Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo dell'agente sportivo nell'avvio al professionismo (di Tommaso Mauceri, Professore associato di Diritto privato nell'Università degli Studi di Catania)


L'Autore si interroga sui nuovi equilibri che, in esito alla riforma dello sport, si delineano tra professionismo e dilettantismo e, con particolare riferimento al ruolo dell'agente sportivo nel­l’avvio dei giovani al professionismo sportivo, propone un'interpretazione restrittiva della disposizione che prevede la gratuità del rapporto confinandone l’applicazione al dilettantismo.

Parole chiave: Riforma dello sport, agente sportivo, minori d'età, contratto, gratuità, professionismo e dilettantismo.

The role of the sports agent in placing young people within professional football

The author highlights the new scenarios that the reform paints with reference to the demarcation between professionalism and amateurism, and with specific reference to the new regulation of the contractual relationship between a minor and a sports agent suggests a restrictive functional interpretation of the stated gratuitousness.

Keywords: Sport reform, sports agent, minors, contract, gratuitousness, professionalism and amateurism.

SOMMARIO:

1. Riforma dello sport e ‘smarcamento’ del professionismo dal mondo dilettantistico-amatoriale - 2. Avvio dei giovani alla carriera sportiva nella preservazione di percorsi alternativi - 3. Il rapporto tra minore e agente sportivo tra iperprotezione, conflitti di interesse e incentivi all’elusione - 4. Sulla duplicità del rapporto agente sportivo-minore nel contesto dilettantistico-amatoriale ovvero professionale - NOTE


1. Riforma dello sport e ‘smarcamento’ del professionismo dal mondo dilettantistico-amatoriale

Con la recente riforma dello sport [1], la cui effettiva, completa operatività è stata di recente ulteriormente rimandata [2], si è provveduto a una nuova regolamentazione di profili centrali del fenomeno rispetto ai quali, tuttavia, non è agevole (e potrebbe forse costituire una forzatura interpretativa) cogliere logiche ben definite, ispirate a un preciso e unitario disegno di valori. Salta subito agli occhi la tipizzazione di rigidi schemi di «lavoro sportivo», entro cui ricondurre i rapporti tra club e atleti, destinati (in larga parte) a soppiantare la figura del dilettante; a fianco di questa innovazione, vanno subito segnalate anche la definitiva abolizione dell’odioso vincolo sportivo ad perpetuum (ancora in qualche modo operante tra i dilettanti), la possibilità per le organizzazioni dilettantistiche di assumere la forma giuridica degli enti che perseguono scopo di lucro e di ispirarsi in piccola parte ai modelli tipici di tali enti [3], la nuova puntuale disciplina della figura dell’agente sportivo e dell’ordine di appartenenza [4]. Si evidenzia, tra l’altro, una certa tendenza alla professionalizzazione dell’attività prestata in ambito sportivo [5], che si sorregge su diverse logiche: 1) sottoposizione a controllo delle prassi elusive dell’imposizione tributaria (c.d. «professionismo di fatto» o «falso dilettantismo»); 2) messa a profitto delle (più favorevoli o comunque incentivate) condizioni di sfruttabilità economica degli sport e delle competizioni c.dd. «minori»; 3) rafforzata tutela degli sportivi nelle loro chance di carriera durante (e anche dopo) l’attività sportiva e, più in generale, nei loro diritti legati alla sfera della persona (salute, autodeterminazione, associazionismo, libertà, non discriminazione).


2. Avvio dei giovani alla carriera sportiva nella preservazione di percorsi alternativi

È proprio con riguardo alle esigenze di tutela dei giovani sportivi che vorrei soffermarmi, rivolgendo soprattutto l’attenzione alla figura del minore e ponendo altresì il quesito se la contestuale riforma della figura (e dell’attività) dell’agente risulti consona alle aspettative di protezione di coloro che si avviano all’attività sportiva, per l’appunto i più giovani. Nella legge delega è più volte ribadito il valore sociale della pratica sportiva e giova rimarcare come, nell’articolo primo (rimasto inattuato) si rimarcasse «la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale» (art. 1, comma 1, lett. e, legge 8 agosto 2019, n. 86). Già nella legge delega si è imposta la definitiva soppressione del c.d. «vincolo sportivo» da superare con l’individuazione e la stabilizzazione di nuove figure di lavoratore sportivo a tempo determinato (col limite temporale massimo di cinque anni) che circoscriva alla marginalità la «prestazione amatoriale», ricomprenda i vari ruoli e operi sia nel mondo professionistico che in quello (in via di principio tenuto fermo) dilettantistico, con garanzie di tutela previdenziale, assicurativa e connessi oneri (anche fiscali) a carico dei club sportivi. Speciale attenzione è riservata ai minori e ai giovani in genere, richiedendosi sia apposite forme di «tutela della salute e della sicurezza … con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività» (art. 5, comma 1, lett. d), sia l’adozione di strumenti di «crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva» (art. 5, comma 1, lett. e). Anche nel disegno di riforma dell’agente sportivo, d’altra parte, tutto incentrato sugli obiettivi di imparzialità, indipendenza e trasparenza, si è posta l’attenzione sui più giovani, richiedendosi al governo la «previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica [continua ..]


3. Il rapporto tra minore e agente sportivo tra iperprotezione, conflitti di interesse e incentivi all’elusione

Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, nella parte dedicata agli agenti sportivi (art. 3 e ss.), all’art. 10 (rubricato «tutela dei minori»), prevede nei primi due commi che il lavoratore sportivo, a partire dal quattordicesimo anno d’età, possa essere assistito da un agente sportivo in forza di un contratto di mandato sottoscritto (a pena di nullità) da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale (o dall’esercente la tutela o la curatela legale); si stabilisce altresì che «nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all’agente sportivo da parte del minore in relazione all’attività svolta in suo favore ferma restando la possibile remunerazione dell’agente sportivo da parte della società o associazione sportiva contraente» (art. 10, comma 3). L’enunciato ricalca la previsione dell’art. 21, comma 9, del Regolamento FIGC sugli agenti sportivi con la duplice differenza che l’età per l’instaurazione del rapporto contrattuale viene abbassata da sedici a quattordici anni e che non viene espressamente sancita la nullità di un eventuale patto in deroga alla gratuità del rapporto [12]. La prima scelta si colloca chiaramente nella già richiamata tendenza verso una maggiore professionalizzazione ovvero verso un maggior controllo di prassi non trasparenti; la seconda si presta a più interpretazioni. Infatti, l’omessa previsione della nullità può apparire insignificante, visto il principio di nullità per violazione di norme imperative in generale recepito dall’art. 1418 c.c. Ma può anche instillare qualche sospetto circa la fermezza della scelta del legislatore di imporre in modo generalizzato la gratuità, considerato anche come già la regola federale richiamata è stata costantemente oggetto, in caso di accesso al professionismo, di diffuse prassi elusive e di come, in generale, si dubiti che l’affermazione di nullità in una regola federale in se sola considerata, soprattutto in ordine a profili economici, abbia valenza nell’ordinamento statale [13]. In effetti, l’imposizione della gratuità della prestazione dell’agente nel rapporto col minore d’età che si avvii al professionismo sportivo (o, comunque, a stipulare un contratto di lavoro sportivo), nel contesto [continua ..]


4. Sulla duplicità del rapporto agente sportivo-minore nel contesto dilettantistico-amatoriale ovvero professionale

Vale la pena, allora, di provare a fare uno sforzo interpretativo volto a correggere le incongruità che provengono da un’applicazione in senso letterale della disposizione circa la gratuità del rapporto tra agente e minore d’età. Al di là di possibili dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega o per contrasto alla libertà di iniziativa economica, si può in realtà riconoscere alla norma in questione un nocciolo duro di significato, coerente anche con la sua previsione originaria nei codici di autodisciplina sportiva, e cioè che non sono ammesse speculazioni a danno di quei giovani che praticano l’attività sportiva per fini esclusivamente ricreativi, di benessere psico-fisico, di socializzazione. Si tratta di un fenomeno certamente rilevante sia dal punto di vista quantitativo sia da quello valoriale, come certo non sfugge neanche alla recente riforma, dove si ribadisce il principio secondo il quale «l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero» (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 36/2021) e si afferma di perseguire l’obiettivo di «riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’at­tività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale» (art. 3, comma 2, lett. a). Orbene, proprio per la ragione che sono in gioco numeri assai significativi, gli agenti sportivi potrebbero essere spinti a manovre speculative che, però, comporterebbero il rischio della istillazione di false illusioni e di una corruzione della genuinità e spontaneità del fenomeno dilettantesco. In buona sostanza esiste una dimensione massiccia dell’attività sportiva refrattaria ad agenti sportivi in cerca di profitti e rispetto alla quale, quindi, la regola della gratuità di un eventuale rapporto contrattuale che venga comunque a costituirsi risulta dotata di senso; fermo restando che, con la nuova disciplina, superato il tetto di circa diecimila euro di ingaggio, il dilettante verrà assunto come lavoratore sportivo. Considerazioni del tutto diverse valgono per quei giovani eccezionalmente talentuosi che si avviano al professionismo. Questi sono chiamati a scelte di [continua ..]


NOTE