Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sulla natura degli organi di giustizia sportiva (di Michela Morgese, Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Bergamo)


Il presente saggio affronta il tema della natura degli organi di giustizia sportiva.

Lo spunto è offerto dalla consueta definizione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo nei termini del “riparto di giurisdizione”, che offre l’occasione per interrogarsi, come effettivamente ci si interroga, circa la natura, giurisdizionale o meno, della giustizia sportiva.

A tutt’oggi, infatti, non pare ancora assodato se ragionare di “riparto di giurisdizione”, in relazione all’ordinamento sportivo, esprima l’idea di una condivisa spendita di potere giurisdizionale anche da parte della giustizia sportiva o se sia piuttosto da intendersi in senso puramente convenzionale

Sono dunque passate in rassegna le alternative proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, com’è noto, abbracciano ora l’idea di una natura giurisdizionale, anche speciale, della giustizia sportiva, ora quella di una natura giudiziale e nemmeno ne escludono la possibile natura arbitrale.

The nature of sports justice bodies

This essay deals with the issue of the nature of sports justice bodies.

The starting point is offered by the usual definition of the relationship between the state system and the sports system in terms of the “division of jurisdiction”, which offers the opportunity to question, how effectively one wonders, about the nature, judicial or otherwise, of sports justice.

To date, in fact, it does not yet seem established whether reasoning about the “division of jurisdiction”, in relation to the sports system, expresses the idea of ​​a shared spending of jurisdictional power also by sports justice or whether it should rather be understood in a purely conventional sense.

The alternatives proposed by doctrine and jurisprudence have therefore been reviewed, which, as is well known, now embrace the idea of ​​a judicial nature, even a special one, of sports justice, now that of a judicial nature and do not even exclude its possible arbitration nature.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Natura e caratteri della giustizia sportiva - 3. I giudici sportivi non sono giudici speciali. L’estraneità della giustizia sportiva alla giurisdizione statale - 4. Alle origini dell’ordinamento sportivo. La possibile natura giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva - 4.1. Segue: la valorizzazione del consenso. Giustizia sportiva e arbitrato - NOTE


1. Introduzione

È “riparto di giurisdizione” l’espressione con la quale si suole designare il rapporto che intercorre tra ordinamento statale e ordinamento sportivo. Ciò offre l’occasione per interrogarsi, come effettivamente ci si interroga, circa la natura, giurisdizionale o meno della giustizia sportiva (non certo di quella statale). A tutt’oggi, infatti, non pare ancora assodato se ragionare di “riparto di giurisdizione” in relazione all’ordinamento sportivo esprima l’idea di una condivisa spendita di potere giurisdizionale anche della giustizia sportiva o se sia piuttosto da intendersi in senso puramente convenzionale [1]. Ci si chiede, in altri termini, se, in tal caso, il “riparto di giurisdizione” alluda effettivamente ad una spendita di potere giurisdizionale, e quindi ad una natura giurisdizionale, anche degli organi di giustizia sportiva. Il tema della natura degli organi di giustizia sportiva non sembra abbia destato interesse al pari di quello suscitato dalla preoccupazione di assicurare una corretta distribuzione delle controversie sportive tra l’uno e l’altro ordinamento. Eppure, la questione della natura della giustizia sportiva non appare così secondaria nel contesto dell’indagine tesa a tracciare una linea di confine tra le due giustizie, specie se si pensa che le difficoltà dello Stato nel concepire ed accettare non l’ordina­mento, ma la giustizia sportiva, appunto, sono state dettate, evidentemente, anche dall’idea di una natura non giurisdizionale del sistema stesso. Vale la pena ricordare, infatti, che il problema dei rapporti tra le due giustizie, nocciolo duro delle relazioni tra i due ordinamenti, è atavico e connaturato all’esistenza stessa (di un ordinamento e) di un sistema di giustizia “altro” interno a quello statale. Sotto questo profilo, il “riparto di giurisdizione” viene ad assumere una più ampia valenza pubblicistica, ossia ad esprimere un problema più esteso e legato non alla distribuzione del potere giurisdizionale tra le due giustizie, ma alla difficoltà, per lo Stato, di relazionarsi con un ordinamento diffuso [2] in quello generale e munito di un autonomo sistema di giustizia [3]. In altre parole, il significato di una sineddoche dietro la quale insiste il più ampio problema del rapporto tra ordinamenti. In altri [continua ..]


2. Natura e caratteri della giustizia sportiva

Fatte salve le premesse, merita una più accurata attenzione la questione – prius del “riparto di giurisdizione” – della natura giuridica degli organi di giustizia sportiva. Com’è stato fatto altrove [10], si premette che caratteristica precipua della giustizia sportiva è l’impossibilità di una riduzione ad un unico sistema: sarebbe vano ogni tentativo di reductio ad unum dei sistemi di giustizia sportiva, intendendosi per tali l’in­sieme degli strumenti di risoluzione delle controversie predisposti all’interno e al di fuori delle organizzazioni e istituzioni sportive, le quali, pur essendo in vario modo collegate, presentano, tuttavia, strutture diverse, discipline specifiche ed ambiti di competenza distinti. Anche una sommaria catalogazione degli organi di giustizia sportiva impone di ricordare che, oltre al sistema di giustizia internazionale, facente capo al CIO [11], i livelli sui quali si irradia la giustizia sportiva nazionale sono quello endofederale e quello nazionale, istituto presso il CONI e non da troppo tempo riformato [12]. Il primo rappresenta un passaggio obbligato per chi intenda accedere alla giustizia esofederale, che diviene accessibile, generalmente, soltanto in presenza di controversie di particolare rilevanza e, comunque, solo previo esaurimento dei gradi di giustizia federale. Per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti sportivi, infatti, la pregiudiziale sportiva [13] instituisce dinanzi agli organi di giustizia del CONI un’ultima fase di transito, prima che la controversia venga sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Fanno eccezione le controversie tecniche [14] e, nei limiti della tutela risarcitoria [15], quelle disciplinari diverse da quelle scaturenti da “provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” [16], per le quali quello dinanzi agli organi del CONI costituisce il grado ultimo della giustizia sportiva [17]. Ebbene, quella giurisprudenza favorevole ad una riserva di giustizia amministrativa sui provvedimenti federali disciplinari – giurisprudenza che, nonostante la legge del 2003, non solo residua, ma è maggioritaria – è [continua ..]


3. I giudici sportivi non sono giudici speciali. L’estraneità della giustizia sportiva alla giurisdizione statale

Quel che con certezza si ricava dalla riflessione che precede è la contrarietà della giurisprudenza statale all’idea di una possibile natura giurisdizionale [25], anche speciale [26], della giustizia sportiva. Tale deduzione è mossa non solo dall’idea, che è viva in giurisprudenza, di una effettiva inadeguatezza dei regolamenti sportivi a fondare un sistema giurisdizionale, per giunta derogatorio a quello statale. I regolamenti sportivi, del CONI e federali, vengono infatti considerati “atti amministrativi e normativi secondari” [27]. A corroborare tale conclusione è l’esclusione da parte della giurisprudenza dei TAR dell’applicabilità ai giudici ed al processo sportivi delle disposizioni costituzionali dedicate alla magistratura, specie di quelle sull’ordinamento giurisdizionale e sulle garanzie del giusto processo (cui, invece, il processo sportivo si chiama) [28]. In tale direzione, è stata esclusa l’applicabilità alla giustizia sportiva degli artt. 101, 102, 104, 108 e 111 della Costituzione, sul presupposto che i giudici sportivi “non hanno natura giurisdizionale e, secondo la sent. n. 49/2011, sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l’ordinamento statale; laddove, invece, il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppur solo risarcitoria) del giudice amministrativo” [29]. Se non altro, ciò appare coerente con quella posizione tesa a qualificare le decisioni della giustizia sportiva come “l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del processo” [30]. Analoghe conclusioni si ricavano da quella posizione secondo la quale ai giudici sportivi non sarebbe applicabile la novellata [31] legge 13 aprile 1988, n. 117, c.d. legge Vassalli, in quanto legge speciale riferibile “ai soli esercenti funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, nel senso tipico e rigoroso del termine [32]” (e non in via analogica) e tali non sono i giudici sportivi [33]. Dette pronunce sono espressione di un orientamento consolidato, teso a negare la [continua ..]


4. Alle origini dell’ordinamento sportivo. La possibile natura giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva

Negare alla giustizia sportiva la veste di sistema giurisdizionale speciale non equivale ad escludere la possibilità di una sua qualificazione in termini giurisdizionali. La risposta risiede nell’origine stessa dell’ordinamento e della giustizia sportivi, quindi nell’origine privatistica delle federazioni e, ancora, nel consenso che è alla base della costituzione dell’ordinamento tutto. Le federazioni sportive sono soggetti di diritto privato – non organismi di diritto pubblico [47], non organi del CONI – non perché “lo dice la legge” [48], ma perché, com’è già stato osservato [49], esse sono il risultato del­l’aggregazione spontanea di un gruppo di privati. Già prima dell’emanazione del d.lgs. 23 marzo 1999, n. 242 [50], infatti, l’orientamento maggioritario tendeva a configurare la giustizia sportiva non come espressione di una potestà pubblica federale, ma quale manifestazione del potere, appunto, privatistico tipico della compagine federale (già nota come “giustizia endoassociativa”) [51]. Questa verità porta con sé una serie o un’altra di conseguenze, a seconda del contenuto di cui si ritiene di dover riempire il concetto di giurisdizione. Infatti, in un’ottica tesa a considerare la giurisdizione come uno degli attributi essenziali della sovranità [52] è chiaro che difficilmente agli organi di giustizia sportiva potrebbe riconoscersi carattere giurisdizionale. Si perviene a diverse conclusioni guardando alla giurisdizione come funzione di tutela degli interessi riconosciuti da un determinato ordinamento [53], tesi che persuade, se si pensa che il seme della crisi del monopolio statuale della giurisdizione (quindi la nascita della extrastatualità) è stata proprio la progressiva emersione di diversi ordinamenti giuridici e di differenti giurisdizioni, ciascuno riconducibile a distinti gruppi sociali, anche se tutti insistevano su un territorio soggetto ad una stessa autorità politica [54]. L’ordinamento sportivo è esso stesso attore del pluralismo giuridico e delle giustizie, o forse delle giurisdizioni. In altre parole, guardando alla giurisdizione come funzione di tutela esercitata dagli organi preposti all’interno di una comunità normata e organizzata anche la giustizia [continua ..]


4.1. Segue: la valorizzazione del consenso. Giustizia sportiva e arbitrato

Ciò che mal si concilierebbe con una visione pubblicistica e non privatistica (che è la sola predicabile [56]) della giustizia sportiva è invece una sua ricostruzione in termini arbitrali – arbitrato rituale o non, a seconda che si aderisca all’idea di una natura giurisdizionale della giustizia sportiva [57]. La valorizzazione del fondamento consensuale della giustizia sportiva potrebbe, infatti, condurre verso una ricostruzione in termini arbitrali della stessa e questa conclusione sarebbe probabilmente gradita all’ordinamento statale, visto quel che lo Stato intende per “arbitrato”. Si prenda, ad esempio, il vincolo di giustizia, ossia l’impegno di devolvere eventuali controversie tecniche e disciplinari agli organi di giustizia sportiva (ossia il vincolo di giustizia): la prestazione del consenso da parte del tesserato o dell’affiliata è alla base dell’istituto ed è questo che, entro certi limiti, giustifica la riserva a favore della giustizia sportiva. Esso è stato definito dallo Stato come un mero “onere” gravante sugli associati [58]; il legislatore non ha infatti prestato il fianco all’idea dell’ordinamento sportivo di devolvere tutte le controversie sportive alla giustizia domestica. Ciò ha determinato, da un lato, la sostanziale riduzione dell’ambito di operatività del vincolo alle materie tecnica e disciplinare – in principio, cioè prima del 2011, integralmente riservate al giudice sportivo – dall’altro, quell’obbligo diviene, per lo Stato, un adempimento che al ricorrente “conviene” soddisfare per preservare la propria posizione di appartenente all’ordinamento sportivo, ma, a parte questo, la lite, per lo Stato, resta deferibile al proprio giudice [59]. Non s’intende dire che la scelta a favore dell’arbitrato (salvo si tratti di arbitrato irrituale) equivalga ad una rinuncia alla giurisdizione, né che il vincolo di giustizia dia accesso ad una forma di arbitrato obbligatorio [60] – tesi che appare priva di fondamento [61]. Piuttosto, s’intende che l’impegno a non adire il giudice statale non può essere qualificato come mero “onere” [62], in quanto, dal punto di vista dell’ordinamento particolare, esso rappresenta un vero e proprio obbligo che l’aderente [continua ..]


NOTE