Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. E la sua applicabilità al Collegio di Garanzia dello Sport (di Cristina Asprella, Professore associato di Diritto processuale civile nell'Università degli Studi Niccolò Cusano)


Il “rinvio pregiudiziale” disciplinato dall’art. 363 bis del c.p.c., rappresenta un nuovo istituto nella sostanza, ma certamente evocativo di altri noti strumenti già esistenti, sia nel nostro che in altri ordinamenti giuridici. La struttura dell’istituto non presenta peculiarità tali da dover essere considerata del tutto inapplicabile nel campo della giustizia sportiva, poiché è possibile trovare al suo interno questioni di diritto puro, sostanziale o procedurale, che presentano le caratteristiche previste dall’art. 363 bis del c.p.c. e che sono, pertanto, tali da richiedere un intervento nomofilattico da parte del Collegio di Garanzia, la cui utilità risiederebbe anche nell’effetto di orientamento della successiva giurisprudenza nel merito.

Reference for a preliminary ruling under art. 363 bis c.p.c. and its applicability to the Council of Sports Guarantee

The “preliminary reference” disciplinated by art. 363 bis of the c.p.c., represents a new institute in substance, but certainly evocative of other well-known instruments already existing both in ours and in other legal systems. The structure of the institute does not present peculiarities such as to have to be considered completely inapplicable in the field of sports justice, since it is quite possible to find within it questions of pure law, substantive or procedural, which present the characteristics envisaged by art. 363 bis of the c.p.c. and that they are, therefore, such as to require an anticipated nomophylactic intervention by the Council of Sports Guarantee, the usefulness of which would also reside in the orientation effect of the subsequent jurisprudence on the merits.

SOMMARIO:

Introduzione - 1. Il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione - 2. I principali snodi procedimentali del nuovo istituto - 3. Rinvio pregiudiziale e Collegio di Garanzia dello Sport - 3.1. Sotto il profilo della legittimazione a disporre il rinvio - 3.2. Sotto il profilo della “questione” di diritto - 3.3. Sotto il profilo della sospensione del procedimento - 4. Conclusioni - NOTE


Introduzione

La riforma Cartabia della giustizia civile è legge [1]. Tra i diversi istituti che sono stati novellati o introdotti dal legislatore della riforma, una novità di grande rilievo è senz’altro la previsione del rinvio pregiudiziale, che è oggetto di una norma di nuovo conio, ossia l’art. 363 bis c.p.c. Il presente saggio è diretto a verificare se l’istituto di nuovo conio che, come vedremo, è stato introdotto per assicurare una nomofilachia “preventiva” [2] da parte della Corte Suprema, con finalità deflattive del contenzioso e di economia processuale [3], possa rientrare, in linea teorica, nell’ambito della cognizione di legittimità del Collegio di Garanzia. Anticipando le conclusioni che saranno rassegnate alla fine, ritengo che anche se, da un punto di vista generale e teorico, l’istituto in questione possa trovare applicazione nell’ambito della giustizia sportiva, alcune riflessioni inducono a ritenere che esso non sia “compatibile” con la giustizia sportiva e quindi non superi quella clausola di salvaguardia che lo stesso art. 2 Codice di Giustizia Sportiva [4] pone al richiamo delle norme del codice di rito. È, invece, senz’altro possibile l’applicazione di un altro e diverso istituto introdotto dalla riforma del processo civile del 2006, ossia il principio di diritto nell’interesse della legge, consentito alla Corte di Cassazione anche d’ufficio quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile e la questione decisa è di particolare importanza. La specularità delle funzioni del Collegio di Garanzia rispetto a quelle della Corte di Cassazione rendono, infatti, compatibile l’istituto con le caratteristiche del­l’or­gano di vertice della giustizia sportiva senza che emergano controindicazioni collegate alle peculiari caratteristiche di tale sistema [5].


1. Il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione

La riforma del processo civile [6], come anticipato, ha introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione che prevede la possibilità, per il giudice di merito, allorché debba decidere una questione di diritto su cui ha preventivamente provocato il contraddittorio delle parti, di sottoporre direttamente la questione alla Suprema Corte perché risolva il quesito. In attuazione della delega, è stata inserita una nuova norma nel corpo del codice di rito, l’art. 363 bis c.p.c., rubricato “Rinvio pregiudiziale”, che prevede che il giudice di merito può disporre, con ordinanza, e dopo aver sentito le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione perché sia risolta una questione di esclusivo diritto, allorché vi siano alcuni presupposti e, in particolare: a) la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Suprema Corte; b) la questione presenti gravi difficoltà interpretative; c) la questione sia suscettibile di riproporsi in molti giudizi successivi. Con riferimento al requisito sub a), ossia il fatto che la questione sia necessaria per la definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Suprema Corte, presuppone, come è stato efficacemente notato, la “rilevanza” della questione stessa per il giudizio a quo, rilevanza che è un connotato ben noto anche della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del merito: ne deriva che anche nel caso di rinvio pregiudiziale la questione da sottoporre alla Corte deve essere legata da un nesso di pregiudizialità con la decisione del giudizio e il giudice di merito deve applicarla nella controversia per definirla, sia totalmente che parzialmente [7]. Con riferimento alla questione sub b), essa rende ragione della necessità, nell’ottica del giudice del merito, del rinvio alla Corte di Cassazione per l’esercizio della nomofilachia preventiva. In ragione dell’importanza di tale presupposto, anche quale strumento di controllo della ragionevole necessità di chiedere preventivamente alla Corte di risolvere la questione di diritto controversa, con la conseguente sospensione del processo in corso, il secondo comma della norma prevede correttamente che l’ordi­nanza di rinvio pregiudiziale debba contenere la specifica indicazione [continua ..]


2. I principali snodi procedimentali del nuovo istituto

Quanto alla legittimazione, la norma di nuovo conio fa riferimento al “giudice di merito” senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che il legislatore ha inteso prevedere un’amplissima legittimazione attiva al rinvio che potrà, pertanto, essere disposto da qualsiasi giudice di merito, all’interno di qualsiasi procedimento [14]. La questione potrà senz’altro essere di diritto sostanziale o di diritto processuale, ma dovrà necessariamente rispondere ai presupposti previsti dall’art. 363 bis, comma 1, sub 1), 2) e 3), c.p.c. già richiamati. Con riferimento ai presupposti in questione, si è giustamente rilevato che, seppure la valutazione sulla possibilità della questione di riproporsi in numerosi giudizi si presenta come “oggettiva”, gli altri due presupposti sono senz’altro “soggettivi” e, quindi, fondati su una valutazione discrezionale del giudice a quo [15]. L’ordinanza con cui il rinvio è disposto deve essere “motivata” e, in particolare, il legislatore ha cura di riferire che, rispetto alla condizione sub 2), ossia al presupposto che la questione presenti gravi difficoltà interpretative, essa deve contenere la specifica indicazione di tutte le diverse interpretazioni possibili della questione di diritto. Un presupposto necessario affinché possa attivarsi il meccanismo del rinvio pregiudiziale è il rispetto del contraddittorio, consacrato nell’espressione contenuta nel primo comma della norma “sentite le parti costituite”, il cui mancato rispetto, pur se non espressamente indicato, deve comportare la dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale, senza che l’eventuale deposito delle memorie scritte dalle parti prima della decisione della Corte sulla questione possa avere rilevanza per escludere tale sanzione [16]. Ritengo senz’altro condivisibile l’opinione che ravvisa una causa di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata attivazione del contraddittorio sulla questione di diritto; ciò, non soltanto alla luce della formulazione senz’altro chiara della norma di nuovo conio in proposito, ma anche in virtù dei principi ormai acquisiti e diventati patrimonio normativo sul divieto della “sentenza della terza via” [17], nell’otti­ca del passaggio dalla concezione [continua ..]


3. Rinvio pregiudiziale e Collegio di Garanzia dello Sport

Al di là delle accennate perplessità relative alla utilità dell’istituto e alle criticità emerse sia pur in prima lettura, è necessario tornare al quesito originario, ossia se l’istituto possa ritenersi applicabile anche al Collegio di Garanzia dello Sport negli stretti limiti dei presupposti previsti dal primo comma dell’art. 363 bis c.p.c. Il punto di partenza per risolvere il dubbio sulla applicabilità della norma alla giustizia sportiva e, in particolare, alle funzioni del Collegio di Garanzia si risolve, a mio parere, sulla base del richiamo che l’art. 2 del CGS effettua, per quanto non espressamente disciplinato, ai principi generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere “informale” dei procedimenti di giustizia sportiva. Oltre a questo richiamo “generico” ai principi processuali compatibili, un altro elemento a supporto dell’ipotetica applicabilità dell’istituto è dato dalla funzione precipuamente impugnatoria assegnata al Collegio di Garanzia e al sindacato da esso disimpegnato di legittimità, sostanzialmente analogo al ruolo della Corte di Cassazione, pur con le caratteristiche specificità dovute al diverso sistema in cui esso opera [22]. E questo sindacato, sostanzialmente limitato alla violazione delle norme di diritto (a parte la omissione e insufficienza della motivazione), rende ragione della senz’altro possibile applicazione teorica del rinvio pregiudiziale. Tale rinvio potrebbe provenire, secondo l’ampia indicazione della norma dell’art. 363 bis c.p.c., ad opera di qualsiasi organo endofederale che, in presenza dei presupposti previsti dal primo comma della disposizione del codice di procedura civile, ritenga di esercitare la propria facoltà discrezionale di rinviare al Collegio di Garanzia per la decisione della questione di diritto in modo vincolante per il giudizio di merito. Esso potrebbe, sempre in linea teorica, essere azionato in presenza dei presupposti previsti dall’art. 363 bis c.p.c. e, pertanto, realizzato il contraddittorio con le parti, soltanto in presenza dei requisiti previsti dalla norma e, segnatamente, laddove la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dal Collegio di Garanzia; la questione presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di [continua ..]


3.1. Sotto il profilo della legittimazione a disporre il rinvio

Abbiamo già visto come la legittimazione a sollevare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione spetti a qualunque giudice di merito, senza che la norma specifichi nemmeno in quale grado di giudizio. Trattasi di un potere discrezionale del giudice [23], come è evidente dall’utilizzo del verbo “può”, senza che, pertanto, pur in presenza dei presupposti di cui all’art. 363 bis c.p.c. il giudice adito sia obbligato a sottoporre l’incidente alla Suprema Corte [24]. L’espressione “giudice di merito” deve essere intesa come riferibile al giudice senz’altro di primo e secondo grado, e, in generale al giudice di ogni impugnazione e di ogni parentesi cognitiva anche in sede di esecuzione forzata, così come ai giudici speciali [25], e, in generale, l’espressione volutamente generica usata dal legislatore ricomprende tutti i giudici ad esclusione della Corte di Cassazione [26] o, meglio, qualsiasi giudice, in ogni possibile procedimento, purché tale procedimento possa poi sfociare in Cassazione. Date queste premesse è escluso che tra i giudici legittimati possano ricomprendersi anche i giudici sportivi, almeno per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione così come configurato dalla norma di nuovo conio. Infatti, pur essendo i giudici sportivi caratterizzati da una posizione di terzietà e imparzialità, questo carattere concerne, come affermato anche dalla stessa giustizia sportiva, soltanto la “dimensione dell’ordinamento sportivo”; diversamente opinando i giudici sportivi dovrebbero essere qualificati come giudici speciali, in violazione del divieto posto dall’art. 102 Cost. [27]. Seppure ciò sia stato affermato con riferimento alla possibilità di promuovere l’incidente di legittimità costituzionale, il discorso può senz’altro allargarsi alla possibilità di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, non essendo gli stessi qualificabili come “giudici di merito” all’interno di un processo di cognizione contenzioso, né ordinari, né speciali. Ma discorso diverso è, invece, la possibilità di sollevare la questione dinanzi al Collegio di Garanzia e non davanti alla Corte di Cassazione perché lo stesso risolva, in applicazione analogica dell’art. 363 bis [continua ..]


3.2. Sotto il profilo della “questione” di diritto

L’esame dei presupposti – sub specie dell’applicabilità della norma dell’art. 363 bis c.p.c. anche al Collegio di Garanzia dello Sport – deve proseguire con l’esame delle caratteristiche della “questione”. La norma esplicita che deve trattarsi di una “questione esclusivamente di diritto” quando concorrano le condizioni dianzi ricordate, sub nn. 1, 2 e 3 dell’art. 363 bis c.p.c. Sulla questione di puro diritto, vi è già un provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione [29] in un procedimento in cui il rinvio è stato ritenuto ammissibile ed è relativo ad una questione puramente processuale, ossia se nel procedimento davanti al giudice di pace si applichi il modulo decisorio di cui all’art. 281 sexies c.p.c. [30]. Tale questione, secondo il provvedimento del Primo Presidente, è “questione esclusivamente di diritto, non condizionata da peculiarità della fattispecie né implicante un giudizio di fatto” [31]. Viene, pertanto, chiarito che la questione è di puro diritto quando non siano riscontrabili condizionamenti derivanti dalle specificità della fattispecie concreta e quando non sia implicato alcun giudizio sul fatto. Traslando il requisito al giudizio disimpegnato dal Collegio di Garanzia non sembrano frapporsi ostacoli di alcun genere alla sua ammissibilità dato che, come già ricordato, le funzioni del Collegio sono proprio nomofilattiche, con esclusione di qualsiasi riesame del merito della controversia, in analogia con il ruolo del nostro giudice di legittimità, essendo anche ad esso impedito di effettuare un riesame della quaestio facti così come ricostruita nella sentenza impugnata. La norma aggiunge, però, come anticipato, che devono concorrere le condizioni previste nei nn. 1, 2 e 3 della disposizione. La prima è quella della rilevanza, cioè che la questione non sia stata ancora risolta dalla Corte Suprema; si è giustamente evidenziato come il requisito non vada inteso in senso rigoroso e come, pertanto, possa aversi rilevanza della questione anche laddove la Corte già si sia pronunciata sulla stessa, in presenza di un solo precedente, ovvero nel caso di contrasto tra le sezioni semplici o addirittura di pronuncia delle Sezioni Unite [32]. Il secondo requisito riguarda l’esi­stenza di gravi [continua ..]


3.3. Sotto il profilo della sospensione del procedimento

Se pure le funzioni nomofilattiche attribuite al Collegio di Garanzia giustificano senz’altro anche la possibilità di risolvere questioni di diritto in via pregiudiziale, esercitando la c.d. nomofilachia preventiva, la maggiore – e a mio parere – insuperabile perplessità risiede nella previsione della sospensione automatica del procedimento, sospensione che andrebbe senz’altro in contrasto con il divieto di sospensione del procedimento posta dall’art. 39 CGS, salvo nell’ipotesi della necessità di risolvere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia già stata proposta davanti all’Autorità giudiziaria. Tale sospensione automatica e necessaria del processo a quo consente, per espresso dettato di legge, solo il compimento degli atti urgenti non dipendenti dalla questione di diritto che è oggetto del rinvio pregiudiziale e decorre dal giorno del deposito del­l’ordinanza pronunciata dal giudice del merito fino alla comunicazione allo stesso giudice del merito del provvedimento della Suprema Corte che, sia che decida la questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale, sia che dichiari inammissibile lo stesso rinvio, restituisce gli atti al giudice a quo (art. 363 bis, comma 6, c.p.c.). Questa sospensione automatica – già criticata rispetto alle conseguenze negative producibili sul processo ordinario di cognizione – non consente di ritenere possibile una estensione della norma alla giustizia sportiva date le sue caratteristiche precipue e la sua struttura tale da negare la stessa possibilità di udienze di mero rinvio. Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CGS, infatti, il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Ma anche le esigenze di “informalità”, richiamate come limite di compatibilità delle norme del codice di rito con il sistema di giustizia sportiva, insieme con le esigenze di celerità, connaturate al procedimento di giustizia sportiva, rendono difficile l’appli­cazione di una norma come l’art. 363 bis c.p.c., che è del tutto svincolata da un limite temporale per la pronuncia della Corte. Che la mancata previsione di un termine per la pronuncia [continua ..]


4. Conclusioni

L’art. 363 bis c.p.c., relativo al rinvio pregiudiziale in Cassazione, rappresenta un istituto nuovo nella sostanza, ma sicuramente evocativo di altri ben noti strumenti già esistenti sia nel nostro che in altri ordinamenti, pieno di inferenze storiche e comparatistiche [38]. L’espressione “nomofilachia preventiva” ben si attaglia all’utilità e alla funzione dell’istituto, dato che con esso la Corte di Cassazione deve disimpegnare una funzione senz’altro nomofilattica, ma esercitata in via preventiva, offrendo alle parti la possibilità di ottenere una decisione del giudice di legittimità “anticipata” rispetto all’esito del ricorso in Cassazione [39]. Al di là degli spunti critici che la norma sicuramente offre, resta la consapevolezza che l’esercizio anticipato della funzione giurisdizionale da parte della Corte sia non solo funzionale alla corretta soluzione della controversia prima dell’esito dei diversi gradi di giudizio, ma anche strumentale rispetto alla funzione nomofilattica esercitata dalla Corte e alla conformazione della giurisprudenza futura rispetto al rilievo e alla decisione della questione controversa. A mio parere, la struttura dell’istituto non presenta peculiarità tali da doversi ritenere del tutto inapplicabile nell’ambito della giustizia sportiva, ben potendo riscontrarsi all’interno di essa questioni di puro diritto, sostanziale o processuale, che presentino le caratteristiche previste dall’art. 363 bis c.p.c. e che siano, pertanto, tali da richiedere un intervento nomofilattico anticipato del Collegio di Garanzia, la cui utilità risiederebbe anche nell’effetto di orientamento della successiva giurisprudenza di merito. Ma osta alla sua concreta applicabilità – se non anche alla astratta – la previsione della sospensione automatica del procedimento che sconta il rischio di far confliggere l’istituto con altri, preminenti, valori del CGS, primo tra tutti la celerità del relativo procedimento ad instar delle controversie che ne sono oggetto.


NOTE