Rivista di Diritto SportivoISSN 0048-8372 / EISSN 2784-9856
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Match fixing e frode sportiva: rapporti tra giustizia domestica e potestà punitiva statuale (di Giovanni Villari, Avvocato del Foro di Messina.)


Italian legislation specifically deals with sport fraud phenomenon only starting from 1989 when, with the art. 1 of the law n. 401 the crime of fraud at sporting events is introduced. Before then, the fraudulent phenomena aimed at altering the result of sports competitions did not constitute the object of specific legislative provision and, given the lack of an ad hoc case, the jurisprudence used to bring these phenomena back into the regulatory framework of the crime of fraud provided and punished art. 640 of the penal code. With this contribution we will try to give an account of the evolution of the legislation and of its most recent jurisprudential applications, closely analyzing the still uncertain interpretative profiles and highlighting the innovations recorded both in ordinary justice and in sports in the wake of protection. always increasing the correct and fair performance of sports competitions.

SOMMARIO:

1. La tutela penale contro le frodi in manifestazioni sportive prima del 1989 - 2. La previsione dell’art. 1, legge n. 401/1989: il reato di frode sportiva - 3. La natura della frode sportiva: l’anticipazione della tutela penale - 4. Differenze tra la frode sportiva e l’illecito sportivo nel codice FIGC - 5. I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale - NOTE


1. La tutela penale contro le frodi in manifestazioni sportive prima del 1989

Il termine «frode» indica un atto o un comportamento volto a ledere, attraverso l’in­ganno, un diritto altrui. La frode così intesa consta di due elementi: l’intento di conseguire un determinato risultato non altrimenti realizzabile o, quantomeno non realizzabile alla stessa stregua; l’intento esteriorizzato mediante inganni, artifizi e raggiri. Nel corso del tempo questo termine è stato declinato in svariati modi [1]. Dal punto di vista giuridico, prima facie è possibile distinguere la frode, complessivamente intesa, come una condotta ingannevole ben più grave della mala fede; essa costituisce quel «negozio giuridico che, pur non contrastando con il contenuto di una norma proibitiva, ne viola invece lo spirito» [2]. Nel mondo dello sport, questi comportamenti si traducono in condotte – oggi, assai diffuse – tendenti ad alterare l’esito di una competizione sportiva ufficiale al fine di otte­nere, attraverso l’apporto dell’atleta, guadagni e vantaggi o altre forme di utilità illecite. Per lungo tempo, tuttavia, tali fenomeni erano rimasti privi di una previsione legisla­tiva. Difatti, prima che nell’ordinamento italiano venisse introdotta una fattispecie incriminatrice ad hoc – come avvenuto con la legge 13 dicembre 1989, n. 401 che all’art. 1, comma primo, ha inserito il reato di frode in manifestazioni sportive – non v’era alcuna previsione sanzionatoria, men che meno penale, che prevedesse la repressione di queste peculiari tipologie di condotte poste in essere nell’ambito di competizioni sportive. L’avvento del «totonero», del «calcioscommesse» nonché del «match-fixing» [3] già a partire dagli anni Settanta e dai primi anni Ottanta ha tristemente visto coinvolti, tra gli altri, anche noti calciatori del campionato italiano di serie A [4]. Già in quel periodo alcune partite del campionato di calcio italiano furono manipolate grazie alla complicità (attiva) di alcuni giocatori, che, con la promessa di denaro e altre importanti regalie, fecero volutamente in modo da far perdere la propria squadra; in altre circostanze, gra­zie alla collaborazione di altri giocatori, scommetterono sulla vittoria, la sconfitta o il pareggio della propria squadra. A quei tempi la giustizia sportiva e quella ordinaria [continua ..]


2. La previsione dell’art. 1, legge n. 401/1989: il reato di frode sportiva

Con il progresso tecnologico ed una maggiore evoluzione tecnico-logistica delle strategie criminali, le modalità di scommessa sui risultati degli eventi sportivi si sono moltiplicate e raffinate. Tale nuova possibilità di scelta, permette agli atleti – per i quali, come vedremo, vige un assoluto e generale divieto – di scommettere direttamente o tramite i loro amici o complici, oltre che sui tradizionali sistemi di scommessa sulle partite, il cui esempio lampante è certamente quello della classica schedina, anche sui nuovi sistemi più recentemente introdotti. E così, accanto alle tradizionali puntate sui segni “1”, “X” e “2” vengono assai praticate nuove tipologie di gioco: si pensi, ad es., alla specialità Under/Over in cui chi scom­mette deve specificare se il numero totale di reti di una partita sarà inferiore (Under) o superiore (Over) ad un parametro fisso, ordinariamente indicato dal numero 2,5 goals [10]. Tale possibilità di scelta, però, ha purtroppo, amplificato e reso ancor più pericoloso il fenomeno della dolosa alterazione del risultato della partita al fine di ottenere un ingiusto ed illecito profitto. Allo scopo di inibire questo fenomeno così increscioso, è intervenuto l’art. 1 della legge n. 401/1989 sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche. La norma ha finalmente chiarito che: «1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici o [continua ..]


3. La natura della frode sportiva: l’anticipazione della tutela penale

Il reato di frode sportiva è un reato di pericolo o a consumazione anticipata, non aven­te contenuto patrimoniale per la cui realizzazione occorre ed è sufficiente la mera condotta (idonea a generare il pericolo per il bene giuridico tutelato), rappresentata dalla mera messa a disposizione o offerta di denaro, vantaggi o altra utilità. Proprio per questa sua caratteristica, pertanto, il reato de quo, si realizza e, dunque, si consuma, nel momento stesso in cui il soggetto agente (chiunque) pone in essere la suddetta condotta di messa a disposizione o di offerta, senza che sia necessaria la successiva accettazione da parte del soggetto ricevente (colui che partecipa alla competizione sportiva riconosciuta). Conseguentemente ed allo stesso modo in cui non è necessaria la accettazione, non è necessario nemmeno che si verifichi lo scopo voluto dal soggetto agente, ovvero, il raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Anche la Suprema Corte ha ritenuto il reato de quo già integrato nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza a qualificare la fattispecie odierna come reato di pericolo per il quale non sarebbe ipotizzabile la fase del tentativo, facendo corrispondere l’inizio della punibilità della condotta, e, dunque, la consumazione del reato, al completamento di un qualsivoglia atto volto a snaturare il regolare, corretto e leale svolgimento di una competizione sportiva [28]. È chiaro infatti l’intento del legislatore, il quale ha inteso apprestare strumenti di incriminazione capaci di intervenire senza attendere il riscontro di un pregiudizio per l’andamento della competizione o per la regolarità del risultato di gioco. Lo imponeva la duplice esigenza di rendere tempestivo l’intervento repressivo da un lato e dall’altro di esonerare l’autorità giudiziaria dall’arduo compito di riscontrare il collegamento eziologico fra la condotta scorretta e l’esito di alterazione della competizione. In tale contesto, si pone il problema della configurabilità o meno del tentativo di frode in manifestazione sportiva, atteso che il delitto di attentato, previsto e punito dall’art. 56 del codice penale, è di per sé, una [continua ..]


4. Differenze tra la frode sportiva e l’illecito sportivo nel codice FIGC

Come si è detto, la frode sportiva, è reato di pericolo che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» [35]. Preliminarmente, occorre rilevare che non esiste, allo stato, una definizione di illecito sportivo universalmente condivisa. L’art. 7 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), identifica tale figura con «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica» [36]. Eppure, i vari settori che compongono il mondo dello sport ne fanno un uso estremamente versatile. Vi sono, ad esempio, talune federazioni che inglobano nell’illecito sportivo il doping; altre, come la Federazione Italiana Pallacanestro, che comprendono anche gli atleti non regolarmente tesserati; altre ancora, estendono la nozione di illecito facendovi rientrare non solo le condotte corruttive, bensì anche i comportamenti di facere o non facere, a condizione che siano strettamente correlati alla manipolazione del risultato della gara. Al di là delle mere disquisizioni lessicali, ciò che importa è assicurare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, bene giuridico tutelato dalle norme in commento. Ai fini del nostro studio, per inquadrare l’istituto dell’illecito sportivo, utilizzeremo il Codice di Giustizia Sportiva adottato dalla FIGC con la dovuta premessa metodologica che, pur essendo spesso simili i tratti caratteristici delle previsioni di illecito sportivo contenute nei Codici sportivi delle varie federazioni, in taluni casi, come già detto sopra, si potranno apprezzare delle differenze in ordine agli elementi costitutivi piuttosto che con riferimento al regime sanzionatorio. Analizzando l’art. 7 del codice di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio, è possibile ravvisare tre ipotesi di illecito sportivo. Esse sanzionano le condotte che siano volte, rispettivamente, a: modificare lo svolgimento di una gara; ad alterarne il risultato; ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono ontologicamente distinte, essendo ammissibile la configurabilità dell’illecito al verificarsi di una qualsiasi delle predette finalità. Non rileva, ai fini [continua ..]


5. I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

Dopo le molteplici sollecitazioni occorse a livello comunitario e fatti di cronaca sportiva particolarmente gravi [40], il nostro legislatore è ricorso all’emanazione della leg­ge n. 401/1989, che all’articolo 1, comma 1, delinea la fattispecie di frode in manifestazione sportiva. Il successivo art. 2 enuncia la reciproca autonomia tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito sportivo, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che «gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice» [41]. Alla luce di queste previsioni, si può, senz’altro, affermare che l’esercizio dell’a­zione penale non influisce in alcun modo sui procedimenti e sui provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva [42]. Viene sancita l’ininfluenza dell’azione penale e della sentenza sull’omologazione della gara: qualunque tipo di provvedimento in merito è di esclusiva pertinenza degli organi di giustizia sportiva. Difatti, anche nel sistema del diritto sportivo, la procedibilità ha il suo presupposto nella commissione da parte degli associati dell’illecito disciplinare, il quale è ravvisabile allorquando uno dei predetti soggetti ponga in essere fatti violativi di una norma dello statuto, dei regolamenti federali o di altra disposizione vigente, a cui l’ordina­mento stesso ricollega una sanzione di carattere disciplinare. Vale, dunque, anche nel diritto sportivo il principio di matrice penalistica del nullum crimen e nulla poena sine lege il quale costituisce una garanzia di libertà per i cittadini, in quanto li assicura che essi non saranno puniti se non in casi preventivamente stabiliti dalla legge (principio di legalità) e che anche in questi casi essi non subiranno restrizioni ai loro diritti all’infuori di quelle che la legge medesima consente [43]. Si rende in ogni caso necessario sottolineare come, nell’ordinamento sportivo, il legislatore, avendo introdotto una forma di illecito non sempre [continua ..]


NOTE