Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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L´inammissibilità del ricorso esplorativo in materia elettorale (di Michela Morgese, Dottoranda di ricerca presso l’Università Europea di Roma.)


The present paper is inspired by the latest decision taken by the Federal Court of Appeal of Fick on the issue of appeals in electoral matters. The appeal was put forward as a result of the voting procedure inside the elective assembly, a vote that took place through the use of electronic voting. The plaintiff asks for the invalidity or invalidity of the decision to be declared and the decision of the Court was taken taking into consideration the administrative jurisprudence on the subject of electoral appeals.

Corte federale di appello, Federazione Italiana Canoa Kayak, decisione n. 02/2017 Il principio di specificazione dei motivi, seppur lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, con la precisazione che un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, da una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa.   LA CORTE FEDERALE D’APPELLO Nelle persone di Presidente Dott. Carlo Deodato Componenti Avv. Cecilia Carrara                       Prof. Avv. Alberto Gambino (relatore) ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 02/CFA/2017 introdotto con ricorso ex art. 47 del Regolamento di giustizia federale e art. 21, co. 4, dello Statuto Federale dal sig. Daniele Scarpa, avente ad oggetto l’impugna­zione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva FICK del 6 agosto 2017. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 47 del Regolamento di giustizia federale e art. 21, co. 4, dello Statuto della Federazione Italiana Canoa e Kayak, il sig. Daniele Scarpa ha chiesto alla Corte Federale di Appello FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak) di “accertare la violazione delle norme statutarie e regolamentane, nonché dell’art. 48 Cost. e per l’effetto dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace l’assemblea elettiva del 6 agosto 2017 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.” A fondamento di questa domanda, il ricorrente, premesso lo svolgimento, in data 6 agosto 2017, dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK per le nomine delle cariche federali, ovvero Presidente, Consiglieri e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito dell’an­nullamento delle precedenti elezioni del 22 ottobre 2016 – annullate da questa Corte per mancanza della timbratura e siglatura delle schede da parte della Commissione Verifica poteri – ha rilevato che le schede utilizzate il 6 agosto 2017 per l’elezione degli Organi Federali, consegnate in sede di accreditamento, riportavano la stampa di un “codice a barre” indicante la potenzialità del voto e che, essendo tale codice presumibilmente differente per ogni scheda, rendeva queste ultime “identificabili e, di conseguenza, parimenti identificabile l’elettore”, determinando così la nullità della votazione per contrarietà alle norme statutarie e regolamentari, e in particolare dell’art. 47 del regolamento organico, nonché per contrarietà all’art. 48 [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le “barriere” al giudizio in materia elettorale: l’onere della prova - 3. La prova di resistenza ed il principio di specificazione dei motivi - NOTE


1. Premessa

La decisione della Corte d’Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), che ci accingiamo a commentare, offre lo spunto per affrontare, più diffusamente, il tema dell’[in]am­missibilità del ricorso esplorativo in materia elettorale [1]. Nel caso di specie, oggetto di contestazione è la regolarità della procedura di votazione per la nomina delle cariche federali, svoltasi nel corso dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva FICK. Più in particolare, ad avviso del ricorrente, la possibilità di risalire all’identità dell’elettore avrebbe determinato la violazione del principio di segretezza del voto [2], con conseguente arbitrarietà ed assoluta nullità della procedura di votazione. Inoltre, proseguiva il ricorrente, il codice a barre presente sulle schede elettorali, presumibilmente differente per ciascun elettore, avrebbe reso le schede e, così, il voto, riconducibili a ciascun votante. Contestazioni venivano sollevate anche in relazione al sistema di votazione prescelto, misto fra quello elettronico [3] e cartaceo, in violazione dell’art. 47 del Regolamento organico – “Procedure elettorali” –, che impone di sceglierne uno tra i due. Si costituiva la FICK, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità, indeterminatezza e per l’evidente fine emulativo ed esplorativo, poiché, osservava, il ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna della finalità identificativa dei codici a barre utilizzati. Difese venivano articolate anche nel merito: il codice a barre identificativo, presente sul certificato elettorale, era volto a consentire esclusivamente l’individuazione dell’elettore e del peso del voto espresso, al fine della successiva consegna della scheda elettorale appropriata. Pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato infondato. Il colore delle schede elettorali era diverso a seconda della carica da eleggere e, inoltre, il codice a barre numerico variava in relazione al peso del voto attribuito all’elettore ed era, in ogni caso, diverso da quello apposto sul certificato elettorale. Non sarebbe stato possibile, in alcun modo, né elettronicamente né manualmente, dunque, risalire all’identità dell’elettore, collegando il codice a barre del certificato elettorale con quello [continua ..]


2. Le “barriere” al giudizio in materia elettorale: l’onere della prova

La necessità di impedire che doglianze generiche conducano ad un’amplissima istruttoria ed alla conseguente proposizione di motivi aggiunti [4] spiega l’importanza che assume l’onere di specificazione delle singole censure sollevate dinanzi al giudice amministrativo, in particolar modo in materia elettorale [v. infra]. Il giudizio in materia elettorale, infatti, viene considerato una sorta di microsistema [5], l’equilibrio del quale risulta governato da fattori non parimenti rilevanti in differenti ambiti. In primo luogo, si è detto [6], per l’individuazione dell’oggetto del contenzioso elettorale occorre guardare non tanto al petitum – rettifica o annullamento dei risultati elettorali – quanto alla più specifica causa petendi – il genere di irregolarità e/o vizi denunciati. Ricorre anche in questi giudizi, infatti, l’esigenza di una precisa ed univoca definizione del thema decidendum, che non consente di considerare motivo di ricorso espressioni che, prive di supporto alcuno, potrebbero essere considerate, al più, meramente allusive [7]. A tal proposito, i profili di accentuata specialità che caratterizzano questo genere di giudizi [8]– tra i quali spiccano la disciplina probatoria [9], il dimezzamento dei termini [10] e la limitata proponibilità dei motivi aggiunti [11] – sono stati definiti «barriere» alla esperibilità di ricorsi in materia elettorale [12]. In simile contesto, la non marginale esigenza di garantire l’integrità del contraddittorio processuale – che si impone in ogni giudizio – comporta che le censure introdotte con un ricorso giurisdizionale siano mirate e specifiche. Invero, si suole definire «soggettiva» la giurisdizione tipica del contenzioso elettorale, non potendo il ricorrente limitarsi alla mera enunciazione dei motivi di impugnazione, ma essendo necessario fornire un’adeguata prova delle circostanze di fatto su cui detti motivi si fondano [13]. Il parametro processuale dell’onere di prova incombente sul ricorrente, che governa la sfera delle impugnazioni in generale, assume una particolare connotazione in questa materia. Esso, infatti, è il principale criterio di riferimento in ragione del quale condurre la valutazione di ammissibilità del ricorso: al fine di evitare che il tenore [continua ..]


3. La prova di resistenza ed il principio di specificazione dei motivi

A determinare la Corte nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso sembrerebbe essere stata soprattutto la mancata integrazione, da parte del ricorrente, del principio di specificazione dei motivi e del connesso onere probatorio, gravanti su di lui [24]. La posizione espressa dal giudice federale d’appello risulta assolutamente in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di ricorsi elettorali, opportunamente richiamato in questa sede [25]. Con una pronuncia non isolata nel panorama giurisprudenziale, infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito come il c.d. principio di specificazione dei motivi, seppur lievemente temperato in questa sede, imponga, al fine dell’ammissibilità del ricorso, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati ed il numero delle schede contestate, fermo restando che la sola indicazione di motivi specifici non consente, di per sé, di escludere la possibile finalità esplorativa del ricorso medesimo [26]. Per meglio dire, devono essere tenuti distinti la necessaria specificazione dei motivi, da un lato, e l’onere della prova, dall’altro, atteso che il rispetto della prima non consente di ritenere automaticamente soddisfatto il secondo: l’impugnazione, potrebbe essere diretta a conseguire il risultato del complessivo riesame del voto in sede contenziosa, pertanto, il ricorso elettorale non può essere fondato soltanto sulla contestazione di semplici illazioni ovvero irregolarità, delle quali non sia stata dimostrata l’esistenza e senza che nulla risulti da documenti fidefacienti [27] – come i verbali riepilogativi delle operazioni elettorali [28] – poiché, in tal modo, si finirebbe per consentire la messa in discussione di ogni procedimento elettorale, sulla base di meri sospetti [29]. La materia elettorale non si sottrae a quella che la giurisprudenza amministrativa suole definire «prova di resistenza», corollario del più generale principio dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la quale, qualora siano allegati vizi delle operazioni elettorali, suscettibili di generare incertezza sulla correttezza dell’esito della procedura [30], impone di dimostrare, a garanzia della genuinità del voto, la concreta incidenza dell’irregolarità denunciata sui [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2018