Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Il giudizio sportivo nel tempo: lo scudetto revocato (di Piero Sandulli, Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”)


L’articolo ricostruisce i fatti accaduti durante la stagione sportiva calcistica 1926-27, che hanno coinvolto la società F.C. Torino e che hanno condotto alla revoca del titolo di campione d’Italia.

L’autore, dopo aver riportato fedelmente gli eventi, analizza le decisioni assunte dalla giustizia sportiva dell’epoca chiarendone anche la composizione, le competenze ed i poteri che la contraddistinguevano e, prendendo le mosse da tale decisum, rilegge la vicenda del passato alla luce dell’esperienza attuale.

Fulcro dell’articolo è, infatti, l’analisi delle decisioni del 1927 in base alla normativa di oggi e del diritto vivente, discendente dal portato dell’odierna giurisprudenza.

Sports judgment over time: the championship revoked

The article reconstructs the events that occurred during the 1926-1927 football season, which involved the F.C. Turin and which led to the revocation of the title of champion of Italy.

The author, after having faithfully reported the events, analyzes the decisions taken by the sports justice of the time, also clarifying the composition, the competences and the powers that distinguished it and, starting from this decisum, rereads the story of the past in the light of current experience.

The focus of the article is, in fact, the analysis of the decisions of 1927 based on today’s legislation and living law, descending from the scope of today’s jurisprudence.

Keywords: sports justice, championship revocation, sporting offense, strict liability, Football Federation.

SOMMARIO:

1. Posizione del tema - 2. La giustizia sportiva degli albori - 3. La fattispecie relativa all’illecito sportivo - 4. L’istruzione della Federcalcio - 5. Il secondo grado - 6. Il giudizio statale - 7. Analisi delle decisioni del 1927 alla luce della normativa e dell’e­sperienza attuale - 8. Sulla revoca del titolo - 9. Conclusioni - NOTE


1. Posizione del tema

Nelle vicende storiche che hanno riguardato la giustizia sportiva nel tempo, il primo vero vulnus apportato da comportamenti illeciti nel mondo del calcio, è rappresentato dalle circostanze che hanno portato alla revoca del titolo di campione d’Italia, per la stagione sportiva 1926-1927, comminata nei confronti del F.C. Torino, che ne era stato il vincitore.

La curiosità del giurista sportivo rispetto a quel «buco» sull’albo d’oro del campionato di calcio è grande, ci si chiede che tipo di giudizio fu celebrato, chi era l’organo giudicante, quale processo esso sia stato in grado di garantire?

Certo all’epoca si era molto lontani dalle regole del «giusto processo sportivo» che sono oggi in grado di assicurare, in tempi celeri, risultati sempre confermati dalla giustizia statale [1], tuttavia era pur sempre necessario garantire, di fronte ad una sanzione così gravosa ed applicata per la prima volta in Italia, un adeguato livello difensivo e porre in essere le valutazioni sulla base di uno stringente impianto probatorio.

Muovendo da questi interrogativi ho iniziato la mia ricerca cercando, come prima cosa, di capire quali erano le regole della giustizia sportiva nel 1927 [2].


2. La giustizia sportiva degli albori

Nel 1927 la giustizia sportiva, lungi dall’essere autonoma ed indipendente, era amministrata direttamente dalla Federazione che, in quell’epoca, aveva sede a Bologna ed era guidata dal Gerarca fascista Leandro Arpinati [3].

Nell’estate precedente (agosto 1926) si era provveduto a dettare nuove regole per la gestione della Federazione, che avevano consentito il superamento delle fratture precedenti, che, nel 1921-22, avevano addirittura dato vita ad un campionato parallelo.

Da quelle regole sono desumibili sia gli albori del professionismo sportivo, che le prime norme di una sbocciante giustizia sportiva.

Come detto, in base a quelle recenti norme, è la Federazione, nel suo massimo vertice ad occuparsi della gestione della giustizia sportiva. Invero, la scelta di accentrare la funzione di giudice presso la Presidenza Federale appare pienamente coerente con il sistema fascista e con il ruolo di propaganda affidato allo sport da quel regime. Pertanto, la repressione degli illeciti sportivi non poteva che essere compito del potere federale discendente, per via della nomina diretta, dal potere politico.

L’indagine e la successiva decisione erano tutte lasciate alla competenza diretta del vertice della Federazione, che aveva anche il ruolo di inquisitore essendo, ad un tempo, titolare del potere requirente e di quello giudicante.

Tale sistema, certamente discutibile, non era in condizione di garantire a pieno la terzietà del giudice, ma appariva coerente con l’amministrazione della giustizia in quel tempo.

Invero, solo tre anni dopo sarà varato il codice di rito penale, cosiddetto Rocco dal nome del Ministro Guardasigilli dell’epoca, che affidava al giudice istruttore (poi membro del Collegio giudicante) il compito di istruzione della causa. Pertanto, la ricerca della prova, la sua assunzione e la finale valutazione facevano capo ad un solo giudice.

Anche sotto il profilo della impugnazione il sistema dell’epoca non garantiva alcun gravame verso la decisone della Federazione, bensì una sorta di revisione che consentiva anche l’acquisizione di fatti nuovi, ma da svolgersi sempre innanzi allo stesso direttivo federale.

In sostanza si trattava più che di una revisio prioris instantiae di un vero e proprio novum iudicium, senza preclusioni, ma, ancora una volta, privo della terzietà del giudice che era lo stesso del giudizio di prime cure sia nella fase istruttoria, che in quella cognitiva.

Nessuna impugnazione esofederale era, all’epoca, prevista né il CONI aveva, in merito, alcuna competenza.

In assenza di una clausola integrante il vincolo di giustizia, la unica, ulteriore, possibilità di doglianza era quella offerta dall’azione proposta innanzi al giudice statale, che spesso – come nel caso di specie [4] – era invogliata dalla stessa Federazione.

Questo lo stato della giustizia sportiva dopo la già citata carta di Viareggio del 2 agosto 1926 che aveva ridisegnato la struttura funzionale della Federcalcio, abbozzando anche le prime norme di giustizia sportiva e definendo gli albori del professionismo sportivo e le sue regole.


3. La fattispecie relativa all’illecito sportivo

Che cosa era accaduto e che tipo di illecito si era realizzato o tentato di realizzare? È necessario ricordare che ai fini della sanzione da irrogarsi, nella giustizia sportiva rilevano anche le cosiddette ipotesi di mero «pericolo», ovvero, il semplice tentativo di porre in essere un illecito.

Dalla documentazione esaminata emerge che l’esame della Federazione, in veste di giudice sportivo, fu determinato dalla necessità di fare chiarezza su quanto affermato, in una serie di articoli giornalistici del corrispondente da Torino, per le testate lo Sport di Milano ed il Tifone di Roma, Renato Ferminelli. In detti articoli, pubblicati tra il 29 luglio 1927 ed il 22 settembre dello stesso anno, il Ferminelli denunciava una combine relativa alla partita di semifinale del campionato italiano 1926-1927, all’epoca non ancora disputato a girone unico (come poi avverrà a partire dal campionato 1929-1930), disputatasi il 5 giugno 1927. Gara che vide il Torino superare, in quel derby della Mole, la Juventus, con il risultato finale di 2 a 1, dopo essere stato in svantaggio alla fine del primo tempo, avvicinandosi, in tal modo, allo scudetto, che conquisterà, il successivo 3 luglio, battendo, nel proprio stadio, «il Filadelfia», per 1 a 0, il Bologna, giunto poi secondo nel girone finale.

Come detto, dagli articoli di Ferminelli viene alla luce più di un dubbio circa la regolarità di quella ventitreesima sfida stracittadina di Torino. Tali circostanze determinano la Federazione calcistica ad aprire una inchiesta su quella gara, nel settembre del 1927, quando il campionato era, da tempo, concluso e stava per ripartire (il 25 di quel mese), il successivo torneo.

Sulle pretese rivelazioni di Renato Ferminelli, fu avviata l’inchiesta federale. In esse si diceva che il dottor Guido Nani, revisore dei conti della società Granata ed amico del presidente del Torino Enrico Marone Cinzano, aveva avvicinato, per tramite di un suo coinquilino, lo studente universitario Gaudioso, il difensore della Juventus Luigi Allemandi (poi divenuto campione del mondo del 1934) anticipandogli una somma di denaro, all’epoca assai rilevante (pari a 25.000 lire) e promettendogli una ulteriore somma di lire diecimila all’atto della vittoria del campionato da parte del Torino.

Come detto, intermediario di questo accordo, finalizzato ad alterare il risultato, fu il coinquilino di Allemandi, lo studente fuori corso Francesco Gaudioso.

Il Gaudioso, studente fuori sede, alloggiava a Torino nella stessa pensione di Allemandi, in piazzetta Madonna degli Angeli.

Sulla base di questi elementi, al fine di verificare la veridicità di essi ed il coinvolgimento di altri soggetti (atleti e non), cui facevano riferimento gli articoli, invero assai velenosi, del Ferminelli, fu avviata, nel settembre 1927, l’inchiesta federale che portò alle due decisioni della FIGC del 4 novembre 1927 e del 21 novembre dello stesso anno.


4. L’istruzione della Federcalcio

L’istruttoria, operata dalla FIGC, fu celere, come sempre nel tempo, nonostante al­l’epoca non vi era uno specifico Ufficio indagini e neanche una attrezzata Procura Federale.

L’indagine fu particolarmente curata e meticolosa, ciò anche in virtù di uno specifico potere autoritativo che discendeva, sulla Federazione, dalla stessa modalità di no­mina del Presidente federale come diretta emanazione del Capo del Governo.

Fu accertato, anche in base ad una esplicita confessione, sul punto, del dirigente granata Nani, che vi fu un passaggio di denaro tra lo stesso Nani e lo studente Gaudioso, finalizzato ad aggiustare il risultato dell’incontro calcistico del 5 giugno 1927. Tuttavia, non fu mai raggiunta la prova che quel denaro sia stato, successivamente, consegnato all’Allemandi [5], né che il risultato della gara fosse stato, in concreto, alterato.

A seguito di ciò si giunse alla decisione del 4 novembre 1927, resa al termine di una riunione d’urgenza del Consiglio Federale all’uopo convocata, nella giornata del 3 novembre. Nel corso di quella «udienza» vennero ascoltati, oltre al giornalista Ferminelli, lo studente universitario Gaudioso, il dirigente granata Nani, ed alcuni dirigenti del Torino (anche essi coinvolti dalle prime rivelazioni di Gaudioso, pubblicate negli articoli di Ferminelli).

Alla luce dei dati raccolti nella fase istruttoria, basata anche su riscontri documentali, il direttorio della Federazione, nella sua veste di commissione disciplinare, è giunto all’emanazione della sua decisione di primo grado.

Preliminarmente, la decisione resa il 4 novembre 1927 stabilì di non modificare né il risultato della partita, che rimase quello conseguito sul campo, né la classifica finale del campionato. Soltanto lo scudetto, di cui il Torino si fregiava nel campionato in essere il 1927-28, venne revocato e fu deciso di non assegnarlo anche per lasciare una tangibile traccia, nel tempo, di tale illecito, a monito futuro; come poi accadrà per il campionato 2004-2005.

La decisione resa in prima analisi dalla Federcalcio, in sede disciplinare, fu, dunque, la seguente:

per il Torino la revoca del titolo di campione d’Italia 1926-27 e la condanna al pagamento di lire 10.000, a titolo di risarcimento per le spese sostenute dalla FIGC per l’inchiesta svolta.

I dirigenti del Torino: Enrico Marone Cinzano (Presidente); Eugenio Vogliotti (Vicepresidente); Pietro Zanoncelli (Segretario); Guido Nani (Revisore dei Conti) furono squalificati a vita, così come fu squalificato a vita l’intero Consiglio direttivo della società granata in carica nel periodo di maggio e giugno 1927.

Quella prima pronuncia non prese in esame altre posizioni ancora non completamente istruite. Tra queste la posizione del difensore juventino Allemandi, il cui nome fu reso noto soltanto il 6 novembre.


5. Il secondo grado

Nel secondo grado di un giudizio, invero più simile ad un procedimento amministrativo di revisione di una precedente decisione, si sono sovrapposti due diversi pronunciamenti. Uno finalizzato a rivedere la precedente decisione in virtù di una più ampia istruzione della stessa ed il secondo destinato a sanzionare gli atleti della Juventus Allemandi, Munerati e Pastore (pure coinvolti dalle rivelazioni del giornalista Fer­minelli).

La prima parte della decisione confermò le sanzioni nei confronti del Torino e dei suoi dirigenti, già comminate il 4 novembre.

La seconda parte comminò la squalifica a vita al calciatore Allemandi (nell’estate trasferito all’Ambrosiana), nei confronti degli altri due calciatori Munerati e Pastore fu, invece, comminata la sanzione, non afflittiva, del richiamo ufficiale.

Tale richiamo era però estraneo al tema dell’illecito ed era finalizzato a stigmatizzare un dono di una cassa di vino ricevuto dal primo, a lui fatto dal Presidente granata, e la circostanza che sulla partita il calciatore Pastore avesse scommesso.

Le due cose non furono considerate opportune dalla Federazione, ma non erano, all’epoca, espressamente vietate. Di qui la sanzione non afflittiva ad essi comminata. Nessuna sanzione alla Juventus in quanto, all’epoca non veniva sanzionata la responsabilità oggettiva.


6. Il giudizio statale

Come ricordato in precedenza, in assenza di una norma integrante il vincolo di giustizia, divenuto nel tempo, uno snodo essenziale della giustizia sportiva (come del resto la responsabilità oggettiva) i dirigenti del Torino, guidati dal Presidente Marone Cinzano, avviarono innanzi al Tribunale penale di Bologna, competente per territorio in quanto il reato si era consumato nell’ambito dell’istruttoria presso la sede della Federazione, all’epoca a Bologna, un giudizio di diffamazione nei confronti del Dott. Guido Nani.

Istauratosi il contraddittorio nel gennaio 1928 il Nani chiarì di aver operato da solo, con la sola collaborazione del segretario della compagine granata Pietro Zanoncelli, dal quale aveva ricevuto 20.000 lire, mentre le altre cinquemila le aveva messe il Nani in tasca propria.

Nani ribadì, innanzi ai giudici penali di Bologna, che i soldi erano stati da lui consegnati al Gaudioso.

A seguito di tale testimonianza fu ascoltato lo Zanoncelli che affermò di avere ricevuto i soldi poi consegnati al Nani, dal Vicepresidente Vogliotti, ma senza dire al Vicepresidente a cosa quella somma dovesse servire.

In base a ciò il Tribunale penale di Bologna, dopo la sola udienza del 13 gennaio 1928, con sentenza del febbraio 1928, non avendo competenza a decidere sul titolo sportivo, ma solo sulle sanzioni personali, confermò la squalifica a vita per Marone Cinzano, Vogliotti e Zanoncelli e naturalmente quella per Nani, mentre cancellò le condanne per gli altri dirigenti del Torino ritenuti estranei alla vicenda.

Soltanto due mesi dopo il 21 aprile 1928, in occasione del Natale di Roma, tutti i dirigenti del Torino (compreso il reo confesso Nani) poterono godere di una amnistia unitamente al calciatore della Juventus, poi transitato all’Ambrosiana [6], Luigi Allemandi, che poté, in tal modo, tornare al suo lavoro di sportivo professionista che gli consentirà, nel 1934, di divenire campione del mondo.

Dunque, restò in piedi, dopo l’amnistia del 21 aprile 1928 [7], soltanto la revoca del titolo di Campione d’Italia 1926-27, del Torino, il quale ebbe modo di consolarsi vincendo il campionato nel 1927-28.

Inoltre, fu licenziato il segretario Zanoncelli e tolto l’incarico di revisore al Nani. Tali ultimi provvedimenti furono presi dal Torino e non furono il prodotto di decisioni della giustizia, ma solo conseguenza di esse.

Il tutto con buona pace di quelli che si lamentano di talune decisioni della attuale giustizia sportiva a volte definita «scontificio».


7. Analisi delle decisioni del 1927 alla luce della normativa e dell’e­sperienza attuale

La vicenda relativa al campionato di calcio 1927-28, riletta alla luce della attuale esperienza della giustizia sportiva, porta alla formulazione del seguente quesito «come sarebbe andata quella antica storia, integrante il primo vero scandalo del mondo del calcio, se giudicata in base alla normativa di oggi ed alla luce del diritto vivente, discendente dal portato dell’odierna giurisprudenza».

Le prove assunte e soprattutto la confessione del revisore dei conti del Torino, la consegna del denaro uscito prevalentemente dalle casse del Torino (20.000 lire, delle 25.000 totali) e consegnate al Gaudioso, sono tutti elementi certi che consentono di verificare il tentativo dell’illecito sportivo. Essi, anche oggi, porterebbero ad una condanna in base alla circostanza che è sufficiente ideare una combine, anche se la stessa non ha completato il suo percorso giungendo, attraverso il segmento finale, nella sfera del destinatario.

Su tale lunghezza d’onda ci si è posti nel 2006, per le vicende di «calciopoli», ed in tempi più vicini a noi nella combine che ha visto protagonista il Teramo, al quale fu tolta la promozione in serie B.

Inoltre, in base alla responsabilità diretta, discendente dal coinvolgimento dei dirigenti granata, attualmente in essere, alla società sportiva torinese sarebbe stata comminata anche una sanzione in punti, da scontarsi per il principio della effettività della pena, nel campionato successivo, quello del 1927-28 [8].

Nessuna sanzione sarebbe stata assegnata alla Juventus, per responsabilità oggettiva, a causa della mancanza di prova del coinvolgimento del suo tesserato Allemandi nella vicenda. Invero, per tutta la sua vita lo stesso si è sempre dichiarato estraneo alla questione [9].


8. Sulla revoca del titolo

Ci si chiede, a questo punto, che sorte debba oggi avere l’unica sanzione rimasta, a seguito di tutta la vicenda legata al derby Torino-Juventus del giugno 1927, cioè quella della revoca del titolo di Campione d’Italia, che è rimasto non assegnato. Tale vicenda che con quel «revocato», sul libro d’oro dei campionati, pone ancora «scandalo» nel mondo sportivo. Se sia, o no, dopo 93 anni, il caso di porre la parola fine a quella anomalia oppure se quella parola «revocato» a memento del passato, esprima ancora la sua maieutica, finalizzata ad indicare il conformarsi alla lealtà e probità dei comportamenti nel mondo dello sport.

Dall’analisi dei fatti avvenuti e dalla evidenza di essi che, ancora a distanza di quasi un secolo, attestano che non tutto fu regolare in quel campionato, come riscontrerà il Presidente Federale Arpinati in una intervista sulla Gazzetta dello Sport del 7 novembre 1927, con la quale partecipò la sua «impressione» che «talune partite abbiano falsato l’esito del campionato stesso» è possibile riconfermare oggi l’utilità di quel revocato.

Sul punto appare concordare anche un acceso tifoso granata quale Giancarlo Caselli, nella prefazione di un libro sul tema, di Massimo Lunardelli [10], nella quale scrive riferendosi alla confessione del Revisore dei Conti e del Segretario del Torino che «detta confessione rende almeno plausibile la condanna e la revoca dello scudetto» anche se non tace le sue perplessità su di una procedura «ab initio univocamente orientata» che lasciava ipotizzare «anche qualcosa di losco, che cercò di indirizzare in modo scorretto l’esito del campionato 1926-1927 in senso ostile al Toro».

Dunque, lo stesso Caselli, recuperate le vesti dell’autorevolissimo magistrato che è, non nega la plausibilità e la correttezza della condanna integrante la revoca dello scudetto.


9. Conclusioni

Al fine di dare un valore alla sanzione nel tempo ed alla sua memoria storica, occorre muovere dal valore etico della pena [11].

Sia nel più ampio mondo del diritto, che in quello della giustizia sportiva, la sanzione costituisce il momento del ripristino della legalità. La certezza della pena e la sua effettività danno vita al recupero dell’equilibrio, circostanza questa che nel sistema sportivo assume un valore addirittura emblematico.

Dunque, è alla luce di questa prima considerazione che va operata una valutazione circa il mantenere, o no, nel libro d’oro dei campionati il «memento» della revoca del titolo di campione d’Italia per il 1926-27. Ricordo idoneo ad integrare l’ammonizione alla lealtà dei comportamenti nelle competizioni sportive.

Altro parametro, cui ispirare la nostra valutazione, è legato alla misurazione delle garanzie di tutela, all’epoca, accordate alle parti accusate di aver posto in essere il tentativo di illecito sportivo.

Va, inoltre, considerato quale sarebbe stato l’esito della procedura svoltasi nel 1927, se ad essa fossero state applicate le attuali norme della giustizia sportiva, sia della Federcalcio [12], che del CONI [13], basate sul portato della legge n. 280/2003 [14].

Infatti, il difetto di tutela e l’approssimazione della istruttoria sono stati lamentati da alcuni articoli di stampa [15] come elementi da valutare per il far venir meno detta sanzione.

Invero, quella giustizia sportiva delle origini, certamente priva di terzietà, ha operato una approfondita istruttoria e ha basato la sua condanna sulle confessioni del revisore dei conti del Torino Guido Nani e dello studente universitario Francesco Gaudioso, nonché sul riscontro oggettivo del passaggio di denaro dal Torino al Nani e da questi al Gaudioso.

Questi elementi, alla luce del principio valutativo da sempre seguito dalle Corti di giustizia sportiva del «più probabile che non», avrebbero, anche ai giorni nostri e con le attuali regole, comportato la condanna della società granata che, anzi, in base ai principi della responsabilità diretta (coinvolgimento di un suo dirigente, poi artefice della confessione dell’illecito) e della effettività della pena, avrebbe rischiato anche una penalizzazione di punti in classifica nella stagione 1927-1928, essendosi già concluso il campionato precedente all’atto della contestazione dell’illecito.

Invero, anche se non si è mai raggiunta la prova del perfezionamento della combine attraverso il coinvolgimento dell’Allemandi [16], ciò che è stato portato all’attenzione del direttivo della Federazione, in funzione di giudice disciplinare, sarebbe stato sufficiente, a configurare il tentativo dell’illecito, tentativo (come ogni situazione di pericolo) in sé punibile.

Totalmente carente è il profilo del gravame che, nel caso in esame, ha operato più come rilettura amministrativa di una parte della decisione, mentre la statuizione del 21 novembre 1927 integra un giudizio in unico grado per i tre giocatori della Juventus (Allemandi, Munerati e Pastore).

In conclusione, pur essendo lontani dalle regole del giusto processo sportivo, volute dai dd.llgs. n. 242/1999 e n. 15/2004, nonché dalla legge n. 280/2003, oggi recepita dai codici di giustizia sportiva del CONI del 2014 e della Federcalcio del 2019, le prove raccolte all’epoca avrebbero, comunque, portato, anche oggi, alla revoca del titolo di Campione d’Italia [17].

È bene, dunque, che il «memento» della revoca, avente – come detto – valenza etica, resti operante per raccomandare, lealtà e la probità nell’operato sportivo.


NOTE

* Contributo sottoposto alla procedura di double blind peer review ed approvato.

[1] Al riguardo è possibile ricordare come la decisione del 2006, della Corte Federale, nella vicenda nota come «Calciopoli», fu poi, a distanza di nove anni, integralmente confermata nel suo iter argomentativo dalla sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione n. 36350, del 19 settembre 2015. Vedi, sul punto, P. Sandulli, Principi e problematiche di giustizia sportiva, Roma, 2018, p. 207.

[2] È necessario ricordare che della vicenda si è occupato G. Brera, con la sua Storia critica del calcio in Italia, Milano, 1975, p. 66. In tale testo l’autore riferisce di uno sfogo di Balonceri, poi divenuto Presidente Federale, in cui si legge che «alla base dello scandalo vi si erano inserite fiere rivalità tra autorevoli esponenti del mondo politico e industriale. Lo sport ne fece le spese e gli sportivi di buon senso guardano ancora oggi, con sospettosi interrogativi la macchina che il nudo linguaggio delle statistiche riporta come un indegno marchio di infamia sportiva».

[3] Lo Statuto del CONI, in vigore nel 1927, prevedeva, nell’articolo 9, che «i Presidenti delle Federazioni sono nominati dal Capo del Governo su proposta del Segretario Generale del Partito». Ovviamente del partito unico dell’epoca, quello fascista.

[4] Come ricorda nel suo libro G. Brera, Storia critica del calcio in Italia, cit., p. 67. Scrive Brera che il processo, autorizzato ed invogliato per Torino, innanzi ai giudici statali (la terza sezione del Tribunale Speciale di Bologna) «non ebbe altra seduta che la prima, tanto era evidente il broglio». L’unica udienza fu, infatti, quella svoltasi il 13 gennaio 1928.

[5] Il difensore, della Juventus, dell’Ambrosiana e successivamente della Roma (con 28 presenze in Nazionale), negò fino alla fine dei suoi giorni (morì nel 1978) di aver ricevuto il denaro. Al riguardo è possibile citare una sua intervista, riportata da G. Cerasuolo, Storie di Sport. Un derby venduto?, in succedeoggi.it del 26 gennaio 2019, in cui Allemandi afferma: «Non ho mai preso quei soldi. Voglio giustizia. C’è stato del marcio, è vero, ma il colpevole non sono io». Dunque, anche Allemandi, pur manifestando la sua estraneità al fatto, ammise la esistenza di una evidente irregolarità.

[6] Il nome assunto dall’Internazionale nel periodo fascista. Secondo Brera, op. cit., p. 68 fu proprio quella cessione a determinare l’insorgere dello scandalo.

[7] Amnistia concessa, secondo le cronache dell’epoca, dal regime fascista per il Natale di Roma. Vedi, sul punto C.F. Chiesa, La grande storia del calcio, San Lazzaro Di Savena, 2012.

[8] Con il rischio di veder sottratto al Torino anche il successivo scudetto (1927-28).

[9] Anche se nel corso del secondo giudizio disciplinare, innanzi agli organi federali, sono venuti alla luce alcuni elementi che sembravano coinvolgerlo. Quali una sua lettera al Gaudioso (mai spedita) in cui lamentava un suo mancato pagamento.

[10] Vedi, al riguardo, l’ampia analisi di M. Lunardelli: Indagine sullo scudetto revocato al Torino nel 1927, Torino, 2014, alla quale Gian Carlo Caselli ha redatto la prefazione, da cui, a p. X, sono tratte le frasi virgolettate del testo. Nell’ampio ed accurato lavoro di Lunardelli sono messe in luce anche altre rilevanti anomalie di quel campionato che depongono per mantenimento della revoca.

[11] Vedi, sul punto, P. Sandulli, Principi e problematiche di giustizia sportiva, cit., p. 69.

[12] Il Codice di giustizia sportiva della Federcalcio è del giugno 2019 ed è leggibile nel sito della FIGC.

[13] Il Codice di giustizia sportiva del CONI è del luglio 2014, vedilo sul sito del Comitato Olimpico.

[14] In un articolo di A. Piva del 10 giugno 2017, apparso su Toro.it, è stata pubblicata una intervista a Gian Carlo Caselli in cui il magistrato rileva che nel processo, dell’epoca non vi fu il «rispetto delle garanzie processuali».

[15] La legge n. 280/2003, nel dettare le regole dell’autonomia della giustizia sportiva disegnava i punti essenziali della tutela nel processo sportivo. Sul punto vedi P. Sandulli-M. Sferrazza, Il giusto processo sportivo, Milano, 2015, p. 21.

[16] Con le norme attuali il difensore della Juventus avrebbe potuto essere prosciolto, mancando ogni risconto alla prima versione giornalistica del Gaudioso. Va ricordato che lo studente agli organi federali confessò, di aver tenuto per sé la somma ricevuta dal Nani, circostanza questa comprovata dall’accertato mutato tenore di vita del giovane.

[17] Al riguardo è bene ricordare che la lett. H bis) dell’art. 7 del d.lgs. n. 242/1999, come innovato (dopo la legge n. 280/2003) dal d.lgs. n. 15/2004, così determina i principi della giustizia sportiva: «1) obbligo degli affiliati e tesserati per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate».