Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Lo spettacolo sportivo di fronte alla pandemia: quale sorte per i titoli di accesso? (di Massimo Proto, Professore ordinario di Diritto privato nell’Università degli Studi di Roma “Link Campus University”)


Il rimborso del titolo di acquisto per assistere allo spettacolo sportivo – in particolare, alla manifestazione tennistica denominata Internazionali BNL d’Italia – in conseguenza del suo mancato svolgimento alla presenza del pubblico per il diffondersi del Coronavirus, trova disciplina nell’art. 88, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (poi convertito con dalla legge 24 aprile 2020 n. 27): il quale, introducendo una disposizione di carattere eccezionale rispetto a quella racchiusa nel­l’art. 1463 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha previsto che, di fronte alla liberazione dell’organizzatore dall’obbligo di assicurare la fruizione dello spettacolo, in capo all’acquirente del biglietto non sta il diritto di conseguire la restituzione del prezzo pagato, bensì quello di ricevere un voucher di valore pari a quello del biglietto.

Nell’offrire risposta alle numerose questioni poste da tale peculiare disciplina normativa, l’in­terprete osserva come, in un periodo storico nel quale l’ordinamento giuridico presta la massima attenzione alla tutela del consumatore, il legislatore dell’emergenza abbia inteso bilanciare tale esigenza con quella volta a sostenere l’impresa, gravemente colpita dalla diffusione del Covid-19.

The sports event facing the pandemic: what happens to access passes?

The reimbursement of the pass that allows to attend a sports event – in particular, the tennis event called Internazionali BNL d’Italia – as a result of its failure to take place in the presence of the public due to the spread of the Coronavirus, is governed by art. 88 d.l. March 17, 2020 n. 18 (later converted with amendments by Law April 24, 2020 n. 27): which – by introducing a provision of an exceptional nature compared to that contained in art. 1463 cod. civ. regarding the supervening impossibility of the performance – established that, in the case of the organizer being released from the obligation to ensure the enjoyment of the sports event, the purchaser of the access pass does not have the right to obtain a refund of the price paid, but rather to receive a voucher of the same value as the ticket.

In offering an answer to the numerous questions posed by this peculiar regulatory discipline, the interpreter observes how, in a historical period in which the legal system pays the utmost attention to consumer protection, the emergency legislator intended to balance this need with the one aimed at supporting the companies, seriously affected by the spread of Covid-19

 
SOMMARIO:

1. La disciplina dell’emergenza - 2. Il caso degli Internazionali BNL d’Italia - 3. L’intervento del legislatore - 4. Segue - 5. Questioni aperte - 6. Consumatore e impresa - NOTE


1. La disciplina dell’emergenza

Non è agevole per il giurista muoversi nel fluire caotico dei fatti. Non lo è in generale e non lo è quando – come successo negli ultimi mesi – gli accadimenti della realtà siano del tutto inattesi. La imprevedibile emergenza sanitaria mondiale, esplosa nel febbraio di quest’anno, ha imposto un radicale cambiamento delle condizioni di vita, recando conseguenze dannose la cui reale intensità ancora purtroppo non è chiara. Oltre a colpire gravemente la salute pubblica, la pandemia ha determinato importanti conseguenze sul mercato, incidendo sul principale strumento che ne permette il funzionamento: vale a dire, il contratto [1]. La crisi sanitaria, e le relative misure di contenimento adottate dal Governo, hanno avuto ricadute più o meno determinanti sulla possibilità di eseguire le obbligazioni contrattuali [2], generando questioni alle quali la giurisprudenza non si è mostrata ancora in grado di offrire risposte univoche [3]. Di regola, la reazione del legislatore allo scorrere degli eventi sta nel costringerli in norme; nel loro ordinarli e inserirli in previsioni normative. L’interprete provvede poi a sussumere i fatti, che di volta in volta accadono, entro gli schemi che li prevedono [4] e a leggerne le conseguenze: compito dell’interprete è quello di verificare se i fatti accaduti ‘combacino’ con una fattispecie; e, in caso positivo, di individuare gli effetti previsti da quelle stesse norme. Ci sono, infatti, eventi considerati e previsti da norme ed eventi che ne restano estranei; e soltanto con riguardo ai primi – agli eventi, cioè, descritti da schemi normativi – possono essere previste, dunque calcolate, le conseguenze [5]. Per gli eventi nuovi, inaspettatamente sopraggiunti, l’interprete è chiamato allora, innanzitutto, a comprendere se essi siano ascrivibili all’una o all’altra categoria: alla categoria degli eventi già previsti e disciplinati da una norma (o comunque riconducibili, attraverso il procedimento analogico, ai casi già regolati) o a quella degli eventi che restano irrilevanti.


2. Il caso degli Internazionali BNL d’Italia

A dire la verità la sospensione, poi convertita nello svolgimento senza la presenza del pubblico, della manifestazione tennistica denominata Internazionali BNL d’Italia in ragione del diffondersi del Coronavirus sarebbe stata agevolmente qualificabile, da parte dell’interprete, quale caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Sarebbe stata facilmente riconducibile, dunque, a un’ipotesi già disciplinata dal legislatore. Come noto, gli Internazionali BNL d’Italia si disputano a Roma nel maggio di ogni anno e la Federazione Italiana Tennis è titolare esclusiva dei relativi diritti sportivi e di sfruttamento commerciale. Il 18 marzo del 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ATP e la WTA (Association of Tennis Professionals e Women’s Tennis Association, associazioni che sovrintendono al tennis rispettivamente maschile e femminile a livello globale) hanno congiuntamente disposto la sospensione di tutti i tornei, inclusi dunque gli Internazionali BNL d’Italia, in programma nei rispettivi circuiti. Ora, i biglietti per assistere agli Internazionali BNL d’Italia vanno letteralmente a ruba e al mese di marzo ne era stata già venduta una buona metà. Cosa fare? Semplice, sarebbe agevole rispondere: avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1463 cod. civ., ai sensi del quale “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta […] deve restituire quella che abbia già ricevuta”. La parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione (cioè la Federazione Italiana Tennis, che non avrebbe potuto erogare lo spettacolo sportivo) sarebbe stata tenuta a restituire la prestazione già ricevuta da coloro che avevano pagato il prezzo del biglietto. Del resto, le condizioni generali di contratto predisposte dalla Federazione Italiana Tennis – che prevedono il rimborso del titolo “qualora nessuno degli Incontri, programmati nel giorno, sul Campo e nella sessione indicati sul Biglietto trovi svolgimento” – si sarebbero mostrate perfettamente coerenti con la disciplina codicistica. Dal mancato svolgimento dell’evento sarebbe derivato l’obbligo di rimborsare il biglietto. Certo, si sarebbe potuto discutere in ordine al carattere temporaneo o definitivo [continua ..]


3. L’intervento del legislatore

Il legislatore, tuttavia, ha deciso di non rimanere inerte. Benché il mancato svolgimento della manifestazione – o comunque il mancato suo svolgimento alla presenza del pubblico – in ragione del diffondersi della pandemia da Covid-19 sarebbe stato un evento riconducibile a uno dei casi già disciplinati dalla legge, il legislatore ha deciso ugualmente di intervenire, offrendone una disciplina diversa e ulteriore. E lo ha fatto con il preciso scopo di dare ‘respiro’ alle imprese, anch’esse duramente colpite dalle conseguenze della pandemia. L’intervento è stato realizzato attraverso il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 [7] – successivamente convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 – il cui art. 88 [8] ha innanzitutto stabilito, al comma 1, che “A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”. Il richiamato d.p.c.m. 8 marzo 2020 ha disposto, all’art. 2, comma 1, lett. b), la sospensione delle “manifestazioni”, degli “eventi” e degli “spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo”; conservando efficacia a tali misure sino al 3 aprile 2020 (efficacia poi prorogata, in ragione di successivi provvedimenti, sino al mese di settembre, quando la manifestazione si è svolta in assenza di pubblico) [9]. Dunque, ai sensi dell’art. 88, comma 1, d.l. n. 18/2020, l’adozio­ne delle misure, previste dal d.p.c.m. 8 marzo 2020 e da quelli successivi, e dirette alla sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli, avrebbe costituito un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della [continua ..]


4. Segue

“I soggetti acquirenti” dei titoli di accesso – si legge invece al comma 2 dell’art. 88 – formulano (“entro trenta giorni dalla data” dei provvedimenti di sospensione delle manifestazioni) “apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento”, anche per il tramite dei suoi “canali di vendita”. E quest’ultimo – “verificata l’impos­sibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto”, nella versione anteriore alle modifiche recate dall’art. 183, comma 11, lett. b), d.l. n. 34/2020, che ha poi soppresso l’inciso – “provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione” [10]. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria, il comma 2 dell’art. 88 si è posto in parziale deroga rispetto all’art. 1463 c.c. e la disposizione in esso racchiusa si configura come eccezionale: munita, dunque, della forza di disapplicare quella codicistica [11]. La composizione della fattispecie prevista dall’art. 88, d.l. n. 18/2020, presenta una nota differenziale rispetto a quella dell’art. 1463 c.c.; al contempo, l’effetto è diverso e antitetico rispetto a quello previsto dalla disposizione codicistica [12]. L’art. 88, d.l. n. 18/2020 contempla sì un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma una impossibilità sopravvenuta causata dalla sospensione dello spettacolo; e le conseguenze previste dalla norma non si traducono, come invece accade nell’art. 1463 c.c., nella semplice obbligazione – in capo a chi non è più tenuto a erogare lo spettacolo – di restituire la prestazione già ricevuta, perché l’obbligazione è qui alternativa: al debitore è concesso di liberarsi tanto provvedendo “al rimborso”, quanto provvedendo “alla emissione di un voucher”. Il debitore non può essere costretto a soddisfare l’interes­se del creditore alla restituzione della medesima prestazione a suo tempo eseguita [continua ..]


5. Questioni aperte

I problemi che si aprono sono numerosi. Cosa succede in assenza di richiesta (del rimborso o) del voucher entro il termine stabilito dall’art. 88, d.l. n. 18/2020? Dovrebbe ragionevolmente affermarsi che, in ragione del carattere eccezionale di tale disposizione, l’acquirente del biglietto sarebbe decaduto dal diritto di conseguire tanto il voucher, quanto il rimborso [14]. Cosa significa che il voucher – secondo quanto disposto dal comma 2 del richiamato articolo, nella versione anteriore alle modifiche recate dal d.l. n. 34/2020 – avrebbe potuto essere emesso soltanto una volta che l’organizzatore dell’evento avesse provve­duto a verificare “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo oggetto dell’istanza di rimborso”? Si dovrebbe pensare che sarebbe residuato un margine per la impossibilità temporanea: l’obbligo di erogare il voucher non sarebbe sorto qualora fosse stato accertato che, in concreto, la prestazione era ancora possibile e il biglietto ancora utilizzabile; e ciò alla luce dell’art. 1256 c.c., che consente di eseguire in ritardo, sino a quando il creditore vi abbia interesse, la prestazione divenuta temporaneamente impossibile. È l’ipotesi del rinvio, sopra considerata. Tuttavia, la soppressione a opera del d.l. n. 34/2020 dell’onere, in capo all’orga­nizzatore, di verificare l’impossibilità sopravvenuta e la inutilizzabilità del biglietto, lascia supporre che, successivamente, il legislatore non abbia intenso più distinguere il carattere temporaneo da quello definitivo: la semplice impossibilità, anche temporanea, determina oggi il diritto “alla emissione di un voucher” – comunque “da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione” – la quale “assolve i correlativi obblighi di rimborso” [15]. Ancóra, ci si potrebbe chiedere quale sia il significato delle parole “voucher” e “utilizzare”, impiegate dal legislatore. Non pare dubitabile che “utilizzare” stia per ‘spendere’, vale a dire ‘acquistare un prodotto’; ed è del tutto evidente che l’acquisto (da effettuare “entro 18 mesi dall’emissione”) possa [continua ..]


6. Consumatore e impresa

La nuova disciplina normativa sul rimborso dei titoli di acquisto consente di svolgere un’ultima osservazione, di carattere generale. In un periodo storico, nel quale l’ordinamento si preoccupa di offrire la massima tutela al consumatore, il legislatore dell’emergenza sembra essersi mosso in una direzione differente. L’attenzione degli studiosi e della giurisprudenza, in effetti, oggi è concentrata su temi legati alle condizioni generali di contratto e alla vessatorietà delle relative clausole. Sono della fine di ottobre 2020 le delibere [17] con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha qualificato vessatorie ai sensi del Codice del consumo, e dunque inefficaci, le clausole previste da condizioni generali di contratto per la vendita di biglietti di alcune società calcistiche, che disconoscevano il diritto alla restituzione del prezzo (prevedendo anche la possibilità di emettere ‘tagliandi sostitutivi’ per l’ac­cesso a impianti diversi da quelli in relazione ai quali i titoli di accesso erano stati emessi) in ipotesi di mancato svolgimento o svolgimento a porte chiuse o rinvio della competizione, in quanto subordinanti il rimborso a una valutazione discrezionale del soggetto emittente. Il legislatore, però, ha inteso escludere il diritto al rimborso se un evento non abbia potuto trovare svolgimento in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In tal modo il voucher sostitutivo – che se disposto per iniziativa dell’organizzatore o previsto in condizioni generali di contratto sarebbe stato illegittimo – diviene pienamente legittimo per una scelta legislativa che si preoccupa di tutelare tanto i consumatori quanto le imprese [18]. Molti consumatori, nella convinzione di essere stati danneggiati, non si arrenderanno e chiederanno il rimborso dinanzi ai giudici di pace. L’equità, tuttavia, in questi casi non potrà ispirarne le decisioni, tenuto conto che i contratti relativi alla vendita dei titoli risultano “conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile” (art. 113, comma 2, c.p.c.) [19]; e, in ogni caso, difficilmente consentirebbe di sovvertire il dato positivo. Certo, sarebbe auspicabile un beau geste da parte della Federazione Italiana Tennis, che – nei limiti in cui le sia consentito dalla [continua ..]


NOTE