Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA (di Filomeno Rocco Fimmanò, Dottorando di ricerca in Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations nell'Università degli Studi del Salento)


L’autore affronta il tema, ormai centrale nel mondo del calcio, degli agenti sportivi e della relativa regolamentazione. Il saggio tratta innanzitutto la degenerazione della figura, passata dall’esser curatore di interessi legali e sportivi di parte a mediatore con modalità sempre meno chiare: dalla diffusione delle “third party ownerships” e dal successivo tentativo di contrastarle, alla nascita, a seguito della deregulation, dell’intermediario sportivo. Viene passata in rassegna la evoluzione normativa italiana fino al d.lgs. n. 37/2021 ed alla codificazione del contratto di mandato sportivo, delle società di agenti sportivi e dello statuto disciplinare. Si analizza, infine, il quadro regolatorio nelle principali federazioni straniere per poi scrutinare il nuovo e rivoluzionario Regolamento FIFA, che entrerà integralmente in vigore in autunno con un importante effetto di moralizzazione del settore.

The sports agent: an ircocervo between profession, mediation and enterprise to test the new FIFA rules

The author talks about the thematic of player agents and their regulation, ever more central in the football world. This paper begins with the degeneration of the player agent, born like the one who takes care the legal and sports interests of his players to become a mediator in less and less explicit ways: from the spread of the “third party ownerships” followed by the attempt to fight them, to the beginning of the sportive intermediary after the deregulation. So, the evolution of Italian legislation is reviewed until the d.lgs. n. 37/2021 and codification of the sports mandate agreement, of the companies of player agents and of the disciplinary statute. At the end, the author analyzes the regulation of the main foreign federations to examine the new and innovative FIFA Regulation, that will be applied next autumn with an important effect of moralization of the specific sector.

SOMMARIO:

1. La degenerazione del ruolo dell’agente sportivo. La pratica della Third Party Ownership - 2. La parabola regolatoria intermittente - 3. Le misure di accesso e di esercizio dell’attività alla luce del d.lgs. n. 37/2021 - 4. I doveri dell’Agente sportivo. La cancellazione dal registro e le cause di incompatibilità con la professione - 5. La questione degli avvocati che esercitino funzioni corrispondenti alla professione di agente sportivo - 6. Il contratto di mandato sportivo - 7. La società di agenti sportivi - 8. I quadri regolatori stranieri - 9. Il regolamento FIFA e la prospettiva di una regolazione globale - NOTE


1. La degenerazione del ruolo dell’agente sportivo. La pratica della Third Party Ownership

L’esplosione a livello mondiale dello sport professionistico – ed in particolare del calcio – è stata accompagnata dalla crescita formidabile degli interessi economici correlati a quella che oggi è la più importante industria mondiale dell’intrattenimento [1]. Ed in tale complesso coacervo fenomenico fatto di spettacolo, sport, finanza, comunicazione, pubblicità e marketing, è emersa la figura dell’agente sportivo, metà procuratore e metà mediatore, una sorta di «ircocervo» [2] che ha progressivamente acquisito un ruolo baricentrico e per alcuni versi anomalo, in quanto ben più rilevante e composito di quello che dovrebbe essergli proprio [3]. La professionalizzazione dell’atleta ha reso necessario che qualcuno a latere ne curasse gli interessi legali, amministrativi e contrattuali, che però ha via via cannibalizzato le diverse aree operative del settore, andando al di là dell’antico ruolo e divenendo sempre più spesso un mediatore, brasseur d’affaires e trait d’union tra le parti, retribuito direttamente dai clubs per conto di tutte le parti in causa, in quanto in grado di condizionare le scelte degli atleti [4]. Alla funzione originaria di «procuratore», ossia di professionista (assimilabile per alcuni versi ad un avvocato) a cui il calciatore si affidava per la gestione delle proprie attività ed interessi tipicamente di parte, si è infatti sovrapposta nel tempo quella di intermediario tra il club che vende, il calciatore e il club acquirente con una evidente distorsione dei ruoli. Una figura professionale che dovrebbe fare gli interessi di tutti, anche delle parti contrapposte e che quindi alla fine fa solo gli interessi imprenditoriali propri. Lo stesso agente infatti finisce spesso col curare la posizione dei calciatori ma anche dei clubs, percependo commissioni dagli uni e dagli altri (e talora anche da terzi) e dando così vita a doppie o triple rappresentanze e mediazioni con conseguenti ed evidenti conflitti di interesse. Una sorta di «posizione dominante di fatto» che neppure i c.d. gruppi pluri-proprietari sono riusciti ad arginare [5]. D’altra parte se confrontiamo il giro d’affari del «calcio-mercato» a livello globale con gli importi fatturati a diverso titolo dagli agenti [6] e con i bilanci della [continua ..]


2. La parabola regolatoria intermittente

La disciplina dell’agente sportivo è passata attraverso una miriade di interventi nazionali e sovranazionali, normativi e regolamentari, spesso contraddittori, che sono epifanici della difficoltà di contenere un ruolo che manifesta tuttora profili estremamente critici in un bailamme di posizioni ed interessi spesso conflittuali tra loro e che ha fatto dell’agente una sorta di regista dell’intero sistema cui, volontariamente o involontariamente, sono assoggettati in modo asimmetrico e per alcuni versi inspiegabile tutti gli altri attori del settore. C’è da dire che una volta tanto la regolamentazione italiana almeno formalmente è, allo stato, quella più rigorosa assieme a quella francese. La figura dell’agente, figlia della fine del c.d. «vincolo sportivo» per gli atleti professionisti, e quindi della legge n. 91/1981, fu per la prima volta regolamentata in Italia nel 1990, quando venne approvato e pubblicato il primo Regolamento della Federcalcio [21], subito novellato nel 1993. L’abolizione del vincolo e la sentenza Bosman hanno costituito un volano per la forza contrattuale dei calciatori e di conseguenza dei loro procuratori. Nel periodo antecedente esisteva una sorta di mercato di mediatori deregolamentato dai compiti ben limitati [22]. Nel 1994, in un contesto sempre più internazionale, intervenne la FIFA, che decise di istituire una nuova e specifica figura professionale, l’Agente FIFA, provvisto di necessaria licenza, che diveniva così l’unico soggetto abilitato ad occuparsi, per conto delle società sportive e/o dei calciatori, dei trasferimenti degli atleti in qualunque parte nel mondo [23]. Nel 1997, poi, la FIGC adottò, anche in conformità alla normativa sovranazionale, il nuovo «Regolamento per l’attività di Procuratore di calciatori», con l’emersione della prima criticità visto che per i trasferimenti tra società appartenenti alla medesima Federazione risultava necessaria solamente l’iscrizione nell’elenco speciale, mentre per i trasferimenti internazionali occorreva la licenza FIFA. Così il Comitato esecutivo della Federazione internazionale, il 10 dicembre 2000, approvò il nuovo «Regolamento per Agenti di calciatori» (entrato in vigore il 1 marzo 2001), col quale definiva l’agente dei calciatori come [continua ..]


3. Le misure di accesso e di esercizio dell’attività alla luce del d.lgs. n. 37/2021

Nell’ambito dei cinque decreti legislativi emanati a seguito dalla Legge Delega dell’8 agosto 2019 n. 86, tutti concernenti lo sport e le attività motorie, in particolare il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 [44], riguarda le «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo» in vigore dal 1˚ gennaio 2023 [45]. Il provvedimento, tra l’altro, istituisce le società di agenti sportivi [46]. Poste le basi normative per la nuova disciplina, il legislatore fa un espresso rinvio all’art. 12 comma 1 del decreto, che prevede, dopo un iter burocratico farraginoso (ma entro 9 mesi dall’entrata in vigore della norma primaria), la pubblicazione di un d.P.C.M. che disciplini tutte le norme di attuazione ed integrazione [47], con un regime transitorio rappresentato dalle disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 24 febbraio 2020. In realtà, il decreto lascia molti vuoti, colmati dall’ultima versione del Regolamento agenti approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 385 del 18 novembre del 2021, che riprende ed amplifica la normazione in tema, vincolando Federazioni, Associazioni ed Enti affiliati. L’agente viene compiutamente definito in due punti (all’art. 2, comma 1, lett. a, ed all’art. 3 comma 1) come colui che «…in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal Cio, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione». [48] Dunque funge da vero e proprio trait d’union tra i principali attori del settore che, nella maggior parte dei casi, sono i lavoratori e le organizzazioni sportive [49], ponendo alla base di questo rapporto un armamentario pluralista di servizi di assistenza, consulenza e mediazione oltre a quelli di agenzia (con esclusione delle «…competenze riservate [continua ..]


4. I doveri dell’Agente sportivo. La cancellazione dal registro e le cause di incompatibilità con la professione

Le diverse fonti normative compongono una rete fitta di doveri espliciti ed impliciti in combinato disposto con il Regolamento Disciplinare che, oltre agli obblighi (il cui inadempimento integra violazioni disciplinare) delinea ulteriori confini etici e deontologici. Partendo dalla fonte primaria, il decreto sancisce un codice di condotta minimo all’art. 7: «l’agente sportivo esercita l’attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all’art. 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni sportive internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l’agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera» [72]. Il Regolamento CONI riprende pedissequamente la norma e impone poi altri doveri in capo all’agente a cominciare da quello della comunicazione tempestiva di ogni variazione del mandato ai fini della sua efficacia, tema che ha prodotto tante controversie sulle quali si è pronunciata anche la suprema corte [73]. Inoltre, in ordine all’obbligo di aggiornamento professionale evocato dal decreto, dispone che «agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano per un minimo di ore all’anno indicate con apposita delibera federale». Infine viene sancita la soggettività passiva dell’agente nei confronti della commissione disciplinare del CONI. Si specifica che tra i doveri prescritti vi è anche l’obbligatorietà da parte del professionista di dover redigere il contratto di mandato sportivo in forma scritta, pena la nullità ex nunc dell’atto (ma sul tema si ritornerà più avanti). Il Regolamento disciplinare codifica infine ulteriori prescrizioni di massima, pena l’illecito disciplinare [74]. Il legislatore in materia di violazioni che possono comportare la cancellazione dal registro e quindi la relativa radiazione, seppur nella maggior dei casi sanabili in ordine alla causa ostativa, ha preferito delegare alla [continua ..]


5. La questione degli avvocati che esercitino funzioni corrispondenti alla professione di agente sportivo

Il decreto 37 sancisce che le relative disposizioni «… non attribuiscono all’agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 … Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, della Società e delle Associazioni sportive» (art. 3, commi 2 e 3). E aggiunge che «L’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti» (art. 4, comma 9). Per comprendere appieno le disposizioni è necessario ricostruire quanto affermato nel tempo dai pareri del Consiglio Nazionale Forense sulla compatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente sportivo, ricordando che l’art. 5 del Regolamento agenti del 2007 in linea con le indicazioni formulate all’epoca dall’Antitrust [82], aveva esteso la possibilità di esercitare l’attività di assistenza nella stipulazione dei contratti di ingaggio e di trasferimento dei calciatori, prima riconosciuta soltanto in capo agli agenti, anche agli avvocati, oltre che ai parenti di primo grado in linea retta o collaterale e al coniuge. Tuttavia, nonostante la linea assunta dal Consiglio nazionale forense nei pareri del 2005 e del 2008 [83], a seguito della deregulation del 2015 riemergeva il dubbio sul se potesse farsi luogo al deposito del contratto di rappresentanza senza la preventiva o contemporanea iscrizione nel registro degli agenti, vista la posizione della Federcalcio nel Commentario al regolamento per i servizi di Procuratore sportivo [84]. Il CNF, allora, con il parere del 17 luglio 2015, affermò, in assenza di una riserva legislativamente prevista, la «piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell’attività di procuratore sportivo», aggiungendo inoltre che vi è la possibilità per l’avvocato di svolgere «ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive», senza richiedere l’iscrizione nel registro degli agenti. Più precisamente, secondo tale orientamento la facoltà di esercizio del­l’at­tività di agente [continua ..]


6. Il contratto di mandato sportivo

Il legislatore ha di fatto avallato, con il decreto 37, la definitiva introduzione nel­l’or­dinamento del nuovo contratto di «mandato sportivo», disciplinato dall’art. 5, che ne indica i requisiti formali e sostanziali, e che, secondo una certa impostazione, avrebbe una sufficiente tipicità ed organicità [92] anche se rivela ancora una volta la tendenza dell’ordinamento sportivo a creare un vero e proprio ius singulare [93]. Il nuovo tipo contrattuale può essere descritto come quel contratto con il quale si incarica l’agente di «mettere in contatto» due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di un atleta presso una Federazione nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione [94]. Una «messa in contatto», dunque, procurata dall’agente in base ad apposito incarico di mandato conferito dall’atleta, società, o associazione interessati, che rende il contratto (al di là dell’utilizzo improprio nella legislazione di una variegata terminologia) [95] diverso dalla figura della mediazione ex art 1754 ss. c.c. [96] e della rappresentanza ex artt.1387 ss. c.c., in quanto non vi è alcuna sostituzione. Si tratta di una attività di consulenza ed assistenza abbinate ad un incarico di mandato ex art. 1703 c.c. da inquadrare in questo modo visto che l’agente non si limita a favorire la conclusione del contratto, bensì partecipa egli stesso alla fase della negoziazione [97]. Quanto al rapporto tra la disciplina dell’Agente sportivo e quella del contratto di agenzia disciplinato dal codice, i due istituti rispondono ad esigenze diverse: difatti mentre la figura codicistica riguarda un promotore finale di contratti tra il preponente ed il mercato di competenza contrattuale, l’agente sportivo è collettore tra parti ben definite [98]. L’agente ordinario nella sostanza promuove il prodotto del preponente, mentre quello sportivo fa incontrare domanda ed offerta di lavoro. Altre sostanziali differenze riguardano la territorialità [99], la esclusività [100], la [continua ..]


7. La società di agenti sportivi

Esordiscono nell’ordinamento, con il decreto 37, le società di agenti sportivi (in virtù di una disciplina di massima (art. 3), poi integrata dalla normazione di secondo livello al fine di favorire l’ingresso di soci investitori soltanto entro certi limiti, sulla falsariga di altri modelli sperimentati [120]. A tal fine, la norma impone tassativamente alcune particolari pattuizioni che caratterizzano il modello da inserire negli atti costitutivi, negli statuti e nei patti sociali di (elencandoli all’art. 9, comma 1). Il Regolamento CONI, al comma 1 dell’art. 19, prescrive, infatti, che: «L’attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L’agen­te ha, tuttavia, la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente». È stata creata l’apposita Sezione, definita come «elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentate sia Agente sportivo, con l’indicazione dei soli soci Agenti sportivi, che organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento» [121]. All’interno di tale elenco, sarà indicato se l’attività è svolta attraverso una società e saranno inoltre riportati, ex comma 2, art. 3 del Regolamento, «nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società». L’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività principali dell’agente che si concretizzano nel mettere in relazione due o più soggetti ai fini «della costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica» e «del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica». Nella redazione dei patti sociali, dunque, dovrà essere chiaramente sancita tale esclusività. Tuttavia, come in tutti gli statuti possono essere inserite clausole di chiusura con [continua ..]


8. I quadri regolatori stranieri

Allo stato, la disciplina più aggiornata, rigorosa e restrittiva è quella italiana [132] come emerge dall’esame dei principali ordinamenti sportivi stranieri. Il 25 marzo 2015 la Real Federación Española de Fútbol ha adottato il Reglamento de intermediarios de la RFEF che disciplina tuttora l’attività degli intermediari in Spagna [133]. I calciatori e i clubs possono incaricare un intermediario per la negoziazione di un contratto di lavoro tra un club e un calciatore o per la conclusione di un accordo di trasferimento di un calciatore tra due società [134]. Il regolamento non distingue tra calciatori professionisti e non, con la conseguenza che gli intermediari registrati in Spagna possono prestare i propri servizi in tutte le categorie. La federazione consente l’attività degli agenti per i calciatori minorenni con la firma del contratto di rappresentanza da parte del tutore, senza però poter percepire alcuna retribuzione [135]. Per quanto riguarda l’ottenimento della licenza, la RFEF non richiede alcun esame, essendo sufficiente presentare una richiesta alla segreteria generale e godere di una reputazione ineccepibile. Quest’ultimo requisito è indefinito in quanto il regolamento non indica i parametri in base ai quali una reputazione può essere considerata tale [136]. Ancora più singolare è l’obbligo di un curriculum vitae da cui emerga che il candidato sia particolarmente legato allo sport [137]. Anche la Federação Portuguesa de Futebol non contempla alcun esame di abilitazione anche se è più rigorosa sui requisiti soggettivi [138], esigendo la dichiarazione di un intermediario indipendente in ordine alla reputazione del candidato. La federazione ha fissato un tetto per le commissioni, nella misura del 5 per cento del contratto del calciatore, sia che l’Agente rappresenti il club sia che assista l’atleta [139]. Tuttavia il regolamento non prevede alcuna modalità specifica per il pagamento delle commissioni sul piano della tracciabilità, favorendo possibili accordi economici non dichiarati. Il contratto deve essere però registrato sia in federazione che nella lega di competenza [140]. Il regolamento degli agenti della Fédération Française de Football, simile a quello italiano, prevede due [continua ..]


9. Il regolamento FIFA e la prospettiva di una regolazione globale

È quanto mai evidente, insomma, che la materia deve essere disciplinata – o quanto meno armonizzata – a livello globale visto che le transazioni sono ormai sempre più spesso internazionali. Le differenze tra le diverse regolamentazioni nazionali hanno creato enormi asimmetrie nel mercato del lavoro, favorendo di gran lunga quei Paesi che applicano una sostanziale deregulation a discapito della professionalità e della deontologia degli aspiranti agenti ed incentivano di fatto comportamenti predatori. Proprio come per la lex mercatoria, la cui uniformità nei vari paesi non è stato un processo agevole ma graduale, anche in questo caso deve avvenire con la lex sportiva che può essere definita come «a transnational law which is not approved by national states similarly to the EU law in order to have supremacy over national laws. From the point of view of national laws the rules of international sport organizations are rules established on the basis of freedom of association and therefore, constitute association law subordinated to the national law» [157]. Sulla base di questa ineludibile esigenza, finalmente il Consiglio della Fédération Internationale de Football Association, tenutosi a Doha il 16 dicembre 2022, ha approvato il nuovo Football Agent Regulations (FFAR) in vigore dal 9 gennaio 2023 per le disposizioni generali riguardanti il rilascio della licenza necessaria per fornire servizi da agente (articoli da 1 a 10 e da 22 a 27) e dal 1 ottobre 2023 per quanto concerne tutte le altre norme, fra cui l’obbligo di esercizio della professione esclusivamente da parte di soggetti titolari di licenza ufficiale FIFA (previo superamento di un esame), l’introduzione di un tetto sulle commissioni e limiti alla rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse. Il tutto finalizzato a rafforzare la stabilità contrattuale, a migliorare la formazione dei giovani calciatori, a tutelare i minori, a limitare le situazioni di conflitto d’interessi, a proteggere l’integrità del sistema di trasferimento, a salvaguardare l’integrità delle competizioni, a tutelare il mercato, a fissare adeguati standards professionali ed etici in capo agli agenti e ad assicurare la massima trasparenza (non solo finanziaria) [158]. Il campo di applicazione riguarda tutti gli accordi di rappresentanza di dimensione internazionale, connessi al [continua ..]


NOTE