Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Juve-Napoli: una fonte di problemi o soltanto un problema di fonti? (di Maria Pia Pignalosa, Professore associato di Diritto privato nell’Università degli Studi di Roma “Foro italico”. Alberto Azara, Assegnista di ricerca in Diritto privato nell’Università di Roma “LUISS Guido Carli”.  )


Il contributo commenta la decisione con la quale le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno accolto il ricorso presentato dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA (di seguito SSC Napoli) lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. SpA, la Lega Nazionale Professionisti serie A, ed hanno annullato senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, adottata con CU n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, con la quale erano state irrogate le sanzioni previste dall’art. 53 delle N.O.I.F. della FIGC per la mancata disputa della gara Juventus-Napoli, programmata per il 4 ottobre 2020. Il caso in esame suscita il problema del rapporto tra fonti sportive e fonti statali, le quali esigono di essere ordinate nell’àmbito dell’unico ordinamento al quale appartengono. Nel concorso tra fonte statale e fonte sportiva la prima deve reputarsi prevalente, sicché non è immaginabile una sanzione sportiva ai sensi degli artt. 55 e 53 N.O.I.F. quando il Dipartimento di Prevenzione ha disposto l’isolamento del gruppo squadra.

Juve-Napoli: a source of problems or just a problem of sources?

The article provides a comment on the decision by which the Sezioni Unite Collegio di Garanzia dello Sport, have accepted the appeal presented by the Società Sportiva Calcio Napoli SpA on 4th December 2020 against the Federazione Italiana Giuoco Calcio, the Juventus F.C. SpA, the Lega Nazionale Professionisti Serie A, and they have cancelled without adjournment the decision of the FIGC’s Corte Sportiva D’Appello Nazionale, adopted with CU n. 14 of 10th November 2020, confirming the decision of the National Sports Judge at the Lega Nazionale Professionisti Serie A, with which the sanctions were imposed, provided for in Article 53 of the NOIF of the FIGC for the missed dispute of the Juventus – Napoli match, planned for 4th October 2020. The current case raises the issue of the relationship between sports sources and state sources, which require to be arranged according to hierarchical, competence and subsidiarity criteria within the unitary system to which they belong. Consequently, when state sources and sports sources are competing with each other, the former shall be considered as prevailing, so that, pursuant to articles 55 and 53 NOIIF, a sport disciplinary measure it’s unthinkable when the team’s isolation has been arranged by the Dipartimento di Prevenzione.

Keywords: hierarchical criteria, competence criteria, subsidiarity criteria, unitary system, disciplinary measure.

IL COLLEGIO DI GARANZIASEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente Massimo Zaccheo – Relatore Vito Branca Dante D’Alessio Attilio Zimatore – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 111/2020, presentato, in data 4 dicembre 2020, dalla S.S.C. Napoli S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani e dall’avv. prof. Enrico Lubrano, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio; la Lega Nazionale Professionisti Serie A, non costituitasi in giudizio; la Juventus F.C. S.p.A., non costituitasi in giudizio; nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020, con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica; Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 22 dicembre 2020, per la ricorrente, S.S.C. Napoli S.p.A., gli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Mattia Grassani, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Massimo Zaccheo. I. Ritenuto in fatto In data 2 ottobre 2020, la Società Sportiva Calcio Napoli (di seguito: SSC Napoli) comunicava – in conformità alla Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista» – alle Autorità Sanitarie competenti di aver riscontrato due casi di positività al Covid. A seguito della Comunicazione, le Autorità Sanitarie competenti (dopo aver, in data 2 ottobre, con nota della ASL Napoli 2, precisato che «le responsabilità nell’attivare i protocolli previsti dalla F.I.G.C.» fossero in capo alla SSC Napoli, e riservandosi di «esaminare le conseguenti attività epidemiologiche utili ad individuare i contatti di vita e familiari e lavorativi») accertavano che i due casi positivi avevano avuto, a loro volta, [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le decisioni dei giudici endofederali e l’arresto delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia - 3. L’autonomia dell’ordinamento sportivo nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 - 4. Il problema delle fonti e il factum principis - 5. La rilevanza sostanziale della legge n. 280/2003 - 6. Segue: le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica - 7. Costruzione analitica della disciplina - 8. Le materie riservate alla fonte sportiva. Applicazione prima facie e ap­plicazione conclusiva: la dicotomia tra rilevanza «forte» e rilevanza «de­bole» - 9. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Con la decisione in epigrafe [1], le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno accolto il ricorso presentato dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA (di seguito SSC Napoli) lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. SpA, la Lega Nazionale Professionisti serie A, ed hanno annullato senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, adottata con CU n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, con la quale erano state irrogate le sanzioni previste dall’art. 53 delle NOIF della FIGC per la mancata disputa della gara Juventus-Napoli, programmata per il 4 ottobre 2020: in particolare, la perdita della gara «a tavolino» con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione 2020/2021, in conseguenza del rapporto arbitrale che certificava la mancata disputa dell’incontro calcistico per omessa presentazione della SSC Napoli. Riprendendo sinteticamente i fatti di causa, deve rilevarsi che la SSC Napoli, in conformità alla Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista», comunicava il 2 ottobre 2020 alle Autorità Sanitarie competenti di aver riscontrato nella squadra due casi di positività al Covid-19. Le ASL di competenza provvedevano a formalizzare il 3 ottobre 2020, con due distinte note, la necessità dell’isolamento fiduciario domiciliare per tutto il gruppo squadra per 14 giorni. Analogo provvedimento giungeva, in pari data, dal Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania, che ribadiva l’obbligo di isolamento domiciliare fiduciario per tutti i componenti della squadra. In tale contesto, la SSC Napoli disdiceva il volo prenotato per sabato sera, 3 ottobre 2020 per Torino, così come i tamponi prenotati per il 4 ottobre 2020. Conseguentemente la SSC Napoli inviava alla Lega Nazionale Professionisti Serie A una richiesta di rinvio dell’incontro motivata dalla impossibilità di raggiungere Torino. Infine, la società ricorrente chiedeva alle Autorità Sanitarie di esprimersi sulla [continua ..]


2. Le decisioni dei giudici endofederali e l’arresto delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia

Com’è noto, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 53 NOIF della FIGC soffre di un’unica eccezione dettata dall’art. 55 delle NOIF della FIGC, ai sensi del quale: «le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». L’art. 55 delle NOIF, nel prescrivere che le squadre che non si presentano in campo per una causa di forza maggiore non subiscono le conseguenze previste dall’art. 53 delle NOIF, rappresenta una norma eccezionale rispetto alla norma regolare di cui all’art. 53 delle NOIF. L’ap­plicazione di una norma eccezionale comporta necessariamente la disapplicazione della norma regolare in quanto l’effetto previsto dalla prima, non solo è diverso, ma è antitetico rispetto a quello della seconda. Oggetto dei giudizi è stata, pertanto, la possibilità di ravvisare l’ipotesi di forza maggiore, richiamata dall’art. 55 delle NOIF della FIGC, nella impossibilità della prestazione per il c.d. factum principis, che si configurerebbe, come si legge nella decisione annotata, allorché sopraggiunga un «provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà». Sia il Giudice Sportivo, sia la Corte Sportiva d’Appello Nazionale affermano che la mancata disputa dell’incontro non sia dipesa da una causa di forza maggiore o dal c.d. factum principis, bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della società ricorrente, avendo indirizzato la propria condotta (annullamento dei biglietti aerei già la sera prima del­l’incontro e dei tamponi da effettuarsi il giorno della gara) in modo volontario e preordinato nel senso di non disputare l’incontro o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo, con palese violazione dei principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità [2]. Come rileva il Collegio, entrambi i giudici [continua ..]


3. L’autonomia dell’ordinamento sportivo nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19

Diversamente dai giudici di prime cure, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno preso posizione sul sistema delle fonti che regolano le condotte oggetto del giudizio, fornendo una organica ricostruzione del quadro regolamentare che si è determinato in seguito all’emer­genza sanitaria dovuta al Covid-19 e che impone una armonizzazione tra la disciplina sanitaria nazionale dettata per il contrasto al virus e le fonti dell’ordinamento sportivo, volte a regolare lo svolgimento delle gare di campionato durante il periodo emergenziale. Com’è noto, la potestà normativa di cui gode l’ordinamento sportivo, che si esplica nel potere di dettare regole vincolanti per i propri affiliati e tesserati, è più o meno ampia, a seconda del grado di autonomia concesso dagli ordinamenti ad esso sovraordinati (come quello statale ed europeo). In questa prospettiva, occorre rilevare come la legislazione dettata nel contesto emergenziale abbia provocato una temporanea espansione dell’incidenza dell’autorità statale e regionale nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle competizioni sportive, che tuttavia appare dettata in conformità a quanto sancito dall’art. 1, comma 2, legge 17 ottobre 2003, n. 280, laddove, nel riconoscere e favorire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, fa salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica delle situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, così come si vedrà oltre. Il provvedimento amministrativo emesso dalla ASL a tutela di un diritto di rango costituzionale, quale il diritto alla salute, non può non prevalere sulle norme federali con esso eventualmente incompatibili, e inevitabilmente finisce con il restringere l’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo. Il rinvio del Protocollo alla Circolare del Ministero della Salute regola e fa salva la competenza statale in materia e in questa prospettiva le normative di settore sembrano integrarsi sostenendosi a vicenda. Pertanto, la Circolare del Ministero, proprio perché prevalente in forza del criterio gerarchico sulla normativa federale, allorché si ravvisi un’antinomia tra le fonti, rappresenta un atto sopravvenuto oggettivamente impeditivo della prestazione non imputabile al debitore e costituisce una causa di forza maggiore, nella specie un [continua ..]


4. Il problema delle fonti e il factum principis

Come abbiamo anticipato, la decisione in epigrafe reca una definizione del così detto factum principis: il «provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà» [7]. La prestazione risulta impossibile quando la norma sopravvenuta impone una condotta incompatibile con quella valutata come doverosa da un’altra norma. L’impossibilità per factum principis postula necessariamente l’esistenza di una fonte che, in un determinato momento, diviene applicabile ad un certo soggetto assumendo preminenza rispetto a un’altra e diversa fonte. Il concetto di «preminenza» presuppone un criterio volto a risolvere l’antinomia: occorre una regola che, nel conflitto tra due fonti, consenta all’interprete di individuare quella preminente. Questo percorso logico a ritroso getta luce sul nucleo centrale della questione, la quale ruota tutta intorno al problema dei rapporti tra le fonti che concorrono nella disciplina del caso e delle prescrizioni recate dalla fonte prevalente. Eloquente, a questo riguardo, è la frase con la quale si apre la parte (in senso stretto) motiva del provvedimento preso in esame: «la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti». Il discorso deve, dunque, muovere dall’analisi dei rapporti tra le varie fonti di disciplina; soltanto all’esito di questa indagine sarà possibile risolvere eventuali antinomie e stabilire se la mancata presentazione sul campo da gioco era un comportamento sanzionabile.


5. La rilevanza sostanziale della legge n. 280/2003

Il dato positivo dal quale prendere le mosse è racchiuso nella legge n. 280/2003 [8]. Il legislatore, dopo aver dichiarato (al primo comma dell’art. 1) che «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale», ribadisce (al secondo comma dell’art. 1) il principio generale dell’autonomia, ponendo il limite della «rilevanza per l’or­dinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’or­dinamento sportivo». La legge nulla dice in ordine al concetto di «rilevanza», né precisa in quali casi una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi «connessa» con l’ordinamento sportivo. L’art. 2 della legge n. 280/2003, «[i]n applicazione dei principi di cui all’articolo 1», riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, per un verso, «l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»; per l’altro, «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». Per le altre ipotesi è possibile ricevere tutela dinanzi al giudice statale, ma soltanto dopo aver esaurito i gradi interni della giustizia sportiva (sia endofederale che esofederale). Il riparto di giurisdizione tra i giudici statali è delineato dall’art. 3: (i) il giudice ordinario ha la potestas iudicandi «sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti»; (ii) «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive», non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il quadro va completato con le sentenze nn. 49/2011 e 160/2019 rese dalla Corte costituzionale, la quale ha precisato che, ove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni incida su situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può essere rivolta la domanda per il risarcimento del danno, [continua ..]


6. Segue: le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica

Giungiamo per questa via a uno snodo cruciale: in quali ipotesi le «situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo» possono qualificarsi «rilevanti» per l’ordina­mento giuridico della Repubblica? [18] Secondo comune veduta, la vicenda sportiva assume rilevanza quando il provvedimento sanzionatorio si pone in contrasto con l’ordine pubblico interno dello Stato, poiché assunto al­l’esito di un procedimento nel quale non è stato rispettato il diritto di difesa, al contraddittorio, alla terzietà del giudice e alla non manifesta sproporzione tra sanzione e condotta sanzionata. Ricostruita come norma sulla competenza normativa, la legge n. 280/2003 assegna allo Stato il potere di fissare i principi inderogabili del processo sportivo [19]. Sotto il profilo processuale il corollario è il seguente: «doversi il giudice amministrativo limitare a verificare se il provvedimento sportivo sia stato adottato nel rispetto delle regole procedurali dell’ordinamento di settore; a condizione, però, che con esso non sia stato in concreto oltrepassato il limite segnato dall’ordine pubblico interno» [20]. La giurisprudenza [21] e la dottrina [22] hanno, inoltre, riconosciuto una rilevanza giuridica degli interessi lesi ogniqualvolta sia ravvisabile una rilevanza economica della sanzione, ossia quando essa risulti idonea ad incidere negativamente, in relazione alla sua entità o al livello agonistico del destinatario, sulla sfera patrimoniale del soggetto. Il concetto di «rilevanza» non sembra, tuttavia, che possa esaurirsi in queste definizioni. L’ordinamento della Repubblica deve reputare rilevanti anche i comportamenti idonei a ledere i diritti fondamentali inderogabilmente garantiti dall’ordinamento costituzionale o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se la norma sportiva valuta come doverosa una condotta lesiva di un diritto fondamentale, affiora un interesse dello Stato a impedire l’applicazione di quella norma. In questo caso, la norma statale descrive i fatti che precludono la produzione degli effetti contemplati dalla norma sportiva: in presenza di determinate circostanze, il comportamento del soggetto sportivo non determinerà l’irrogazione delle sanzioni stabilite dalla regola federale. Qui la fonte dello Stato integra quella sportiva e [continua ..]


7. Costruzione analitica della disciplina

Nell’ipotesi da ultimo delineata sembrerebbe rifluire il caso portato all’attenzione del Collegio di Garanzia. La sanzione disciplinare irrogata al SSC Napoli si fonda sulla violazione dell’obbligo di presentarsi in campo con la divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (artt. 54, comma 4, e 55 NOIF) [29]. Il medesimo comportamento è stato, tuttavia, vietato da un provvedimento amministrativo: la nota ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020 ore 16.53 che ha disposto la quarantena di tutti i contatti stretti, nonché la nota del 3 ottobre 2020, n. 14450, delle 16.03 della ASL Napoli 2 (che chiariva la necessità di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni). Le due note ASL hanno applicato la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, la quale dispone che, «per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. […]». Il potere assegnato alle ASL trova fondamento negli artt. 7, 7-bis, 7-ter, e 7-quater del d.lgs. n. 502/1992, nonché negli artt. 1 e 2 d.l. n. 33/2020, convertito con legge n. 74/2020. La lettura analitica del fenomeno offre maggior chiarezza e consente di capire come avviene il coordinamento tra le due disposizioni. Nella prospettiva della norma come giudizio ipotetico, il legislatore, al verificarsi di un determinato fatto («se A»), considera come doveroso un contegno umano («allora B») [30]. La norma è nesso unitivo di due elementi: la descrizione di un fatto futuro ed eventuale (fattispecie); la descrizione di un contegno umano, che, nel caso dell’avverarsi del fatto, riceve (o perde) la qualifica di doverosità (effetto) [31]. Nelle norme sanzionatorie, all’accadere del fatto, il legislatore costituisce, in capo a un determinato soggetto, il potere-dovere di irrogare una sanzione. Su questa linea è possibile individuare una norma giuridica nella disposizione racchiusa dall’art. 55 NOIF: se la squadra non si presenta in campo entro un certo tempo, allora si devono applicare le sanzioni stabilite dall’art. 53 NOIF (perdita della gara con il punteggio di 0-3 e penalizzazione di 1 punto in classifica), salvo che non venga [continua ..]


8. Le materie riservate alla fonte sportiva. Applicazione prima facie e ap­plicazione conclusiva: la dicotomia tra rilevanza «forte» e rilevanza «de­bole»

Nella sentenza annotata si legge che «quando i fatti sono accaduti, ratione temporis trovava applicazione la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19”, in ragione anche del rinvio effettuato dal Protocollo FIGC del 28 settembre 2020». La parola «anche» è estremamente significativa, poiché indica che la fonte statale trova applicazione a prescindere dal richiamo operato dalla fonte sportiva. Assegnata preminenza alla Circolare del Ministero, il rinvio compiuto dalla norma sportiva potrebbe qualificarsi «inutile». La relatio inutile si colloca nella più ampia categoria della relatio inefficace, ma con un tratto singolare: l’inefficacia dipende dalla necessità di considerare la fonte richiamata (dalla regola sportiva) come efficace e prevalente in base ai tre criteri ordinatori (gerarchia, competenza e sussidiarietà) [34]. Il rinvio non può svolgere gli effetti, che l’ordinamento già ha previsto per il tramite di altre norme. L’esistenza della situazione finale (applicabilità della fonte statale) rende inoperosa e vana la disposizione del Protocollo, nella parte in cui «rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020», ove «sia accertata la positività al COVID-19 di un calciatore». Ma come si argomenta questa prevalenza della fonte statale? Viene ancora in rilievo l’art. 2 della legge n. 280/2003, il quale descrive le materie che soltanto prima facie risultano esclusivamente riservate alla giustizia sportiva. In altri termini, quelle materie si presumono [35] affidate all’esclusiva competenza delle fonti sportive in ragione del tendenziale disinteresse dello Stato [36]. La regola applicabile prima facie, all’esito del procedimento d’interpretazione, potrebbe risultare non applicabile in via conclusiva, valutando il conflitto d’interessi composto e il principio di cui essa è espressione [37]. Orbene, l’arrestarsi dello Stato sulla soglia delle regole tecniche e disciplinari – giova ribadire – si spiega e giustifica proprio con il concetto di autonomia dell’«ordinamento sportivo». Le due materie sono sottratte alla competenza statale, poiché generalmente non [continua ..]


9. Conclusioni

Riassumiamo i tratti salienti del discorso. La fonte sportiva (art. 55 NOIF) e quella statale (Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020) sono – almeno prima facie – antinomiche. Il medesimo fatto riceve due predicati diversi e incompatibili: da un lato, «se A, allora B» (se la squadra non si presenta in campo, allora si deve applicare la sanzione); dall’altro, «se A, allora non B» (se la squadra non si presenta in campo, allora non si deve applicare la sanzione). La norma sportiva esige la sanzione, perché reputa doveroso il «presentarsi in campo»; la norma statale esclude la sanzione, perché vieta il «presentarsi in campo». L’antinomia si compone assegnando prevalenza alla fonte statale, secondo i criteri delineati dalla legge n. 280/2003, la quale reca norme sulla competenza normativa anche in attuazione del principio di sussidiarietà enunciato dall’art. 118 Cost. [46]. Il concetto di «rilevanza» (art. 1 legge n. 280/2003) delimita la sfera autonoma del fenomeno sportivo e si presta ad una scomposizione per gradi: una rilevanza «forte», che implica l’esclusiva competenza statale nel dettare la disciplina; una rilevanza «debole», che restringe la competenza dello Stato all’enunciazione di regole e principi prevalenti sulla fonte sportiva [47]. Nel caso in esame, la prevalenza della fonte statale si risolve nella posizione di un fatto impeditivo, il quale rende irrilevante (ai fini sanzionatori) il non presentarsi in campo della squadra. Quando la ASL ha disposto la quarantena per il gruppo squadra, non è applicabile la sanzione connessa all’assenza della squadra sul campo da gioco. L’integrazione delle due disposizioni (quella statale e quella sportiva) avviene esclusivamente sulla base della legge n. 280/2003. Il rinvio compiuto dal Protocollo FIGC del 28 settembre 2020 alla Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020 non risulta decisivo; come pure non sembra decisiva la clausola di salvezza recata dall’art. 55 NOIF. Il primo è volto a recepire una fonte (statale) che già deve reputarsi efficace e prevalente in forza della legge 280/2003, sicché la relatio si rivela inutile o, se si preferisce, inidonea a innovare la realtà giuridica esistente nel momento in cui il Protocollo è entrato in [continua ..]


NOTE