Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Intorno alle clausole compromissorie per controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni sportive (di Michela Morgese, Assegnista in Diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Bergamo. Avvocato)


Il presente saggio si sofferma sui limiti applicativi delle clausole compromissorie per arbitrato sportivo, di cui all’art. 3 della legge n. 280/2003, aventi ad oggetto controversie relative agli atti del CONI e delle Federazioni sportive, altrimenti sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ambito oggetto di applicazione di tali clausole si pone al crocevia della normativa di settore e della disciplina generale. Ciò ha l’effetto di delimitare l’ambito oggettivo di applicazione delle clausole suddette rispetto a quello apparentemente risultante dalla disposizione di cui in premessa e di ridimensionarne la portata derogatoria rispetto alla riserva di giurisdizione amministrativa sulle controversie predette. Oggetto d’indagine sono, altresì, le controversie sportive patrimoniali.

Arbitration clauses for disputes relating to acts of the CONI or sports federations

This essay focuses on the limits of application of sports arbitration clauses, as per Article 3 of Law No. 280/2003, concerning disputes related to the acts of CONI and sports federations, otherwise subject to the exclusive jurisdiction of the administrative courts. The scope covered by these clauses lies at the crossroads of sector regulations and general rules. This has the effect of delimiting the objective scope of application of the aforementioned clauses from that apparently resulting from the provision referred to in the introduction, and of resizing their derogatory scope with respect to the reservation of administrative jurisdiction over the aforementioned disputes. Subject of investigation are, likewise, patrimonial sports disputes.

SOMMARIO:

1. Premessa. Le clausole compromissorie come valvola di apertura del sistema di giustizia sportiva - 2. L’ambito oggettivo di applicazione delle clausole compromissorie federali - 3. La reviviscenza della giurisdizione statale e la pregiudiziale sportiva - 4. Le controversie patrimoniali - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa. Le clausole compromissorie come valvola di apertura del sistema di giustizia sportiva

La disciplina in materia di clausole compromissorie [1] sportive è rimasta immune dal tentativo del legislatore di estendere il più possibile i confini della giurisdizione statale sulle controversie sportive “rilevanti” [2] per l’ordinamento dello Stato. La legge n. 280/2003 se, per un verso, era stata animata dalla necessità di definire gli ambiti di intervento della giustizia statale e di quella sportiva nel segno della rispettiva “autonomia” [3], per un altro, corroborata da successivi interventi della giurisprudenza (si pensi alla tutela risarcitoria sulle controversie sportive disciplinari) [4] si è resa veicolo per l’affermazione della supremazia dell’ordinamento statale e della sua giurisdizione sull’ordinamento settoriale. Il suddetto intervento legislativo ha invero operato una distribuzione delle controversie tra ordinamento statale e ordinamento sportivo sulla base della materia oggetto della lite, cionondimeno a tale criterio di riparto del potere giudiziale (o giurisdizionale) [5] tra i due ordinamenti si è sovrapposto quello della rilevanza della posizione azionata per l’ordinamento generale. Si tratta di un criterio dai contorni indefiniti che, come tale, ha l’effetto di rendere potenzialmente illimitata l’area di intervento della giurisdizione statale [6]. Eppure, questa connotazione della “rilevanza” come valvola di apertura del sistema giurisdizionale statale  incontra un limite quando le stesse controversie siano oggetto di clausola compromissoria per arbitrato sportivo. È immediatamente dopo la riserva a favore del giudice ordinario della decisione “sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” e al giudice amministrativo, in via residuale [7], di “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive” [8], infatti, che il legislatore ha fatto salvo, in ogni caso, “quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti…nonché quelle inserite nei contratti di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91” [9]. Il riferimento alle controversie patrimoniali e a quelle amministrative – altrimenti rientranti, rispettivamente, nella giurisdizione statale ordinaria e in quella [continua ..]


2. L’ambito oggettivo di applicazione delle clausole compromissorie federali

Il logico sviluppo della premessa data impone di accertare in che modo la rilevanza interna della posizione compromessa si rifletta sui limiti di operatività delle clausole compromissorie sportive e, quindi, sul loro ambito di applicazione, specie in presenza di controversie relative ad atti amministrativi. Infatti, se per le clausole compromissorie su controversie patrimoniali la conformità delle stesse al modello legale predisposto dall’ordinamento generale può dirsi soddisfatta nella misura in cui queste abbiano ad oggetto controversie determinate relative a diritti disponibili [13], diversamente, nelle ipotesi in cui la controversia sia relativa ad “atti” del CONI o delle federazioni sportive l’effetto salvifico della clausola stessa non può prescindere dalla specificità della materia oggetto della controversia. In questi casi l’arbitrabilità della lite, se non dipende a seconda che la lite rientri nella giurisdizione ordinaria o in quella amministrativa [14], cionondimeno risulta influenzata dal contenuto della situazione sostanziale compromessa. È appena il caso di osservare che la qualificazione dei provvedimenti federali come atti amministrativi – al netto di ogni obiezione in merito all’opportunità di tale qualificazione [15], precipitato del favor legislatoris per la tesi della natura c.d. mista delle federazioni [16] – se può considerarsi idonea a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tuttavia non può ritenersi sufficiente ai fini dell’individuazione delle controversie oggetto di clausola compromissoria ai sensi dell’art. 3 predetto. Sin dagli inizi del secolo XXI, infatti, il legislatore ha elevato il contenuto della posizione sostanziale a discrimen della compromettibilità delle controversie amministrative, eppure il criterio della previa qualificazione della posizione sostanziale azionata è stato completamente aggirato dal legislatore del 2003. Ciò sia in generale, considerato che la suddivisione delle controversie tra i due ordinamenti risulta avulsa dal criterio costituzionale della causa petendi [17], mentre dipende dalla materia oggetto della controversia e dalla sua rilevanza per l’ordinamento generale – sia in relazione alle clausole compromissorie per arbitrato sportivo. Il riferimento corre alla legge del 21 luglio [continua ..]


3. La reviviscenza della giurisdizione statale e la pregiudiziale sportiva

Quanto appena detto a proposito della reviviscenza della giurisdizione statale nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria abbia ad oggetto una materia non compromettibile induce almeno un paio di riflessioni intorno all’operatività della pregiudiziale sportiva. Non serve ricordare come tale istituto, i cui contorni sono stati ridisegnati a seguito delle osservazioni della giurisprudenza [32], designi l’onere degli appartenenti all’ordi­na­mento sportivo di esaurire i gradi di giudizio messi a disposizione dalla giustizia domestica, prima di sottoporre la propria doglianza al giudice statale. Dal punto di vista dello Stato essa, ad onta della rilevanza di cui in apertura, ha ad oggetto controversie rilevanti per l’ordinamento generale, che, al contempo, potrebbero esaurirsi nelle more della stessa pregiudiziale. Tale istituto, se raffrontato con l’effetto salvifico delle clausole compromissorie sportive, induce una riflessione intorno all’eventuale reviviscenza della pregiudiziale stessa in caso di inoperatività della clausola e al suo soddisfacimento in presenza del procedimento arbitrale poi sfociato in un lodo nullo o inesistente. L’indisponibilità della posizione giuridica soggettiva compromessa induce, a priori, a negare alla pregiudiziale la stessa reviviscenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [33]. Più esattamente, l’inerenza della controversia oggetto della clausola compromissoria a posizioni indisponibili è elemento di per sé sufficiente ad escludere che la giurisdizione statale su di esse possa essere considerata validamente derogata e, quindi, essere resa quiescente. In altre parole, di reviviscenza non dovrebbe potersi parlare, sempre che, s’intende, si presti il fianco alla riserva di giurisdizione alla stessa operata. La questione ha che fare con la più vasta problematica relativa alla qualificazione come atti amministrativi dei provvedimenti federali [34], venendo meno la quale l’unico oggetto di indagine potrebbe essere, piuttosto, l’impropria riserva di giurisdizione esclusiva su di essi. La qualificazione delle federazioni sportive come soggetti di diritto privato e, quindi, una ricostruzione in termini negoziali dei loro provvedimenti, che appare preferibile, imporrebbe di pervenire ad una definizione delle posizioni giuridiche soggettive incise nei termini di [continua ..]


4. Le controversie patrimoniali

Logico precipitato di quanto detto a proposito della necessaria disponibilità della posizione compromessa, specie in presenza di controversie patrimoniali, altrimenti rientranti nella giurisdizione statale ordinaria, è l’alternatività che caratterizza que­st’ultima rispetto all’arbitrato. È facoltà degli interessati, infatti, derogare alla riserva di giurisdizione ordinaria sulle controversie patrimoniali, scegliendo di devolvere la lite, nei limiti della determinatezza e disponibilità del diritto, al collegio arbitrale [38]. Di fatto, si tratta della sola categoria di controversie idonea ad essere oggetto di clausola compromissoria per arbitrato sportivo. Ad onta di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del CGS CONI – che, nell’in­dicare le controversie arbitrabili, si limita a fare riferimento a non meglio specificati “rapporti meramente patrimoniali” – la categoria delle controversie patrimoniali devoluta alla giurisdizione ordinaria risulta circoscritta a rapporti tra “società, associazioni e atleti”. Questa è operante nella misura in cui le parti non abbiamo diversamente stabilito [39]. Insomma, mentre ai fini dell’arbitrabilità della lite l’ordinamento sportivo non pone altro limite che il carattere patrimoniale della stessa, diversamente, affinché possa attivarsi la giurisdizione ordinaria su quelle stesse controversie è necessario, oltre alla disponibilità della situazione compromessa, che parti della stessa siano i soggetti espressamente indicati. La prima constatazione che se ne ricava è la riduzione dell’ambito di estensione della giurisdizione ordinaria rispetto all’arbitrato sportivo, mentre resta ferma la necessità di accertare se del suddetto art. 3 possa darsi un’interpretazione diversa da quella letterale, cioè se il riferimento a società, associazioni e atleti sia da intendersi in modo tassativo. Sebbene il tema della giurisdizione ordinaria sulle controversie sportive patrimoniali appaia di per sé meno controverso, se confrontato con altri interrogativi posti dalla legge in commento, tuttavia, la questione dei limiti soggettivi della giurisdizione si espone, effettivamente, a tutta una serie di perplessità sotto il profilo interpretativo. Si consideri, infatti, che, accedendosi [continua ..]


5. Conclusioni

Le considerazioni che precedono in merito all’ambito oggettivo di applicazione delle clausole compromissorie per arbitrato sportivo consentono di osservare come il profilo di maggiore criticità sia rappresentato dalla possibilità di devolvere in arbitrato sportivo le controversie amministrative. La rilevanza della posizione compromessa, se, per un verso, amplia l’area di intervento della giustizia arbitrale rispetto ai confini della giustizia sportiva come risultanti dal combinato disposto degli artt. 2, lett. a) e b) e 3, comma 1, della legge n. 280/2003, per un altro, comporta che, ai fini dell’effetto salvifico della clausola da parte del­l’ordinamento statale, essa debba essere conforme al modello legale predisposto dal­l’or­dinamento. La mancanza di un’espressa qualificazione della posizione azionata da parte del legislatore del 2003 e la confutabile qualificazione dell’attività federale come amministrativa – esclusi i provvedimenti del CONI – comportano la necessità di integrare la normativa di settore con quella generale dettata dal codice del processo amministrativo. Il risultato al quale si perviene è la sostanziale delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione di tali clausole rispetto a quello apparentemente risultante dall’art. 3 della legge n. 280/2003, di talché il riferimento alle controversie relative “ad atti” sarà da leggersi come controversie relative ad “atti aventi ad oggetto posizioni di diritto soggettivo devolute ad arbitrato rituale di diritto” – la stessa conclusione alla quale, in parte, si perverrebbe accedendosi alla diversa qualificazione delle federazioni sportive come soggetti di diritto privato.


NOTE