Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il nuovo giudizio relativo alle ammissioni e/o esclusioni dalle competizioni (di Piero Sandulli, Titolare delle cattedre di Diritto processuale civile e di Giustizia sportiva nell’Università degli studi di Teramo, Presidente della corte sportiva di appello della FIGC.)


The Law 30th December 2018, n. 145, in addition to the reform of CONI Servizi S.p.A., deals with the sports organisation, especially with sports justice.

This contribution analyses the new judgment concerning admissions and/or exclusions from sports competitions, as defined by the clauses 647 to 650 of the article 1 of the L. 145/2018.

In particular, the author highlights that, despite the previous regulatory framework (L. 280/2003), the new system creates a special judgment for admissions and/or exclusions from sports competitions, in which can fail the phase proper to sports justice, entrusts the matter to the administrative judge only.

This choice by the Italian legislator, if responds to the need to quickly resolve sensitive issues, such as those concerning starting championships, integrates a considerable step backwards with respect to the autonomy system of sports justice advocated by the L. 280/2003.

SOMMARIO:

1. Il procedimento per impugnare gli atti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - 2. I nuovi poteri del giudice statale - 3. La nuova procedura emergente dalla legge n. 145/2018 - 4. Il rito abbreviato - 5. Una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva? - 6. Conclusioni


1. Il procedimento per impugnare gli atti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

La legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), dopo essersi occupata della riforma della CONI Servizi S.p.A. [1], con il comma 630, dell’art. 1, è tornata ad esaminare la materia dell’organizzazione sportiva, più specificamente quella della giustizia sportiva, con i commi che vanno dal 647 al 650 del medesimo art. 1. Abbandonata la via della decretazione d’urgenza, con la mancata conversione in legge del d.l. n. 115/2018 [2], il legislatore è tornato sul tema del contenzioso relativo al­la ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche di squadre o atleti ri­servando le stesse «alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo», apparentemente smentendo le prospettazioni finalizzate a favorire l’autonomia della giurisdizione sportiva, contenute nella legge n. 280/2003. Per la verità, tale sottrazione alla giurisdizione sportiva è solo apparente in quanto, nel prosieguo del comma aggiunto all’art. 3 della stessa legge n. 280/2003, dopo aver previsto che «sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società, il legislatore contempla la successiva eccezione che, come detto, smentisce la premessa in quanto fa salva «la possibilità che lo Statuto ed i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 [3], prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che … decidano tali questioni anche nel merito». Prescrive la modifica inserita nella legge di bilancio per il 2019 che tali statuizioni siano rese in un unico grado dai giudici sportivi e siano poi impugnabili innanzi ai giudici del Tar del Lazio, sezione di Roma, individuati come funzionalmente competenti. Al fine di evitare che possano verificarsi incresciosi allungamenti dei tempi per la risoluzione delle problematiche così insorte, il legislatore, con il comma 647, dell’art. 1, della legge n. 145/2018, ha previsto che le decisioni dei giudici sportivi «siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del­l’at­to impugnato». Chiarisce, inoltre, il comma aggiunto all’art. 3 [continua ..]


2. I nuovi poteri del giudice statale

Sia che vi sia stata la fase di giudizio innanzi alla giurisdizione sportiva, interna alla Federazione (in un unico grado), che esofederale presso il CONI [4], innanzi ad uno speciale giudice, diverso da quelli attualmente previsti dal Codice di giustizia sportiva (varato dal CONI il 15 luglio 2014) ed in un unico grado, in deroga ai parametri del «giusto processo sportivo», contenuti nella lett. H-bis) dell’art. 7 del d.lgs. n. 242/1999 (così come integrato ed innovato dal successivo d.lgs. n. 15/2004), il giudizio innanzi al giudice amministrativo di primo grado si svolgerà sulla base delle regole del rito abbreviato [5], come ricorda l’art. 119 c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), anche esso novellato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 648) [6]. A completamento di questo nuovo pacchetto di norme il legislatore, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, dà vita ad un’ulteriore (ennesima) ipotesi di giurisdizione esclu­siva, aggiungendola al già copioso elenco contenuto nell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 [7]; in essa si legge: «le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche» sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come più ampiamente si dirà nel paragrafo 5 di questo studio.


3. La nuova procedura emergente dalla legge n. 145/2018

La normativa, in esame, necessita di taluni chiarimenti interpretativi e dà luogo a perplessità che non ci si può esimere dal sollevare nel tentativo di ricercare una migliore funzionalità della stessa. Il primo nodo da sciogliere è relativo alla creazione di questi nuovi uffici di giustizia sportiva con specifica ed esclusiva competenza sulle vertenze derivanti dalla ammissione o dalla mancata ammissione alle competizioni sportive professionistiche di società o associazioni. Dalla analisi del testo del comma 647, art. 1, legge n. 145/2018, può desumersi che la prima intenzione del legislatore è quella di sottrarre tali controversie alla giustizia sportiva, assegnandole alla competenza giurisdizionale esclusiva del solo giudice amministrativo (il Tar del Lazio con sede in Roma). Tuttavia, questa intenzione del legislatore statale appare mitigata, presumibilmente della necessità di contemperamento della presente normativa con la promessa di «favorire» l’autonomia della giustizia sportiva, contenuta nell’art. 1 della legge n. 280/2003, dando la possibilità al CONI di modificare il proprio Statuto (e conseguentemente quello delle federazioni), prevedendo un giudice «speciale» interno al sistema della giustizia sportiva individuato per tali controversie, il quale eserciti il suo potere in tempi brevi e contingentati (30 giorni). Il mancato completamento del procedimento nei termini prefissati fa rivivere la sola competenza giurisdizionale del giudice statale. Il tema sollevato dalla normativa in esame è quello di indagare il rapporto tra CONI e Federazioni alla luce di quel «conseguentemente»: è necessario, cioè, verificare se la modifica dello Statuto del CONI sia condizione necessaria per provocare, di regresso, la modifica degli Statuti delle singole Federazioni o se, nel rapporto di autonomia tra CONI e Federazioni, queste ultime siano in grado di valutare singolarmente ed autonomamente se istituire, o no, un proprio giudice speciale, legittimato a giudicare in me­rito all’ammissione e/o alla esclusione delle società dai tornei e dalle competizioni professionistiche. La risposta al quesito deve essere ricercata muovendo dall’analisi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 242/1999, ai quali fa riferimento il comma 647, dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2019. Dagli articoli sopra [continua ..]


4. Il rito abbreviato

L’art. 119 c.p.a. disciplina, in relazione a determinate materie (tra di esse è stata ora inserita la presente materia delle ammissioni ed esclusione dai tornei dal comma 649), il rito abbreviato, con la finalità di individuare e dettare disposizioni finalizzate all’accelerazione del processo per ambiti processuali ai quali il legislatore ha ritenuto di dedicare una specifica attenzione [8]. Invero, alla regolamentazione dei procedimenti speciali è finalizzato l’intero quarto libro del codice del processo amministrativo, dettato dal d.lgs. n. 104/2010, sulla base della delega contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’inserimento di un rito speciale all’interno del processo amministrativo non è però una novità del codice, di cui al decreto n. 104/2010, essendo già stata prevista detta speciale procedura dalla legge n. 135/1997 (art. 19) e successivamente inserita, dalla legge n. 205/2000, con l’art. 23-bis, nella normativa che ha istituito i Tar, la legge n. 1034/1971. L’attuale art. 119 costituisce il discendente del modello già teorizzato dall’art. 23-bis, in quanto continuano ad esistere, ora come allora, la riduzione dei termini e l’in­dividuazione di specifiche materie da assoggettare al rito speciale. Le caratteristiche dell’attuale disciplina del rito speciale abbreviato sono: a) il dimezzamento dei termini processuali, ad esclusione dei termini per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nei giudizi di primo grado (vale a dire gli atti che delucidano il tema del contendere in prime cure); b) la possibilità di un giudizio di merito accelerato, in caso di accoglimento del­l’istanza cautelare. In merito alla fruizione del rito abbreviato in ambito sportivo è necessario ricordare che, nell’elencazione contenuta nell’art. 119 c.p.a., è confluita, sin dalla sua origine nel 2010, l’ipotesi in precedenza contenuta nell’art. 3 della legge n. 280/2003, in base alla quale i provvedimenti e gli atti del CONI o delle federazioni sportive sono impugnati innanzi al Tar, fruendo del sistema processuale del rito abbreviato [9].


5. Una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva?

Il comma 649 dell’unico articolo della legge n. 145/2018 prevede anche, con la lett. B), l’aggiunta, nell’art. 133 c.p.a., di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in virtù della quale «le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche» sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La domanda che è necessario porci è se ci si trova, in concreto, in presenza di una nuova, ulteriore, ipotesi di giurisdizione esclusiva in tema di giustizia sportiva, oltre a quella già contenuta nella lettera Z dell’elenco stilato dall’art. 133 c.p.c. Al fine di rispondere al quesito sopra formulato è necessario prendere le mosse dal nostro ordito costituzionale, in tema di riparto di giurisdizione. L’art. 103 della Carta costituzionale afferma, nel suo primo comma, che «il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi». La Corte costituzionale, con la decisione n. 204/2004, ha, ulteriormente, chiarito il tema, specificando che l’art. 103 «non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei confronti della pubblica Amministrazione» investe «anche» diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi al negativo, che non è né assoluto, né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle materie [10]. Alla luce delle precedenti puntualizzazioni è, dunque, necessario esaminare la ipotesi di lavoro, in tema di giurisdizione esclusiva, realizzata dal comma 649, dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2019 [11]. Va, al riguardo, ricordato che i provvedimenti di ammissione ai tornei professionistici emessi dalle Federazioni e/o dal CONI integrano veri e propri atti amministrativi; essi, quindi, non danno luogo a diritti soggettivi, ma [continua ..]


6. Conclusioni