Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Lo sport nella legge di bilancio 2019 (di Mario Sanino e Alvio La Face)


The present work is inspired by the advent of the new budget law 2019. It addresses the issue of the conformation of the sports system, up to the advent of the budget law, the innovations concerning the organization, the establishment of the Sport e Salute S.p.A., the new use of economic resources, the regulatory evolution and then the terms of the 2019 reform.

SOMMARIO:

1. La conformazione dell’ordinamento sportivo sino all’avvento della leg­ge di bilancio 2019 - 2. Le innovazioni concernenti l’organizzazione - 3. La costituzione della Società Sport e Salute S.p.A. - 4. Il nuovo utilizzo delle risorse economiche - 5. La riforma dei «concorsi pronostici sportivi» - 5.1. L’evoluzione normativa - 5.2. I termini della riforma - 5.3. Valutazioni critiche - 6. L’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni (comma 639) - 7. Le innovazioni sulla disciplina della Giustizia Sportiva - 8. La competenza del Tar Lazio - 9. (segue) Ancora sulle innovazioni in tema di Giustizia Sportiva - 10. Gli interventi sul Fondo «Sport e Periferie» - 11. Gli interventi sulla disciplina relativa alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi afferenti al cam­pionato italiano di calcio di Serie A - 12. Conclusioni


1. La conformazione dell’ordinamento sportivo sino all’avvento della leg­ge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019, nell’impulso di interessare più spazio possibile in virtù di un asserito «cambiamento» in tutte le materie suscettibili di manovra economica, ha toccato anche, ed in modo sostanziale, l’ordinamento sportivo. Ciò è avvenuto con i commi 629-651 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In realtà, vale la pena prendere atto che l’intento innovativo è stato davvero consistente, in quanto non ha toccato solo la «materia di giustizia sportiva», come appariva prima facie in qualche indice affrettato di pubblicazioni già esternate. Come ci accingiamo a segnalare, gli interventi del legislatore questa volta hanno anche coinvolto l’or­ganizzazione dello Sport nel nostro Paese. È appunto in questa prospettiva che vengono svolte le considerazioni critiche che seguono. Di particolare rilievo era stata, sino ad oggi, la prescrizione del legislatore contenuta nel d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, che aveva istituito la CONI Servizi S.p.A., trasferendo alla stessa il patrimonio immobiliare del CONI. La sostanziale duplicazione del CONI in ente pubblico CONI, da un lato, e società per azioni CONI Servizi, dall’altro, era stata una iniziativa all’epoca collocata nel vasto processo di «privatizzazione». La configurabilità in astratto di enti pubblici organizzati in forma societaria nell’ordinamento italiano è ormai pacifica, nell’ambito della evoluzione legislativa iniziata con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985). A proposito della CONI Servizi, dunque, si era prodotta una norma primaria (art. 8, legge n. 178/2002, cit.) che costituiva la società, ne determinava l’oggetto e il capitale sociale, ne individuava i soci (la società era interamente di proprietà del Ministero del­l’Economia e Finanze), ne indicava le modalità di nomina degli amministratori, la sottoponeva al controllo della Corte dei conti, ne regolava il patrimonio e il rapporto con il personale e, infine, ne regolava i rapporti con il CONI. In conclusione, il quadro organizzativo, anche in virtù del concorso di altre disposizioni legislative, era caratterizzato come segue: a) il CONI, ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le [continua ..]


2. Le innovazioni concernenti l’organizzazione

Il legislatore ha evidentemente inteso modificare la primaria configurazione, operando «un cambiamento» secondo due prospettive: in primo luogo, ha mutato la denominazione della società da CONI Servizi S.p.A. in «Sport e Salute S.p.A.» (v. co. 629); quindi, si è curato di garantire a detta società risorse economiche, ma ciò a svantaggio dell’ente CONI. Ed invero, la norma ha dapprima prescritto che per il CONI e per «Sport e Salute» «il livello di finanziamento …» è stabilito nella «misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dallo Stato (registrate nell’anno precedente)», assicurando comunque una misura minima di 410 milioni annui [3]; quindi, al momento della spartizione, ha determinato in 40 milioni di euro annui l’am­montare delle risorse destinate al CONI e in 368 milioni di euro annui l’ammontare di quelle riservate a «Sport e Salute S.p.A.» (v. comma 630). Il legislatore non si è fermato qui; ed infatti, ha anche determinato (con un deciso intento limitativo) le funzioni del CONI, circoscrivendole all’attività afferente al «pro­prio funzionamento e alle proprie attività istituzionali nonché agli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana». Questa norma, tuttavia, non solo non brilla per solare chiarezza, ma appare essere finanche antinomica e contraddittoria. Infatti, in base all’attuale contesto normativo di riferimento in subiecta materia, rimasto inalterato e costituito dal decreto Melandri (così come modificato ed integrato dal decreto Urbani-Pescante), l’attività istituzionale del CONI è talmente ampia ed omnicomprensiva da racchiudere in sé ogni funzione e competenza legata all’attività sportiva nazionale. Al CONI è, infatti, attribuito ex lege il ruolo di organo di vertice e di governo dello sport nazionale; ne consegue che, considerata la legislazione vigente, l’attività istituzionale del CONI non può identificar­si solo ed esclusivamente con quella legata all’approntamento dei mezzi per la partecipazione alle Olimpiadi e al supporto della delegazione italiana – cosa che, peraltro, risulterebbe in palese contrasto con la Carta Olimpica del CIO e con il ruolo e le funzioni dalla stessa [continua ..]


3. La costituzione della Società Sport e Salute S.p.A.

Con il comma 633, viene ulteriormente puntualizzata la posizione della nuova società costituita in sostituzione della CONI Servizi S.p.A. Come accennato in precedenza, l’argomento era stato trattato con il d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, con l’art. 8, aveva disegnato l’assetto del CONI, ma soprattutto aveva disciplinato consistenza, connotazioni e aree di intervento della CONI Servizi S.p.A. La nuova legge n. 145/2018 è intervenuta pesantemente sul punto, apportando modifiche sostanziali rispetto al precedente modello normativo. Ed infatti: a) impone la stipula di un contratto di servizio tra la Società Sport e Salute ed il CONI, che dovrà disciplinare i rapporti anche finanziari tra le due persone giuridiche, ma che, a differenza del passato, non vedrà certamente il CONI quale unico «committente» della società; b) si evidenzia e si valorizza «l’Autorità di governo competente in materia di sport», che avrà indubbiamente poteri di indirizzo e di direzione nei confronti della società, in passato del tutto sconosciuti; c) si specificano le competenze e si individua la consistenza della Società Sport e Salute S.p.A., sostituendo il comma 4 della legge n. 178/2002. La nuova Società avrà, inoltre, i connotati che seguono (v. comma 633): a) le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze; b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall’Autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Come si vedrà, si è rafforzato in modo consistente il rapporto tra l’Autorità politica e l’Organo investito delle funzioni dell’organizzazione dello Sport, tanto da [continua ..]


4. Il nuovo utilizzo delle risorse economiche

Superato l’aspetto precipuamente strutturale della nuova Società, il legislatore ritorna sul sistema del finanziamento dei soggetti operanti nel mondo dello sport, correlandolo con le funzioni espletate dal CONI e dalla Società Sport e Salute. Si prescrive, quindi, che la nuova società provvederà al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e degli altri soggetti di cui al comma 630, attraverso un sistema separato, «ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse». Sul punto occorre porre in evidenza, in ogni caso, che la funzione ora segnalata, propria della società «Sport e Salute», deve espletarsi sempre sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordina­mento sportivo internazionale. In questa prospettiva si specifica che per la amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della «Sport e Salute S.p.A.» è integrato da un membro designato dal CONI, quale consigliere aggiunto. Indubbiamente questa disposizione attutisce la nuova previsione in materia di finanziamento degli organismi sportivi e di assegnazione delle risorse economiche, praticamente ora di pertinenza della Sport e Salute. Sarà, pertanto, la futura applicazione delle disposizioni che potrà offrire la esatta consistenza della innovazione normativa. Il legislatore infine, prescrive una disposizione di particolare rilevanza; ed infatti, non manca di ribadire che gravi irregolarità nella gestione comporteranno anche la possibilità di revoca delle risorse assegnate da parte dell’Autorità di Governo, fermi restando i poteri attribuiti al CONI, per effetto dell’attuale quadro legislativo di riferimento, in materia di controllo sulle Federazioni e sulle Discipline Sportive Associate e di commissariamento delle medesime in caso di gravi irregolarità nella gestione [4].


5. La riforma dei «concorsi pronostici sportivi»

La norma del comma 634 prevede che, «al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli si dovrà procedere alla riforma dei concorsi pronostici sportivi (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342)». Di particolare rilevanza, quindi, è l’intervento del legislatore su una materia che in verità non sembrava dovesse sollecitare l’adozione di nuove disposizioni: si tratta, appunto, dei «concorsi pronostici sportivi». Sull’argomento la nuova legge si intrattiene, oltre che con la appena ricordata disposizione (comma 634), in varie ulteriori prescrizioni. I commi da 634 a 639 della c.d. legge di bilancio 2019 recano una serie di disposizioni volte a mutare sostanzialmente la disciplina dei concorsi pronostici sportivi, attualmente rappresentati dal «Totocalcio [5]», da «il9» e dal «Totogol». Non si tratta, a ben vedere, di una normativa di dettaglio, bensì, e sia concesso il termine, di un disegno programmatico volto alla modifica della normativa in materia, rappresentata, su tutte, dal d.lgs. n. 496/1948 e dalla legge n. 342/1953. Invero, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, prescrive che la riforma dei concorsi pronostici sportivi dovrà trovare applicazione mediante un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli [6]. Come meglio si apprezzerà nel prosieguo, viene, dunque, demandata a siffatto provvedimento l’introduzione dei nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco e la sospensione, ovvero la chiusura definitiva, dei concorsi ad oggi esistenti. Le norme in parola prevedono, inoltre, che la neo costituita Sport e Salute S.p.A., sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, debba provvedere all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali (a cui sarà destinata una quota, pari al 12%, dei nuovi criteri di ripartizione). La riforma dei concorsi pronostici sportivi, pertanto, operata in seno alla legge di stabilità 2019, viaggia su un doppio binario: non solo il rilancio di un gioco non «rischioso» e, proprio per questo motivo, escluso dal divieto di pubblicità, [continua ..]


5.1. L’evoluzione normativa

È bene preliminarmente delineare la cornice normativa che si è succeduta nel tempo e su cui si è andata ad innestare la menzionata riforma. La scommessa sportiva c.d. a quota fissa consiste in un contratto attraverso il quale due parti si promettono reciprocamente di eseguire una prestazione a contenuto patrimoniale, il cui ammontare è prestabilito, a favore di colui che avrà formulato il pronostico esatto in relazione ad un determinato evento sportivo [8]. Certamente si tratta di una tipologia di contratti che assume decisiva rilevanza economica in seno al nostro ordinamento, atteso che la raccolta annuale di denaro, da parte dei bookmaker autorizzati, limitatamente a tale tipologia di contratti, si assesta attorno ai quattro miliardi di euro. La gestione delle scommesse è da sempre caratterizzata da un modello di monopolio fiscale, con la conseguenza che l’attività è riservata a determinati soggetti, solitamente in un regime di concessione, al fine di procacciare un’entrata allo Stato. Basti, infatti, pensare che siffatto regime risale sino al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il cui art. 88 riservava (e riserva tuttora) l’esercizio di qualunque attività di scommessa ai soggetti autorizzati [9]. Sotto un profilo prettamente fiscale, l’art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, assoggettava i proventi del monopolista esercente l’attività di organizzazione di giochi di abilità e concorsi a pronostico aventi ad oggetto eventi sportivi ad una «tassa di lotteria», commisurata al 16 per cento degli introiti lordi [10]. È importante notare come detto articolo riservasse, rispettivamente, al Comitato olimpico nazionale italiano e all’Unione nazionale incremento razze equine l’attività di organizzazione e di esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, qualora fossero connesse a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dei predetti enti, i quali erano così tenuti, come detto, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi. Successivamente, il susseguirsi di norme volte a maggiormente regolamentare il fenomeno dei concorsi a pronostici ha dato vita ad una complessa disciplina che ha, nel corso del tempo, creato non poche difficoltà interpretative [11]. In un primo momento, la legge 22 dicembre [continua ..]


5.2. I termini della riforma

Orbene, esaminando nel particolare la nuova disciplina, il comma 634 stabilisce che, al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco», ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342 («Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell’interno emanati dal Governo durante il periodo dell’Assemblea Costituente»). Il suddetto decreto (d.lgs. n. 496/1948) prevede, in particolare, in seno agli articoli da 1 a 3: – che «l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato»; – che «l’organizzazione e l’esercizio delle predette attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità» e «in questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione sono stabilite in speciali convenzioni»; – che «i proventi derivanti dall’esercizio delle predette attività devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze. Il comma, quindi, procede ad una deregulation della disciplina, affidando a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la riforma dei concorsi pronostici sportivi precedentemente stabilita con decreto del Presidente della Repubblica. Infatti, l’art. 5 del citato d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, affidava la disciplina delle attività di giuoco a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno [13]. Vale notare, altresì, l’incisione su quanto disposto successivamente dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, che, all’art. 16, comma 1, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo [continua ..]


5.3. Valutazioni critiche

In conclusione, pare opportuno notare quanto segue. Stando alla relazione tecnica presentata alle Camere, le analizzate disposizioni introducono una riforma generale dei concorsi pronostici sportivi come regolati dal D.M. 19 giugno 2003, n. 179, con potenziale impatto «anche sulle scommesse a totalizzatore regolamentate dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, di cui l’Agen­zia delle dogane e dei monopoli potrà disporre la sospensione o la chiusura definitiva». Occorre, però, notare che l’andamento della raccolta tributaria delle tipologie di gioco – rappresentata, come fatto notare, dall’imposta unica ex d.lgs. n. 504/1998 e dal diritto fisso, che si applica solo ai concorsi pronostici sportivi, di cui alla legge n. 412/1991 – presenta da anni una continua flessione, con conseguente riduzione delle entrate tributarie. Ebbene, secondo le stime del Governo, l’impianto della disposizione consentirà di attuare, nel corso dell’anno 2019, l’intervento necessario al rilancio dei concorsi pronostici sportivi con l’auspicabile incremento della raccolta a partire dal 2020. Ciò mediante il menzionato provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso il quale, come detto, si potranno attuare gli interventi di modifica della formula di gioco dei concorsi pronostici; di modifica della posta unitaria di gioco e della giocata minima; di variazione delle voci e delle percentuali di ripartizione della posta di gioco; di sospensione o chiusura definitiva dei concorsi pronostici sportivi o delle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive attualmente offerti. Per quanto qui interessa maggiormente, riguardo alla raccolta dei concorsi pronostici sportivi post riforma, dalle stime risulterebbe che le somme destinate alla Sport e Salute S.p.A., per le attività di integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali, di cui al comma 639, saranno pari a 1,5 milioni di euro nell’anno 2019 (anno in cui la modifica della ripartizione della posta di gioco inciderà solo dal 1° luglio), e a 4 milioni a partire dal 2020 [21]. Negli anni 2020 e seguenti, considerando un incremento del 20 per cento della raccolta, è stato stimato, dunque, in circa 4 milioni di euro l’importo a favore della Sport e Salute S.p.A. Orbene, vale in questa sede notare quanto rappresentato dal Dossier del Servizio [continua ..]


6. L’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni (comma 639)

Decisamente interessante è la previsione del comma 639 la quale prescrive che, pur non intaccando la competenza della Agenzia delle Dogane e dei monopoli, per l’orga­nizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, è consentita una ulteriore funzione alla Società Sport e Salute S.p.A. Questa, infatti, può stipulare un contratto di servizio con l’Agenzia delle dogane attraverso il quale provvedere all’integra­zione del gioco con attività sociali, sportive e culturali. Trattasi, quindi, di assoluta novità; ed invero, non era certo consentito alla Coni Servizi occuparsi di tale evenienza. Ciò significa che Sport e Salute avrà mezzi e strutture tali da occuparsi anche di attività che travalicano la gestione dei beni immobili del CONI e lo svolgimento di attività strettamente connesse e strumentali al funzionamento dell’ente CONI [22]. Un intervento finalizzato, pertanto, a finanziare il mondo dello sport, attraverso la restituzione dei proventi del Totocalcio, e a rilanciare questo gioco, con l’auspicio che ciò possa servire anche a contrastare il gioco d’azzardo. Il testo della legge fa, quindi, riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle opere (comma 640) e prescrive, pertanto, altre forme di finanziamento (comma 641). È rilevante, poi, il discorso sugli organi di Giustizia, che in realtà era stato anticipato con i commi 320 e 321; ma in quella occasione si era preso in considerazione, opportunamente, l’organico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi disponendone un congruo incremento, sia dei magistrati che del personale non dirigenziale. Assolutamente rilevanti sono le disposizioni successive, con le quali viene rinnovato il sistema di Giustizia Sportiva.


7. Le innovazioni sulla disciplina della Giustizia Sportiva

Con un’iniziativa, peraltro da tempo annunciata, il legislatore ha voluto mettere mano anche al sistema di Giustizia Sportiva. Come noto, nel mese di ottobre 2018 era stato pubblicato un decreto legge (d.l. 5 ottobre 2018, n. 115), poi non convertito nei termini, con cui era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri una modifica al sistema di Giustizia Amministrativa, che ora si trova sostanzialmente riproposta nei commi 647-649 della legge di bilancio 2019. Per completezza di esposizione, si osserva quanto segue. Il legislatore ha ritenuto di porre rimedio alla improvvisa confusione che si era creata a seguito della pioggia di ricorsi (e conseguenti impugnative) di varie squadre (almeno sei) contro i procedimenti di «ripescaggio» avviati (e poi non conclusi) dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, per la formazione dell’organico delle squadre partecipanti al campionato di Serie B. Sembra opportuno riportare in nota almeno qualche telegrafica traccia della vicenda che ha offerto al legislatore l’opportunità di darsi carico di ovviare ad alcune criticità alle quali, a voler dir lo vero, non solo la Giustizia Sportiva, ma anche la Giustizia Amministrativa avevano dato luogo [23]. È sufficiente in questa sede segnalare che la situazione che si era venuta a creare era senz’altro complicata e, soprattutto, un dato era emerso in tutta la sua imbarazzante incertezza: e cioè, che quei principi di celerità e snellezza, che devono caratterizzare la amministrazione della Giustizia Sportiva, erano nella specie clamorosamente vanificati, tanto che si era giunti alla sgradevole conclusione che il campionato di Serie B non si sarebbe potuto regolarmente effettuare. In questo quadro si colloca quell’intervento del legislatore, ora riproposto, che tenta di ovviare all’inconveniente, con lo scopo, tra le altre cose, di evitare che il contenzioso ancora in corso nel mese di ottobre, tornato al primo grado endofederale, dovesse ripercorrere nuovamente tutta la filiera della giustizia sportiva. Ciò attraverso la previsione di un regime transitorio tale per cui le nuove disposizioni, che stabilivano una ulteriore materia di giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, concernente «le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o [continua ..]


8. La competenza del Tar Lazio

In questa prospettiva non può farsi a meno di sottolineare il carico di lavoro, del quale è onerato il Tar Lazio, che si riverbera ovviamente sulla tempestiva ed effettiva tutela del soggetto che chiede «Giustizia». Non può più ignorarsi la posizione critica del Tar Lazio, soffocato dal numero delle materie che il legislatore ha voluto conferirgli [30]. Può ora domandarsi se sia ben individuata la materia assegnata al Giudice Amministrativo, con la formula sopra riportata. In realtà, il legislatore ha tenuto presente il contenzioso che si è riportato all’inizio e, quindi, ha ritenuto evidentemente sufficiente «arginare» gli inconvenienti di quel contenzioso che concerneva, in particolare, la materia cosiddetta del «ripescaggio». Cioè a dire quei procedimenti che le Federazioni, ma specificamente la Federazione Italiana Gioco Calcio, avviano tra alcune compagini al fine di raggiungere il numero determinato dalla stessa Federazione delle squadre ammesse al campionato e che non avevano meritato sul campo l’inserimento nel «format» del campionato. Ma il diritto alla «ammissione» (o alla «esclusione») può estendersi ad altre fattispecie che certamente il legislatore non aveva in mente: ad esempio, la problematica relativa alla ammissione in assenza di determinati requisiti, ovvero l’«esclusione» a seguito di sanzioni. La perplessità più consistente è, pertanto, rappresentata proprio dal­l’inciso, voluto dal legislatore, «… o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»; è chiaro che non sarà difficile in futuro attribuire un contenuto a tale asserzione generica e indeterminata ed individuare fattispecie «comunque» correlate alla ammissione o esclusione delle squadre da una competizione professionistica. In definitiva, la norma dovrà completarsi con un serio e approfondito esame da parte della giurisprudenza, la quale dovrà farsi carico di dare soddisfacente indicazione alla locuzione «comunque incidenti».


9. (segue) Ancora sulle innovazioni in tema di Giustizia Sportiva

È senz’altro da apprezzare che nella nuova formulazione della norma fortunatamente non è stata reiterata quella infelice disposizione che prevedeva che il provvedimento cautelare monocratico avrebbe potuto essere impugnato, con ricorso al Consiglio di Stato. Si ribadisce, subito dopo, la finalità fermamente voluta dal legislatore, specificando ancora una volta che «per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva». Ma, sull’argomento, il legislatore ritorna sui propri passi – tale circostanza non è assolutamente casuale – e avverte che, proprio per le materie più volte considerate (provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche), è confermata la possibilità che «lo Statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni Sportive […] prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodi, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato». Ed è singolare la disposizione susseguente perché si ribadisce, proprio in virtù della perentorietà del termine, che, decorso detto termine, il ricorso si ha per respinto; e si aggiunge, anche a rafforzare la statuizione punitiva sanzionata, che l’eventuale decisione sopravvenuta «è priva di effetto». Il rigetto del ricorso è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo; il termine però, proprio per effetto della applicazione del rito abbreviato, sarà di trenta giorni. Ovviamente le norme ora specificate sono immediatamente applicabili e, come segnala la presente disposizione, si applicano «ai processi e alle controversie in corso». Si noti la scelta di dare «bruciante» efficacia alla norma; ed infatti, il termine per proseguire il giudizio non decorre dalla estinzione del procedimento in corso, ma dall’entrata in vigore della legge. Saranno comunque fatti salvi «gli effetti processuali e sostanziali della domanda», in virtù dell’esplicito richiamo all’art. 11, comma 4, del codice del processo amministrativo [31]. Il legislatore, [continua ..]


10. Gli interventi sul Fondo «Sport e Periferie»

La legge di bilancio 2019 ha, altresì, disposto che una serie di risorse in precedenza destinate ad opere infrastrutturali, rimaste non assegnate o non utilizzate, siano destinate allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al cosiddetto Fondo «Sport e Periferie». In particolare, l’art. 1, comma 640, della suddetta legge statuisce che «all’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (recante “Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia”), dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e destinate al Fondo ‘Sport e Periferie’ di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE”». Nello specifico, dalla relazione illustrativa che ha accompagnato il testo si evince come le risorse riassegnate sono quelle concernenti il finanziamento delle opere segnalate dai comuni («Cantieri in comune») alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), del d.l. n. 133/2014) e, in particolare, quelle: – non assegnate dalla delibera del CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, che ha approvato l’elenco degli interventi eleggibili e assegnato le relative risorse; – nonché revocate in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 133/2104, oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituenti economie maturate a conclusione degli [continua ..]


11. Gli interventi sulla disciplina relativa alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi afferenti al cam­pionato italiano di calcio di Serie A

La legge di bilancio 2019 è, infine, intervenuta sulla disciplina relativa alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi afferenti al campionato italiano di calcio di Serie A, attraverso l’introduzione, nell’am­bito dell’art. 1 della legge in commento, dei commi 641-643. Come si ricorderà, l’art. 26 del d.lgs. n. 9/2008 [46]– così come modificato dall’art. 1, comma 352, lett. b), della legge n. 205/2017 – stabilisce che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di Serie A – al netto delle quote destinate alla mutualità generale ai sensi dell’art. 22 del medesimo d.lgs. [47] – è effettuata in base ai seguenti criteri [48]: – 50% delle risorse in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di Serie A; – 30% delle risorse in base ai risultati sportivi conseguiti (ovvero, più nello specifico: 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato; 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; 5% sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947); – 20% delle risorse in base al «radicamento sociale» (ossia, sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre cam­pionati, nonché, in subordine, l’audience televisiva certificata). I criteri di ponderazione delle quote relative ai risultati sportivi conseguiti, nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, sono stati specificati, come previsto dalla legge, con D.P.C.M. 1° marzo 2018. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Rispetto a tale contesto normativo, è poi intervenuto l’art. 1, comma 641, della legge di bilancio 2019, che, nel novellare l’art. 26 del suddetto decreto legislativo, ha statuito quanto segue: «All’articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti [continua ..]


12. Conclusioni