Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Principi e prassi dell´arbitrato sportivo * (di Alberto M. Gambino, Professore ordinario di diritto privato presso l’Università Europea di Roma.)


This work deals with the main topic related to the sports arbitration, specifically focusing on the case in wich it takes place before the Court for Spotrs Arbitration. To this purpose, the main features and functions of CAS were examined, every individual proceeding and, for each of them, the procedural and aubstantive rules. All this, considering the legislative and jurisprudential developments the CAS operate within and in the light of the applicable lex sportiva.

SOMMARIO:

1. Lo stato dell’arte relativo al funzionamento della Corte Arbitrale per lo Sport [1] - 2. La legge applicabile ai procedimenti arbitrali nello sport - 2.2. Lex sportiva - 2.3. Principi generali internazionali - NOTE


1. Lo stato dell’arte relativo al funzionamento della Corte Arbitrale per lo Sport [1]

La Corte Arbitrale per lo Sport (CAS) governa il panorama dell’arbitrato internazionale per lo sport. Dalla sua costituzione, avvenuta nel 1984, fino al 2016, il numero totale dei casi sottoposti alla Corte Arbitrale per lo Sport è pari a 5057; solo nel 2016, il numero dei casi ammonta a 599 [2]. Tutte le caratteristiche principali dell’arbitrato sportivo, quali, ad esempio, la celerità dei procedimenti, la possibilità di richiedere e ottenere misure provvisorie e cautelari, la sussistenza di arbitri e difensori muniti di competenze specifiche o, ancora, la coerenza e la cogenza dei provvedimenti, si riflettono, senza dubbio, nei procedimenti dinanzi alla CAS. Riguardo la celerità del procedimento [3], la CAS possiede una divisione ad hoc, la quale opera limitatamente alla durata degli specifici eventi sportivi internazionali [4]. Prima della CAS, possono essere richieste misure provvisorie e cautelari non appena venga avviato un procedimento arbitrale ordinario, ovvero a partire dalla notifica della decisione impugnata nei procedimenti di appello [5]. Riguardo agli arbitri, la CAS mantiene una lista chiusa di soggetti ammessi all’esercizio di tale funzione [6], mentre con riguardo ai difensori, data la peculiarità dell’arbitrato sportivo e, in particolare, dei procedimenti dinanzi alla CAS, le parti che hanno familiarità con la CAS e con la sua singolare complessità tendono a munirsi di un legale che sanno essere già apparso regolarmente dinanzi alla CAS e che abbia familiarità con i procedimenti e la giurisprudenza dell’istituzione. I provvedimenti della CAS sono poi volti a preservare la coerenza tra le varie decisioni: «nella giurisprudenza della CAS non vige il principio del precedente vincolante, ovvero lo stare decisis. Ad ogni modo, un Collegio della CAS tenterà, ovviamente, se il caso lo permette, di giungere alla medesima conclusione di diritto sulla stregua di un precedente Collegio CAS» [7]. Quanto alla cogenza dei provvedimenti, è interessante citare la decisione del Tribunale Amministrativo Federale del 5 gennaio 2007, 4P.240/2006 [8]. Si tratta del caso di una società di calcio Spagnola sanzionata dalla Commissione Disciplinare FIFA per non aver pagato € 373,226 ad una società di calcio Brasiliana. La Commissione Disciplinare FIFA ordinava alla società [continua ..]


2. La legge applicabile ai procedimenti arbitrali nello sport

2.1. La scelta del diritto applicabile in base alle regole arbitrali La scelta della legge sostanziale applicabile al merito della controversia dipende, a sua volta, dalla procedura applicabile. Nel caso di procedimento ordinario, in applicazione dell’art. R45 del Codice CAS [11], «Il Collegio dovrebbe decidere la controversia in applicazione delle norme della legge scelta dalle parti, ovvero, in assenza di simile scelta, nel rispetto della legge Svizzera. Le parti possono autorizzare il Collegio a decidere ex aequo et bono». Per il procedimento di Appello, l’art. R58 del Codice CAS prevede che «Il Collegio dovrebbe decidere la controversia nel rispetto delle normative applicabili e, in subordine, delle norme della legge scelta dalle parti, ovvero, in assenza di simile scelta, nel rispetto della legge del paese nel quale si trova il domicilio della federazione, associazione ovvero dell’organismo dello sport che ha emanato la decisione contestata ovvero in applicazione delle norme di legge che il Collegio ritiene appropriate. In que­st’ultimo caso, il Collegio dovrebbe fornire la motivazione di tale decisione». Il procedimento per i Giochi Olimpici è invece regolato dall’Art. 17 OG delle Norme Arbitrali, il quale prevede che «Il Collegio decide la controversia ai sensi della Carta Olimpica, delle normative applicabili, dei principi di legge generali e delle norme di legge, l’applicazione delle quali ritiene appropriata». Oltre alle regole arbitrali, il diritto processuale applicabile è sempre la legge Svizzera, dato che tutti gli arbitrati dinanzi alla CAS hanno sede a Losanna; in caso di arbitrato interno, quindi, la legge processuale applicabile sarà quella Svizzera, mentre, in caso di arbitrato internazionale, ovvero quando almeno una delle parti non è domiciliata in Svizzera, la legge processuale applicabile è il Cap. XII della Loi fédérale sur le droit international privé [12].


2.2. Lex sportiva

La CAS è stata definita come una «corte suprema internazionale» per controversie sportive. Si ritiene che essa abbia fornito maggiore coerenza tra le decisioni legali nel mondo dello sport e che abbia creato una nutrita giurisprudenza (lex sportiva) sulla quale gli utenti dell’arbitrato sportivo possono contare. Questa giurisprudenza si ritiene sia una legge sportiva internazionale. Si afferma che una distinta giurisprudenza stia sviluppando un unico complesso di principi giuridici universali, utilizzati dalla Corte Arbitrale per lo Sport nei suoi giudizi [13].


2.3. Principi generali internazionali

Ci si chiede, poi, se i principi generali della legge internazionale siano applicabili all’arbitrato sportivo; e se sì, come sono attuati? Ad esempio, con riferimento al principio di legalità e di responsabilità oggettiva, in applicazione di alcune delle norme antidoping, le organizzazioni sportive procedenti devono ancora dimostrare la colpevolezza o l’intenzione da parte dell’atleta, mentre, in altri casi la colpevolezza è stata considerata provata dall’aver ritrovato la sostanza vietata nel campione antidoping, i.e. la norma sulla responsabilità oggettiva. Questa regola, che è stata anche sancita nel recente Codice Mondiale Anti-Doping, è controversa [14]. A tal proposito, l’Agenzia Mondiale Anti-Doping ha affermato che: «Come costantemente confermato dalla CAS, la regola sulla responsabilità oggettiva per il ritrovamento di una sostanza vietata all’interno del campione di un atleta, con la possibilità che le sanzioni vengano modificate sulla base di specifici criteri, dimostra un ragionevole bilanciamento fra un’efficace applicazione delle norme anti-doping, a beneficio di tutti gli atleti puliti, e la lealtà nella eccezionale circostanza nella quale una sostanza vietata è entrata nell’organismo dell’atleta senza colpa o negligenza da parte sua» [15]. Ancora, in tema di legittimo affidamento, se la pena per una violazione in materia di doping non è sempre applicata e le circostanze attenuanti sono validamente invocate, gli atleti potrebbero sviluppare una legittima aspettativa che, in futuro, le sanzioni verranno applicate nella stessa maniera e che la politica non cambierà da un giorno all’altro. Se l’autorità disciplinare vuole modificare la propria politica, deve pubblicamente annunciarne il cambiamento per il futuro, così che gli atleti non saranno svantaggiati. Una dottrina rilevante a riguardo è quella dell’estoppel, come intesa negli ordinamenti di common law. Questa dottrina impedisce ad una persona di affermare una cosa e poi successivamente negarla; di conseguenza, essa consente a chiunque abbia subito un pregiudizio da un’affermazione iniziale di chiedere un ristoro [16]. Un esempio di estoppel si è verificato nel caso del Comitato Olimpico della Nuova Zelanda contro il Comitato Organizzatore Salt Lake, la [continua ..]


NOTE