Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

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Emergenza sanitaria, centri sportivi e palestre: contratti, tutela dei consumatori e regolazione del mercato (di Vincenzo Rossi, Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila; Dottorando di ricerca e Cultore della materia di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” Lorenzo Lucisano, Cultore della materia di Diritto privato e di Diritto sportivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”)


Questo contributo delinea le regole emergenziali riguardanti centri sportivi e palestre e si incentra sia sugli adattamenti temporali delle misure restrittive sia sulla possibilità di offrire ai consumatori un rimborso tramite voucher piuttosto che in contanti (in base all’art. 216 del Decreto Rilancio); analizza, altresì, il modo in cui tale possibilità incide sulla protezione del consumatore e sulla regolazione del mercato, ed evidenzia il rischio di un ingiustificato sacrificio della parte debole e del ricorso a pratiche commerciali scorrette che, peraltro, non sembrano conformi all’ordinamento europeo.

Sanitary emergency, sports facilities and gyms: contracts, consumer protection and market regulation

This work delineates the emergency rules which concern sports centres and gyms. It focuses both on temporal adjustments of restrictive measures and on the possibility of offering customers vouchers rather than cash refunds (according to art. 216 of the “decreto rilancio”); it also analyses how that possibility impacts consumer protection and market regulation, and points out the risk of an unjust sacrifice of the weaker party and of unfair commercial practices, which by the way do not seem to be conforming to the EU law.

SOMMARIO:

1. Centri sportivi e palestre nella tormentata normativa emergenziale durante l’epidemia Covid-19 - 2. La gestione dei rapporti contrattuali con la clientela - 3. Possibili criticità nella prospettiva della tutela dei consumatori - 4. Effetti sulla regolazione del mercato - NOTE


1. Centri sportivi e palestre nella tormentata normativa emergenziale durante l’epidemia Covid-19

La diffusione su scala globale del virus Covid-19 (ritenuta dall’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità una «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale», prima, e una «pandemia», poi) ha interessato l’Italia a partire da un momento leggermente precedente e in misura sensibilmente più intensa rispetto ad altri Paesi occidentali. Il Governo della Repubblica ha fronteggiato l’epidemia con strumenti radicalmente straordinari ed eccezionali [1]: a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, a norma del d.lgs. n. 1/2018 (c.d. codice della protezione civile), in data 31 gennaio 2020 [2], sono state adottate misure restrittive anche di diritti fondamentali [3], attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a ciò previamente “autorizzati” da decreti-legge [4]. Sin dal “primo” d.P.C.M. 23 febbraio 2020 [5], è stata prevista, fra le misure di contenimento dell’epidemia, la «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere [...] sportivo [...], anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico» (art. 1, comma 1, lett. c). Si è, difatti, subito ritenuto che le attività sportive presentassero evidenti problematicità in particolare con il necessario mantenimento della distanza interpersonale e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi individuali di protezione [6]. Dopo gli eventi, anche le attività delle palestre e dei centri sportivi sono state, per la prima volta, “sospese” dal d.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 2, co. 3, lett. a), dapprima limitatamente alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza. Successivamente, le medesime attività sono state “limitate” dal d.P.C.M. 4 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale; l’art. 1, comma 1, lett. c), ultimo periodo, ha disposto, infatti, che: «lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)», ovverosia il «mantenimento, nei contatti [continua ..]


2. La gestione dei rapporti contrattuali con la clientela

In seguito alle scelte radicali che il Governo è stato costretto a compiere [16] e all’in­certezza della loro estensione temporale (essendo stato imprescindibile confermarle o modificarle periodicamente, a seconda dell’andamento della diffusione del virus), nella prassi dei centri sportivi e palestre si è posto il problema della gestione della soprav­venienza nei rapporti contrattuali con i loro clienti [17]. La chiusura, innanzitutto, ha reso “temporaneamente” impossibile la prestazione, talché (come acutamente osservato) [18] in taluni rapporti di durata come quelli in esame, l’impossibilità temporanea è venuta identificandosi con una vera e propria impossibilità parziale, alterando il sinallagma negoziale. In secondo luogo, anche nei periodi di riapertura, la prestazione può risultare non più idonea a soddisfare l’interesse (ex art. 1174 c.c.) che aveva spinto il creditore a stipulare il contratto: le persone non si recano in un centro sportivo o in una palestra soltanto allo scopo di eseguire determinate attività motorie in quanto tali, bensì anche e soprattutto per appagare le proprie esigenze di svago e di benessere [19]. In questo contesto socio-sanitario e alla luce del timore di mettere a rischio la propria salute (essendo purtroppo notorio ed evidente che le misure precauzionali riducono il rischio di contagio, ma di certo non lo eliminano), i clienti potrebbero non voler più usufruire del servizio. A fronte del fatto nuovo “pandemia”, in altri termini, è ben possibile che essi non concluderebbero più il contratto stipulato in precedenza, perché recarsi in un centro sportivo o in una palestra non è più fonte di piacere, di svago sociale e benessere psico-fisico, ma, purtroppo, motivo di ansia e preoccupazione [20]; ciò non per una valutazione puramente personale, bensì per un mutato scenario sociale oltre che sanitario. A fronte di queste comprensibili e giuridicamente legittime pretese dei clienti [21], gravissime difficoltà finanziarie hanno visto coinvolti centri sportivi e palestre che, dovendo chiudere (nei momenti peggiori) o comunque ridurre l’offerta, si sono trovati ad affrontare un’enorme crisi di liquidità [22] con conseguente difficoltà nell’adempiere [continua ..]


3. Possibili criticità nella prospettiva della tutela dei consumatori

Il rapporto negoziale fra il centro sportivo o la palestra e il cliente si presenta complesso poiché, a fronte del pagamento di un corrispettivo (di norma mensile o annuale) da parte del secondo, i primi si obbligano a fornire una serie di servizi: l’accesso alle proprie strutture, la messa a disposizione di spazi per svolgere determinate attività motorie (in autonomia o sotto la guida di un istruttore, eventualmente con la possibilità di seguire dei corsi) e delle necessarie attrezzature, nonché di locali adibiti a spogliatoio, ecc. Trattasi di servizi che non rilevano isolatamente considerati, bensì nella loro correlazione, affinché il centro sportivo o la palestra rappresenti per il cliente – come si è accennato in precedenza – un luogo ove soddisfare le sue esigenze di svago e di benessere. Se tale è la fattispecie contrattuale al centro della presente riflessione, non deve sorprendere che la scelta del legislatore di prevedere l’emissione di un voucher come alternativa al rimborso in denaro non solo ha sollevato dubbi da parte degli studiosi [25] ma, occorre darne debito conto, ha suscitato malcontento presso i consumatori e le loro associazioni, poiché si tratta di una misura che può essere “imposta” dalle imprese e, cioè, dai centri sportivi e dalle palestre [26]. Il tenore letterale della disposizione non sembrerebbe, in effetti, richiedere alcuna accettazione da parte del cliente: la possibilità di rilasciare un voucher in alternativa al rimborso in denaro sembrerebbe avere per il gestore efficacia pienamente liberatoria (e un eventuale rifiuto da parte del creditore potrebbe configurare un’ipotesi di mora accipiendi). Non è stato l’unico caso in cui è stata compiuta una simile scelta legislativa: già gli artt. 88 [27] e 88-bis [28], d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. modif. legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “decreto cura Italia”), hanno previsto un meccanismo analogo per il rimborso, rispettivamente, dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici [29]. I primi commentatori hanno, difatti, espresso, in relazione a queste ultime disposizioni, un giudizio particolarmente critico, sia per il [continua ..]


4. Effetti sulla regolazione del mercato

La possibilità di emettere un voucher in sostituzione del rimborso ha sollevato dubbi e riflessioni non soltanto sotto il profilo della tutela dei consumatori, ma anche di regolazione del mercato [38]. Alcuni centri sportivi e alcune palestre hanno inteso la disposizione come se consentisse loro di compensare i clienti per il periodo di chiusura, prorogandogli automaticamente l’abbonamento per un periodo corrispondente, a partire dalla riapertura del 25 maggio 2020, talvolta addirittura senza comunicarlo [39]. Si tratta di una lettura certamente non condivisibile, giacché la legge riconosce al cliente il termine di un anno dalla cessazione delle «misure anti-Covid» per beneficiare del voucher: ciò anche nella prospettiva, sopra richiamata, che nell’ancora attuale contesto socio-sanitario, potrebbe non esservi interesse a svolgere l’attività motoria in loco, ancorché giuridicamente possibile. Inoltre, se prescindere dalla volontà del consumatore in merito all’emissione del voucher presenta gravi profili di criticità, sarebbe ancor più inaccettabile prescindere dalla sua volontà anche in merito alla scelta del momento a partire dal quale far proseguire il rapporto negoziale in precedenza divenuto impossibile per factum principis. La mancata comunicazione della “riattivazione” [40] dell’abbonamento, con l’aggiun­ta dei giorni in cui vi era stata chiusura, verosimilmente potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta [41], visto che il consumatore potrebbe non usufruire del servizio, a tacer d’altro, innanzitutto, perché ignora di poterne usufruirne, con il risultato che l’impresa ha conservato il pagamento del corrispettivo senza aver di fatto offerto l’integrale esecuzione della controprestazione. Subordinare il rilascio del voucher al rinnovo dell’abbonamento (o all’acquisto di altri prodotti) appare ancor di più integrare una pratica commerciale scorretta: da ricomprendersi fra quelle in ogni caso ingannevoli, poiché presenta un diritto conferito dalla legge al consumatore «come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista» (art. 23, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 206/2005). Il voucher rischia anche di creare problemi di concorrenza [continua ..]


NOTE