Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Tassatività delle ipotesi di cognizione del collegio di garanzia dello sport come giudice di unico grado * (di Valerio Ceccarelli, Avvocato presso il foro di Roma.)


This article focuses on an important decision pronounced by the Sport Guarantee Committee. The aim is to analyze the cases of competence of the Sport Guarantee Com­mittee, as single level judge. In particular, this paper concerns the interpretation of the article 54, par. 3, of the Sports Justice Code, in order to affirm the exceptional nature of the provision. This statement allows the extensive interpretation of the provision, but not the application of the rule by analogy.

 

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, 13 febbraio 2019, n. 14 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino – Presidente Cesare San Mauro – Relatore Giuseppe Andreotta Angelo Maietta Giuseppe Musacchio – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 107/2018, presentato, in data 6 dicembre 2018 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00926 del 7 dicembre 2018), dalla società A.S.D.E.S. (omissis), in persona del Presidente, P.P., rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. A.D.P., del Foro di Teramo (omissis), contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC), in persona del Commissario Straordinario, R.F., non costituitasi in giudizio; la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND), in persona del Presidente, C.S., non costituitasi in giudizio; il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (di seguito anche Settore Giovanile e Scolastico della FIGC), in persona del Presidente, V.T., non costituitosi in giudizio; il Comitato Regionale Marche FIGC-LND (di seguito anche CR MARCHE) in persona del Presidente, P.C., non costituitosi in giudizio; e nei confronti della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – CRT-LND- FIGC (di seguito anche DP A.P.), in persona del Delegato Provinciale, L.P., non costituitasi in giudizio; per l’impugnazione – della delibera di non ammissione dell’Associazione ricorrente al campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019, emanata dal CR MARCHE e resa nota con C.U. del CR MARCHE n. 71 del 22 novembre 2018; – del provvedimento assunto dal Consiglio di Presidenza del CR MARCHE nella riunione del 26 novembre 2018, comunicato all’Associazione ricorrente a mezzo PEC il successivo 28 novembre; – della delibera del CR MARCHE comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 30 novembre 2018, nella parte in cui non ammette l’Associazione ricorrente ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi neppure come squadra fuori classifica; – di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, conseguenti e collegati alle predette delibere e provvedimenti, tra cui: il C.U. del CR MARCHE n. 35 del 28 settembre 2018, limitatamente al punto dei criteri di preclusione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2018/2019; nonché il C.U. della DP A.P. n. 36 del 30 novembre 2018, nella parte in cui viene indicata tra le società ammesse al Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019 l’Associazione ricorrente. Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte costituita; uditi, nell’udienza del 9 gennaio 2019, il difensore della parte ricorrente – ASD E.S. – avv. A.D.P., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. F.V., per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. [continua..]
SOMMARIO:

1. Disciplina del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - 2. Giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport - 2.2. Giudizio in unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport - 3. Le questioni in fatto e in diritto analizzate dalla decisione - 4. L’interpretazione estensiva delle ipotesi di cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di unico grado - 5. L’impossibilità di applicare in via analogica le ipotesi di cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di unico grado - NOTE


1. Disciplina del Codice di Giustizia Sportiva del CONI

La pronuncia in commento si segnala per l’analisi puntuale in ordine alla questione giuridica relativa al carattere generale o tassativo delle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport si pronuncia come giudice di unico grado [1]. Per comprendere le argomentazioni poste alla base della sentenza, è anzitutto necessario richiamare le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva che disciplinano la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, sia come giudice di legittimità, che come giudice di unico grado e di merito.


2. Giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport

2.1. Giudizio di legittimità davanti al Collegio di Garanzia dello Sport Ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI, «Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». La disposizione assegna carattere generale alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di legittimità nel sistema della giustizia sportiva. In chiave funzionale o teleologica, può essere affermato che il sindacato di legittimità costituisca la funzione precipua assolta dal Collegio di Garanzia dello Sport, in quanto organo chia­mato ad assolvere il ruolo di guida interpretativa nell’ordinamento sportivo, con attività nomopoietica e nomofilattica assimilabile a quella svolta dalla Corte di Cassazione nell’ambito della giurisdizione ordinaria [2]. Secondo un’analisi testuale, il carattere generale della cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di legittimità, in ordine alle controversie non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo, risulta desumibile dal tenore letterale della disposizione richiamata. In primo luogo, il legislatore sportivo fa riferimento a «tutte» le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale, descrivendo, dunque, in termini generali l’ambito applicativo della cognizione quale giudice di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport. In secondo luogo, allo scopo di individuare le controversie sottratte alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di legittimità, la disposizione conduce un richiamo tassativo alle ipotesi di «esclusione» dalla disciplina generale  [3]. Di conseguenza, può essere riscontrato un rapporto tra regola ed eccezione [continua ..]


2.2. Giudizio in unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport

In base all’art. 54, comma 3, CGS del CONI, «Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI, nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile». Conducendo un’analisi letterale della disposizione, emerge la diversa tecnica di tipizzazione utilizzata nella determinazione delle controversie sottoposte alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, rispettivamente, come giudice di legittimità e come giudice di unico grado [10]. Nella determinazione dell’ambito delle decisioni sindacabili dal Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di legittimità, viene utilizzata la tecnica della definizione di un novero generale di controversie, con la successiva elencazione delle fattispecie sottratte da tale insieme. Invece, nella perimetrazione degli atti rimessi alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di unico grado, si riscontra il ricorso alla tecnica di formulazione della fattispecie basata sull’elencazione testuale degli atti riconducibili all’ambito applicativo della norma. Il ricorso a tale tecnica di definizione della fattispecie risulta indicativo del carattere residuale delle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport si pronuncia come giudice di unico grado [11]. La tassatività delle ipotesi di giudizio di unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport rende rilevante l’analisi delle singole fattispecie individuate dal legislatore sportivo. In primo luogo, rientrano in questo ambito le controversie devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di unico grado dalle stesse disposizioni del CGS del CONI [12]. Con riguardo a tali fattispecie, il CGS del CONI risulta non solo la fonte della disciplina processuale del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ma permette altresì di individuare i [continua ..]


3. Le questioni in fatto e in diritto analizzate dalla decisione

La vicenda esaminata dalla pronuncia in commento trae origine dal mancato inserimento della società ASD Elite Sambenedettese, da parte del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nelle graduatorie di ammissione del Campionato Regionale nelle categorie Allievi e Giovanissimi. Conseguentemente, la Società, dolendosi del rigetto della propria richiesta di ammissione al Campionato Regionale, si risolveva ad impugnare il provvedimento del Comitato Regionale me­diante ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Tra i motivi posti a fondamento del ricorso emergeva la pretesa violazione, da parte del provvedimento impugnato, dei limiti, nella specie recati dalle disposizioni normative emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, entro i quali soltanto il Comitato Regionale avrebbe potuto stabilire i criteri di ammissione delle società al campionato. A sostegno della propria impugnazione, la società ricorrente evidenziava, inoltre, il contrasto del provvedimento adottato dal Comitato Regionale con i principi di legalità, irretroattività e tipicità della sanzione sportiva. Il ricorso viene dichiarato inammissibile con la decisione oggetto di esame, mediante la quale il Collegio di Garanzia dello Sport effettua importanti considerazioni in merito alla perimetrazione della propria competenza quale giudice di unico grado e di merito. Nel caso di specie venivano in rilievo le previsioni recate dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI e dal Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016, in base alle quali risultano devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, quale giudice di unico grado e di merito, nell’ambito di un giudizio che si svolge con rito accelerato, le controversie relative all’impugnazione dei provvedimenti emessi dal Consiglio Federale della FIGC, in materia di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio. Rispetto a tale previsione risulta evidentemente difforme il caso oggetto della pronuncia in esame, relativo ad un provvedimento di esclusione da una competizione sportiva dilettantistica emanato da un Comitato Regionale della FIGC, evidentemente diverso dal provvedimento di iscrizione ai campionati nazionali professionistici di calcio emesso dal Consiglio Federale della FIGC, cui le disposizioni richiamate fanno riferimento. La non sussumibilità del caso [continua ..]


4. L’interpretazione estensiva delle ipotesi di cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di unico grado

A margine della pronuncia, la principale questione problematica che viene posta all’inter­prete risiede nella difficoltà di perimetrare l’ambito applicativo delle diverse ipotesi in cui il Col­legio di Garanzia dello Sport si pronuncia come giudice di unico grado. Il principio di diritto, facilmente enunciabile mediante il ricorso al principio di tassatività delle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice di unico grado, pone nella pratica ermeneutica profili problematici sul piano applicativo. La prima fase del procedimento interpretativo risiede nella qualificazione della controversia e nella comparazione di tale qualificazione rispetto alle categorie individuate dal legislatore sportivo. Nel caso in cui si riscontrasse la rispondenza tra la tipologia di atto che ha formato oggetto della lite tra le parti e una delle categorie di atti individuate dal legislatore sportivo, la problematica interpretativa non avrebbe ragioni di porsi. Nel caso in cui, invece, tale rispondenza non fosse immediatamente evincibile, la più rigorosa applicazione del principio di tassatività e di stretta interpretazione delle fattispecie sottoposte al sindacato in unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport imporrebbe di concludere il procedimento ermeneutico con questa prima fase di analisi. La sentenza in commento, nonostante la già richiamata enunciazione del principio di tipicità delle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice di unico grado, non si ferma a questa prima fase del procedimento ermeneutico. La pronuncia allarga, infatti, il suo ambito di analisi ad una seconda fase del procedimento interpretativo, che potrebbe essere qualificata come avente finalità di controllo o riscontro rispetto al primo passaggio ermeneutico. La seconda fase del procedimento interpretativo applicato nella sentenza in commento risiede nell’individuazione della categoria, tra le diverse ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport si pronuncia come giudice di unico grado, cui il caso concreto maggiormente si avvicina. Tale fase interpretativa si basa sull’analisi del rapporto tra il caso concreto e la fattispecie astratta selezionata dal giudice sportivo. Nel caso specifico, l’atto oggetto della doglianza era costituito da un provvedimento di esclusione da una competizione sportiva [continua ..]


5. L’impossibilità di applicare in via analogica le ipotesi di cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport come giudice di unico grado

Il principio di tassatività delle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice di unico grado non è posto in rapporto di incompatibilità con la possibilità per il giudice sportivo di condurre un’interpretazione estensiva delle disposizioni. Tale premessa non può tuttavia giustificare l’affermazione circa l’ammissibilità dell’appli­cazione analogica di tali norme. Tale conclusione condurrebbe infatti alla svalutazione della stessa premessa su cui si fonda il ragionamento in esame, relativa al carattere eccezionale della cognizione in unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport. Tale assunto trae un fondamento testuale nella puntuale definizione, da parte dell’art. 54, comma 3, CGS del CONI, degli ambiti di competenza nei quali il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice di unico grado e di merito. Tale previsione si distingue con evidenza dal tenore letterale dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI, che definisce invece in termini di generalità la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di ultimo grado e di legittimità. A supporto della medesima conclusione, può essere altresì richiamato un argomento di tipo sistematico o funzionale, basato sul ruolo assunto dal Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di legittimità nel sistema della giustizia sportiva. In via generale, gli atti federali trovano, infatti, la propria sede naturale di impugnazione davanti agli Organi di Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale, la controversia potrebbe essere sottoposta alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Di conseguenza, le ipotesi di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di unico grado e di merito non possono che assumere portata eccezionale e residuale, necessitando di un fondamento positivo espresso e non essendo suscettibili di applicazioni analogica [25]. Al riguardo, può, tuttavia, essere segnalato un orientamento minoritario del Collegio di Garanzia dello Sport, che, ponendosi in contrasto con le conclusioni raggiunte dalla sentenza oggetto di analisi, sembra prospettare la possibilità per il Collegio di Garanzia dello Sport di decidere in unico grado e nel merito le controversie inerenti a fattispecie connotate dalla mancanza [continua ..]


NOTE