthouse of Trento established the responsibility of the manager of the ski area, for accidents occurring to the users in the event of impact with installed signage on the outside of the track, is subject to the discipline of non-contractual liability (art. 2043 c.c.), and there’s no need to remove the typical risks of the ski track.

Trib. Trento, sentenza 4 agosto 2015, n. 788/15; Giud. Tamburrino; A.V. (Avv.ti Cornicello, Ravelli) c. società Funivie F.M. (Avv. Wegher)   La responsabilità del gestore dell’area sciabile, per sinistri occorsi in pregiudizio degli utenti in caso di impatto con segnaletica installata all’esterno del tracciato, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.; non è configurabile né l’esercizio di attività pericolosa né la responsabilità per cose in custodia. È altresì escluso il regime contrattuale derivante dal contratto di skipass. Ne consegue che grava sull’attore l’onere di dimostrare l’esi­stenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e del­l’esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo. Non è esigibile dal gestore dell’area sciabile l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate e di cartelli ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE   Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente sentenza Nella causa civile di I grado iscritta al n. 500147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010, trattenuta in decisione all’udienza dell’8.4.2015 e vertente tra A.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cornicello del foro di Cosenza, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Stefano Ravelli come da procura a margine dell’atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Ravelli in Trento Via Torre Verde n. 27 Attore e Società Funivie F. M. S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Bertoli, con sede in Dimaro – Folgarida (TN) rappresentata e difesa giusta delega in calce all’atto di citazione dall’Avv. Maurizio Wegher ed elettivamente domiciliato in Trento Via Malfatti n. 27 presso lo studio di quest’ultimo. Convenuto   OGGETTO: Risarcimento danni per infortunio su pista da sci. CONCLUSIONI all’udienza dell’8.4.2015, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione di data 15.9.2010, ritualmente notificato, A.V. ha citato in giudizio la società Funivie F.M., narrando che in data 8.2.2006 verso le ore 15:30, mentre scendeva [continua..]
SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il caso - 3. La natura giuridica della gestione di un’area sciabile: tesi a confronto - 4. I pericoli nelle piste da sci: una concezione cognitivo-relazionale - 5. La decisione del giudice di merito - 6. Riflessioni conclusive - NOTE


1. Introduzione

Durante la stagione invernale, fruitori di ogni livello affollano i comprensori sciistici e i relativi tracciati, percorsi da utenti con gradienti di preparazione tecnica e fisica differenti e non di rado si verificano scontri fra sciatori, anche con esiti particolarmente seri [1]. Oltre alla tipica fattispecie dell’impatto fra due utenti, le statistiche sovente riportano casi di lesioni subite dagli sciatori per collisione contro ciò che la giurisprudenza definisce “pericolo”, ovvero qualunque sorta di ostacolo naturale o artificiale insistente all’interno o all’esterno della pista [2]. Nel tentativo di disciplinare una materia ontologicamente diffidente e non incline alla predeterminazione di rigide regole e nella consapevolezza dell’insita aleatorietà della pratica dello sci, il legislatore, nazionale e regionale (con riferimento altresì alle Province Autonome di Trento e Bolzano), ha enucleato una serie di prescrizioni di matrice precauzionale rivolte nei confronti dei gestori delle aree sciabili. I principi enunciati, nelle parole della legge, rimangono però allo stato gassoso, con necessità di condensare la voluntas legis mediante l’interpretazione delle Corti di merito e legittimità. Nella sentenza in commento, il Tribunale di Trento prosegue nell’ermeneutica volta a cristallizzare quale siano i c.d. pericoli «atipici» suscettibili di obbligo di cautela da parte del gestore, ponendo una preliminare ricognizione in ordine alla natura della responsabilità che incombe sul medesimo, con l’obiettivo di delineare gli oneri probatori in sede processuale.  


2. Il caso

Durante la stagione invernale 2005/2006, l’attore A.V. stava sciando lungo il tracciato denominato “Busa del Vigo” dell’area attrezza gestita da Funivie F.M. s.p.a., allorquando collideva contro uno sciatore di nazionalità polacca. In conseguenza dell’urto, perdeva il controllo della propria traiettoria, cadeva e scivolando lungo il piano sciabile colpiva una segnalazione metallica installata a bordo pista. Soccorso dal personale dell’Arma dei Carabinieri addetto al servizio in quota, riportava gravi lesioni. Per il sinistro, citava in giudizio la società domandando l’accertamento dell’esclusiva responsabilità nella sua causazione: la tesi a sostegno della pretesa si basava sul fatto che la tabella, contro la quale si era verificato l’impatto, fosse da considerarsi un ostacolo per gli utenti; si dogliava altresì dell’inidoneità della protezione di gommapiuma che la ricopriva, ritenuta inadeguata. In relazione al titolo della richiesta, fondava la pretesa in termini contrattuali ed extracontrattuali. La società convenuta, costituendosi in giudizio, resisteva alle domande attoree adducendo a difesa, in primo luogo, come il sinistro dovesse essere addebitato allo sciatore polacco; non solo, riteneva insussistente ogni forma di responsabilità, tenuto conto che la predetta segnaletica era stata installata a bordo pista ed era stata correttamente protetta. In ordine al titolo, la convenuta esponeva che «nel caso di specie doveva trovare applicazione l’art. 2043 c.c. con conseguente attribuzione in capo all’attore dell’onere di provare l’esistenza di un fatto illecito imputabile all’ente gestore, nonché di un nesso di causalità tra l’evento danno e situazione di pericolo non prevedibile». Il giudice, passata in rassegna l’evoluzione storico-giuridica in merito alla natura della responsabilità del gestore dell’area sciabile, nella fattispecie sottoposta alla sua cognizione riteneva applicabile (esclusivamente) il principio del neminem laedere, stabilendo di conseguenza i relativi oneri probatori, per poi soffermarsi sul concetto di pericolo tipico e atipico nell’am­bito sciistico. All’esito della precisazione delle conclusioni, rigettava le pretese attoree con le motivazioni che verranno analizzate nel prosieguo del contributo. Tanto premesso, per [continua ..]


3. La natura giuridica della gestione di un’area sciabile: tesi a confronto

La gestione di un’area sciabile è tematica che da tempo sollecita gli operatori di diritto, considerato che negli ultimi anni la casistica giurisprudenziale è stata interessata da un notevole incremento delle cause concernenti la gestione di un’area attrezzata per sinistri occorsi agli sciatori; ciononostante la prospettiva dei giudici nella risoluzione delle controversie è ben lontana da quell’auspicata univocità. Sul versante normativo, la legge nazionale di riferimento è piuttosto recente, atteso che l’attrattiva per la materia da parte del legislatore si è manifestata solamente all’atto in cui lo sci si è tramutato da sport a limitato appeal a fenomeno turistico di massa, attorno al quale orbitano interessi economici di rilevanti proporzioni. Non a caso, le normative in origine erano di natura regionale e provinciale [3]. Orbene, la legge (nazionale) 24 dicembre 2003, n. 363 recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», evoca fin dalla rubrica il suo fine primario, enunciato dal riferimento esplicito alla «sicurezza». Composto da quattro capi e 23 articoli, il dettato normativo ha una duplice finalità: incentivare l’attività sciistica e regolamentarne l’esercizio alla luce della tutela dei consumatori. Attraverso la definizione dei diritti/doveri di quanti interagiscono sul “manto bianco” delle piste non si priva questo sport delle garanzie che devono essere necessariamente stabilite, senza peraltro comprimere uno spazio di libertà che è coessenziale all’esplicarsi di una passione personale. In ordine alla gestione dell’impianto, l’art. 3 prevede che «i gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, [continua ..]


4. I pericoli nelle piste da sci: una concezione cognitivo-relazionale

Il progresso degli equipaggiamenti offerti all’utenza unito ai miglioramenti apportati alle aree attrezzate ha comportato un incremento della percezione di sicurezza nella pratica dello sci [8]. Giova puntualizzare sin da ora che in uno scenario naturale in cui la ricerca dell’appaga­mento delle emozioni (c.d. sensation seeking) è la precipua ragione che spinge le masse a recarsi nelle località montane, le soddisfazioni che ne verranno tratte saranno condizionate alle aspettative del singolo sciatore. Cercare di oltrepassare i limiti e progredire nella capacità tecnica è un fattore del tutto personale e ne discende che sia la divergenza di fini che comporta differenti modalità di approccio alla pista. Si pensi a uno sciatore neofita: il compimento di una discesa «azzurra» costituisce un risultato primario e, con l’insicurezza tipica di chi si imbatte in una nuova esperienza, sarà affrontata nel rigido rispetto degli insegnamenti ricevuti, bramando di non cadere e di mantenere una corretta – magari scolastica – postura. Di converso, lo sciatore esperto potrà intravedere in quel tracciato una “palestra” per saggiare nuovi stili e tecniche da utilizzare nelle piste maggiormente difficoltose. Sciare è dunque un’attività eterogenea; considerata l’indefettibile peculiarità, il legislatore – avuta cognizione del Decalogo dello sciatore – ha inserito nella legge n. 363/03 una serie di obblighi di condotta rivolti all’utenza, così da dettare (rectius-cercando di dettare) delle regole a un settore che, come dianzi accennato, sfugge alla rigidità di specifiche prescrizioni [9]. Specificato che l’utenza interpreta i tracciati tenendo conto delle singole aspettative, si tratta ora dei pericoli in cui possono incorrere gli sciatori. Dottrina e giurisprudenza hanno enucleato una classificazione con l’intento di agevolare l’operatore di diritto nella risoluzione delle controversie: in primo luogo, sono fonti di pericolo gli elementi artificiali che adornano la pista o ne aumentano la fruibilità (come, ad esempio, i cannoni spara-neve o le palinature ubicate nel perimetro). La pista di sci è un declivio naturale e spesso proprio gli elementi naturali, quali avvallamenti e alberi, possono costituire un’insidia per l’incolumità dello [continua ..]


5. La decisione del giudice di merito

Il Tribunale di Trento rigetta le domande attoree mediante una motivazione che muove dal­l’esegesi della responsabilità del gestore dell’area sciabile analizzando gli orientamenti pregressi. Dalle parole del giudice si evince una ferma non condivisione della tesi che inquadrerebbe il fenomeno nell’alveo dell’art. 2050 c.c.: difatti viene osservato che “in particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non sarebbe possibile affermare la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci, non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l’attitudine dell’attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l’attività di gestione dell’impianto”. Nel prosieguo dell’argomentazione, il giudicante – in antitesi rispetto alle anteriori decisioni di legittimità (forse) oramai superate – esclude la sussistenza della responsabilità per cose in custodia, considerato che così facendo si verrebbe a creare una responsabilità del gestore di tipo oggettivo, elidibile solo con la rigorosa prova del caso fortuito. Da ultimo, il giudice esclude il sorgere di un rapporto contrattuale a seguito dell’acquisto dello skipass, ritenendo di esaminare la domanda attorea sotto il profilo dell’art. 2043 c.c.: in applicazione delle regole probatorie informanti il principio del neminem laedere, grava sull’at­tore l’onere di dimostrare l’esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta e l’esi­stenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo. Il rigetto della domanda consegue al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del danneggiato che, nel caso concreto, non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di manutenzione e gestione della pista del gestore, specie con riferimento al posizionamento del cartello. All’esito dell’istruzione probatoria, veniva infatti dimostrato che la segnaletica fosse ben visibile dall’inizio della pista, non costituendo allora un pericolo atipico [continua ..]


6. Riflessioni conclusive

La sentenza oggetto di commento è caratterizzata da un’articolata motivazione che non poggia su semplificazioni probatorie. L’argomentazione non fa ricorso alla responsabilità per esercizio di attività pericolosa o da cose in custodia, ma entra nel merito della vicenda analizzando, con dovizia di particolari, le singole condotte. Seppur la decisione venga statuita in chiave processuale, atteso il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul danneggiato, il giudice ha comunque indagato sull’effettiva dinamica dei fatti: quale prius è stato delineato il luogo del sinistro con specifico riferimento all’ubicazione del cartello in cui si era verificato l’impatto (e alla specifica protezione). In un secondo momento, il giudice ha focalizzato l’attenzione circa la condotta dell’attore nella fase di discesa, riscontrando come la perdita del controllo della traiettoria fosse congiuntamente a lui direttamente imputabile e allo sciatore polacco rimasto non identificato. Infine, non veniva accolta la tesi per cui il cartello installato a bordo pista dovesse essere considerato pericolo atipico non percepibile e non adeguatamente protetto. Si osserva come sia in fase di consolidamento la direzione della giurisprudenza di merito e legittimità innanzi a fattispecie avente a oggetto i pericoli in cui può incorrere uno sciatore, da intendersi in chiave cognitivo-relazionale [14]. Ancora acceso, per converso, il dibattito che riguarda la natura della responsabilità del gestore: a parere di chi scrive, il fenomeno sciistico, che mette in contatto gestori e fruitori, è da intendersi in chiave contrattuale. L’acquisto dello skipass è la fase conclusiva di un contratto atipico, consensuale e misto, che investe la fase di risalita e di discesa e da cui deriva l’obbligo per il gestore di garantire, nel limite dell’esigibilità, la sicurezza per l’utenza. Lo sciatore versa un corrispettivo non indifferente per fruire delle aree sciabili, con conseguente legittima aspettativa di praticare lo sport in un contesto sicuro. La sicurezza, però, in aree mutevoli ed eterogenee quali le chine innevate è concetto che sottende a un attento lavoro di valutazione dello stato dei luoghi e delle prevedibili dinamiche degli sciatori: si cautela ciò che appare come pericoloso nell’ordinaria dinamicità [continua ..]


NOTE