Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo (di Aniello Merone, Professore associato di Diritto processuale civile presso Università Europea di Roma.)


L'articolo commenta la decisione della CEDU sul caso Mutu e Pechstein nel quadro più ampio del rapporto tra l'arbitrato sportivo internazionale e l' articolo 6 CEDU che regola il diritto a un processo equo.

Passando dalla compatibilità dell'articolo 6 con l'arbitrato obbligatorio e volontario, misurabile tenendo conto del rapporto tra il diritto non derogabile di accesso

giustizia e autonomia delle parti a rinunciare ad un tribunale istituito per legge per devolvere la controversia in arbitrato, esamina come la scelta arbitrale giustifichi la rinuncia alle garanzie previste dall'articolo 6.

Inoltre, l'articolo analizza come la decisione della CEDU risponde ai rinnovati dubbi sull'indipendenza e l'imparzialità della TAS alla luce della necessità di una maggiore diversità nella composizione dell'ICAS, con una maggioranza di membri non nominati direttamente dalle organizzazioni sportive e più ampi rappresentanza degli atleti.

Corte Europea dei diritti dell'uomo, 2 ottobre 2018   Nella causa Mutu e Pechstein c. Svizzero, La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da: Helena Jäderblom, presidente, Branko Lubarda, Luis López Guerra, Helen Keller, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, giudici e Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 dicembre 2016 e il 20 febbraio e il 28 agosto 2018, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:   PROCEDURA 1. All'origine della causa vi sono due ricorsi (n. 40575/10 e n. 67474/10) diretti contro la Confederazione svizzera e di cui, rispettivamente, un cittadino rumeno, il sig. Adrian Mutu ("il ricorrente"), e una cittadina tedesca, la sig.ra Claudia Pechstein ("la ricorrente"), ha adito la Corte, rispettivamente, il 13 luglio 2010 e l'11 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). 2. Il ricorrente era rappresentato da Me M. Hissel, avvocato a Eupen (Belgio), e il ricorrente da Me S. Bergmann, avvocato a Berlino. Il Governo Svizzero ("il Governo") era rappresentato dal suo Agente, Sig. F. Schürmann, e dal suo Agente Supplente, Sig. A. Scheidegger, dell'Ufficio Federale di Giustizia. 3. Il ricorrente ha principalmente addotto una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. 4. Il ricorrente lamentava violazioni dell'articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione. 5. Le richieste sono state comunicate al Governo il 12 febbraio 2013. 6. Il 23 maggio 2013, la squadra di calcio Chelsea Football Club Limited ("il club del Chelsea" o "la terza parte interveniente") è stata autorizzata a intervenire nel procedimento scritto (articolo 36 § 2 del Convenzione e articolo 44 § 3 del Regolamento della Corte) nel contesto del ricorso n. 40575/10. 7. Il governo rumeno e il governo tedesco, che hanno ricevuto rispettivamente la comunicazione del ricorso n. 40575/10 e del ricorso n. 67474/10 (articolo 36 § 1 della Convenzione e articolo 44 § 1 a) del Regolamento della Corte ), non hanno voluto esercitare il loro diritto di intervenire nel procedimento. 8. Il 6 dicembre 2016, la Corte ha deciso di unire i due ricorsi in applicazione dell'articolo 42 § 1 del suo Regolamento. INFATTI I. LE CIRCOSTANZE DEI CASI ... Omissis ... I.SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELLA MANCANZA DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITÀ DELLA CAUSA A. Ricevibilità 1. L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a) Argomenti delle parti 54. Il Governo ritiene che l'articolo 6 della Convenzione non si applichi ai procedimenti dinanzi al TAS. Indica, tuttavia, che, attraverso il controllo effettuato dal Tribunale federale ai sensi [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L'applicabilità dell'art. 6 CEDU ai procedimenti arbitrali - 3. La rinuncia alle garanzie (ed al controllo del rispetto) del giusto processo in sede arbitrale - 4. Compatibilità dell'arbitrato sportivo internazionale con i principi della Convenzione - 5. Conclusione - NOTE


1. Premessa

La sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), sul caso Mutu e Pechstein v. Svizzera (nn. 40575/10 e 67474/10) il 2 ottobre 2018 offre una ennesima opportunità per riflettere sull'effettiva indipendenza e imparzialità del Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) [1] nella sua Veste di organo giurisdizionale apicalmentimo collocato grado del sistema di giustizia espressione del mondo sportivo.  Il tema è oggetto di una riflessione che nei decenni si è principalmente alimentata grazie al dialogo dell'istituzione arbitrale con il Tribunale federale svizzero [2] , organo deputato a decidere sulle impugnazioni per annullamento dei lodi del TAS e in tale jacket Per offrire conferme o, al contrario, sollevare dubbi sull'autonomia del Tribunale arbitrale di Losanna e sulla sua terzietà e indipendenza rispetto alle Federazioni Internazionali ed al CIO [3] .   Diversamente, nella vicenda che ci occupa, a pronunciarsi è la Corte EDU, che interviene a valle di una vicenda giurisprudenziale quanto mai articolata e sinteticamente nota come caso Pechstein [4] , diramatasi di fronte a una pluralità di che organi giurisdizionaleri, tedeschi [5] , e che la Corte di Strasburgo ha deciso di trattare congiuntamente al ricorso presentato dal calciatore Adrian Mutu [6] , al fine di esaminare l'applicabilità delle garanzie del giusto processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) [7] , all'arbitrato sportivo.     Nozione giusto processo di che senz'altro Abbraccia il tema della terzietà e indipendenza dell'Organo giudicante ma che, come noto, Trova tutte le espressioni nelle principali garanzie di carattere processuale presenti nel dettato della nostra Carta Costituzionale [8] - sin dalla sua pubblicazione e ora, in maniera più esplicita, a seguito della riforma dell'art. 111 [9] - e che pertanto da offrire ad uno spazio di indagine più esteso.   


2. L'applicabilità dell'art. 6 CEDU ai procedimenti arbitrali

Le interazioni tra la normativa posta a tutela dei diritti umani e la stipula di convenzioni arbitrali o lo svolgimento delle relative procedure non rappresentano una novità, atteso che la prima costituzione da tempo un valido parametro di legittimità di strumercenti contrattellistici, definiziti n autonomia negoziale dei privati [10] .  La scelta di devolvere la risoluzione delle controversie ad uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria e innervato sul consenso espresso delle non consente di prescinderne, ed anzi, induce a declinarne il modus operandi senza trascurare la tutela convionale dei liberti diritti delle delle [11] . Autonomia delle parti, infatti, anche nel contesto arbitrale non può dilatarsi al punto da pregiudicare il diritto al giusto processo, in particolare per come descritto dal sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [12] , e non a caso la Corte EDU è ben presto determinata a rivendicarne il rispetto, se del caso indicando i necessari correttivi al sistema dell'arbitrato internazionale [13] .    La Corte non si è mai pronunciata espressamente sull'applicazione della CEDU all'arbitrato volontariamente, ma ha lasciato la questione venisse definita in via interpretativa, secondo un percorso ermeneutico che ha finito per ricucire la distanza tra il dettato normativo dell'art. 6 della Convenzione, parametrato sulla struttura delle corti nazionali, ei connotati propri dei tribunali arbitrali [14] .  Abbandonato il dato letterale e formalistico che voleva l'arbitrato estraneo alla nozione di "tribunale costituito per legge" [15] , in quanto fenomeno sorretto dalla sola volontariamente negoziale delle parti [16] , si è ben presto giunti a riconoscere l'applicazione dell 'arte. 6 all'arbitrato obbligatorio, la cui individazione (e imposizione) per legge, ai finite della risoluzione delle controversie [17] , riproduce un'esigenza di rispetto delle garanzie del giusto processo analoga a quella si impone ad una corte nazionale [18] . In tale contesto, la festa, privato del    la possibilità di scegliere tra il giudizio ordinario e quello arbitrale, hanno il diritto di pretendere il rispetto delle medesime garanzie processuali di cui beneficiato di fronte ai tribunali statali, non avendo manifestato la [continua ..]


3. La rinuncia alle garanzie (ed al controllo del rispetto) del giusto processo in sede arbitrale

Inquadrata come forma di applicazione indiretta, posticipata al momento in cui le corti nazionali sono chiamate a dispiegare il proprio potere di controllo, il rispetto della normativa CEDU ha ben presto finito per interrogare gli autori, e la stessa Corte EDU, sulla compatibilità della rinuncia il partito operino proprio con riferimento a quella medesima attività di verifica. Il tema non è teorico, tutt'altro, ove si osservi che una delle consolidate ragioni di preferenza per arbitrato, specie se indicato a controversie internazionali ( rectius transfrontaliere), risiede nella volontariamente delle parti di non assegnare alle corti nazionali, nemmeno in sede di gravame, il potere di affrontare e decidere il merito della controversia [31] . Determinazione destinata a tradursi non di rado nella rinuncia preventiva all'impugnazione del lodo arbitrale, espressamente ammessa per via legislativa o interpretazione giurisprudenziale da un nutrito gruppo di Stati [32] .   Se, e in che misura, tale rinuncia sia compatibile con il rispetto della CEDU o se, al contrario, determini the impossibilità, per la parte che ne sia vittima, di porre rimedio alle violazioni dei principi del giusto processo commesse dagli arbitri, inclusa la violazione del principio del contraddittorio, è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte EDU con riferimento all'art 192 della legge federale Svizzera sul diritto internazionale privato [33] : norma che concede  espressamente alle parti detta facoltà [34] e che trova diretta applicazione nelle vicende dell'arbitrato internazionale sportivo, ove so ranti la nazionalità svizzera dei lodi del TAS e la competenza dei tribunali elvetici ha deciso le impugnazioni [35] .  La rinuncia preventiva all'impugnabilità del lodo interpella l'esigenza di Garantie il rispetto dei principi della CEDU sotto un duplice ordine di questioni, che attengono tanto all'ipotetica violazione di un non derogabile interesse pubblico al controllo giurisdizionale sullo r, specove delodizionale alle violazioni processuali più significative e gravi [36] , quanto alla tollerabilità della restrizione all'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria, posta in essere mediante la rinuncia.  La Corte EDU [37] non ha escluso a priori la [continua ..]


4. Compatibilità dell'arbitrato sportivo internazionale con i principi della Convenzione

Alle summenzionate specificità la Corte ha potuto dedicare attenzione nel decidere i ricorsi proposti da Adrian Mutu e Claudia Pechstein , entrambi volti a lamentare violazioni dell'art. 6, comma 1, CEDU ad opera e nell'ambito dei procedimenti arbitrali svoltisi innanzi al TAS, seppur sotto profili distinti [43] , nella misura in cui la Pechstein incentrava le proprie doglianze su un difetto di imparzialità e indipendenza del Tribunale a riscrale livello diffuso e strutturale, mentre Mutu rimproverava assenza dei medesimi requisiti in capo al singolo collegio del TAS investito della propria controversia [44] .    Prima di addentrarsi nell'analisi del tema, che già in premessa abbiamo definito come classicamente dibattuto in parallelo alle vicende del Tribunale arbitrale dello sport, la Corte ha operato un important preambolo in merito alla propria competenza a decidere dei ricorsi, giungendozione ad una significativa tra le due fattispecie oggetto d'esame. Ribadito il principio secondo cui il rispetto dell'art. 6 della Convenzione non è di ostacolo alla formazione di tribunali arbitrali deputati a conoscere e decidere controversia aventi natura patrimoniale, la Corte procede ad esaminare le modalità attraverso i quali si è pervenuti alla scelta arbitrale e se la stessa sia in concreto matbiturata nell un rapporto equilibrato e paritario, analogamente a quanto avviene avviene nei rapporti commerciali, o se, invece, In altre parole , s'ende chiarire se arbitrato TAS possa essere inquadrato nel novero delle forme di arbitrato obbligatorio [45] , con la conseguente applicazione di tutte le garanzie del giusto processo - al fine di Guarantee pienamente the party where the party has cui il procedimento sia imposto e parallelamente impedito l'azione innanzi alle giurisdizioni statali - ovvero ricada tra le ipotesi di arbitrato volontariamente, in cui il consenso " libero , lecito e inequivocabile ", prestato dalle parti , consentirebbe di giustificare ad alcune delle garanzie di cui all'art. 6.  La conclusione è stata così perviene diversa dall'impianto audio. MENTRE con Riferimento al Ricorso Presentato da Adrian Mutu , se osserva giunto il FIFA della Regolamentazione non imponesse che l'arbitrato Rimedio, il rimettendo Scelta del [continua ..]


5. Conclusione

La decisione della Corte di Strasburgo nel caso Mutu e Pechstein sarà sicuramente accolta con favore, costituendo un approdo coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU che ha l'esigenza di un pieno rispetto ai principi del giusto uela processo e della tuti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche al contesto specifico dell'arbitrato sportivo. Contesto che, se liberamente scelto, ammette la possibilità di rinunciare a talune garanzie ("la rinuncia può essere consentita riguardo a determinati diritti "), purché non mettano in discussione la tutela di un nucleo centrale di diritti: in questo senso sarà possibile rinunciare a tutti L'impugnazione del lodo nella misura in cui un controllo giudiziale è Garantito al momento dell'esecuzione ovvero sarà possibile rinunciare all'audizione in udienza sempre che venga rispettato il principio del contraddittorio, secondo la consolidata teziale della rinuncia par. Diversamente, nessuna rinuncia sarà consentita ove tale scelta si disveli meramente apparente, poiché calata in un contesto privo di alternative coerenti con la sarà primaria di esercizio della pratica sportiva e, pertanto, si risolva in un mezzo ed un rimedio concretamente del imposto, a fronte quale è necessario il rispetto dell'intero nucleo di garanzie. In tale prospettiva la Corte EDU non sembra aver offerto canoni interpretativi di carattere generale, in ragione dei quali operare tale distinzione o da cui ricavare il perimetro delle garanzie processuali previste dall'art. 6 che possono trovare applicazione, limitandosi a ricostruire il rapporto tra arbitrato sportivo e diritto al giusto processo nei limiti dei casi sottoposti al suo esame. Tuttavia, ha chiaramente indicato l'irrinunciabilità di un racconto indagine, non potendo bastare il dato del mero consenso formale alla clausola compromissoria, che potrà sempre ricondurre ex post la procedura arbitrale nel più rigoroso contesto di un arbitrato obbligatorio. Appare, quindi, auspicabile che sia il TAS a premurarsi, dove più correttamente a perseverare, nell'assicurare in via preventiva, in seno alla singola procedura arbitrale, il pieno rispetto di tutte le garanzie del giusto processo. Parimenti, risulta senz'altro significativo il riconoscimento della piena autonomia e indipendenza del Tribunale, specie nella [continua ..]


NOTE