Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Società di calcio, tassazione IRAP e condizione di incertezza della norma tributaria (di Francesco Saverio Verga, Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Coordinatore area scientifico didattica di Diritto Tributario e docente presso la SSPL dell’Università Europea di Roma.)


The paper aims to explain the financial and accounting treatment of capital gains and losses from sale of football players. Also it presents the controversial nature of economic and legal aspects of professional athletes transfer. Two opposed dogmatic orientations have created some uncertainty for the sport clubs.

On 2012, the administrative judge decided to frame this agreement as typical assignment, rejecting other theory that transaction including two autonomous and different contracts: the original contract and the new contract signed between athlete and buyer society. For this reason, it is also very important to understand if the athlete’s transfer activity can be classified as accessory business for the Club, so the capital gains will be all taxed for corporate tax and for IRAP, or extraordinary business-activity, in this case, the extra capital gains from non-operating assets will not considered as taxable for the regional tax on production activities.

Con la sentenza n. 24588/2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI, chiamata a decidere anche sull’interpretazione delle norme che regolano l’imponibilità a fini IRAP [1]-[2] delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche, ha affermato che ricorre l’esimente della condizione di incertezza normativa oggettiva in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ricorreva contro la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 119/2012, depositata il 19 ottobre 2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva dichiarato non dovute le sanzioni emesse a seguito di un avviso di accertamento IRAP con cui l’Ufficio aveva contestato alla contribuente l’omessa dichiarazione per l’anno 2001 di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione. Per precisione, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva accolto il ricorso della contribuente solo in punto di sanzioni, confermando la legittimità della ripresa fiscale operata dall’Ufficio sulle plusvalenze (dedotte le minusvalenze). La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale confermava l’illegit­timità dell’applicazione delle suddette sanzioni con riferimento al disposto dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 [3], in considerazione dell’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie e della non sussistenza di dolo o colpa grave nella condotta della contribuente. La soluzione della questione che si commenta dipende, pertanto, dalla natura giuridica del contratto di cessione dell’atleta e, quindi, dal corretto trattamento contabile che assume il corrispettivo percepito dalla società in occasione della cessione del contratto per le prestazioni sportive [4]. Due le tesi di riferimento, quella espressa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Professionisti, che ravvisa una estinzione del contratto originario con contestuale costituzione di un nuovo rapporto e quella dell’Amministrazione Finanziaria che inquadra il trasferimento dell’atleta nell’ambito della figura tipica della cessione del contratto. Preliminarmente occorre ricordare che il contratto di prestazione sportiva tra le società e gli sportivi professionisti è attualmente disciplinato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e dal d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha recepito nel nostro ordinamento la sentenza Bosman [5], in base alla quale non esiste più un diritto autonomo ed economicamente valutabile [continua..]