Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Le scommesse sportive: tra promozione e divieti (di Giangabriele Agrifoglio, Professore associato di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo)


Il lavoro analizza l’evoluzione delle scommesse sportive alla luce dei valori dell'ordinamento giuridico. Esso, dopo avere ripercorso le vicende che hanno visto di volta prevalere atteggiamenti permissivi o repressivi da parte del legislatore sul mercato delle scommesse, si sofferma sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale nella regolazione delle scommesse sportive.

Parole chiave: diritto sportivo, scommesse sportive, frode sportiva.

Sport bets: between promotion and prohibitions

The work analyzes the evolution of sports bets in light of values of the legal system. It traces the events that have seen permissive or repressive attitudes prevail on the part of the legislator. It also analyze the problems of relations between the sports and the states systems in the regulation of sports betting.

Keywords: sports law, sports bets, sports fraud.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive: le scommesse sportive, da contratti occasionali a contratti di massa - 2. L’epoca delle “passioni tristi”: dalla promozione della concorrenza all’esigenza di tutela della salute dei giocatori - 3. I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo nella regolazione delle scommesse sportive - 4. L’annullamento del risultato sportivo ed i suoi effetti sulle scommesse - 5. Il divieto di scommesse nell’ordinamento sportivo - NOTE


1. Considerazioni introduttive: le scommesse sportive, da contratti occasionali a contratti di massa

Se i giochi d’azzardo sono tradizionalmente considerati dai pubblici poteri come attività particolarmente rischiose per l’integrità del patrimonio e della salute psichica dei consociati, attività per ciò stesso proibite o sottoposte a particolari restrizioni, le scommesse sportive hanno, viceversa, ricevuto, nel corso della storia, un trattamento di particolare favore. La patrimonializzazione dell’esito dell’evento sportivo attraverso la puntata di una posta è stata, infatti, ritenuta meritevole di particolare tutela poiché considerata un veicolo per la promozione delle attività sportive: tale valutazione positiva da parte del legislatore, derivante anche dalla considerazione della scommessa sportiva come gioco di abilità piuttosto che d’azzardo, è stata però sottoposta a limiti volti a fare sì che l’entità della posta fosse assoggettata a controlli che la rendessero pur sempre secondaria rispetto al gioco e tale da non mettere a repentaglio il patrimonio degli scommettitori. Non a caso, anche se nel diritto romano i giochi d’azzardo erano per lo più proibiti, dato che «a lungo andare inducono un abito pubblico di distrazione, di noncuranza negli affari domestici e pubblici, di avidità, di frode, di ruberia, di ruvidezza» [1] e «alimentano una infinità di passioni nemiche della quiete domestica e civile, generano rancori, inimicizie, risse» [2], le scommesse sportive erano, per contro, «tutelate senza limite alcuno» [3], prima che, in epoca giustinianea, si limitasse l’entità delle puntate a unum solidum per ogni scommettitore etiam si multus dives sit (a prescindere dalla sua condizione economica) [4]. Proprio sulla scorta di tale tradizione, l’art. 1934 c.c., dedicato alle “competizioni sportive”, concede al vincitore azione per l’adempimento quando il gioco o la scommessa riguardano «giochi che addestrano al maneggio delle armi», «corse di ogni genere» e «ogni altra competizione sportiva»; azione questa che viene concessa non soltanto a coloro che partecipano alla gara nella qualità di giocatori-scommettitori, ma anche ai terzi che abbiano tra di loro giocato-scommesso sull’esito della medesima: nella relazione al codice civile è, infatti, evidenziato come [continua ..]


2. L’epoca delle “passioni tristi”: dalla promozione della concorrenza all’esigenza di tutela della salute dei giocatori

Il percorso che ha portato le scommesse sportive ad imporsi nel mercato dei contratti di massa può essere scandito in tre fasi fondamentali: la fase monopolistica del secondo dopo guerra, la fase pro-concorrenziale impostasi specialmente a partire dagli anni novanta, ed, infine, la fase della regolazione, affermatasi nel nuovo secolo specialmente a causa della maggiore attenzione dedicata dai pubblici poteri alla lotta contro le infiltrazioni criminali ed al problema sanitario legato alla c.d. ludopatia [11]. Più precisamente, nell’epoca “delle passioni tristi” [12], a fronte di una normativa incerta e frammentata in materia di gioco e scommessa [13] e del continuo dilagare del grave problema sanitario legato alla c.d. ludopatia [14] (problema, questo, che si è venuto ad accentuare con il propagarsi della pandemia da Covid-19) [15], si è imposta l’esigenza di bilanciare la libertà contrattuale (tanto degli operatori economici che dei giocatori) con la tutela della salute della parte fisiologicamente debole del rapporto contrattuale (qual è, da sempre, il giocatore di fronte al banco o comunque di fronte all’organiz­zatore dei giochi). Sono ormai lontani i tempi, come si diceva, in cui la maggior parte dei giochi e delle scommesse ‘d’azzardo’ (a base di alea, avrebbe detto Caillois) [16] veniva sottoposta alla disciplina dell’art. 1933 c.c., e nei quali i giochi e le scommesse riguardanti “competizioni sportive” (a base di agon, li avrebbe definiti il medesimo autore) erano sottoposti alla disciplina di cui all’art. 1934 c.c. [17]. In tale contesto il gioco non rappresenta più una fuga dal diritto; ché anzi il giocatore chiede, piuttosto, norme di protezione e di aiuto: di protezione perché vengano rispettate le “oneste” regole del gioco e di aiuto affinché l’ordinamento, attraverso la lotta al gioco patologico, tuteli la sua salute. L’ampliarsi dell’ambito di applicazione dell’art. 1935 c.c. ha fatto sì, come si diceva, che la maggior parte dei contratti di gioco e di scommessa, comprese le scommesse sportive, rientrino oggi nell’ambito dei contratti c.d. «organizzati» [18], ovvero inseriti nel quadro di «una organizzazione istituzionale» [19] nella quale si intrecciano una rete di relazioni [continua ..]


3. I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo nella regolazione delle scommesse sportive

Alla luce del percorso sopra delineato il legislatore italiano, postosi sulla scia della giurisprudenza comunitaria e nazionale, pur non avendo rinunciato agli introiti derivanti dalle scommesse e, per quanto qui rileva, dalle scommesse sportive, è intervenuto in materia con normative volte a combattere il gioco patologico attraverso una serie di divieti che hanno colpito anche le scommesse sportive. Non si allude soltanto a quelle norme che, come sopra accennato, prevedono limiti di distanza delle sale da gioco da luoghi particolarmente sensibili, ma anche ai divieti di pubblicità introdotti dagli artt. 4 e 4-bis dell’art. 7 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica) [47], e successivamente rafforzati dall’art. 9 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità) che, avendo esteso il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro «anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni», ha finito per incidere economicamente sugli interessi dell’ordinamento sportivo suscitando le proteste del mondo dello sport [48]. Anche le scommesse sportive, dunque, ritenute tradizionalmente innocue per la salute dei consociati, una volta confluite dapprima nel mercato dei contratti di massa e successivamente nel mercato di quelli on line sono divenute agli occhi del legislatore attività potenzialmente pericolose per la persona e per il suo patrimonio. Vari sono stati i fattori che hanno sempre più allontanato giochi e scommesse sportive dai valori eroico-patriottici, e perciò stesso fondamentalmente non patrimoniali, tutelati dall’art. 1934 c.c. Dalla commercializzazione del fenomeno sportivo, specie se “professionistico”, alla sfiducia nella autenticità dei risultati che si è alimentata a seguito degli eventi (rectius, degli scandali) legati soprattutto al mondo del calcio e delle relative scommesse. La stessa possibilità di effettuare una miriade di scommesse sportive che prescindono del tutto dall’abilità dello scommettitore, spesso collegate a sport pressoché sconosciuti persino dagli scommettitori e praticati da altrettanto ignoti atleti, ovvero collegate ad eventi in cui [continua ..]


4. L’annullamento del risultato sportivo ed i suoi effetti sulle scommesse

Con riferimento alla prima ipotesi sopra prospettata occorre rilevare come una delle caratteristiche del moderno sport mediatico consista nella circostanza che i risultati delle competizioni influiscono su scommesse sportive di massa che, pur essendo stipulate secondo le regole dettate dall’ordinamento statale, sono strettamente connesse e possono, quindi, risentire di quanto avviene nell’ordinamento sportivo; se, infatti, si ripete, l’ordinamento sportivo regola l’evento che ha formato oggetto della scommessa, gli ordinamenti statali si occupano della regolamentazione delle scommesse, della proclamazione dei vincitori e dell’assegnazione dei premi che ad essi spettano. Può, dunque, avvenire che l’ordinamento sportivo annulli il risultato di un determinato evento poiché frutto, ad esempio, di una combine; quale sarà l’esito delle scommesse? Al riguardo, occorre rilevare che i rischi economici connessi all’eventuale effetto domino derivante dall’annullamento delle scommesse sportive “di massa” in caso di alterazione del risultato sportivo (ed i benefici economici ovviamente legati alla loro conservazione) hanno reso necessaria una regolamentazione volta a porre limiti alla invalidità di tali contratti nel momento stesso in cui ne conserva gli effetti nonostante l’annullamento dei risultati nell’ordinamento sportivo. Più precisamente, al fine di evitare gli effetti dirompenti che un risultato “falsato” può avere sulla miriade di scommesse pubbliche che su di esso si sono basate, tutti i regolamenti adottati in materia di scommesse sportive prevedono, infatti, che, ove si tratti di scommesse e di giochi organizzati, vige la regola del risultato acquisito sul campo di gara, sancito dall’arbitro e ufficializzato dalla ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli) sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni concordanti tramite media e internet, che in nessun caso è suscettibile di contestazione o di diverso apprezzamento, dato che «successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso» [49]. L’annullamento potrà viceversa essere disposto soltanto nel caso in cui, «prima della chiusura dell’accettazione e [continua ..]


5. Il divieto di scommesse nell’ordinamento sportivo

Si prenda adesso in considerazione la seconda ipotesi sopra prospettata, relativa alla possibilità che scommesse vietate dall’ordinamento sportivo possano spiegare effetti nell’ordinamento statale. Si allude, in particolare, alla previsione dell’art. 10 del codice di comportamento sportivo del CONI, recepita da numerosi altri regolamenti sportivi al fine di prevenire conflitti di interesse; quella che, non a caso, prende il nome di «divieto di scommesse tra soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo». In virtù di tale regola «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. È fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse». Tale divieto si ritrova ulteriormente specificato e sanzionato dall’art. 24 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C., il quale distingue, peraltro, tra scommesse effettuate da soggetti appartenenti al settore professionistico e scommesse effettuate da soggetti appartenenti al settore dilettantistico e giovanile; secondo tale norma, in particolare, «ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai soggetti dell’or­dinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad [continua ..]


NOTE