Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Covid-19 e factum principis: il controverso caso Juventus-Napoli (di Manfredi Lanza, Dottorando di ricerca in Scienze Umane: dinamica dei sistemi, patrimonio culturale, studi culturali nell’Università di Palermo)


Di recente, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno risolto un’importante controversia promossa dalla Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. avverso lo Juventus Football Club s.p.a.

Il presente contributo vuole analizzarne gli aspetti maggiormente rilevanti e specificamente il rapporto esistente tra fonti normative statali e sportive, considerando anche l’impatto che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto sull’ordinamento giuridico sportivo.

Covid-19 and factum principis: the controverse case Juventus-Naples

Recently, Sezioni Unite Collegio di Garanzia dello Sport passed an important judgement on the notable controversy raised by Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. against Juventus Football Club S.p.A. The article tackles the most relevant aspects of the just-mentioned decision, stressing the relation between national and sports sources, considering the impact of epidemiological emergency on the sports legal system.

Keywords: Collegio di Garanzia dello Sport, Judgement, National sources of law, Sports legal system, Covid-19, Distribution of competences.

(Omissis) Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 7 gennaio 2021, n. 1 – Pres. F. Frattini, Rel. M. Zaccheo
SOMMARIO:

1. Premesse: il perimetro normativo della vicenda - 2. Le decisioni degli organi di giustizia endofederale - 3. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport: vis maior, factum principis e gerarchia delle fonti statali e federali - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premesse: il perimetro normativo della vicenda

Con sentenza del 7 gennaio 2021, n. 1 [1], il Collegio di Garanzia dello Sport, riunito nella sua massima composizione, ha messo un punto ad una vicenda che, anche alla luce dell’impor­tanza delle società coinvolte e del seguito mediatico che ne è scaturito, ha rappresentato l’oc­casione per la soluzione di alcune questioni nuove ed attualissime, con molta probabilità destinate a riproporsi all’attenzione dell’interprete [2]. I profili della vicenda di maggior interesse sotto il profilo giuridico attengono principalmente all’applicabilità all’ambito sportivo e, in specie, a quello calcistico, nell’attuale situazione pandemica di istituti civilistici quale la forza maggiore (nella sua specifica declinazione di factum principis), nonché, più genericamente, al corretto inquadramento delle fonti statali e di quelle sportive anche alla luce del criterio gerarchico. D’altronde, più in generale, l’emergenza determinata dalla diffusione del virus, clinicamente noto come Covid-19, ha dato vita a svariate problematiche alle quali spesso gli apparati statali non hanno saputo rispondere in maniera adeguata proprio a causa della sostanziale novità della situazione. La necessità di massimizzare la tutela della salute si è scontrata, tra l’altro, con la doverosa attenzione al rallentamento del settore economico complessivamente inteso. In tale contesto, gli operatori del diritto in questi mesi hanno dovuto fare i conti con questioni nuove e, spesso, di difficile soluzione determinate dal susseguirsi incessante di interventi normativi a carattere straordinario che hanno gravemente inciso sulle libertà individuali e sull’efficienza del mercato. Le problematiche che hanno interessato gli studiosi del diritto sportivo hanno riguardato, in particolare, le modalità di ripresa dei campionati a fronte della normativa di fonte governativa anti contagio. Se è vero, infatti, che l’attuale situazione pandemica ha impattato con forza in tutti i campi della società moderna, è certamente da riconoscere che, anche nel mondo dello sport e, in specie, del calcio professionistico, è stata fortemente avvertita l’esigenza di attuare un equo compromesso tra l’esigenza di salvaguardia della salute, da un lato, e le pressanti spinte di carattere economico, dall’altro. In [continua ..]


2. Le decisioni degli organi di giustizia endofederale

La vicenda che ha dato origine alla controversia in esame prende avvio dall’accertamento di due casi di positività al Covid-19 tra i giocatori della Società Sportiva Calcio Napoli, cui segue la sua mancata partecipazione all’incontro che si sarebbe dovuto disputare il 4 ottobre 2020 contro la società Juventus Football Club in casa di quest’ultima. Nei due giorni immediatamente precedenti a quello previsto per lo svolgimento della partita, nello scambio di comunicazioni intercorso tra il responsabile sanitario della società partenopea e le Aziende Sanitarie locali territorialmente competenti [14], da un lato, e le Autorità politiche locali [15], dall’altro, veniva evidenziata la necessità di isolamento domiciliare dei soggetti positivi al virus e dei loro contatti stretti, senza nessun riferimento esplicito alla possibilità o meno di disputare la partita stessa [16]. Il giorno della partita, con un successivo chiarimento reso dalla ASL Napoli 2 [17], veniva invece specificato che, «tenuto conto che i calciatori e i contatti stretti posti in isolamento fiduciario, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi», non sussistevano le condizioni per svolgere lo spostamento in piena sicurezza. Con decisione del Giudice sportivo [18], la Società Sportiva Calcio Napoli è stata quindi condannata in primo grado alla sanzione della perdita del match con il punteggio di 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in applicazione del già citato art. 53, comma 2 delle NOIF [19], a mente del quale «la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più̀ favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica». La condanna irrogata dal Giudice sportivo è stata confermata dalla Corte Sportiva d’Appel­lo, adita in sede di impugnazione dalla società sanzionata, seppur con una motivazione ben più ampia e articolata di quella svolta dal giudice di primo [continua ..]


3. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport: vis maior, factum principis e gerarchia delle fonti statali e federali

Come rilevato in premessa, è da ultimo intervenuto l’organo di vertice della giustizia sportiva che, in via diametralmente opposta, ha «accolto il ricorso presentato dalla società SSC Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello», basandosi proprio su un differente inquadramento della forza maggiore nel caso di specie. Relativamente all’istituto della vis maior, è necessario preliminarmente sottolineare che la stessa giurisprudenza sportiva ha, anche recentemente, evidenziato come «nell’ordi­namento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcune norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento» [26]. Con riguardo poi a tale concetto, quale viene in considerazione nel caso in esame, il riferimento va specificamente operato alla tipologia denominata factum principis [27], con la quale si indica, dal punto di vista civilistico, la particolare ipotesi di sopravvenienza determinata da provvedimenti legislativi o amministrativi che, in un rapporto obbligatorio, determina l’impos­sibilità in capo al debitore di eseguire la prestazione dovuta, con conseguente estinzione del­l’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della stessa, ai sensi dell’art. 1256 c.c. [28]. Dottrina e giurisprudenza [29], sul punto, appaiono concordi nel ritenere che l’impossibilità, al fine di assumere rilievo, debba essere caratterizzata dall’oggettività e dall’assolutezza, oltre che dall’imprevedibilità [30], tutti elementi solitamente sussistenti nei casi in cui intervenga un atto normativo o amministrativo [31]; ciò, si osservi, sempre che il provvedimento ostativo all’esple­tamento della prestazione da parte del debitore non intervenga proprio a causa di un comportamento scorretto o illecito del debitore stesso [32]. Volendo riportare tali considerazioni al caso di specie, sembra che, in effetti, sia la decisione di primo, che quella di secondo grado appaiano lacunose nell’applicazione dell’istituto della forza maggiore. L’organo di ultima istanza non ha infatti [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

Il secondo profilo che riveste particolare interesse nel giudizio in esame concerne, come accennato in premessa, il sistema di gerarchia delle fonti, statali e sportive. Il Collegio di Garanzia, a sostegno del proprio decisum, evidenzia, infatti, preliminarmente, che «la valutazione dei giudici endofederali non tiene affatto conto in generale del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti» [46]. Sembra che proprio quest’ultima affermazione e, in specie, il riferimento alla gerarchia delle fonti sia foriera di dubbi interpretativi. È, infatti, vero, da un lato, che i Giudici sportivi di primo e secondo grado hanno effettivamente collocato alla base delle proprie decisioni la regolamentazione federale, e dunque gli artt. 53 e 55 delle NOIF, preoccupandosi di valutare l’oggettiva sussistenza di una causa di forza maggiore idonea ad escludere le sanzioni previste per la mancata partecipazione al match [47], assegnando, quindi, un rilievo meramente marginale alla normativa sanitaria [48]. Dall’altro lato, il Collegio di Garanzia dello Sport, invece, ha individuato nella circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020 l’atto da cui trarre specificamente la regola del caso concreto assegnando, quindi, un ruolo centrale alle disposizioni di fonte statale, e così affermando un principio che, ove non correttamente definito nella sua portata applicativa, potrebbe rappresentare un pericoloso precedente nei giudizi sportivi. In questo senso sembra da escludere un’interpretazione del principio suddetto nel senso che la normativa federale debba in ogni caso cedere a fronte della disciplina di fonte statale, in quanto a quest’ultima, tout court, gerarchicamente subordinata. Un’interpretazione nel senso anzidetto si scontrerebbe con il sistema dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, che si fonda sul generale principio di autonomia e di esclusiva pertinenza della materia tecnico-sportiva alla disciplina di fonte federale. Da ciò se ne deduce la correttezza metodologica del percorso decisionale dei giudici endofederali che, nel caso in esame, al di là dell’esito del giudizio cui pervengono, dimostrano correttamente di assumere la normativa federale quale base di partenza, individuando nella stessa la fonte principale da cui procedere per la disamina dello specifico casus belli. Alla [continua ..]


NOTE