Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Principi generali e predeterminazione della fattispecie * (di Alberto Buonfino, Avvocato presso il foro di Milano, docente a contratto di Legislazione nello Sport presso la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.)


This work is inspired by a decision of the Collegio di Garanzia dello Sport, which applied the canons of administrative law to the sports process. in the present case, the decision concerns the sanctioning of a conduct for which, at the time it was committed, no specific sanction was envisaged by sports law.

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, 5 aprile 2019, n. 26   Prot. n. 00228/2019 Decisione n. 26 anno 2019 composta da Mario Sanino – Presidente Marcello de Luca Tamajo – Relatore Paola Balducci Vito Branca Guido Cecinelli – Componenti ha pronunciato la seguente   IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, promosso, in data 8 febbraio 2019, dalla società P.R.N.P. (omissis), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. E.B., contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio, e la A.S.D.C.N.P., rappresentata e difesa dall’avv. A.S., avverso Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano (omissis) Decisione n. 26 Anno 2019 la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 P.R. c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società P.R., è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 – pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa P.R. e la A.S.D.C.N.P. valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 – con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società C.N.P., oltre all’ammenda di euro 1.000,00. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 13 marzo 2019, il difensore della parte ricorrente – P.R.N.P. SSD – avv. E.B.; l’avv. A.S., per la resistente A.S.D.C.N.P., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. T.M., per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. M.D.L.T. RITENUTO IN FATTO In data 20 ottobre 2018, presso l’impianto sportivo sito in Sori, avrebbe dovuto disputarsi l’incontro valevole per il campionato di serie A di Pallanuoto tra la società ospitante P.R. e la società ospite C.N.P.; – l’incontro non si è disputato in quanto i direttori di gara hanno decretato la fine dello stesso a causa di un problema tecnico occorso ad una pedana sita all’interno della piscina; – con decisione del 25 ottobre 2018, il Giudice Sportivo, rigettando il reclamo proposto dalla P.R., ha disposto, a carico di tale Società, la perdita della gara con il risultato di 0-5 e l’ammenda di [continua..]
SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. La vicenda fattuale - 3. L’argomentazione del Collegio di Garanzia dello Sport - 4. Garanzie procedurali e predeterminazione dell’illecito nell’ordinamento sportivo - NOTE


1. Introduzione

Con il presente scritto si intende commentare brevemente l’applicazione, in seno alla giustizia sportiva, di taluni principi generali propri del diritto amministrativo riconosciuti quali canoni fondamentali del procedimento e del processo sportivo. L’occasione è fornita da una recente pronuncia resa dal Collegio di Garanzia dello Sport in relazione alla sanzionabilità di una condotta per la quale – nel momento in cui la stessa era stata commessa – non era prevista alcuna specifica conseguenza sanzionatoria nell’ambito della disciplina sportiva di riferimento. Il tema è vagliato dal Collegio con l’ausilio di ampi richiami alla disciplina amministrativistica e penalistica, in quanto vengono in rilievo il principio di legalità e i limiti interpretativi assegnati al giudice dalla normativa processuale, anche in relazione al canone interno e sovranazionale del ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’. L’argomentazione esplicitata a sostegno dell’annullamento con rinvio alla Corte Federale appare, in questo senso, particolarmente interessante laddove applica all’ordinamento sportivo, quali principi e limiti dello stesso, le coordinate fondamentali proprie del sistema amministrativistico e penalistico in materia sanzionatoria. Il presente contributo muove da una sintetica ricostruzione della vicenda fattuale alla base della decisione, per poi analizzare l’iter argomentativo avanzato dal Collegio di Garanzia dello Sport; da ultimo, si trarranno le conclusioni circa l’applicazione e l’ambito di operatività dei principi richiamati nella decisione commentata.


2. La vicenda fattuale

La ricostruzione della vicenda fattuale, in sé considerata, appare di immediata percezione [1]. Il 20 ottobre 2018 avrebbe dovuto disputarsi, presso un impianto sportivo, un incontro valevole per il campionato di serie A di Pallanuoto. A causa di un ‘problema tecnico’ occorso a una pedana – la stessa era rimasta bloccata sotto una delle due porte – veniva decretata la fine dell’incontro, non potendosi disputare la partita attesa l’impossibilità di abbassare correttamente la vasca. Con decisione del 25 ottobre 2018 il Giudice sportivo, rigettando il reclamo proposto dalla Società ospitante, disponeva la sconfitta, in capo a quest’ultima, per 0-5, nonché un’ammenda pari a € 1.000 [2]. La Società ospitante proponeva quindi appello dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale – espletata l’istruttoria testimoniale – con la decisione n. 39/2018 [3] respingeva il ricorso, contestualmente confermando il provvedimento del Giudice sportivo. La Società ospitante insorgeva dunque proponendo ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che definiva il giudizio con la decisione che qui si commenta.


3. L’argomentazione del Collegio di Garanzia dello Sport

Al fine di apprezzare l’iter argomentativo esposto dal Collegio nella decisione in parola, pur senza intendere esaminare tutti i profili (anche di natura processuale) toccati dalla decisione, occorre anzitutto richiamare alcune disposizioni sportive applicabili alla fattispecie, per poi valutarne criticamente il richiamo da parte del Giudice. La prima disposizione rilevante è l’art. 2, comma 2 del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Nuoto (“FIN”), a mente del quale “[i]l processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo”. Del pari rilevante è il successivo comma 3, per cui “[n]essuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione”. Per quanto qui d’interesse, le disposizioni appena riportate costituiscono la chiave di volta dell’argomentazione esposta dalla Società ospitante, poi fatta propria – con qualche doveroso distinguo – dal Collegio. Orbene, come rilevato dalla Società ospitante, all’epoca dei fatti non sussisteva alcuna specifica disposizione che regolasse le eventuali carenze organizzative dalle quali far discendere l’impraticabilità del campo di gara. Né era dato di riscontrare, nell’ambito delle disposizioni re­golamentari di riferimento, alcuna previsione che riconnettesse a tali carenze uno specifico apparato sanzionatorio. Ne consegue, secondo la ricorrente, l’inapplicabilità del principio di equità nell’applicazio­ne delle sanzioni predicato prima dal Giudice sportivo e poi in sede di Corte Federale d’Appello. Secondo il Collegio di Garanzia, le eccezioni formulate dalla Società ricorrente in relazione alla previa inesistenza di una disposizione di riferimento a fondamento della sanzione irrogata sono condivisibili. Muovendo dalla propria precedente giurisprudenza, il Collegio di Garanzia richiama quel­l’indirizzo consolidato secondo cui “la funzione assegnata dall’ordinamento sportivo a detto Organismo giustiziale sia quella di verificare la corretta applicazione delle norme, nonché di appurare eventuali lacune del sistema e correggerle per via interpretativa in una [continua ..]


4. Garanzie procedurali e predeterminazione dell’illecito nell’ordinamento sportivo

In ordine alla decisione commentata, val bene evidenziare il costante richiamo operato dal Collegio di Garanzia alla predeterminazione della condotta oggetto di sanzione, al rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, nonché al canone (pe­nalistico e non solo) del ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, da intendersi in quanto esplicitazione del generale principio di legalità. D’altro canto, anche laddove il giudice fa salva la possibilità per la giustizia federale di intervenire sanzionando un comportamento negligente che abbia comportato un danno – come nel caso in disamina, per la Società ospitata – va sottolineato come ciò avvenga alla luce di un altro parametro generale non specificamente sportivo: il principio di proporzionalità. Sebbene non possa che salutarsi con favore il richiamo, in seno a una controversia sportiva, ai canoni nazionali e sovranazionali che costituiscono l’ossatura fondamentale delle garanzie (sostanziali e processuali) spettanti ai soggetti dell’ordinamento, si potrebbe evidenziare che la tutela dei diritti e degli interessi della Società ospitata per il danno economico subito è stata essenzialmente – anche se tacitamente – assicurata non già sulla base dei sopraddetti canoni, ma richiamando il più immediato strumento del danno risarcibile. In questo senso, a fronte di una lacuna normativa/regolamentare rispetto ai casi di carenza organizzativa, il Collegio di Garanzia, pur annullando la pronuncia della Corte Federale d’Ap­pello, ha recuperato la sanzionabilità di una condotta, altrimenti non censurabile, attraverso il richiamo alla responsabilità (per colpa) in capo alla Società ospitante. Sicché, la portata innovativa del riferimento ai principi generali più volte ricordati viene significativamente depotenziata laddove, nei fatti, la decisione della controversia viene poi affidata a una valutazione giuridica che applica le classiche coordinate della responsabilità extracontrattuale, peraltro senza precisarne puntualmente i contorni. La soluzione del Collegio, pur condivisibile nelle sue linee generali, appare problematica sotto diversi aspetti, considerando che la pronuncia non si sofferma sul rapporto tra i principi generali ivi diffusamente richiamati e il carattere colposo della [continua ..]


NOTE